Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 03/06/2025, n. 170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 170 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1246/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRIESTE
Sezione Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Anna L. FANELLI Presidente
Dott.ssa Sabrina CICERO Giudice rel.
Dott.ssa Filomena PICCIRILLO Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 22 aprile 2025 da nato il [...] a [...] (C.F. ) e Parte_1 C.F._1
nata il [...] a [...] (C.F. , Parte_2 C.F._2 entrambi con l'avv.to Paola Valle del foro di Trieste
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario il 14/06/2008 a Trieste
(Atto N. 73 parte II serie A - anno 2008)
separati consensualmente con verbale in data 3 maggio 2023 omologato con decreto del 29 maggio 2023
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 22 aprile 2025, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di
1
“1. AFFIDAMENTO: il figlio minore viene affidato a entrambi i genitori;
2. MODALITA' AFFIDAMENTO:
a. Il figlio continuerà a convivere con la madre, con cui manterrà la residenza.
b. starà con ciascun genitore a settimane alterne decorrenti da lunedì dopo scuola. Per_1
Le parti potranno modificare la sopra dettagliata disciplina con accordo da raggiungersi con un anticipo di almeno 7 giorni;
se inferiore, in assenza di disponibilità dei parenti e/o dell'altro genitore, la parte impossibilita a tenere il figlio nelle giornate e/o negli orari di sua pertinenza, sarà onerata di pagare il costo di una baby sitter che lo tenga al suo posto.
c. FESTIVITA': I genitori si alterneranno nel tenere il minore il 25/12 e il 26/12, il 31/12 di ogni anno, Pasqua con Pasquetta e l'anno dopo in modo invertito. Le parti individuano come orario dello scambio di pertinenza genitoriale nelle giornate festive le 9:30.
d. Estate: ciascuna parte trascorrerà con il figlio due settimane ogni estate;
la facoltà di scelta spetterà a ciascuna parte ad anni alterni ed andrà comunicata all'altro genitore entro il 30/04 di ogni anno in modo da poter organizzare l'iscrizione del minore ai centri estivi;
per l'estate 2023 la scelta spetterà al padre;
laddove il genitore che ha facoltà di scelta non la eserciti nei termini stabiliti, questa passerà di diritto all'altro genitore che a sua volta dovrà comunicarla all'altro entro il 15/5 successivo;
il genitore che non ha effettuato per sua inerzia la scelta, avrà facoltà di individuare le proprie settimane in quelle residuali rispetto al genitore che le ha effettuate e a quelle dei centri estivi, senza che ciò inverta il diritto di scelta per l'anno successivo.
e. Comunicazioni tra i genitori: i genitori dovranno scambiarsi regolarmente le informazioni relative al figlio e concordare congiuntamente le decisioni importanti. In caso di allontanamento dalla residenza abituale per più di un giorno con il figlio, quindi con almeno un pernottamento, si impregnano a previamente avvertire l'altro genitore su orari di partenza e arrivo, mezzi di trasporto, località e raggiungibilità telefonica.
f. Telefonate: i genitori si impegnano a concordare la possibilità di chiamare il figlio durante il periodo di permanenza presso l'altro, nel rispetto dei tempi e delle abitudini del minore.
g. Compleanni: il giorno del compleanno del figlio entrambi i genitori trascorreranno con lui parte della giornata e potranno condividere i festeggiamenti. Il minore potrà trascorrere il giorno del compleanno di ciascun genitore con questi, a prescindere alla calendarizzazione ordinaria dei tempi di permanenza sopra descritta.
2 h. Scuola e viaggi di Istruzione: Entrambi i genitori avranno la responsabilità di seguire il figlio nell'andamento scolastico e dovranno scambiarsi a vicenda le informazioni sul minore e sulle convocazioni scolastiche, cui cercheranno di prendere parte contestualmente. I viaggi di istruzione scolastica fanno parte delle attività didattiche programmate dalla scuola e come tali non potranno essere osteggiate da un genitore e dovranno prevedere la partecipazione economica di entrambi.
Per quanto concerne i compiti, entrambi dovranno farsi carico di seguire il figlio nell'esecuzione dei compiti, durante tutti i periodi di permanenza, assumendo una funzione normativa e di guida e stimolandolo all'autonomia.
Rispetto al futuro orientamento scolastico del minore, ogni scelta andrà concordata tra i genitori, tenendo conto delle preferenze del minore e delle esigenze logistiche di chi si occupa prevalentemente degli accompagnamenti.
i. Malattia: Entrambi i genitori si impegnano a riferire all'altro questioni sullo stato di salute del minore e a informarsi presso l'altro genitore o le figure di cura e assistenza sulle condizioni della sua salute e sull'andamento delle terapie. Qualora il minore, nonostante la malattia, sia trasportabile, ver-ranno mantenuti gli accordi rispetto ai turni di responsabilità.
Questioni educative, attività sportive, culturali e religiose: Sulle questioni educative, le parti richiamano l'obbligo della comunicazione, confronto e condivisione. Le informazioni sulla vita, sulle attività e su ogni altro aspetto riguardante il minore, devono essere comunicate all'altro da chi ne viene a conoscenza per primo, fermo restando l'onere in capo a ciascuna parte di verificare le informazioni disponibili sul registro elettronico e sulle mail scolastiche istituzionali/circolari in relazione alle quali ogni genitore avrà onere di informazione propria diretta, così come le convocazioni, le riunioni e le forme di partecipazione alla vita del figlio, cui i genitori potranno/dovranno prendere parte contestualmente.
j. In caso di chiusura scolastica, per scioperi o giornate di vacanza indette dalla scuola o altri motivi, e/o in caso di malattia del figlio sopravvenuta durante la mattinata, il minore rimarrà con il genitore che lo deve tenere con sé quella giornata (anche se il prelievo di quella giornata è ordinariamente previsto per la fine della scuola); in caso di malattia sopravvenuta la sera, il minore rimarrà con il genitore che lo aveva con sé la sera. Se il genitore onerato fosse impossibilitato a tenere il figlio, preliminarmente si rivolgerà all'altro genitore e in caso di impossibilita di entrambi, potrà rivolgersi a parenti e in via ulteriormente subordinata a baby sitter, onerandosi del relativo costo;
in caso di malattia del
3 minore superiori al giorno, le parti, in caso di loro indisponibilità o di indisponibilità dei parenti a tenerlo, potranno rivolgersi ad una baby sitter, suddividendone il relativo costo.
Laddove una delle parti si ammalasse, l'altro genitore si impegna a tenere con sé il figlio per il rispettivo periodo e a far recuperare i tempi di permanenza per tale motivo non goduti, secondo accordi. Le parti concordano che anche le giornate che un genitore non ha potuto tenere con sé il figlio per sua impossibilità e questi sia rimasto con l'altro, andranno recuperate nel mese successivo.
3. CONTRIBUTO AL MANTENIMENTO:
a) ORDINARIO: contribuirà al mantenimento del figlio mediante Parte_1 corresponsione a con mensili € 175,00, adeguabili ex indici ISTAT dalla Parte_2
data di omologa, da versarsi entro il 28 di ogni mese a mezzo bonifico sul conto corrente lei intestato;
si impegna altresì, sempre a tale titolo, a corrispondere a Parte_1 [...]
ogni anno a dicembre un ulteriore importo di 300€ contestualmente al pagamento Parte_2
del mensile ordinario;
importo sempre adeguabile ex indici istat con decorrenza dalla data di omologa.
b) STRAORDINARIO: ciascuna parte contribuirà in misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie da sostenersi per il figlio come da Protocollo dd. 18/05/15, cui concordano di aggiungere quelle per l'abbonamento ai mezzi di trasporto pubblico e per le ripetizioni in caso di insufficienza e/o se consigliate dalla scuola.
4. ULTERIORI STATUIZIONI:
a. Assegno unico/rimborsi pubblici: le parti concordano che l'assegno unico e altri eventuali assegni o pubblici sussidi equipollenti spettino al 100% a , così come Parte_2 eventuali rimborsi spese/contributi pubblici correlati all'Isee e/o Carta Famiglia lei intestati, ad eccezione di quelli che rimborsano spese straordinarie per il figlio. Questi ultimi, con decorrenza dal prossimo incasso, ver-ranno suddivisi tra le parti in proporzione ai rispettivi apporti alla spesa che il contributo va a coprire.
b. Documenti espatrio/espatrio: Le parti si prestano reciproco consenso al rilascio dei propri docu-menti validi all'espatrio con l'indicazione del figlio e al rilascio dei documenti validi all'espatrio per il figlio stesso;
si concedono sin d'ora altresì reciproca autorizzazione all'espatrio con il figlio minore in Austria, Slovenia Croazia.
c. le parti danno atto di non vantare l'uno verso l'altra reciproche posizioni di debito/credito”.
4 Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b)
L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio minore non sono in contrasto con gli interessi dello stesso, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 14.6.2008 a
Trieste (Atto N. 73 parte II serie A - anno 2008) tra e Parte_1 Parte_2
alle condizioni di cui in premessa;
[...]
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune ove l'atto fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- nulla per il reciproco mantenimento e per le spese.
Così deciso a Trieste, nella camera di consiglio del giorno 3 giugno 2025
Il Presidente dott.ssa Anna L. FANELLI
Il Giudice est.
Sabrina CICERO
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