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Decreto 12 giugno 2025
Decreto 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, decreto 12/06/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 720/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
DECRETO INGIUNTIVO TELEMATICO
Il Giudice dott. Elena Orlandi, letto il ricorso per la concessione di decreto ingiuntivo depositato da
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1 letti i chiarimenti resi dalla società ricorrente, valutato che, nell'ambito di un'istruttoria sommaria compatibile con lo strumento monitorio, l'esame della documentazione prodotta e dei chiarimenti resi dall'ingiungente allo stato non sembra evidenziare che siano state azionate clausole vessatorie nulle ai sensi dell'art. 33 e ss. d.lgs. 206/2005, rilevato che dai documenti prodotti il credito risulta certo, liquido ed esigibile;
considerato che
sussistono le condizioni previste dall'art. 633 e seguenti c.p.c.;
INGIUNGE A
(C.F. ), di pagare alla parte ricorrente per le Controparte_1 C.F._1 causali di cui al ricorso, entro quaranta giorni dalla notifica del presente decreto:
1. la somma di € 23.199,98;
2. gli interessi come da domanda;
3. le spese di questa procedura di ingiunzione, liquidate in € 567,00 per compenso professionale, in € 145,50 per spese, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge ed oltre alle successive occorrende;
AVVERTE la parte ingiunta che ha diritto di proporre opposizione contro il presente decreto avanti a questo Tribunale nel termine perentorio di quaranta giorni dalla notifica e che in difetto essa decadrà dalla possibilità di far valere l'eventuale carattere abusivo delle clausole contenute nel contratto e il decreto diverrà esecutivo e definitivo.
Ravenna, 11 giugno 2025
Il Giudice
dott. Elena Orlandi
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
DECRETO INGIUNTIVO TELEMATICO
Il Giudice dott. Elena Orlandi, letto il ricorso per la concessione di decreto ingiuntivo depositato da
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1 letti i chiarimenti resi dalla società ricorrente, valutato che, nell'ambito di un'istruttoria sommaria compatibile con lo strumento monitorio, l'esame della documentazione prodotta e dei chiarimenti resi dall'ingiungente allo stato non sembra evidenziare che siano state azionate clausole vessatorie nulle ai sensi dell'art. 33 e ss. d.lgs. 206/2005, rilevato che dai documenti prodotti il credito risulta certo, liquido ed esigibile;
considerato che
sussistono le condizioni previste dall'art. 633 e seguenti c.p.c.;
INGIUNGE A
(C.F. ), di pagare alla parte ricorrente per le Controparte_1 C.F._1 causali di cui al ricorso, entro quaranta giorni dalla notifica del presente decreto:
1. la somma di € 23.199,98;
2. gli interessi come da domanda;
3. le spese di questa procedura di ingiunzione, liquidate in € 567,00 per compenso professionale, in € 145,50 per spese, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge ed oltre alle successive occorrende;
AVVERTE la parte ingiunta che ha diritto di proporre opposizione contro il presente decreto avanti a questo Tribunale nel termine perentorio di quaranta giorni dalla notifica e che in difetto essa decadrà dalla possibilità di far valere l'eventuale carattere abusivo delle clausole contenute nel contratto e il decreto diverrà esecutivo e definitivo.
Ravenna, 11 giugno 2025
Il Giudice
dott. Elena Orlandi