CGT1
Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. XI, sentenza 09/02/2026, n. 550 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 550 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 550/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 11, riunita in udienza il 04/02/2026 alle ore 09:45 in composizione monocratica:
MANZI CIRO, Giudice monocratico in data 04/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4082/2025 depositato il 10/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 Giudice - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Caserta - Via Grezar,14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820250046951555000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 064178698868 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 352/2026 depositato il
09/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente:
Ricorrente_1
Annullare, in via principale, la cartella di pagamento n. 028 2025 00469515 55 000 perché illegittima, viziata da nullità delle singole partite iscritte a ruolo e non preceduta da alcun atto prodromico;
- dichiarare l'intervenuta decadenza ovvero la maturata prescrizione della pretesa avversa ed ordinarne lo sgravio;
- condannare in solido le parti resistenti al pagamento delle spese di giudizio da distrarre in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Resistenti:
Agenzia delle Entrate- Riscossione di Caserta in persona del legale rappresentante pro tempore
Dichiarare in via preliminare la propria carenza di legittimazione passiva e, di conseguenza, estrometterla dal giudizio;
- rigettare nel merito la domanda del ricorrente, perché inammissibile ed infondata in fatto e in diritto;
- condannare il ricorrente medesimo al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio.
(non costituita) Regione Campania in persona del Presidente pro tempore
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 03.10.2025, a mezzo del servizio postale con lettera raccomandata n. 56952885466-3, da parte dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione quale incaricata per conto della Regione Campania è stata notificata al signor Ricorrente_1 la cartella di pagamento n. 028 2025 0046951555 000 emessa per omesso versamento di Tasse automobilistiche - annualità 2020.
L'importo complessivo da versare ammonta ad euro 445,09.
Avverso tale atto il ricorrente ha prodotto il ricorso in epigrafe, eccependo: - l'inesistenza materiale e/o la nullità della cartella per omessa notifica degli atti presupposti in violazione degli artt. 86 e 50 -comma 1 - del D.P.R. n. 602/1973; - l'impossibilità per il Concessionario della riscossione di avvalersi del disposto di cui all'art.26 del D.P.R. n. 602/1973; - l'illegittimità della cartella di pagamento per violazione dell'art.
5 - comma 51 - del Decreto-Legge n.953/1982, convertito nella Legge n.53/1983; dell'art.
1 - comma 161 - della Legge n. 296/2006; dell'art. 25 del D.P.R. n. 602/73 per intervenuta decadenza dall'attività di accertamento e riscossione e maturata prescrizione del diritto a riscuotere la pretesa
In sede di controdeduzioni l'Agenzia delle Entrate-Riscossione in persona del legale rappresentante pro tempore ha fatto presente: - in via preliminare, la propria carenza di legittimazione passiva in relazione alle eccezioni formulate, da rivolgere esclusivamente nei confronti dell'Ente impositore;
- l'inammissibilità del ricorso, essendo stata la cartella opposta regolarmente notificata al destinatario, come da relata versata agli atti del giudizio;
- l'assenza di una specifica norma che espressamente disciplini l'obbligatoria emissione di atti antecedenti alle cartelle;
- il non ancora maturato termine di prescrizione riferito alla cartella
All'udienza del 04.02.2026, ove la Regione Campania, benché evocata in giudizio, ha ritenuto di non costituirsi, il Giudice ha trattenuto la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata l'incompetenza di questo giudice monocratico della Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Caserta in favore di quello della CGT di 1° grado di Napoli.
Giova doverosamente premettere che, ai sensi dell'art. 5 del Decreto Legislativo n. 546/1992, la competenza delle Corti di giustizia tributaria di 1° e 2° grado è inderogabile ed è rilevabile anche d'ufficio nel grado al quale il vizio si riferisce.
Ciò precisato, come è noto, ex art. 4 del Decreto Legislativo n.546/1992, come modificato dall'art.9 del
Decreto Legislativo 24.09.2015 n.156, “1. Le Corti di Giustizia Tributaria di 1° grado sono competenti per le controversie proposte nei confronti degli Enti impositori, degli Agenti della riscossione e dei soggetti iscritti all'Albo di cui all'articolo 53 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che hanno sede nella loro circoscrizione. Se la controversia è proposta nei confronti di articolazioni dell'Agenzia delle Entrate, con competenza su tutto o parte del territorio nazionale, individuate con il Regolamento di amministrazione di cui all'articolo 71 del Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è competente la Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado nella cui circoscrizione ha sede l'Ufficio al quale spettano le attribuzioni sul rapporto controverso.
2. Le Corti di Giustizia Tributaria di 2° grado sono competenti per le impugnazioni avverso le decisioni delle Corti di Giustizia Tributaria di 1° grado, che hanno sede nella loro circoscrizione”
Orbene, con sentenza del 03.03.2016 n. 44 la Corte Costituzionale ha a suo tempo avuto modo di dichiarare “l'illegittimità costituzionale del citato art.
4 - comma 1 - del Decreto Legislativo 31 dicembre
1992, n. 546 ... nella parte in cui prevede che per le controversie proposte nei confronti dei Concessionari del servizio di riscossione è competente la Commissione tributaria Provinciale (ora Corte di Giustizia
Tributaria di 1° grado) nella cui circoscrizione i Concessionari stessi hanno sede, anziché quella nella cui circoscrizione ha sede l'Ente locale concedente ... nonché dell'art. 4 -, comma 1 - nel testo vigente a seguito della sostituzione operata dall'art.
9 - comma 1, lettera b) – del Decreto Legislativo n. 156 del
2015, nella parte in cui prevede che per le controversie proposte nei confronti dei soggetti iscritti nell'Albo di cui all'art. 53 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 è competente la Commissione
Tributaria Provinciale (ora Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado) nella cui circoscrizione i medesimi soggetti hanno sede,, anziché quella nella cui circoscrizione ha sede l'Ente locale impositore”.
A fondamento della declaratoria di illegittimità costituzionale delle disposizioni testé richiamate il Giudice delle Leggi ha anche rilevato che “ il rapporto esistente tra l'Ente locale ed il soggetto cui è affidato il servizio di accertamento e riscossione comporta che, ferma la pluri-soggettività del rapporto, il secondo costituisca una longa manus del primo, con la conseguente imputazione dell'atto di accertamento e riscossione a quest'ultimo”.
Conformemente alla pronuncia della Consulta, in una fattispecie riguardante tributi locali, anche la
Suprema Corte ha poi stabilito che “la competenza territoriale delle Commissioni Tributarie Provinciali
(ora Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado) nelle controversie promosse dai contribuenti nei confronti dei
Concessionari del servizio di riscossione è determinata avendo riguardo alla sede dell'Ente impositore”
(Cassazione 21.11.2018 n. 30054)
Ciò detto, sotto l'aspetto prettamente riferito al merito della vicenda, non è – tuttavia – infrequente che, nei ricorsi riguardanti tasse automobilistiche, vengano sostanzialmente eccepiti dai ricorrenti vizi di illegittimità (totale o parziale) delle pretese impositive, quali – a mero titolo esemplificativo, ma non esaustivo - la mancata notifica di atti pregressi a quello impugnato e la non ricorrenza del presupposto impositivo laddove gli avvisi di accertamento prodromici non siano stati ricevuti;
la contestata nullità derivata dell'atto opposto;
la maturata prescrizione del diritto a riscuotere e l'intervenuta decadenza dal potere di esigere dette pretese, senza contare altresì che, il più delle volte, sono le stesse parti resistenti a formulare eccezioni di incompetenza territoriale.
E' dato spesso rilevare con lapalissiana evidenza come, avverso intimazioni di pagamento o cartelle esattoriali emesse dai Concessionari della riscossione per mancato pagamento di tasse automobilistiche, risultino prodotti ricorsi nell'ambito dei quali vengono ad essere censurati vizi attinenti alle formazioni dei ruoli operate da Enti impositori aventi sede in altre Circoscrizioni territoriali rispetto a quelle degli Agenti della riscossione.
Come è noto, nel processo tributario nessuna legittimazione di questi ultimi è ravvisabile allorquando l'atto impugnato sia un atto della riscossione, ma la causa petendi attenga a questioni sostanziali involgenti il rapporto di imposta, atteso che - in tali ipotesi - legittimi contradditori restano, in via esclusiva, gli Enti impositori quali soggetti attivi delle obbligazioni tributarie dedotte in giudizio.
La Suprema Corte ha - nello specifico - affermato che “l'attività che compete all'Ente per la riscossione si svolge in modo del tutto indipendente rispetto a quella di notifica degli atti prodromici sottostanti ed alla conseguente (eventuale) fase di contestazione della stessa. L'Agente della riscossione viene - in effetti - chiamato a svolgere il proprio compito - meramente esecutivo - di esazione tramite la notifica delle cartelle di pagamento e degli altri atti della riscossione, senza essere in alcun modo tenuto a verificare né la probabile esistenza del credito, né l'effettiva notificazione degli atti presupposti” Cassazione
29.01.2014 n. 1985)
Orbene, nella fattispecie al vaglio, non essendosi costituito in giudizio l'Ente impositore Regione
Campania, dubbi processuali di natura sistemica derivano dalla oggettiva assenza di contraddittorio tra le parti interessate, con impossibilità per il giudice di operare una compiuta comparazione degli interessi di causa, soprattutto in relazione all'assenza di prova della notifica di atti presupposti e sottesi alla cartella impugnata, nonché riguardo alla maturata prescrizione in assenza di atti interruttivi, ovvero alla intervenuta decadenza.
A tal proposito, non sembri affatto fuori luogo richiamare il disposto dell'art.6 della Legge 31.08.2022
n.130 che, nel modificare l'art.7 del Decreto Legislativo n. 546/1992 attraverso l'aggiunta del comma 5- bis, ha espressamente stabilito che “l'Amministrazione prova in giudizio le violazioni contestate con l'atto impugnato. Il giudice fonda la decisione sugli elementi di prova che emergono nel giudizio e annulla l'atto impositivo se la prova della sua fondatezza manca o è contraddittoria, o se è comunque insufficiente a dimostrare, in modo circostanziato e puntuale, comunque in coerenza con la normativa tributaria sostanziale, le ragioni oggettive su cui si fondano la pretesa impositiva e l'irrogazione delle sanzioni….”
Peraltro, in tema di distribuzione dell'onere della prova, anche nel processo tributario trova applicazione la regola generale dettata dall'art. 2697 c.c. nel senso che “l'Ente che vanti un credito nei confronti del contribuente, è tenuto a fornire la prova dei fatti costituivi della propria pretesa” (Cassazione n. 955/2016;
1946/2012; 13665/2001).
E' opportuno rammentare che, in tema di riscossione dei tributi “l'onere della prova dell'osservanza dei termini previsti, a pena di decadenza, dall'art. 25 del D.P.R. n. 602 del 1973, per l'iscrizione a ruolo, nonché della notifica della cartella di pagamento, incombe - ove il contribuente ne contesti l'avvenuto rispetto - sull'Amministrazione finanziaria e/o sull'Agente della Riscossione e non sul contribuente, atteso che si tratta di fatto costitutivo dell'obbligazione tributaria e che esso ha ad oggetto documenti in possesso dell'Amministrazione il cui comportamento deve essere coerente con i principi di buona fede e trasparenza contenuti nel cosiddetto Statuto del contribuente, ossia la Legge n. 212 del 2000” ( ex multis,
Cassazione 09.05.2003, n.7093).
Tutto questo, non senza trascurare affatto la circostanza legata al dichiarato difetto di legittimazione passiva eccepito dai Concessionari della riscossione, stante l'assenza di proprie responsabilità in ordine ad attività proprie dell'Ente impositore.
Secondo i Supremi Giudici “....in caso di impugnazione di cartella esattoriale la legittimazione passiva del
Concessionario del servizio di riscossione dei tributi sussiste se l'impugnazione concerne vizi propri della cartella o del procedimento esecutivo, ma va esclusa qualora i motivi del ricorso attengano alla debenza del tributo, in tal caso essendo legittimo contraddittore l'Ufficio o l'Ente impositore” (Cassazione
n.6540/2002)
P.Q.M.
Il Giudice dichiara la propria incompetenza in favore del Giudice della Corte di giustizia tributaria di 1° grado di Napoli presso la quale il giudizio va riassunto, concedendo il termine di giorni sessanta dalla comunicazione. Compensa le spese di lite tra le parti del giudizio
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 11, riunita in udienza il 04/02/2026 alle ore 09:45 in composizione monocratica:
MANZI CIRO, Giudice monocratico in data 04/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4082/2025 depositato il 10/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 Giudice - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Caserta - Via Grezar,14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820250046951555000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 064178698868 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 352/2026 depositato il
09/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente:
Ricorrente_1
Annullare, in via principale, la cartella di pagamento n. 028 2025 00469515 55 000 perché illegittima, viziata da nullità delle singole partite iscritte a ruolo e non preceduta da alcun atto prodromico;
- dichiarare l'intervenuta decadenza ovvero la maturata prescrizione della pretesa avversa ed ordinarne lo sgravio;
- condannare in solido le parti resistenti al pagamento delle spese di giudizio da distrarre in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Resistenti:
Agenzia delle Entrate- Riscossione di Caserta in persona del legale rappresentante pro tempore
Dichiarare in via preliminare la propria carenza di legittimazione passiva e, di conseguenza, estrometterla dal giudizio;
- rigettare nel merito la domanda del ricorrente, perché inammissibile ed infondata in fatto e in diritto;
- condannare il ricorrente medesimo al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio.
(non costituita) Regione Campania in persona del Presidente pro tempore
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 03.10.2025, a mezzo del servizio postale con lettera raccomandata n. 56952885466-3, da parte dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione quale incaricata per conto della Regione Campania è stata notificata al signor Ricorrente_1 la cartella di pagamento n. 028 2025 0046951555 000 emessa per omesso versamento di Tasse automobilistiche - annualità 2020.
L'importo complessivo da versare ammonta ad euro 445,09.
Avverso tale atto il ricorrente ha prodotto il ricorso in epigrafe, eccependo: - l'inesistenza materiale e/o la nullità della cartella per omessa notifica degli atti presupposti in violazione degli artt. 86 e 50 -comma 1 - del D.P.R. n. 602/1973; - l'impossibilità per il Concessionario della riscossione di avvalersi del disposto di cui all'art.26 del D.P.R. n. 602/1973; - l'illegittimità della cartella di pagamento per violazione dell'art.
5 - comma 51 - del Decreto-Legge n.953/1982, convertito nella Legge n.53/1983; dell'art.
1 - comma 161 - della Legge n. 296/2006; dell'art. 25 del D.P.R. n. 602/73 per intervenuta decadenza dall'attività di accertamento e riscossione e maturata prescrizione del diritto a riscuotere la pretesa
In sede di controdeduzioni l'Agenzia delle Entrate-Riscossione in persona del legale rappresentante pro tempore ha fatto presente: - in via preliminare, la propria carenza di legittimazione passiva in relazione alle eccezioni formulate, da rivolgere esclusivamente nei confronti dell'Ente impositore;
- l'inammissibilità del ricorso, essendo stata la cartella opposta regolarmente notificata al destinatario, come da relata versata agli atti del giudizio;
- l'assenza di una specifica norma che espressamente disciplini l'obbligatoria emissione di atti antecedenti alle cartelle;
- il non ancora maturato termine di prescrizione riferito alla cartella
All'udienza del 04.02.2026, ove la Regione Campania, benché evocata in giudizio, ha ritenuto di non costituirsi, il Giudice ha trattenuto la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata l'incompetenza di questo giudice monocratico della Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Caserta in favore di quello della CGT di 1° grado di Napoli.
Giova doverosamente premettere che, ai sensi dell'art. 5 del Decreto Legislativo n. 546/1992, la competenza delle Corti di giustizia tributaria di 1° e 2° grado è inderogabile ed è rilevabile anche d'ufficio nel grado al quale il vizio si riferisce.
Ciò precisato, come è noto, ex art. 4 del Decreto Legislativo n.546/1992, come modificato dall'art.9 del
Decreto Legislativo 24.09.2015 n.156, “1. Le Corti di Giustizia Tributaria di 1° grado sono competenti per le controversie proposte nei confronti degli Enti impositori, degli Agenti della riscossione e dei soggetti iscritti all'Albo di cui all'articolo 53 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che hanno sede nella loro circoscrizione. Se la controversia è proposta nei confronti di articolazioni dell'Agenzia delle Entrate, con competenza su tutto o parte del territorio nazionale, individuate con il Regolamento di amministrazione di cui all'articolo 71 del Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è competente la Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado nella cui circoscrizione ha sede l'Ufficio al quale spettano le attribuzioni sul rapporto controverso.
2. Le Corti di Giustizia Tributaria di 2° grado sono competenti per le impugnazioni avverso le decisioni delle Corti di Giustizia Tributaria di 1° grado, che hanno sede nella loro circoscrizione”
Orbene, con sentenza del 03.03.2016 n. 44 la Corte Costituzionale ha a suo tempo avuto modo di dichiarare “l'illegittimità costituzionale del citato art.
4 - comma 1 - del Decreto Legislativo 31 dicembre
1992, n. 546 ... nella parte in cui prevede che per le controversie proposte nei confronti dei Concessionari del servizio di riscossione è competente la Commissione tributaria Provinciale (ora Corte di Giustizia
Tributaria di 1° grado) nella cui circoscrizione i Concessionari stessi hanno sede, anziché quella nella cui circoscrizione ha sede l'Ente locale concedente ... nonché dell'art. 4 -, comma 1 - nel testo vigente a seguito della sostituzione operata dall'art.
9 - comma 1, lettera b) – del Decreto Legislativo n. 156 del
2015, nella parte in cui prevede che per le controversie proposte nei confronti dei soggetti iscritti nell'Albo di cui all'art. 53 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 è competente la Commissione
Tributaria Provinciale (ora Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado) nella cui circoscrizione i medesimi soggetti hanno sede,, anziché quella nella cui circoscrizione ha sede l'Ente locale impositore”.
A fondamento della declaratoria di illegittimità costituzionale delle disposizioni testé richiamate il Giudice delle Leggi ha anche rilevato che “ il rapporto esistente tra l'Ente locale ed il soggetto cui è affidato il servizio di accertamento e riscossione comporta che, ferma la pluri-soggettività del rapporto, il secondo costituisca una longa manus del primo, con la conseguente imputazione dell'atto di accertamento e riscossione a quest'ultimo”.
Conformemente alla pronuncia della Consulta, in una fattispecie riguardante tributi locali, anche la
Suprema Corte ha poi stabilito che “la competenza territoriale delle Commissioni Tributarie Provinciali
(ora Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado) nelle controversie promosse dai contribuenti nei confronti dei
Concessionari del servizio di riscossione è determinata avendo riguardo alla sede dell'Ente impositore”
(Cassazione 21.11.2018 n. 30054)
Ciò detto, sotto l'aspetto prettamente riferito al merito della vicenda, non è – tuttavia – infrequente che, nei ricorsi riguardanti tasse automobilistiche, vengano sostanzialmente eccepiti dai ricorrenti vizi di illegittimità (totale o parziale) delle pretese impositive, quali – a mero titolo esemplificativo, ma non esaustivo - la mancata notifica di atti pregressi a quello impugnato e la non ricorrenza del presupposto impositivo laddove gli avvisi di accertamento prodromici non siano stati ricevuti;
la contestata nullità derivata dell'atto opposto;
la maturata prescrizione del diritto a riscuotere e l'intervenuta decadenza dal potere di esigere dette pretese, senza contare altresì che, il più delle volte, sono le stesse parti resistenti a formulare eccezioni di incompetenza territoriale.
E' dato spesso rilevare con lapalissiana evidenza come, avverso intimazioni di pagamento o cartelle esattoriali emesse dai Concessionari della riscossione per mancato pagamento di tasse automobilistiche, risultino prodotti ricorsi nell'ambito dei quali vengono ad essere censurati vizi attinenti alle formazioni dei ruoli operate da Enti impositori aventi sede in altre Circoscrizioni territoriali rispetto a quelle degli Agenti della riscossione.
Come è noto, nel processo tributario nessuna legittimazione di questi ultimi è ravvisabile allorquando l'atto impugnato sia un atto della riscossione, ma la causa petendi attenga a questioni sostanziali involgenti il rapporto di imposta, atteso che - in tali ipotesi - legittimi contradditori restano, in via esclusiva, gli Enti impositori quali soggetti attivi delle obbligazioni tributarie dedotte in giudizio.
La Suprema Corte ha - nello specifico - affermato che “l'attività che compete all'Ente per la riscossione si svolge in modo del tutto indipendente rispetto a quella di notifica degli atti prodromici sottostanti ed alla conseguente (eventuale) fase di contestazione della stessa. L'Agente della riscossione viene - in effetti - chiamato a svolgere il proprio compito - meramente esecutivo - di esazione tramite la notifica delle cartelle di pagamento e degli altri atti della riscossione, senza essere in alcun modo tenuto a verificare né la probabile esistenza del credito, né l'effettiva notificazione degli atti presupposti” Cassazione
29.01.2014 n. 1985)
Orbene, nella fattispecie al vaglio, non essendosi costituito in giudizio l'Ente impositore Regione
Campania, dubbi processuali di natura sistemica derivano dalla oggettiva assenza di contraddittorio tra le parti interessate, con impossibilità per il giudice di operare una compiuta comparazione degli interessi di causa, soprattutto in relazione all'assenza di prova della notifica di atti presupposti e sottesi alla cartella impugnata, nonché riguardo alla maturata prescrizione in assenza di atti interruttivi, ovvero alla intervenuta decadenza.
A tal proposito, non sembri affatto fuori luogo richiamare il disposto dell'art.6 della Legge 31.08.2022
n.130 che, nel modificare l'art.7 del Decreto Legislativo n. 546/1992 attraverso l'aggiunta del comma 5- bis, ha espressamente stabilito che “l'Amministrazione prova in giudizio le violazioni contestate con l'atto impugnato. Il giudice fonda la decisione sugli elementi di prova che emergono nel giudizio e annulla l'atto impositivo se la prova della sua fondatezza manca o è contraddittoria, o se è comunque insufficiente a dimostrare, in modo circostanziato e puntuale, comunque in coerenza con la normativa tributaria sostanziale, le ragioni oggettive su cui si fondano la pretesa impositiva e l'irrogazione delle sanzioni….”
Peraltro, in tema di distribuzione dell'onere della prova, anche nel processo tributario trova applicazione la regola generale dettata dall'art. 2697 c.c. nel senso che “l'Ente che vanti un credito nei confronti del contribuente, è tenuto a fornire la prova dei fatti costituivi della propria pretesa” (Cassazione n. 955/2016;
1946/2012; 13665/2001).
E' opportuno rammentare che, in tema di riscossione dei tributi “l'onere della prova dell'osservanza dei termini previsti, a pena di decadenza, dall'art. 25 del D.P.R. n. 602 del 1973, per l'iscrizione a ruolo, nonché della notifica della cartella di pagamento, incombe - ove il contribuente ne contesti l'avvenuto rispetto - sull'Amministrazione finanziaria e/o sull'Agente della Riscossione e non sul contribuente, atteso che si tratta di fatto costitutivo dell'obbligazione tributaria e che esso ha ad oggetto documenti in possesso dell'Amministrazione il cui comportamento deve essere coerente con i principi di buona fede e trasparenza contenuti nel cosiddetto Statuto del contribuente, ossia la Legge n. 212 del 2000” ( ex multis,
Cassazione 09.05.2003, n.7093).
Tutto questo, non senza trascurare affatto la circostanza legata al dichiarato difetto di legittimazione passiva eccepito dai Concessionari della riscossione, stante l'assenza di proprie responsabilità in ordine ad attività proprie dell'Ente impositore.
Secondo i Supremi Giudici “....in caso di impugnazione di cartella esattoriale la legittimazione passiva del
Concessionario del servizio di riscossione dei tributi sussiste se l'impugnazione concerne vizi propri della cartella o del procedimento esecutivo, ma va esclusa qualora i motivi del ricorso attengano alla debenza del tributo, in tal caso essendo legittimo contraddittore l'Ufficio o l'Ente impositore” (Cassazione
n.6540/2002)
P.Q.M.
Il Giudice dichiara la propria incompetenza in favore del Giudice della Corte di giustizia tributaria di 1° grado di Napoli presso la quale il giudizio va riassunto, concedendo il termine di giorni sessanta dalla comunicazione. Compensa le spese di lite tra le parti del giudizio