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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 14/07/2025, n. 852 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 852 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati:
1) dott. Maria Giuseppa Di Marco Presidente
2) dott. Caterina Greco Consigliere rel.
3) dott. Carmelo Ioppolo Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1184 R.G.A. 2024, promossa in grado di appello D A
, rappresentato e difeso dall'Avvocato SANFILIPPO Parte_1
GIOACCHINO
- Appellante - C O N T R O
rappresentato e difeso dall'Avv. CAMARDA MARCELLA CP_1
- Appellato - All'udienza del 10/07/2025 i procuratori delle parti costituite concludevano come dai rispettivi atti difensivi. FATTO Con la sentenza n. 1186/2024 del 25.09.2024 il Tribunale di Agrigento ha respinto la domanda proposta da con ricorso depositato il Parte_1
1°.11.2023 con cui il ricorrente aveva chiesto accertarsi che, a causa dell'infortunio sul lavoro occorsogli in data 26.11.2020, aveva subito lesioni comportanti un grado di inabilità pari almeno al 4%, per la quale, “in aggiunta alla percentuale determinata dai precedenti infortuni”, chiedeva condannarsi l' al pagamento del conseguente CP_1 indennizzo. In particolare, il Tribunale, richiamando il disposto dell'art. 13 del D. Lgs. n. 38/2000, in base al quale l' indennizza il danno biologico conseguente ad CP_1 infortuni sul lavoro o a malattie professionali purché il relativo grado di inabilità permanente sia pari o superiore al 6%, rilevava che il CTU aveva attribuito alle lesioni conseguenti all'infortunio de quo (lievi esiti di trauma distorsivo alla caviglia sinistra, già sede di preesistenza) un danno biologico pari all'1%, non indennizzabile.
1 Avverso tale sentenza ha proposto appello evidenziando di Parte_1 essere già titolare di prestazioni (6% su sentenza della Corte di Appello di CP_1
Palermo n. 51 del 2022), come ammesso pacificamente dall' , e che il CTU CP_1 aveva ricondotto eziologicamente all'infortunio del 26.11.2020 “una percentuale, benché minima, di danno biologico, relativamente al danno anatomico tendineo strumentalmente accertato e che non è stato causalmente ricondotto al precedente infortunio del 2016”. Ha dunque chiesto rideterminarsi il grado complessivo di inabilità permanente – ed il conseguente indennizzo - sommando tale ulteriore punto di invalidità “alla percentuale del danno del 6% riconosciuto dalla sentenza della Corte di Appello di Palermo n. 51 del 2022”. L' ha resistito al gravame. CP_1
Disposto il rinnovo della CTU, all'udienza del 10/07/2025, sulle conclusioni delle parti di cui ai rispettivi atti difensivi, la causa è stata decisa come da dispositivo. MOTIVI L'appello è fondato. Dalla complessiva lettura del ricorso introduttivo del giudizio, ed alla luce degli opportuni chiarimenti esposti nell'atto di appello, si comprende che con la domanda di indennizzo in esame il ha inteso chiedere non soltanto Pt_1
l'accertamento del grado di inabilità conseguito all'ultimo infortunio occorsogli (quello del 26.11.2020), bensì la determinazione del complessivo grado di inabilità dallo stesso riportata in conseguenza dei diversi infortuni subiti nel tempo, due dei quali già fatti oggetto di precedente accertamento giudiziale. A tal proposito è utile ricordare che l'art. 80 del DPR n. 1124/1965 disciplina l'istituto della unificazione della rendita per successivo infortunio, senza limiti di tempo, stabilendo che in tal caso l' provvede alla costituzione di una rendita CP_1 unica "in base al grado di riduzione complessiva dell'attitudine al lavoro" causata dalle lesioni provocate dal precedente o dai precedenti infortuni e dal nuovo, valutata alla stregua dell'art. 78, cioè mediante la determinazione di volta in volta di quanto detta attitudine lavorativa è diminuita complessivamente in conseguenza dei successivi infortuni e della coesistenza delle singole lesioni. Le generiche deduzioni relative ai pregressi sinistri sono state, nel corso del giudizio di primo grado, utilmente colmate dalle difese dell' che ha allegato CP_1 come il fosse già “titolare di prestazioni (6% su sentenza della Corte di Pt_1 CP_1
Appello di Palermo n. 51 del 2022), per un infortunio del 2016, interessante la stessa sede anatomica (piede sx), oggetto dell'attuale ricorso giudiziario.”
2 Ha aggiunto altresì l che “La suddetta sede anatomica, è stata peraltro CP_2 oggetto di valutazione, in occasione della CTU del dott. M. del 10.11.2021, disposta dalla Per_1
Corte di Appello di Palermo”. Posto che è dunque pacifico che il abbia subito un pregiudizio Pt_1 all'integrità psico-fisica in relazione a pregressi infortuni, si è reso necessario accertare se ed in che misura l'ultimo infortunio da lui subito abbia inciso sul complessivo grado di inabilità dallo stesso sofferto. Orbene, nel valutare i postumi derivanti dall'infortunio del 26.11.2020 il CTU nominato dal Tribunale aveva, tra l'altro, osservato: “L'ecografia alla caviglia sn del 11/12/2020 evidenzia una tendinopatia da esiti di pregressa distrazione tendinea che, dall'analisi della relazione CTU del dott. presente in atti, non sembrava essere presente nel Per_1 precedente infortunio lavorativo alla caviglia sn del novembre 2016. L'esame obiettivo effettuato in sede peritale dalla sottoscritta risulta grosso modo sovrapponibile rispetto a quello del CTU dott.
effettuato in data 20/10/2021, relativo all'infortunio del 2016 e sulla base del quale è Per_1 stato attribuito un 2% di danno biologico alla limitazione funzionale della caviglia sn, percentuale quindi di cui il periziato già gode e che è conforme anche alla clinica attuale e successiva all'infortunio in causa, sia per le risultanze dell'obiettività clinica di questa indagine peritale che per le varie obiettività rilevabili dagli atti di causa. La sottoscritta ritiene però che debba essere riconosciuto una percentuale, benchè minima, di danno biologico, relativamente al danno anatomico tendineo strumentalmente accertato e che non è stato causalmente ricondotto al precedente infortunio del 2016”, reputandolo pari all'1%. Disposta la rinnovazione dell'esame peritale al fine di accertare il grado di riduzione complessiva della attitudine al lavoro conseguita alle lesioni provocate dagli infortuni subiti dall'appellante, tenuto conto delle percentuali invalidanti già accertate per ogni singolo infortunio, non più contestabili, il CTU ha ritenuto di poter quantificare il complessivo grado invalidante dei postumi permanenti riconducibili agli eventi infortunistici del 2016 (già valutati su Sentenza della Corte di Appello di Palermo nella misura del sei per cento) e del 2020 (già valutati nella misura dell'uno per cento, come da ctu redatta dall'Ausiliario del G.L. di Agrigento), nella misura del 7%. Non si vede motivo di discostarsi da tale giudizio, scevro da palesi errori logici. Pertanto, in accoglimento dell'appello proposto da , l' Parte_1 CP_1 va condannato a corrispondere all'appellante l'indennizzo in capitale commisurato ad un'invalidità del 7%, con decorrenza dall'infortunio occorsogli il 26.01.2020. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. Le spese di CTU vanno poste definitivamente a carico dell' . CP_1
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P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, in riforma della sentenza n. 1186/2024 resa il 25.09.2024 dal Tribunale di Agrigento, condanna l' a corrispondere all'appellante l'indennizzo in capitale commisurato ad CP_1 un'invalidità del 7%, con decorrenza dall'infortunio del 26.01.2020. Condanna l'appellato a rifondere a le spese processuali che liquida Parte_1 per compensi in € 2.540,00 per il primo grado ed in € 2.906,00 per questo grado, oltre rimb. forf. spese generali, IVA e CPA, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatatario. Pone definitivamente le spese di CTU, liquidate con separato decreto, a carico dell' . CP_1
Palermo, 10/07/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Caterina Greco Maria Giuseppa Di Marco
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