Cass. civ., sez. II, sentenza 15/01/2025, n. 1002
CASS
Sentenza 15 gennaio 2025

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Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Il provvedimento analizzato è una sentenza della Corte Suprema di Cassazione, Seconda Sezione Civile, pubblicata il 15 gennaio 2025. Le parti in causa erano un avvocato, che richiedeva la comunicazione dei nominativi dei condomini morosi da parte dell'amministratore di un condominio, e l'amministratore stesso, che contestava tale richiesta. Il ricorrente sosteneva che, in virtù della Legge n. 220 del 2012, l'amministratore fosse obbligato a fornire anche le quote millesimali dei morosi, mentre l'amministratore sosteneva di aver già adempiuto a tale obbligo.

La Corte ha accolto le argomentazioni del ricorrente, stabilendo che l'obbligo di comunicazione dei dati dei condomini morosi incombe sull'amministratore in proprio e non come rappresentante del condominio. La Corte ha chiarito che la comunicazione deve includere informazioni dettagliate, come le quote millesimali, per garantire la trasparenza e la correttezza nei rapporti tra condomini e creditori. Inoltre, ha sottolineato che la violazione di tale obbligo da parte dell'amministratore può comportare responsabilità diretta nei confronti dei creditori. Pertanto, il ricorso è stato rigettato, e le spese di lite sono state compensate, riconoscendo la peculiarità della questione trattata.

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Massime1

L'obbligo di comunicare i dati dei condomini morosi (e la conseguente legittimazione passiva in caso di azione giudiziale) spetta all'amministratore in proprio, trattandosi di un dovere legale di cooperazione con i creditori funzionale al rispetto dell'ordine di escussione contemplato dal comma 2 dell'art. 63 disp. att. c.c., che è estraneo al rapporto di mandato intercorrente con il condominio e la cui violazione dà luogo, pertanto, a una responsabilità di tipo aquiliano.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 15/01/2025, n. 1002
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 1002
Data del deposito : 15 gennaio 2025

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