Art. 4.
I titolari di rendite di infortunio previsti dalla presente legge, che fruiscano anche di pensione di guerra, devono optare per uno dei due trattamenti, secondo le disposizioni legislative vigenti in materia.
I titolari di rendite di infortunio previsti dalla presente legge, che fruiscano anche di pensione di guerra, devono optare per uno dei due trattamenti, secondo le disposizioni legislative vigenti in materia.