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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 10/06/2025, n. 3028 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3028 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
N. 14627/2018 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania, Quinta Sezione Civile, nella persona del giudice Giovanni Cariolo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 14627/2018 R.G. promossa da:
nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avv. CH RI;
APPELLANTE
contro
, con sede in Messina, contrada Scoppo E_
viale Boccetta (P. IVA: , in persona del legale rappresentante pro P.IVA_1
tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Geltrude BONURA
APPELLATO
CONCLUSIONI
Precisate le conclusioni come da note ritualmente depositate ex art. 127 ter c.p.c. per via telematica, con ordinanza del 28 dicembre 2024, la causa veniva posta in decisione con TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
assegnazione dei termini 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica decorrenti dalla comunicazione del provvedimento.
Con successiva ordinanza del 13 aprile 2025, la causa veniva rimessa su ruolo con invito per parte appellata di depositare copia telematica dei documenti facenti parte del fascicolo di primo grado.
Indi, precisate le conclusioni come da verbale del 29 maggio 2025, la causa veniva posta in decisione senza termini ex art.190 c.p.c., conformemente alle richieste delle parti.
concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione
ha proposto appello avverso la sentenza numero 617/2018 del 20/03/2018 del Parte_1
giudice di pace di Catania, non notificata, con cui era stata integralmente rigettata la domanda di risarcimento dei danni dalla stessa proposta.
Con un primo motivo di impugnazione la difesa dell'appellante, dopo aver premesso che:
- con atto di citazione, aveva agito in giudizio contro E_
allegando che in data 10.04.2015, verso le ore 19,30,
[...] Persona_1
era alla guida della autovettura “Toyota Auris” di proprietà dello stesso e,
[...]
giunto ad andatura moderata al KM 76 della autostrada A18 direzione Catania/Messina, aveva urtato con la parte anteriore dell'autoveicolo un oggetto metallico, la cui presenza sulla carreggiata non era in alcun modo segnalata o visibile;
- il giudice di pace aveva rigettato la domanda di accertamento della responsabilità extracontrattuale del , proposta ai sensi E_ dell'art. 2051 c.p.c., e la conseguente domanda di condanna al risarcimento dei danni da quantificarsi, complessivamente, nella somma di euro 2.567,40;
ha impugnato la sentenza di primo grado, contestandola nella parte in cui il giudice di pace aveva escluso la responsabilità del ai sensi dell'art. 2051 c.c., ritenendo che CP_1
“l'esigibilità dell'azione dell'Ente gestore della strada, finalizzata alla segnalazione e alla rimozione dello stato di pericolo, procurato, in maniera in maniera assolutamente repentina ed
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imprevedibile dagli utenti nel lasso temporale antecedente l'infortunio, pacificamente deve essere esclusa, a motivo della circostanza che nessuna allerta della condizione di rischio o di pregressi infortuni risulta essere stata destinata alle proposte autorità, ciò integrando evidente indizio dell'avvenuto rilascio dell'oggetto sulla sede viaria da altro e non individuato veicolo il transito negli istanti immediatamente precedenti tale da impedire il tempestivo intervento di messa in sicurezza del trafficato tratto autostradale”(cfr. pag. 3 della sentenza).
In particolare, la difesa dell'appellante ha evidenziato che la circostanza che non vi era stata alcuna segnalazione di pregressi infortuni o elementi di rischio, desumibile dal documento prodotto con denominazione “richiesta di interventi e segnalazioni varie al “CENTRO
RADIO”, pur costituendone un indizio, non poteva ritenersi idonea a comprovare che:
1. l'oggetto era stato rilasciato da un non individuato veicolo;
2. il veicolo in questione era transitato in un momento immediatamente precedente al sinistro;
peraltro, difettando la prova che il convenuto aveva assolto il dovere di vigilanza CP_1
continuo sul bene in custodia, sullo stesso gravante, e considerata, inoltre, la riconducibilità dell'oggetto metallico, più che ad una componente di un veicolo, ad una porzione di guard rail
o della cartellonistica stradale (richiamando, sul punto, il fotogramma allegato all'atto di citazione in appello).
La difesa di domandava, pertanto, la riforma della sentenza di primo grado con Parte_1
accoglimento della domanda risarcitoria proposta e condanna del
[...]
al pagamento della somma di euro 1.822,66 per il danno al E_
mezzo, euro 100,00 per il danno da fermo tecnico ed euro 100,00 per la svalutazione commerciale.
Conseguentemente, con un secondo motivo di impugnazione, la difesa dell'appellante chiedeva riformarsi la sentenza nella parte relativa alla statuizione sulle spese che avrebbero dovuto porsi a carico del , in conformità al principio della soccombenza, sì come avrebbero CP_1
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dovuto addebitarsi allo stesso le spese di CTU e le spese di CTP, quantificate, come da preavviso di parcella, nella somma di euro 300,00.
§§§§§
, costituitosi in giudizio, in via preliminare ha E_
eccepito la inammissibilità dell'appello per genericità e manifesta infondatezza ex artt. 342 e
348 bis c.p.c., nonché il passaggio in giudicato della sentenza a fronte della decorrenza dei termini per impugnare, non validamente interrotti da atto di appello nullo.
Nel merito, la difesa del appellato ha contestato i motivi di impugnazione CP_1
chiedendone il rigetto e, in particolare, ha sostenuto la correttezza della sentenza impugnata, evidenziando che, mediante la produzione del “rapporto centro radio”, avente natura di atto pubblico facente fede fino a querela di falso, era possibile desumere:
- la mancata verificazione del fatto storico allegato stante l'omessa segnalazione dello stesso;
- la prova del caso fortuito idoneo ad escludere la responsabilità dello stesso, in quanto dalla omessa segnalazione da parte degli utenti e degli operatori preposti al controllo era necessario desumere che il pericolo era stato rilasciato, nei momenti immediatamente precedenti al fatto, da un veicolo marciante, sì precludendo la possibilità per l'ente di intervenire tempestivamente per la rimozione dello stesso.
La difesa del appellato ha, inoltre, sostenuto che doveva escludersi la sussistenza CP_1
di un rapporto di custodia con l'autostrada in quanto le vaste dimensioni della stessa rendevano di fatto inesigibile la osservanza dei poteri-doveri di controllo e vigilanza.
In merito alla quantificazione dei danni, la difesa dell'appellato ne ha evidenziato la palese eccedenza rispetto all'effettivo pregiudizio subìto, peraltro, negando la utilizzabilità del preventivo di spesa in assenza di ulteriori elementi di riscontro e la possibilità della CTU di sopperire al difetto di prova, sostenendo, inoltre, la non risarcibilità “in re ipsa” del danno da fermo tecnico, la non risarcibilità del danno da svalutazione monetaria ed il divieto di cumulo pagina 4 di 20 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
tra interessi legali e rivalutazione monetaria, stante la necessità di provare in giudizio il danno da lucro cessante.
§§§§§
Con ordinanza del 28 dicembre 2024, precisate le conclusioni come da note ritualmente depositate per via telematica e sciolta la riserva ex art. 127 ter c.p.c. la causa veniva posta una prima volta in decisione con assegnazione dei termini di rito ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie difensive.
Con successiva ordinanza del 13 aprile 2025, veniva disposta la rimessione della causa sul ruolo e veniva invitata parte appellata al deposito, in via telematica, di copia degli atti costituenti il fascicolo di parte di primo grado.
Indi, all'udienza del 29 maggio 2025, precisate le conclusioni come da verbale in atti, la causa
è stata definitivamente posta in decisione e, su richiesta delle parti, non sono stati assegnati ulteriori termini ex art.190 c.p.c..
§§§§§
Deve preliminarmente darsi atto della ritualità della impugnazione, proposta nel rispetto dei termini posto che l'atto di citazione in appello è stato notificato, a mezzo pec, in data 15 settembre 2018 e la sentenza è stata depositata in data 21 marzo 2018.
§§§§§
Ancora in via preliminare deve dichiararsi la infondatezza della eccezione di inammissibilità posto che l'atto di impugnazione contiene specifica indicazione delle parti della sentenza sottoposte a critica e dei motivi di censura e non appare manifestamente infondato. Pertanto, la sentenza impugnata con atto di appello ammissibile non può ritenersi passata in giudicato.
§§§§§
Venendo al merito, la controversia ha ad oggetto l'accertamento della responsabilità del concessionario dell'autostrada per il danno cagionato all'utente dalla presenza sul manto stradale di un oggetto pericoloso non segnalato.
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Occorre premettere che la natura della responsabilità del proprietario o concessionario dell'autostrada è oggetto di dibattito giurisprudenziale.
Secondo un primo orientamento, tale responsabilità avrebbe natura contrattuale in quanto l'ingresso al casello autostradale costituirebbe comportamento concludente atto al perfezionarsi di un contratto a prestazioni corrispettive. La Suprema Corte ha di recente evidenziato che “la giurisprudenza di legittimità che riconosce natura contrattuale alla responsabilità del proprietario o del concessionario di autostrade nei confronti del conducente di un autoveicolo per i danni subìti nell'uso dell'autostrada, in quanto il pagamento del pedaggio (ove previsto) determina la nascita di un rapporto contrattuale, configurandosi, il pedaggio, quale “prezzo pubblico”, in funzione di corrispettivo versato per l'utilizzazione di un'opera già compiutamente realizzata per fini di interesse generale (in tal senso, Sez. 3, Sentenza n. 298 del
13/01/2003) il proprietario o concessionario di autostrade assume una obbligazione che ha ad oggetto una prestazione consistente nella messa a disposizione dell'autostrada in condizioni
(per quanto compete al gestore) da poter essere percorsa con sicurezza. Nella specie, infatti,
l'evento di danno consta proprio della lesione del medesimo interesse dedotto in obbligazione
(ossia l'interesse a transitare in autostrada in condizioni di sicurezza sulle quali vigila il concessionario), non venendo in esponente la distinzione tra interesse strumentale e interesse presupposto che informa la giurisprudenza in tema di facere professionale.” (Cass. civ., sez.
III, Ordinanza del 18/12/2024 n. 33128).
Secondo altro orientamento interpretativo, invece, la responsabilità del proprietario/concessionario delle autostrade avrebbe natura extracontrattuale ai sensi dell'art. 2051 c.c., configurandosi con l'autostrada un rapporto di custodia nonostante le notevoli dimensioni della res, stante la presenza di presìdi e strumenti idonei ad assicurare l'osservanza dei poteri-doveri di vigilanza. Secondo consolidato orientamento della Suprema Corte, invero,
“è configurabile la responsabilità per cosa in custodia ai sensi dell'art. 2051 c.c. a carico dei proprietari o concessionari delle strade e delle autostrade, stante la relativa disponibilità e
l'effettiva possibilità di controllo (v. Sez. 3, Sentenza n. 22163 del 05/09/2019; Sez. 3,
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Ordinanza n. 7005 del 12/03/2019) della situazione della circolazione e delle carreggiate, riconducibile ad un rapporto di custodia (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 11802 del 09/06/2016; Sez. 3,
Sentenza n. 24419 del 19/11/2009; Sez. 3, Sentenza n. 7763 del 29/03/2007)” (Cass. civ., sez.
III, Ordinanza del 18/12/2024 n. 33128).
Tale responsabilità, secondo la Suprema Corte intervenuta sulla questione a Sezioni Unite (cfr. sentenza n. 20943 del 30/06/2022), “ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode”
(Cass. civ., sez. unite 30 giugno 2022 n.20943; in senso conforme, Cass. civ., sez. III, 27 aprile
2023 n.11152).
Inoltre, si ritengono pacificamente cagionati dalla res tanto i danni conseguenti alla presenza di cause intrinseche, quali ad esempio difformità proprie della carreggiata, quanto i danni derivanti da cause estrinseche idonee a divenire pericolose in relazione ad altri fattori. Si pensi, ad esempio, all'oggetto rilasciato dal passaggio di una autovettura ovvero alla macchia d'olio presente sulla carreggiata che concretizzano un pericolo, non già in forza di un dinamismo intrinseco della cosa, quanto per l'interazione con altro fattore, quale, ad esempio, la condotta dello stesso danneggiato.
La distinzione tra cause intrinseche ed estrinseche assume rilevanza, secondo la Suprema
Corte, ai fini della prova liberatoria gravante sul proprietario/custode dell'autostrada, in quanto nell'ipotesi in cui la situazione di pericolo sia dovuta ad una causa estrinseca, “l'esonero da responsabilità dell'ente richiede la dimostrazione che l'evento è stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza neppure con la più diligente attività di manutenzione, che abbiano esplicato la loro
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potenzialità offensiva prima che, con la diligenza richiesta dallo specifico caso concreto, fosse possibile l'intervento riparatore dell'ente custode” (Cass. civ., sez. III, Ordinanza del
18/12/2024 n. 33128).
In particolare, secondo consolidato orientamento interpretativo, “grava sul custode (nel caso in esame il concessionario dell' ) l'onere di dare prova della repentinità e della Parte_2
imprevedibilità della alterazione dello stato della cosa, che ha impedito all'ente proprietario di intervenire tempestivamente per la rimozione della condizione di pericolo creatasi ex abrupto,
e di provare il caso fortuito consistente in un fatto naturale ovvero di provare l'elisione del nesso causale tra cosa custodita e sinistro per la condotta di un terzo o - se del caso - della stessa vittima (connotate, rispettivamente, dall'imprevedibilità o anche dalla sola colpa;
nel secondo caso, v. Sez. 3, Ordinanza n. 33074 del 28/11/2023; in genere: Sez. 3, Ordinanza n.
7173 del 04/03/2022; Sez. 3, Ordinanze nn. 2480, 2481, 2482 e 2483 del 01/02/2018)” (Cass. civ., sez. III, Ordinanza del 18/12/2024 n. 33128).
Ciò premesso, la riqualificazione della natura della responsabilità del
[...]
, consentita a questo giudice, come giudice di appello, a fronte E_ dell'identità del “petitum”, non si ritiene necessaria nel caso di specie, non assumendo rilevanza ai fini della risoluzione della controversia.
Invero, anche aderendo all'orientamento fatto proprio dal giudice di pace circa la natura aquiliana della stessa, devesi ritenere accertata la responsabilità del concessionario per i danni cagionati al mezzo di proprietà di dalla presenza di un ostacolo metallico sulla Parte_1
carreggiata autostradale.
L'appello è fondato e merita accoglimento nei limiti e per le ragioni che seguono.
§§§§§
In particolare, va premesso che la riconducibilità dei danni subiti dal mezzo, Toyota Auris di proprietà di alla presenza di un oggetto metallico, delle dimensioni di circa cm Parte_1
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50x25x30, all'altezza del KM 76 dell'autostrada A18 era stata ritenuta comprovata dalle dichiarazioni rese dal teste, Testimone_1
Tale capo della sentenza, non essendo stato oggetto di impugnazione incidentale, si deve ritenere passato in giudicato. Ad ogni modo, la dinamica degli eventi, sì come originariamente allegata con l'atto di citazione, era stata confermata:
- dalla deposizione testimoniale di che, in qualità di trasportato a Testimone_1
bordo dell'autovettura al momento del sinistro, aveva sostenuto che “circa 800 metri dopo l'entrata del casello, sulla nostra corsia direzione Acireale ho sentito un rumore nella ruota anteriore destra a causa di un pezzo di ferro lungo 50 cm e largo 25/30 cm, il quale si è conficcato sotto la macchina” “io non mi sono accorto della presenza del pezzo metallico. La velocità tenuta dall'autovettura era di circa 50 o 60 chilometri”
(cfr. verbale di udienza del15 febbraio 2016); la incapacità a testimoniare del terzo trasportato, infatti, in quanto non tempestivamente eccepita si deve ritenere sanata ex art. 157 c.p.c., in conformità con quanto disposto dalla Suprema Corte, secondo cui
'l'incapacità a testimoniare disciplinata dall'articolo 246 c.p.c. non è rilevabile
d'ufficio, sicché, ove la parte non formuli la relativa eccezione prima dell'ammissione del mezzo, essa rimane definitivamente preclusa, senza che possa poi proporsi, ove la testimonianza sia ammessa ed assunta, eccezione di nullità della prova') (Cass. civ., sez. unite, 6 aprile 2023 n.9456);
- dalla documentazione relativa all'intervento del carro attrezzi (cfr. all. 7, fascicolo di primo grado di parte appellante, originaria parte attrice), attestante la presenza di un oggetto metallico incastrato nella parte sottostante dell'autovettura;
- dalla valutazione di compatibilità tra i danni e la dinamica offerta desunta da circostante obiettive, quali i caratteri delle deformazioni presenti sull'autoveicolo e l'altezza dei punti di impatto, ritenendo il CTU che “i danni riportati sulla vettura attorea, riconducono ad un urto da collisione provocata da un veicolo in moto contro altro ostacolo fisso”, (…) “dagli accertamenti tecnici effettuati sul veicolo coinvolto nel
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sinistro de quo e da quanto emerso dalle documentazioni fotografiche si evince che
l'altezza dei punti di impatto rilevata risulta compatibile con la geometria del veicolo e la dinamica dell'incidente. Per tale motivazione, a parere della scrivente, risulta verosimile che i danni lamentati da parte attrice siano riconducibili al sinistro per cui è causa, perché l'altezza del paraurti del messo Toyota Auris TG. El 412 RY, risulta essere danneggiato da una quota molto prossima al sedime stradale e quindi compatibile con la posizione dell'oggetto metallico ubicato sulla corsia (…) gli effetti provocati dall'evento dannoso avrebbero potuto verificarsi anche a velocità prossime o inferiori a quelle massime consentite dagli autoveicoli in autostrada ovvero a strade destinate a traffico veloce”. (cfr. pag. 8 e 9 della CTU).
La contestazione, sollevata dal , in merito all'utilizzabilità della CTU per CP_1
sopperire al difetto di prova, non risulta condividibile, in quanto nel caso di specie era stata comprovata:
- la presenza di danni al mezzo, in parte ancora presenti al momento dell'esame obiettivo del CTU e in parte ricavabili dalle produzioni fotografiche in atti (cfr. fascicolo di parte di primo grado, all. 5);
- nonché la riconducibilità causale degli stessi alla presenza dell'oggetto metallico, offerta mediante le dichiarazioni rese dal teste e la produzione del documento di intervento del carro attrezzi;
pertanto, la CTU era stata validamente disposta, dal giudice di prime cure, e utilizzata quale strumento tecnico di ausilio al fine di valutare la compatibilità dei danni con il fatto allegato e quantificare gli stessi.
Tuttavia, pur ritenuta comprovata la dinamica offerta dal danneggiato, il giudice di prime cure aveva escluso la responsabilità del concessionario, ritenendo comprovato in giudizio il caso fortuito, idoneo ad interrompere il nesso, in quanto la mancata segnalazione dell'ostacolo costituiva indizio che il rilascio dell'oggetto sulla sede viaria fosse avvenuto nella immediata pagina 10 di 20 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
precedenza del sinistro, sì impedendo al stesso di intervenire tempestivamente CP_1
per rimuovere il pericolo.
Come correttamente evidenziato dall'odierna appellante, la sentenza risulta erronea nella parte in cui il giudice di pace, aderendo alle difese del , aveva desunto acriticamente CP_1
dalla produzione del documento attestante le comunicazioni con il centro radio che la mancata segnalazione dell'oggetto metallico costituisse la prova che lo stesso non fosse presente sul selciato da un tempo utile a consentire l'intervento di pronta rimozione da parte del
Concessionario dell'autostrada.
Invero, le allegazioni e prove offerte dal non E_
potevano essere ritenute idonee ad escluderne la responsabilità, a prescindere dalla natura, contrattuale o extracontrattuale della stessa, nonché dalla riconduzione al modello di responsabilità oggettiva o soggettiva presunta, non consentendo, la difesa offerta dal concessionario, nemmeno di escludere profili di colpevolezza per aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno.
Infatti, l'unico documento prodotto dalla difesa del (allegato al fascicolo di CP_1
primo grado depositato telematicamente in appello in data 08/05/2025), consistente in un elenco di segnalazioni e interventi relativi al giorno del sinistro 10/04/2015, si limita ad attestare che il centro Radio non aveva ricevuto comunicazioni relative alla presenza di un oggetto metallico al KM interessato fino al momento dell'incidente.
Tuttavia, la omessa segnalazione da parte degli utenti dell'autostrada della presenza del pericolo non ne implica automaticamente l'assenza, non potendosi escludere, quale alternativa possibile, che l'oggetto, pur presente sul selciato stradale, non fosse stato segnalato.
Ha, pertanto, errato il giudice di pace a ritenere comprovato, mediante tale documentazione, che il pericolo era stato rilasciato in un momento immediatamente precedente alla produzione del danno.
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Né, per altro verso, può ritenersi che la mancata segnalazione esonerasse il concessionario dai doveri di controllo costante sul bene in custodia, essendo tenuto ad assicurare il perfetto stato della carreggiata e non potendo fare affidamento su una attività rimessa alla buona volontà e al buon senso degli utenti, in assenza di alcun obbligo giuridico di segnalazione gravante sugli utenti della strada.
In particolare, il , pur genericamente sostenendo di aver svolto una “costante CP_1
attività di vigilanza e di intervento eseguita tramite il proprio centro radio, le proprie pattuglie dislocate sulla rete e le sinergie delle sezioni stradali delle Forza dell'Ordine e lo spontaneo aiuto di automobilisti pronti a segnalare anomalie sul percorso”, non aveva, in alcun modo, comprovato di aver predisposto ed effettuato, tramite ausiliari all'uopo preposti, periodici controlli idonei ad assicurare la sicurezza e agibilità dell'autostrada, né tantomeno aveva allegato gli orari dei controlli effettuati nella giornata interessata dal sinistro e nel tratto di strada indicato.
Pertanto, si ritiene fondato il primo motivo di impugnazione, essendo stata comprovata la riconducibilità del danno alla omessa custodia del bene. La sentenza del giudice di pace risulta erronea nella parte in cui non ha riconosciuto la responsabilità del per i danni CP_1
cagionati all'autoveicolo di proprietà di dalla presenza di un oggetto metallico Parte_1
sul manto autostradale.
§§§§§
Prima di procedere con la quantificazione dei danni e la conseguente condanna al risarcimento, occorre specificare che non è in facoltà di questo giudice accertare l'eventuale concorso colposo del danneggiato e valutare la idoneità della condotta, dallo stesso tenuta, ad interrompere il nesso di causa ovvero a concorrere a determinare il sinistro o le sue conseguenze dannose ex art. 1227 comma 1 e 2 c.c., al fine di escludere o limitare la responsabilità del . CP_1
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Secondo orientamento interpretativo della Suprema Corte, “l'art. 1227 c.c., infatti, è una norma che disciplina il nesso di causalità tra la condotta dell'offensore e il danno, stabilendo che l'efficienza causale di quella condotta cessa, là dove comincia l'efficienza causale della condotta della vittima (così, ampiamente, Sez. 3, Sentenza n. 17152 del 03/12/2002, al § 4.5 dei
“Motivi della decisione”), e il nesso di causalità deve essere accertato dal giudice d'ufficio.
1.6. La rilevabilità d'ufficio del concorso di colpa della vittima d'un fatto illecito non è tuttavia incondizionata. La rilevabilità d'ufficio di qualunque eccezione va infatti coordinata con gli oneri dell'allegazione e della prova. Ciò vuol dire che, in primo grado, l'affermazione del concorso del fatto colposo della vittima in tanto può essere rilevata d'ufficio dal giudice, in quanto risultino prospettati gli elementi di fatto dai quali sia possibile desumere la sussistenza
d'una condotta colposa del danneggiato, che abbia concausato il danno (ex multis, Sez. 3,
Sentenza n. 15382 del 06/07/2006, Rv. 593565 - 01). In grado di appello, poi, se in primo grado la questione del concorso di colpa sia stata trascurata o assorbita, la parte interessata ha l'onere di impugnare la sentenza che non abbia provveduto sull'eccezione, oppure di riproporla (quando sia rimasta assorbita), dal momento che la rilevabilità d'ufficio dell'eccezione non comporta di per sé che essa possa farsi valere in ogni stato e grado del processo (così già Sez. 1, Sentenza n. 1687 del 17/05/1969, Rv. 340666 - 01; nello stesso senso, ex multis, Sez. 3, Sentenza n. 2947 del 09/11/1973 Rv. 366594 - 01; Sez. 3, Sentenza n.
672 del 01/03/1976, Rv. 379322 - 01; Sez. 1, Sentenza n. 24080 del 25/09/2008, Rv. 605451 -
01; Sez. 3 - , Sentenza n. 1164 del 21/01/2020, Rv. 656634 -01)” (Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n.
4770 del 15/02/2023 (Rv. 666764 - 01)).
Nel caso di specie, la questione concernente l'eventuale concorso colposo del danneggiato, sollevata in primo grado e assorbita dal rigetto della domanda, non è stata, nemmeno genericamente, riproposta in appello, sì impedendone la rilevabilità d'ufficio.
La questione, invero, era stata esaminata nel giudizio di primo grado con riferimento all'eventuale superamento dei limiti di velocità e il CTU aveva specificato che “gli effetti provocati dall'evento dannoso avrebbero potuto verificarsi anche a velocità prossime o
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inferiori a quelle massime consentite dagli autoveicoli in autostrada ovvero a strade destinate
a traffico veloce” (cfr. pag. 9 CTU). Né erano emersi elementi che consentivano di ritenere che il veicolo di proprietà di stesse percorrendo il tratto autostradale ad una velocità Parte_1
superiore ai limiti previsti ovvero comunque non consona allo stato dei luoghi, e il testimone escusso, aveva dichiarato che “la velocità tenuta dall'autovettura era di Testimone_1
circa 50 o 60 chilometri” (cfr. verbale di udienza del 15 febbraio 2016).
Per completezza, si osserva che il giudice di primo grado, ove avesse esaminato la questione del concorso colposo, tenendo conto delle dimensioni dell'ostacolo 50x25x30, indicate dal teste di originaria parte attrice e richiamate in un capo della sentenza non impugnato avrebbe potuto valutare le dimensioni dell'ostacolo e la sua collocazione (nella parte centrale della carreggiata, ricavabile dalla localizzazione dei danni al mezzo, ne rendeva percepibile la presenza) per verificare un'eventuale incidenza causale della condotta di guida. Tuttavia, la mancata riproposizione della questione in appello ne preclude in questa sede qualsiasi rilevanza giuridica.
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Procedendo alla determinazione del quantum risarcitorio, occorre riconoscere che, come correttamente evidenziato da parte appellata, il preventivo di spesa non è da solo sufficiente a comprovare il danno subìto.
Secondo orientamento interpretativo della Suprema Corte, infatti, “in ordine al regime della prova, e quindi della corretta applicazione dell'art. 2697 c.c., che la produzione di fatture a documentazione delle spese sostenute dal danneggiato non è prova immediata dell'entità del danno, ma fornisce per il suo accertamento solo elementi da considerare in concorso con altri, anche desunti da nozioni di comune esperienza (Cass. n. 5565 del 1991 e Cass. n. 779 del
1971) e a maggior ragione da valutazioni tecniche acquisite con consulenza, come nel caso di specie. Si tratta perciò di un giudizio di merito sulla congruità della spesa al tipo e all'entità
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dei danni riportati dal danneggiato, consentito ai giudici di appello” (Cass. Sez. 2, Ordinanza
n. 134 del 08/01/2020).
Nel caso di specie, tuttavia, il preventivo prodotto era supportato dalla documentazione fotografica in atti (cfr. all. 5, fascicolo di primo grado , nonché dalla parziale Parte_1
permanenza dei danni sul mezzo, che era stato “solo in parte riparato” al momento in cui erano iniziate le operazioni peritali, sì consentendo al CTU, considerato il costo dei ricambi, delle riparazioni e della manodopera, di quantificare i danni nella somma di euro 1.822,66 (cfr. pag. 11 della CTU).
D'altronde, contrariamente a quanto ritenuto da parte appellata, la CTU non ha sopperito ad eventuali lacune dell'attività difensiva, costituendo, piuttosto, strumento necessario per risolvere questioni tecniche e specialistiche attinenti al costo degli interventi necessari per il ripristino dell'autovettura, dovendosi ritenere i danni sufficientemente comprovati mediante produzione fotografica e messa a disposizione del veicolo danneggiato.
Il danno, pertanto, si intende provato nell'ammontare di euro 1.822,66.
Odierna parte appellante che, con atto di citazione in giudizio aveva originariamente domandato la somma euro 1.767,40 o “quella somma maggiore o minore che risulterà in corso di causa o sarà ritenuta dll'Ill.mo Giudicante” (cfr. pag. 2 atto di citazione), si era uniformata all'accertamento del CTU, e aveva chiesto, con la comparsa conclusionale, la liquidazione della somma di euro 1.822,66.
Tale operazione si ritiene conforme all'orientamento interpretativo della Suprema Corte, secondo cui “la formula “somma maggiore o minore ritenuta dovuta” o altre espressioni consimili, che accompagna le conclusioni con cui una parte chiede la condanna al pagamento di un certo importo, è consentita fin quando persiste una ragionevole incertezza sull'ammontare del danno effettivamente da liquidarsi, mentre costituisce una mera clausola di stile e quindi priva di rilevanza se, all'esito dell'istruttoria, sia risultata una somma maggiore di quella originariamente richiesta e la parte si sia limitata a richiamare le conclusioni
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rassegnate con l'atto introduttivo e la formula ivi riprodotta.” (Corte di Cassazione, civile,
Ordinanza|30 novembre 2022| n. 35302).
§§§§§
La difesa dell'appellante aveva domandato, inoltre, la liquidazione dell'ulteriore somma di euro
300,00 a titolo di fermo tecnico, euro 200,00 per svalutazione commerciale ed euro 300,00 per la spesa della relazione tecnica di parte, già ridotti in seno alla comparsa conclusionale nel giudizio di primo grado alle somme di euro 100,00 per fermo tecnico, euro 100,00 per svalutazione commerciale e 200,00 per la relazione tecnica.
§§§§§
Quanto alla richiesta di risarcimento del danno da fermo tecnico, la domanda va rigettata in quanto il danneggiato non ha, nemmeno, allegato di aver sostenuto una spesa per conseguire la disponibilità di un mezzo sostitutivo, dovendosi escludere la risarcibilità del danno in re ipsa.
Secondo consolidato orientamento interpretativo della Suprema Corte, invero, “il danno da
“fermo tecnico” di veicolo incidentato (o, come nel caso di specie, di cui sia inibito o ridotto
l'uso in ragione dei vizi riscontrati) non è in re ipsa, ma dev'essere provato. Esso non può rinvenirsi nella mera indisponibilità (o ridotta disponibilità) del veicolo, ma deve sostanziarsi nella dimostrazione o della spesa sostenuta per procacciarsi un mezzo sostitutivo, ovvero della perdita subita per la rinuncia forzata ai proventi ricavabili dall'uso del mezzo. E, a fronte della dimostrazione della spesa sostenuta per il noleggio di un mezzo sostitutivo o della perdita di proventi subita per il mancato o diminuito uso, è possibile indurre la loro derivazione causale dall'illecito o dall'inadempimento o dai vizi della cosa, alla stregua del ragionamento presuntivo (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 27389 del 19/09/2022; Sez. 6-3, Ordinanza n. 5447 del
28/02/2020; Sez. 3, Sentenza n. 13718 del 31/05/2017; Sez. 3, Sentenza n. 20620 del
14/10/2015; Sez. 3, Sentenza n. 12820 del 19/11/1999)” (Cass. civ., sez. II, 17 dicembre 2024
n. 32946).
§§§§§
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Il danno da svalutazione commerciale del mezzo, quantificato nella somma di euro 100,00, invece, è stato espressamente escluso dal CTU sulla considerazione che la sostituzione delle parti danneggiate consente la reintegrazione del valore commerciale del bene, sì precludendo la possibilità di ritenere che il sinistro abbia inciso negativamente sul valore del mezzo.
A fronte di tale osservazione, d'altronde, il danneggiato non ha sollevato alcuna specifica controdeduzione.
§§§§§
Quanto, infine, alle spese di CTP che, avendo natura di allegazione difensiva tecnica, rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi ripagate, resta salva la facoltà per il giudice di escludere la ripetizione, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., se le ritiene eccessive o superflue (Cass. n.
84/2013; n. 2280/2015). Nel caso a mano, nonostante odierna parte attrice abbia richiesto la somma “per la spesa della relazione tecnica e per il lavoro del CTP presente alle operazioni peritali” (cfr. pag. 5 comparse conclusionali), non è stata documentata predetta attività mediante deposito di perizia di parte, emergendo unicamente la partecipazione del consulente nominato dalla , all'avvio delle operazioni peritali (cfr. CTU pag. Pt_1 Persona_2
13-14). La somma domandata con atto di appello di euro 300,00, peraltro, superiore a quanto richiesto in seno alla comparsa conclusionale si ritiene eccessiva, potendosi equitativamente riconoscere la somma di euro 100,00.
Va ulteriormente evidenziato che, secondo il più recente orientamento interpretativo della
Suprema Corte, condiviso da questo giudice, 'fra le spese processuali che la parte soccombente
è tenuta a rimborsare rientrano non solo quelle effettivamente già sostenute dalla parte vittoriosa, ma anche quelle dalla medesima ancora dovute, sebbene all'atto della condanna in suo favore essa non ne abbia ancora compiuto il pagamento' (Cass. civ., sez. VI, 20 novembre
2019 n.30289).
Pertanto, anche se non risulta documentato l'avvenuto esborso, il rimborso della somma in questione può essere riconosciuto.
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§§§§§
Infine, le spese di CTU, in ragione dell'accoglimento della domanda proposta e a fronte del principio della soccombenza, vanno definitivamente poste a carico del
[...]
. E_
§§§§§
Altrettanto fondato è il secondo motivo di impugnazione con cui parte appellata contestava la sentenza nella parte relativa alla statuizione sulle spese che in conformità al principio della soccombenza dovevano porsi a carico del . CP_1
Le spese in questione vanno quindi poste a carico del , liquidate come da dispositivo. CP_1
§§§§§
Concludendo, in riforma della sentenza impugnata, va accolta la domanda risarcitoria proposta da con condanna di al pagamento Parte_1 E_
della somma di euro 1.822,66 oltre interessi da calcolarsi dalla data del sinistro sino al soddisfo.
Va, ancora, riconosciuto il diritto al rimborso della somma di euro 100,00 oltre interessi legali dal deposito della sentenza al soddisfo (trattandosi di somme, come detto, di cui non è stato documentato il pagamento).
§§§§§
In ragione dell'esito del giudizio, la sentenza di primo grado deve essere riformata anche nella parte relativa alla statuizione sulle spese che vanno poste a carico di
[...]
in forza del principio di soccombenza e vanno liquidate, come da E_
dispositivo, nei minimi in ragione della non particolare complessità delle questioni affrontate.
Quanto alle ulteriori spese, domandate mediante deposito di nota spese, occorre evidenziare che:
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- le spese di notifica e le spese per copie non risultano documentate;
- la voce “altre spese” è generica e non permette di valutarne la ragionevolezza;
- le spese di registrazioni in quanto spese conseguenti alla registrazione del provvedimento non potevano liquidarsi con la sentenza di primo grado e non sono dovute, essendo rimaste non documentate in appello;
- le spese per il contributo unificato, indicate in nota nella somma di euro 237,00, sono documentate nei limiti di euro 98,00 (quale somma effettivamente dovuta per causa di valore non superiore ad euro 2322,66) cui si aggiunge la somma di euro 27, sostenuta per il pagamento della marca da bollo.
Le somme vanno sì quantificate nella misura di euro 796,00 di cui 125,00 per spese vive e liquidate in favore di RI CH, in qualità di difensore AT, oltre IVA, CP e rimborso forfetario spese generali.
§§§§§
In ragione dell'esito del presente giudizio, le spese vanno poste a carico del
[...]
e liquidate, come da dispositivo, tenendo conto del valore della E_ controversia, in favore dell'avv. CH RI, AT (relativamente alle fasi di studio, introduttiva e decisionale, non essendosi svolta in appello attività istruttoria).
P.Q.M.
il Tribunale di Catania, Quinta Sezione Civile, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 14627/2018 R.G. così statuisce:
- ACCOGLIE l'appello e per l'effetto:
a. RIFORMA la sentenza n. 617/2018 del giudice di pace di Catania con riconoscimento della responsabilità esclusiva di E_
, nella qualità di concessionario dell'autostrada, per il sinistro occorso
[...]
in data 10/04/2015 presso l'autostrada A18, all'altezza del km 75 direzione
Catania-Messina;
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b. NA , in favore di E_ Pt_1
al risarcimento dei danni patiti dal veicolo di sua proprietà, quantificati nella
[...]
somma di euro euro 1.822,66, oltre interessi legali dal 10 aprile 2015 al soddisfo;
- NA al pagamento delle spese di E_
CTP che liquida, in favore di nella somma di euro 100,00 ritenuta equa, Parte_1
oltre interessi dal deposito della presente sentenza al soddisfo.
- RIGETTA ogni altra domanda;
- NA al pagamento delle spese E_
processuali del primo grado di giudizio che liquida, in favore dell'avv. RI
CH, difensore AT, nella somma di euro 796,00 (di cui 125,00 per spese vive) oltre IVA, CP e rimborso forfetario spese generali;
- pone le spese di CTU definitivamente a carico di E_
;
[...]
- NA al pagamento delle spese E_
processuali del presente grado che liquida in favore dell'avv. RI CH,
difensore AT, nella somma di euro 1.026,00 (di cui 174,00 per spese vive) oltre
IVA, CP e rimborso forfetario spese generali.
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Francesca
MANNINO, funzionario .. CP_2
IL GIUDICE Giovanni Cariolo DEPOSITATO TELEMATICAMENTE EX ART. 15 D.M. 44/2011
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania, Quinta Sezione Civile, nella persona del giudice Giovanni Cariolo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 14627/2018 R.G. promossa da:
nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avv. CH RI;
APPELLANTE
contro
, con sede in Messina, contrada Scoppo E_
viale Boccetta (P. IVA: , in persona del legale rappresentante pro P.IVA_1
tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Geltrude BONURA
APPELLATO
CONCLUSIONI
Precisate le conclusioni come da note ritualmente depositate ex art. 127 ter c.p.c. per via telematica, con ordinanza del 28 dicembre 2024, la causa veniva posta in decisione con TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
assegnazione dei termini 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica decorrenti dalla comunicazione del provvedimento.
Con successiva ordinanza del 13 aprile 2025, la causa veniva rimessa su ruolo con invito per parte appellata di depositare copia telematica dei documenti facenti parte del fascicolo di primo grado.
Indi, precisate le conclusioni come da verbale del 29 maggio 2025, la causa veniva posta in decisione senza termini ex art.190 c.p.c., conformemente alle richieste delle parti.
concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione
ha proposto appello avverso la sentenza numero 617/2018 del 20/03/2018 del Parte_1
giudice di pace di Catania, non notificata, con cui era stata integralmente rigettata la domanda di risarcimento dei danni dalla stessa proposta.
Con un primo motivo di impugnazione la difesa dell'appellante, dopo aver premesso che:
- con atto di citazione, aveva agito in giudizio contro E_
allegando che in data 10.04.2015, verso le ore 19,30,
[...] Persona_1
era alla guida della autovettura “Toyota Auris” di proprietà dello stesso e,
[...]
giunto ad andatura moderata al KM 76 della autostrada A18 direzione Catania/Messina, aveva urtato con la parte anteriore dell'autoveicolo un oggetto metallico, la cui presenza sulla carreggiata non era in alcun modo segnalata o visibile;
- il giudice di pace aveva rigettato la domanda di accertamento della responsabilità extracontrattuale del , proposta ai sensi E_ dell'art. 2051 c.p.c., e la conseguente domanda di condanna al risarcimento dei danni da quantificarsi, complessivamente, nella somma di euro 2.567,40;
ha impugnato la sentenza di primo grado, contestandola nella parte in cui il giudice di pace aveva escluso la responsabilità del ai sensi dell'art. 2051 c.c., ritenendo che CP_1
“l'esigibilità dell'azione dell'Ente gestore della strada, finalizzata alla segnalazione e alla rimozione dello stato di pericolo, procurato, in maniera in maniera assolutamente repentina ed
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imprevedibile dagli utenti nel lasso temporale antecedente l'infortunio, pacificamente deve essere esclusa, a motivo della circostanza che nessuna allerta della condizione di rischio o di pregressi infortuni risulta essere stata destinata alle proposte autorità, ciò integrando evidente indizio dell'avvenuto rilascio dell'oggetto sulla sede viaria da altro e non individuato veicolo il transito negli istanti immediatamente precedenti tale da impedire il tempestivo intervento di messa in sicurezza del trafficato tratto autostradale”(cfr. pag. 3 della sentenza).
In particolare, la difesa dell'appellante ha evidenziato che la circostanza che non vi era stata alcuna segnalazione di pregressi infortuni o elementi di rischio, desumibile dal documento prodotto con denominazione “richiesta di interventi e segnalazioni varie al “CENTRO
RADIO”, pur costituendone un indizio, non poteva ritenersi idonea a comprovare che:
1. l'oggetto era stato rilasciato da un non individuato veicolo;
2. il veicolo in questione era transitato in un momento immediatamente precedente al sinistro;
peraltro, difettando la prova che il convenuto aveva assolto il dovere di vigilanza CP_1
continuo sul bene in custodia, sullo stesso gravante, e considerata, inoltre, la riconducibilità dell'oggetto metallico, più che ad una componente di un veicolo, ad una porzione di guard rail
o della cartellonistica stradale (richiamando, sul punto, il fotogramma allegato all'atto di citazione in appello).
La difesa di domandava, pertanto, la riforma della sentenza di primo grado con Parte_1
accoglimento della domanda risarcitoria proposta e condanna del
[...]
al pagamento della somma di euro 1.822,66 per il danno al E_
mezzo, euro 100,00 per il danno da fermo tecnico ed euro 100,00 per la svalutazione commerciale.
Conseguentemente, con un secondo motivo di impugnazione, la difesa dell'appellante chiedeva riformarsi la sentenza nella parte relativa alla statuizione sulle spese che avrebbero dovuto porsi a carico del , in conformità al principio della soccombenza, sì come avrebbero CP_1
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dovuto addebitarsi allo stesso le spese di CTU e le spese di CTP, quantificate, come da preavviso di parcella, nella somma di euro 300,00.
§§§§§
, costituitosi in giudizio, in via preliminare ha E_
eccepito la inammissibilità dell'appello per genericità e manifesta infondatezza ex artt. 342 e
348 bis c.p.c., nonché il passaggio in giudicato della sentenza a fronte della decorrenza dei termini per impugnare, non validamente interrotti da atto di appello nullo.
Nel merito, la difesa del appellato ha contestato i motivi di impugnazione CP_1
chiedendone il rigetto e, in particolare, ha sostenuto la correttezza della sentenza impugnata, evidenziando che, mediante la produzione del “rapporto centro radio”, avente natura di atto pubblico facente fede fino a querela di falso, era possibile desumere:
- la mancata verificazione del fatto storico allegato stante l'omessa segnalazione dello stesso;
- la prova del caso fortuito idoneo ad escludere la responsabilità dello stesso, in quanto dalla omessa segnalazione da parte degli utenti e degli operatori preposti al controllo era necessario desumere che il pericolo era stato rilasciato, nei momenti immediatamente precedenti al fatto, da un veicolo marciante, sì precludendo la possibilità per l'ente di intervenire tempestivamente per la rimozione dello stesso.
La difesa del appellato ha, inoltre, sostenuto che doveva escludersi la sussistenza CP_1
di un rapporto di custodia con l'autostrada in quanto le vaste dimensioni della stessa rendevano di fatto inesigibile la osservanza dei poteri-doveri di controllo e vigilanza.
In merito alla quantificazione dei danni, la difesa dell'appellato ne ha evidenziato la palese eccedenza rispetto all'effettivo pregiudizio subìto, peraltro, negando la utilizzabilità del preventivo di spesa in assenza di ulteriori elementi di riscontro e la possibilità della CTU di sopperire al difetto di prova, sostenendo, inoltre, la non risarcibilità “in re ipsa” del danno da fermo tecnico, la non risarcibilità del danno da svalutazione monetaria ed il divieto di cumulo pagina 4 di 20 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
tra interessi legali e rivalutazione monetaria, stante la necessità di provare in giudizio il danno da lucro cessante.
§§§§§
Con ordinanza del 28 dicembre 2024, precisate le conclusioni come da note ritualmente depositate per via telematica e sciolta la riserva ex art. 127 ter c.p.c. la causa veniva posta una prima volta in decisione con assegnazione dei termini di rito ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie difensive.
Con successiva ordinanza del 13 aprile 2025, veniva disposta la rimessione della causa sul ruolo e veniva invitata parte appellata al deposito, in via telematica, di copia degli atti costituenti il fascicolo di parte di primo grado.
Indi, all'udienza del 29 maggio 2025, precisate le conclusioni come da verbale in atti, la causa
è stata definitivamente posta in decisione e, su richiesta delle parti, non sono stati assegnati ulteriori termini ex art.190 c.p.c..
§§§§§
Deve preliminarmente darsi atto della ritualità della impugnazione, proposta nel rispetto dei termini posto che l'atto di citazione in appello è stato notificato, a mezzo pec, in data 15 settembre 2018 e la sentenza è stata depositata in data 21 marzo 2018.
§§§§§
Ancora in via preliminare deve dichiararsi la infondatezza della eccezione di inammissibilità posto che l'atto di impugnazione contiene specifica indicazione delle parti della sentenza sottoposte a critica e dei motivi di censura e non appare manifestamente infondato. Pertanto, la sentenza impugnata con atto di appello ammissibile non può ritenersi passata in giudicato.
§§§§§
Venendo al merito, la controversia ha ad oggetto l'accertamento della responsabilità del concessionario dell'autostrada per il danno cagionato all'utente dalla presenza sul manto stradale di un oggetto pericoloso non segnalato.
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Occorre premettere che la natura della responsabilità del proprietario o concessionario dell'autostrada è oggetto di dibattito giurisprudenziale.
Secondo un primo orientamento, tale responsabilità avrebbe natura contrattuale in quanto l'ingresso al casello autostradale costituirebbe comportamento concludente atto al perfezionarsi di un contratto a prestazioni corrispettive. La Suprema Corte ha di recente evidenziato che “la giurisprudenza di legittimità che riconosce natura contrattuale alla responsabilità del proprietario o del concessionario di autostrade nei confronti del conducente di un autoveicolo per i danni subìti nell'uso dell'autostrada, in quanto il pagamento del pedaggio (ove previsto) determina la nascita di un rapporto contrattuale, configurandosi, il pedaggio, quale “prezzo pubblico”, in funzione di corrispettivo versato per l'utilizzazione di un'opera già compiutamente realizzata per fini di interesse generale (in tal senso, Sez. 3, Sentenza n. 298 del
13/01/2003) il proprietario o concessionario di autostrade assume una obbligazione che ha ad oggetto una prestazione consistente nella messa a disposizione dell'autostrada in condizioni
(per quanto compete al gestore) da poter essere percorsa con sicurezza. Nella specie, infatti,
l'evento di danno consta proprio della lesione del medesimo interesse dedotto in obbligazione
(ossia l'interesse a transitare in autostrada in condizioni di sicurezza sulle quali vigila il concessionario), non venendo in esponente la distinzione tra interesse strumentale e interesse presupposto che informa la giurisprudenza in tema di facere professionale.” (Cass. civ., sez.
III, Ordinanza del 18/12/2024 n. 33128).
Secondo altro orientamento interpretativo, invece, la responsabilità del proprietario/concessionario delle autostrade avrebbe natura extracontrattuale ai sensi dell'art. 2051 c.c., configurandosi con l'autostrada un rapporto di custodia nonostante le notevoli dimensioni della res, stante la presenza di presìdi e strumenti idonei ad assicurare l'osservanza dei poteri-doveri di vigilanza. Secondo consolidato orientamento della Suprema Corte, invero,
“è configurabile la responsabilità per cosa in custodia ai sensi dell'art. 2051 c.c. a carico dei proprietari o concessionari delle strade e delle autostrade, stante la relativa disponibilità e
l'effettiva possibilità di controllo (v. Sez. 3, Sentenza n. 22163 del 05/09/2019; Sez. 3,
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Ordinanza n. 7005 del 12/03/2019) della situazione della circolazione e delle carreggiate, riconducibile ad un rapporto di custodia (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 11802 del 09/06/2016; Sez. 3,
Sentenza n. 24419 del 19/11/2009; Sez. 3, Sentenza n. 7763 del 29/03/2007)” (Cass. civ., sez.
III, Ordinanza del 18/12/2024 n. 33128).
Tale responsabilità, secondo la Suprema Corte intervenuta sulla questione a Sezioni Unite (cfr. sentenza n. 20943 del 30/06/2022), “ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode”
(Cass. civ., sez. unite 30 giugno 2022 n.20943; in senso conforme, Cass. civ., sez. III, 27 aprile
2023 n.11152).
Inoltre, si ritengono pacificamente cagionati dalla res tanto i danni conseguenti alla presenza di cause intrinseche, quali ad esempio difformità proprie della carreggiata, quanto i danni derivanti da cause estrinseche idonee a divenire pericolose in relazione ad altri fattori. Si pensi, ad esempio, all'oggetto rilasciato dal passaggio di una autovettura ovvero alla macchia d'olio presente sulla carreggiata che concretizzano un pericolo, non già in forza di un dinamismo intrinseco della cosa, quanto per l'interazione con altro fattore, quale, ad esempio, la condotta dello stesso danneggiato.
La distinzione tra cause intrinseche ed estrinseche assume rilevanza, secondo la Suprema
Corte, ai fini della prova liberatoria gravante sul proprietario/custode dell'autostrada, in quanto nell'ipotesi in cui la situazione di pericolo sia dovuta ad una causa estrinseca, “l'esonero da responsabilità dell'ente richiede la dimostrazione che l'evento è stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza neppure con la più diligente attività di manutenzione, che abbiano esplicato la loro
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potenzialità offensiva prima che, con la diligenza richiesta dallo specifico caso concreto, fosse possibile l'intervento riparatore dell'ente custode” (Cass. civ., sez. III, Ordinanza del
18/12/2024 n. 33128).
In particolare, secondo consolidato orientamento interpretativo, “grava sul custode (nel caso in esame il concessionario dell' ) l'onere di dare prova della repentinità e della Parte_2
imprevedibilità della alterazione dello stato della cosa, che ha impedito all'ente proprietario di intervenire tempestivamente per la rimozione della condizione di pericolo creatasi ex abrupto,
e di provare il caso fortuito consistente in un fatto naturale ovvero di provare l'elisione del nesso causale tra cosa custodita e sinistro per la condotta di un terzo o - se del caso - della stessa vittima (connotate, rispettivamente, dall'imprevedibilità o anche dalla sola colpa;
nel secondo caso, v. Sez. 3, Ordinanza n. 33074 del 28/11/2023; in genere: Sez. 3, Ordinanza n.
7173 del 04/03/2022; Sez. 3, Ordinanze nn. 2480, 2481, 2482 e 2483 del 01/02/2018)” (Cass. civ., sez. III, Ordinanza del 18/12/2024 n. 33128).
Ciò premesso, la riqualificazione della natura della responsabilità del
[...]
, consentita a questo giudice, come giudice di appello, a fronte E_ dell'identità del “petitum”, non si ritiene necessaria nel caso di specie, non assumendo rilevanza ai fini della risoluzione della controversia.
Invero, anche aderendo all'orientamento fatto proprio dal giudice di pace circa la natura aquiliana della stessa, devesi ritenere accertata la responsabilità del concessionario per i danni cagionati al mezzo di proprietà di dalla presenza di un ostacolo metallico sulla Parte_1
carreggiata autostradale.
L'appello è fondato e merita accoglimento nei limiti e per le ragioni che seguono.
§§§§§
In particolare, va premesso che la riconducibilità dei danni subiti dal mezzo, Toyota Auris di proprietà di alla presenza di un oggetto metallico, delle dimensioni di circa cm Parte_1
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50x25x30, all'altezza del KM 76 dell'autostrada A18 era stata ritenuta comprovata dalle dichiarazioni rese dal teste, Testimone_1
Tale capo della sentenza, non essendo stato oggetto di impugnazione incidentale, si deve ritenere passato in giudicato. Ad ogni modo, la dinamica degli eventi, sì come originariamente allegata con l'atto di citazione, era stata confermata:
- dalla deposizione testimoniale di che, in qualità di trasportato a Testimone_1
bordo dell'autovettura al momento del sinistro, aveva sostenuto che “circa 800 metri dopo l'entrata del casello, sulla nostra corsia direzione Acireale ho sentito un rumore nella ruota anteriore destra a causa di un pezzo di ferro lungo 50 cm e largo 25/30 cm, il quale si è conficcato sotto la macchina” “io non mi sono accorto della presenza del pezzo metallico. La velocità tenuta dall'autovettura era di circa 50 o 60 chilometri”
(cfr. verbale di udienza del15 febbraio 2016); la incapacità a testimoniare del terzo trasportato, infatti, in quanto non tempestivamente eccepita si deve ritenere sanata ex art. 157 c.p.c., in conformità con quanto disposto dalla Suprema Corte, secondo cui
'l'incapacità a testimoniare disciplinata dall'articolo 246 c.p.c. non è rilevabile
d'ufficio, sicché, ove la parte non formuli la relativa eccezione prima dell'ammissione del mezzo, essa rimane definitivamente preclusa, senza che possa poi proporsi, ove la testimonianza sia ammessa ed assunta, eccezione di nullità della prova') (Cass. civ., sez. unite, 6 aprile 2023 n.9456);
- dalla documentazione relativa all'intervento del carro attrezzi (cfr. all. 7, fascicolo di primo grado di parte appellante, originaria parte attrice), attestante la presenza di un oggetto metallico incastrato nella parte sottostante dell'autovettura;
- dalla valutazione di compatibilità tra i danni e la dinamica offerta desunta da circostante obiettive, quali i caratteri delle deformazioni presenti sull'autoveicolo e l'altezza dei punti di impatto, ritenendo il CTU che “i danni riportati sulla vettura attorea, riconducono ad un urto da collisione provocata da un veicolo in moto contro altro ostacolo fisso”, (…) “dagli accertamenti tecnici effettuati sul veicolo coinvolto nel
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sinistro de quo e da quanto emerso dalle documentazioni fotografiche si evince che
l'altezza dei punti di impatto rilevata risulta compatibile con la geometria del veicolo e la dinamica dell'incidente. Per tale motivazione, a parere della scrivente, risulta verosimile che i danni lamentati da parte attrice siano riconducibili al sinistro per cui è causa, perché l'altezza del paraurti del messo Toyota Auris TG. El 412 RY, risulta essere danneggiato da una quota molto prossima al sedime stradale e quindi compatibile con la posizione dell'oggetto metallico ubicato sulla corsia (…) gli effetti provocati dall'evento dannoso avrebbero potuto verificarsi anche a velocità prossime o inferiori a quelle massime consentite dagli autoveicoli in autostrada ovvero a strade destinate a traffico veloce”. (cfr. pag. 8 e 9 della CTU).
La contestazione, sollevata dal , in merito all'utilizzabilità della CTU per CP_1
sopperire al difetto di prova, non risulta condividibile, in quanto nel caso di specie era stata comprovata:
- la presenza di danni al mezzo, in parte ancora presenti al momento dell'esame obiettivo del CTU e in parte ricavabili dalle produzioni fotografiche in atti (cfr. fascicolo di parte di primo grado, all. 5);
- nonché la riconducibilità causale degli stessi alla presenza dell'oggetto metallico, offerta mediante le dichiarazioni rese dal teste e la produzione del documento di intervento del carro attrezzi;
pertanto, la CTU era stata validamente disposta, dal giudice di prime cure, e utilizzata quale strumento tecnico di ausilio al fine di valutare la compatibilità dei danni con il fatto allegato e quantificare gli stessi.
Tuttavia, pur ritenuta comprovata la dinamica offerta dal danneggiato, il giudice di prime cure aveva escluso la responsabilità del concessionario, ritenendo comprovato in giudizio il caso fortuito, idoneo ad interrompere il nesso, in quanto la mancata segnalazione dell'ostacolo costituiva indizio che il rilascio dell'oggetto sulla sede viaria fosse avvenuto nella immediata pagina 10 di 20 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
precedenza del sinistro, sì impedendo al stesso di intervenire tempestivamente CP_1
per rimuovere il pericolo.
Come correttamente evidenziato dall'odierna appellante, la sentenza risulta erronea nella parte in cui il giudice di pace, aderendo alle difese del , aveva desunto acriticamente CP_1
dalla produzione del documento attestante le comunicazioni con il centro radio che la mancata segnalazione dell'oggetto metallico costituisse la prova che lo stesso non fosse presente sul selciato da un tempo utile a consentire l'intervento di pronta rimozione da parte del
Concessionario dell'autostrada.
Invero, le allegazioni e prove offerte dal non E_
potevano essere ritenute idonee ad escluderne la responsabilità, a prescindere dalla natura, contrattuale o extracontrattuale della stessa, nonché dalla riconduzione al modello di responsabilità oggettiva o soggettiva presunta, non consentendo, la difesa offerta dal concessionario, nemmeno di escludere profili di colpevolezza per aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno.
Infatti, l'unico documento prodotto dalla difesa del (allegato al fascicolo di CP_1
primo grado depositato telematicamente in appello in data 08/05/2025), consistente in un elenco di segnalazioni e interventi relativi al giorno del sinistro 10/04/2015, si limita ad attestare che il centro Radio non aveva ricevuto comunicazioni relative alla presenza di un oggetto metallico al KM interessato fino al momento dell'incidente.
Tuttavia, la omessa segnalazione da parte degli utenti dell'autostrada della presenza del pericolo non ne implica automaticamente l'assenza, non potendosi escludere, quale alternativa possibile, che l'oggetto, pur presente sul selciato stradale, non fosse stato segnalato.
Ha, pertanto, errato il giudice di pace a ritenere comprovato, mediante tale documentazione, che il pericolo era stato rilasciato in un momento immediatamente precedente alla produzione del danno.
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Né, per altro verso, può ritenersi che la mancata segnalazione esonerasse il concessionario dai doveri di controllo costante sul bene in custodia, essendo tenuto ad assicurare il perfetto stato della carreggiata e non potendo fare affidamento su una attività rimessa alla buona volontà e al buon senso degli utenti, in assenza di alcun obbligo giuridico di segnalazione gravante sugli utenti della strada.
In particolare, il , pur genericamente sostenendo di aver svolto una “costante CP_1
attività di vigilanza e di intervento eseguita tramite il proprio centro radio, le proprie pattuglie dislocate sulla rete e le sinergie delle sezioni stradali delle Forza dell'Ordine e lo spontaneo aiuto di automobilisti pronti a segnalare anomalie sul percorso”, non aveva, in alcun modo, comprovato di aver predisposto ed effettuato, tramite ausiliari all'uopo preposti, periodici controlli idonei ad assicurare la sicurezza e agibilità dell'autostrada, né tantomeno aveva allegato gli orari dei controlli effettuati nella giornata interessata dal sinistro e nel tratto di strada indicato.
Pertanto, si ritiene fondato il primo motivo di impugnazione, essendo stata comprovata la riconducibilità del danno alla omessa custodia del bene. La sentenza del giudice di pace risulta erronea nella parte in cui non ha riconosciuto la responsabilità del per i danni CP_1
cagionati all'autoveicolo di proprietà di dalla presenza di un oggetto metallico Parte_1
sul manto autostradale.
§§§§§
Prima di procedere con la quantificazione dei danni e la conseguente condanna al risarcimento, occorre specificare che non è in facoltà di questo giudice accertare l'eventuale concorso colposo del danneggiato e valutare la idoneità della condotta, dallo stesso tenuta, ad interrompere il nesso di causa ovvero a concorrere a determinare il sinistro o le sue conseguenze dannose ex art. 1227 comma 1 e 2 c.c., al fine di escludere o limitare la responsabilità del . CP_1
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Secondo orientamento interpretativo della Suprema Corte, “l'art. 1227 c.c., infatti, è una norma che disciplina il nesso di causalità tra la condotta dell'offensore e il danno, stabilendo che l'efficienza causale di quella condotta cessa, là dove comincia l'efficienza causale della condotta della vittima (così, ampiamente, Sez. 3, Sentenza n. 17152 del 03/12/2002, al § 4.5 dei
“Motivi della decisione”), e il nesso di causalità deve essere accertato dal giudice d'ufficio.
1.6. La rilevabilità d'ufficio del concorso di colpa della vittima d'un fatto illecito non è tuttavia incondizionata. La rilevabilità d'ufficio di qualunque eccezione va infatti coordinata con gli oneri dell'allegazione e della prova. Ciò vuol dire che, in primo grado, l'affermazione del concorso del fatto colposo della vittima in tanto può essere rilevata d'ufficio dal giudice, in quanto risultino prospettati gli elementi di fatto dai quali sia possibile desumere la sussistenza
d'una condotta colposa del danneggiato, che abbia concausato il danno (ex multis, Sez. 3,
Sentenza n. 15382 del 06/07/2006, Rv. 593565 - 01). In grado di appello, poi, se in primo grado la questione del concorso di colpa sia stata trascurata o assorbita, la parte interessata ha l'onere di impugnare la sentenza che non abbia provveduto sull'eccezione, oppure di riproporla (quando sia rimasta assorbita), dal momento che la rilevabilità d'ufficio dell'eccezione non comporta di per sé che essa possa farsi valere in ogni stato e grado del processo (così già Sez. 1, Sentenza n. 1687 del 17/05/1969, Rv. 340666 - 01; nello stesso senso, ex multis, Sez. 3, Sentenza n. 2947 del 09/11/1973 Rv. 366594 - 01; Sez. 3, Sentenza n.
672 del 01/03/1976, Rv. 379322 - 01; Sez. 1, Sentenza n. 24080 del 25/09/2008, Rv. 605451 -
01; Sez. 3 - , Sentenza n. 1164 del 21/01/2020, Rv. 656634 -01)” (Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n.
4770 del 15/02/2023 (Rv. 666764 - 01)).
Nel caso di specie, la questione concernente l'eventuale concorso colposo del danneggiato, sollevata in primo grado e assorbita dal rigetto della domanda, non è stata, nemmeno genericamente, riproposta in appello, sì impedendone la rilevabilità d'ufficio.
La questione, invero, era stata esaminata nel giudizio di primo grado con riferimento all'eventuale superamento dei limiti di velocità e il CTU aveva specificato che “gli effetti provocati dall'evento dannoso avrebbero potuto verificarsi anche a velocità prossime o
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inferiori a quelle massime consentite dagli autoveicoli in autostrada ovvero a strade destinate
a traffico veloce” (cfr. pag. 9 CTU). Né erano emersi elementi che consentivano di ritenere che il veicolo di proprietà di stesse percorrendo il tratto autostradale ad una velocità Parte_1
superiore ai limiti previsti ovvero comunque non consona allo stato dei luoghi, e il testimone escusso, aveva dichiarato che “la velocità tenuta dall'autovettura era di Testimone_1
circa 50 o 60 chilometri” (cfr. verbale di udienza del 15 febbraio 2016).
Per completezza, si osserva che il giudice di primo grado, ove avesse esaminato la questione del concorso colposo, tenendo conto delle dimensioni dell'ostacolo 50x25x30, indicate dal teste di originaria parte attrice e richiamate in un capo della sentenza non impugnato avrebbe potuto valutare le dimensioni dell'ostacolo e la sua collocazione (nella parte centrale della carreggiata, ricavabile dalla localizzazione dei danni al mezzo, ne rendeva percepibile la presenza) per verificare un'eventuale incidenza causale della condotta di guida. Tuttavia, la mancata riproposizione della questione in appello ne preclude in questa sede qualsiasi rilevanza giuridica.
§§§§§
Procedendo alla determinazione del quantum risarcitorio, occorre riconoscere che, come correttamente evidenziato da parte appellata, il preventivo di spesa non è da solo sufficiente a comprovare il danno subìto.
Secondo orientamento interpretativo della Suprema Corte, infatti, “in ordine al regime della prova, e quindi della corretta applicazione dell'art. 2697 c.c., che la produzione di fatture a documentazione delle spese sostenute dal danneggiato non è prova immediata dell'entità del danno, ma fornisce per il suo accertamento solo elementi da considerare in concorso con altri, anche desunti da nozioni di comune esperienza (Cass. n. 5565 del 1991 e Cass. n. 779 del
1971) e a maggior ragione da valutazioni tecniche acquisite con consulenza, come nel caso di specie. Si tratta perciò di un giudizio di merito sulla congruità della spesa al tipo e all'entità
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dei danni riportati dal danneggiato, consentito ai giudici di appello” (Cass. Sez. 2, Ordinanza
n. 134 del 08/01/2020).
Nel caso di specie, tuttavia, il preventivo prodotto era supportato dalla documentazione fotografica in atti (cfr. all. 5, fascicolo di primo grado , nonché dalla parziale Parte_1
permanenza dei danni sul mezzo, che era stato “solo in parte riparato” al momento in cui erano iniziate le operazioni peritali, sì consentendo al CTU, considerato il costo dei ricambi, delle riparazioni e della manodopera, di quantificare i danni nella somma di euro 1.822,66 (cfr. pag. 11 della CTU).
D'altronde, contrariamente a quanto ritenuto da parte appellata, la CTU non ha sopperito ad eventuali lacune dell'attività difensiva, costituendo, piuttosto, strumento necessario per risolvere questioni tecniche e specialistiche attinenti al costo degli interventi necessari per il ripristino dell'autovettura, dovendosi ritenere i danni sufficientemente comprovati mediante produzione fotografica e messa a disposizione del veicolo danneggiato.
Il danno, pertanto, si intende provato nell'ammontare di euro 1.822,66.
Odierna parte appellante che, con atto di citazione in giudizio aveva originariamente domandato la somma euro 1.767,40 o “quella somma maggiore o minore che risulterà in corso di causa o sarà ritenuta dll'Ill.mo Giudicante” (cfr. pag. 2 atto di citazione), si era uniformata all'accertamento del CTU, e aveva chiesto, con la comparsa conclusionale, la liquidazione della somma di euro 1.822,66.
Tale operazione si ritiene conforme all'orientamento interpretativo della Suprema Corte, secondo cui “la formula “somma maggiore o minore ritenuta dovuta” o altre espressioni consimili, che accompagna le conclusioni con cui una parte chiede la condanna al pagamento di un certo importo, è consentita fin quando persiste una ragionevole incertezza sull'ammontare del danno effettivamente da liquidarsi, mentre costituisce una mera clausola di stile e quindi priva di rilevanza se, all'esito dell'istruttoria, sia risultata una somma maggiore di quella originariamente richiesta e la parte si sia limitata a richiamare le conclusioni
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rassegnate con l'atto introduttivo e la formula ivi riprodotta.” (Corte di Cassazione, civile,
Ordinanza|30 novembre 2022| n. 35302).
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La difesa dell'appellante aveva domandato, inoltre, la liquidazione dell'ulteriore somma di euro
300,00 a titolo di fermo tecnico, euro 200,00 per svalutazione commerciale ed euro 300,00 per la spesa della relazione tecnica di parte, già ridotti in seno alla comparsa conclusionale nel giudizio di primo grado alle somme di euro 100,00 per fermo tecnico, euro 100,00 per svalutazione commerciale e 200,00 per la relazione tecnica.
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Quanto alla richiesta di risarcimento del danno da fermo tecnico, la domanda va rigettata in quanto il danneggiato non ha, nemmeno, allegato di aver sostenuto una spesa per conseguire la disponibilità di un mezzo sostitutivo, dovendosi escludere la risarcibilità del danno in re ipsa.
Secondo consolidato orientamento interpretativo della Suprema Corte, invero, “il danno da
“fermo tecnico” di veicolo incidentato (o, come nel caso di specie, di cui sia inibito o ridotto
l'uso in ragione dei vizi riscontrati) non è in re ipsa, ma dev'essere provato. Esso non può rinvenirsi nella mera indisponibilità (o ridotta disponibilità) del veicolo, ma deve sostanziarsi nella dimostrazione o della spesa sostenuta per procacciarsi un mezzo sostitutivo, ovvero della perdita subita per la rinuncia forzata ai proventi ricavabili dall'uso del mezzo. E, a fronte della dimostrazione della spesa sostenuta per il noleggio di un mezzo sostitutivo o della perdita di proventi subita per il mancato o diminuito uso, è possibile indurre la loro derivazione causale dall'illecito o dall'inadempimento o dai vizi della cosa, alla stregua del ragionamento presuntivo (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 27389 del 19/09/2022; Sez. 6-3, Ordinanza n. 5447 del
28/02/2020; Sez. 3, Sentenza n. 13718 del 31/05/2017; Sez. 3, Sentenza n. 20620 del
14/10/2015; Sez. 3, Sentenza n. 12820 del 19/11/1999)” (Cass. civ., sez. II, 17 dicembre 2024
n. 32946).
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Il danno da svalutazione commerciale del mezzo, quantificato nella somma di euro 100,00, invece, è stato espressamente escluso dal CTU sulla considerazione che la sostituzione delle parti danneggiate consente la reintegrazione del valore commerciale del bene, sì precludendo la possibilità di ritenere che il sinistro abbia inciso negativamente sul valore del mezzo.
A fronte di tale osservazione, d'altronde, il danneggiato non ha sollevato alcuna specifica controdeduzione.
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Quanto, infine, alle spese di CTP che, avendo natura di allegazione difensiva tecnica, rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi ripagate, resta salva la facoltà per il giudice di escludere la ripetizione, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., se le ritiene eccessive o superflue (Cass. n.
84/2013; n. 2280/2015). Nel caso a mano, nonostante odierna parte attrice abbia richiesto la somma “per la spesa della relazione tecnica e per il lavoro del CTP presente alle operazioni peritali” (cfr. pag. 5 comparse conclusionali), non è stata documentata predetta attività mediante deposito di perizia di parte, emergendo unicamente la partecipazione del consulente nominato dalla , all'avvio delle operazioni peritali (cfr. CTU pag. Pt_1 Persona_2
13-14). La somma domandata con atto di appello di euro 300,00, peraltro, superiore a quanto richiesto in seno alla comparsa conclusionale si ritiene eccessiva, potendosi equitativamente riconoscere la somma di euro 100,00.
Va ulteriormente evidenziato che, secondo il più recente orientamento interpretativo della
Suprema Corte, condiviso da questo giudice, 'fra le spese processuali che la parte soccombente
è tenuta a rimborsare rientrano non solo quelle effettivamente già sostenute dalla parte vittoriosa, ma anche quelle dalla medesima ancora dovute, sebbene all'atto della condanna in suo favore essa non ne abbia ancora compiuto il pagamento' (Cass. civ., sez. VI, 20 novembre
2019 n.30289).
Pertanto, anche se non risulta documentato l'avvenuto esborso, il rimborso della somma in questione può essere riconosciuto.
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§§§§§
Infine, le spese di CTU, in ragione dell'accoglimento della domanda proposta e a fronte del principio della soccombenza, vanno definitivamente poste a carico del
[...]
. E_
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Altrettanto fondato è il secondo motivo di impugnazione con cui parte appellata contestava la sentenza nella parte relativa alla statuizione sulle spese che in conformità al principio della soccombenza dovevano porsi a carico del . CP_1
Le spese in questione vanno quindi poste a carico del , liquidate come da dispositivo. CP_1
§§§§§
Concludendo, in riforma della sentenza impugnata, va accolta la domanda risarcitoria proposta da con condanna di al pagamento Parte_1 E_
della somma di euro 1.822,66 oltre interessi da calcolarsi dalla data del sinistro sino al soddisfo.
Va, ancora, riconosciuto il diritto al rimborso della somma di euro 100,00 oltre interessi legali dal deposito della sentenza al soddisfo (trattandosi di somme, come detto, di cui non è stato documentato il pagamento).
§§§§§
In ragione dell'esito del giudizio, la sentenza di primo grado deve essere riformata anche nella parte relativa alla statuizione sulle spese che vanno poste a carico di
[...]
in forza del principio di soccombenza e vanno liquidate, come da E_
dispositivo, nei minimi in ragione della non particolare complessità delle questioni affrontate.
Quanto alle ulteriori spese, domandate mediante deposito di nota spese, occorre evidenziare che:
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- le spese di notifica e le spese per copie non risultano documentate;
- la voce “altre spese” è generica e non permette di valutarne la ragionevolezza;
- le spese di registrazioni in quanto spese conseguenti alla registrazione del provvedimento non potevano liquidarsi con la sentenza di primo grado e non sono dovute, essendo rimaste non documentate in appello;
- le spese per il contributo unificato, indicate in nota nella somma di euro 237,00, sono documentate nei limiti di euro 98,00 (quale somma effettivamente dovuta per causa di valore non superiore ad euro 2322,66) cui si aggiunge la somma di euro 27, sostenuta per il pagamento della marca da bollo.
Le somme vanno sì quantificate nella misura di euro 796,00 di cui 125,00 per spese vive e liquidate in favore di RI CH, in qualità di difensore AT, oltre IVA, CP e rimborso forfetario spese generali.
§§§§§
In ragione dell'esito del presente giudizio, le spese vanno poste a carico del
[...]
e liquidate, come da dispositivo, tenendo conto del valore della E_ controversia, in favore dell'avv. CH RI, AT (relativamente alle fasi di studio, introduttiva e decisionale, non essendosi svolta in appello attività istruttoria).
P.Q.M.
il Tribunale di Catania, Quinta Sezione Civile, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 14627/2018 R.G. così statuisce:
- ACCOGLIE l'appello e per l'effetto:
a. RIFORMA la sentenza n. 617/2018 del giudice di pace di Catania con riconoscimento della responsabilità esclusiva di E_
, nella qualità di concessionario dell'autostrada, per il sinistro occorso
[...]
in data 10/04/2015 presso l'autostrada A18, all'altezza del km 75 direzione
Catania-Messina;
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b. NA , in favore di E_ Pt_1
al risarcimento dei danni patiti dal veicolo di sua proprietà, quantificati nella
[...]
somma di euro euro 1.822,66, oltre interessi legali dal 10 aprile 2015 al soddisfo;
- NA al pagamento delle spese di E_
CTP che liquida, in favore di nella somma di euro 100,00 ritenuta equa, Parte_1
oltre interessi dal deposito della presente sentenza al soddisfo.
- RIGETTA ogni altra domanda;
- NA al pagamento delle spese E_
processuali del primo grado di giudizio che liquida, in favore dell'avv. RI
CH, difensore AT, nella somma di euro 796,00 (di cui 125,00 per spese vive) oltre IVA, CP e rimborso forfetario spese generali;
- pone le spese di CTU definitivamente a carico di E_
;
[...]
- NA al pagamento delle spese E_
processuali del presente grado che liquida in favore dell'avv. RI CH,
difensore AT, nella somma di euro 1.026,00 (di cui 174,00 per spese vive) oltre
IVA, CP e rimborso forfetario spese generali.
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Francesca
MANNINO, funzionario .. CP_2
IL GIUDICE Giovanni Cariolo DEPOSITATO TELEMATICAMENTE EX ART. 15 D.M. 44/2011
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