Articolo 4 della Legge 22 novembre 1972, n. 771
Articolo 3Articolo 5
Versione
2 gennaio 1973
Art. 4.
Tutti gli atti posti in essere dal comitato di cui all'articolo 3 per la realizzazione della seconda Universita' di Roma sono esenti da ogni tributo.
Entrata in vigore il 2 gennaio 1973