Cass. civ., sez. V trib., sentenza 16/04/2024, n. 10166
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Sentenza 16 aprile 2024

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In nessun caso il potere del giudice di disporre d'ufficio l'acquisizione di mezzi di prova può essere utilizzato per supplire a carenze delle parti nell'assolvimento del rispettivo onere probatorio, ma solo in situazioni di oggettiva incertezza, in funzione integrativa degli elementi istruttori in atti, e sempre che la parte su cui ricade l'onus probandi non abbia essa stessa la possibilità di integrare la prova già fornita.

La prescrizione triennale del credito erariale, avente ad oggetto il pagamento della tassa di circolazione dei veicoli, non inizia a decorrere dalla scadenza del termine sancito per tale pagamento, bensì dall'inizio dell'anno successivo, in virtù dell' art. 3 del DL n. 2 del 1986 (convertito dalla Legge n. 60 del 1986 ), che non si è limitato a disporre l'allungamento del termine biennale previsto dalla previgente disciplina, ma ha inteso assicurare in ogni caso la riscossione, entro il nuovo termine di tre anni, della tassa di circolazione dovuta per il 1983 con applicazione retroattiva.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. V trib., sentenza 16/04/2024, n. 10166
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 10166
    Data del deposito : 16 aprile 2024
    Fonte ufficiale :

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