Art. 67.
Per il sanitario iscritto alla Cassa posteriormente al 31 dicembre 1937-XVI, che riscatti un periodo maggiore di anni quindici, gli anni riscattati eccedenti il quindicennio sono riconosciuti solo per un periodo corrispondente al tempo trascorso con iscrizione alla Cassa dopo la presentazione della domanda di riscatto, e fino alla cessazione del rapporto d'impiego, da calcolarsi in anni interi a norma del precedente art. 28. Il contributo di riscatto viene, se del caso, ridotto in proporzione del rapporto tra gli anni cosi' valutati e quelli di cui fu concesso il riscatto.
((COMMA ABROGATO DALLA L. 8 AGOSTO 1991, N. 274)) ((11)) ((COMMA ABROGATO DALLA L. 8 AGOSTO 1991, N. 274)) ((11)) ((COMMA ABROGATO DALLA L. 8 AGOSTO 1991, N. 274)) ((11))
Il sanitario che abbia iniziato il pagamento rateale del contributo di riscatto puo' rinunziare al pagamento delle rate non ancora scadute, purche' la rinunzia sia anteriore alla cessazione del rapporto di servizio; in tal caso si considera riscattato soltanto il periodo proporzionale al rapporto fra l'importo versato ed il contributo complessivamente dovuto.
------------- AGGIORNAMENTO (11)
La L. 8 agosto 1991, n. 274 ha disposto (con l'art. 10, comma 6) che "Il presente articolo si applica ai provvedimenti emessi dal primo giorno del sesto mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge".
Per il sanitario iscritto alla Cassa posteriormente al 31 dicembre 1937-XVI, che riscatti un periodo maggiore di anni quindici, gli anni riscattati eccedenti il quindicennio sono riconosciuti solo per un periodo corrispondente al tempo trascorso con iscrizione alla Cassa dopo la presentazione della domanda di riscatto, e fino alla cessazione del rapporto d'impiego, da calcolarsi in anni interi a norma del precedente art. 28. Il contributo di riscatto viene, se del caso, ridotto in proporzione del rapporto tra gli anni cosi' valutati e quelli di cui fu concesso il riscatto.
((COMMA ABROGATO DALLA L. 8 AGOSTO 1991, N. 274)) ((11)) ((COMMA ABROGATO DALLA L. 8 AGOSTO 1991, N. 274)) ((11)) ((COMMA ABROGATO DALLA L. 8 AGOSTO 1991, N. 274)) ((11))
Il sanitario che abbia iniziato il pagamento rateale del contributo di riscatto puo' rinunziare al pagamento delle rate non ancora scadute, purche' la rinunzia sia anteriore alla cessazione del rapporto di servizio; in tal caso si considera riscattato soltanto il periodo proporzionale al rapporto fra l'importo versato ed il contributo complessivamente dovuto.
------------- AGGIORNAMENTO (11)
La L. 8 agosto 1991, n. 274 ha disposto (con l'art. 10, comma 6) che "Il presente articolo si applica ai provvedimenti emessi dal primo giorno del sesto mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge".