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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 15/09/2025, n. 877 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 877 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
R. Gen. N. 444/2021 La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, così composta:
Dott. Giuseppe Magnoli Presidente
Dott. Cesare Massetti Consigliere
Dott.ssa Maura Mancini Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 444/2021 R.G. promossa con atto di citazione notificato OGGETTO: Azione in data 13.04.2021 e posta in decisione con ordinanza presidenziale del revocatoria ordinaria 22.04.2025 ex art. 2901 c.c. d a codice: 102002
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Pt_2
(C.F. ), rappresentati e difesi dagli Avv.ti
[...] C.F._2
Roberto e Pietro Tournier del foro di Bari, giusta procura in calce all'atto di citazione in appello;
APPELLANTI
c o n t r o
(C.F. e P. Iva Controparte_1
), con sede sociale in Sondrio (SO), Piazza Garibaldi n. 16, P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Prof. Emilio Tosi del foro di Milano ed
1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Pietro Pollini Valseriati,
in Brescia, via Aleardi n. 20 A, giusta delega in calce all'atto di costituzione e risposta in appello;
APPELLATA
n o n c h è c o n t r o
C.F. , con sede legale in Controparte_2 P.IVA_2
Milano, Corso Vittorio Emanuele II n. 24/28, e per essa, quale mandataria,
(C.F. P. Iva , con sede CP_3 P.IVA_3 P.IVA_4
legale in Verona, Viale dell'Agricoltura n. 7, rappresentata e difesa dall'Avv.
Luca Patalini, procuratore domiciliatario, giusta procura in calce all'atto di intervento;
TERZA INTERVENUTA
In punto: appello a sentenza del Tribunale Ordinario di Mantova, pubblicata in data 09.03.2021, n. 254/2021.
CONCLUSIONI
Degli appellanti
“a) preliminarmente, in rito, disporre la sospensione del presente giudizio ai
sensi dell'art. 295 c.p.c. o ai sensi dell'art. 337 c.p.c., per le ragioni illustrate
al punto 1) delle note di trattazione del 29.03.2024; b) subordinatamente alla
richiesta che precede ed in caso di non accoglimento della stessa, disporre,
comunque, la riunione del presente giudizio a quello avente n. 1025/2020
R.G. della Corte di Appello di Brescia, per le ragioni illustrate al punto 2)
2 delle note di trattazione del 29.03.2024; c) dichiarare la mancanza di
legittimazione attiva della società per le Controparte_4
ragioni illustrate al punto 3) delle note di trattazione del 29.03.2024 e,
conseguentemente rigettare ogni richiesta, domanda ed eccezione proposta
dalla suddetta società; d) rigettare l'avversa eccezione di inammissibilità
dell'appello ai sensi degli artt. 342 e 348bis c.p.c., perché infondata in fatto
ed in diritto;
nel merito: e) riformare e mettere nel nulla la sentenza di prime
cure impugnata, per evidente carenza ed erroneità della stessa, in conformità
di quanto dedotto nel – I – motivo generale di appello;
f) accertare e
dichiarare la prescrizione dell'azione revocatoria promossa dalla
[...]
ai sensi dell'art. 2903 c.c. e, eventualmente, Controparte_1
anche dalla presunta cessionaria intervenuta nel caso di dimostrazione di
detta cessione e, derivativamente, rigettare la domanda proposta dalla
con l'atto di citazione del 10.01.2019, in Controparte_1
accoglimento del – II – motivo di appello;
g) in via subordinata rispetto alle
conclusioni di cui al punto f) che precede, accertare e dichiarare la nullità
della fideiussione omnibus rilasciata dall'Ing. in data Parte_2
25.02.2014 in favore della banca appellata per violazione di legge e di norme
imperative e, derivativamente, rigettare le domande proposte dalla
[...]
ed eventualmente della presunta cessionaria Controparte_1
intervenuta nel caso di dimostrazione di detta cessione, nei confronti del
fideiussore con l'atto di citazione del 10.01.2019, in accoglimento del – III –
motivo di appello;
h) gradatamente rispetto alle conclusioni di cui al punto
g) che precedono, accertare e dichiarare la nullità della fideiussione
3 omnibus rilasciata dall'Ing. in data 25.02.2014 in favore Parte_2
della banca appellata relativamente alle clausole di cui agli artt. n. 2, 6 e 8
per violazione di legge e di norme imperative e, conseguentemente, rigettare
le domande proposte dalla ed Controparte_1
eventualmente della presunta cessionaria intervenuta nel caso di
dimostrazione di detta cessione, nei confronti del fideiussore con l'atto di
citazione del 10.01.2019, sempre in accoglimento del – III – motivo di
appello; i) accertare e dichiarare, comunque, l'infondatezza della domanda
revocatoria proposta dalla ed Controparte_1
eventualmente della presunta cessionaria intervenuta nel caso di
dimostrazione di detta cessione, con l'atto di citazione del 10.01.2019 per
insussistenza dei presupposti di legge, e di conseguenza, rigettare le
domande proposte dalla ed Controparte_1
eventualmente della presunta cessionaria intervenuta nel caso di
dimostrazione di detta cessione, nei confronti dei coniugi
[...]
con l'atto di citazione del 10.01.2019, in Controparte_5
accoglimento del – IV – motivo di appello;
j) rigettare ogni eccezione,
contestazione, domanda e richiesta formulata dalla Controparte_1
e, all'occorrenza, dalla presunta cessionaria intervenuta nel caso di
[...]
dimostrazione di detta cessione, perché infondate in fatto ed in diritto;
K) in
via istruttoria, ove ritenuto ancora necessario da parte dell'Ecc.ma Corte di
Appello, disporre la revoca dell'ordinanza del primo Giudice del 15/10/2019
e, quindi, disporre l'ammissione della consulenza tecnica d'ufficio richiesta
dagli odierni appellanti con la memoria ex art. 183, co. 6° n. 2, C.p.c. del
4 29.04.2019 al fine del rigetto di ogni avversa pretesa e, quindi, al fine della
riforma della sentenza impugnata, sempre in accoglimento del – IV – motivo
di appello. Con vittoria di spese e compensi del doppio grado del giudizio,
oltre il 15% per spese generali ed accessori di legge.”
Dell'appellata e dell'intervenuta
“Insiste: - in via preliminare, nella declaratoria di inammissibilità
dell'appello ex artt. 348 bis e 342 c.p.c.; - nel merito, in via principale,
nell'accoglimento delle conclusioni già rassegnate, con conseguente rigetto
dell'appello proposto poiché infondato in fatto e in diritto, nonché non
provato, e conferma integrale della sentenza n. 254/2021 emessa dal
Tribunale di Mantova e resa pubblica in data 09/03/2021; - in ogni caso:
condannare gli appellanti alla refusione all'appellata delle spese,
competenze ed onorari di avvocato sia del primo grado che del giudizio di
appello, oltre iva, CPA, spese generali, come dovute per legge”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, la Controparte_1
ha convenuto in giudizio i coniugi sig.ri e
[...] Parte_1
, deducendo di essere creditrice nei loro confronti della Parte_2
somma di € 1.794.918,65 (quale saldo debitore del conto corrente n. 2271/89
intestato alla sig.ra e a garanzia del quale si era costituito Parte_1
fideiussore il sig. ), oltre spese, compensi e interessi indicati nel Pt_2
decreto ingiuntivo n. 2038/1027 del 28.11.2017, e chiedendo, pertanto,
dichiararsi la revocatoria ex art. 2901 cod. civ. degli effetti dell'atto di
5 costituzione di fondo patrimoniale ex art. 167 e segg. cod. civ. dagli stessi stipulato in data 20.12.2013 ed avente ad oggetto la quota del 99/100 del diritto di proprietà della sig.ra sugli immobili siti in Comune di Parte_1
Curtatone (MN), in Via della Pace (angolo Via del Pisanello) e catastalmente
Via del Pisanello n. 7, censiti al Catasto Fabbricati al Fg. 27, mappale 190,
sub. 8 e 9; in via subordinata, la declaratoria della simulazione assoluta di tale atto.
Si sono ritualmente costituiti in giudizio i sig.ri e Parte_1 Pt_2
, i quali hanno chiesto il rigetto delle domande.
[...]
Con sentenza n. 254/2021, pubblicata il 09.03.2021, il Tribunale di Mantova
ha accolto l'azione revocatoria degli effetti ex art. 2901 c.c. dell'atto pubblico di costituzione del fondo patrimoniale ed ha condannato i convenuti a rifondere alla attrice le spese di lite.
In particolare, il Tribunale ha valutato che:
- secondo costante orientamento della Suprema Corte, la costituzione del fondo patrimoniale potesse essere dichiarata inefficace nei confronti dei creditori ai sensi dell'art. 2901 cod. civ.;
- nel giudizio ex art. 2901 c.c., per provare la sussistenza di un credito meritevole di tutela, fosse sufficiente al creditore la mera allegazione di un decreto ingiuntivo ottenuto nei confronti del preteso debitore;
- quanto all'eventus damni, la costituzione del fondo patrimoniale limitasse l'aggredibilità dei beni conferiti alla ricorrenza di determinate condizioni
(art. 170 c.c.), rendendo più incerta o difficile la soddisfazione del credito e,
come tale, causasse un pregiudizio alla garanzia patrimoniale del creditore;
6 inoltre, i debitori non avessero provato che il proprio patrimonio residuo fosse capiente al fine di soddisfare le ragioni del creditore;
- quanto alla scientia damni, trattandosi di atto a titolo gratuito posteriore al sorgere del credito (al 30/09/202013, il saldo debitore del conto corrente di titolarità della sig.ra era pari a 450.000,00 €, come da doc. 8 di Parte_1
parte attrice), fosse sufficiente provare, anche mediante presunzioni semplici,
che il debitore fosse consapevole di variare, mediante l'atto di disposizione,
il proprio patrimonio sotto il profilo quantitativo o qualitativo, e quindi la garanzia spettante al creditore, in modo tale da recare pregiudizio alle ragioni di quest'ultimo; nel caso in esame, acquistasse rilievo, nei confronti di entrambi i disponenti, il fatto che la costituzione del fondo patrimoniale fosse avvenuta a distanza di trentacinque anni dal matrimonio (celebrato nel 1978),
senza l'evidenza dell'esistenza di figli minori e con possibilità di alienare,
ipotecare o comunque vincolare i cespiti (rimasti di proprietà della sig.ra senza necessità di autorizzazione giudiziale. Parte_1
Avverso detta decisione hanno proposto appello i sig.ri e Parte_1
, chiedendone la riforma sulla scorta di quattro motivi. Pt_2
Si è costituita in giudizio resistendo al Controparte_1
gravame avversario.
È intervenuta in giudizio ai sensi dell'art. 111 c.p.c., in data 19.03.2024,
e, per essa, quale mandataria, Controparte_2 CP_3
deducendo di essere cessionaria del credito oggetto di causa e facendo proprie le difese già formulate dall'Istituto di credito.
All'udienza del 17.11.2021, il Collegio, rilevato che la complessità delle
7 questioni dedotte non si conciliava con la definizione della causa con l'ordinanza ex art. 348 bis cod. proc. civ., rigettava l'eccezione di inammissibilità dell'appello proposta dall'appellata.
All'udienza del 16.04.2025, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter
c.p.c., le parti hanno precisato le conclusioni come in epigrafe e la causa è
stata trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190
cod. proc. civ.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, si rileva che le conclusioni di cui ai punti a), b) e c), di cui al foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data 17.03.2025, non trovano alcuna corrispondenza nel contenuto e nelle conclusioni rassegnate nell'atto di appello al quale gli appellanti si sono comunque riportati, mentre non risultano depositate nel presente giudizio “le note di trattazione del
29.03.2024” alla quale tali lettere delle conclusioni fanno riferimento in punto argomentazioni poste a fondamento delle stesse: ne discende che tali conclusioni devono essere ritenute inammissibili in quanto verosimilmente frutto di un errore nell'utilizzo della funzione “copia e incolla”.
Si osserva, inoltre, la totale ininfluenza della questione relativa alla
legittimazione attiva di sollevata dagli Controparte_4
appellanti in sede di precisazione delle conclusioni nel presente grado di giudizio alla luce del rilievo che quest'ultima si è limitata ad intervenire ad
adiuvandum svolgendo conclusioni conformi a quelle svolte dalla società
appellata che chiedono la conferma della sentenza di primo grado che ha
8 dichiarato l'inefficacia della costituzione del fondo patrimoniale nei confronti della sola appellata. In ogni caso si rileva che risultano depositati a) l'estratto della Gazzetta Ufficiale n. 150 del 21.12.2023 parte II, recante la comunicazione di avvenuta stipula in data 15 dicembre 2023 del contratto di cessione con la (cfr. doc. 1 allegato alla Controparte_6
costituzione in appello dell'intervenuta) e b) la comunicazione dell'8 luglio
2024 in cui la cedente riconosce che “tra i crediti nominati rientrano anche
quelli nei confronti di (C.F. Controparte_5
) quale obbligata principale e, nello specifico, i C.F._3
seguenti rapporti: - ex conto corrente n. 10/2271” (cfr.
dichiarazione_di_cessione_bps_luzzati_per_vendramini depositata in data
14.04.2025); tale comunicazione costituisce elemento documentale rilevante e potenzialmente decisivo a conferma della titolarità della posizione soggettiva azionata dalla cessionaria, non avendo la cedente alcun interesse a rendere una dichiarazione a sé contraria (cfr. Cass. n. 10200/2021)
soprattutto alla luce del rilievo che la cedente risulta ritualmente costituita nell'ambito del presente giudizio e non ha contestato l'intervenuta cessione o il documento prodotto dalla terza intervenuta attestante la cessione del credito per cui è causa.
Pertanto, l'eccezione di difetto di legittimazione attiva dell'intervenuta risulta comunque infondata e gli effetti della sentenza potranno prodursi anche nei confronti della cessionaria ai sensi Controparte_2
del combinato disposto degli artt. 2909 c.c. e 111 co. IV cod. proc. civ.
9 Procedendo con l'esame dell'appello, con il primo motivo, i sig.ri e censurano la sentenza per violazione degli artt. 112, Parte_1 Pt_2
113, 115, 116 cod. proc. civ., 2697 cod. civ., 24 e 111 Cost., in quanto il
Tribunale “non ha considerato le argomentazioni ed eccezioni proposte dagli
odierni appellanti, la vasta e probante documentazione prodotta in giudizio
e non ha tenuto conto del pacifico orientamento giurisprudenziale in
materia” e ha fatto mal governo delle norme fondamentali di diritto in materia di processo, violando il principio del contraddittorio tra le parti.
Tale doglianza non è in alcun modo condivisibile.
Invero, il Tribunale non è incorso in alcun vizio di omessa pronuncia e, al contrario, ha motivato in modo sintetico, ma efficace, le ragioni a fondamento dell'accoglimento dell'azione della CP_1
Si osserva ulteriormente che la Corte di Cassazione ha più volte affermato che: “non ricorre il vizio di omessa pronuncia quando la decisione adottata,
in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte, comporti
necessariamente il rigetto di quest'ultima, non occorrendo una specifica
argomentazione in proposito. È quindi sufficiente quella motivazione che
fornisce una spiegazione logica ed adeguata della decisione adottata,
evidenziando le prove ritenute idonee a suffragarla, ovvero la carenza di
esse, senza che sia necessaria l'analitica confutazione delle tesi non accolte
o la disamina degli elementi di giudizio non ritenuti significativi” (ex multis,
Cass., sez. V, 2 aprile 2020, n. 7662).
Non si ravvisa neanche la lamentata violazione del principio del contradditorio, il quale, invece, è stato pienamente rispettato nel corso del
10 giudizio di primo grado, anche attraverso la concessione dei termini per il deposito delle memorie ai sensi dell'art. 183 co. VI cod. proc. civ. Né può
considerarsi che la violazione del suddetto principio sia integrata dal mancato esperimento della C.T.U. richiesta dai coniugi e , Parte_1 Pt_2
considerato che tale strumento istruttorio è rimesso alla valutazione discrezionale del Giudice: nel caso di specie la richiesta di parte appellante
[“l'ammissione della consulenza tecnica contabile di ufficio con riferimento
a tutto il rapporto c/c n. 000002271X89, stipulato in data 28.11.2005 con la
ed al relativo rapporto di apertura di Controparte_1
credito, al fine della ricostruzione dei relativi rapporti bancari intercorsi ed
alla rideterminazione delle risultanze (ossia dei saldi) e delle somme
effettivamente dovute, se dovute, dagli odierni convenuti, nonché ai rapporti
di deposito titoli e strumenti finanziari ed alla gestione da parte della banca
opposta dell'ingente patrimonio mobiliare di cui era titolare la IG.ra
(cfr. II memoria ex art. 183, co. VI. Cod. proc. civ.)] esula Parte_1
dall'ambito di applicazione dell'art. 2901 cod. civ., atteso che l'azione revocatoria ordinaria può fondarsi anche su un credito il cui ammontare sia incerto o controverso (cfr. Cass. SS.UU. 18.05.2004, n. 9440; Cass.
10.03.2006, n. 5246; Cass. 17.07.2009, n. 16722; Cass. 26.01.2012, n. 1129;
Cass. 14.05.2013, n. 11573; Cass. 12.07.2013, n. 17257; Cass. 10.02.2016,
n. 2673; Cass. 05.02.2019, n. 3369).
Alla luce di ciò, il primo motivo non può trovare accoglimento.
Con il secondo motivo, gli appellanti lamentano che il Tribunale non si sarebbe pronunciato sull'eccezione di prescrizione dell'azione revocatoria ai
11 sensi dell'art. 2903 cod. civ.
In realtà, tale eccezione non risulta di fatto formulata nel corso del primo grado di giudizio. Infatti, diversamente da quanto sostenuto dagli appellanti,
non può interpretarsi in tal senso il periodo riportato alla pagina 9 della comparsa di costituzione e risposta, il quale fa un generico riferimento al lasso di tempo intercorso tra la stipula dell'atto e l'introduzione del presente giudizio, anche alla luce del rilievo che le conclusioni rassegnate in tale atto non fanno in alcun modo riferimento alla prescrizione del diritto azionato dall'Istituto di credito. Si osserva, inoltre, che a pagina 1 della memoria di replica di primo grado i sig.ri e hanno espressamente Parte_1 Pt_2
riconosciuto: “l'azione revocatoria in contestazione è stata proposta in
imminente scadenza del termine prescrizionale di legge, ossia appena due
giorni prima dello scadere del termine quinquennale, che, invero, nel caso
di specie, sarebbe scaduto il 16.01.2019, mentre la consegna dell'atto per la
notifica agli Ufficiali Giudiziari del Tribunale di Mantova è avvenuta in data
14.01.2019” (cfr. pag. 1 memoria di replica di primo grado
), con la conseguenza che gli stessi appellanti Controparte_7
riconoscono l'applicabilità alla presente fattispecie del consolidato orientamento giurisprudenziale in virtù del quale, ai fini della decorrenza della prescrizione del diritto del creditore di agire in revocatoria ex art. 2901
cod. civ., non rileva la data di costituzione del fondo patrimoniale, ma quella in cui è stata data pubblicità dell'atto stesso, mediante trascrizione nei
Pubblici Registri, in quanto solo da quel momento il diritto può esser fatto valere e l'inerzia del titolare protratta nel tempo assume effetto estintivo (cfr.
12 Cass., Sez. U., n. 21658 del 13.10.2009; in senso conforme, Cass. n. 4049 del
09.02.2023; Cass. 22622 del 25.06.2020; Cass. n. 12545 del 10.5.2019; Cass.
n. 27854 del 12.12.2013; Cass. n. 1210 del 19.01.2007).
L'applicazione di principio soprarichiamato induce a ritenere la tempestività
dell'azione in oggetto: infatti, l'atto dispositivo di cui si chiede la revocatoria ai sensi dell'art. 2901 cod. civ. è stato trascritto, presso l'Ufficio provinciale di Mantova, servizio di Pubblicità Immobiliare, in data 16.01.2014 (cfr. doc.
7 fascicolo della;
mentre l'atto di citazione del 10.01.2019 è stato CP_1
consegnato alla notifica in data 14.01.2019 (cfr. allegato 07.02.2019 della
, ossia due giorni prima della scadenza del termine previsto dall'art. CP_1
2903 cod. civ., come peraltro riconosciuto dagli stessi appellanti non solo a pagina 1 della memoria di replica di primo grado, ma anche a pagina 3
dell'atto di appello.
Alla luce di ciò, si ritiene che l'eccezione di prescrizione del diritto della
Banca di agire in revocatoria sia tardiva e infondata.
Con il terzo motivo il sig. deduce la nullità totale o parziale del Pt_2
contratto di fideiussione dal medesimo sottoscritto, per violazione della normativa anti-trust.
La questione posta è quella della presenza nel testo della fideiussione rilasciata dall'appellante in data 25 febbraio 2014 (cfr. doc. 2 fascicolo di parte) di clausole corrispondenti a quelle contestate dal provvedimento di
Banca d'Italia n. 55 del 2005 (ossia l'art. 2 “clausola di reviviscenza”, l'art. 6 “rinuncia di cui all'art.1957 c.c.” e l'art. 8 “clausola di sopravvivenza”,
presenti nello schema A.B.I. risultato contrario alla normativa antitrust) e del
13 valore probatorio del citato provvedimento di Banca d'Italia e, quindi, se questo possa essere considerato quale prova privilegiata dell'esistenza dell'intesa restrittiva della concorrenza, essendo la garanzia fideiussoria stata rilasciata molti anni dopo l'emanazione del suddetto provvedimento.
La Corte ritiene che non si possa presumere la qualificazione tout court delle norme bancarie uniformi allo schema A.B.I. in materia di contratti di fideiussione quali intese illecite, posto che il provvedimento di Banca d'Italia
n. 55/2005 ha riguardato uno specifico schema A.B.I., risultato contrario alla normativa antitrust, e non il complessivo apparato di tali norme in tema di fideiussione. Inoltre, l'accertamento dell'intesa illecita da parte dell'Autorità
di vigilanza risale al maggio 2005 e si fonda su un'istruttoria avviata nel novembre del 2003, ai sensi degli artt. 2 e 14 della Legge n. 287/1990.
Dal parere espresso sul modulo predisposto dall'A.B.I. da parte dell' CP_8
si ricava come tale istruttoria abbia permesso di appurare che il contenuto dello schema fosse stato replicato nei contratti delle banche interpellate e come la diffusione su larga scala delle clausole esaminate non fosse un fenomeno “spontaneo” del mercato, bensì il frutto di un'intesa esistente tra le banche in tema di contratti.
Tuttavia, come esposto, la fideiussione in questione è stata sottoscritta in epoca di molto successiva a quella oggetto di osservazione e di rilievo da parte dell'Autorità amministrativa. Pertanto, si ritiene che non si possa attribuire al provvedimento di Banca d'Italia n. 55/2005 valore di prova presuntiva, posto che tale valenza può essere riconosciuta solo con
14 riferimento al comportamento accertato e alla posizione rivestita sul mercato ed al suo abuso per il periodo 2002-2005, ma non in relazione ad una eventuale sussistenza dell'intesa restrittiva con riguardo alla fideiussione in esame, stipulata in un periodo ben lontano.
La presenza di tali clausole nella fideiussione stipulata dal sig. non Pt_2
può ritenersi elemento sufficiente al fine di provare gli elementi costitutivi della fattispecie dell'illecito anticoncorrenziale da parte dell'Istituto di credito. Infatti, l'inclusione di tali clausole, la cui liceità è pacifica, ben può
ricondursi all'esercizio del potere contrattuale del contraente predisponente le condizioni generali del contratto di inserire deroghe rispetto al regime civilistico e a tutela del credito oggetto di garanzia, interesse senz'altro meritevole ai sensi dell'art. 1322 co. II cod. civ., senza che ciò possa ritenersi necessariamente frutto della persistenza della intesa anticoncorrenziale lesiva del mercato accertata nel 2005 o di una nuova intesa fondata tra operatori del medesimo settore finalizzata a compromettere la concorrenzialità del mercato. Le clausole in oggetto devono, pertanto, ritenersi valide ed efficaci.
Va infine osservato decisivamente che anche nel caso in cui, per mera ipotesi,
il contratto di fideiussione in oggetto fosse parzialmente nullo, come sostenuto dall'appellante, la revocatoria sarebbe stata comunque esperibile in relazione alla costituzione di fondo patrimoniale stipulata anche dalla debitrice principale e coniuge del sig. , ossia la sig.ra Pt_2 Parte_1
Con il quarto motivo gli appellanti si dolgono dell'inesistenza del credito vantato dalla Banca e, comunque, della sua posteriorità rispetto all'atto di
15 costituzione del fondo patrimoniale.
Tali censure non possono essere condivise.
In primo luogo, si osserva che è principio di diritto consolidato quello secondo il quale anche il credito eventuale, in veste di credito litigioso, è
idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria, ai sensi dell'art. 2901 cod. civ., contro l'atto di disposizione compiuto dal debitore, essendo sufficiente l'esistenza di una ragione di credito, ancorché non accertata giudizialmente (cfr. le già
richiamate Cass. SS.UU. 18.05.2004, n. 9440; Cass. 10.03.2006, n. 5246;
Cass. 17.07.2009, n. 16722; Cass. 26.01.2012, n. 1129; Cass. 14.05.2013, n.
11573; Cass. 12.07.2013, n. 17257; Cass. 10.02.2016, n. 2673; Cass.
05.02.2019, n. 3369), con la conseguenza che le censure in merito alla natura controversa del credito ovvero alla sua erronea determinazione o alla sua inesigibilità e illiquidità non incidono sull'accoglimento dell'azione pauliana proposta dalla Banca. Analogamente, esulano dall'ambito di applicazione dell'azione le doglianze attinenti alla violazione da parte della Banca degli obblighi informativi o agli allegati abusi nella gestione del rapporto di conto corrente.
In secondo luogo, quanto alla sussistenza della scientia damni, si osserva che il Tribunale ha dato atto che “alla data del 30/09/2013 il saldo debitore del
conto corrente era superiore ad € 450.000,00 come da doc. 8 di parte attrice”
(cfr. pag. 4 sentenza di primo grado). Tale statuizione non risulta censurata;
pertanto, si è formato sul punto il giudicato (interno).
Considerata l'importante esposizione debitoria accertata in data 30.09.2013
16 e considerato che l'atto di costituzione del fondo patrimoniale è stato stipulato dai coniugi e in data 20.12.2013, è evidente Parte_1 Pt_2
che l'atto dispositivo è posteriore all'insorgenza del credito a tutela del quale la Banca ha agito. Pertanto, ai fini della sussistenza del requisito della scientia
damni, è sufficiente la dimostrazione che i debitori fossero consapevoli di variare, mediante l'atto dispositivo, il proprio patrimonio, sotto il profilo quantitativo o qualitativo, arrecando in tal modo un pregiudizio alle ragioni della creditrice. Tuttavia, nel caso in esame, molteplici elementi indicano anche la volontà degli odierni appellanti di ledere la garanzia patrimoniale della Banca e, dunque, la dolosa preordinazione dell'atto a pregiudicare il soddisfacimento del credito dell'appellata.
È stato dimostrato che la sig.ra quale titolare del rapporto di Parte_1
conto corrente, fosse consapevole della importante esposizione debitoria già
in essere nei confronti della appellata, non avendo essa mai contestato CP_1
di aver ricevuto gli estratti conto prodotti da quest'ultima; analogamente,
stante il rapporto di coniugio e la stipula della fideiussione in favore della
Banca fino alla concorrenza di una somma pari ad € 1.800.000,00, è
inverosimile che il sig. ignorasse la suddetta circostanza, anche Pt_2
considerato che, ai sensi dell'art. 5 del contratto di fideiussione, quest'ultimo si era impegnato a tenersi al corrente delle condizioni patrimoniali della debitrice garantita (cfr. doc. 2 Copia del contratto di fideiussione sottoscritta da – atto di citazione della Banca in primo grado). Parte_2
Risulta parimenti provato, in via presuntiva, che i sig.ri e Parte_1
abbiano costituito il fondo patrimoniale in discussione al fine di Pt_2
17 sottrarre alla garanzia patrimoniale prevista dall'art. 2740 cod. civ. l'unico bene di loro proprietà (come dagli stessi riconosciuto a pag. 29 dell'atto di appello), così da rendere più difficoltose le azioni esecutive che l'istituto di credito avrebbe potuto promuovere nei loro confronti.
Si osserva, infatti, che la costituzione del fondo patrimoniale comporta, per sua natura, un limite di disponibilità del bene, vincolato a soddisfare i bisogni della famiglia, limitando l'aggredibilità dei beni conferiti solamente alla ricorrenza di determinate condizioni (previste dall'art. 170 cod. civ.) e che,
nel caso di specie, costituiscono elementi presuntivi della volontà di sottrarre il cespite ivi conferito alla aggressione della creditrice: a) la circostanza che il fondo patrimoniale sia stato costituito trentacinque anni dopo la celebrazione del matrimonio (avvenuta nel 1978) e senza che risultino indicati quali sarebbero i bisogni della famiglia per il cui soddisfacimento sia stato stipulato e senza che vi fossero figli minori;
b) l'inclusione nell'atto della clausola in virtù della quale “i beni costituenti il fondo patrimoniale,
anche qualora esistano figli minori nati dal matrimonio tra i costituenti
signori e potranno essere Parte_1 Parte_2
alienati, ipotecati, dati in pegno o vincolati con il solo consenso di entrambi
i coniugi, senza uopo di autorizzazione giudiziale”, clausola quest'ultima che di fatto svincola dalla destinazione familiare i beni costituiti in fondo,
consentendo ai coniugi, anche in presenza di figli minori e senza controllo giurisdizionale, di disporre dei medesimi in modo assolutamente discrezionale.
Per tali motivazioni, il quarto motivo non può trovare accoglimento. 18 Dal complesso delle considerazioni che precedono discende che l'appello deve essere respinto e l'impugnata sentenza integralmente confermata.
Residua la pronuncia in ordine alle spese di lite del grado che, secondo la regola generale (art. 91 c.p.c.), seguono la soccombenza degli appellanti e che, avuto riguardo al valore della causa, come dichiarato da parte appellata nella nota di iscrizione a ruolo in primo grado e come conforme all'oggetto del contendere (indeterminabile di complessità media), alle attività
processuali di fatto espletate ed al livello di complessità delle questioni trattate nonché alla circostanza che la banca appellata ha ceduto il credito in corso di causa e la cessionaria si è costituita con il medesimo difensore, sono liquidate – quanto ai compensi e sulla base della Tabella A allegata al D.M.
55/14 come modificato dal D.M. 37/18 e dal D.M. 147/22 e per entrambe tali parti cumulativamente – in complessivi € 13.406,90, oltre rimborso spese generali, I.V.A. (se dovuta) e C.P.A., come per legge, di cui € 10.313,00 per compenso tabellare ed € 3.093,90 per l'aumento ai sensi dell'art. 4 comma 2
[€ 2.518,00 per la fase di studio (valore medio), € 1.665,00 per la fase introduttiva (valore medio), € 1.843,00 per la fase di trattazione e/o istruttoria
(valore minimo, non essendo stato espletato alcun incombente istruttorio) ed
€ 4.287,00 per la fase decisionale (valore medio)], non potendosi condividere la quantificazione delle spese legali effettuata da parte intervenuta con la nota spese depositata in ragione della natura dell'azione esercitata in giudizio.
Non risultano documentate spese vive di parte appellata e di parte intervenuta con la conseguenza che non vi è luogo a pronunciare sul punto.
Si dà atto che NON sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater del
19 D.P.R. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico degli appellanti.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
1) respinge l'appello proposto da e e, Parte_1 Parte_3
per l'effetto, conferma la sentenza del Tribunale Ordinario di Mantova n.
254/2021, pubblicata in data 9 marzo 2021;
2) condanna gli appellanti a rifondere alla banca appellata ed alla società
intervenuta le spese di lite del grado che liquida cumulativamente per parte appellata e parte intervenuta in complessivi € 13.406,90, oltre rimborso spese generali, I.V.A. (se dovuta) e C.P.A.;
3) dà atto che NON sussistono i presupposti, ai sensi dell'art 13 co. 1, quater
del DPR 115/2002, del pagamento del doppio del contributo unificato a carico degli appellanti.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 10 Settembre 2025.
Il Consigliere rel.
Maura Mancini
Il Presidente
Giuseppe Magnoli
20
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
R. Gen. N. 444/2021 La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, così composta:
Dott. Giuseppe Magnoli Presidente
Dott. Cesare Massetti Consigliere
Dott.ssa Maura Mancini Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 444/2021 R.G. promossa con atto di citazione notificato OGGETTO: Azione in data 13.04.2021 e posta in decisione con ordinanza presidenziale del revocatoria ordinaria 22.04.2025 ex art. 2901 c.c. d a codice: 102002
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Pt_2
(C.F. ), rappresentati e difesi dagli Avv.ti
[...] C.F._2
Roberto e Pietro Tournier del foro di Bari, giusta procura in calce all'atto di citazione in appello;
APPELLANTI
c o n t r o
(C.F. e P. Iva Controparte_1
), con sede sociale in Sondrio (SO), Piazza Garibaldi n. 16, P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Prof. Emilio Tosi del foro di Milano ed
1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Pietro Pollini Valseriati,
in Brescia, via Aleardi n. 20 A, giusta delega in calce all'atto di costituzione e risposta in appello;
APPELLATA
n o n c h è c o n t r o
C.F. , con sede legale in Controparte_2 P.IVA_2
Milano, Corso Vittorio Emanuele II n. 24/28, e per essa, quale mandataria,
(C.F. P. Iva , con sede CP_3 P.IVA_3 P.IVA_4
legale in Verona, Viale dell'Agricoltura n. 7, rappresentata e difesa dall'Avv.
Luca Patalini, procuratore domiciliatario, giusta procura in calce all'atto di intervento;
TERZA INTERVENUTA
In punto: appello a sentenza del Tribunale Ordinario di Mantova, pubblicata in data 09.03.2021, n. 254/2021.
CONCLUSIONI
Degli appellanti
“a) preliminarmente, in rito, disporre la sospensione del presente giudizio ai
sensi dell'art. 295 c.p.c. o ai sensi dell'art. 337 c.p.c., per le ragioni illustrate
al punto 1) delle note di trattazione del 29.03.2024; b) subordinatamente alla
richiesta che precede ed in caso di non accoglimento della stessa, disporre,
comunque, la riunione del presente giudizio a quello avente n. 1025/2020
R.G. della Corte di Appello di Brescia, per le ragioni illustrate al punto 2)
2 delle note di trattazione del 29.03.2024; c) dichiarare la mancanza di
legittimazione attiva della società per le Controparte_4
ragioni illustrate al punto 3) delle note di trattazione del 29.03.2024 e,
conseguentemente rigettare ogni richiesta, domanda ed eccezione proposta
dalla suddetta società; d) rigettare l'avversa eccezione di inammissibilità
dell'appello ai sensi degli artt. 342 e 348bis c.p.c., perché infondata in fatto
ed in diritto;
nel merito: e) riformare e mettere nel nulla la sentenza di prime
cure impugnata, per evidente carenza ed erroneità della stessa, in conformità
di quanto dedotto nel – I – motivo generale di appello;
f) accertare e
dichiarare la prescrizione dell'azione revocatoria promossa dalla
[...]
ai sensi dell'art. 2903 c.c. e, eventualmente, Controparte_1
anche dalla presunta cessionaria intervenuta nel caso di dimostrazione di
detta cessione e, derivativamente, rigettare la domanda proposta dalla
con l'atto di citazione del 10.01.2019, in Controparte_1
accoglimento del – II – motivo di appello;
g) in via subordinata rispetto alle
conclusioni di cui al punto f) che precede, accertare e dichiarare la nullità
della fideiussione omnibus rilasciata dall'Ing. in data Parte_2
25.02.2014 in favore della banca appellata per violazione di legge e di norme
imperative e, derivativamente, rigettare le domande proposte dalla
[...]
ed eventualmente della presunta cessionaria Controparte_1
intervenuta nel caso di dimostrazione di detta cessione, nei confronti del
fideiussore con l'atto di citazione del 10.01.2019, in accoglimento del – III –
motivo di appello;
h) gradatamente rispetto alle conclusioni di cui al punto
g) che precedono, accertare e dichiarare la nullità della fideiussione
3 omnibus rilasciata dall'Ing. in data 25.02.2014 in favore Parte_2
della banca appellata relativamente alle clausole di cui agli artt. n. 2, 6 e 8
per violazione di legge e di norme imperative e, conseguentemente, rigettare
le domande proposte dalla ed Controparte_1
eventualmente della presunta cessionaria intervenuta nel caso di
dimostrazione di detta cessione, nei confronti del fideiussore con l'atto di
citazione del 10.01.2019, sempre in accoglimento del – III – motivo di
appello; i) accertare e dichiarare, comunque, l'infondatezza della domanda
revocatoria proposta dalla ed Controparte_1
eventualmente della presunta cessionaria intervenuta nel caso di
dimostrazione di detta cessione, con l'atto di citazione del 10.01.2019 per
insussistenza dei presupposti di legge, e di conseguenza, rigettare le
domande proposte dalla ed Controparte_1
eventualmente della presunta cessionaria intervenuta nel caso di
dimostrazione di detta cessione, nei confronti dei coniugi
[...]
con l'atto di citazione del 10.01.2019, in Controparte_5
accoglimento del – IV – motivo di appello;
j) rigettare ogni eccezione,
contestazione, domanda e richiesta formulata dalla Controparte_1
e, all'occorrenza, dalla presunta cessionaria intervenuta nel caso di
[...]
dimostrazione di detta cessione, perché infondate in fatto ed in diritto;
K) in
via istruttoria, ove ritenuto ancora necessario da parte dell'Ecc.ma Corte di
Appello, disporre la revoca dell'ordinanza del primo Giudice del 15/10/2019
e, quindi, disporre l'ammissione della consulenza tecnica d'ufficio richiesta
dagli odierni appellanti con la memoria ex art. 183, co. 6° n. 2, C.p.c. del
4 29.04.2019 al fine del rigetto di ogni avversa pretesa e, quindi, al fine della
riforma della sentenza impugnata, sempre in accoglimento del – IV – motivo
di appello. Con vittoria di spese e compensi del doppio grado del giudizio,
oltre il 15% per spese generali ed accessori di legge.”
Dell'appellata e dell'intervenuta
“Insiste: - in via preliminare, nella declaratoria di inammissibilità
dell'appello ex artt. 348 bis e 342 c.p.c.; - nel merito, in via principale,
nell'accoglimento delle conclusioni già rassegnate, con conseguente rigetto
dell'appello proposto poiché infondato in fatto e in diritto, nonché non
provato, e conferma integrale della sentenza n. 254/2021 emessa dal
Tribunale di Mantova e resa pubblica in data 09/03/2021; - in ogni caso:
condannare gli appellanti alla refusione all'appellata delle spese,
competenze ed onorari di avvocato sia del primo grado che del giudizio di
appello, oltre iva, CPA, spese generali, come dovute per legge”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, la Controparte_1
ha convenuto in giudizio i coniugi sig.ri e
[...] Parte_1
, deducendo di essere creditrice nei loro confronti della Parte_2
somma di € 1.794.918,65 (quale saldo debitore del conto corrente n. 2271/89
intestato alla sig.ra e a garanzia del quale si era costituito Parte_1
fideiussore il sig. ), oltre spese, compensi e interessi indicati nel Pt_2
decreto ingiuntivo n. 2038/1027 del 28.11.2017, e chiedendo, pertanto,
dichiararsi la revocatoria ex art. 2901 cod. civ. degli effetti dell'atto di
5 costituzione di fondo patrimoniale ex art. 167 e segg. cod. civ. dagli stessi stipulato in data 20.12.2013 ed avente ad oggetto la quota del 99/100 del diritto di proprietà della sig.ra sugli immobili siti in Comune di Parte_1
Curtatone (MN), in Via della Pace (angolo Via del Pisanello) e catastalmente
Via del Pisanello n. 7, censiti al Catasto Fabbricati al Fg. 27, mappale 190,
sub. 8 e 9; in via subordinata, la declaratoria della simulazione assoluta di tale atto.
Si sono ritualmente costituiti in giudizio i sig.ri e Parte_1 Pt_2
, i quali hanno chiesto il rigetto delle domande.
[...]
Con sentenza n. 254/2021, pubblicata il 09.03.2021, il Tribunale di Mantova
ha accolto l'azione revocatoria degli effetti ex art. 2901 c.c. dell'atto pubblico di costituzione del fondo patrimoniale ed ha condannato i convenuti a rifondere alla attrice le spese di lite.
In particolare, il Tribunale ha valutato che:
- secondo costante orientamento della Suprema Corte, la costituzione del fondo patrimoniale potesse essere dichiarata inefficace nei confronti dei creditori ai sensi dell'art. 2901 cod. civ.;
- nel giudizio ex art. 2901 c.c., per provare la sussistenza di un credito meritevole di tutela, fosse sufficiente al creditore la mera allegazione di un decreto ingiuntivo ottenuto nei confronti del preteso debitore;
- quanto all'eventus damni, la costituzione del fondo patrimoniale limitasse l'aggredibilità dei beni conferiti alla ricorrenza di determinate condizioni
(art. 170 c.c.), rendendo più incerta o difficile la soddisfazione del credito e,
come tale, causasse un pregiudizio alla garanzia patrimoniale del creditore;
6 inoltre, i debitori non avessero provato che il proprio patrimonio residuo fosse capiente al fine di soddisfare le ragioni del creditore;
- quanto alla scientia damni, trattandosi di atto a titolo gratuito posteriore al sorgere del credito (al 30/09/202013, il saldo debitore del conto corrente di titolarità della sig.ra era pari a 450.000,00 €, come da doc. 8 di Parte_1
parte attrice), fosse sufficiente provare, anche mediante presunzioni semplici,
che il debitore fosse consapevole di variare, mediante l'atto di disposizione,
il proprio patrimonio sotto il profilo quantitativo o qualitativo, e quindi la garanzia spettante al creditore, in modo tale da recare pregiudizio alle ragioni di quest'ultimo; nel caso in esame, acquistasse rilievo, nei confronti di entrambi i disponenti, il fatto che la costituzione del fondo patrimoniale fosse avvenuta a distanza di trentacinque anni dal matrimonio (celebrato nel 1978),
senza l'evidenza dell'esistenza di figli minori e con possibilità di alienare,
ipotecare o comunque vincolare i cespiti (rimasti di proprietà della sig.ra senza necessità di autorizzazione giudiziale. Parte_1
Avverso detta decisione hanno proposto appello i sig.ri e Parte_1
, chiedendone la riforma sulla scorta di quattro motivi. Pt_2
Si è costituita in giudizio resistendo al Controparte_1
gravame avversario.
È intervenuta in giudizio ai sensi dell'art. 111 c.p.c., in data 19.03.2024,
e, per essa, quale mandataria, Controparte_2 CP_3
deducendo di essere cessionaria del credito oggetto di causa e facendo proprie le difese già formulate dall'Istituto di credito.
All'udienza del 17.11.2021, il Collegio, rilevato che la complessità delle
7 questioni dedotte non si conciliava con la definizione della causa con l'ordinanza ex art. 348 bis cod. proc. civ., rigettava l'eccezione di inammissibilità dell'appello proposta dall'appellata.
All'udienza del 16.04.2025, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter
c.p.c., le parti hanno precisato le conclusioni come in epigrafe e la causa è
stata trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190
cod. proc. civ.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, si rileva che le conclusioni di cui ai punti a), b) e c), di cui al foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data 17.03.2025, non trovano alcuna corrispondenza nel contenuto e nelle conclusioni rassegnate nell'atto di appello al quale gli appellanti si sono comunque riportati, mentre non risultano depositate nel presente giudizio “le note di trattazione del
29.03.2024” alla quale tali lettere delle conclusioni fanno riferimento in punto argomentazioni poste a fondamento delle stesse: ne discende che tali conclusioni devono essere ritenute inammissibili in quanto verosimilmente frutto di un errore nell'utilizzo della funzione “copia e incolla”.
Si osserva, inoltre, la totale ininfluenza della questione relativa alla
legittimazione attiva di sollevata dagli Controparte_4
appellanti in sede di precisazione delle conclusioni nel presente grado di giudizio alla luce del rilievo che quest'ultima si è limitata ad intervenire ad
adiuvandum svolgendo conclusioni conformi a quelle svolte dalla società
appellata che chiedono la conferma della sentenza di primo grado che ha
8 dichiarato l'inefficacia della costituzione del fondo patrimoniale nei confronti della sola appellata. In ogni caso si rileva che risultano depositati a) l'estratto della Gazzetta Ufficiale n. 150 del 21.12.2023 parte II, recante la comunicazione di avvenuta stipula in data 15 dicembre 2023 del contratto di cessione con la (cfr. doc. 1 allegato alla Controparte_6
costituzione in appello dell'intervenuta) e b) la comunicazione dell'8 luglio
2024 in cui la cedente riconosce che “tra i crediti nominati rientrano anche
quelli nei confronti di (C.F. Controparte_5
) quale obbligata principale e, nello specifico, i C.F._3
seguenti rapporti: - ex conto corrente n. 10/2271” (cfr.
dichiarazione_di_cessione_bps_luzzati_per_vendramini depositata in data
14.04.2025); tale comunicazione costituisce elemento documentale rilevante e potenzialmente decisivo a conferma della titolarità della posizione soggettiva azionata dalla cessionaria, non avendo la cedente alcun interesse a rendere una dichiarazione a sé contraria (cfr. Cass. n. 10200/2021)
soprattutto alla luce del rilievo che la cedente risulta ritualmente costituita nell'ambito del presente giudizio e non ha contestato l'intervenuta cessione o il documento prodotto dalla terza intervenuta attestante la cessione del credito per cui è causa.
Pertanto, l'eccezione di difetto di legittimazione attiva dell'intervenuta risulta comunque infondata e gli effetti della sentenza potranno prodursi anche nei confronti della cessionaria ai sensi Controparte_2
del combinato disposto degli artt. 2909 c.c. e 111 co. IV cod. proc. civ.
9 Procedendo con l'esame dell'appello, con il primo motivo, i sig.ri e censurano la sentenza per violazione degli artt. 112, Parte_1 Pt_2
113, 115, 116 cod. proc. civ., 2697 cod. civ., 24 e 111 Cost., in quanto il
Tribunale “non ha considerato le argomentazioni ed eccezioni proposte dagli
odierni appellanti, la vasta e probante documentazione prodotta in giudizio
e non ha tenuto conto del pacifico orientamento giurisprudenziale in
materia” e ha fatto mal governo delle norme fondamentali di diritto in materia di processo, violando il principio del contraddittorio tra le parti.
Tale doglianza non è in alcun modo condivisibile.
Invero, il Tribunale non è incorso in alcun vizio di omessa pronuncia e, al contrario, ha motivato in modo sintetico, ma efficace, le ragioni a fondamento dell'accoglimento dell'azione della CP_1
Si osserva ulteriormente che la Corte di Cassazione ha più volte affermato che: “non ricorre il vizio di omessa pronuncia quando la decisione adottata,
in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte, comporti
necessariamente il rigetto di quest'ultima, non occorrendo una specifica
argomentazione in proposito. È quindi sufficiente quella motivazione che
fornisce una spiegazione logica ed adeguata della decisione adottata,
evidenziando le prove ritenute idonee a suffragarla, ovvero la carenza di
esse, senza che sia necessaria l'analitica confutazione delle tesi non accolte
o la disamina degli elementi di giudizio non ritenuti significativi” (ex multis,
Cass., sez. V, 2 aprile 2020, n. 7662).
Non si ravvisa neanche la lamentata violazione del principio del contradditorio, il quale, invece, è stato pienamente rispettato nel corso del
10 giudizio di primo grado, anche attraverso la concessione dei termini per il deposito delle memorie ai sensi dell'art. 183 co. VI cod. proc. civ. Né può
considerarsi che la violazione del suddetto principio sia integrata dal mancato esperimento della C.T.U. richiesta dai coniugi e , Parte_1 Pt_2
considerato che tale strumento istruttorio è rimesso alla valutazione discrezionale del Giudice: nel caso di specie la richiesta di parte appellante
[“l'ammissione della consulenza tecnica contabile di ufficio con riferimento
a tutto il rapporto c/c n. 000002271X89, stipulato in data 28.11.2005 con la
ed al relativo rapporto di apertura di Controparte_1
credito, al fine della ricostruzione dei relativi rapporti bancari intercorsi ed
alla rideterminazione delle risultanze (ossia dei saldi) e delle somme
effettivamente dovute, se dovute, dagli odierni convenuti, nonché ai rapporti
di deposito titoli e strumenti finanziari ed alla gestione da parte della banca
opposta dell'ingente patrimonio mobiliare di cui era titolare la IG.ra
(cfr. II memoria ex art. 183, co. VI. Cod. proc. civ.)] esula Parte_1
dall'ambito di applicazione dell'art. 2901 cod. civ., atteso che l'azione revocatoria ordinaria può fondarsi anche su un credito il cui ammontare sia incerto o controverso (cfr. Cass. SS.UU. 18.05.2004, n. 9440; Cass.
10.03.2006, n. 5246; Cass. 17.07.2009, n. 16722; Cass. 26.01.2012, n. 1129;
Cass. 14.05.2013, n. 11573; Cass. 12.07.2013, n. 17257; Cass. 10.02.2016,
n. 2673; Cass. 05.02.2019, n. 3369).
Alla luce di ciò, il primo motivo non può trovare accoglimento.
Con il secondo motivo, gli appellanti lamentano che il Tribunale non si sarebbe pronunciato sull'eccezione di prescrizione dell'azione revocatoria ai
11 sensi dell'art. 2903 cod. civ.
In realtà, tale eccezione non risulta di fatto formulata nel corso del primo grado di giudizio. Infatti, diversamente da quanto sostenuto dagli appellanti,
non può interpretarsi in tal senso il periodo riportato alla pagina 9 della comparsa di costituzione e risposta, il quale fa un generico riferimento al lasso di tempo intercorso tra la stipula dell'atto e l'introduzione del presente giudizio, anche alla luce del rilievo che le conclusioni rassegnate in tale atto non fanno in alcun modo riferimento alla prescrizione del diritto azionato dall'Istituto di credito. Si osserva, inoltre, che a pagina 1 della memoria di replica di primo grado i sig.ri e hanno espressamente Parte_1 Pt_2
riconosciuto: “l'azione revocatoria in contestazione è stata proposta in
imminente scadenza del termine prescrizionale di legge, ossia appena due
giorni prima dello scadere del termine quinquennale, che, invero, nel caso
di specie, sarebbe scaduto il 16.01.2019, mentre la consegna dell'atto per la
notifica agli Ufficiali Giudiziari del Tribunale di Mantova è avvenuta in data
14.01.2019” (cfr. pag. 1 memoria di replica di primo grado
), con la conseguenza che gli stessi appellanti Controparte_7
riconoscono l'applicabilità alla presente fattispecie del consolidato orientamento giurisprudenziale in virtù del quale, ai fini della decorrenza della prescrizione del diritto del creditore di agire in revocatoria ex art. 2901
cod. civ., non rileva la data di costituzione del fondo patrimoniale, ma quella in cui è stata data pubblicità dell'atto stesso, mediante trascrizione nei
Pubblici Registri, in quanto solo da quel momento il diritto può esser fatto valere e l'inerzia del titolare protratta nel tempo assume effetto estintivo (cfr.
12 Cass., Sez. U., n. 21658 del 13.10.2009; in senso conforme, Cass. n. 4049 del
09.02.2023; Cass. 22622 del 25.06.2020; Cass. n. 12545 del 10.5.2019; Cass.
n. 27854 del 12.12.2013; Cass. n. 1210 del 19.01.2007).
L'applicazione di principio soprarichiamato induce a ritenere la tempestività
dell'azione in oggetto: infatti, l'atto dispositivo di cui si chiede la revocatoria ai sensi dell'art. 2901 cod. civ. è stato trascritto, presso l'Ufficio provinciale di Mantova, servizio di Pubblicità Immobiliare, in data 16.01.2014 (cfr. doc.
7 fascicolo della;
mentre l'atto di citazione del 10.01.2019 è stato CP_1
consegnato alla notifica in data 14.01.2019 (cfr. allegato 07.02.2019 della
, ossia due giorni prima della scadenza del termine previsto dall'art. CP_1
2903 cod. civ., come peraltro riconosciuto dagli stessi appellanti non solo a pagina 1 della memoria di replica di primo grado, ma anche a pagina 3
dell'atto di appello.
Alla luce di ciò, si ritiene che l'eccezione di prescrizione del diritto della
Banca di agire in revocatoria sia tardiva e infondata.
Con il terzo motivo il sig. deduce la nullità totale o parziale del Pt_2
contratto di fideiussione dal medesimo sottoscritto, per violazione della normativa anti-trust.
La questione posta è quella della presenza nel testo della fideiussione rilasciata dall'appellante in data 25 febbraio 2014 (cfr. doc. 2 fascicolo di parte) di clausole corrispondenti a quelle contestate dal provvedimento di
Banca d'Italia n. 55 del 2005 (ossia l'art. 2 “clausola di reviviscenza”, l'art. 6 “rinuncia di cui all'art.1957 c.c.” e l'art. 8 “clausola di sopravvivenza”,
presenti nello schema A.B.I. risultato contrario alla normativa antitrust) e del
13 valore probatorio del citato provvedimento di Banca d'Italia e, quindi, se questo possa essere considerato quale prova privilegiata dell'esistenza dell'intesa restrittiva della concorrenza, essendo la garanzia fideiussoria stata rilasciata molti anni dopo l'emanazione del suddetto provvedimento.
La Corte ritiene che non si possa presumere la qualificazione tout court delle norme bancarie uniformi allo schema A.B.I. in materia di contratti di fideiussione quali intese illecite, posto che il provvedimento di Banca d'Italia
n. 55/2005 ha riguardato uno specifico schema A.B.I., risultato contrario alla normativa antitrust, e non il complessivo apparato di tali norme in tema di fideiussione. Inoltre, l'accertamento dell'intesa illecita da parte dell'Autorità
di vigilanza risale al maggio 2005 e si fonda su un'istruttoria avviata nel novembre del 2003, ai sensi degli artt. 2 e 14 della Legge n. 287/1990.
Dal parere espresso sul modulo predisposto dall'A.B.I. da parte dell' CP_8
si ricava come tale istruttoria abbia permesso di appurare che il contenuto dello schema fosse stato replicato nei contratti delle banche interpellate e come la diffusione su larga scala delle clausole esaminate non fosse un fenomeno “spontaneo” del mercato, bensì il frutto di un'intesa esistente tra le banche in tema di contratti.
Tuttavia, come esposto, la fideiussione in questione è stata sottoscritta in epoca di molto successiva a quella oggetto di osservazione e di rilievo da parte dell'Autorità amministrativa. Pertanto, si ritiene che non si possa attribuire al provvedimento di Banca d'Italia n. 55/2005 valore di prova presuntiva, posto che tale valenza può essere riconosciuta solo con
14 riferimento al comportamento accertato e alla posizione rivestita sul mercato ed al suo abuso per il periodo 2002-2005, ma non in relazione ad una eventuale sussistenza dell'intesa restrittiva con riguardo alla fideiussione in esame, stipulata in un periodo ben lontano.
La presenza di tali clausole nella fideiussione stipulata dal sig. non Pt_2
può ritenersi elemento sufficiente al fine di provare gli elementi costitutivi della fattispecie dell'illecito anticoncorrenziale da parte dell'Istituto di credito. Infatti, l'inclusione di tali clausole, la cui liceità è pacifica, ben può
ricondursi all'esercizio del potere contrattuale del contraente predisponente le condizioni generali del contratto di inserire deroghe rispetto al regime civilistico e a tutela del credito oggetto di garanzia, interesse senz'altro meritevole ai sensi dell'art. 1322 co. II cod. civ., senza che ciò possa ritenersi necessariamente frutto della persistenza della intesa anticoncorrenziale lesiva del mercato accertata nel 2005 o di una nuova intesa fondata tra operatori del medesimo settore finalizzata a compromettere la concorrenzialità del mercato. Le clausole in oggetto devono, pertanto, ritenersi valide ed efficaci.
Va infine osservato decisivamente che anche nel caso in cui, per mera ipotesi,
il contratto di fideiussione in oggetto fosse parzialmente nullo, come sostenuto dall'appellante, la revocatoria sarebbe stata comunque esperibile in relazione alla costituzione di fondo patrimoniale stipulata anche dalla debitrice principale e coniuge del sig. , ossia la sig.ra Pt_2 Parte_1
Con il quarto motivo gli appellanti si dolgono dell'inesistenza del credito vantato dalla Banca e, comunque, della sua posteriorità rispetto all'atto di
15 costituzione del fondo patrimoniale.
Tali censure non possono essere condivise.
In primo luogo, si osserva che è principio di diritto consolidato quello secondo il quale anche il credito eventuale, in veste di credito litigioso, è
idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria, ai sensi dell'art. 2901 cod. civ., contro l'atto di disposizione compiuto dal debitore, essendo sufficiente l'esistenza di una ragione di credito, ancorché non accertata giudizialmente (cfr. le già
richiamate Cass. SS.UU. 18.05.2004, n. 9440; Cass. 10.03.2006, n. 5246;
Cass. 17.07.2009, n. 16722; Cass. 26.01.2012, n. 1129; Cass. 14.05.2013, n.
11573; Cass. 12.07.2013, n. 17257; Cass. 10.02.2016, n. 2673; Cass.
05.02.2019, n. 3369), con la conseguenza che le censure in merito alla natura controversa del credito ovvero alla sua erronea determinazione o alla sua inesigibilità e illiquidità non incidono sull'accoglimento dell'azione pauliana proposta dalla Banca. Analogamente, esulano dall'ambito di applicazione dell'azione le doglianze attinenti alla violazione da parte della Banca degli obblighi informativi o agli allegati abusi nella gestione del rapporto di conto corrente.
In secondo luogo, quanto alla sussistenza della scientia damni, si osserva che il Tribunale ha dato atto che “alla data del 30/09/2013 il saldo debitore del
conto corrente era superiore ad € 450.000,00 come da doc. 8 di parte attrice”
(cfr. pag. 4 sentenza di primo grado). Tale statuizione non risulta censurata;
pertanto, si è formato sul punto il giudicato (interno).
Considerata l'importante esposizione debitoria accertata in data 30.09.2013
16 e considerato che l'atto di costituzione del fondo patrimoniale è stato stipulato dai coniugi e in data 20.12.2013, è evidente Parte_1 Pt_2
che l'atto dispositivo è posteriore all'insorgenza del credito a tutela del quale la Banca ha agito. Pertanto, ai fini della sussistenza del requisito della scientia
damni, è sufficiente la dimostrazione che i debitori fossero consapevoli di variare, mediante l'atto dispositivo, il proprio patrimonio, sotto il profilo quantitativo o qualitativo, arrecando in tal modo un pregiudizio alle ragioni della creditrice. Tuttavia, nel caso in esame, molteplici elementi indicano anche la volontà degli odierni appellanti di ledere la garanzia patrimoniale della Banca e, dunque, la dolosa preordinazione dell'atto a pregiudicare il soddisfacimento del credito dell'appellata.
È stato dimostrato che la sig.ra quale titolare del rapporto di Parte_1
conto corrente, fosse consapevole della importante esposizione debitoria già
in essere nei confronti della appellata, non avendo essa mai contestato CP_1
di aver ricevuto gli estratti conto prodotti da quest'ultima; analogamente,
stante il rapporto di coniugio e la stipula della fideiussione in favore della
Banca fino alla concorrenza di una somma pari ad € 1.800.000,00, è
inverosimile che il sig. ignorasse la suddetta circostanza, anche Pt_2
considerato che, ai sensi dell'art. 5 del contratto di fideiussione, quest'ultimo si era impegnato a tenersi al corrente delle condizioni patrimoniali della debitrice garantita (cfr. doc. 2 Copia del contratto di fideiussione sottoscritta da – atto di citazione della Banca in primo grado). Parte_2
Risulta parimenti provato, in via presuntiva, che i sig.ri e Parte_1
abbiano costituito il fondo patrimoniale in discussione al fine di Pt_2
17 sottrarre alla garanzia patrimoniale prevista dall'art. 2740 cod. civ. l'unico bene di loro proprietà (come dagli stessi riconosciuto a pag. 29 dell'atto di appello), così da rendere più difficoltose le azioni esecutive che l'istituto di credito avrebbe potuto promuovere nei loro confronti.
Si osserva, infatti, che la costituzione del fondo patrimoniale comporta, per sua natura, un limite di disponibilità del bene, vincolato a soddisfare i bisogni della famiglia, limitando l'aggredibilità dei beni conferiti solamente alla ricorrenza di determinate condizioni (previste dall'art. 170 cod. civ.) e che,
nel caso di specie, costituiscono elementi presuntivi della volontà di sottrarre il cespite ivi conferito alla aggressione della creditrice: a) la circostanza che il fondo patrimoniale sia stato costituito trentacinque anni dopo la celebrazione del matrimonio (avvenuta nel 1978) e senza che risultino indicati quali sarebbero i bisogni della famiglia per il cui soddisfacimento sia stato stipulato e senza che vi fossero figli minori;
b) l'inclusione nell'atto della clausola in virtù della quale “i beni costituenti il fondo patrimoniale,
anche qualora esistano figli minori nati dal matrimonio tra i costituenti
signori e potranno essere Parte_1 Parte_2
alienati, ipotecati, dati in pegno o vincolati con il solo consenso di entrambi
i coniugi, senza uopo di autorizzazione giudiziale”, clausola quest'ultima che di fatto svincola dalla destinazione familiare i beni costituiti in fondo,
consentendo ai coniugi, anche in presenza di figli minori e senza controllo giurisdizionale, di disporre dei medesimi in modo assolutamente discrezionale.
Per tali motivazioni, il quarto motivo non può trovare accoglimento. 18 Dal complesso delle considerazioni che precedono discende che l'appello deve essere respinto e l'impugnata sentenza integralmente confermata.
Residua la pronuncia in ordine alle spese di lite del grado che, secondo la regola generale (art. 91 c.p.c.), seguono la soccombenza degli appellanti e che, avuto riguardo al valore della causa, come dichiarato da parte appellata nella nota di iscrizione a ruolo in primo grado e come conforme all'oggetto del contendere (indeterminabile di complessità media), alle attività
processuali di fatto espletate ed al livello di complessità delle questioni trattate nonché alla circostanza che la banca appellata ha ceduto il credito in corso di causa e la cessionaria si è costituita con il medesimo difensore, sono liquidate – quanto ai compensi e sulla base della Tabella A allegata al D.M.
55/14 come modificato dal D.M. 37/18 e dal D.M. 147/22 e per entrambe tali parti cumulativamente – in complessivi € 13.406,90, oltre rimborso spese generali, I.V.A. (se dovuta) e C.P.A., come per legge, di cui € 10.313,00 per compenso tabellare ed € 3.093,90 per l'aumento ai sensi dell'art. 4 comma 2
[€ 2.518,00 per la fase di studio (valore medio), € 1.665,00 per la fase introduttiva (valore medio), € 1.843,00 per la fase di trattazione e/o istruttoria
(valore minimo, non essendo stato espletato alcun incombente istruttorio) ed
€ 4.287,00 per la fase decisionale (valore medio)], non potendosi condividere la quantificazione delle spese legali effettuata da parte intervenuta con la nota spese depositata in ragione della natura dell'azione esercitata in giudizio.
Non risultano documentate spese vive di parte appellata e di parte intervenuta con la conseguenza che non vi è luogo a pronunciare sul punto.
Si dà atto che NON sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater del
19 D.P.R. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico degli appellanti.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
1) respinge l'appello proposto da e e, Parte_1 Parte_3
per l'effetto, conferma la sentenza del Tribunale Ordinario di Mantova n.
254/2021, pubblicata in data 9 marzo 2021;
2) condanna gli appellanti a rifondere alla banca appellata ed alla società
intervenuta le spese di lite del grado che liquida cumulativamente per parte appellata e parte intervenuta in complessivi € 13.406,90, oltre rimborso spese generali, I.V.A. (se dovuta) e C.P.A.;
3) dà atto che NON sussistono i presupposti, ai sensi dell'art 13 co. 1, quater
del DPR 115/2002, del pagamento del doppio del contributo unificato a carico degli appellanti.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 10 Settembre 2025.
Il Consigliere rel.
Maura Mancini
Il Presidente
Giuseppe Magnoli
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