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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 14/05/2025, n. 2423 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2423 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
4^ SEZIONE CIVILE composta dai seguenti Magistrati:
Giuseppe DE TULLIO - Presidente
Massimo SENSALE - Consigliere
Francesca SICILIA - Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine 1502 dell'anno 2021, vertente tra nata a [...] il [...], codice fiscale Parte_1 C.F._1
residente a [...], , nata a [...] il
[...] Parte_2
13.07.1975, codice fiscale residente in [...] CodiceFiscale_2 sc. B, Giugliano in Campania (NA), , nato a [...] il Controparte_1
14.07.1968, codice fiscale , res.te in alla Via Padre CodiceFiscale_3 CP_1
Gaetano Enrico n. 14 e , nato a San Giorgio a [...], il Controparte_2
04.11.1935, codice fiscale residente in [...] CP_1
Gaetano Enrico n. 14, tutti nella qualità di eredi e successori a titolo universale della compianta sig.ra (in proprio e quale titolare della ditta New Guardian di Persona_1
Fico Teresa P. Iva nelle more cessata), nata a [...] il P.IVA_1
11.02.1948, codice fiscale e deceduta in il 05.02.2020 CodiceFiscale_5 CP_1
e, limitatamente alla appellante , anche quale successore a titolo Parte_1 particolare della detta sig.ra , tutti elett.te dom.ti in alla via Via F. Persona_1 CP_1
Giordani n. 23 presso lo studio dell'Avv. Stefano Rocco (codice fiscale:
[...]
, pec fax 081682652) che li C.F._6 Email_1 rappresenta e difende;
pagina 1 di 18
Appellante
e
, nato a [...] [...], codice fiscale Controparte_3 CP_1 C.F._7
, residente in [...]n. 374 - 80017 Melito di Napoli (NA), pec:
[...]
e sito in Melito di Email_2 Controparte_4
Napoli alla Via Umbria n. 11, codice fiscale , in p. del legale rapp.te e P.IVA_2 amm.re p. t., sig. , residente in [...]n. 374 - 80017 Controparte_3
Melito di Napoli (NA), elettivamente domiciliati presso il proprio difensore Avv.
Raffaele Di Maio (codice fiscale ) in Giugliano in Campania C.F._8
(NA) alla Via Galileo Galilei n. 27, pec Email_3
Appellati contumaci
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1969/2020 emessa dal Tribunale di Napoli
Nord, sezione II, il 02.10.2020, non notificata all'esito del giudizio avente R.G. N.
4903/2017.
Conclusioni: come da note c.d. di trattazione scritta, depositate, ex art. 127-ter
c.p.c., dalla difesa di parte appellante in data 31.1.2025 per l'udienza del 4.2.2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A. Giudizio di primo grado
Con atto di citazione regolarmente notificato, , in proprio e quale titolare Persona_1 della Ditta individuale New Guardian, conveniva in giudizio, dinanzi il Tribunale di
Napoli Nord il sito in Melito di Napoli alla Via Umbria Controparte_4
n. 11, nonché , in proprio e quale Amministratore p.t. del Controparte_3 menzionato Condominio, al fine di ottenerne la condanna al risarcimento dei danni che la stessa istante avrebbe subito per effetto delle condotte illecite tenute dai menzionati convenuti. In particolare, deduceva l'attrice: — di aver ottenuto, nei confronti del convenuto, il decreto ingiuntivo n. 355 del 26/11/2004, CP_4 emesso dal Tribunale di Napoli, sez. dist.ta di Marano di per l'importo CP_1 complessivo di euro 21.600,00, oltre spese, per l'attività di vigilanza e guardiania da essa prestata in favore del medesimo — che, dichiarato CP_4
pagina 2 di 18 provvisoriamente esecutivo il menzionato decreto ingiuntivo, ella istante avrebbe agito, con separato giudizio instaurato sempre innanzi al Tribunale di Napoli, sez. dist.ta nei confronti del medesimo Condomino e dell'allora CP_5
Amministratore p.t., al fine di ottenere i nominativi dei condomini morosi e delle relative quote millesimali, alla luce della pronuncia di legittimità delle SS.UU. n.
9148/2008 e della omessa collaborazione mostrata da questi ultimi;
— che quest'ultimo giudizio si sarebbe concluso con la sentenza n. 2155/2015 di accoglimento della domanda attorea e la condanna del convenuto condomino alla rifusione delle spese di lite in favore di ella istante, per complessivi euro 3.400,00, oltre accessori;
— che, nelle more, si concludeva con sentenza n. 13149/2016 anche il giudizio di opposizione instaurato dal convenuto avverso il CP_4 decreto ingiuntivo innanzi menzionato, con il rigetto della spiegata opposizione, la conferma del decreto ingiuntivo opposto e l'ulteriore condanna del alla CP_4 rifusione delle spese di lite anche del giudizio di opposizione, quantificate in euro
3.550,00, oltre accessori;
— che, pertanto, il credito complessivo giudizialmente accertato che vanterebbe l'attrice nei confronti del convenuto CP_4 ammonterebbe a complessivi euro 39.750,01; — che, tuttavia, nonostante a tanto sollecitato, neppure il nuovo Amministratore p.t. del menzionato Condominio,
, avrebbe fornito riscontro alle reiterate richieste della attrice, Controparte_3 non dando, pertanto, esecuzione ai menzionati provvedimenti giudiziali e non mettendo in condizione la istante di realizzare il proprio credito;
— che da tale condotta deriverebbero, dunque, per ella istante, danni risarcibili, quantificabili in complessivi euro 39.750,01, pari al complessivo credito allo stato rimasto insoluto;
— che per il detto illecito sarebbero responsabili tanto l'Amministratore P_
(che contravvenendo all'obbligo, sancito dalla sentenza sopra richiamata, di
[...] fornire i nominativi dei condomini morosi con le relative quote millesimali e violando le regole di buona fede e correttezza ha paralizzato qualunque possibilità di recupero del credito ad iniziativa dell'istante), quanto il Condominio dallo stesso amministrato, ex art. 2049 c.c. sussistendo una concorrente responsabilità extracontrattuale del condominio nei confronti dell'istante creditrice, essendo il condominio responsabile nei confronti dei terzi per i danni che sono conseguenza del fatto illecito dell'amministratore.
pagina 3 di 18 Tutto ciò premesso, l'attrice concludeva chiedendo all'adito Tribunale:“A) accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità personale del sig. , quale Controparte_3 amministratore p.t. del condominio sito in Melito di Napoli alla Via Controparte_4
Umbria n. 11, nei confronti dell'istante creditrice in violazione di provvedimenti giudiziali e disposizioni di legge per i fatti ampiamente dedotti sopra;
B) accertare e dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2049 c.c., la concorrente responsabilità extracontrattuale del sito in Melito di Napoli alla Via Controparte_4
Umbria n. 11, in p. del suo amm.re p.t., nei confronti dell'istante creditrice per i danni conseguenza del fatto illecito dell'amministratore come ampiamente dedotto innanzi;
C) per l'effetto dell'accertamento di cui sopra condannare il sig. ed Controparte_3 il sito in Melito di Napoli alla Via Umbria n. 11, in p. del Controparte_4 suo amm.re p.t., in solido o chi di ragione, al risarcimento dei danni subiti dall'istante creditrice per l'importo di € 39.750,01, ovvero, per la differente somma ritenuta di giustizia, oltre ulteriori interessi maturati e maturandi e rivalutazione, corrispondente al valore dei crediti azionati e non recuperati dall'istante creditrice nei confronti del condominio a causa dell'illecito, illegittimo ed ingiustificato comportamento omissivo dell'amministratore; D) condannare i convenuti, in solido tra loro e/o per quanto di ragione, al pagamento di tutte le spese e competenze di lite, oltre I.V.A. per professionisti e C.P.A. in misura di legge nonché spese generali nella misura del 15%, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario.”
Si costituivano i convenuti che contestando la domanda attorea perché infondata in fatto e in diritto ne chiedevano il rigetto con vittoria di spese e competenze di lite.
All'esito del giudizio di primo grado, svoltosi senza concessione dei termini ex art. 183 comma 6 c.p.c. in assenza di richiesta delle parti, con la sentenza n.
1969/2020 emessa il 02.10.2020, non notificata all'esito del giudizio avente R.G. N.
4903/2017, il Tribunale di Napoli Nord, rigettava la domanda attorea e compensava integralmente tra le parti le spese di lite relative al presente giudizio.
B. Giudizio d'appello.
Con atto di citazione notificato in data 29.3.2021, , Parte_1 Pt_2
, e , tutti nella qualità di eredi e
[...] Controparte_1 Controparte_2 successori a titolo universale della compianta sig.ra (in proprio e quale Persona_1 titolare della ditta New Guardian di Fico Teresa P. Iva nelle more P.IVA_1
pagina 4 di 18 cessata), e, limitatamente alla appellante , anche quale successore a Parte_1 titolo particolare della detta sig.ra hanno proposto appello avverso la Persona_1 testé menzionata sentenza n. 1969/2020 emessa dal Tribunale di Napoli Nord, sezione II, il 02.10.2020, non notificata all'esito del giudizio avente R.G. N.
4903/2017, ritenendo il capo della sentenza de quo - contenente il rigetto della domanda per insussistenza dei danni conseguenza - errato, illogico, immotivato, ingiusto, rassegnando le seguenti conclusioni: “riformare la sentenza di primo grado, limitatamente al capo che ha statuito il rigetto e/o omesso qualsivoglia pronunzia in ordine all'accertamento di responsabilità e conseguente condanna al risarcimento dei danni a carico del sig. (pagg. 4,5,6), quale amministratore pro Controparte_3 tempore del condominio sito in Melito di Napoli alla Via Umbria n. 11, Controparte_4 ed in favore degli odierni appellanti nella qualità. Per l'effetto, in sostituzione e/o in riforma della sentenza impugnata, accogliere la domanda degli odierni appellanti nella qualità e condannare il sig. , quale amministratore pro tempore del Controparte_3 sito in Melito di Napoli alla Via Umbria n. 11, al Controparte_4 risarcimento dei danni subiti dagli odierni appellanti nella qualità per l'importo a saldo ancora dovuto e riconosciuto dalla medesima controparte nel giudizio di primo grado per € 10.936,82, ovvero, per la differente somma ritenuta di giustizia, oltre ulteriori interessi maturati e maturandi e rivalutazione, corrispondente al valore dei crediti a saldo ancora dovuti e non eseguibili nei confronti del a causa dell'illecito, CP_4 illegittimo ed ingiustificato comportamento omissivo dell'amministratore. Condannarsi
l'appellato al pagamento di spese e competenze del doppio grado di giudizio, oltre spese generali al 15%, oneri fiscali e previdenziali, con attribuzione in favore del sottoscritto procuratore antistatario.
Parte appellante proponeva quale motivo di appello – la violazione dell'art. 112 cpc – errata ed illogica valutazione dei fatti e delle prove - illogicità della motivazione – omessa pronuncia su un punto decisivo della controversia esaminando l'aspetto della responsabilità personale dell'amministratore del condominio (Sig. ) e la quantificazione del danno. Controparte_3
Con il motivo di gravame parte appellante ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui, il Tribunale di Napoli Nord afferma: “Ora, pur volendo dare per acquisito
l'illecito dedotto dall'attrice ed appurata la responsabilità dei convenuti, si sono rivelati
pagina 5 di 18 insussistenti i danni-conseguenza di cui la medesima istante ha chiesto il ristoro. Sul punto occorre brevemente, ma opportunamente, premettere che nel sistema risarcitorio delineato dal nostro ordinamento civilistico il concetto di danno risarcibile preso in riferimento dalle norme di settore è esclusivamente quello del danno-conseguenza e non quello del mero danno-evento. In altri termini, il mero compimento di un atto o di un fatto illecito e l'avveramento di un evento di danno, non già solo per questo dà diritto al presunto danneggiato di ottenere un ristoro economico, che sia del tutto scollegato da qualsivoglia concreta conseguenza dannosa che lo stesso asserisca e provi essere derivata nella propria sfera patrimoniale e/o non patrimoniale (quasi che, come nel sistema penalistico, si trattasse di una sanzione a carico del danneggiante, piuttosto che di un ristoro spettante al danneggiato al fine di reintegrarlo dalle perdite subite per effetto dell'illecito). Al contrario, per la declaratoria della sussistenza del diritto al risarcimento, all'accertamento della sussistenza di una concreta ipotesi di responsabilità, deve sempre accompagnarsi anche l'accertamento della sussistenza di concreti effetti pregiudizievoli prodottisi nella sfera patrimoniale
e/o non patrimoniale del danneggiato, di diretta derivazione eziologica rispetto all'illecito accertato. Sotto l'aspetto innanzi evidenziato, parte attrice ha individuato il danno conseguenza patito per effetto delle condotte illecite imputate ai convenuti nelle stesse e medesime somme cui questi ultimi sono già stati giudizialmente condannati alla corresponsione in favore della medesima istante. Tanto, oltre che a risultare univocamente già nel proposto atto di citazione e nelle conclusioni ivi rassegnate, risulta essere stato ulteriormente ribadito dalla stessa istante nella depositata comparsa conclusionale, ove la stessa ha confermato che “Alla data di notifica dell'atto di citazione del 10.04.2017, il danno era dell'importo di € 39.750,01, ovvero, del valore dei crediti azionati e non recuperati dall'istante creditrice a causa dell'illecito comportamento omissivo dell'amministratore del condominio, sig.
[...]
” (cfr. pag. 14 della depositata comparsa conclusionale). Ora, pur vero che P_ dottrina e giurisprudenza hanno certamente osservato come il danno ingiusto previsto dall'art. 2043 c.c. ben possa essere individuato anche nella lesione, da parte di un terzo, di un diritto di credito altrui (nel senso che ben può integrare danno risarcibile anche la condotta illecita di un terzo che produca, quale propria conseguenza immediata e diretta, la perdita di un diritto di credito altrui), tuttavia, affinché possa
pagina 6 di 18 individuarsi un vero e proprio danno-conseguenza attuale ed effettivo prodottosi nella sfera giuridica patrimoniale del presunto danneggiato, occorre pur sempre che la dedotta lesione si sia concretizzata in una perdita definitiva ed irrimediabile del credito in questione. Tale ultimo aspetto non è stato in alcun modo né dedotto né dimostrato dall'attrice nel caso di specie e, anzi, si è rilevato addirittura insussistente alla luce del comportamento processuale posto in essere dagli stessi convenuti. Ed invero, l'attrice non ha in alcun modo né dedotto né dimostrato, nel corso del presente processo, che la pur incontestata condotta per lungo tempo inerte tenuta dai convenuti abbia leso irrimediabilmente i diritti di credito che risultano essere già stati giudizialmente sanciti in proprio favore. Anzi, come incontestato tra le parti, i convenuti, seppur solo a seguito della introduzione del presente processo, hanno iniziato ad eseguire i menzionati provvedimenti giudiziali, operando diversi pagamenti in favore della attrice;
ciò — a prescindere da qualsiasi giudizio di valore in merito ad una tale condotta — dimostra, in ogni caso, l'assoluta attualità, sussistenza ed azionabilità dei menzionati crediti, in alcun modo, quindi, irrimediabilmente lesi o perduti dalla attrice. A ciò aggiungasi l'inammissibile duplicazione di esborsi (e corrispondenti condanne giudiziali) cui potrebbero essere esposti i convenuti — nonché
l'inammissibile duplicazione risarcitoria conseguibile dalla istante — nel caso in cui venisse emessa una ulteriore condanna risarcitoria dei convenuti in favore della prima, anche nel presente giudizio, avente ad oggetto il pagamento delle stesse e medesime somme cui gli odierni evocati in lite risultano essere già stati condannati al pagamento in favore della attrice per effetto delle precedenti pronunce giudiziale richiamate da quest'ultima. Ed invero, essendo stata dedotta la lesione di un diritto di credito ancora attualmente azionabile e realizzabile dall'attrice, ella potrebbe astrattamente, da un lato, completamente ancora realizzare il credito di cui ha dedotto la (non irrimediabile e definitiva) lesione e, dall'altro lato, azionare nei confronti dei convenuti anche il titolo giudiziale di condanna chiesto nel presente giudizio, finendo, in tal modo, nel poter duplicare l'incameramento di una medesima somma, seppure per causali formalmente differenti. Da tutto quanto innanzi osservato consegue che, di fronte alle dedotte condotte illecite tenute dai convenuti, giammai potrebbe integrare un danno-conseguenza risarcibile all'attrice lo stesso ammontare del credito dalla stessa ancora vantato nei confronti dei medesimi (e, in particolare, nei confronti del
pagina 7 di 18 convenuto), giacché il detto credito non risulta né irrimediabilmente leso CP_4 nel suo originario valore, né irrimediabilmente perso dalla stessa istante. Motivo per cui la domanda attorea, così per come formulata, non può che essere integralmente rigettata” .
Con il predetto motivo di appello, l'odierno appellante lamenta il fatto che il capo, rigetta la domanda di risarcimento dei danni formulata in citazione dall'attrice, macroscopicamente collegata alla dedotta e provata, illecita, illegittima, ingiustificata ed ingiustificabile condotta dell'amministratore del condominio, sig.
[...]
, il quale - chiaramente inadempiente al precetto contenuto nella sentenza P_ del Tribunale di Napoli, ex sezione distaccata di Marano, di indicare all'attrice creditrice i nominativi dei condomini morosi e le relative quote millesimali, più volte intimati - ha reso inattuabili i crediti dell'attrice (tutti accertati giudizialmente, solo nei confronti del condominio) se non attraverso un pagamento spontaneo dello stesso debitore e, quindi, ha costretto l'attrice a proporre una azione di responsabilità nei suoi confronti per richiedergli i danni irrimediabilmente compromessi dalla accertata sua illecita condotta.
In particolare, il Tribunale, secondo parte appellante dopo aver introdotto il concetto di danno conseguenza, sbaglia nella parte in cui ritiene che “le somme richieste, nel giudizio di primo grado, a titolo di risarcimento dei danni nei confronti dell'amministratore del condominio, Sig. , siano le medesime cui Controparte_3 quest'ultimo è stato già giudizialmente condannato alla corresponsione in favore della medesima attrice”. L'errore commesso dal Giudice di primo grado, secondo parte appellante, è evidenziato da quanto dedotto nel giudizio e dimostrato attraverso i titoli giudiziali prodotti nel giudizio di primo grado nei quali è chiaramente disposta una condanna a carico solo ed esclusivamente del che è, evidentemente, CP_4 soggetto diverso dal suo amministratore e nei confronti del quale, a causa della sua illecita condotta non collaborativa che ha reso inattuabile il credito dell'attrice nei confronti del condominio debitore, veniva proposta un' azione di responsabilità e conseguente richiesta di risarcimento dei danni quantificati negli importi tutti giudizialmente accertati a carico del solo e di fatto irrealizzabili per CP_4
l'attrice nei confronti dell'Ente di gestione in mancanza di una collaborazione dell'amministratore convenuto in giudizio.
pagina 8 di 18 Censurabile, inoltre, secondo parte appellante è la parte della sentenza in cui il
Giudice scrive che “l'attrice non ha dedotto né dimostrato che via sia stata la perdita definitiva ed irrimediabile del credito in questione ed anzi, la perdita si è rilevata addirittura insussistente alla luce del comportamento processuale posto in essere dagli stessi convenuti.” In particolare, secondo il ragionamento del Giudice di prime cure, la circostanza che a seguito dell'introduzione del giudizio di primo grado il
(non i convenuti come erroneamente scrive), attraverso l'amministratore, CP_4 ha iniziato ad eseguire i menzionati provvedimenti giudiziali, operando diversi pagamenti in favore dell'attrice, dimostrerebbe l'assoluta attualità, sussistenza ed azionabilità dei menzionati crediti in alcun modo irrimediabilmente lesi o perduti dall'attrice. Secondo parte appellante, l'azione proposta in primo grado nei confronti dell'amministratore del condominio ha ad oggetto una sua specifica responsabilità, già accertata dal Giudice a quo, ed i conseguenti danni sono stati quantificati nella misura di quelli persi nei confronti del a causa del suo illecito CP_4 comportamento.
Palese sarebbe, secondo parte appellante, l'errore in cui è incorso il Giudice, ritenendo non sussistente il danno conseguenza lamentato dall'attrice, errore commesso poiché ha considerato i titoli giudiziali ottenuti in favore dell'attrice in danno anche dell'amministratore del condominio, sig. , e non Controparte_3 solo del condominio come è nella realtà documentata dei fatti. Nel caso di specie,
l'illecita, illegittima, ingiustificata ed ingiustificabile condotta dell'amministratore del condominio, sig. , inadempiente al precetto contenuto nella Controparte_3 sentenza del Tribunale di Napoli, ex sezione distaccata di Marano, di indicare all'istante creditrice i nominativi dei condomini morosi e le relative quote millesimali, più volte intimato, ha reso inattuabili i crediti dell'istante nei confronti del e quindi, ha legittimato l'istante a proporre una azione di responsabilità CP_4 nei confronti dell'amministratore ed a richiedergli i danni connessi. L'amministratore del condominio, sig. , omettendo i necessari adempimenti Controparte_3 richiesti e restando, quindi, inadempiente all'obbligazione nei confronti del credito dell'istante, che può conseguire il dovuto solo a seguito della diligente attività dell'amministratore, ha violato, peraltro, le regole della buona fede e correttezza.
Nella specie, l'amministratore, non solo ha violato un ordine del giudice contenuto pagina 9 di 18 nella sentenza sopra richiamata paralizzando qualunque possibilità di recupero del credito ad iniziativa dell'istante, ma, certamente, non pagando quanto dovuto all'istante creditrice ed accertato giudizialmente nei confronti del ha CP_4 palesato tutta la sua illecita ed irresponsabile attività non adempiendo a precisi obblighi di legge relativi alla riscossione forzata delle somme dovute all'istante nei confronti dei condomini, ovvero, a qualunque altra attività nei suoi poteri che ne consentisse il recupero. In considerazione di tanto, l'istante creditrice, nel giudizio di primo grado, chiedeva accertarsi e dichiararsi l'esclusiva responsabilità personale del sig. , quale amministratore p.t. del Controparte_3 Controparte_4 sito in Melito di Napoli alla Via Umbria n. 11, nei confronti dell'attrice, in
[...] violazione di provvedimenti giudiziali e disposizioni di legge per i fatti ampiamente dedotti e provati in giudizio con conseguente richiesta di risarcimento dei danni quantificati nell'importo dovuto dal ad oggi pari ad € 10.936,82 oltre CP_4 interessi e rivalutazione, per effetto dei pagamenti intervenuti nelle more del giudizio di primo grado, non recuperabile a causa dell'illecita condotta perpetrata e reiterata dall'amministratore del condominio, sig. . Controparte_3
Con ordinanza del 18.1.2022 è stata dichiarata la contumacia degli appellati e la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 26.9.2023 poi differita d'ufficio al 4.2.2025.
Con note di trattazione scritta, depositate, ex art. 127-ter c.p.c., dalla difesa di parte appellante in data 31.1.2025, parte appellante, reiterando il contenuto degli scritti introduttivi, ha chiesto l'assegnazione della causa in decisione.
Lette le note per la trattazione scritta per il giorno 4.2.2025, quindi, con ordinanza datata al 5.2.2025 (comunicata ritualmente alle parti dalla cancelleria in pari data), la causa è stata riservata in decisione, con la concessione alle parti dei termini ai sensi dell'art. 190 c.p.c..
Motivi della decisione
C. Esame dei motivi di appello
Premessa la tempestività dell'appello proposto, la Corte ritiene che l'appello proposto da , , e Parte_1 Parte_2 Controparte_1 CP_2
, nella qualità in atti sia infondato e che, pertanto, non meriti accoglimento
[...] per le ragioni di seguito esposte, ciò sia in base a considerazioni già svolte dal pagina 10 di 18 Tribunale, sia in base ad ulteriori, dirimenti elementi, che comportano l'integrazione della motivazione del Tribunale di Napoli Nord posta a fondamento del rigetto della domanda attorea (per l'effetto devolutivo dell'appello; cfr. Cass. civ., Sez. VI – 2, Ord.,
17/01/2019, n. 1244; cfr. anche Cass. civ., Sez. III, Ord., 23/03/2023, n. 8392).
Tanto premesso, va rilevato, in primo luogo, che non sussiste il lamentato vizio di motivazione, posto che il Tribunale di Napoli Nord, sia pure con motivazione succinta, ha spiegato le ragioni per cui è addivenuto alla decisione di rigettare la domanda di parte attrice per aver ritenuto sussistente la responsabilità dell'amministratore ma insussistente il danno (conseguenza).
Al riguardo va, infatti, detto che gli estremi della doglianza di nullità processuale della sentenza (per motivazione totalmente mancante o motivazione apparente) sono integrati nell'ipotesi di assenza della motivazione, quando cioè non sia possibile individuare il percorso argomentativo della pronuncia giudiziale, funzionale alla sua comprensione e alla sua eventuale verifica in sede di impugnazione.
E ciò non è configurabile nel caso di una pur succinta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione impugnata.
Ed invero, secondo la giurisprudenza di legittimità, cui il Collegio aderisce “la concisione della motivazione non può prescindere dall'esistenza di una pur succinta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione impugnata, la cui assenza configura motivo di nullità della sentenza quando non sia possibile individuare il percorso argomentativo della pronuncia giudiziale, funzionale alla sua comprensione e alla sua eventuale verifica in sede di impugnazione” (cfr.Cass. civ.,
Sez. 3 - , Ordinanza n. 29721 del 15/11/2019).
Tanto premesso, nell'esaminare l'ampio motivo di appello proposto, appare opportuno partire dall'esame dell'obbligo di comunicare i dati dei condomini morosi spettante all'amministratore di condominio, delle conseguenze che discendono dall'inosservanza di tale obbligo anche in tema di regime della responsabilità dei singoli condòmini per le obbligazioni condominiali e di rimedi esperibili dal creditore del CP_4
pagina 11 di 18 La legge n. 220 del 2012, nel novellare l'art. 63 disp. att. c.p.c., ha previsto che l'amministratore è tenuto a comunicare ai creditori non ancora soddisfatti che lo interpellino i dati dei condomini morosi.
Il secondo comma dispone che i creditori non possono agire nei confronti degli obbligati in regola con i pagamenti, se non dopo l'escussione degli altri condomini.
L'art. 63, comma 2, disp. att. c.c. configura, in capo ai condomini che abbiano regolarmente pagato la loro quota di contribuzione alle spese condominiali, ed in favore del terzo che sia rimasto creditore, un'obbligazione sussidiaria ed eventuale, favorita dal beneficium excussionis, avente ad oggetto non l'intera prestazione imputabile al condominio ma le somme dovute dai morosi.
La legge di riforma del ha recepito la natura parziaria delle obbligazioni CP_4 del condominio, secondo la ricostruzione dogmatica operata da Cass., sez. un., 8 aprile 2008, n. 9148, nel senso che, in riferimento alle obbligazioni assunte dall'amministratore, o comunque, nell'interesse del nei confronti di terzi CP_4 la responsabilità diretta dei condomini è retta dal criterio della parziarietà, per cui le obbligazioni assunte nell'interesse del si imputano ai singoli componenti CP_4 soltanto in proporzione delle rispettive quote.
In base all'art 63 disp. att c.c., l'importo del credito contratto nell'interesse del condominio che rimanga insoddisfatto, per essere correttamente esigibile dal creditore, deve essere distribuito tra i condomini in regola con i pagamenti, in misura corrispondente ai millesimi di proprietà di ognuno.
Tuttavia, questa eventualità potrà avverarsi solo allorquando il creditore abbia esaurito infruttuosamente tutte le azioni esperibili nei confronti del condomino/i effettivo debitore (moroso), sotto pena, in mancanza, di giustificata opposizione da parte del in regola con i pagamenti. CP_4
In altri termini, per poter legittimamente richiedere il pagamento (pro quota) al condomino in regola con i pagamenti, il creditore dovrà preventivamente intraprendere tutte le procedure, anche esecutive (mobiliari, immobiliari e presso terzi), in danno del condomino moroso.
Agli effetti della disciplina dettata dai primi due commi dell'art. 63 disp. att. c.c., deve intendersi come condomino moroso il partecipante che non abbia versato all'amministratore la sua quota di contribuzione alla spesa necessaria per il pagina 12 di 18 pagamento di quel creditore, mentre è "obbligato in regola con i pagamenti" il condomino che abbia adempiuto al pagamento della propria quota afferente alle medesime spese nelle mani dell'amministratore. La lettura sistematica dei primi due commi dell'art. 63, disp. att. c.c. induce a concludere che il creditore, che voglia convenire uno o più dei singoli condomini, deve preliminarmente agire nei confronti dei condomini morosi, previa comunicazione dei dati da parte dell'amministratore.
La norma dell'art. 63 cit. è stata interpretata dalla Corte di Cassazione (Cass., Sez.
2, Ordinanza n. 5043 del 17/02/2023, Rv. 667152 - 01) nel senso che, ferma restando la natura parziaria delle obbligazioni condominiali: a) i condomini "in regola coi pagamenti" possono essere aggrediti esecutivamente, in caso di insolvenza dei condomini "morosi", anche per la quota dell'obbligazione condominiale gravante su questi ultimi: sui primi, pertanto, grava una obbligazione sussidiaria di garanzia per le obbligazioni dei secondi, modellata come una sorta di fideiussione ex lege;
b)
i condomini in regola coi pagamenti vantano, però, nei confronti del creditore del un beneficio di preventiva escussione dei condomini morosi. CP_4
L'obbligo di comunicare i dati dei condomini morosi spetta all'amministratore in proprio, trattandosi di un dovere legale di cooperazione con i creditori funzionale al rispetto dell'ordine di escussione contemplato dal comma 2 dell'art. 63 disp. att. c.c., che è estraneo al rapporto di mandato intercorrente con il condominio e la cui violazione dà luogo, pertanto, a una responsabilità di tipo aquiliano (cfr. Cassazione civile sez. II, 15/01/2025, n.1002).
L'obbligo di comunicazione previsto dal primo comma dell'art. 63 delle disp. att.
c.c. è funzionale al rispetto da parte dei creditori dell'obbligo, fissato dal secondo comma della disposizione, di agire nei confronti dei condomini in regola con i pagamenti solo dopo avere inutilmente aggredito i condomini morosi.
Si tratta di un obbligo derivante dalla legge e gravante sull'amministratore in proprio e non quale amministratore del condominio, la cui violazione integra un'ipotesi di responsabilità aquiliana essendo potenzialmente idoneo a causare un danno allo stesso creditore, per via del rallentamento provocato alla realizzazione coattiva delle sue ragioni.
Pertanto, l'amministratore è obbligato a comunicare al creditore, che intenda agire per soddisfare il proprio credito, le specifiche generalità dei condomini morosi,
pagina 13 di 18 potendo i condomini in regola con i pagamenti essere aggrediti esclusivamente dopo che il comune creditore abbia tentato infruttuosamente di soddisfarsi nei confronti dei primi, stante l'opponibilità a costui del beneficium excussionis.
Il contenuto della comunicazione deve essere il più possibile preciso e circostanziato, dovendo indicare le generalità dei condòmini morosi, nonché tutti i dati contenuti nel registro dell'anagrafe condominiale (codice fiscale, residenza o domicilio, dati catastali di ciascuna unità immobiliare).
In presenza di una preventiva comunicazione dei nominativi dei condomini morosi, soltanto dopo la preventiva escussione dei condomini morosi, i creditori del condominio a tutela dei loro diritti possono aggredire esecutivamente anche il conto corrente condominiale (cfr. in tal senso anche, Tribunale Napoli sez. V, 11/06/2024 secondo cui “i creditori non possono minacciare con un precetto o aggredire con un pignoramento il conto corrente condominiale se prima non hanno escusso i condomini morosi”).
Ed invero, essendo il conto corrente costituito dalle rimesse effettuate pro quota dai singoli condomini “consentire l'aggressione del conto corrente condominiale, senza che vi sia stata la preventiva infruttuosa escussione dei condomini morosi, equivarrebbe ad aggirare il divieto di agire prioritariamente nei confronti degli obbligati in regola con i pagamenti” .
Ed ancora, il creditore del che disponga di un titolo esecutivo nei CP_4 confronti del stesso ha facoltà di procedere all'espropriazione di tutti i CP_4 beni comuni, ai sensi degli artt. 2740 e 2910 c.c., ivi inclusi i crediti vantati dal medesimo verso i singoli condòmini per i contributi da loro dovuti in CP_4 base a stati di ripartizione approvati dall'assemblea e, in tal caso, la relativa esecuzione forzata deve svolgersi nelle forme dell'espropriazione dei crediti presso terzi di cui agli artt. 543 ss. c.p.c. (nella specie, la Suprema Corte ha precisato che non veniva in rilievo il principio di parziarietà delle obbligazioni condominiali, cfr.Cass. civ., sez. III, 14 maggio 2019, n. 12715).
Tanto premesso, rilevato dunque che la responsabilità dell'amministratore di condominio che non comunica ex art 63 disp.att. c.c. al terzo creditore i dati dei condomini morosi al fine di consentire agli stessi il rispetto dell'obbligo, fissato dal secondo comma della disposizione, di agire nei confronti dei condomini in regola
pagina 14 di 18 con i pagamenti solo dopo avere inutilmente aggredito i condomini morosi, integra un'ipotesi di responsabilità aquiliana essendo, come sopra detto, il comportamento omissivo dell'amministratore o il semplice ritardo dell'amministratore potenzialmente idoneo a causare un danno allo stesso creditore, per via del rallentamento provocato alla realizzazione coattiva delle sue ragioni, deve osservarsi tuttavia che corretta appare la decisione del giudice di prime cure di rigetto della domanda attrice stante la mancata prova della perdita definitiva ed irrimediabile del credito in questione quale danno risarcibile ex art 2043 c.c., sia pure con motivazione da integrare in tale sede anche sotto questo aspetto.
Ed invero, premesso che appaiono prive di pregio e di contenuto pregnante le doglianze di parte appellante in ordine all'errore commesso dal giudice di primo grado che non avrebbe ritenuto sussistente il danno conseguenza lamentato dall'attrice, poiché ha considerato i titoli giudiziali ottenuti in favore dell'attrice in danno anche dell'amministratore del sig. , e non CP_4 Controparte_3 solo del l'appello proposto appare infondato in fatto e in diritto. CP_4
Inquadrata, infatti, la tematica in esame nell'alveo della responsabilità dell'amministratore di condominio che non comunica i dati dei condomini morosi al terzo creditore odierno appellante, deve ritenersi che correttamente la domanda in primo grado non poteva essere accolta, essendo mancata la prova del danno per non essersi verificata la compressione del diritto di credito dell'appellante, con assorbimento di ogni altra eccezione sul punto.
Ed invero, nel merito della domanda di risarcimento dei danni lamentati da parte attrice in primo grado, viene in rilievo il principio di ordine generale per il quale, come è noto, ogni domanda e, nello specifico, tra le altre, la domanda di risarcimento del danno, è regolata dal principio dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c., sicché grava sul danneggiato l'onere di provare, ai sensi del citato articolo, tutti gli elementi costitutivi della domanda di risarcimento del danno per fatto illecito
(danno, nesso causale e colpa), sia contrattuale che extracontrattuale. La prova può essere articolata con ogni mezzo, ivi comprese le allegazioni e le presunzioni semplici, ma la relativa “demonstratio” deve comunque risultare idonea a consentire al giudice, in applicazione della “regula iuris” di cui all'art. 116 cod proc. civ., una valutazione in concreto - e cioè caso per caso, anche a prescindere da mere regole pagina 15 di 18 statistiche – dell'assunto attoreo, rappresentato in termini consequenziali di verificazione dell'evento di danno/conseguenza ingiustamente dannosa, secondo la regola di inferenza probatoria del “più probabile che non” (Cass. civ., Sez. III,
13/06/2008, n. 15986).
Ciò posto in termini di principio generale, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione va osservato poi che, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno o per l'adempimento deve provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi ad allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre al debitore spetta la dimostrazione del fatto estintivo dell'altrui pretesa (ex multis Cassazione del 12.6.2018 n. 15328; Corte appello Milano sez. III, 15/06/2021, n.1873).
Ed ancora, “in tema di condominio e danni risarcibili provocati dall'amministratore,
l'individuazione e la liquidazione del danno risarcibile deve essere operata avendo riguardo agli specifici inadempimenti dell'amministratore, che l'attore ha l'onere di allegare, onde possa essere verificata l'esistenza di un rapporto di causalità tra tali inadempimenti ed il danno di cui si pretende il risarcimento. Va pertanto rimarcata la differenza di piano d'analisi corrente tra accertamento di una condotta inadempiente e verifica della produzione di un danno conseguenziale ed escludendo la legittimità del ricorso ad automatismi nella liquidazione del pregiudizio patrimoniale “(cfr. Corte appello Palermo sez. III, 22/07/2021, n.1215).
Pertanto, concordemente a questi pacifici orientamenti giurisprudenziali nel caso in esame, si deve escludere che emerga la esistenza contemporanea di tutti gli elementi costitutivi della domanda risarcitoria (danno, nesso causale e colpa) ed in particolare che emerga il danno, in mancanza di alcuna specifica allegazione e prova dei danni lamentati dall'attore in primo grado, per quanto in atti.
Ed invero, può affermarsi che, nel caso in esame di impossibilità di conoscere i nominativi dei condomini causata dall'inadempimento dell'amministratore condannato in sede giudiziale e inottemperante all'obbligo di legge, il diritto di credito del terzo creditore del condominio (odierno appellante), può essere ancora soddisfatto non essendosi verificata la definitiva ed irrimediabile compressione del diritto tutelabile ex art 2043 c.p., potendo il terzo in primo luogo mettere in esecuzione la sentenza di condanna a fornire l'elenco contenente i nominativi dei pagina 16 di 18 condomini morosi nelle forme di cui agli artt. 605 c.p.c. (Cassazione civile,
Sez. 3 - , Ordinanza n. 19123 del 11/07/2024 ).
In ultima analisi, laddove motivi non ipotizzabili in questa sede, il terzo creditore non riuscisse a conseguire un risultato utile nemmeno in seguito dell'esecuzione forzata ex art 605 c.p.c., deve ritenersi che il terzo possa escutere i condomini non morosi nonché il conto corrente condominiale e i beni comuni condominiali, considerandosi realizzata sia pure inutilmente la preventiva escussione dei condomini morosi di cui alla norma dell'art 63 disp. att.c.c. con la conseguente inopponibilità al terzo creditore del beneficium excussionis da parte dei condomini non morosi, che si intendono escussi successivamente alla escussione dei condomini morosi.
Non essendosi, dunque, nel caso in esame, ancora verificato il danno conseguente all'inadempimento dell'obbligo dell'amministratore di condominio che non ha fornito i dati dei condomini morosi all'odierno appellante, appare corretta la sentenza gravata di rigetto della domanda risarcitoria dell'attore in primo grado odierno appellante sia pure con l'integrazione della motivazione effettuata in tale sede e con assorbimento di ogni ulteriore doglianza di appello.
All'integrale rigetto dell'appello consegue la conferma della sentenza impugnata.
D. Le spese processuali
Quanto alle spese del grado nulla deve essere disposto attesa la contumacia di parte appellata.
Sussistono, infine, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 24 dicembre 2012 (a decorrere dal 1° gennaio 2013), secondo cui “Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
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PQM
La Corte d'Appello di Napoli, Quarta Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel presente giudizio di appello proposto da , , Parte_1 Parte_2 [...]
e nella qualità in atti, nei confronti di Controparte_1 Controparte_2 P_
e sito in Melito di Napoli, via Umbria n. 11
[...] Controparte_4 avverso la lsentenza n. 1969/2020 emessa dal Tribunale di Napoli Nord, sezione II, il 02.10.2020, non notificata all'esito del giudizio avente R.G. N. 4903/2017, ogni diversa istanza ed eccezione rigettata, così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2)nulla sulle spese di lite;
3) atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, per il pagamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato per l'appello proposto, se dovuto.
Napoli, 12.5.2025
Il Consigliere relatore Il Presidente dott.ssa Francesca Sicilia dr. Giuseppe De Tullio
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