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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 17/11/2025, n. 1769 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1769 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 821/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
SEZIONE SECONDA CIVILE in composizione monocratica ed in persona ELla dr.ssa Valeria Villani ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 821 R.G.A.C ELl'anno 2019, aventi ad oggetto: opposizione all'esecuzione immobiliare (art. 615, co.2, c.p.c.), pendente
TRA
(C.F. ), nato ad [...] Parte_1 CodiceFiscale_1
l'11.07.1986 e residente in [...];
(C.F. ), nato ad [...] Parte_2 CodiceFiscale_2
(AV) il 19.03.1985 e residente in [...], entrambi rappresentati e difesi, giusta procura posta in calce alla memoria di costituzione di nuovo difensore depositata in data 13 gennaio 2021, dall'Avv.
NT SC (C.F. ), presso il cui studio sono CodiceFiscale_3 elettivamente domiciliati in Avellino, alla via Carmine Barone n. 3;
OPPONENTI
CONTRO
(P.IVA Controparte_1
), in persona EL legale rappresentante pro tempore, con sede in P.IVA_1
OR EL CO (NA), rappresentata e difesa, giusta procura posta a margine EL ricorso per decreto ingiuntivo, dall'Avv. Giovanni Montella (C.F.
[...]
), presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Avellino, alla C.F._4 via L.B.O. Manci n. 12;
OPPOSTA
E
(C.F. ), in persona EL legale Controparte_2 P.IVA_2 rappresentate pro tempore, con sede legale in Milano al Viale Brenta n. 18/B e, R.G. n. 821/2019
per essa, quale procuratrice, (C.F. e P.IVA Controparte_3 P.IVA_3
), in persona EL suo legale rappresentante pro tempore, con P.IVA_4 sede sociale in Verona al viale ELl'Agricoltura n. 7, rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv.
TE IL (C.F. ), presso il cui studio CodiceFiscale_5 elettivamente domiciliata in Roma, alla via Luigi Lilio n. 95;
OPPOSTA
NONCHÈ
(P.IVA ), in Controparte_4 P.IVA_5 persona EL legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, alla via
EP RE n. 14, rappresentata e difesa, giusta procura posta in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Crescenzo Perrina (C.F.
[...]
, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Ariano C.F._6
Irpino (AV), alla via Parzanese n. 27;
OPPOSTA
E
(C.F. ), in Controparte_5 P.IVA_6 persona EL legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. TO ZA;
OPPOSTA NON COSTITUITA
E
(C.F. e P.IVA ), in persona EL legale Controparte_6 P.IVA_7 rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma, alla via Piemonte n.38
e, per essa, quale procuratrice speciale, (C.F. e P.IVA CP_7
), in persona EL legale rappresentate pro tempore, con sede P.IVA_8 legale in alla via A. Moro n. 13/15, rappresentata e difesa, giusta CP_5 procura posta in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv.
TO ZA ( ), presso il cui studio è CodiceFiscale_7 elettivamente domiciliata in Avellino, al Corso TO Emanuele n. 35;
INTERVENTRICE EX ART. 111 C.P.C.
NONCHÉ
Controparte_8
(C.F. e P.IVA ), in persona EL legale rappresentante pro P.IVA_9 tempore, con sede in Roma (RM), alla via Flaminia n. 491 e, per essa, quale R.G. n. 821/2019
mandataria, (P.IVA e C.F. , in persona EL Controparte_9 P.IVA_10 legale rappresentante pro tempore, con sede in Trezzano sul Naviglio (MI), al viale Cristoforo Colombo n. 49, rappresentata e difesa, giusta procura posta in calce alla comparsa di intervento depositata in data 28 febbraio 2020, dall'Avv.
EP VO (C.F. ), presso il cui studio è CodiceFiscale_8 elettivamente domiciliata in Napoli, alla Piazza Piedigrotta n. 9;
INTERVENTRICE EX ART. 111 C.P.C.
E
(C.F. e P.IVA ), in persona EL legale Controparte_10 P.IVA_11 rappresentante pro tempore, con sede legale in Conegliano, alla via TO
Alfieri n. 1 e, per essa, quale mandataria, Controparte_11
(C.F. e P.IVA ), in persona EL suo legale rappresentante pro P.IVA_12 tempore, con sede in Milano alla via Valtellina nn. 15/17, rappresentata e difesa, in forza di procura posta in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore, dall'Avv. EP VO (C.F. ), presso CodiceFiscale_8 il cui studio è elettivamente domiciliata in Napoli, alla Piazza Piedigrotta n.9;
INTERVENTRICE EX ART. 111 C.P.C.
CONCLUSIONI
All'udienza celebrata in data 29 settembre 2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate, chiedendone l'integrale accoglimento.
La causa è stata, pertanto, trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. ridotti a giorni venti per il deposito ELle comparse conclusionali ed ulteriori giorni venti per l'eventuale deposito ELle memorie di replica.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato in data 11 febbraio 2019, ed Parte_1
hanno introdotto il giudizio di merito ex art. 616 c.p.c. nei Parte_2 confronti di di Controparte_5 [...]
di e ELl' Controparte_1 Controparte_2 [...]
, a seguito ELla fase sommaria innanzi al G.E., deducendo Controparte_12
l'impignorabilità dei beni oggetto di pignoramento e costituenti il lotto n. 7, in quanto gravati da enfiteusi in favore EL , con conseguente Controparte_13 R.G. n. 821/2019
illegittimità ed erroneità ELla consulenza tecnica di stima redatta dal C.T.U.
Arch. . Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari di Persona_1 giudizio anche relativi alla fase cautelare.
2. A sostegno ELl'opposizione proposta, ed hanno Parte_1 Parte_2 dedotto:
a) di aver, con ricorso depositato in data 11/10/2018, proposto opposizione ai sensi degli artt. 615 e 617 c.p.c. nell'ambito ELla procedura di espropriazione immobiliare R.G.E. n. 86/13 pendente innanzi al Tribunale di Avellino, G.E.
Dott. Guglielmo e promossa dal Controparte_14
in virtù EL decreto ingiuntivo n. 32/13 EL Tribunale di Avellino
[...]
e EL successivo atto di precetto notificato il 6/3/2013;
b) che, nel corso ELla procedura esecutiva, è stata disposta consulenza tecnica d'ufficio di stima degli immobili pignorati, da cui è emerso che i fondi rustici siti in agro di Serino sono gravati dal diritto di enfiteusi in favore EL CP_13
;
[...]
c) che il C.T.U. all'uopo nominato ha ipotizzato, per procedere alla vendita, il ricorso alla usucapione, calcolando l'affrancazione dei diritti di enfiteusi dei fondi rustici nonché degli immobili realizzati sugli stessi;
d) che il lotto n.7) risulta il solo ancora oggetto ELla procedura esecutiva ed i beni che costituiscono il detto lotto sono gravati da enfiteusi per 1000/1000, senza che sia stata acquisita ulteriore documentazione o certificazione attestante le modalità di costituzione EL vincolo enfiteutico a favore EL
; Controparte_13
e) che non può condividersi la tesi EL ricorso all'istituto ELl'usucapione, in quanto oggetto ELla procedura non è la titolarità ed il valore dei beni, ma il diritto di enfiteusi e la sua quantificazione differisce dal valore economico e commerciale dei beni su cui grava tale diritto;
f) che la proprietà non può essere acquisita dall'enfiteuta, né a titolo di usucapione laddove è necessario un provvedimento giudiziale per la sua trascrivibilità, né a titolo di mancato versamento EL canone;
g) che, attesa l'assimilazione EL livello, caratteristica degli usi civici, con l'enfiteusi ex art. 55 EL R.D. 12/10/1933 n. 1539 e art. 29 EL R.D. 8/12/1938
n. 2153 nonché nell'art. 1 ELla L. 25/2/1963 n. 327 e trattandosi, nel caso di R.G. n. 821/2019
specie, di una enfiteusi concessa ad amministrazioni statali, il livello deve considerarsi ancora sussistente;
h) che neppure sono condivisibili le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. con riferimento all'affrancazione atteso che l'oggetto ELl'espropriazione immobiliare è lo specifico diritto di servitù che non può essere determinato in via differenziale;
i) che, quanto alla figura degli usi civici, assimilati alla disciplina ELl'enfiteusi, i livelli costituiti a favore di Amministrazioni comunali derivano da autentici usi civici in presenza dei quali la legge ne prevede l'inalienabilità;
j) che tutto ciò comporta anche la responsabilità EL notaio rogante, il quale non può limitarsi alla semplice indagine catastale ma deve in sede di stipula di atto di trasferimento riguardante un diritto reale effettuare un riscontro presso il
Registro degli usi civici tenuto dai Commissari Regionali e presso la competente pubblica amministrazione, al fine di accertare il gravame insistente sui beni ed acquisire i necessari elementi ai fini ELla regolarità ELl'atto;
k) che, tuttavia, il G.E. dott. Guglielmo, con provvedimento EL 19/1/2019 ha rigettato l'istanza di sospensione ELla procedura esecuzione ed assegnato per l'introduzione EL giudizio di merito il termine di giorni sessanta.
3. Si è costituita, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 10 maggio 2019, l' , sostenendo la correttezza Controparte_4 ELla conclusione a cui è giunto il C.T.U., il quale ha correttamente ipotizzato, trattandosi di bene pignorabile, le possibili soluzioni al fine di poter procedere alla vendita ELlo stesso;
che i beni costituenti il lotto 7 sono stati pignorati e posti in vendita per l'intero diritto di enfiteusi in capo agli esecutati, che ne sono divenuti titolari per diritto di successione dal padre ed, Parte_2 essendo il diritto di enfiteusi un diritto reale di godimento su cosa altrui, lo stesso può essere ceduto a terzi e trasmesso agli eredi e può anche essere ipotecato, ex art. 2815 c.c. nonché sottoponibile a pignoramento.
Dunque, la convenuta ha concluso chiedendo Controparte_15 il rigetto ELl'opposizione proposta, con vittoria di spese e competenze di giudizio.
4. Si è costituita, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 14 maggio 2019, la premettendo Controparte_1 che oggetto ELla procedura esecutiva n. 86/2013 ed, in particolare EL lotto n. R.G. n. 821/2019
7, non sono solo i diritti di enfiteusi, ma anche la piena proprietà di distinti beni immobili e che oggetto EL lotto 7 risulta essere, ad eccezione EL terreno sito in Serino, F 33, p.lla 119, il diritto per l'intero ELl'enfiteusi e non già i beni gravati da enfiteusi.
Ha all'uopo dedotto che il diritto di enfiteusi può essere oggetto di procedura esecutiva immobiliare ai sensi ELl'art. 555 c.p.c..
Ha, poi, eccepito l'intempestività ELl'opposizione in quanto integrante una ipotesi di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. e, dunque, da proporsi nel rispetto EL termine perentorio di 20 giorni decorrente dalla ordinanza che, recependo i dati ELla stima, ha disposto la vendita e, nel caso di specie, il vizio è stato denunciato solo con l'introduzione ELla fase di merito avvenuta con notifica ELl'11.02.2019.
Quanto alla doglianza relativa all'erroneità ELla consulenza tecnica di stima, ha eccepito che trattasi di un motivo di opposizione proposto per la prima volta con l'introduzione EL giudizio di merito sì da non poter essere analizzato nella presente sede, essendo il giudizio di merito limitato soltanto ai motivi di opposizione agli atti esecutivi riproposti ed ha comunque fatto rilevare che il
C.T.U. ha correttamente provveduto alla quantificazione EL valore EL complesso immobiliare di cui al lotto n. 7 anche in caso di affrancazione.
La convenuta ha, pertanto, concluso per il rigetto ELla presente opposizione, con vittoria di spese e competenze di giudizio.
5. Si è costituita, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 31 maggio 2019, e, per essa, quale procuratrice, Controparte_2
premettendo che l'opposizione si incentra sulla impignorabilità CP_16 EL lotto 7, i cui beni sono stati pignorati e posti in vendita per l'intero diritto di enfiteusi sussistente in capo agli esecutati, che ne sono divenuti titolari in virtù di successione dal padre e che è EL tutto pacifico che il diritto di Parte_2 enfiteusi possa essere, come nel caso di specie, trasmesso agli eredi ex art. 965 c.c. ed ipotecato ex art.2815 c.c. e pignorato in quanto suscettibile di vendita forzata.
Nel merito, la convenuta ha fatto rilevare che il C.T.U correttamente, stante l'affrancabilità dei diritti di enfiteusi oggetto di pignoramento, ha quantificato il relativo prezzo di affranco, sicché sulla base ELla perizia i creditori hanno richiesto la fissazione ELle vendite dei cespiti per i diritti pignorati e per i valori R.G. n. 821/2019
assegnati in perizia ponendosi in vendita i beni di cui al lotto 7 per il diritto di enfiteusi al prezzo indicato in perizia e che solo a distanza di più di tre anni dal deposito ELla CTU e dopo l'espletamento di diversi tentativi di vendita dei beni pignorati gli esecutati hanno proposto opposizione dolendosi ELla impignorabilità dei beni richiedendo l'estinzione ELla esecuzione previa sospensione ELla stessa.
Quanto all'assimilazione ELl'enfiteusi e gli usi civici ed alla qualificazione dei beni staggiti quali beni demaniali e non patrimoniali EL , ne Controparte_13 ha contestato la fondatezza, atteso che dei beni su cui insiste il diritto di enfiteusi in capo agli esecutati ed oggetto di pignoramento non è stata in alcun modo provata l'asserita demanialità né EL terreno e né ELl'uso civico e, peraltro, alcun elemento rimanda alla fattispecie degli usi civici demaniali ex adverso invocata ed alla loro natura ostativa alla vendita coattiva ELl'immobile ivi sussistente.
Quanto, infine, alla doglianza relativo all'illegittimità ELla C.T.U. redatta dall'arch. , la convenuta ne ha eccepito l'inammissibilità Persona_1 in quanto formulata solo con l'atto di citazione introduttivo EL presente giudizio e non con l'originario ricorso per opposizione e, dunque, da ritenersi tardiva.
Parte convenuta, e, per essa, quale procuratrice la Controparte_2
ha dunque, concluso, per il rigetto ELl'opposizione, in quanto CP_16 improcedibile, inammissibile, improponibile e, comunque, infondata nel merito e, per il rigetto, in ogni caso, ELla domanda di dichiarazione di illegittimità e erroneità ELla C.T.U. Il tutto, con vittoria di spese e competenze di giudizio.
6. Con comparsa di costituzione depositata in data 27 febbraio 2019, ha spiegato intervento quale procuratrice di CP_7 Controparte_6 assumendo di esser cessionaria dei crediti ELla Controparte_5
originaria creditrice che ha promosso la procedura esecutiva
[...]
R.G.E. n. 86/2013 e premettendo che la doglianza di parte opponente attiene ad un vizio EL pignoramento, con conseguente riconduzione di tale motivo nell'alveo ELl'art. 617 c.p.c., il cui termine perentorio per far valere il relativo vizio risulta scaduto anche in considerazione EL fatto che si sono già tenute alcune vendite senza incanto. R.G. n. 821/2019
Nel merito, la convenuta ha fatto rilevare che l'enfiteusi non è in alcun modo assimilabile agli usi civici ed è errata l'assimilazione sia perché il solo livello è assimilabile all'enfiteusi sia perché non vi è alcun onere imposto a vantaggio ELla collettività e, di conseguenza, alcun provvedimento di declassificazione può sussistere ma solo la richiesta di affrancazione che è un diritto potestativo ELl'enfiteuta; che, nel caso in esame, il fondo concesso in enfiteusi non è un bene demaniale ex art. 822 c.c., ma un bene patrimoniale, facente parte dei beni EL patrimonio disponibile perché permette all'Ente di conseguire un reddito a differenza dei beni costituenti il patrimonio indisponibile (art.826 c.c.)
e, pertanto, il bene concesso in enfiteusi al di Serino è alienabile;
che, CP_13 come emerge dalla certificazione notarile e dalla relazione tecnica, il bene non
è gravato da un uso civico ma è stato concesso in enfiteusi e quindi oggetto ELl'espropriazione è l'enfiteusi che è un diritto reale di godimento su un fondo di proprietà altrui in base al quale il titolare EL diritto può godere EL bene impegnandosi però a migliorare il fondo e pagare inoltre al proprietario un canone annuo che può essere corrisposto in denaro oppure in prodotti agricoli;
che gli opponenti non hanno fornito alcuna prova che i beni oggi ELl'espropriazione immobiliare siano gravati da usi civici che, per gli usi civici non esercitati dal 1800 in poi deve essere sempre fornita sempre in via documentale;
che in tema di esecuzione immobiliare avente ad oggetto un fondo gravato la natura ELl'onere deve emergere inequivocabilmente dall'atto di provenienza o dai certificati ipotecari, oltre ad essere affidata al professionista ELegato alla vendita e al Giudice ELl'esecuzione e, nel caso di specie, sia la certificazione notarile che il CTU ed il Notaio ELegato ex art.591 bis c.p.c. hanno identificato l'onere nell'enfiteusi quale diritto reale di godimento;
che, pertanto, correttamente il CTU ha ipotizzato che l'aggiudicatario potrà avvalersi EL diritto di affrancazione e ne ha determinato la somma necessaria.
Dunque, l'interventrice ha concluso chiedendo il rigetto Controparte_6 ELla presente opposizione, in quanto infondata in fatto e diritto. Il tutto con vittoria di spese e competenza di giudizio, con attribuzione in favore EL procuratore dichiaratosi anticipatario.
7. Ciò posto, all'udienza di prima comparizione e trattazione celebrata in data 03 giugno 2019 sono stati assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183, co. VI, R.G. n. 821/2019
c.p.c. e, nelle more, con comparsa depositata in data 28 febbraio 2020, ha spiegato intervento volontario ex art. 111 c.p.c.
[...]
deducendo di esser subentrata in Controparte_8 tutti i diritti, anche processuali, azioni e situazioni giuridiche già vantati dalla convenuta, per aver acquistato da Controparte_17 quest'ultima, in forza di contratto di cessione stipulato in data 13.12.2019, ai sensi EL combinato disposto degli articoli 1 e 4 ELla L. 130/1999 e ELl'art. 58
T.U.B., un portafoglio di crediti pecuniari individuabili in blocco e che, tra i crediti ceduti, è ricompreso quello vantato nei confronti ELla società opponente con annessi privilegi, garanzie e accessori;
che di tale cessione è stata data pubblicità tramite pubblicazione in Gazzetta Ufficiale ELl'11.02.2020
n. 5– Parte Seconda.
L'interventrice si è, pertanto, riportata agli atti e alle produzioni documentali già depositate dalla opposta, facendo proprie le domande, le eccezioni, le deduzioni e le istanze dalla stessa formulate.
8. Con comparsa depositata in data 24.10.2022 è, altresì, intervenuta volontariamente, ai sensi ELl'art. 111 c.p.c., e, per essa Controparte_10 nella sua qualità di mandataria, la (“ ”) Controparte_11 CP_18 deducendo di esser subentrata in tutti i diritti, anche processuali, azioni e situazioni giuridiche già vantati dalla convenuta Controparte_17
per aver acquistato da quest'ultima, in forza di contratto di cessione
[...] stipulato in data 10.12.2019, ai sensi EL combinato disposto degli articoli 1 e
4 ELla L. 130/1999 e ELl'art. 58 T.U.B., un portafoglio di crediti pecuniari individuabili in blocco e che, tra i crediti ceduti, è ricompreso quello vantato nei confronti ELla società opponente con annessi privilegi, garanzie e accessori.
Ha aggiunto che di tale cessione è stata data pubblicità tramite pubblicazione in Gazzetta Ufficiale EL 14.12.2019 n. 147 – Parte Seconda.
9. Ciò posto, con ordinanza EL 17 giugno 2022, ritenuta la causa matura per la decisione, il presente giudizio è stato, in ultimo, rinviato per la precisazione ELle conclusioni all'udienza EL 29 settembre 2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. ed ivi trattenuta in decisione, previa assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., ridotti a giorni venti per il deposito ELle comparse conclusionali ed ulteriori giorni venti per il deposito ELle memorie di replica. R.G. n. 821/2019
10. Orbene, in via preliminare, deve darsi atto che la scrivente è subentrata al precedente magistrato titolare EL ruolo a far data dal 18 novembre 2020, giusta decreto reso dal Presidente EL Tribunale in pari data.
11. Sempre in via preliminare, va dichiarata la contumacia ELl'opposta
[...]
(creditrice procedente), la quale, nonostante Controparte_5 la ritualità ELla notifica ELl'atto di citazione introduttivo ELla presente fase di merito, non si è costituita.
12. Ancora in via preliminare, quanto alla circostanza rappresentata da
[...] per cui la procedura esecutiva R.G. E. n. 86/2013 è giunta a suo CP_6 compimento, giusta ordinanza emessa dal GE in data 18 maggio 2024 a seguito ELl'approvazione EL progetto di distribuzione, va chiarito quanto di recente puntualizzato dalla Suprema Corte di Cassazione, secondo cui "la circostanza che la procedura esecutiva sia giunta al suo esito naturale, con la distribuzione finale EL ricavato, non significa affatto che da ciò debba necessariamente derivare la cessazione ELla materia EL contendere, né la sopravvenuta carenza d'interesse, con riguardo alle parentesi di cognizione che si siano già innestate nel processo esecutivo" (cfr. Cass., civile sez. III,
16/01/2025, n.1042).
Invero, "posta l'irretrattabilità ELla distribuzione non opposta (o, se opposta ex art. 512 cod. proc. civ., con opposizione definita con sentenza passata in giudicato), con conseguente intangibilità dei pagamenti eseguiti ai creditori concorrenti", risulta evidente che la parte che, per qualsivoglia ragione, abbia spiegato nel corso ELla procedura esecutiva un'azione
(opposizione all'esecuzione e/o agli atti esecutivi ex artt. 615 e 617 cod. proc. civ., reclamo ex art. 630 cod. proc. civ., ecc.) tendente a determinare o
l'arresto definitivo ELla procedura, o quantomeno la necessità di rinnovare uno
o più atti EL processo (perché in tesi adottati contra legem e tempestivamente opposti), mantiene intatto l'interesse alla decisione, perché solo attraverso la sua esecuzione la parte stessa può anelare alla adeguata tutela ELla propria posizione soggettiva (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, ord. 8 novembre
2023, n. 31085, non massimata)” (cfr., Cass. civile sez. III, 16/01/2025,
n.1042).
13. Con riguardo, poi, all'intervento spiegato, ai sensi ELl'art. 111 c.p.c., dalla
[...] nella Controparte_19 R.G. n. 821/2019
asserita qualità di cessionaria di Controparte_1
ritiene il Tribunale che si tratti di intervento inammissibile, non avendo
[...]
per assolto al proprio Controparte_20 CP_1 onere probatorio relativo all'effettiva inclusione ELlo specifico credito azionato in sede esecutiva tra quelli oggetto ELla cessione.
Invero, tale società ha depositato la copia ELl'avviso di cessione dei crediti pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda, ELl'11.01.2020 n. 5, la quale, tuttavia, non reca un'indicazione dettagliata ELle caratteristiche ELla categoria di crediti ceduti, difettando peraltro anche EL richiamo ad un riferimento temporale.
L'indicazione generica ELle caratteristiche dei crediti ceduti (id est “i. crediti che derivano da contratti di credito che sono denominati in Lire o Euro;
ii.
Crediti che derivano da contratti regolati dalla legge italiana;
iii. crediti che derivano da contratti di credito che non sono stati stipulati sulla base di agevolazioni o contribuzioni a carico ELlo Stato o di pubbliche amministrazioni che comportino un diritto di seguito, di proprietà o altro privilegio a favore di tali pubbliche amministrazioni …”) non risulta, a parere di questo Tribunale, idonea a fondare la prova in ordine alla effettiva ricomprensione nella cessione anche EL credito posto a fondamento ELl'intervento spiegato nella procedura esecutiva.
14. Deve, invece, ritenersi sussistente la titolarità attiva EL credito in capo alla cessionaria quale cessionaria di Controparte_10 [...]
avendo la cessionaria depositato la copia ELla Controparte_1
G.U. EL 14.12.2019 n. 147 – Parte Seconda, in cui è stato pubblicato il relativo avviso di cessione, il quale reca l'indicazione degli elementi essenziali per ricondurre nell'ambito dei crediti ceduti in blocco anche quello oggetto EL presente giudizio, sulla base EL richiamo ad un elemento temporale (crediti di firma, sorti nel periodo tra 1960 e 2018), laddove rientra anche il credito per cui causa e derivante dal saldo debitorio pari ad €. 110.527,30 risultante alla data EL 21.01.2011 di chiusura EL conto corrente n. 2959 e EL conto anticipi n. 39027407/39.
Invero, il Tribunale ritiene sufficiente, ai fini ELla dimostrazione ELla titolarità EL credito in capo alla cessionaria, la produzione ELl'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, purchè lo stesso rechi l'indicazione per categorie dei R.G. n. 821/2019
rapporti ceduti in blocco e gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione ELle singole categorie consentano di individuare, senza incertezze,
i rapporti oggetto di cessione.
Occorre, cioè, che i crediti ceduti siano individuabili anche mediante il ricorso a criteri negativi o a dati numerici o temporali (cfr. Cass. civ. n. 31188/2017;
Cass. civ. n. 15884/2019; Cass. civ. n. 17110/2019; Cass. civ. n. 4334/2020;
Cass. civ. n. 25863/2020).
Peraltro, le Istruzioni ELla Banca d'IA (circolare n. 229 EL 21 aprile 1999) hanno confermato che per “rapporti giuridici individuabili in blocco” devono intendersi “i crediti, i debiti e i contratti che presentano un comune elemento distintivo”, chiarendo che lo stesso “può rinvenirsi ad esempio nella forma tecnica, nei settori economici di destinazione, nella tipologia ELla controparte, nell'area territoriale e in qualunque altro elemento comune che consenta l'individuazione EL complesso dei rapporti ceduti”.
Ne consegue l'ammissibilità ELl'intervento spiegato dalla Controparte_10 nell'ambito EL presente giudizio di merito.
Detto intervento deve essere qualificato come intervento EL successore a titolo particolare nel diritto controverso ai sensi ELl'art. 111, terzo comma,
c.p.c. e, considerato che non è stato manifestato il consenso di tutte le parti alla estromissione dal giudizio ELla cedente, il giudizio prosegue tra le parti originarie, pur avendo la sentenza efficacia, oltre che nei confronti ELla
[...]
anche nei confronti EL soggetto successivamente Controparte_17 intervenuto quale cessionario EL diritto controverso.
15. Ciò posto, l'opposizione proposta da e è Parte_1 Parte_2 in parte inammissibile ed in parte infondata e deve essere, pertanto, rigettata sulla scorta ELle motivazioni che seguono.
Inammissibile è il motivo di opposizione relativo alla illegittimità ed erroneità ELla consulenza tecnica d'ufficio di stima degli immobili pignorati redatta dall'Arch. , per l'assorbente ragione che trattasi di un Persona_1 motivo di opposizione nuovo, non proposto in sede di ricorso in opposizione all'esecuzione e, pertanto, inammissibile nella presente fase di merito.
Sul punto occorre evidenziare che le opposizioni esecutive prevedono, a seguito ELla riforma EL 2005, una struttura necessariamente bifasica, in quanto vi è prima una fase sommaria, nelle forme EL rito camerale, dinanzi al R.G. n. 821/2019
giudice ELl'esecuzione e quindi una fase, eventuale, a cognizione piena. La
Suprema Corte di Cassazione ha avuto occasione di chiarire che la prima fase sommaria dinanzi al giudice ELl'esecuzione costituisce connotato indefettibile EL procedimento nell'attuale sistema ELle opposizioni esecutive.
La Corte ha in particolare evidenziato che la preliminare fase sommaria ELle opposizioni esecutive (successive all'inizio ELl'esecuzione) davanti al giudice ELl'esecuzione (ai sensi degli artt. 615, comma 2, 617, comma 2, e 618 nonché 619) è necessaria ed inderogabile, in quanto prevista non solo per la tutela degli interessi ELle parti EL giudizio di opposizione ma anche di tutte le parti EL processo esecutivo e, soprattutto, in funzione di esigenze pubblicistiche, di economia processuale, di efficienza e regolarità EL processo esecutivo e di deflazione EL contenzioso ordinario (Cass. n. 25170/2018).
Tuttavia, dall'impostazione ormai dominante ELla recente giurisprudenza si ritiene che, proposta la domanda già nella fase sommaria, nel passaggio al rito a cognizione piena la stessa non dovrà essere reiterata, sicché, in definitiva,
l'atto introduttivo ELla fase di merito finirebbe con il configurarsi in termini di atto di riassunzione. Chiarita la natura bifasica ELle opposizione all'esecuzione forzata, rispetto al novero ELle difese che possono essere spiegate nel giudizio di merito nel giudizio di opposizione all'esecuzione, ex art. 615, l'opponente ha veste sostanziale e processuale di attore, sicché le eventuali "eccezioni" da lui sollevate per contrastare il diritto EL creditore a procedere ad esecuzione forzata costituiscono "causa petendi" ELla domanda proposta con il ricorso in opposizione e sono soggette al regime sostanziale e processuale ELla domanda. Ne consegue che l'opponente non può mutare la domanda modificando le eccezioni che ne costituiscono il fondamento, né il giudice può accogliere l'opposizione per motivi che costituiscono un mutamento di quelli espressi nel ricorso introduttivo (Cass. n. 17441/2019).
Invero, è noto che, per costante elaborazione EL giudice ELla nomofilachia, la struttura di giudizio unitario a cadenza bifasica propria ELle opposizioni esecutive importa che sia il ricorso introduttivo ELla fase sommaria ELla controversia a tracciare, in maniera vincolante, i confini EL thema decidendum devoluto al giudice adito, sicché ogni mutamento (eccedente i limiti ELla mera emendatio) ELle ragioni di contestazioni poste a base ELl'opposizione oppure dei provvedimenti richiesti integra una inammissibile domanda nuova (da R.G. n. 821/2019
ultimo, Cass. 06/04/2022, n. 11237; esaustivamente in motivazione, Cass.,
Sez. U., 21/09/2021, n. 25478 nonché Cass., Sez. U., 14/12/2020, n. 28387; cfr., ancora, Cass. 26/05/2020, n. 9719; Cass. 03/09/2019, n. 21996; Cass.
09/06/2014, n. 12981; Cass. 07/08/2013, n. 18761; Cass. 28/01/2011, n.
1328; Cass. 28/07/2011, n. 16541; Cassazione civile sez. III, 10/03/2023,
n.7163).
Passando a questo punto ad esaminare il motivo di opposizione relativo all'impignorabilità dei beni facenti parte EL lotto 7, giova in primis evidenziare che le controversie nelle quali si controverte circa la pignorabilità dei beni - che, ad esecuzione iniziata, si propongono con ricorso al giudice ELl'esecuzione - costituiscono l'oggetto di un'opposizione all'esecuzione, secondo l'espressa previsione ELl'art. 615, comma 2, c.p.c. ed afferiscono al diritto di procedere ad esecuzione su determinati beni (Cass. n. 15198/2000).
Come è noto, l'opposizione ex art. 615 c.p.c. è volta a contestare, nell'an o nel quantum, "il diritto ELla parte istante (id est, il creditore procedente) a procedere ad esecuzione forzata" e, per espressa disposizione normativa, il rimedio de quo può essere impiegato dall'esecutato per negare il diritto di espropriare i beni colpiti dal pignoramento e, cioè, per dedurre la loro impignorabilità, totale o parziale, così contestando il diritto di procedere esecutivamente limitatamente al solo e concreto oggetto EL procedimento attivato.(Cassazione civile sez. III, 20/03/2025 n.7478).
Ciò posto, tale motivo di opposizione è infondato, atteso che il pignoramento immobiliare può avere ad oggetto sia il diritto di proprietà sull'immobile, sia un diritto reale c.d. minore, tra i quali rientra il diritto di enfiteusi.
Nel caso di specie, l'oggetto ELl'opposizione all'esecuzione spiegata dai debitori esecutati è rappresentato dal diritto di enfiteusi insistente sui beni facenti parte EL lotto n. 7 ed, in particolare, come accertato dal C.T.U. nella relazione di stima, “i diritti di enfiteusi in ragione di 1/2 ciascuno sulle p.lle 366 di mq 64, p.lla 368/1, p.lla 368/2 di vani 15, n. 369 di vani 6.5, p.lla 325 di a.
1.00, p.lla 326 di ca. 40 e p.lla 370 di a. 7.9, tutte EL foglio 33 di Serino sono pervenuti ai germani e per successione Parte_2 Parte_1 al padre (EL 1953) apertasi il 17 dicembre 2008, innanzi indicata Parte_2 sub 3) nella cui denunzia, tra i beni relitti vi sono, per l'appunto, i diritti di enfiteusi per l'intero sulle indicate particelle” (cfr. pagg. 59-60 ELla relazione R.G. n. 821/2019
di stima), non essendo in alcun modo in discussione la proprietà dei beni stessi.
Neppure è possibile qualificare l'oggetto EL pignoramento in termini diversi, dal momento che non vi è ragione di sospettare una diversa qualificazione in termini di usi civici, né nutrire dubbi sulla possibile demanialità dei beni de quibus.
Invero, gli accertamenti svolti dal consulente tecnico EL Giudice ELl'Esecuzione hanno accertato l'esistenza di diritti di enfiteusi e non consentono, allo stato, di identificarli diversamente nonché di identificare compiutamente l'uso civico, vale a dire se gravante su terre private oppure su terreni ELla collettività (al fine, appunto, di determinare il regime giuridico applicabile). Peraltro, riguardo agli usi civici non risultano archivi documentali, in grado di offrire una prova assoluta ELla loro esistenza.
Sulla scorta ELle considerazioni che precedono, l'opposizione spiegata da e è infondata e non può, pertanto, Parte_1 Parte_2 trovare accoglimento, dovendo esser integralmente rigettata.
16. Quanto alla regolamentazione ELle spese ELla presente fase di giudizio, esse seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. degli opponenti e Parte_1
nei confronti ELle opposte Parte_2 Controparte_1
ed
[...] Controparte_2 Controparte_4
nonché ELle interventrici e
[...] Controparte_6 CP_10
[...]
Le spese de quibus si liquidano come in dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/14, come modificato dal D.M. n. 147 EL
13/08/2022 (in vigore dal 23 ottobre 2022), tenuto conto EL valore ELla causa nonché ELle fasi in cui si è effettivamente articolato il giudizio (fase di studio, introduttiva e decisoria), ad esclusione ELla fase istruttoria e facendo applicazione dei valori tabellari minimi, in ragione ELla non particolare complessità ELla controversia, di natura documentale.
Nulla sulle spese di lite deve, invece, esser disposto nei confronti ELl'opposta rimasta contumace. Controparte_5
Vanno, invece, integralmente compensate le spese di lite tra gli opponenti e l'interventrice in Controparte_21 R.G. n. 821/2019
considerazione ELla declaratoria di inammissibilità ELl'intervento dalla stessa spiegato nella presente sede.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica ed in persona EL Giudice, dr.ssa Valeria Villani, definitivamente pronunciando nell'ambito EL procedimento recante R.G. n. 821/2019, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Dichiara la contumacia ELl'opposta Controparte_5
- dichiara l'inammissibilità ELl'intervento spiegato, ai sensi ELl'art. 111 c.p.c., da Controparte_19
- rigetta, per le ragioni di cui in parte motiva, l'opposizione all'esecuzione proposta da e;
Parte_1 Parte_2
- condanna gli opponenti e alla rifusione, in Parte_1 Parte_2 favore ELl'opposta per azioni, ELle spese Controparte_1 di lite ELla presente fase di giudizio, che liquida in € 4.217,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura EL 15% EL compenso, IVA e CPA come per legge;
- condanna gli opponenti e al pagamento in Parte_1 Parte_2 favore ELl'opposta ELle spese di lite ELla presente Controparte_2 fase di giudizio, che liquida in € 4.217,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura EL 15% EL compenso, IVA e CPA come per legge;
- condanna gli opponenti e al pagamento in Parte_1 Parte_2 favore ELl'opposta ELle spese di lite ELla Controparte_15 presente fase di giudizio, che liquida in € 4.217,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura EL 15% EL compenso, IVA e CPA come per legge;
- condanna gli opponenti e al pagamento, Parte_1 Parte_2 in favore ELl'interventrice ELle spese di lite ELla Controparte_6 presente fase di giudizio, che liquida in € 4.217,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura EL 15% EL compenso, IVA e CPA come per legge, con attribuzione in favore ELl'Avv. TO ZA;
- condanna gli opponenti e alla rifusione in Parte_1 Parte_2 favore ELl'interventrice ELle spese di lite, che liquida in € Controparte_10 R.G. n. 821/2019
4.217,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura EL 15% EL compenso, IVA e CPA come per legge;
- nulla per le spese nei confronti ELl'opposta non costituita
[...]
Controparte_5
- compensa integralmente le spese di lite tra gli opponenti ed Parte_1
Con
e l'interventrice P soc. di gestione EL risparmio- società per Parte_2 azioni.
Così deciso in data 14 novembre 2025
Il Giudice dr.ssa Valeria Villani
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
SEZIONE SECONDA CIVILE in composizione monocratica ed in persona ELla dr.ssa Valeria Villani ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 821 R.G.A.C ELl'anno 2019, aventi ad oggetto: opposizione all'esecuzione immobiliare (art. 615, co.2, c.p.c.), pendente
TRA
(C.F. ), nato ad [...] Parte_1 CodiceFiscale_1
l'11.07.1986 e residente in [...];
(C.F. ), nato ad [...] Parte_2 CodiceFiscale_2
(AV) il 19.03.1985 e residente in [...], entrambi rappresentati e difesi, giusta procura posta in calce alla memoria di costituzione di nuovo difensore depositata in data 13 gennaio 2021, dall'Avv.
NT SC (C.F. ), presso il cui studio sono CodiceFiscale_3 elettivamente domiciliati in Avellino, alla via Carmine Barone n. 3;
OPPONENTI
CONTRO
(P.IVA Controparte_1
), in persona EL legale rappresentante pro tempore, con sede in P.IVA_1
OR EL CO (NA), rappresentata e difesa, giusta procura posta a margine EL ricorso per decreto ingiuntivo, dall'Avv. Giovanni Montella (C.F.
[...]
), presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Avellino, alla C.F._4 via L.B.O. Manci n. 12;
OPPOSTA
E
(C.F. ), in persona EL legale Controparte_2 P.IVA_2 rappresentate pro tempore, con sede legale in Milano al Viale Brenta n. 18/B e, R.G. n. 821/2019
per essa, quale procuratrice, (C.F. e P.IVA Controparte_3 P.IVA_3
), in persona EL suo legale rappresentante pro tempore, con P.IVA_4 sede sociale in Verona al viale ELl'Agricoltura n. 7, rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv.
TE IL (C.F. ), presso il cui studio CodiceFiscale_5 elettivamente domiciliata in Roma, alla via Luigi Lilio n. 95;
OPPOSTA
NONCHÈ
(P.IVA ), in Controparte_4 P.IVA_5 persona EL legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, alla via
EP RE n. 14, rappresentata e difesa, giusta procura posta in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Crescenzo Perrina (C.F.
[...]
, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Ariano C.F._6
Irpino (AV), alla via Parzanese n. 27;
OPPOSTA
E
(C.F. ), in Controparte_5 P.IVA_6 persona EL legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. TO ZA;
OPPOSTA NON COSTITUITA
E
(C.F. e P.IVA ), in persona EL legale Controparte_6 P.IVA_7 rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma, alla via Piemonte n.38
e, per essa, quale procuratrice speciale, (C.F. e P.IVA CP_7
), in persona EL legale rappresentate pro tempore, con sede P.IVA_8 legale in alla via A. Moro n. 13/15, rappresentata e difesa, giusta CP_5 procura posta in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv.
TO ZA ( ), presso il cui studio è CodiceFiscale_7 elettivamente domiciliata in Avellino, al Corso TO Emanuele n. 35;
INTERVENTRICE EX ART. 111 C.P.C.
NONCHÉ
Controparte_8
(C.F. e P.IVA ), in persona EL legale rappresentante pro P.IVA_9 tempore, con sede in Roma (RM), alla via Flaminia n. 491 e, per essa, quale R.G. n. 821/2019
mandataria, (P.IVA e C.F. , in persona EL Controparte_9 P.IVA_10 legale rappresentante pro tempore, con sede in Trezzano sul Naviglio (MI), al viale Cristoforo Colombo n. 49, rappresentata e difesa, giusta procura posta in calce alla comparsa di intervento depositata in data 28 febbraio 2020, dall'Avv.
EP VO (C.F. ), presso il cui studio è CodiceFiscale_8 elettivamente domiciliata in Napoli, alla Piazza Piedigrotta n. 9;
INTERVENTRICE EX ART. 111 C.P.C.
E
(C.F. e P.IVA ), in persona EL legale Controparte_10 P.IVA_11 rappresentante pro tempore, con sede legale in Conegliano, alla via TO
Alfieri n. 1 e, per essa, quale mandataria, Controparte_11
(C.F. e P.IVA ), in persona EL suo legale rappresentante pro P.IVA_12 tempore, con sede in Milano alla via Valtellina nn. 15/17, rappresentata e difesa, in forza di procura posta in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore, dall'Avv. EP VO (C.F. ), presso CodiceFiscale_8 il cui studio è elettivamente domiciliata in Napoli, alla Piazza Piedigrotta n.9;
INTERVENTRICE EX ART. 111 C.P.C.
CONCLUSIONI
All'udienza celebrata in data 29 settembre 2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate, chiedendone l'integrale accoglimento.
La causa è stata, pertanto, trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. ridotti a giorni venti per il deposito ELle comparse conclusionali ed ulteriori giorni venti per l'eventuale deposito ELle memorie di replica.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato in data 11 febbraio 2019, ed Parte_1
hanno introdotto il giudizio di merito ex art. 616 c.p.c. nei Parte_2 confronti di di Controparte_5 [...]
di e ELl' Controparte_1 Controparte_2 [...]
, a seguito ELla fase sommaria innanzi al G.E., deducendo Controparte_12
l'impignorabilità dei beni oggetto di pignoramento e costituenti il lotto n. 7, in quanto gravati da enfiteusi in favore EL , con conseguente Controparte_13 R.G. n. 821/2019
illegittimità ed erroneità ELla consulenza tecnica di stima redatta dal C.T.U.
Arch. . Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari di Persona_1 giudizio anche relativi alla fase cautelare.
2. A sostegno ELl'opposizione proposta, ed hanno Parte_1 Parte_2 dedotto:
a) di aver, con ricorso depositato in data 11/10/2018, proposto opposizione ai sensi degli artt. 615 e 617 c.p.c. nell'ambito ELla procedura di espropriazione immobiliare R.G.E. n. 86/13 pendente innanzi al Tribunale di Avellino, G.E.
Dott. Guglielmo e promossa dal Controparte_14
in virtù EL decreto ingiuntivo n. 32/13 EL Tribunale di Avellino
[...]
e EL successivo atto di precetto notificato il 6/3/2013;
b) che, nel corso ELla procedura esecutiva, è stata disposta consulenza tecnica d'ufficio di stima degli immobili pignorati, da cui è emerso che i fondi rustici siti in agro di Serino sono gravati dal diritto di enfiteusi in favore EL CP_13
;
[...]
c) che il C.T.U. all'uopo nominato ha ipotizzato, per procedere alla vendita, il ricorso alla usucapione, calcolando l'affrancazione dei diritti di enfiteusi dei fondi rustici nonché degli immobili realizzati sugli stessi;
d) che il lotto n.7) risulta il solo ancora oggetto ELla procedura esecutiva ed i beni che costituiscono il detto lotto sono gravati da enfiteusi per 1000/1000, senza che sia stata acquisita ulteriore documentazione o certificazione attestante le modalità di costituzione EL vincolo enfiteutico a favore EL
; Controparte_13
e) che non può condividersi la tesi EL ricorso all'istituto ELl'usucapione, in quanto oggetto ELla procedura non è la titolarità ed il valore dei beni, ma il diritto di enfiteusi e la sua quantificazione differisce dal valore economico e commerciale dei beni su cui grava tale diritto;
f) che la proprietà non può essere acquisita dall'enfiteuta, né a titolo di usucapione laddove è necessario un provvedimento giudiziale per la sua trascrivibilità, né a titolo di mancato versamento EL canone;
g) che, attesa l'assimilazione EL livello, caratteristica degli usi civici, con l'enfiteusi ex art. 55 EL R.D. 12/10/1933 n. 1539 e art. 29 EL R.D. 8/12/1938
n. 2153 nonché nell'art. 1 ELla L. 25/2/1963 n. 327 e trattandosi, nel caso di R.G. n. 821/2019
specie, di una enfiteusi concessa ad amministrazioni statali, il livello deve considerarsi ancora sussistente;
h) che neppure sono condivisibili le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. con riferimento all'affrancazione atteso che l'oggetto ELl'espropriazione immobiliare è lo specifico diritto di servitù che non può essere determinato in via differenziale;
i) che, quanto alla figura degli usi civici, assimilati alla disciplina ELl'enfiteusi, i livelli costituiti a favore di Amministrazioni comunali derivano da autentici usi civici in presenza dei quali la legge ne prevede l'inalienabilità;
j) che tutto ciò comporta anche la responsabilità EL notaio rogante, il quale non può limitarsi alla semplice indagine catastale ma deve in sede di stipula di atto di trasferimento riguardante un diritto reale effettuare un riscontro presso il
Registro degli usi civici tenuto dai Commissari Regionali e presso la competente pubblica amministrazione, al fine di accertare il gravame insistente sui beni ed acquisire i necessari elementi ai fini ELla regolarità ELl'atto;
k) che, tuttavia, il G.E. dott. Guglielmo, con provvedimento EL 19/1/2019 ha rigettato l'istanza di sospensione ELla procedura esecuzione ed assegnato per l'introduzione EL giudizio di merito il termine di giorni sessanta.
3. Si è costituita, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 10 maggio 2019, l' , sostenendo la correttezza Controparte_4 ELla conclusione a cui è giunto il C.T.U., il quale ha correttamente ipotizzato, trattandosi di bene pignorabile, le possibili soluzioni al fine di poter procedere alla vendita ELlo stesso;
che i beni costituenti il lotto 7 sono stati pignorati e posti in vendita per l'intero diritto di enfiteusi in capo agli esecutati, che ne sono divenuti titolari per diritto di successione dal padre ed, Parte_2 essendo il diritto di enfiteusi un diritto reale di godimento su cosa altrui, lo stesso può essere ceduto a terzi e trasmesso agli eredi e può anche essere ipotecato, ex art. 2815 c.c. nonché sottoponibile a pignoramento.
Dunque, la convenuta ha concluso chiedendo Controparte_15 il rigetto ELl'opposizione proposta, con vittoria di spese e competenze di giudizio.
4. Si è costituita, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 14 maggio 2019, la premettendo Controparte_1 che oggetto ELla procedura esecutiva n. 86/2013 ed, in particolare EL lotto n. R.G. n. 821/2019
7, non sono solo i diritti di enfiteusi, ma anche la piena proprietà di distinti beni immobili e che oggetto EL lotto 7 risulta essere, ad eccezione EL terreno sito in Serino, F 33, p.lla 119, il diritto per l'intero ELl'enfiteusi e non già i beni gravati da enfiteusi.
Ha all'uopo dedotto che il diritto di enfiteusi può essere oggetto di procedura esecutiva immobiliare ai sensi ELl'art. 555 c.p.c..
Ha, poi, eccepito l'intempestività ELl'opposizione in quanto integrante una ipotesi di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. e, dunque, da proporsi nel rispetto EL termine perentorio di 20 giorni decorrente dalla ordinanza che, recependo i dati ELla stima, ha disposto la vendita e, nel caso di specie, il vizio è stato denunciato solo con l'introduzione ELla fase di merito avvenuta con notifica ELl'11.02.2019.
Quanto alla doglianza relativa all'erroneità ELla consulenza tecnica di stima, ha eccepito che trattasi di un motivo di opposizione proposto per la prima volta con l'introduzione EL giudizio di merito sì da non poter essere analizzato nella presente sede, essendo il giudizio di merito limitato soltanto ai motivi di opposizione agli atti esecutivi riproposti ed ha comunque fatto rilevare che il
C.T.U. ha correttamente provveduto alla quantificazione EL valore EL complesso immobiliare di cui al lotto n. 7 anche in caso di affrancazione.
La convenuta ha, pertanto, concluso per il rigetto ELla presente opposizione, con vittoria di spese e competenze di giudizio.
5. Si è costituita, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 31 maggio 2019, e, per essa, quale procuratrice, Controparte_2
premettendo che l'opposizione si incentra sulla impignorabilità CP_16 EL lotto 7, i cui beni sono stati pignorati e posti in vendita per l'intero diritto di enfiteusi sussistente in capo agli esecutati, che ne sono divenuti titolari in virtù di successione dal padre e che è EL tutto pacifico che il diritto di Parte_2 enfiteusi possa essere, come nel caso di specie, trasmesso agli eredi ex art. 965 c.c. ed ipotecato ex art.2815 c.c. e pignorato in quanto suscettibile di vendita forzata.
Nel merito, la convenuta ha fatto rilevare che il C.T.U correttamente, stante l'affrancabilità dei diritti di enfiteusi oggetto di pignoramento, ha quantificato il relativo prezzo di affranco, sicché sulla base ELla perizia i creditori hanno richiesto la fissazione ELle vendite dei cespiti per i diritti pignorati e per i valori R.G. n. 821/2019
assegnati in perizia ponendosi in vendita i beni di cui al lotto 7 per il diritto di enfiteusi al prezzo indicato in perizia e che solo a distanza di più di tre anni dal deposito ELla CTU e dopo l'espletamento di diversi tentativi di vendita dei beni pignorati gli esecutati hanno proposto opposizione dolendosi ELla impignorabilità dei beni richiedendo l'estinzione ELla esecuzione previa sospensione ELla stessa.
Quanto all'assimilazione ELl'enfiteusi e gli usi civici ed alla qualificazione dei beni staggiti quali beni demaniali e non patrimoniali EL , ne Controparte_13 ha contestato la fondatezza, atteso che dei beni su cui insiste il diritto di enfiteusi in capo agli esecutati ed oggetto di pignoramento non è stata in alcun modo provata l'asserita demanialità né EL terreno e né ELl'uso civico e, peraltro, alcun elemento rimanda alla fattispecie degli usi civici demaniali ex adverso invocata ed alla loro natura ostativa alla vendita coattiva ELl'immobile ivi sussistente.
Quanto, infine, alla doglianza relativo all'illegittimità ELla C.T.U. redatta dall'arch. , la convenuta ne ha eccepito l'inammissibilità Persona_1 in quanto formulata solo con l'atto di citazione introduttivo EL presente giudizio e non con l'originario ricorso per opposizione e, dunque, da ritenersi tardiva.
Parte convenuta, e, per essa, quale procuratrice la Controparte_2
ha dunque, concluso, per il rigetto ELl'opposizione, in quanto CP_16 improcedibile, inammissibile, improponibile e, comunque, infondata nel merito e, per il rigetto, in ogni caso, ELla domanda di dichiarazione di illegittimità e erroneità ELla C.T.U. Il tutto, con vittoria di spese e competenze di giudizio.
6. Con comparsa di costituzione depositata in data 27 febbraio 2019, ha spiegato intervento quale procuratrice di CP_7 Controparte_6 assumendo di esser cessionaria dei crediti ELla Controparte_5
originaria creditrice che ha promosso la procedura esecutiva
[...]
R.G.E. n. 86/2013 e premettendo che la doglianza di parte opponente attiene ad un vizio EL pignoramento, con conseguente riconduzione di tale motivo nell'alveo ELl'art. 617 c.p.c., il cui termine perentorio per far valere il relativo vizio risulta scaduto anche in considerazione EL fatto che si sono già tenute alcune vendite senza incanto. R.G. n. 821/2019
Nel merito, la convenuta ha fatto rilevare che l'enfiteusi non è in alcun modo assimilabile agli usi civici ed è errata l'assimilazione sia perché il solo livello è assimilabile all'enfiteusi sia perché non vi è alcun onere imposto a vantaggio ELla collettività e, di conseguenza, alcun provvedimento di declassificazione può sussistere ma solo la richiesta di affrancazione che è un diritto potestativo ELl'enfiteuta; che, nel caso in esame, il fondo concesso in enfiteusi non è un bene demaniale ex art. 822 c.c., ma un bene patrimoniale, facente parte dei beni EL patrimonio disponibile perché permette all'Ente di conseguire un reddito a differenza dei beni costituenti il patrimonio indisponibile (art.826 c.c.)
e, pertanto, il bene concesso in enfiteusi al di Serino è alienabile;
che, CP_13 come emerge dalla certificazione notarile e dalla relazione tecnica, il bene non
è gravato da un uso civico ma è stato concesso in enfiteusi e quindi oggetto ELl'espropriazione è l'enfiteusi che è un diritto reale di godimento su un fondo di proprietà altrui in base al quale il titolare EL diritto può godere EL bene impegnandosi però a migliorare il fondo e pagare inoltre al proprietario un canone annuo che può essere corrisposto in denaro oppure in prodotti agricoli;
che gli opponenti non hanno fornito alcuna prova che i beni oggi ELl'espropriazione immobiliare siano gravati da usi civici che, per gli usi civici non esercitati dal 1800 in poi deve essere sempre fornita sempre in via documentale;
che in tema di esecuzione immobiliare avente ad oggetto un fondo gravato la natura ELl'onere deve emergere inequivocabilmente dall'atto di provenienza o dai certificati ipotecari, oltre ad essere affidata al professionista ELegato alla vendita e al Giudice ELl'esecuzione e, nel caso di specie, sia la certificazione notarile che il CTU ed il Notaio ELegato ex art.591 bis c.p.c. hanno identificato l'onere nell'enfiteusi quale diritto reale di godimento;
che, pertanto, correttamente il CTU ha ipotizzato che l'aggiudicatario potrà avvalersi EL diritto di affrancazione e ne ha determinato la somma necessaria.
Dunque, l'interventrice ha concluso chiedendo il rigetto Controparte_6 ELla presente opposizione, in quanto infondata in fatto e diritto. Il tutto con vittoria di spese e competenza di giudizio, con attribuzione in favore EL procuratore dichiaratosi anticipatario.
7. Ciò posto, all'udienza di prima comparizione e trattazione celebrata in data 03 giugno 2019 sono stati assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183, co. VI, R.G. n. 821/2019
c.p.c. e, nelle more, con comparsa depositata in data 28 febbraio 2020, ha spiegato intervento volontario ex art. 111 c.p.c.
[...]
deducendo di esser subentrata in Controparte_8 tutti i diritti, anche processuali, azioni e situazioni giuridiche già vantati dalla convenuta, per aver acquistato da Controparte_17 quest'ultima, in forza di contratto di cessione stipulato in data 13.12.2019, ai sensi EL combinato disposto degli articoli 1 e 4 ELla L. 130/1999 e ELl'art. 58
T.U.B., un portafoglio di crediti pecuniari individuabili in blocco e che, tra i crediti ceduti, è ricompreso quello vantato nei confronti ELla società opponente con annessi privilegi, garanzie e accessori;
che di tale cessione è stata data pubblicità tramite pubblicazione in Gazzetta Ufficiale ELl'11.02.2020
n. 5– Parte Seconda.
L'interventrice si è, pertanto, riportata agli atti e alle produzioni documentali già depositate dalla opposta, facendo proprie le domande, le eccezioni, le deduzioni e le istanze dalla stessa formulate.
8. Con comparsa depositata in data 24.10.2022 è, altresì, intervenuta volontariamente, ai sensi ELl'art. 111 c.p.c., e, per essa Controparte_10 nella sua qualità di mandataria, la (“ ”) Controparte_11 CP_18 deducendo di esser subentrata in tutti i diritti, anche processuali, azioni e situazioni giuridiche già vantati dalla convenuta Controparte_17
per aver acquistato da quest'ultima, in forza di contratto di cessione
[...] stipulato in data 10.12.2019, ai sensi EL combinato disposto degli articoli 1 e
4 ELla L. 130/1999 e ELl'art. 58 T.U.B., un portafoglio di crediti pecuniari individuabili in blocco e che, tra i crediti ceduti, è ricompreso quello vantato nei confronti ELla società opponente con annessi privilegi, garanzie e accessori.
Ha aggiunto che di tale cessione è stata data pubblicità tramite pubblicazione in Gazzetta Ufficiale EL 14.12.2019 n. 147 – Parte Seconda.
9. Ciò posto, con ordinanza EL 17 giugno 2022, ritenuta la causa matura per la decisione, il presente giudizio è stato, in ultimo, rinviato per la precisazione ELle conclusioni all'udienza EL 29 settembre 2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. ed ivi trattenuta in decisione, previa assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., ridotti a giorni venti per il deposito ELle comparse conclusionali ed ulteriori giorni venti per il deposito ELle memorie di replica. R.G. n. 821/2019
10. Orbene, in via preliminare, deve darsi atto che la scrivente è subentrata al precedente magistrato titolare EL ruolo a far data dal 18 novembre 2020, giusta decreto reso dal Presidente EL Tribunale in pari data.
11. Sempre in via preliminare, va dichiarata la contumacia ELl'opposta
[...]
(creditrice procedente), la quale, nonostante Controparte_5 la ritualità ELla notifica ELl'atto di citazione introduttivo ELla presente fase di merito, non si è costituita.
12. Ancora in via preliminare, quanto alla circostanza rappresentata da
[...] per cui la procedura esecutiva R.G. E. n. 86/2013 è giunta a suo CP_6 compimento, giusta ordinanza emessa dal GE in data 18 maggio 2024 a seguito ELl'approvazione EL progetto di distribuzione, va chiarito quanto di recente puntualizzato dalla Suprema Corte di Cassazione, secondo cui "la circostanza che la procedura esecutiva sia giunta al suo esito naturale, con la distribuzione finale EL ricavato, non significa affatto che da ciò debba necessariamente derivare la cessazione ELla materia EL contendere, né la sopravvenuta carenza d'interesse, con riguardo alle parentesi di cognizione che si siano già innestate nel processo esecutivo" (cfr. Cass., civile sez. III,
16/01/2025, n.1042).
Invero, "posta l'irretrattabilità ELla distribuzione non opposta (o, se opposta ex art. 512 cod. proc. civ., con opposizione definita con sentenza passata in giudicato), con conseguente intangibilità dei pagamenti eseguiti ai creditori concorrenti", risulta evidente che la parte che, per qualsivoglia ragione, abbia spiegato nel corso ELla procedura esecutiva un'azione
(opposizione all'esecuzione e/o agli atti esecutivi ex artt. 615 e 617 cod. proc. civ., reclamo ex art. 630 cod. proc. civ., ecc.) tendente a determinare o
l'arresto definitivo ELla procedura, o quantomeno la necessità di rinnovare uno
o più atti EL processo (perché in tesi adottati contra legem e tempestivamente opposti), mantiene intatto l'interesse alla decisione, perché solo attraverso la sua esecuzione la parte stessa può anelare alla adeguata tutela ELla propria posizione soggettiva (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, ord. 8 novembre
2023, n. 31085, non massimata)” (cfr., Cass. civile sez. III, 16/01/2025,
n.1042).
13. Con riguardo, poi, all'intervento spiegato, ai sensi ELl'art. 111 c.p.c., dalla
[...] nella Controparte_19 R.G. n. 821/2019
asserita qualità di cessionaria di Controparte_1
ritiene il Tribunale che si tratti di intervento inammissibile, non avendo
[...]
per assolto al proprio Controparte_20 CP_1 onere probatorio relativo all'effettiva inclusione ELlo specifico credito azionato in sede esecutiva tra quelli oggetto ELla cessione.
Invero, tale società ha depositato la copia ELl'avviso di cessione dei crediti pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda, ELl'11.01.2020 n. 5, la quale, tuttavia, non reca un'indicazione dettagliata ELle caratteristiche ELla categoria di crediti ceduti, difettando peraltro anche EL richiamo ad un riferimento temporale.
L'indicazione generica ELle caratteristiche dei crediti ceduti (id est “i. crediti che derivano da contratti di credito che sono denominati in Lire o Euro;
ii.
Crediti che derivano da contratti regolati dalla legge italiana;
iii. crediti che derivano da contratti di credito che non sono stati stipulati sulla base di agevolazioni o contribuzioni a carico ELlo Stato o di pubbliche amministrazioni che comportino un diritto di seguito, di proprietà o altro privilegio a favore di tali pubbliche amministrazioni …”) non risulta, a parere di questo Tribunale, idonea a fondare la prova in ordine alla effettiva ricomprensione nella cessione anche EL credito posto a fondamento ELl'intervento spiegato nella procedura esecutiva.
14. Deve, invece, ritenersi sussistente la titolarità attiva EL credito in capo alla cessionaria quale cessionaria di Controparte_10 [...]
avendo la cessionaria depositato la copia ELla Controparte_1
G.U. EL 14.12.2019 n. 147 – Parte Seconda, in cui è stato pubblicato il relativo avviso di cessione, il quale reca l'indicazione degli elementi essenziali per ricondurre nell'ambito dei crediti ceduti in blocco anche quello oggetto EL presente giudizio, sulla base EL richiamo ad un elemento temporale (crediti di firma, sorti nel periodo tra 1960 e 2018), laddove rientra anche il credito per cui causa e derivante dal saldo debitorio pari ad €. 110.527,30 risultante alla data EL 21.01.2011 di chiusura EL conto corrente n. 2959 e EL conto anticipi n. 39027407/39.
Invero, il Tribunale ritiene sufficiente, ai fini ELla dimostrazione ELla titolarità EL credito in capo alla cessionaria, la produzione ELl'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, purchè lo stesso rechi l'indicazione per categorie dei R.G. n. 821/2019
rapporti ceduti in blocco e gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione ELle singole categorie consentano di individuare, senza incertezze,
i rapporti oggetto di cessione.
Occorre, cioè, che i crediti ceduti siano individuabili anche mediante il ricorso a criteri negativi o a dati numerici o temporali (cfr. Cass. civ. n. 31188/2017;
Cass. civ. n. 15884/2019; Cass. civ. n. 17110/2019; Cass. civ. n. 4334/2020;
Cass. civ. n. 25863/2020).
Peraltro, le Istruzioni ELla Banca d'IA (circolare n. 229 EL 21 aprile 1999) hanno confermato che per “rapporti giuridici individuabili in blocco” devono intendersi “i crediti, i debiti e i contratti che presentano un comune elemento distintivo”, chiarendo che lo stesso “può rinvenirsi ad esempio nella forma tecnica, nei settori economici di destinazione, nella tipologia ELla controparte, nell'area territoriale e in qualunque altro elemento comune che consenta l'individuazione EL complesso dei rapporti ceduti”.
Ne consegue l'ammissibilità ELl'intervento spiegato dalla Controparte_10 nell'ambito EL presente giudizio di merito.
Detto intervento deve essere qualificato come intervento EL successore a titolo particolare nel diritto controverso ai sensi ELl'art. 111, terzo comma,
c.p.c. e, considerato che non è stato manifestato il consenso di tutte le parti alla estromissione dal giudizio ELla cedente, il giudizio prosegue tra le parti originarie, pur avendo la sentenza efficacia, oltre che nei confronti ELla
[...]
anche nei confronti EL soggetto successivamente Controparte_17 intervenuto quale cessionario EL diritto controverso.
15. Ciò posto, l'opposizione proposta da e è Parte_1 Parte_2 in parte inammissibile ed in parte infondata e deve essere, pertanto, rigettata sulla scorta ELle motivazioni che seguono.
Inammissibile è il motivo di opposizione relativo alla illegittimità ed erroneità ELla consulenza tecnica d'ufficio di stima degli immobili pignorati redatta dall'Arch. , per l'assorbente ragione che trattasi di un Persona_1 motivo di opposizione nuovo, non proposto in sede di ricorso in opposizione all'esecuzione e, pertanto, inammissibile nella presente fase di merito.
Sul punto occorre evidenziare che le opposizioni esecutive prevedono, a seguito ELla riforma EL 2005, una struttura necessariamente bifasica, in quanto vi è prima una fase sommaria, nelle forme EL rito camerale, dinanzi al R.G. n. 821/2019
giudice ELl'esecuzione e quindi una fase, eventuale, a cognizione piena. La
Suprema Corte di Cassazione ha avuto occasione di chiarire che la prima fase sommaria dinanzi al giudice ELl'esecuzione costituisce connotato indefettibile EL procedimento nell'attuale sistema ELle opposizioni esecutive.
La Corte ha in particolare evidenziato che la preliminare fase sommaria ELle opposizioni esecutive (successive all'inizio ELl'esecuzione) davanti al giudice ELl'esecuzione (ai sensi degli artt. 615, comma 2, 617, comma 2, e 618 nonché 619) è necessaria ed inderogabile, in quanto prevista non solo per la tutela degli interessi ELle parti EL giudizio di opposizione ma anche di tutte le parti EL processo esecutivo e, soprattutto, in funzione di esigenze pubblicistiche, di economia processuale, di efficienza e regolarità EL processo esecutivo e di deflazione EL contenzioso ordinario (Cass. n. 25170/2018).
Tuttavia, dall'impostazione ormai dominante ELla recente giurisprudenza si ritiene che, proposta la domanda già nella fase sommaria, nel passaggio al rito a cognizione piena la stessa non dovrà essere reiterata, sicché, in definitiva,
l'atto introduttivo ELla fase di merito finirebbe con il configurarsi in termini di atto di riassunzione. Chiarita la natura bifasica ELle opposizione all'esecuzione forzata, rispetto al novero ELle difese che possono essere spiegate nel giudizio di merito nel giudizio di opposizione all'esecuzione, ex art. 615, l'opponente ha veste sostanziale e processuale di attore, sicché le eventuali "eccezioni" da lui sollevate per contrastare il diritto EL creditore a procedere ad esecuzione forzata costituiscono "causa petendi" ELla domanda proposta con il ricorso in opposizione e sono soggette al regime sostanziale e processuale ELla domanda. Ne consegue che l'opponente non può mutare la domanda modificando le eccezioni che ne costituiscono il fondamento, né il giudice può accogliere l'opposizione per motivi che costituiscono un mutamento di quelli espressi nel ricorso introduttivo (Cass. n. 17441/2019).
Invero, è noto che, per costante elaborazione EL giudice ELla nomofilachia, la struttura di giudizio unitario a cadenza bifasica propria ELle opposizioni esecutive importa che sia il ricorso introduttivo ELla fase sommaria ELla controversia a tracciare, in maniera vincolante, i confini EL thema decidendum devoluto al giudice adito, sicché ogni mutamento (eccedente i limiti ELla mera emendatio) ELle ragioni di contestazioni poste a base ELl'opposizione oppure dei provvedimenti richiesti integra una inammissibile domanda nuova (da R.G. n. 821/2019
ultimo, Cass. 06/04/2022, n. 11237; esaustivamente in motivazione, Cass.,
Sez. U., 21/09/2021, n. 25478 nonché Cass., Sez. U., 14/12/2020, n. 28387; cfr., ancora, Cass. 26/05/2020, n. 9719; Cass. 03/09/2019, n. 21996; Cass.
09/06/2014, n. 12981; Cass. 07/08/2013, n. 18761; Cass. 28/01/2011, n.
1328; Cass. 28/07/2011, n. 16541; Cassazione civile sez. III, 10/03/2023,
n.7163).
Passando a questo punto ad esaminare il motivo di opposizione relativo all'impignorabilità dei beni facenti parte EL lotto 7, giova in primis evidenziare che le controversie nelle quali si controverte circa la pignorabilità dei beni - che, ad esecuzione iniziata, si propongono con ricorso al giudice ELl'esecuzione - costituiscono l'oggetto di un'opposizione all'esecuzione, secondo l'espressa previsione ELl'art. 615, comma 2, c.p.c. ed afferiscono al diritto di procedere ad esecuzione su determinati beni (Cass. n. 15198/2000).
Come è noto, l'opposizione ex art. 615 c.p.c. è volta a contestare, nell'an o nel quantum, "il diritto ELla parte istante (id est, il creditore procedente) a procedere ad esecuzione forzata" e, per espressa disposizione normativa, il rimedio de quo può essere impiegato dall'esecutato per negare il diritto di espropriare i beni colpiti dal pignoramento e, cioè, per dedurre la loro impignorabilità, totale o parziale, così contestando il diritto di procedere esecutivamente limitatamente al solo e concreto oggetto EL procedimento attivato.(Cassazione civile sez. III, 20/03/2025 n.7478).
Ciò posto, tale motivo di opposizione è infondato, atteso che il pignoramento immobiliare può avere ad oggetto sia il diritto di proprietà sull'immobile, sia un diritto reale c.d. minore, tra i quali rientra il diritto di enfiteusi.
Nel caso di specie, l'oggetto ELl'opposizione all'esecuzione spiegata dai debitori esecutati è rappresentato dal diritto di enfiteusi insistente sui beni facenti parte EL lotto n. 7 ed, in particolare, come accertato dal C.T.U. nella relazione di stima, “i diritti di enfiteusi in ragione di 1/2 ciascuno sulle p.lle 366 di mq 64, p.lla 368/1, p.lla 368/2 di vani 15, n. 369 di vani 6.5, p.lla 325 di a.
1.00, p.lla 326 di ca. 40 e p.lla 370 di a. 7.9, tutte EL foglio 33 di Serino sono pervenuti ai germani e per successione Parte_2 Parte_1 al padre (EL 1953) apertasi il 17 dicembre 2008, innanzi indicata Parte_2 sub 3) nella cui denunzia, tra i beni relitti vi sono, per l'appunto, i diritti di enfiteusi per l'intero sulle indicate particelle” (cfr. pagg. 59-60 ELla relazione R.G. n. 821/2019
di stima), non essendo in alcun modo in discussione la proprietà dei beni stessi.
Neppure è possibile qualificare l'oggetto EL pignoramento in termini diversi, dal momento che non vi è ragione di sospettare una diversa qualificazione in termini di usi civici, né nutrire dubbi sulla possibile demanialità dei beni de quibus.
Invero, gli accertamenti svolti dal consulente tecnico EL Giudice ELl'Esecuzione hanno accertato l'esistenza di diritti di enfiteusi e non consentono, allo stato, di identificarli diversamente nonché di identificare compiutamente l'uso civico, vale a dire se gravante su terre private oppure su terreni ELla collettività (al fine, appunto, di determinare il regime giuridico applicabile). Peraltro, riguardo agli usi civici non risultano archivi documentali, in grado di offrire una prova assoluta ELla loro esistenza.
Sulla scorta ELle considerazioni che precedono, l'opposizione spiegata da e è infondata e non può, pertanto, Parte_1 Parte_2 trovare accoglimento, dovendo esser integralmente rigettata.
16. Quanto alla regolamentazione ELle spese ELla presente fase di giudizio, esse seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. degli opponenti e Parte_1
nei confronti ELle opposte Parte_2 Controparte_1
ed
[...] Controparte_2 Controparte_4
nonché ELle interventrici e
[...] Controparte_6 CP_10
[...]
Le spese de quibus si liquidano come in dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/14, come modificato dal D.M. n. 147 EL
13/08/2022 (in vigore dal 23 ottobre 2022), tenuto conto EL valore ELla causa nonché ELle fasi in cui si è effettivamente articolato il giudizio (fase di studio, introduttiva e decisoria), ad esclusione ELla fase istruttoria e facendo applicazione dei valori tabellari minimi, in ragione ELla non particolare complessità ELla controversia, di natura documentale.
Nulla sulle spese di lite deve, invece, esser disposto nei confronti ELl'opposta rimasta contumace. Controparte_5
Vanno, invece, integralmente compensate le spese di lite tra gli opponenti e l'interventrice in Controparte_21 R.G. n. 821/2019
considerazione ELla declaratoria di inammissibilità ELl'intervento dalla stessa spiegato nella presente sede.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica ed in persona EL Giudice, dr.ssa Valeria Villani, definitivamente pronunciando nell'ambito EL procedimento recante R.G. n. 821/2019, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Dichiara la contumacia ELl'opposta Controparte_5
- dichiara l'inammissibilità ELl'intervento spiegato, ai sensi ELl'art. 111 c.p.c., da Controparte_19
- rigetta, per le ragioni di cui in parte motiva, l'opposizione all'esecuzione proposta da e;
Parte_1 Parte_2
- condanna gli opponenti e alla rifusione, in Parte_1 Parte_2 favore ELl'opposta per azioni, ELle spese Controparte_1 di lite ELla presente fase di giudizio, che liquida in € 4.217,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura EL 15% EL compenso, IVA e CPA come per legge;
- condanna gli opponenti e al pagamento in Parte_1 Parte_2 favore ELl'opposta ELle spese di lite ELla presente Controparte_2 fase di giudizio, che liquida in € 4.217,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura EL 15% EL compenso, IVA e CPA come per legge;
- condanna gli opponenti e al pagamento in Parte_1 Parte_2 favore ELl'opposta ELle spese di lite ELla Controparte_15 presente fase di giudizio, che liquida in € 4.217,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura EL 15% EL compenso, IVA e CPA come per legge;
- condanna gli opponenti e al pagamento, Parte_1 Parte_2 in favore ELl'interventrice ELle spese di lite ELla Controparte_6 presente fase di giudizio, che liquida in € 4.217,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura EL 15% EL compenso, IVA e CPA come per legge, con attribuzione in favore ELl'Avv. TO ZA;
- condanna gli opponenti e alla rifusione in Parte_1 Parte_2 favore ELl'interventrice ELle spese di lite, che liquida in € Controparte_10 R.G. n. 821/2019
4.217,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura EL 15% EL compenso, IVA e CPA come per legge;
- nulla per le spese nei confronti ELl'opposta non costituita
[...]
Controparte_5
- compensa integralmente le spese di lite tra gli opponenti ed Parte_1
Con
e l'interventrice P soc. di gestione EL risparmio- società per Parte_2 azioni.
Così deciso in data 14 novembre 2025
Il Giudice dr.ssa Valeria Villani