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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 23/05/2025, n. 407 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 407 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI LECCE
Prima Sezione Civile
riunita in camera di consiglio nella seguente composizione: dott. Riccardo Mele Presidente dott. Maurizio Petrelli Consigliere Rel. dott. Virginia Zuppetta Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 257/2022 R.G., trattata e passata in decisione all'udienza collegiale del 10.4.2024, promossa da:
Codice FI , Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall' Avv. Sandra BALDARI e dall'Avv.
Barbara Anna COLELLA;
APPELLANTE
Contro
Codice FI , Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Benedetto Gargani.
APPELLATA – APPELLANTE INCIDENTALE
E
Controparte_2
APPELLATA- CONTUMACE
1
Le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente in cancelleria.
Svolgimento del processo
I fatti rilevanti della causa sono stati esposti dal Tribunale di Lecce nel seguente modo: “Con atto di citazione notificato in data 1.1.18 la
, qualificandosi titolare di un conto corrente contraddistinto Pt_1
dal n. 545760136582, aperto presso la filiale di Gallipoli dell'istituto convenuto in data 27.8.13 a garanzia dell'affidamento concessole in vista dell'apertura di un'attività individuale, adiva il Tribunale di
Lecce al fine di sentir accertare la nullità dell'acquisto di 500 azioni di effettuato a suo nome e del successivo Parte_2
finanziamento contratto in data 14.6.16, con conseguente restituzione delle somme versate in relazione ai prefati negozi ed al ristoro dei danni scaturenti dalla condotta della banca;
assumeva di aver versato in data 30.8.13, su richiesta di quest'ultima, a mezzo assegni circolari, la somma di € 20.000,00 che era stata utilizzata dall'istituto per l'acquisto delle azioni epigrafate, costituite in pegno a garanzia del fido;
precisava di aver acquisito contezza di tale operazione nell'agosto 2014, allorchè le era stata nuovamente richiesta la sottoscrizione di analoghe azioni, atteso che la riduzione del valore di quelle già in suo possesso non le rendeva idonee a garantire le obbligazioni che ella aveva assunto;
evidenziava che nel 2016 la banca le avesse concesso un affidamento funzionale a ripianare l'esposizione maturata sul rapporto già in essere, contestualmente chiuso, ed avesse così aperto a suo nome un nuovo conto recante c.c.
54570173249, assistito da pegno sulle azioni di Parte_2
già in suo possesso;
inferiva che l'insieme di operazioni innanzi delineato avesse prodotto l'aumento esponenziale degli oneri a suo carico;
lamentava che la convenuta avesse venduto azioni proprie per garantire gli affidamenti accordatile, in violazione dell'art. 2358 c.c.
e che alcun contratto quadro fosse mai stato sottoscritto tra le parti;
2 assumeva, ancora, il mancato adempimento, da parte della banca, degli obblighi delineati nel TUF e nei reg. Consob n.11522/98 ed
11768/98, sia con riferimento ai profili informativi, anche rispetto al conflitto di interessi, che in ordine all'entità dell'investimento in rapporto al patrimonio;
argomentava in ordine al difetto di causa del finanziamento contratto nel 2016 per ripianare l'esposizione correlata ai prefati investimenti;
precisava di aver subito un pregiudizio patrimoniale di entità pari alla sommatoria tra il costo sostenuto per l'acquisto delle azioni – pari ad € 23.425,00 , da maggiorarsi di interessi al tasso medio ponderato sui bot di durata non superiore ai
12 mesi -, il saldo attivo utilizzato dalla banca per ripianare un'esposizione di fatto insussistente e gli oneri corrisposti in relazione al finanziamento;
instava, altresì, per la rifusione del danno connesso all'illecita segnalazione presso la Centrale Rischi.
, costituendosi, preliminarmente eccepiva la propria CP_3
carenza di legittimazione passiva, assumendo che della pretesa azionata ai propri danni dovesse rispondere Parte_3
assumeva l'improcedibilità delle domanda, in ragione
[...] dell'omesso esperimento del tentativo di mediazione;
nel merito, dopo aver posto l'accento sull'attività imprenditoriale svolta dalla
, rimarcava l'esistenza del contratto quadro, dell' idonea Pt_1
attestazione inerente la profilatura della cliente, datata 13.8.13 e comprovante l'ampia esperienza in materia finanziaria e gli obbiettivi di investimento, nonché degli ordini di acquisto di, rispettivamente,
500 e 100 azioni nei quali erano contenute le informazioni rispetto ad adeguatezza dell'operazione, nonché natura e liquidità dei prodotti finanziari;
inferiva che la documentazione in atti suffragasse la coerenza tra il proprio operato e le previsioni della normativa Mifid I
e del Reg. Consob 16190/07; assumeva che il rapporto tra la propria compagine e ostasse all'applicabilità dell'art. Parte_2
2358 c.c.; negava la natura di mutuo di scopo del finanziamento accordato all'attrice nel 2016 e contestava la prospettata illegittimità
3 della segnalazione alla Centrale Rischi, nonché la fondatezza nell'an e nel quantum delle voci di danno esposte in citazione.
Con comparsa depositata in data 9.5.18 Controparte_2
spiegava intervento volontario, assumendo la sussistenza della propria legittimazione passiva e l'improcedibilità del giudizio in ragione della pendenza della procedura di liquidazione coatta amministrativa;
nel merito, spiegava difese analoghe a quelle articolate dalla convenuta.
Con ordinanza emessa in data 13.2.20 l'ordine ex art. 210 c.p.c. veniva rigettato, siccome afferente a documentazione già presente in atti, quindi la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni;
nelle note di trattazione scritta depositate in vista della celebrazione cartolare dell'udienza del 13.11.20 i procuratori delle parti curavano detto incombente, sicchè il giudizio veniva trattenuto a sentenza, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.”
Con sentenza in data 27.9.2021, il Tribunale rigettava le domande, compensando le spese di lite.
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello la , Pt_1 chiedendone l'integrale riforma.
Con comparsa di costituzione e risposta, ha resistito in giudizio
[...]
che ha incorporato per fusione CP_1 Controparte_4
proponendo a sua volta appello incidentale condizionato.
è rimasta contumace. Controparte_2
A seguito di trattazione scritta le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente in cancelleria cui si fa espresso rinvio.
Motivi della decisione
Con il primo motivo di gravame l'appellante principale deduce la
“VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 2358
C.C., IN PUNTO ALLA DEDOTTA INAPPLICABILITÀ ALLA
FATTISPECIE DI ORDINI DI ACQUISTO DI AZIONI DEL
PRINCIPIO, IVI STATUITO, DI DIVIETO DI ACQUISTO DI
AZIONI EMESSE DA SOCIETÀ CONTROLLANTE QUELLA
4 NEGOZIATRICE DEI TITOLI, OVVERO AD ESSA
INTERESSATA DA RAPPORTI INFRAGRUPPO”.
Sostiene sostanzialmente la che, contrariamente a quanto Pt_1
ritenuto dal Tribunale, il divieto previsto dall'art. 2358 c.c. troverebbe applicazione nella fattispecie in esame, in cui avrebbe Parte_2 prestato assistenza finanziaria, tramite per l'acquisto di CP_4
proprie azioni.
Il motivo è infondato.
Invero, come correttamente rilevato dal primo giudice, la norma in questione vieta espressamente che una stessa società accordi prestiti o fornisca garanzie per l'acquisto o la sottoscrizione di proprie azioni, mentre nel caso di specie società controllata da CP_4 Pt_2
, ha concesso dei finanziamenti per l'acquisto di azioni della
[...]
società controllante.
Sia la lettera della disposizione, sia la ratio di tutela ad essa sottesa ostano all'accoglimento dell'interpretazione sostenuta dall'appellante.
La ratio della norma è, infatti, quella di vietare la c.d. assistenza finanziaria, sia nella forma del prestito che in quella della prestazione di garanzie, a favore di chiunque voglia acquistare o sottoscrivere le azioni della società medesima, nella volontà di vietare operazioni che possano determinare un'erosione anche potenziale del capitale sociale, nell'interesse dei creditori della società ed a tutela dell'interesse dei soci.
Col secondo motivo si lamenta l' “OMESSO ACCERTAMENTO IN
PUNTO ALLA DEDOTTA NULLITÀ, AI SENSI DELL'ART. 1418
C.C., PER INESISTENZA E/O ILLICEITÀ DELLA CAUSA, IN
RIFERIMENTO AGLI ARTT. 1325 E 1344 C.C., DEL
CONTRATTO DI FINANZIAMENTO, PER € 25.000,00=,
STIPULATO IN DATA 14 GIUGNO 2016
[...]
IN QUANTO Parte_4
FINALIZZATO ALLA RIDUZIONE DEL NOMINALE,
ANCORCHÉ NULLO ED INEFFICACE, SALDO IN DARE
INSISTENTE, ALLA DATA DI STIPULAZIONE DI ESSO, SUL
5 C/C BANCARIO N. 154576026126, DALLA TRATTO CP_5
PRESSO . Controparte_3
Sostiene l'appellante che la nullità degli investimenti in azioni Pt_2
ai sensi dell'art. 2358 cc, comporterebbe la nullità anche del
[...]
finanziamento del 2016.
Tale censura, che presuppone la dedotta violazione dell'art. 2358 c.c.,
è assorbita dal rigetto del precedente motivo.
Con il terzo ed ultimo motivo, infine, si deduce la “VIOLAZIONE E/O
FALSA APPLICAZIONE, OVVERO ERRONEA, INSUFFICIENTE
E CONTRADDITTORIA MOTIVAZIONE SUL RELATIVO
PUNTO DECISIVO DELLA CONTROVERSIA, DEGLI ARTT. 23
TUIF, 2697, 1218 E 1224 C.C., IN PUNTO DI ONERE DELLA
PROVA DEL DANNO DA RESPONSABILITÀ
CONTRATTUALE”.
Il motivo è inammissibile.
Invero il Tribunale ha ritenuto non fornita la prova del danno da parte dell'attrice sotto diversi profili.
In particolare, il primo giudice, con riferimento alla prova del danno, ha così motivato: “Nel caso per cui è controversia, tuttavia, parte attrice non ha neppure documentato la propria perdurante titolarità delle azioni in questione – circostanza contestata dalla convenuta;
non ha allegato, prima che provato, le successive vicende dei titoli acquistati nel 2013 per un corrispettivo di € 20.000,00 – titoli che nel
2016 venivano costituiti in pegno, unitamente ad altre 200 azioni di
, al fine di garantire un ulteriore finanziamento di € Controparte_2
25.000,00 - sicchè non appare possibile rinvenire né dati in ordine all'andamento delle azioni, né l'eventuale valore residuo delle medesime, né quello dei rendimenti in evento percepiti;
a tale carenza, peraltro, non potrebbe supplirsi mediante ctu, che sarebbe connotata da una portata evidentemente esplorativa.
Peraltro, a prescindere dal suddetto, assorbente, profilo…”.
Nel prosieguo della motivazione il Tribunale ha indicato, altresì, altre ragioni ritenute idonee ad escludere il danno.
6 Ebbene, le censure formulate nel motivo in esame non hanno assolutamente riguardato la predetta ragione di rigetto della domanda, di per sé idonea a sorreggere la decisione sul piano logico e giuridico, comportando conseguentemente il passaggio in giudicato della “ratio decidendi” non censurata.
L'appello principale va pertanto rigettato, mentre l'appello incidentale condizionato proposto da resta evidentemente Controparte_1
assorbito da tale rigetto.
Le spese processuali, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
1) Rigetta l'appello principale;
2) Condanna l'appellante principale al pagamento delle spese processuali, che liquida in euro 5.000,00 per compensi, oltre accessori di legge e di tariffa nella misura del 15%;
3) Si dà atto che ricorrono le condizioni di cui all'art. 13 comma 1 quater dpr n. 115/02 per il versamento a carico dell'appellante principale, in favore dell'Erario, di un'ulteriore somma pari a quella dovuta a titolo di contributo unificato per la proposizione del presente appello.
Lecce, 15.5.2025
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
(Dott. Maurizio Petrelli) ( Dott. Riccardo Mele)
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