Art. 14. Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica 1. Il Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica provvede alla programmazione, al coordinamento, all'attuazione, al monitoraggio e alla verifica degli interventi per lo sviluppo e la coesione economica e sociale sul territorio nel contesto di una politica regionale unitaria. Il Dipartimento svolge, inoltre, l'istruttoria per le deliberazioni del CIPE, nelle materie di competenza, e l'attivita' di vigilanza di competenza del Ministero nei confronti della societa' «Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a.» e provvede ai connessi adempimenti, ai sensi dell' articolo 1, commi da 460 a 463, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 .
2. Il Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica si articola nei seguenti tre Uffici di livello dirigenziale generale:
a) Direzione generale per la politica regionale unitaria comunitaria;
b) Direzione generale per la politica regionale unitaria nazionale;
c) Direzione generale per l'incentivazione delle attivita' imprenditoriali.
3. Alle dirette dipendenze del Capo Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica opera il Nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, istituito con decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430 , che se ne avvale per lo svolgimento dei compiti attribuiti al Dipartimento, per l'eventuale supporto dell'attivita' del CIPE e per le funzioni delle altre strutture del Ministero.
4. Costituiscono inoltre articolazioni del Dipartimento due Uffici di staff di livello dirigenziale non generale.
Nota all'art. 14:
- Si riporta il testo dei commi da 460 a 463 dell'art. 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 , recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 2006, n. 299, S.O:
«460. La Societa' Sviluppo Italia Spa assume la denominazione di «Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa» ed e' societa' a capitale interamente pubblico. Il Ministro dello sviluppo economico definisce, con apposite direttive, le priorita' e gli obiettivi della societa' e approva le linee generali di organizzazione interna, il documento previsionale di gestione ed i suoi eventuali aggiornamenti e, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, lo statuto. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico sono individuati gli atti di gestione ordinaria e straordinaria della societa' e delle sue controllate dirette ed indirette che, ai fini della loro efficacia e validita', necessitano della preventiva approvazione ministeriale.
461. Sulla base dei contenuti e dei termini fissati con direttiva del Ministro dello sviluppo economico, la Societa' di cui al comma 460 predispone entro il 31 marzo 2007 un piano di riordino e di dismissione delle proprie partecipazioni societarie, nei settori non strategici di attivita'. Il predetto piano di riordino e di dismissione dovra' prevedere che entro il 30 giugno 2007 (146) il numero delle societa' controllate sia ridotto a non piu' di tre, nonche' entro lo stesso termine la cessione, anche tramite una societa' veicolo, delle partecipazioni di minoranza acquisite; per le societa' regionali si procedera' d'intesa con le regioni interessate anche tramite la cessione a titolo gratuito alle stesse Regioni o altre amministrazioni pubbliche delle relative partecipazioni. Le conseguenti operazioni di riorganizzazione, nonche' quelle complementari e strumentali sono esenti da imposte dirette e indirette e da tasse.
462. All' art. 8, comma 1, della legge 1° agosto 2002, n. 166 , sono soppresse le parole: «, regionali e locali».
463. Al decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'art. 2, comma 5, le parole: «, regionali e locali» sono soppresse;
b) all'art. 2, il comma 6 e' sostituito dal seguente:
«6. I diritti dell'azionista in riferimento alla societa' Sviluppo Italia sono esercitati dal Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico. Il Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, nomina gli organi della societa' e ne riferisce al Parlamento»;
c) all'art. 2, dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente:
«6-bis. Un magistrato della Corte dei Conti, nominato dal Presidente della Corte stessa, assiste alle sedute degli organi di amministrazione e di revisione della Societa'»;
d) l'art. 4 e' sostituito dal seguente:
«Art. 4. - 1. La societa' presenta annualmente al Ministero dello sviluppo economico una relazione sulle attivita' svolte ai fini della valutazione di coerenza, efficacia ed economicita' e ne riferisce alle Camere.».
- Il decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430 , recante «Unificazione dei Ministeri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e riordino delle competenze del CIPE, a norma dell' art. 7 della legge 3 aprile 1997, n. 94 », e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 dicembre 1997, n. 293.
2. Il Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica si articola nei seguenti tre Uffici di livello dirigenziale generale:
a) Direzione generale per la politica regionale unitaria comunitaria;
b) Direzione generale per la politica regionale unitaria nazionale;
c) Direzione generale per l'incentivazione delle attivita' imprenditoriali.
3. Alle dirette dipendenze del Capo Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica opera il Nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, istituito con decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430 , che se ne avvale per lo svolgimento dei compiti attribuiti al Dipartimento, per l'eventuale supporto dell'attivita' del CIPE e per le funzioni delle altre strutture del Ministero.
4. Costituiscono inoltre articolazioni del Dipartimento due Uffici di staff di livello dirigenziale non generale.
Nota all'art. 14:
- Si riporta il testo dei commi da 460 a 463 dell'art. 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 , recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 2006, n. 299, S.O:
«460. La Societa' Sviluppo Italia Spa assume la denominazione di «Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa» ed e' societa' a capitale interamente pubblico. Il Ministro dello sviluppo economico definisce, con apposite direttive, le priorita' e gli obiettivi della societa' e approva le linee generali di organizzazione interna, il documento previsionale di gestione ed i suoi eventuali aggiornamenti e, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, lo statuto. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico sono individuati gli atti di gestione ordinaria e straordinaria della societa' e delle sue controllate dirette ed indirette che, ai fini della loro efficacia e validita', necessitano della preventiva approvazione ministeriale.
461. Sulla base dei contenuti e dei termini fissati con direttiva del Ministro dello sviluppo economico, la Societa' di cui al comma 460 predispone entro il 31 marzo 2007 un piano di riordino e di dismissione delle proprie partecipazioni societarie, nei settori non strategici di attivita'. Il predetto piano di riordino e di dismissione dovra' prevedere che entro il 30 giugno 2007 (146) il numero delle societa' controllate sia ridotto a non piu' di tre, nonche' entro lo stesso termine la cessione, anche tramite una societa' veicolo, delle partecipazioni di minoranza acquisite; per le societa' regionali si procedera' d'intesa con le regioni interessate anche tramite la cessione a titolo gratuito alle stesse Regioni o altre amministrazioni pubbliche delle relative partecipazioni. Le conseguenti operazioni di riorganizzazione, nonche' quelle complementari e strumentali sono esenti da imposte dirette e indirette e da tasse.
462. All' art. 8, comma 1, della legge 1° agosto 2002, n. 166 , sono soppresse le parole: «, regionali e locali».
463. Al decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'art. 2, comma 5, le parole: «, regionali e locali» sono soppresse;
b) all'art. 2, il comma 6 e' sostituito dal seguente:
«6. I diritti dell'azionista in riferimento alla societa' Sviluppo Italia sono esercitati dal Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico. Il Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, nomina gli organi della societa' e ne riferisce al Parlamento»;
c) all'art. 2, dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente:
«6-bis. Un magistrato della Corte dei Conti, nominato dal Presidente della Corte stessa, assiste alle sedute degli organi di amministrazione e di revisione della Societa'»;
d) l'art. 4 e' sostituito dal seguente:
«Art. 4. - 1. La societa' presenta annualmente al Ministero dello sviluppo economico una relazione sulle attivita' svolte ai fini della valutazione di coerenza, efficacia ed economicita' e ne riferisce alle Camere.».
- Il decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430 , recante «Unificazione dei Ministeri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e riordino delle competenze del CIPE, a norma dell' art. 7 della legge 3 aprile 1997, n. 94 », e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 dicembre 1997, n. 293.