Ordinanza cautelare 27 novembre 2024
Sentenza 4 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3Q, sentenza 04/06/2025, n. 10815 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 10815 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 04/06/2025
N. 10815/2025 REG.PROV.COLL.
N. 16023/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 16023 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS- in Qualità di Esercente La Potestà Sul Minore -OMISSIS-, -OMISSIS- in Qualità di Esercente La Potestà Sul Minore -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Alessandra Pillinini, Daria Pietrocarlo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Daria Pietrocarlo in Roma, via Adolfo Gandiglio 27;
contro
Asl Roma 2, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Gabriella Mazzoli, Maria Cristina Tandoi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Regione Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Ferraguto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l''accertamento
del diritto soggettivo del minore -OMISSIS- a ricevere dalla ASL ROMA 2 l''erogazione in via diretta, mediante un trattamento specifico, individualizzato e intensivo con terapia cognitivo comportamentale ad indirizzo ABA (Applied Behavior Analysis) da erogarsi per un minimo di 20 ore settimanali per la durata di 24 mesi a decorrere dalla perdita di efficacia dell''accordo giudiziale, ovvero dal 1.12.2023, o in via indiretta, mediante il pagamento da parte della Asl Roma 2 in favore dei ricorrenti delle documentate spese per il medesimo trattamento effettuato presso strutture o professionisti privati nella misura di 20 ore settimanali per la durata di 24 mesi a decorrere dalla perdita di efficacia dell''accordo giudiziale, ovvero dal 1.12.2023;
● accertare l''illegittimità della condotta omissiva tenuta dall''amministrazione sanitaria e la conseguente violazione dell''obbligo da parte della stessa di provvedere all''erogazione della terapia ABA in forma intensiva, a seguito dell''istanza inviata dai ricorrenti in data 10.08.2023;
● conseguentemente condannare l''ASL ROMA 2 alla erogazione dell''indicato trattamento a decorrere dalla perdita di efficacia dell''accordo giudiziale, ovvero dal 1.12.2023 per un numero di 20 ore settimanali di terapia ABA per la durata di 24 mesi, ovvero, in caso di inerzia, a sostenere in favore del minore, il pagamento delle spese di terapia cognitivo comportamentale ABA per un numero di 20 ore settimanali per la durata di 24 mesi a decorrere dalla perdita di efficacia dell''accordo giudiziale, ovvero dal 1.12.2023, ovvero all''adozione di ogni più opportuno provvedimento giudiziale idoneo alla effettiva tutela del diritto soggettivo.
IN VIA CAUTELARE adottare ogni più opportuna misura interinale idonea a preservare il diritto soggettivo del minore -OMISSIS- a mantenere il progetto intensivo con un trattamento di almeno 20 ore settimanali di terapia ABA a decorrere dalla perdita di efficacia dell''accordo giudiziale, ovvero dal 1.12.2023, o, alternativamente, condannare la ASL ROMA 2 a continuare a pagare le spese di terapia ricevuta da terzi e pari a n. 10 ore settimanali di terapia ABA + 8 ore mensili di supervisione ABA, come riconosciute dalla stessa nell''accordo giudiziale del 13.09.2021, a decorrere dalla perdita di efficacia della transazione, ovvero dal 1.12.2023;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti del 15\1\2025 :
per l’annullamento del progetto riabilitativo/abilitativo sul minore -OMISSIS-
consegnato ai ricorrenti in data 13.11.2024 e redatto dalla Nuova Sair a firma della
Dott.ssa Patrizia Grossi e della Dott.ssa Giada Mariotti in quanto difforme rispetto al
progetto redatto dalla Nuova Sair e depositato in giudizio in data 8.07.2024
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Asl Roma 2 e della Regione Lazio;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 maggio 2025 la dott.ssa Maria Cristina Quiligotti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che il difensore della parte ricorrente ha dichiarato a verbale che è intervenuta la cessazione della materia del contendere con l’accordo tra le parti sulla compensazione delle spese del presente giudizio;
Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, e all’articolo 2-septies, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Maria Cristina Quiligotti, Presidente, Estensore
Claudia Lattanzi, Consigliere
Silvia Piemonte, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Maria Cristina Quiligotti |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.