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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 31/03/2025, n. 410 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 410 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
T r i b u n a l e d i B e n e v e n t o
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
I n n o m e d e l P o p o l o I t a l i a n o
Il Tribunale, nella persona del Giudice dottoressa Marina Campidoglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5255/2024R. G. Aff. Cont. Lavoro promossa da elettivamente domiciliato in Benevento alla via Foschini rappresentato e difeso Pt_1
dall'avv. GAROFALO SILVIO, in virtù di procura in atti;
- ricorrente -
C O N T R O
elettivamente domiciliato in VIA DEI CAPPUCCINI N 11 Controparte_1
BENEVENTO, rappresentato e difeso dall'avv. FALLARINO FRANCESCO giusta delega in atti;
- resistente - all'esito della trattazione scritta del 28/03/2025 la causa veniva decisa, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. n. 149 del 10 ottobre 2022, mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
FATTO E DIRITTO
1.
1 L' ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 416/2024 del Pt_1
13/11/2024 (R.G. n. 4591/2024), emesso dal Tribunale di Benevento, in funzione di
Giudice del Lavoro, e recante intimazione a carico dell'Ente previdenziale di “pagare immediatamente la complessiva somma netta di €1061,42 a titolo di rateo assegno ordinario gennaio 2024 a favore dell'opposto.
Ha dedotto, in particolare, l'opponente che il trattamento di invalidità doveva ritenersi decorrente, ai sensi dell'art. 18, D.P.R. n. 488/1968, dal primo giorno del mese successivo a quello della domanda o dell'insorgenza dell'invalidità e, quindi, nel caso di specie, dal primo giorno del mese successivo al mese di gennaio 2024 (ossia dall'1.2.2024), riportato nel decreto di omologa, in riferimento alla decorrenza dell'accertamento.
Si è costituito nel giudizio di opposizione parte opposta deducendo l'infondatezza dell'opposizione proposta da e chiedendo l'integrale conferma del decreto Pt_1
ingiuntivo impugnato.
Ha esposto, in particolare, l'opposto di aver proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c. dinnanzi al Tribunale di Benevento per l'accertamento della persistenza dei requisiti sanitari dell'assegno ordinario di invalidità ai sensi della legge n. 222/1984, a seguito della revoca avvenuta 29/10/22; che il Tribunale di
Benevento ha accertato che i requisiti sanitari necessari erano comunque in possesso del ricorrente per un aggravamento verificatosi nelle more e stabilito la data dalla quale tale requisito era ripristinato ( 01/01/2024 ).
2.
Ciò posto, appare destituito di fondamento il motivo di opposizione proposto dall' , con cui l' si duole del riconoscimento, sotteso al decreto Pt_1 Controparte_2
ingiuntivo impugnato, della spettanza dell'assegno di invalidità con decorrenza dal mese di gennaio 2024, invece che dal primo giorno del mese successivo (febbraio 2024), assumendo che tale decorrenza sarebbe in contrasto con la regola posta dall'art. 18,
D.P.R. n. 488/1968, secondo cui il trattamento di invalidità decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della domanda o dell'insorgenza dell'invalidità.
La tesi sostenuta dall' non può infatti essere condivisa. Pt_1
2 La questione della decorrenza delle prestazioni periodiche di assistenza sociale per invalidità civile, nel caso in cui il soggetto richiedente non abbia raggiunto il requisito sanitario al momento della proposizione della domanda amministrativa bensì nel corso del procedimento giudiziario è stata specificamente affrontata dalle Sezioni Unite della
Cassazione con la sentenza 5.7.2004, n. 12270, nel dirimere il contrasto formatosi tra le sezioni semplici.
Nella richiamata pronuncia, in particolare, le Sezioni Unite danno atto di un primo indirizzo giurisprudenziale secondo il quale le disposizioni dettate per una fase di accertamento del diritto alla prestazione di assistenza sociale anteriore al processo giurisdizionale, e statuenti la decorrenza non al momento di maturazione dei requisiti bensì al primo giorno del mese successivo, esprimono un principio generale, inteso non a concedere alle amministrazioni debitrici uno spatium deliberandi ma a semplificare l'attività di erogazione, fissando la scadenza delle singole rate, e per tutti i beneficiari, all'inizio di ogni mese. Secondo tale indirizzo, tale principio dovrebbe valere non solo durante la fase amministrativa dell'accertamento ma anche nel caso in cui il requisito sanitario, sopravvenuto in corso di causa, venga riconosciuto ai sensi dell'art. 149 disp. att. c.p.c. (Cass. n. 6848/1994; n. 1844/1995; n. 12200/1995; 12303/2003).
A tale orientamento se ne contrapponeva un altro, secondo il quale la decorrenza del beneficio anziché coincidere con quella di cui all'art. 3, comma 4, legge n. 18/1980, cioè dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale è stata presentata la domanda, debba corrispondere al momento del sopraggiungere del requisito fisico (Cass.
10457/1999; n. 19338/2003; 7974/1998; n. 2314/2004).
Le Sezioni Unite hanno ritenuto di aderire al secondo degli orientamenti prospettati.
Premesso che l'atto dell'autorità con cui si chiude il procedimento amministrativo o giudiziario, provvedimento decisorio o sentenza, ha la funzione di attribuire certezza giuridica a fatti già verificatisi, giustificando e dichiarando la già esistente obbligazione dell'ente erogatore, le Sezioni Unite hanno operato una distinzione tra le vicende del procedimento giudiziario e quelle del procedimento amministrativo contenzioso.
Il processo civile è, infatti, dominato dal principio della perpetuatio actionis, secondo cui la sentenza che accoglie la domanda deve attuare la legge come se ciò avvenisse nel
3 momento stesso della domanda giudiziale. In altre parole, la durata del processo non deve andare a detrimento di chi attraverso di esso fa valere un proprio diritto.
Ciò comporta che, se una delle condizioni dell'azione è sopravvenuta in corso di causa,
l'effetto della sentenza di accoglimento non può decorrere che dal momento della sopravvenienza, come avviene ad esempio nei casi previsti dal già citato art. 149 disp. att. c.p.c. Questo principio di risalente origine (“Non solet deterior condicio fieri eorum qui litem contestati sunt” - Di.. L. - 17, 86) venne illustrato dalla più autorevole dottrina processualistica fra le due guerre, la quale affermò che il processo deve dare alla parte tutto quello (e proprio quello) a cui essa ha diritto, senza che qualcosa possa esserle sottratto dalla durata del processo, neppure per (asserite e vaghe) esigenze pubblicistiche della controparte. Il principio viene oggi ricondotto all'art. 24 Cost. onde ad esso deve adeguarsi ogni interpretazione nei casi dubbi.
Ne discende che, maturato il diritto soggettivo nella pendenza del processo, l'effetto della sentenza d'accoglimento deve risalire al momento della sua maturazione e non ad un momento successivo. La ratio di giustizia che sottostà al principio della perpetuatio actionis induce talvolta ad estenderlo al procedimento amministrativo. Si tratta però di casi eccezionali poiché la regola della retroazione della decisione dell'autorità amministrativa al momento della domanda del privato non ha valore generale e soprattutto non ha garanzia costituzionale, con la conseguenza che, anche quando trattasi di diritti soggettivi perfetti, il legislatore può secondo discrezionalità posticipare la tutela per la migliore cura di interessi pubblici.
Ciò avviene nelle norme che pongono la decorrenza del credito accertato dalla pubblica amministrazione ed avente ad oggetto prestazioni pecuniarie periodiche di assistenza sociale al primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda verosimilmente per opportunità di semplificazione contabile, ed analoghe disposizioni sono rinvenibili nella normativa previdenziale.
Con esse il legislatore si è riferito, trattandosi di obbligazioni periodiche, al tempo in cui l'esecuzione delle prestazioni deve iniziare (cfr. artt. 1183-1187 c.c.), e non agli elementi costitutivi del diritto.
4 Non v'è, però, alcuna ragione che induca ad estendere queste regole, dettate per i procedimenti amministrativi di accertamento delle invalidità civili, al processo civile, dominato - ripetesi ancora - dal principio fondamentale di retroazione della sentenza al momento dell'atto introduttivo o, se successivo, al momento di maturazione di tutte le condizioni dell'azione, sì che l'attore vittorioso nessun pregiudizio riceva dalla durata del processo (v. ancora sul punto Cass. SS.UU. n. 12270/2003 cit.).
Ai principi affermati dalla richiamata pronuncia delle Sezioni Unite si è uniformata la prevalente giurisprudenza successiva (v. Cass, Sez. Lav., 10.5.2010, n. 11259, ove si legge: “Le Sezioni Unite della Cassazione, con sentenza n. 12270/2004, hanno affermato che il D.P.R. n. 488 del 1968, art. 18, si riferisce al procedimento amministrativo, nel quale non è operante il principio della “perpetuatio actionis”, non già al procedimento giudiziario, in cui opera il suddetto principio, per cui la durata del processo non deve danneggiare chi ha ragione. Di conseguenza ove il requisito sanitario non sussista al momento della domanda amministrativa, ma sopravvenga nel corso del giudizio, i benefici decorrono dalla data di insorgenza dello stato invalidante”; Cass.,
Sez. Lav., 28.1.2014, n. 1778, per la quale “i benefici economici connessi al riconoscimento del diritto ad una prestazione assistenziale, nel caso in cui il requisito sanitario si concretizzi successivamente alla proposizione della domanda in giudizio, per effetto dell'art. 149 disp. att. cod. proc. civ. decorrono immediatamente a partire dalla data dell'accertata insorgenza dello stato invalidante (Cass. 2314/04; Cass. sez. un.
12270/04; Cass. 20367/04; Cass. 24883/06; Cass. 14516/07; Cass. 18157/07; Cass.
22412/09) La sentenza impugnata, che ha fatto decorrere la prestazione dal primo giorno del mese successivo all'effettiva insorgenza dello stato invalidante, deve pertanto essere cassata”).
3.
Il ricorso va pertanto rigettato con conferma del decreto ingiuntivo n. 416.24.
4.
Le spese del giudizio di opposizione seguono la soccombenza e si liquidano al minimo stante la natura meramente documentale della controversia e le questioni trattate.
P.Q.M.
5 Il Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattese, così provvede:
- rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma l'esecutorietà del decreto ingiuntivo n.
416.24;
- condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 341,00 oltre Pt_1
rimb. Forf. Iva e cpa come per legge con distrazione.
Così deciso in Benevento, 29/03/2025
Il Giudice
Dott.ssa Marina Campidoglio
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