Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 19/03/2025, n. 519 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 519 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 102/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Prima Sezione Civile nella persona del Giudice monocratico dott. Carmen Misasi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 102/2019, trattenuta in decisione (in esito al deposito di note conclusive ex art. 127 ter c.p.c.) in data 02/09/2024 con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.,
TRA
(C.F. ), in persona del l.r.p.t. Parte_1 P.IVA_1 Parte_2 rappresentata e difesa dall'Avv.to Marietta De Rango
Opponente
E
( ) quale procuratrice di , in Controparte_1 P.IVA_2 CP_2 persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Massimo Giardino
Opposta
C.F. ), contumace CP_3 C.F._1
Debitore pignorato
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro-tempore, CP_4 P.IVA_3 rappresentata e difesa dall'Avv. Massimo Giardino
(C.F. ), in persona del l.r.p.t., Controparte_5 P.IVA_4 rappresentata e difesa dall'Avv. Dario Pupo
Intervenute
OGGETTO: Opposizione ad ordinanza di assegnazione somme- art. 549 c.p.c.-
Conclusioni: come in atti pagina 1 di 7
Con ricorso del 3.8.2018 proponeva opposizione avverso l'ordinanza di Parte_1
assegnazione emessa dal Tribunale in funzione di G.E. -dott. in data 17/07/2018 nel Parte_3
procedimento esecutivo n. 684/2016 R.G.E. con cui le veniva ordinato di pagare, quale assunta debitrice dell'esecutato la somma di € 114.960,00 alla creditrice pignorante CP_3 [...]
CP_6
L'opponente esponeva: che, a seguito di dichiarazione positiva nei limiti di € 1.827,96 lordi, la creditrice pignorante aveva chiesto la nomina di un curatore speciale della società, assumendo la presenza di conflitto di interessi per essere il debitore suo amministratore;
che il curatore speciale, in apposita relazione, aveva evidenziato la presenza in bilancio di compensi spettanti all'amministratore pari ad € 43.526,00 per l'anno 2014 ed € 68.444,00 per l'anno 2015 - somme al lordo delle ritenute di legge - non indicando, tuttavia, l'attuale esistenza del credito, essendo l'appostamento in bilancio delle relative somme fra le spese già sostenute dalla società, e comunque evidenziando, del tutto erroneamente, di non avere ricevuto prova dell'avvenuto pagamento delle spettanze al che inoltre CP_3 il curatore aveva dichiarato all'udienza del 20/01/2015 “…che ci sono solo 1.800,00 euro da effettivamente conferire al sig. mentre effettivamente in bilancio non ci sono somme appostate a CP_3 debito nei confronti del sig. ; che, a seguito della contestazione della creditrice procedente era CP_3 stato aperto il procedimento di accertamento di cui all'art. 549 c.p.c.; che con l'ordinanza impugnata, il
GE, omettendo di pronunciarsi sulle richieste istruttorie avanzate, aveva assegnato alla creditrice la somma di euro 111.960,00 a parziale soddisfacimento del credito vantato in precetto;
che il G.E. era, pertanto, incorso in errore sul fatto, avendo egli ritenuto che il avesse maturato e non riscosso il CP_3
credito per compensi di amministratore indicato in contrasto con le evidenze documentali;
che l'assegnazione era avvenuta in difetto di qualsivoglia elemento di prova di cui avrebbe dovuto ritenersi onerata, a mente dell'art. 2967 c.c., la creditrice pignorante e di contro l'insussistenza del debito -per importo eccedente la somma di € 1.827,96- risultava documentalmente provata dai bonifici bancari, cedolini paga e scritture contabili in atti di essa pignorata, attestanti l'avvenuto pagamento del credito nei confronti dell'amministratore e l'ammontare netto degli emolumenti;
che, nella denegata ipotesi di rigetto dell'opposizione, il credito assegnato avrebbe dovuto comunque essere ridotto ad € 64.000,00, somma al netto delle ritenute di legge;
che inoltre doveva ritenersi l'improcedibilità del pignoramento, con conseguente estinzione della procedura, per essere l'attestazione di conformità depositata dal pagina 2 di 7 difensore della creditrice totalmente priva di firma e da considerarsi, pertanto, inesistente per violazione di una forma obbligatoria ex art. 121 c.p.c.. resisteva all'opposizione, deducendo, per quanto di interesse e nell'ordine logico: Controparte_6
che nel procedimento esecutivo il terzo pignorato si era costituito con anomala memoria richiedendo accertarsi il minor credito del debitore per circa euro 1.827; che l'atto difensivo era da ricondursi al paradigma dell'art. 619 c.p.c. di cui però difettavano i presupposti, ciò precludendo la valorizzazione della documentazione prodotta;
che in ogni caso non risultava utilizzabile la documentazione allegata in udienza e di cui difettava deposito telematico;
che oggetto del pignoramento erano le somme dovute dalla pignorata per effetto di “accordi di reversibilità” relativi ai compensi spettanti per gli incarichi amministrativi espletati in altre società negli anni 2013/2016, di finanziamenti infruttiferi da restituire ai finanziatori e per compensi di amministratore della stessa che però la società Parte_1
aveva omesso di fornire la documentazione a riscontro richiesta dalla nominata curatrice;
che il debitore aveva provveduto a disfarsi delle azioni sociali e la versava in stato di Parte_1 decozione, avendo accumulato perdite per oltre 23 milioni di euro;
che l'eccezione di mancata sottoscrizione dell'attestazione di conformità del pignoramento era tardiva, in ogni caso venendo in questione una mera irregolarità, specie in mancanza di contestazione della conformità agli originali da parte del debitore, sanabile con successivo deposito dell'atto sottoscritto digitalmente.
Concessa la richiesta sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza opposta, il GE disponeva per l'introduzione del giudizio di merito.
A tanto ha proceduto l'opponente reiterando gli esposti motivi e chiedendo “dichiarare improcedibile ed estinta l'esecuzione, liberando la ricorrente da ogni obbligo, o gradatamente prendere atto della dichiarazione positiva del terzo nei limiti di euro 1.827,96 lordi (netti euro 770,00) e pertanto respingere le avverse richieste di assegnazione di maggiori somme, revocando, annullando, dichiarando nulla, inefficace o comunque priva di qualsiasi effetto l'ordinanza ex art. 549 cpc impugnata con l'opposizione agli atti esecutivi, anche in ordine alla condanna alle spese. -
Gradatamente, comunque in riforma e in revoca, annullamento, sostituzione e con dichiarazione di nullità, inefficacia o comunque con privazione di effetto dell'ordinanza impugnata, voglia accertare e dichiarare la somma comunque ritenuta dovuta con specificazione indicazione che essa e la relativa assegnazione è mantenuta nei limiti delle somme al netto degli oneri assicurativi, assistenziali,
pagina 3 di 7 previdenziali e delle ritenute fiscali di legge in quanto non disponibili. Con vittoria di spese ed onorari da distrarsi”. si è costituita nel giudizio di merito chiedendo “dichiarare improcedibile , inammissibile CP_6
e/o rigettare la opposizione proposta dalla ,per i motivi in atti ,confermando la Parte_1
ordinanza di assegnazione impugnata e dichiarando dovute le somme anche in via riconvenzionale.
Con vittoria di spese e competenze di giudizio”
Nel giudizio hanno spiegato interventi successivi e Controparte_7 [...]
nella spesa qualità di cessionarie del credito oggetto di esazione Controparte_5
coattiva.
La causa è stata istruita in via documentale.
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In via preliminare, deve essere dichiarata la contumacia del debitore non costituitosi CP_3 benché ritualmente citato mediante notificazione dell'atto di opposizione presso il procuratore -avv. che lo rappresentava nel procedimento cautelare. Controparte_8
Tale costituzione trova riscontro nelle incontestate attestazioni di cui ai verbali di udienza della fase cautelare del 03/10/2018 e del 10/10/2018 e dell'ordinanza di sospensione, in tutta evidenza riferite a comparsa di costituzione cartacea del 2.10.2018 a firma dell'avv. pure in atti. CP_8
Ad ogni buon fine, osserva il Tribunale che la ventilata inosservanza del disposto di cui all'art.16 bis, comma 2, Legge 179/2012, vigente ratione temporis, si risolve, secondo il consolidato orientamento espresso dalla Suprema Corte, in una mera irregolarità, ovvero un'imperfezione non viziante la costituzione in giudizio, dovendosi avere riguardo ai principi cardine di strumentalità delle forme e raggiungimento dello scopo, desumibili dal combinato disposto degli artt. 121 e 156 c.p.c., secondo cui le forme degli atti del processo non sono prescritte dalla legge per la realizzazione di un valore in sé o per il perseguimento di un fine proprio ed autonomo, ma sono previste come lo strumento più idoneo per la realizzazione di un certo risultato che si pone come l'obiettivo che la norma disciplinante la forma dell'atto intende conseguire (cfr. Cass. n. 9772/2016 e n. 1717/2019).
Nel caso controverso si è, invero, realizzato, prescindendo dalla modalità telematica richiesta, lo scopo del deposito dell'atto processuale consistente nella presa di contatto tra la parte e l'ufficio e la messa a disposizione delle altre parti processuali, che al momento della costituzione nulla hanno rilevato in pagina 4 di 7 ordine alla modalità cartacea della comparsa, lasciando così intendere la corretta instaurazione del contraddittorio.
Il che conduce anche a disattendere l'eccezione di improcedibilità sollevata da e Controparte_6 reiterata dall'intervenuta sull'assunto della Controparte_5
mancata costituzione del in fase cautelare, ogni altra valutazione sul punto assorbita. CP_3
Venendo quindi all'esame dell'impugnazione, va preliminarmente osservato che trattasi di opposizione spiegata dal terzo pignorato avverso l'ordinanza di assegnazione emessa a suo carico ai sensi dell'art. 549, u.c., c.p.c..
Tale norma stabilisce infatti che l'ordinanza che definisce il subprocedimento di accertamento del debito del terzo pignorato a seguito di contestazione della resa dichiarazione di quantità è impugnabile
(anche dal terzo pignorato) nelle forme e nei termini di cui all'articolo 617 c.p.c., così abilitando l'opponente a far valere vizi formali della procedura accertativa ed errores in iudicando.
Il che conduce a disattendere tutte le contestazioni, anche in punto di utilizzabilità della prova, sollevate dall'opposta sul diverso assunto della ricorrenza di opposizione ex art. 619 c.p.c.
Nel merito l'opposizione è fondata nei termini e per i motivi di seguito illustrati.
Per come rilevato nell'ordinanza sospensiva l'opponente ha offerto, a riscontro dell'eccepito pagamento dei compensi spettanti all'Ing. nella qualità di proprio amministratore, per le annualità CP_3
2014/2015, le quietanze dei disposti bonifici di pagamento e tale documentazione, al pari delle conformi emergenze degli estratti conto per l'anno 2015, dei bilanci societari e delle allegate note integrative, dei cedolini paga pure prodotti dall'opponente, non ha formato oggetto di adeguata contestazione (al di fuori di quella ancorata alla qualificazione dell'azione come opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c., come detto non conferente).
Tenuto conto del dato, già rilevato dal G.E., della corresponsione di somme finali inferiori alle spettanze appostate, con ordinanza del 22/05/2023 è stata disposta la rimessione sul ruolo del procedimento al fine di accertare in contraddittorio l'entità degli importi dovuti dalla terza pignorata a titolo di contributi e trattenute IRPEF e sulla somma oggetto di bonifico per l'anno 2014 di euro CP_9
24.000,00 e degli importi dovuti a titolo di contributi e trattenute IRPEF e nonché per contributi CP_9 aziendali per rapporto di CoCoCo sulla somma oggetto di bonifico per l'anno 2015 di euro 36.300; la società ha quindi versato in atti conteggi analitici con indicazione delle aliquote Parte_1
applicate in relazione ai pagamenti effettuati dalla società medesima;
tali conteggi, esplicativi delle pagina 5 di 7 risultanze delle buste paga già versate in atti al momento della costituzione, sono rimasti incontrastati e non presentano profili di erroneità.
Deve, dunque, dichiararsi la nullità della ordinanza opposta, fatta eccezione per la somma di euro
1.827,00 al netto delle ritenute previdenziali, somma risultante accreditata dal dai bilanci, di cui CP_3
non è stata contestata la debenza e non è stata provata la corresponsione al CP_3
Va infine rilevata l'inconferenza delle deduzioni dell'opposta relative ai crediti del rinvenienti CP_3 dagli “accordi di reversibilità” stipulati con la terza pignorata.
Di tali crediti, infatti, non viene fatta menzione alcuna nell'ordinanza di assegnazione opposta né potrebbe essere diversamente, atteso che negli accordi suddetti, aventi ad oggetto i compensi maturati dal per l'attività di amministratore della ( e di cui era stata verificata CP_3 Controparte_10
l'esistenza in precedente procedura esecutiva ai danni di detta società) e nelle comunicazioni intercorse tra le due società, in atti dell'opposta, risulta statuito che detti compensi erano “da intendersi reversibili” in favore della e dovevano a quest'ultima essere corrisposti;
il che illustra, Parte_1
al più, una cessione del credito vantato dal verso la alla ma CP_3 CP_10 Parte_1 giammai l'insorgenza, in capo a quest'ultima, di un debito in confronto del in quanto tale soltanto CP_3
suscettibile di pignoramento.
Analogamente è a dirsi per le generiche allegazioni dell'opposta relative ai crediti rinvenienti da finanziamenti infruttiferi del egualmente ignorate dall'accertamento di credito contenuto CP_3 nell'ordinanza opposta ed a cui peraltro non fa riferimento neppure l'atto di pignoramento.
La peculiare natura e l'andamento della vertenza, avuto anche riguardo alla non univocità delle dichiarazioni del curatore speciale, in uno alle questioni interpretative connesse, conducono a ritenere giustificata la compensazione delle spese.
P.Q.M.
in accoglimento dell'opposizione ex art. 549 c.p.c., dichiara la nullità dell'ordinanza di assegnazione opposta per insussistenza del credito pignorato fatta eccezione per la somma di € 1.827,96 al netto delle ritenute previdenziali;
spese compensate.
Cosenza il 18.3.2025
Il giudice
(dott. Carmen Misasi) pagina 6 di 7 pagina 7 di 7