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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 22/09/2025, n. 509 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 509 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
N. R. G. 363 / 2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
SEZIONE CIVILE
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Simone Salcerini Presidente
Dott. Paola de Lisio Consigliere estensore
Dott. Ombretta Paini Consigliere
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. r. g. 363 / 2023 promossa da:
(C.F. , (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. , C.F._2 Parte_3 C.F._3 Parte_4
(C.F. ), (C.F. , con il CodiceFiscale_4 Parte_5 C.F._5 patrocinio dell'avv. Sandro Picchiarelli, elettivamente domiciliati presso lo studio del procuratore, in Perugia, Via Bartolo, 10/16
APPELLANTI
Contro
(P. IVA , in persona Controparte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante p.t., con il patrocinio dell'avv. Patrizia
Giorgioni, elettivamente domiciliata presso lo studio del procuratore, in
Perugia, Via Berenice, 2
APPELLATA
Avente ad OGGETTO: “Responsabilità professionale”
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione in appello ritualmente notificato Parte_1
e in proprio e Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 quali eredi di hanno proposto impugnazione avverso la Persona_1 sentenza n. 93/2023, emessa dal Tribunale di Perugia, in composizione monocratica, in data 13.01.2023, pubblicata il 16.01.2023, nella causa pagina 1 di 11 iscritta al n. r. g. 3780/2018, con la quale era stata rigettata la domanda di risarcimento del danno terminale iure hereditatis nonché del danno perdita del rapporto parentale e del danno biologico iure proprio ovvero, in subordine, del danno da perdita di chance di sopravvivenza dai medesimi avanzata avverso la convenuta in Controparte_1 ragione del decesso del Sig. occorso in data 22.06.2014, Persona_1 asseritamente ascrivibile all'omessa tempestiva diagnosi di aneurisma dell'aorta addominale a cura dei sanitari preposti presso l'Ospedale di
Città di Castello.
2. L'appellante ha proposto appello mediante atto al quale si fa integrale rinvio, dolendosi dell'erroneo accertamento dell'attribuzione di codice verde all'ingresso del Sig. al Pronto Soccorso dell'Ospedale Persona_1 di Città di Castello, alle ore 12:21 del 22.06.2014, e del successivo mutamento di tale codice in giallo solo a seguito di rivalutazione infermieristica delle ore 13:30; dell'erronea distribuzione degli oneri probatori in capo alle parti, per aver il Giudice di prime cure erroneamente ritenuto corretta l'attribuzione di codice colore verde al paziente, nonostante l'omessa puntuale descrizione della sintomatologia dolorosa sofferta dal paziente non consenta di ritenere che il codice colore di accesso verde fosse maggiormente appropriato di talché
l'incompletezza della cartella clinica imputabile ai sanitati dovrebbe riflettersi a carico della medesima struttura sanitaria, altresì reiterando istanza di ammissione di prova testimoniale.
In data 29.11.2023 si è costituita l'appellata, mediante comparsa di costituzione e risposta in appello alla quale si fa integrale rinvio, contestando integralmente le doglianze dell'appellante.
3. Con ordinanza del 16.01.2024 il Giudice istruttore ha rigettato l'istanza di ammissione di prova orale avanzata dall'appellante.
Con ordinanza del 07.08.2024 il Giudice istruttore ha fissato davanti a sé
l'udienza del 17.09.2025 destinata alla rimessione della causa in decisione assegnando alle parti i termini ex art. 352 c.p.c.
4. L'appello è infondato e deve essere rigettato per le ragioni che seguono.
Preliminarmente, deve evidenziarsi l'inammissibilità delle prove orali richieste in quanto involgenti circostanze superflue, documentalmente provate ovvero da provarsi documentalmente.
pagina 2 di 11 5. Il primo ed il secondo motivo d'impugnazione - a mente dei quali gli appellanti si dolgono dell'erroneo accertamento dell'attribuzione di codice colore verde all'ingresso del Sig. al Pronto Soccorso Persona_1 dell'Ospedale di Città di Castello, alle ore 12:21 del 22.06.2014, e del successivo mutamento di tale codice colore in giallo solo a seguito di rivalutazione infermieristica delle ore 13:30 e della conseguente tempestività dell'assistenza prestata al paziente, dell'erroneo accertamento della corretta attribuzione di codice colore verde al paziente, nonostante l'omessa puntuale descrizione della sintomatologia dolorosa sofferta dallo stesso non consenta di ritenere che il codice di accesso verde fosse appropriato alle sue condizioni cliniche, di talché
l'incompletezza della cartella clinica imputabile ai sanitati dovrebbe riflettersi a carico della medesima struttura sanitaria, e del conseguente omesso accertamento della responsabilità dei sanitari preposti presso l per aver tardivamente diagnosticato aneurisma Controparte_1 dell'aorta addominale e cagionato il decesso del paziente – sono infondati e devono essere rigettati.
Gli appellanti asseriscono nello specifico che l'annotazione a penna
(“variato codice colore da verde a giallo NF ) scritta a Parte_6 mano a margine dell'annotazione relativa alla rivalutazione del paziente delle ore 13:30 dall'infermiera, sul referto di pronto Parte_6 soccorso redatto telematicamente costituirebbe una manipolazione postuma contraria alla previa annotazione informatica della cartella clinica
(“Codice colore di accesso: ) e che, nonostante gli attori abbiano _2 espressamente disconosciuto la valenza probatoria di siffatta annotazione, la convenuta ha omesso di chiamare a testimoniare Controparte_2
l'infermiera, onde comprovare la paternità e veridicità Parte_6 dell'annotazione, che sarebbe, dunque, priva di valenza probatoria.
Peraltro, il Giudice di prime cure avrebbe erroneamente ritenuto che al paziente sia stato correttamente attribuito un codice colore verde -che imponeva la rivalutazione del paziente ogni 5-15 minuti-, poi mutato in codice colore giallo -che imponeva la rivalutazione del paziente entro 30-
90 minuti- a seguito di aumento della sintomatologia dolorosa delle ore
13:30, nonostante la mancata descrizione dell'intensità e delle caratteristiche del dolore lamentato dal paziente al momento dell'accesso in Pronto Soccorso non consentano affatto di ritenere corretta l'attribuzione di codice colore verde e non giallo. Infine, gli appellanti pagina 3 di 11 asseriscono che, erroneamente, il Giudice di prime cure ha ritenuto che, anche qualora al paziente fosse stato immediatamente attribuito codice di accesso giallo, ciò non avrebbe in ogni caso modificato la prognosi quoad vitam del paziente, disattendendo le conclusioni rassegnate dal medesimo
C.T.U. Secondo gli appellanti risulterebbe, dunque, provato che al momento dell'accesso al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Città di Castello al paziente, Sig. sia stato immediatamente attribuito un codice Persona_1 colore giallo, che imponeva la rivalutazione del paziente ogni 5-15 minuti;
che la rivalutazione a distanza di 70 minuti dall'ingresso – compatibile con l'attribuzione di un codice verde e, non già, con l'attribuzione di un codice giallo - sia stata, dunque, gravemente tardiva rispetto alla gravità delle condizioni del paziente;
che, come riconosciuto dallo stesso C.T.U., il rispetto delle tempistiche di rivalutazione del paziente imposte dal codice colore di accesso giallo avrebbe consentito di diagnosticare l'aneurisma dell'aorta addominale quando era ancora in fissurazione, prima della rottura, con ciò scongiurando, più probabilmente che non, il decesso del paziente. Conclusivamente, dunque, gli appellanti si dolgono dell'omesso accertamento della responsabilità dei sanitari dell
[...]
per il decesso del Sig. in ragione del ritardo CP_1 Persona_1 diagnostico dell'aneurisma dell'aorta addominale.
5.1 Ebbene, in primo luogo giova premettersi che, come costantemente enunciato dalla concorde giurisprudenza di merito e di legittimità, “le attestazioni contenute in una cartella clinica, redatta da un'azienda ospedaliera pubblica o da un ente convenzionato con il SSN, hanno natura di certificazione amministrativa - a cui è applicabile lo speciale regime degli artt. 2699 e ss. c.c. - per quanto attiene alle indicazioni ivi contenute delle attività svolte nel corso di una terapia o di un intervento” (ex multis, Cassazione civile , sez. III , 17/06/2024 , n.
16737) nonché circa la “provenienza dei medesimi da chi li ha redatti”
(Cassazione civile sez. VI - 21/10/2022, n. 31107). L'annotazione a penna
(“variato codice colore da verde a giallo NF ) redatta Parte_6 manualmente a margine dell'annotazione relativa alla rivalutazione del paziente delle ore 13:30 dall'infermiera, sul referto di Parte_6 pronto soccorso redatto telematicamente recante previa annotazione informatica della cartella clinica (“Codice colore di accesso: ), _2 risolvendosi nella mera attestazione dell'attività compiuta dal personale infermieristico al momento dell'accettazione del paziente in Pronto pagina 4 di 11 Soccorso, costituisce, dunque, piena prova, fino a querela di falso, dell'attribuzione di codice di accesso di colore verde al Sig. Persona_1 all'ingresso in Pronto Soccorso. Le doglianze degli appellanti, a mente dei quali tale annotazione a mano sarebbe priva di efficacia di prova legale, postulano inopinatamente che le sole annotazioni informatiche del referto sarebbero dotate di efficacia di atto pubblico fino a querela di falso mentre le annotazioni a mano sarebbero prive di efficacia fidefacente. Al contrario, tutte le annotazioni contenute in cartella clinica e relative all'attività compiuta dal personale medico, siano esse redatte con modalità informatiche ovvero redatte manualmente, assumono qualità di piena prova, fino a querela di falso e privano il Giudice del potere di valutazione discrezionale dei fatti attestati. Ne consegue, che, qualora gli attori avessero inteso contestare la veridicità dell'annotazione infermieristica, avrebbero dovuto proporre specifico procedimento di querela di falso ex art. 221 c.p.c. volto ad accertare la falsità dell'annotazione e ad ordinare la definitiva cancellazione dell'atto pubblico. Né l'Azienda
Sanitaria era tenuta a richiedere l'assunzione dell'infermiera, PT
, quale testimone onde verificare l'autenticità della sottoscrizione,
[...] che deve, per l'appunto, presumersi, fino a querela di falso. Peraltro, le motivazioni dell'apparente incongruenza fra le due annotazioni contenute nel referto (“Codice colore di accesso: e “variato codice colore da _2 verde a giallo ) è stata ampiamente chiarita dalla Parte_7 convenuta la quale ha spiegato che la cartella clinica Controparte_1 elettronica dell'epoca non possedeva il servizio di journaling e non manteneva, dunque, traccia scritta sul documento delle modifiche che venivano progressivamente effettuate, di talché la dizione “Codice colore di accesso: ” era giustificata dalla rivalutazione del paziente delle _2 ore 13:30, a seguito della quale è stato riconosciuto codice colore giallo in ragione dell'incremento della sintomatologia dolorosa ed il sistema informatico dell'epoca ha automaticamente modificato il codice colore di accesso in giallo, e di tanto l'infermiera ha dato atto con l'annotazione delle ore 13:30: “variato codice colore da verde a giallo NF PT
”. Benché, dunque, le conclusioni complessivamente rassegnate dal
[...]
Consulente tecnico nominato nel giudizio di primo grado, dott. Per_3
, medico specialista in Medicina Legale, siano state correttamente
[...] condivise dal Giudice di prime cure in ragione della puntualità ed esaustività della dissertazione, i margini di incertezza circa l'operato pagina 5 di 11 dei sanitari paventati dal Consulente nell'ipotesi in cui al paziente fosse stato effettivamente codice colore giallo al momento dell'accettazione non possono trovare alcun riscontro in quanto radicalmente inibiti dall'efficacia fidefacente della cartella clinica. Correttamente, dunque, il Giudice di prime cure ha accertato che il codice colore attribuito al
Sig. al momento dell'accesso presso il Pronto Soccorso Persona_1 dell'Ospedale di Città di Castello fosse verde e, non già, giallo.
5.2 Il primo Giudice ha, altresì, condivisibilmente ritenuto che - debitamente in logica ex ante e, non già, ex post - il codice colore verde assegnato al paziente al momento dell'accesso in Pronto Soccorso fosse corretto, avuto riguardo ai complessivi dati clinici. A tale riguardo, gli appellanti asseriscono che l'incompletezza della cartella clinica derivante dall'omessa puntuale descrizione della sintomatologia dolorosa lamentata dal paziente (“algia al fianco sinistro irradiata anteriormente”), non consentendo di vagliare se il codice colore verde sia stato correttamente attribuito, dovrebbe ripercuotersi sulla struttura sanitaria, consentendo di accertarne in ogni caso la responsabilità in ragione dell'erronea valutazione delle condizioni del paziente e del conseguente ritardo nella diagnosi di aneurisma dell'aorta addominale. Ebbene, nel caso di specie, come già correttamente statuito dal primo Giudice, pur risultando accertata l'omessa descrizione dell'effettiva entità del dolore sofferto dal Sig.
, le ulteriori risultanze istruttorie corroborano la correttezza della Per_1 valutazione compiuta dal personale infermieristico triagista e consentono di ritenere provato in via presuntiva che l'intensità del dolore non fosse tale da ritenerlo in pericolo di vita ed attribuirgli un codice colore giallo. Il medesimo Consulente tecnico ha a tal proposito evidenziato che
“Premesso che niente di certo può dirsi oggi sulla effettiva entità del dolore del Sig. , è soltanto possibile osservare che questi non Per_1 richiese ulteriori rivalutazioni, lasciando credere che la fiala di
Voltaren somministratagli all'arrivo al PS abbia avuto un qualche effetto temporaneo. Dalla documentazione, quindi, sembra potersi dedurre che il dolore sia stato inizialmente dominato dalla fiala di analgesico somministrato dall'infermiere triagista e che non ricomparve o comunque non si riaggravò fino alle 13,30, in occasione di una seconda valutazione. Dato che tutti gli altri dati rilevati e descritti dall'infermiere triagista sono pressoché nella norma sembra in conclusione essere stata adeguata
l'attribuzione di un codice verde alle 12,20, e sembrerebbe eccessiva pagina 6 di 11 quella di colore giallo. Le cose cambiarono alle 13,30 allorché il dolore cambiò intensità e l'infermiere effettuò una seconda valutazione del paziente”. Pertanto, premesso che il Sig. ha lamentato un Per_1 significativo incremento della patologia dolorosa idoneo a giustificare l'attribuzione di codice giallo esclusivamente a distanza di 70 minuti dalla prima valutazione(ore 13:30), deve ritenersi che il dolore lamentato dal paziente al momento dell'accesso in Pronto Soccorso (ore 12:20) non fosse tale da far supporre che il paziente versasse in pericolo di vita ed attribuirgli un codice giallo in luogo del codice verde effettivamente attribuito. Inoltre, come esaustivamente chiarito dal C.T.U., a prescindere dalle tempistiche di rivalutazione correlate al codice colore attribuito al momento dell'accesso in Pronto Soccorso (a distanza di 5-15 minuti in caso di attribuzione di codice colore giallo e, per converso, di 30-90 minuti in caso di attribuzione di codice colore verde), il paziente può sempre essere rivalutato a semplice richiesta. Ne consegue che, qualora il dolore fosse stato di intensità tale da giustificare l'attribuzione di un codice colore giallo sin dall'accesso, il paziente in attesa avrebbe senz'altro sollecitato una immediata rivalutazione. Infatti, come già evidenziato dal primo Giudice, avuto riguardo all'id quod plerumque accidit, un paziente gravemente sofferente non avrebbe atteso 70 minuti in attesa di una rivalutazione. Pertanto, all'esito di giudizio controfattuale in prospettiva ex ante e, non già, ex post, avuto riguardo all'assenza di sintomatologia dolorosa di intensità tale da far presumere che il paziente fosse in pericolo di vita ed alla sostanziale stabilità dei parametri vitali del paziente, risulta provato che gli infermieri triagisti hanno correttamente attribuito al paziente codice colore verde al momento dell'accesso.
Peraltro, non ogni incompletezza della cartella clinica è idonea a ritenere automaticamente provata la responsabilità dei sanitari. L'esistenza di un valido nesso causale tra l'operato del medico e il danno patito dal paziente può essere, infatti, desunta dall'inadempimento degli obblighi di refertazione incombenti sulla struttura sanitaria solo qualora, da un lato,
l'esistenza del nesso di causa tra condotta del medico e danno del paziente non possa essere accertata proprio a causa della incompletezza della cartella e, dall'altro, il medico abbia comunque posto in essere una condotta astrattamente idonea a causare il danno, incombendo sulla struttura sanitaria e sul medico dimostrare che nessun inadempimento sia pagina 7 di 11 loro imputabile ovvero che esso non è stato causa del danno, nonché il rischio della mancata prova (ex multis, Cassazione civile sez. III -
14/11/2019, n. 29498; Cassazione civile sez. III - 23/03/2018, n. 7250;
Cassazione civile sez. III - 12/06/2015, n. 12218). In tal caso,
l'esistenza del nesso di causa tra condotta del medico e danno del paziente non può essere accertata non già a causa della mancata descrizione del dolore lamentato dal paziente al momento dell'accesso in Pronto Soccorso, quanto in ragione dell'assoluta aspecificità del quadro clinico presentato dal paziente, della conseguente impossibilità di pervenire ad una celere diagnosi clinica dell'aneurisma dell'aorta addominale anche in occasione della palpazione addominale e dell'oscurità del momento di rottura dell'aneurisma, che, per le ragioni che si diranno, non consentono in ogni caso di ritenere che qualora al paziente fosse stato attribuito un codice colore giallo sin dal momento dell'accesso, più probabilmente che non,
l'aneurisma dell'aorta addominale sarebbe stato diagnosticato e trattato chirurgicamente prima della rottura, che ordinariamente determina un significativo incremento della mortalità. Né risulta provata una condotta astrattamente idonea a causare il danno, risultando al contrario comprovata la correttezza del codice colore attribuito all'ingresso alla luce delle complessive risultanze cliniche, della prima ipotesi diagnostica di colica uretrale e del successivo iter diagnostico.
5.3 Da ultimo, gli appellanti asseriscono che il rispetto delle tempistiche di rivalutazione del paziente imposte dal codice colore di accesso giallo avrebbe consentito di diagnosticare l'aneurisma dell'aorta addominale quando era ancora in fissurazione, prima della rottura, con ciò scongiurando, più probabilmente che non, il decesso del paziente. A tal proposito, giova premettersi che l'omessa prova della sussistenza di un quadro clinico tale da imporre l'attribuzione di codice colore giallo e l'accertamento del diligente e tempestivo adempimento della prestazione sanitaria a cura del personale sanitario preposto presso l
[...]
risultano, in ogni caso, assorbenti delle summenzionate CP_1 doglianze.
Tanto premesso, il Giudice di prime cure ha correttamente ritenuto che non risulta provato, secondo il criterio di accertamento del più probabile che non, che l'attribuzione di codice colore giallo al momento dell'accesso del paziente in Pronto Soccorso ne avrebbe modificato significativamente la prognosi quoad vitam, implicitamente disattendendo le conclusioni pagina 8 di 11 rassegnate dal C.T.U. Quest'ultimo, infatti, ha contraddittoriamente asserito che anche al momento del riscontro strumentale dell'aneurisma “non esistevano reperti clinici indicativi di un quadro addominale che ponesse in concreto pericolo di vita il paziente” ed idonei a fondare una diagnosi clinica, che “In conclusione non sono mai emersi elementi clinici che avrebbero potuto far orientare la diagnosi verso un aneurisma aortico e se non fosse stato eseguito l'esame TC questa non avrebbe avuto ragione di essere formulata” e che “non è possibile stabilire con certezza l'epoca in cui l'aneurisma si è rotto, che poi corrisponde al momento in cui le probabilità di sopravvivenza del paziente sono drasticamente diminuite: infatti la sostanziale normalità dell'emocromo delle 15,14 non può ritenersi indicativa del fatto che la rottura non fosse già in atto, dato che nelle prime fasi dell'emorragia extravasale i parametri possono mantenersi nella norma. Inoltre, i reperti operatori di non esclusiva presenza di raccolta liquida ma anche di infarcimento emorragico dei tessuti adiacenti sono poi suggestivi di un inizio del sanguinamento già in atto da un po' di tempo, sebbene non esattamente quantificabile”, ha inopinatamente ritenuto che l'attribuzione di un codice giallo avrebbe, per ciò solo, consentito di diagnosticare l'aneurisma anteriormente alla sua rottura e di aumentare significativamente le probabilità di sopravvivenza del paziente.
Nondimeno, se, come chiarito dal Consulente nominato, in via generale la diagnosi di aneurisma e l'intervento chirurgico in epoca anteriore alla sua rottura consentono un significativo miglioramento della prognosi quoad vitam del paziente, nel singolo caso di specie, avuto riguardo al ristretto lasso di tempo comunque intercorso fra l'accesso in pronto soccorso (ore
12:20) e la diagnosi meramente strumentale dell'aneurisma addominale (ore
15:31) nonostante la perdurante asignificatività del quadro clinico ed all'accertata correttezza della prima ipotesi diagnostica di colica uretrale, nel difetto di un quadro sintomatico effettivamente idoneo a diagnosticare l'aneurisma dell'aorta addominale e nel difetto di prova del momento di rottura dell'aneurisma, non è possibile ritenere che l'attribuzione di codice colore di accesso giallo e la parziale accelerazione dell'iter clinico avrebbe di per sé consentito di operare il paziente prima della rottura dell'aneurisma ed avrebbe, più probabilmente che non, scongiurato il decesso del paziente.
pagina 9 di 11 Ne è riprova l'assoluta aspecificità del quadro clinico del paziente, che, in ragione della storia anamnestica positiva per coliche urinarie pregresse, della stabilità dei valori emodinamici, dell'addome trattabile e dell'ematuria, ha in prima battuta correttamente indirizzato i sanitari alla diagnosi di colica uretrale, e la circostanza che i sanitari siano pervenuti alla corretta diagnosi di aneurisma dell'aorta addominale solo in via strumentale e successivamente alla rottura dello stesso nel persistente difetto di sintomatologia clinica idonea a consentirne la diagnosi. A tal proposito, giova evidenziarsi che, nonostante l'esame TC eseguito alle ore
15:31 abbia evidenziato un “enorme aneurisma dell'aorta addominale sottorenale con diametro AP di 98 mm ed estensione cranio-caudale di 115 mm fino alla biforcazione iliaca. Abbondantissimo liquido attorno all'aneurisma che si raccoglie in peritoneo lungo le fasce renale anteriore
e posteriore del rene di sinistra e fascia renale anteriore di dx”, chiaramente indicativi di previa rottura dell'aneurisma aortico, poi confermati dall'osservazione del medico chirurgo, che, durante l'intervento in emergenza delle ore 15:58, ha evidenziato la presenza di un “aneurisma di circa 12x10 cm che coinvolge tutta l'aorta sottorenale” e di “voluminoso ematoma retroperitoneale sottorenale di circa 25 cm con infarcimento dei mesi”, come accertato dal medesimo C.T.U., “non esistevano reperti clinici indicativi di un quadro addominale che ponesse in concreto pericolo di vita il paziente” e che, quindi, consentissero la diagnosi dell'aneurisma su base clinica. Peraltro, non risulta neppure accertato in quale momento si sia verificata la rottura dell'aneurisma onde desumerne che l'eventuale anticipazione dell'iter diagnostico correlato all'attribuzione di codice colore giallo avrebbe, più probabilmente che non, consentito di eseguire intervento chirurgico prima della rottura dell'aneurisma e di contenere il rischio di mortalità tra il 4% e l'8%, in luogo del rischio di mortalità del 50-80% correlato agli interventi chirurgici di clampaggio aortico successivi alla rottura dell'aneurisma. In altri termini e debitamente in ottica ex ante, nel difetto di un quadro sintomatico effettivamente idoneo a diagnosticare l'aneurisma dell'aorta addominale e nel difetto di prova del momento di rottura dell'aneurisma, non è possibile ritenere che l'attribuzione di codice colore di accesso giallo e l'accelerazione dell'iter clinico avrebbe più probabilmente che non, scongiurato il decesso del paziente.
6. Tanto premesso, l'appello è infondato e deve essere rigettato. pagina 10 di 11 7. Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate, come da dispositivo, avuto riguardo ai parametri forensi di cui al D.M. 55/2014, come da ultimo aggiornato. L'esigua complessità della lite e la sostanziale riproposizione di questioni di fatto e di diritto già vagliate nel primo grado di giudizio giustifica una liquidazione nei minimi tariffari.
P.Q.M.
La Corte, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, così decide:
1. Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata, n. 93/2023, emessa dal Tribunale di Perugia, in composizione monocratica, in data 13.01.2023, pubblicata il
16.01.2023, nella causa iscritta al n. r. g. 3780/2018;
2. Condanna e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite Parte_5 del presente grado di giudizio in favore di Controparte_1
che si liquidano nella somma di euro 3.473,00 /
[...]
9.256,00, oltre accessori di legge;
3. Dichiara che, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, sussistono i presupposti per l'obbligo al pagamento di un ulteriore importo pari al contributo unificato a carico di Parte_1 Parte_2
, e
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_5
Perugia, così deciso nella camera di consiglio del 18.09.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Paola de Lisio Simone Salcerini
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
SEZIONE CIVILE
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Simone Salcerini Presidente
Dott. Paola de Lisio Consigliere estensore
Dott. Ombretta Paini Consigliere
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. r. g. 363 / 2023 promossa da:
(C.F. , (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. , C.F._2 Parte_3 C.F._3 Parte_4
(C.F. ), (C.F. , con il CodiceFiscale_4 Parte_5 C.F._5 patrocinio dell'avv. Sandro Picchiarelli, elettivamente domiciliati presso lo studio del procuratore, in Perugia, Via Bartolo, 10/16
APPELLANTI
Contro
(P. IVA , in persona Controparte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante p.t., con il patrocinio dell'avv. Patrizia
Giorgioni, elettivamente domiciliata presso lo studio del procuratore, in
Perugia, Via Berenice, 2
APPELLATA
Avente ad OGGETTO: “Responsabilità professionale”
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione in appello ritualmente notificato Parte_1
e in proprio e Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 quali eredi di hanno proposto impugnazione avverso la Persona_1 sentenza n. 93/2023, emessa dal Tribunale di Perugia, in composizione monocratica, in data 13.01.2023, pubblicata il 16.01.2023, nella causa pagina 1 di 11 iscritta al n. r. g. 3780/2018, con la quale era stata rigettata la domanda di risarcimento del danno terminale iure hereditatis nonché del danno perdita del rapporto parentale e del danno biologico iure proprio ovvero, in subordine, del danno da perdita di chance di sopravvivenza dai medesimi avanzata avverso la convenuta in Controparte_1 ragione del decesso del Sig. occorso in data 22.06.2014, Persona_1 asseritamente ascrivibile all'omessa tempestiva diagnosi di aneurisma dell'aorta addominale a cura dei sanitari preposti presso l'Ospedale di
Città di Castello.
2. L'appellante ha proposto appello mediante atto al quale si fa integrale rinvio, dolendosi dell'erroneo accertamento dell'attribuzione di codice verde all'ingresso del Sig. al Pronto Soccorso dell'Ospedale Persona_1 di Città di Castello, alle ore 12:21 del 22.06.2014, e del successivo mutamento di tale codice in giallo solo a seguito di rivalutazione infermieristica delle ore 13:30; dell'erronea distribuzione degli oneri probatori in capo alle parti, per aver il Giudice di prime cure erroneamente ritenuto corretta l'attribuzione di codice colore verde al paziente, nonostante l'omessa puntuale descrizione della sintomatologia dolorosa sofferta dal paziente non consenta di ritenere che il codice colore di accesso verde fosse maggiormente appropriato di talché
l'incompletezza della cartella clinica imputabile ai sanitati dovrebbe riflettersi a carico della medesima struttura sanitaria, altresì reiterando istanza di ammissione di prova testimoniale.
In data 29.11.2023 si è costituita l'appellata, mediante comparsa di costituzione e risposta in appello alla quale si fa integrale rinvio, contestando integralmente le doglianze dell'appellante.
3. Con ordinanza del 16.01.2024 il Giudice istruttore ha rigettato l'istanza di ammissione di prova orale avanzata dall'appellante.
Con ordinanza del 07.08.2024 il Giudice istruttore ha fissato davanti a sé
l'udienza del 17.09.2025 destinata alla rimessione della causa in decisione assegnando alle parti i termini ex art. 352 c.p.c.
4. L'appello è infondato e deve essere rigettato per le ragioni che seguono.
Preliminarmente, deve evidenziarsi l'inammissibilità delle prove orali richieste in quanto involgenti circostanze superflue, documentalmente provate ovvero da provarsi documentalmente.
pagina 2 di 11 5. Il primo ed il secondo motivo d'impugnazione - a mente dei quali gli appellanti si dolgono dell'erroneo accertamento dell'attribuzione di codice colore verde all'ingresso del Sig. al Pronto Soccorso Persona_1 dell'Ospedale di Città di Castello, alle ore 12:21 del 22.06.2014, e del successivo mutamento di tale codice colore in giallo solo a seguito di rivalutazione infermieristica delle ore 13:30 e della conseguente tempestività dell'assistenza prestata al paziente, dell'erroneo accertamento della corretta attribuzione di codice colore verde al paziente, nonostante l'omessa puntuale descrizione della sintomatologia dolorosa sofferta dallo stesso non consenta di ritenere che il codice di accesso verde fosse appropriato alle sue condizioni cliniche, di talché
l'incompletezza della cartella clinica imputabile ai sanitati dovrebbe riflettersi a carico della medesima struttura sanitaria, e del conseguente omesso accertamento della responsabilità dei sanitari preposti presso l per aver tardivamente diagnosticato aneurisma Controparte_1 dell'aorta addominale e cagionato il decesso del paziente – sono infondati e devono essere rigettati.
Gli appellanti asseriscono nello specifico che l'annotazione a penna
(“variato codice colore da verde a giallo NF ) scritta a Parte_6 mano a margine dell'annotazione relativa alla rivalutazione del paziente delle ore 13:30 dall'infermiera, sul referto di pronto Parte_6 soccorso redatto telematicamente costituirebbe una manipolazione postuma contraria alla previa annotazione informatica della cartella clinica
(“Codice colore di accesso: ) e che, nonostante gli attori abbiano _2 espressamente disconosciuto la valenza probatoria di siffatta annotazione, la convenuta ha omesso di chiamare a testimoniare Controparte_2
l'infermiera, onde comprovare la paternità e veridicità Parte_6 dell'annotazione, che sarebbe, dunque, priva di valenza probatoria.
Peraltro, il Giudice di prime cure avrebbe erroneamente ritenuto che al paziente sia stato correttamente attribuito un codice colore verde -che imponeva la rivalutazione del paziente ogni 5-15 minuti-, poi mutato in codice colore giallo -che imponeva la rivalutazione del paziente entro 30-
90 minuti- a seguito di aumento della sintomatologia dolorosa delle ore
13:30, nonostante la mancata descrizione dell'intensità e delle caratteristiche del dolore lamentato dal paziente al momento dell'accesso in Pronto Soccorso non consentano affatto di ritenere corretta l'attribuzione di codice colore verde e non giallo. Infine, gli appellanti pagina 3 di 11 asseriscono che, erroneamente, il Giudice di prime cure ha ritenuto che, anche qualora al paziente fosse stato immediatamente attribuito codice di accesso giallo, ciò non avrebbe in ogni caso modificato la prognosi quoad vitam del paziente, disattendendo le conclusioni rassegnate dal medesimo
C.T.U. Secondo gli appellanti risulterebbe, dunque, provato che al momento dell'accesso al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Città di Castello al paziente, Sig. sia stato immediatamente attribuito un codice Persona_1 colore giallo, che imponeva la rivalutazione del paziente ogni 5-15 minuti;
che la rivalutazione a distanza di 70 minuti dall'ingresso – compatibile con l'attribuzione di un codice verde e, non già, con l'attribuzione di un codice giallo - sia stata, dunque, gravemente tardiva rispetto alla gravità delle condizioni del paziente;
che, come riconosciuto dallo stesso C.T.U., il rispetto delle tempistiche di rivalutazione del paziente imposte dal codice colore di accesso giallo avrebbe consentito di diagnosticare l'aneurisma dell'aorta addominale quando era ancora in fissurazione, prima della rottura, con ciò scongiurando, più probabilmente che non, il decesso del paziente. Conclusivamente, dunque, gli appellanti si dolgono dell'omesso accertamento della responsabilità dei sanitari dell
[...]
per il decesso del Sig. in ragione del ritardo CP_1 Persona_1 diagnostico dell'aneurisma dell'aorta addominale.
5.1 Ebbene, in primo luogo giova premettersi che, come costantemente enunciato dalla concorde giurisprudenza di merito e di legittimità, “le attestazioni contenute in una cartella clinica, redatta da un'azienda ospedaliera pubblica o da un ente convenzionato con il SSN, hanno natura di certificazione amministrativa - a cui è applicabile lo speciale regime degli artt. 2699 e ss. c.c. - per quanto attiene alle indicazioni ivi contenute delle attività svolte nel corso di una terapia o di un intervento” (ex multis, Cassazione civile , sez. III , 17/06/2024 , n.
16737) nonché circa la “provenienza dei medesimi da chi li ha redatti”
(Cassazione civile sez. VI - 21/10/2022, n. 31107). L'annotazione a penna
(“variato codice colore da verde a giallo NF ) redatta Parte_6 manualmente a margine dell'annotazione relativa alla rivalutazione del paziente delle ore 13:30 dall'infermiera, sul referto di Parte_6 pronto soccorso redatto telematicamente recante previa annotazione informatica della cartella clinica (“Codice colore di accesso: ), _2 risolvendosi nella mera attestazione dell'attività compiuta dal personale infermieristico al momento dell'accettazione del paziente in Pronto pagina 4 di 11 Soccorso, costituisce, dunque, piena prova, fino a querela di falso, dell'attribuzione di codice di accesso di colore verde al Sig. Persona_1 all'ingresso in Pronto Soccorso. Le doglianze degli appellanti, a mente dei quali tale annotazione a mano sarebbe priva di efficacia di prova legale, postulano inopinatamente che le sole annotazioni informatiche del referto sarebbero dotate di efficacia di atto pubblico fino a querela di falso mentre le annotazioni a mano sarebbero prive di efficacia fidefacente. Al contrario, tutte le annotazioni contenute in cartella clinica e relative all'attività compiuta dal personale medico, siano esse redatte con modalità informatiche ovvero redatte manualmente, assumono qualità di piena prova, fino a querela di falso e privano il Giudice del potere di valutazione discrezionale dei fatti attestati. Ne consegue, che, qualora gli attori avessero inteso contestare la veridicità dell'annotazione infermieristica, avrebbero dovuto proporre specifico procedimento di querela di falso ex art. 221 c.p.c. volto ad accertare la falsità dell'annotazione e ad ordinare la definitiva cancellazione dell'atto pubblico. Né l'Azienda
Sanitaria era tenuta a richiedere l'assunzione dell'infermiera, PT
, quale testimone onde verificare l'autenticità della sottoscrizione,
[...] che deve, per l'appunto, presumersi, fino a querela di falso. Peraltro, le motivazioni dell'apparente incongruenza fra le due annotazioni contenute nel referto (“Codice colore di accesso: e “variato codice colore da _2 verde a giallo ) è stata ampiamente chiarita dalla Parte_7 convenuta la quale ha spiegato che la cartella clinica Controparte_1 elettronica dell'epoca non possedeva il servizio di journaling e non manteneva, dunque, traccia scritta sul documento delle modifiche che venivano progressivamente effettuate, di talché la dizione “Codice colore di accesso: ” era giustificata dalla rivalutazione del paziente delle _2 ore 13:30, a seguito della quale è stato riconosciuto codice colore giallo in ragione dell'incremento della sintomatologia dolorosa ed il sistema informatico dell'epoca ha automaticamente modificato il codice colore di accesso in giallo, e di tanto l'infermiera ha dato atto con l'annotazione delle ore 13:30: “variato codice colore da verde a giallo NF PT
”. Benché, dunque, le conclusioni complessivamente rassegnate dal
[...]
Consulente tecnico nominato nel giudizio di primo grado, dott. Per_3
, medico specialista in Medicina Legale, siano state correttamente
[...] condivise dal Giudice di prime cure in ragione della puntualità ed esaustività della dissertazione, i margini di incertezza circa l'operato pagina 5 di 11 dei sanitari paventati dal Consulente nell'ipotesi in cui al paziente fosse stato effettivamente codice colore giallo al momento dell'accettazione non possono trovare alcun riscontro in quanto radicalmente inibiti dall'efficacia fidefacente della cartella clinica. Correttamente, dunque, il Giudice di prime cure ha accertato che il codice colore attribuito al
Sig. al momento dell'accesso presso il Pronto Soccorso Persona_1 dell'Ospedale di Città di Castello fosse verde e, non già, giallo.
5.2 Il primo Giudice ha, altresì, condivisibilmente ritenuto che - debitamente in logica ex ante e, non già, ex post - il codice colore verde assegnato al paziente al momento dell'accesso in Pronto Soccorso fosse corretto, avuto riguardo ai complessivi dati clinici. A tale riguardo, gli appellanti asseriscono che l'incompletezza della cartella clinica derivante dall'omessa puntuale descrizione della sintomatologia dolorosa lamentata dal paziente (“algia al fianco sinistro irradiata anteriormente”), non consentendo di vagliare se il codice colore verde sia stato correttamente attribuito, dovrebbe ripercuotersi sulla struttura sanitaria, consentendo di accertarne in ogni caso la responsabilità in ragione dell'erronea valutazione delle condizioni del paziente e del conseguente ritardo nella diagnosi di aneurisma dell'aorta addominale. Ebbene, nel caso di specie, come già correttamente statuito dal primo Giudice, pur risultando accertata l'omessa descrizione dell'effettiva entità del dolore sofferto dal Sig.
, le ulteriori risultanze istruttorie corroborano la correttezza della Per_1 valutazione compiuta dal personale infermieristico triagista e consentono di ritenere provato in via presuntiva che l'intensità del dolore non fosse tale da ritenerlo in pericolo di vita ed attribuirgli un codice colore giallo. Il medesimo Consulente tecnico ha a tal proposito evidenziato che
“Premesso che niente di certo può dirsi oggi sulla effettiva entità del dolore del Sig. , è soltanto possibile osservare che questi non Per_1 richiese ulteriori rivalutazioni, lasciando credere che la fiala di
Voltaren somministratagli all'arrivo al PS abbia avuto un qualche effetto temporaneo. Dalla documentazione, quindi, sembra potersi dedurre che il dolore sia stato inizialmente dominato dalla fiala di analgesico somministrato dall'infermiere triagista e che non ricomparve o comunque non si riaggravò fino alle 13,30, in occasione di una seconda valutazione. Dato che tutti gli altri dati rilevati e descritti dall'infermiere triagista sono pressoché nella norma sembra in conclusione essere stata adeguata
l'attribuzione di un codice verde alle 12,20, e sembrerebbe eccessiva pagina 6 di 11 quella di colore giallo. Le cose cambiarono alle 13,30 allorché il dolore cambiò intensità e l'infermiere effettuò una seconda valutazione del paziente”. Pertanto, premesso che il Sig. ha lamentato un Per_1 significativo incremento della patologia dolorosa idoneo a giustificare l'attribuzione di codice giallo esclusivamente a distanza di 70 minuti dalla prima valutazione(ore 13:30), deve ritenersi che il dolore lamentato dal paziente al momento dell'accesso in Pronto Soccorso (ore 12:20) non fosse tale da far supporre che il paziente versasse in pericolo di vita ed attribuirgli un codice giallo in luogo del codice verde effettivamente attribuito. Inoltre, come esaustivamente chiarito dal C.T.U., a prescindere dalle tempistiche di rivalutazione correlate al codice colore attribuito al momento dell'accesso in Pronto Soccorso (a distanza di 5-15 minuti in caso di attribuzione di codice colore giallo e, per converso, di 30-90 minuti in caso di attribuzione di codice colore verde), il paziente può sempre essere rivalutato a semplice richiesta. Ne consegue che, qualora il dolore fosse stato di intensità tale da giustificare l'attribuzione di un codice colore giallo sin dall'accesso, il paziente in attesa avrebbe senz'altro sollecitato una immediata rivalutazione. Infatti, come già evidenziato dal primo Giudice, avuto riguardo all'id quod plerumque accidit, un paziente gravemente sofferente non avrebbe atteso 70 minuti in attesa di una rivalutazione. Pertanto, all'esito di giudizio controfattuale in prospettiva ex ante e, non già, ex post, avuto riguardo all'assenza di sintomatologia dolorosa di intensità tale da far presumere che il paziente fosse in pericolo di vita ed alla sostanziale stabilità dei parametri vitali del paziente, risulta provato che gli infermieri triagisti hanno correttamente attribuito al paziente codice colore verde al momento dell'accesso.
Peraltro, non ogni incompletezza della cartella clinica è idonea a ritenere automaticamente provata la responsabilità dei sanitari. L'esistenza di un valido nesso causale tra l'operato del medico e il danno patito dal paziente può essere, infatti, desunta dall'inadempimento degli obblighi di refertazione incombenti sulla struttura sanitaria solo qualora, da un lato,
l'esistenza del nesso di causa tra condotta del medico e danno del paziente non possa essere accertata proprio a causa della incompletezza della cartella e, dall'altro, il medico abbia comunque posto in essere una condotta astrattamente idonea a causare il danno, incombendo sulla struttura sanitaria e sul medico dimostrare che nessun inadempimento sia pagina 7 di 11 loro imputabile ovvero che esso non è stato causa del danno, nonché il rischio della mancata prova (ex multis, Cassazione civile sez. III -
14/11/2019, n. 29498; Cassazione civile sez. III - 23/03/2018, n. 7250;
Cassazione civile sez. III - 12/06/2015, n. 12218). In tal caso,
l'esistenza del nesso di causa tra condotta del medico e danno del paziente non può essere accertata non già a causa della mancata descrizione del dolore lamentato dal paziente al momento dell'accesso in Pronto Soccorso, quanto in ragione dell'assoluta aspecificità del quadro clinico presentato dal paziente, della conseguente impossibilità di pervenire ad una celere diagnosi clinica dell'aneurisma dell'aorta addominale anche in occasione della palpazione addominale e dell'oscurità del momento di rottura dell'aneurisma, che, per le ragioni che si diranno, non consentono in ogni caso di ritenere che qualora al paziente fosse stato attribuito un codice colore giallo sin dal momento dell'accesso, più probabilmente che non,
l'aneurisma dell'aorta addominale sarebbe stato diagnosticato e trattato chirurgicamente prima della rottura, che ordinariamente determina un significativo incremento della mortalità. Né risulta provata una condotta astrattamente idonea a causare il danno, risultando al contrario comprovata la correttezza del codice colore attribuito all'ingresso alla luce delle complessive risultanze cliniche, della prima ipotesi diagnostica di colica uretrale e del successivo iter diagnostico.
5.3 Da ultimo, gli appellanti asseriscono che il rispetto delle tempistiche di rivalutazione del paziente imposte dal codice colore di accesso giallo avrebbe consentito di diagnosticare l'aneurisma dell'aorta addominale quando era ancora in fissurazione, prima della rottura, con ciò scongiurando, più probabilmente che non, il decesso del paziente. A tal proposito, giova premettersi che l'omessa prova della sussistenza di un quadro clinico tale da imporre l'attribuzione di codice colore giallo e l'accertamento del diligente e tempestivo adempimento della prestazione sanitaria a cura del personale sanitario preposto presso l
[...]
risultano, in ogni caso, assorbenti delle summenzionate CP_1 doglianze.
Tanto premesso, il Giudice di prime cure ha correttamente ritenuto che non risulta provato, secondo il criterio di accertamento del più probabile che non, che l'attribuzione di codice colore giallo al momento dell'accesso del paziente in Pronto Soccorso ne avrebbe modificato significativamente la prognosi quoad vitam, implicitamente disattendendo le conclusioni pagina 8 di 11 rassegnate dal C.T.U. Quest'ultimo, infatti, ha contraddittoriamente asserito che anche al momento del riscontro strumentale dell'aneurisma “non esistevano reperti clinici indicativi di un quadro addominale che ponesse in concreto pericolo di vita il paziente” ed idonei a fondare una diagnosi clinica, che “In conclusione non sono mai emersi elementi clinici che avrebbero potuto far orientare la diagnosi verso un aneurisma aortico e se non fosse stato eseguito l'esame TC questa non avrebbe avuto ragione di essere formulata” e che “non è possibile stabilire con certezza l'epoca in cui l'aneurisma si è rotto, che poi corrisponde al momento in cui le probabilità di sopravvivenza del paziente sono drasticamente diminuite: infatti la sostanziale normalità dell'emocromo delle 15,14 non può ritenersi indicativa del fatto che la rottura non fosse già in atto, dato che nelle prime fasi dell'emorragia extravasale i parametri possono mantenersi nella norma. Inoltre, i reperti operatori di non esclusiva presenza di raccolta liquida ma anche di infarcimento emorragico dei tessuti adiacenti sono poi suggestivi di un inizio del sanguinamento già in atto da un po' di tempo, sebbene non esattamente quantificabile”, ha inopinatamente ritenuto che l'attribuzione di un codice giallo avrebbe, per ciò solo, consentito di diagnosticare l'aneurisma anteriormente alla sua rottura e di aumentare significativamente le probabilità di sopravvivenza del paziente.
Nondimeno, se, come chiarito dal Consulente nominato, in via generale la diagnosi di aneurisma e l'intervento chirurgico in epoca anteriore alla sua rottura consentono un significativo miglioramento della prognosi quoad vitam del paziente, nel singolo caso di specie, avuto riguardo al ristretto lasso di tempo comunque intercorso fra l'accesso in pronto soccorso (ore
12:20) e la diagnosi meramente strumentale dell'aneurisma addominale (ore
15:31) nonostante la perdurante asignificatività del quadro clinico ed all'accertata correttezza della prima ipotesi diagnostica di colica uretrale, nel difetto di un quadro sintomatico effettivamente idoneo a diagnosticare l'aneurisma dell'aorta addominale e nel difetto di prova del momento di rottura dell'aneurisma, non è possibile ritenere che l'attribuzione di codice colore di accesso giallo e la parziale accelerazione dell'iter clinico avrebbe di per sé consentito di operare il paziente prima della rottura dell'aneurisma ed avrebbe, più probabilmente che non, scongiurato il decesso del paziente.
pagina 9 di 11 Ne è riprova l'assoluta aspecificità del quadro clinico del paziente, che, in ragione della storia anamnestica positiva per coliche urinarie pregresse, della stabilità dei valori emodinamici, dell'addome trattabile e dell'ematuria, ha in prima battuta correttamente indirizzato i sanitari alla diagnosi di colica uretrale, e la circostanza che i sanitari siano pervenuti alla corretta diagnosi di aneurisma dell'aorta addominale solo in via strumentale e successivamente alla rottura dello stesso nel persistente difetto di sintomatologia clinica idonea a consentirne la diagnosi. A tal proposito, giova evidenziarsi che, nonostante l'esame TC eseguito alle ore
15:31 abbia evidenziato un “enorme aneurisma dell'aorta addominale sottorenale con diametro AP di 98 mm ed estensione cranio-caudale di 115 mm fino alla biforcazione iliaca. Abbondantissimo liquido attorno all'aneurisma che si raccoglie in peritoneo lungo le fasce renale anteriore
e posteriore del rene di sinistra e fascia renale anteriore di dx”, chiaramente indicativi di previa rottura dell'aneurisma aortico, poi confermati dall'osservazione del medico chirurgo, che, durante l'intervento in emergenza delle ore 15:58, ha evidenziato la presenza di un “aneurisma di circa 12x10 cm che coinvolge tutta l'aorta sottorenale” e di “voluminoso ematoma retroperitoneale sottorenale di circa 25 cm con infarcimento dei mesi”, come accertato dal medesimo C.T.U., “non esistevano reperti clinici indicativi di un quadro addominale che ponesse in concreto pericolo di vita il paziente” e che, quindi, consentissero la diagnosi dell'aneurisma su base clinica. Peraltro, non risulta neppure accertato in quale momento si sia verificata la rottura dell'aneurisma onde desumerne che l'eventuale anticipazione dell'iter diagnostico correlato all'attribuzione di codice colore giallo avrebbe, più probabilmente che non, consentito di eseguire intervento chirurgico prima della rottura dell'aneurisma e di contenere il rischio di mortalità tra il 4% e l'8%, in luogo del rischio di mortalità del 50-80% correlato agli interventi chirurgici di clampaggio aortico successivi alla rottura dell'aneurisma. In altri termini e debitamente in ottica ex ante, nel difetto di un quadro sintomatico effettivamente idoneo a diagnosticare l'aneurisma dell'aorta addominale e nel difetto di prova del momento di rottura dell'aneurisma, non è possibile ritenere che l'attribuzione di codice colore di accesso giallo e l'accelerazione dell'iter clinico avrebbe più probabilmente che non, scongiurato il decesso del paziente.
6. Tanto premesso, l'appello è infondato e deve essere rigettato. pagina 10 di 11 7. Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate, come da dispositivo, avuto riguardo ai parametri forensi di cui al D.M. 55/2014, come da ultimo aggiornato. L'esigua complessità della lite e la sostanziale riproposizione di questioni di fatto e di diritto già vagliate nel primo grado di giudizio giustifica una liquidazione nei minimi tariffari.
P.Q.M.
La Corte, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, così decide:
1. Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata, n. 93/2023, emessa dal Tribunale di Perugia, in composizione monocratica, in data 13.01.2023, pubblicata il
16.01.2023, nella causa iscritta al n. r. g. 3780/2018;
2. Condanna e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite Parte_5 del presente grado di giudizio in favore di Controparte_1
che si liquidano nella somma di euro 3.473,00 /
[...]
9.256,00, oltre accessori di legge;
3. Dichiara che, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, sussistono i presupposti per l'obbligo al pagamento di un ulteriore importo pari al contributo unificato a carico di Parte_1 Parte_2
, e
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_5
Perugia, così deciso nella camera di consiglio del 18.09.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Paola de Lisio Simone Salcerini
pagina 11 di 11