Sentenza 13 giugno 2008
Massime • 2
La Corte di cassazione, oltre che nei casi in cui la fattispecie concreta é incontroversa tra le parti e oggetto di discussione sia solo la ricostruzione giuridica della stessa, può decidere nel merito la causa se, negli accertamenti di fatto compiuti dai giudici delle pregresse fasi (come ricostruiti in sentenza), il giudice di legittimità rinvenga la base per la definizione del processo; ne consegue la necessità, per il vincitore nel grado di merito, di interporre ricorso incidentale onde evidenziare quali prove siano state per lui favorevolmente valutate dal giudice anche se non riportate nella motivazione della pronuncia al fine di evitare, altresì, che eventuali accertamenti di fatto a sé sfavorevoli possano essere valorizzati dalla S.C. ai fini della definizione della controversia. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto di decidere nel merito la controversia rigettando la domanda, posto che la motivazione della sentenza impugnata non forniva alcun elemento fattuale, sotto il profilo probatorio, dell'esistenza e dell'ammontare del danno (ritenuto erroneamente "in re ipsa"), e che la parte resistente aveva omesso di impugnare in via incidentale (eventualmente condizionatamente) la pronuncia al fine di indicare alla S.C. in quali atti del processo fossero state fornite, o anche solo richieste ai predetti fini, tali prove e non risultando in proposito sufficiente il contenuto del controricorso).
In tema di giudizio di equità, rientra fra i principi informatori della materia dell'illecito aquiliano, ai quali è tenuto ad uniformarsi il giudice di pace a seguito della pronuncia n. 206 del 2004 della Corte costituzionale, quello secondo il quale qualsiasi vicenda di danno lamentata da chi agisce in giudizio per il risarcimento deve essere provata dal danneggiato. La prova può essere articolata con ogni mezzo, ivi comprese le allegazioni e le presunzioni semplici, ma la relativa "demonstratio" deve comunque risultare idonea a consentire al giudice, in applicazione della "regula iuris" di cui all'art. 116 cod. proc. civ., una valutazione in concreto - e cioé caso per caso, anche a prescindere da mere regole statistiche - dell'assunto attoreo, rappresentato in termini consequenziali di verificazione dell'evento di danno/conseguenza ingiustamente dannosa, secondo la regola di inferenza probatoria del "più probabile che non". (Nella specie la S.C., sulla scorta dell'enunciato principio, ha cassato la sentenza impugnata relativa ad un'azione risarcitoria per l'impugnativa di un illegittimo accertamento tributario, non risultando in essa in alcun modo evidenziato in che cosa sarebbe consistito il danno subito dall'istante sotto il profilo dell'"an" e del "quomodo", di tal che il lamentato stato di malessere della ricorrente, ricostruito dal giudice del merito in termini di "fastidio e stress" non altrimenti qualificato, essendo privo di un sia pur presuntivo supporto probatorio, era da ritenersi inidoneo a fondare la pretesa risarcitoria).
Commentario • 1
- 1. Tar Catania, IV, n 4624 del 7/12/2010: in materia di appalti, nel riconoscere il risarcimento danni deve prescindersi dall'accertamento della colpa…Sentenza · https://www.diritto.it/ · 9 dicembre 2010
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 13/06/2008, n. 15986 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15986 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PREDEN Roberto - Presidente -
Dott. MAZZA Fabio - Consigliere -
Dott. FICO Nino - Consigliere -
Dott. TALEVI Alberto - Consigliere -
Dott. TRAVAGLINO Giacomo - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del ministro pro- tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso gli Uffici dell'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo difende ope legis;
- ricorrente -
contro
AC OS, elettivamente domiciliata in ROMA VIA GUIDO BANTI 34, presso lo studio dell'avvocato CLAUDIO MARCONE, difesa dagli avvocati BARBIERI LUIGI, FRANCESCO BENEDETTO MARROCCO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 369/04 del Giudice di pace di TEANO, emessa il l/06/04, depositata il 7/06/04, R.G. 300/04;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/03/08 dal Consigliere Dott. Giacomo TRAVAGLINO;
udito l'Avvocato Patrizia MARINO (per delega Avv. Luigi BARBIERI, depositata in udienza);
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SCHIAVON Giovanni, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. IN FATTO
OS QU, nel convenire in giudizio dinanzi al giudice di pace di Teano il ministero delle finanze, espose che, nell'aprile del 1994, dopo aver ricevuto un avviso di accertamento dall'ufficio del registro di Caserta con riferimento ad un atto di donazione compiuto del 1992, aveva presentato rituale e tempestivo ricorso, unitamente ai co-donatari, avvalendosi poi del condono previsto dalla L. n. 656 del 1994. Nonostante ciò, la commissione tributaria provinciale le aveva notificato la fissazione dell'udienza di trattazione del ricorso, non avendo l'ufficio del registro provveduto a comunicare l'intervenuto pagamento del predetto condono, obbligandola così a nominare un legale che, comparso in quel giudizio, aveva del tutto ovviamente richiesto e ottenuto la (dovuta) declaratoria di estinzione del giudizio e la (conseguente) declaratoria di cessazione della materia del contendere.
La QU chiese, pertanto, ai sensi dell'art. 1226 c.c., il risarcimento dei danni subiti in conseguenza del comportamento illecito della P.A., responsabile - a suo dire - della violazione dell'art. 2043 c.c. e art. 97 Cost.. Il giudice di pace, decidendo secondo equità, accolse la domanda. Questo il contenuto della motivazione della sentenza, per quanto di rilievo nel presente giudizio di legittimità:
1) l'attrice, ricevuto l'avviso di accertamento nell'aprile del 1994, provvide al pagamento di quanto dovuto per effetto del condono, dando rituale comunicazione all'ufficio del registro di Caserta;
2) nonostante ciò, la commissione tributaria, a distanza di diversi anni, aveva fissato il procedimento innanzi a sè;
3) doveva da tanto dedursi che l'ufficio del registro, benché destinatario di una rituale richiesta di chiusura della lite tributaria per effetto dell'avvenuto condono (giusta attestazione dell'avvenuto, integrale pagamento allegata alla richiesta medesima), non aveva dato alcuna comunicazione in tal senso alla commissione tributaria;
4) l'attrice si era vista, pertanto, costretta - dopo aver reperito tutta la documentazione, a distanza di tempo - ad incaricare un legale per ottenere, dopo circa nove anni, una sentenza che definisse la questione;
5) la vicenda era indiscutibilmente sintomatica di una colpevole carenza di "normale" diligenza (se non addirittura di un totale disinteresse) da parte della P.A. a fronte dei diritti del cittadino, mentre la lamentata omissione ben poteva inscriversi nell'orbita dei vulnera all'art. 97 Cost., predicativo di principi - legalità, imparzialità, buon andamento - la cui violazione comportava ipso facto l'attivazione del meccanismo di responsabilità di cui all'art.2043 c.c.;
6) la mancanza di comunicazione tra uffici aveva determinato al cittadino un "fastidio" e uno stress non necessari e facilmente evitabili: in una parola, un danno ingiusto per la QU;
7) le ragioni dell'attrice risultavano vieppiù confortate dal comportamento processuale del ministero convenuto, resosi contumace per tutto il corso del giudizio.
La sentenza della corte territoriale è stata impugnata dal ministero delle finanze con ricorso per Cassazione sorretto da 2 motivi di gravame.
Resiste con controricorso OS QU.
IN DIRITTO
Il ricorso è fondato nel merito.
Con il primo motivo, si denuncia un presunto difetto di legittimazione passiva del ministero delle finanze. La censura è priva di pregio.
Pur se introdotta in epoca successiva al 1 gennaio 2001, l'attuale vicenda giurisdizionale - diversamente da quanto opinato dal ricorrente, che cita in proposito la sentenza di questa stessa corte n. 11979 del 2003 - non ha ad oggetto una controversia tributaria, riguardando di converso una ordinaria domanda risarcitoria civile ex art. 2043 c.c. (oltretutto relativa a fatti antecedenti all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 300 del 1999). La sentenza 11979/03, difatti, limita al solo contenzioso tributario il principio di diritto secondo cui, a seguito della istituzione (nell'ambito della riforma del ministero delle finanze e dell'amministrazione fiscale, operata dal capo 2^ del titolo 5^ del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300) delle agenzie fiscali, a decorrere dall'1 gennaio 2001 - data di inizio dell'operatività delle agenzie, D.M. 28 dicembre 2000, ex art. 1 -, queste sono i soli organi legittimati a stare in giudizio nelle cause proposte (da e contro l'Amministrazione finanziaria) successivamente a quella data, mentre, nei giudizi instaurati prima di questo sbarramento temporale, deve ritenersi sussistere la legittimazione processuale sia del Ministero delle Finanze che dell'Agenzia (atteso che la posizione del Ministero è assimilabile a quella del dante causa che ha titolo alla prosecuzione del processo, ai sensi dell'art. 111 cod. proc. civ., e quella dell'Agenzia è riconducibi-le, sia pure in via estensiva - in ragione del trasferimento del diritto controverso in forza di legge e non per atto volontario -, a quella del successore a titolo particolare nel diritto controverso, regolata dall'art. 111 cit.). Con il secondo motivo, si denuncia violazione di tutti i principi regolanti la materia del danno da fatto illecito.
Lamenta il ricorrente - dopo aver in premessa rammentato come la Corte costituzionale, con sentenza 206/04, abbia dichiarato illegittimo l'art. 113 c.p.c., comma 2, nella parte in cui non prevede che il giudizio secondo equità del giudice di pace sia vincolato all'osservanza dei principi informatori della materia -la violazione, da parte del giudicante, dei principi generali dettati dal legislatore in tema di responsabilità da fatto illecito, principi afferenti tanto all'esistenza, nella specie, di un danno, quanto all'illiceità del comportamento del convenuto, quanto ancora all'assorbente concorso di responsabilità del danneggiato ex art.1227 c.c., quanto, infine, all'onere della prova dell'esistenza del lamentato pregiudizio non patrimoniale.
Il motivo è fondato.
Il giudice di pace ha, difatti, patentemente violato i principi informatori posti in limine dalla legge ordinaria a presidio di una corretta operatività dei meccanismi risarcitori previsti dagli artt. 2043 ss. c.c., con specifico riguardo al profilo della prova del danno.
Deve difatti ritenersi principio informatore della materia dell'illecito aquiliano quello secondo il quale qualsiasi vicenda di danno lamentata da chi agisce in giudizio per il risarcimento deve essere provata da parte del danneggiato. La prova potrà venir legittimamente articolata con qualsiasi mezzo, ivi comprese le mere allegazioni e le presunzioni semplici, ma la relativa demonstratio dovrà pur sempre risultare idonea a consentire al giudice, in applicazione della regula iuris di cui all'art. 116 c.p.c., una valutazione in concreto - e cioè caso per caso, anche al di là e a prescindere da mere regole statistiche - dell'assunto attoreo, rappresentato in termini (consequenziali) di verificazione dell'evento di danno/conseguenza ingiustamente dannosa, secondo la regola di inferenza probatoria del "più probabile che non" (in tale ultimo senso, di recente, Cass. ss.uu. 581/08). Sotto questo profilo, la sentenza impugnata risulta totalmente carente di motivazione, non risultando in alcun modo evidenziato in cosa sarebbe consistito il danno ipoteticamente subito dalla QU sotto il profilo dell'an e del quomodo (senza considerare ancora che, nella specie, al di là e a prescindere dal momento in cui il giudice tributario riceve notizia dell'eventuale pagamento del condono, al di là e a prescindere da quale delle parti in lite si attivi all'uopo, quell'organo specializzato avrebbe dovuto comunque procedere alla fissazione dell'udienza - come nella specie accaduto - , onde procedere alla disamina della prova dell'esistenza di una causa di estinzione del procedimento dopo aver doverosamente riscontrato la regolarità della medesima).
Di talché il lamentato stato di malessere della resistente - ricostruito dal g.d.p. del tutto genericamente in termini di "fastidio e stress" non altrimenti qualificati all'interno dell'ormai nota tricotomia dei danni non patrimoniali ex art. 2059 c.c. -, non avendo ricevuto in alcun modo un (sia pur presuntivo) supporto probatorio, appare del tutto inidoneo a configurarsi come legittimo fondamento della pretesa risarcitoria, e ciò al di là e a prescindere dalla astratta predicabilità dell'evento di danno in termini di ingiustizia derivante da lesione di valori/interessi costituzionalmente tutelati.
Il collegio ritiene, pertanto, che, nella evidente non necessità di ulteriori accertamenti di fatto, la causa possa essere decisa nel merito, e la domanda risarcitoria definitivamente rigettata. La facoltà riconosciuta al giudice di legittimità di emanare una pronuncia ex art. 384 c.p.c. con riferimento a sentenze rese dal giudice di pace ex art. 1113 c.p.c., comma 2, non sembra revocabile in dubbio a questo collegio.
Prima dell'istituzione del giudice di pace, è noto come, tanto in dottrina quanto nella stessa giurisprudenza di questa corte, non si sia mai considerato incompatibile con la propria facoltà di decisione della causa nel merito la circostanza che la sentenza proveniente da un conciliatore fosse stata pronunciata secondo equità.
In tal caso, la definizione della causa in sede di legittimità si è ritenuta senz'altro ammissibile tutte le volte in cui, accolta la censura, la Cassazione abbia potuto commisurare immediatamente la ricostruzione dei fatti operata dal giudice del merito al principio - sovranazionale, costituzionale, ordinamentale-informatore - violato in applicazione di una regola equitativa, onde procedere alla sua corretta riformulazione (in tal senso, con riferimento alle pronunce del giudice conciliatore, Cass. 13.2.97 n. 1340), senza, peraltro, ingerirsi a sua volta in valutazioni equitative che invece le sono senz'altro precluse.
il principio pare del tutto legittimamente estensibile alle pronunce del giudice di pace, dopo la sentenza della corte costituzionale del 2004 (cui lo stesso ricorrente fa cenno in sede di ricorso), nuovamente istitutiva di regole di confine all'equità applicabile da quel magistrato e dopo la riforma dell'art. 111 Cost., che, imponendo la celebrazione di un processo "giusto", ne postula anche e soprattutto una celere definizione.
Quanto ai limiti dell'indagine di fatto che il sistema processualcivilistico pone all'intervento della cassazione nel giudicare il merito di una vicenda equitativa, valgano le considerazioni che seguono.
- La L. 26 novembre 1990, n. 353, art. 66, modificando parzialmente la norma di cui all'art. 384 c.p.c., ha attribuito a questa corte di legittimità il potere di "decidere la causa nel merito qualora non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto" al fine di evitare un ulteriore grado di giudizio per vicende in cui il giudice di rinvio altro non sarebbe chiamato a fare se non a ripetere la quaestio facti dalla sentenza cassata e la quaestio iuris dalla sentenza di cassazione: un compito, dunque, del tutto formale, di mero "assemblaggio" della decisione, come già sostenuto da una attenta dottrina. È demandato pertanto alla Corte di legittimità il compito di definire il giudizio nelle ipotesi in cui la pronuncia di rigetto o di accoglimento della domanda derivi ineluttabilmente dalla omogeneità delle incontroverse circostanze di causa con il principio di diritto ritenuto applicabile (in argomento, funditus, Cass.14.11.95 n. 11802; 24.11- 95 n. 12145; 19.2.97 n. 1526; 13.2.98 n.
1550). - È noto come, in dottrina, siano state in passato prospettate due diverse letture di tale, peculiare facoltà riconosciuta al giudice di legittimità. Secondo un primo orientamento, che può a ragione definirsi maggioritario (e al quale aderisce la pressoché unanime giurisprudenza di legittimità) la Corte potrebbe decidere nel merito la causa solo in presenza di una duplice condizione, costituita dalla valorizzazione del dato testuale della norma frutto della novella del '90 (peraltro specificamente emendata nel 2006) e dal conseguente accoglimento del ricorso proposto sulla base del n. 3 dell'art. 360 c.p.c., non necessitando alcuno svolgimento di attività istruttoria e/o valutazioni in fatto. Secondo un'altra opinione, invece, la S.C. sarebbe investita da un vero e proprio dovere "specifico" di decidere nel merito la causa, mentre la possibilità del rinvio resterebbe circoscritta alla sola ipotesi del compimento necessario di attività ad essa strutturalmente precluse (trattazione e istruzione del processo) ovvero di attività comunque troppo gravose se svolte in sede di legittimità (è il caso di alcune valutazioni istruttorie particolarmente complesse). In quest'ultima prospettiva, la definizione della controversia da parte della S.C. non sarebbe possibile unicamente quando, a seguito della cassazione, si rendessero necessari l'introduzione o l'istruzione di circostanze nuove ai fini della decisione della causa.
- Questa seconda ipotesi parrebbe oggi confermata dall'ampliamento delle fattispecie di decisione nel merito secondo la nuova architettura del processo di cassazione disegnata dal legislatore del 2006, senza che l'attribuzione alla S.C. di un così ampliato potere decisorio possa specularmente comportare, di per sè, il rischio di uno stravolgimento della sua istituzionale funzione di nomofilachia (a meno che, di quest'ultima, non si accolga, come pure opportunamente osservato in dottrina, una concezione puramente astratta, funzionale a limitare i compiti del giudice di legittimità alla mera esegesi delle disposizioni di legge senza consentirne una consequenziale applicazione ai fatti onde dettare "la norma del caso concreto", laddove l'attribuzione al giudice di legittimità di un ruolo meramente "negativo" - id est, soltanto rescindente - tradisce in realtà l'obsolescenza della matrice storico-ideologica sottesa all'intero plesso del giudizio di legittimità). Ma se l'originaria limitazione della possibilità di esercizio dei poteri decisori di merito da parte della Corte di cassazione alle ipotesi di accoglimento del ricorso per il solo motivo di cui al n. 3 dell'art.360 c.p.c., aveva largamente influenzato un'interpretazione in senso restrittivo della norma, la "forza probante" di tale argomentazione (peraltro non pacifica già in passato in dottrina e giurisprudenza) si infrange oggi sulla testuale smentita ex lege che emerge dalla novella del 2006, quella, cioè, derivante dall'espunzione del richiamo testuale al n. 3 dell'art. 360 c.p.c., operata dalla novella del 2006.
- Le prospettive concrete di decisione nel merito da parte della S.C. dipendono, dunque, essenzialmente dalla possibilità di valorizzare in misura maggiore o minore gli accertamenti compiuti nelle pregresse fasi del giudizio, atteso il (non contestabile) presupposto rappresentato dal vincolo che la S.C. è chiamata ad osservare quanto agli accertamenti contenuti nella sentenza sottoposta al suo vaglio sotto il profilo della violazione o falsa applicazione di norme di diritto sostanziale (in tali termini, del tutto condivisibilmente, Cass. 25.10.95 n. 11088; 25.1.96 n. 566; 16.3.96 n. 2238; 25.3.96 n. 2629; 4.5.96 n. 4140), così dovendosi escludere che la facoltà di decisione possa trovare libera estrinsecazione tutte le volte che la S.C. ritrovi "comunque" in atti gli elementi necessari alla pronuncia sul merito ed alle relative valutazioni probatorie. Se non appare, in proposito, dirimente l'interpretazione, pur proposta in dottrina, dell'art. 65 dell'ordinamento giudiziario, sì come funzionale ad impedire un esercizio ampio della potestà decisoria nel merito per realizzarsi così un'ingerenza nei fatti di causa idonea a porre a rischio la possibilità della Cassazione di svolgere la funzione sua propria di nomo-filachia gravandone il lavoro con compiti estranei ai suoi fini istituzionali, più solide risultano le obiezioni di chi, orientato verso un'interpretazione a tutt'oggi decisamente restrittiva della norma, paventa irredimibili vulnera alla garanzia del contraddittorio ed alla possibilità per le parti di far valere le proprie ragioni circa il contenuto e la stessa opportunità della decisione immediata nel merito. Obiezioni, peraltro, non insuperabili se si consideri, ancora, vero e proprio "principio-guida" della materia quello per cui il giudizio di rinvio si rende comunque necessario nel momento in cui le risultanze fattuali del processo debbano essere sottoposte a rivalutazione o ad integrazione (e ciò anche quando non insormontabili appaiano le difficoltà o il dispendio di energie degli stessi giudici di legittimità), onde scongiurare, anche solo in ipotesi, "sconfinamenti" potenzialmente lesivi del diritto di difesa: ma la stessa riforma del 2006, introducendo possibilità di un'"appendice" del procedimento innanzi alla S.C. - allorché questa ritenga di fondare la propria decisione su una questione rilevata d'ufficio, prevedendo per tali casi l'onere di segnalare la questione alle parti e di concedere termine alle stesse ed al p.m., per il deposito in cancelleria di osservazioni sulla medesima questione - sembra consapevole di tale pericolo. Non senza significato appare, così, la circostanza che sia stato mantenuto, quale requisito della decisione nel merito, la "non necessità di ulteriori accertamenti di fatto", ossia quel presupposto che, rettamente inteso, preclude alla S.C. non solo il compimento di attività istruttoria, ma anche la discesa nel territorio delle valutazioni in fatto o dei giudizi comparativi sulla efficienza persuasiva di risultanze istruttorie agli atti che non siano stati già compiuti dal giudice del merito.
- Ne consegue, in definitiva, che, al di là dei casi in cui la fattispecie concreta è incontroversa tra le parti ed oggetto di discussione ne sia unicamente la ricostruzione giuridica, la causa sarà matura per la decisione da parte della S.C. se, negli accertamenti di fatto compiuti dai giudici delle fasi pregresse sì come (necessariamente) ricostruiti in sentenza, il giudice di legittimità rinvenga la base per la definizione del processo:
conseguente risulta la necessità, per il vincitore nel grado di merito, di interporre ricorso incidentale onde evidenziare quali prove siano state per lui favorevolmente valutate dal giudice anche se non riportate nella motivazione della pronuncia, e onde evitare ancora che eventuali accertamenti di fatto a sè sfavorevoli possano essere valorizzati dalla S.C. ai fini della definizione della controversia.
Sulla base di tali premesse, risulta legittima, nella specie, una decisione nel merito della controversia sottoposta all'esame di questa corte, atteso che la motivazione della sentenza impugnata non fornisce alcun elemento fattuale, sotto il profilo probatorio, dell'esistenza e dell'ammontare del danno (evidentemente quanto inesattamente ritenendolo in re ipsa), mentre la resistente dal suo canto omette di impugnare in via incidentale (eventualmente condizionata) la pronuncia onde indicare a questa corte in quali atti del processo tali prove risultassero fornite o anche soltanto richieste ai fini predetti, a tal uopo non risultando sufficiente il contenuto del controricorso.
P.Q.M.
La corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda. Spese interamente compensate per l'intero giudizio.
Così deciso in Roma, il 28 marzo 2008.
Depositato in Cancelleria il 13 giugno 2008