Cass. civ., sez. III, sentenza 13/06/2008, n. 15986
CASS
Sentenza 13 giugno 2008

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La Corte di cassazione, oltre che nei casi in cui la fattispecie concreta é incontroversa tra le parti e oggetto di discussione sia solo la ricostruzione giuridica della stessa, può decidere nel merito la causa se, negli accertamenti di fatto compiuti dai giudici delle pregresse fasi (come ricostruiti in sentenza), il giudice di legittimità rinvenga la base per la definizione del processo; ne consegue la necessità, per il vincitore nel grado di merito, di interporre ricorso incidentale onde evidenziare quali prove siano state per lui favorevolmente valutate dal giudice anche se non riportate nella motivazione della pronuncia al fine di evitare, altresì, che eventuali accertamenti di fatto a sé sfavorevoli possano essere valorizzati dalla S.C. ai fini della definizione della controversia. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto di decidere nel merito la controversia rigettando la domanda, posto che la motivazione della sentenza impugnata non forniva alcun elemento fattuale, sotto il profilo probatorio, dell'esistenza e dell'ammontare del danno (ritenuto erroneamente "in re ipsa"), e che la parte resistente aveva omesso di impugnare in via incidentale (eventualmente condizionatamente) la pronuncia al fine di indicare alla S.C. in quali atti del processo fossero state fornite, o anche solo richieste ai predetti fini, tali prove e non risultando in proposito sufficiente il contenuto del controricorso).

In tema di giudizio di equità, rientra fra i principi informatori della materia dell'illecito aquiliano, ai quali è tenuto ad uniformarsi il giudice di pace a seguito della pronuncia n. 206 del 2004 della Corte costituzionale, quello secondo il quale qualsiasi vicenda di danno lamentata da chi agisce in giudizio per il risarcimento deve essere provata dal danneggiato. La prova può essere articolata con ogni mezzo, ivi comprese le allegazioni e le presunzioni semplici, ma la relativa "demonstratio" deve comunque risultare idonea a consentire al giudice, in applicazione della "regula iuris" di cui all'art. 116 cod. proc. civ., una valutazione in concreto - e cioé caso per caso, anche a prescindere da mere regole statistiche - dell'assunto attoreo, rappresentato in termini consequenziali di verificazione dell'evento di danno/conseguenza ingiustamente dannosa, secondo la regola di inferenza probatoria del "più probabile che non". (Nella specie la S.C., sulla scorta dell'enunciato principio, ha cassato la sentenza impugnata relativa ad un'azione risarcitoria per l'impugnativa di un illegittimo accertamento tributario, non risultando in essa in alcun modo evidenziato in che cosa sarebbe consistito il danno subito dall'istante sotto il profilo dell'"an" e del "quomodo", di tal che il lamentato stato di malessere della ricorrente, ricostruito dal giudice del merito in termini di "fastidio e stress" non altrimenti qualificato, essendo privo di un sia pur presuntivo supporto probatorio, era da ritenersi inidoneo a fondare la pretesa risarcitoria).

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    Sentenza · https://www.diritto.it/ · 9 dicembre 2010
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 13/06/2008, n. 15986
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 15986
Data del deposito : 13 giugno 2008

Testo completo