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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 15/10/2025, n. 2745 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2745 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 193/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI MILANO
SEZIONE II CIVILE
nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Caterina CHIULLI Presidente rel.
Dott.ssa Giovanna FERRERO Consigliere
Dott.ssa Nicoletta SOMMAZZI Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta a ruolo n. 193/2025 R.G., promossa in grado d'appello con atto di citazione notificato in data 20 gennaio 2025 da
(C.F. ) elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Milano alla via Santa Sofia n. 18 presso lo studio dell'avv. Massimiliano
Bonacina che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
APPELLANTE contro
(C.F. , in persona Controparte_1 P.IVA_1
del suo rappresentante legale pro tempore, elettivamente domiciliato in Milano alla via pagina 1 di 12 Morosini n. 22, presso lo studio dell'Avvocato Renato Laviani, che l rappresenta e difende giusta procura in atti
APPELLATO
PER LA RIFORMA della sentenza n. sentenza n. 6382/2024 del Tribunale di Milano, pubblicata in data 21 giugno
2024
OGGETTO: Responsabilità ex art. 2051 c.c.
CONCLUSIONI: come da fogli di PC e note conclusive
rilevato che
- con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in Parte_1
giudizio dinanzi al Tribunale di Milano il (di seguito, Controparte_1
, al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti in conseguenza del CP_1
malfunzionamento dell'impianto di riscaldamento a pannelli radianti posto sotto il pavimento della propria unità abitativa. Secondo il condomino, il problema sarebbe stato causato dalla condotta negligente del e dalla mancata installazione di CP_1
dispositivi di filtraggio (defangatore e addolcitore) presso la caldaia centralizzata condominiale.
- Il giudizio era stato preceduto da un procedimento per accertamento tecnico preventivo ai sensi dell'art. 696 c.p.c., conclusosi con il deposito della relazione del CTU geom. Per_1
in data 15 febbraio 2018, di cui il Tribunale acquisiva il fascicolo.
[...]
- Si costituiva il chiedendo il rigetto delle domande attoree, eccependo CP_1
l'inattendibilità della CTU svolta in sede di ATP.
- Il Tribunale di Milano istruttiva la causa anche a mezzo di interrogatorio formale delle parti e con la sentenza n. 6382/2024 pronunciata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. rigettava le domande attoree, ritenendo insussistente la prova del nesso causale tra il bene e il danno lamentato;
condannava altresì il alla refusione delle spese CP_2 Pt_1
pagina 2 di 12 di lite in favore della controparte quantificate “in euro 5.800,00 per compensi professionali, oltre IVA e CPA nella misura di legge ed oltre la percentuale del 15% a titolo di rimborso dovuto per le spese forfettarie oltre al pagamento di ulteriori complessivi euro 1.324,00 dovuti per compensi per la fase della mediazione”; compensava integralmente le spese legali della ATP.
- Avverso tale decisione, proponeva appello chiedendo la Parte_1
riforma integrale della sentenza impugnata e contestando in particolare:
1. la distorta applicazione della responsabilità di cui all'articolo 2051 c.c.; La responsabilità, in subordine, del ai sensi dell'articolo 2043 c.c.; CP_1
2. l'ammissione di responsabilità da parte del;
CP_1
3. la quantificazione dei danni;
4. il capo della decisione di primo grado che ha ritenuto inammissibili i capitoli di prova per testimoni formulati dall'attore.
- Il si è costituito nel presente grado di giudizio contestando integralmente le CP_1
doglianze formulate dall'appellante e chiedendo il rigetto dell'appello in quanto infondato in fatto e in diritto.
- La causa veniva assegnata al Presidente relatore ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c.
- All'udienza del 21 maggio 2025, le parti chiedevano che la causa fosse trattenuta in decisione. Preso atto che le parti esoneravano il Presidente dalla relazione orale, la Corte rinviava la causa ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c. al 11 febbraio 2025, disponendo lo svolgimento di detta udienza nelle forme dell'art. 127 ter c.p.c. e assegnando, altresì, termine per il deposito di note conclusionali.
- Tutto ciò premesso, visti gli artt. 350 comma terzo e 350 bis c.p.c., la Corte
osserva che
- preliminarmente, le istanze istruttorie reiterate dall' appellante nel presente grado di giudizio - anche oggetto dell'ultimo motivo di appello - non possono essere accolte.
pagina 3 di 12 - Nello specifico, i dedotti capitoli di prova per testi sono inammissibili poiché documentali
(cap. n. 1,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,24,27) non contestati o formulati genericamente (capp. 20,21,22,23,25,26) e in ogni caso irrilevanti ai fini della risoluzione della presente controversia, non fornendo alcuna precisa informazione in merito all'effettiva causa del malfunzionamento dell'impianto di riscaldamento presente nell'immobile del né in riferimento ad altro rilievo utile a comprovare e definire Pt_1
l'entità dei danni da questi lamentati.
- Allo stesso modo, prive di fondamento appaiano le richieste di esibizione documentale ai sensi dell'art. 210 c.p.c. relative ai risultati delle prove termografiche effettuate in data 24 marzo 2015 dalla sull'impianto di riscaldamento presente nell'immobile Controparte_3
dell'appellante nonché l'esibizione e la produzione in giudizio dei due monconi prelevati da in data 13 aprile 2017 presso l'impianto di riscaldamento presente Controparte_4
nell'immobile di proprietà del signor Ed infatti, sia le prove termografiche sia il Pt_1 moncone della tubatura sono stati oggetto di puntuale valutazione da parte del CTU, come emerge nelle esaustive conclusioni della perizia a firma del dott. che qui si Per_1 richiama.
- In ogni caso, occorre ricordare che, poiché l'emanazione di un ordine di esibizione è discrezionale e la valutazione di indispensabilità non deve essere neppure esplicitata, ne consegue che “il relativo esercizio è svincolato da ogni onere di motivazione e il provvedimento di rigetto dell'istanza non è sindacabile in sede di legittimità, neppure sotto il profilo del difetto di motivazione, trattandosi di strumento istruttorio residuale, utilizzabile soltanto quando la prova dei fatti non possa in alcun modo essere acquisita con altri mezzi e l'iniziativa della parte istante non abbia finalità esplorativa” (cfr. Cass. ord.
n. 27412/2021).
- Nel merito, l'appello non è fondato.
- Le censure di parte appellante di cui ai motivi n. 1 e 2 attengono essenzialmente alla erronea valutazione da parte del Tribunale dell'assolvimento dell'onere della prova a carico pagina 4 di 12 dell' attore-appellante in ordine alla individuazione del legame causale fra la mala gestio del e i danni lamentati. CP_1
- In particolare, il deduce che il giudice di prime cure avrebbe malgovernato i Pt_1
principi di cui all'art. 2051 c.c., ritenendo insussistente la responsabilità del CP_1 proprietario della caldaia centralizzata, il quale — secondo l'assunto attoreo — avrebbe omesso una corretta gestione dell'impianto, contribuendo così all'occlusione delle tubature interne al proprio appartamento e, conseguentemente, ai danni di cui si chiede ristoro.
- La doglianza è priva di fondamento. La decisione impugnata appare, infatti, coerente con le risultanze istruttorie e conforme ai principi consolidati in materia di responsabilità da custodia.
- Come è noto, ai sensi dell'art. 2051 c.c., “ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”. La norma, nell'affermare la responsabilità del custode della cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione che prescinde da qualunque connotato di colpa operando sul piano oggettivo dell'accertamento del rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso e della ricorrenza del caso fortuito, quale elemento idoneo a elidere tale rapporto causale (Cass. ord. n.
2477/2018). Stante la natura oggettiva di detta responsabilità, l'onere probatorio gravante sul danneggiato si sostanzia nella duplice dimostrazione dell'esistenza (ed entità) del danno e della sua derivazione causale dalla cosa, residuando a carico del custode l'onere di fornire la prova liberatoria del caso fortuito, ossia di un elemento esterno – sia esso costituito da un fatto naturale, da un fatto del terzo o della stessa vittima - che valga a elidere il suddetto nesso causale.
- In riferimento all'individuazione degli oneri gravanti sul in qualità di custode, CP_1
esso, in quanto tenuto a compiere atti conservativi e opere di manutenzione straordinaria relativi alle parti comuni dell'edificio, risponde dei danni eziologicamente riconducibili all'omessa o inadeguata manutenzione esclusivamente di tali beni. A tal riguardo, l'art. 1117 c.c. individua le parti dell'edificio che, salvo titolo contrario, devono considerarsi comuni, tra cui rientrano “le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere destinati all'uso comune, come gli ascensori, i pozzi, le cisterne, gli impianti idrici e pagina 5 di 12 fognari, i sistemi centralizzati di distribuzione e di trasmissione per il gas, per l'energia elettrica, per il riscaldamento ed il condizionamento dell'aria, per la ricezione radiotelevisiva e per l'accesso a qualunque altro genere di flusso informativo, anche da satellite o via cavo, e i relativi collegamenti fino al punto di diramazione ai locali di proprietà individuale dei singoli condomini, ovvero, in caso di impianti unitari, fino al punto di utenza, salvo quanto disposto dalle normative di settore in materia di reti pubbliche”.
- In altri termini — per quanto qui rileva —, la presunzione di comproprietà posta dall'art. 1117 n. 3 c.c. opera con riferimento alla parte dell'impianto di riscaldamento che rimane fuori dai singoli appartamenti e non pure con riferimento alle condutture che si addentrano negli appartamenti stessi e sono di proprietà dei titolari, trattandosi non di parti comuni dell'edificio, bensì di parti oggetto di proprietà privata (cfr. fra le altre, Cass. n.
7728/2000).
- L'applicazione dei suddetti principi al caso di specie comporta l'esclusione di ogni responsabilità addebitabile al appellato. CP_1
- Dall'analisi del compendio probatorio, la vicenda può essere così ricostruita:
▪ è proprietario dell'immobile (Comune Milano, Parte_1
foglio 482, pt. 250, sub 10, zona 2, categoria A/3) sito al piano secondo del
Condominio di;
Controparte_1
▪ tale immobile veniva concesso in locazione a , con contratto Parte_2
a decorrere dal 1° ottobre 2014 sino al 30 settembre 2016 a fronte di canone di euro 490,00 mensili oltre euro 110,00 a titolo di spese condominiali;
▪ lo stabile era munito di impianto di riscaldamento di tipo centralizzato c.d. a pannelli (con serpentine radianti poste sotto il pavimento) serventi le singole unità abitative facenti parte del Condominio;
▪ nel 2015, al momento della riapertura del riscaldamento centralizzato, il rilevava il mancato funzionamento del tratto servente il suo Pt_1 appartamento al punto che si rendeva necessario sopperire a tale mancanza con condizionatori inverter che riscaldassero l'appartamento; pagina 6 di 12 ▪ in data 16 maggio 2017, veniva celebrata riunione condominiale durante la quale il sig. manutentore della caldaia del complesso abitativo, Parte_3
riferiva sullo stato della stessa nonché sui “provvedimenti che bisognerebbe adottare per limitare il degrado e salvaguardare la caldaia”, stimando una spesa per tali interventi di circa euro 15.500,00 oltre IVA, suggerendo in ogni caso l'installazione di un c.d. “addolcitore di acqua, defangatore e scambiatore di calore”;
▪ nell'ottobre e nel novembre 2017, venivano eseguiti n.2 sopralluoghi dal dott.
quale consulente incaricato in sede di accertamento tecnico Per_1
preventivo, da cui emergeva “che la causa dell'interruzione del funzionamento del riscaldamento nell'appartamento di proprietà , Pt_1 sia dovuto ad una totale occlusione delle tubazioni a pavimento per l'effetto della presenza di fanghi , morchie ed impurità che non ne permettono il passaggio dell'acqua calda” (cfr. pag. 5 CTU);
▪ nel 2018, aveva provveduto a proprie spese Parte_1
all'integrale sostituzione dell'impianto di riscaldamento a pavimento, risolvendo definitivamente i problemi lamentati in giudizio (cfr. interrogatorio formale dell'appellante il 13 dicembre 2023).
- Orbene, a seguito di attenta analisi delle prospettazioni delle parti nonché delle indagini peritali, non è possibile affermare con ragionevole certezza che la responsabilità per le ostruzioni che hanno impedito al di godere del corretto funzionamento Pt_1
dell'impianto di riscaldamento nel proprio appartamento siano imputabili al CP_1 odierno appellato.
- Invero, in primo luogo, è pacifico – in quanto emerso in sede di CTU, riportato nella sentenza impugnata e non contestato – che il pezzo di serpentina radiante analizzato
(risultato poi gravemente ostruito) appartenesse a “uno degli stacchi proveniente dal collettore di piano verso l'interno dell'appartamento del ricorrente” (cfr. pag. 12 CTU).
- Individuato, dunque, il problema proprio all'interno dell'appartamento del singolo condomino - in ossequio a quanto previsto dall'art. 1117, n.3) – non può che escludersi pagina 7 di 12 ogni responsabilità del condominio, non avendo quest'ultimo alcuna custodia in riferimento alle condutture che si addentrano negli appartamenti stessi e sono di proprietà dei titolari.
- Del resto, oggetto di analisi della consulenza tecnica a firma del dott. è Per_1
esclusivamente l'appartamento dell'appellante e non anche l'impianto condominiale, sulla quale si osserva solamente “l'edificio in esame è asservito da un impianto di riscaldamento di tipologia a pannelli radianti posti sotto la pavimentazione. In pratica il generatore di calore (caldaia) posto nella centrale termica condominiale a gas riscalda il fluido termico
(acqua) fino ad una temperatura di circa 50° centigradi. (…)Le colonne montanti di mandata e ritorno del fluido termico riscaldato sono intercettate ad ogni singolo piano dell'edificio dai collettori di distribuzione (…) dalle colonne montanti si dipartono gli
"stacchi" di tubazione che vanno ad alimentare i circuiti dei pannelli posti sotto le pavimentazioni di ogni singolo appartamento”. La valutazione di tale impianto, dunque, mette in evidenza una chiara e identificabile ripartizione delle tubature fra quelle pacificamente di proprietà comune (colonne montanti verticali) e quelle appartenenti ai singoli condomini e serventi uno o più appartamenti (c.d. stacchi di tubazione). Di talché, non vi sono ragioni per dubitare l'estraneità dell'area oggetto di perizia alla custodia e gestione da parte del . CP_1
- Né sono idonee a fondare diverso convincimento le prospettazioni dell'appellante relative a una “ammissione di responsabilità” del come emergerebbe nei verbali di CP_1 assemblea dell'aprile 2017 (cfr. doc. n. 6). Ed invero, a detta del proprietario dell'appartamento, la decisione del di sollevarlo nella misura dell'80% dalla CP_1 corresponsione delle spese per il riscaldamento dell'anno 2016 (che, si ricorda, in quanto somministrato con impianto centralizzato vengono imputate a ogni singola unità immobiliare sulla base dei millesimi ad essa relativi) stante il mancato funzionamento di questo nel proprio appartamento costituirebbe ammissione di colpa del stesso CP_1
di omessa o carente manutenzione dell'impianto.
- Ed invero, dalla lettura complessiva della documentazione tale assunto non trova riscontro, in quanto se è pur vero che l'assemblea condominiale abbia acconsentito l'abbuono in pagina 8 di 12 favore del delle spese dell'anno 2016, è altrettanto chiaro che tale concessione sia Pt_1 stata fatta esclusivamente in ragione dell'oggettivo inutilizzo da parte di quest'ultimo del servizio di riscaldamento. Tale determinazione, lungi dal costituire ammissione di colpa, rappresenta una scelta discrezionale dell'organo collegiale, priva di efficacia confessoria e non idonea a fondare un titolo risarcitorio.
- Inoltre, nel verbale della suddetta assemblea, al punto 5 dell'ordine del giorno, è riportato
“viene letta la relazione del termotecnico che segue e gestisce l'impianto di riscaldamento.
È allegato anche un preventivo che contempla una serie di interventi e installazione di apparecchiature per fermare il processo di ammaloramento dell'impianto. L'argomento andrà affrontato in una prossima assemblea straordinaria, da convocare al più presto, nella quale dovrà essere presente un termotecnico. (…) L'Assemblea delibera che nella suddetta assemblea straordinaria i tecnici ci facciano avere pareri qualificati e un quadro oggettivo della situazione. In detta assemblea verrà discussa anche la spesa per la sistemazione dell'impianto in generale e a chi dovrà essere imputata quella per risolvere il problema di anche da un punto di vista giuridico” (cfr. verbale assembleare del Pt_1
18 aprile 2017). Ed ancora, nel verbale di assemblea condominiale del 16 maggio 2017, si legge al punto 3 dell'ordine del giorno, che “in merito ai pannelli radianti del condomino emerge come gli stessi fossero ostruiti a causa di impurità di vario genere. Pt_1
L'amministratore riferisce di avere una stima del puro lavoro tecnico di euro 6.000,00.
L'assemblea dopo varie considerazioni e visto che altri condomini si sono già sostituiti i loro panelli a loro cura e spese, la maggioranza delibera di non accollarsi la spesa per il rifacimento dei pannelli di (cfr. doc. n. 7). Pt_1
- Tanto premesso, deve escludersi una responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c. del mancando la prova innanzitutto della custodia del bene ma anche – e CP_1 soprattutto – della riconducibilità eziologica dei danni lamentati dall'odierno appellante alla stessa caldaia condominiale. Infatti, la consulenza tecnica è ferma nel ritenere che la causa “del disservizio lamentato dal ricorrente Dott. , sia Parte_1 tecnicamente ascrivibile al parziale mancato funzionamento dei pannelli radianti posti sotto la pavimentazione, ciò a causa delle morchie di ruggine, scaglie e fanghi presenti e pagina 9 di 12 circolanti nel fluido termico riscaldante proveniente dalla centrale termica. La prolungata presenza di tali impurità nel circuito ha quasi totalmente occluso le serpentine radianti poste sotto il pavimento del ricorrente con conseguente mancato funzionamento del calore”.
- In ogni caso, è proprio il consulente a sottolineare che “l'acqua presente nell'impianto di riscaldamento centralizzato a pannelli, in genere, si carica quando l'impianto viene posato, e poi non viene più tolta (a meno di interventi straordinari). Il fatto che l'acqua rimanga anche per parecchi anni nei tubi dei pannelli radianti posti a pavimento, in assenza degli opportuni accorgimenti, innesca processi di deterioramento dell'impianto stesso, come: corrosione;
formazione di alghe;
depositi di calcare;
morchie di ruggine, scaglie e fanghi (…) la maggior parte degli impianti vengono riempiti con acqua di acquedotto non trattata, che in provincia di Milano presenta una durezza tra i 25 e i 40°F.
(…) Nel caso di impianti a pavimento i problemi risultano essere più frequenti ed evidenti,
e possono facilmente comportare avarie e guasti molto costosi e non facili da risolvere”
(cfr. pag. 10 CTU).
- Alla luce di tali considerazioni, non è possibile affermare, con ragionevole certezza, che l'occlusione delle serpentine sottostanti l'appartamento dell'appellante sia eziologicamente e in via esclusiva riconducibile alla gestione della caldaia condominiale. Al contrario, le risultanze peritali inducono a ritenere che la causa del disservizio sia da ricondurre all'usura e alla mancata manutenzione delle tubature di proprietà esclusiva del Pt_1
- Tale conclusione è poi avvalorata anche dalla circostanza– come pacificamente ammesso dallo stesso appellante – secondo cui altri condomini, che negli anni avevano lamentato problematiche all'impianto di riscaldamento nei rispettivi appartamenti, avevano provveduto autonomamente all'esecuzione di lavori risolutivi. Non solo, è lo stesso a dichiarare di aver provveduto, nell'anno 2018, alla completa sostituzione delle Pt_1 tubature di pertinenza esclusiva, con ciò risolvendo in via definitiva le problematiche lamentate, che non si sono più ripresentate. Appare, pertanto, che tale condotta integri un'implicita ammissione circa l'effettiva riconducibilità delle disfunzioni e dei danni dedotti alle tubature di sua esclusiva proprietà. pagina 10 di 12 - A fortiori, deve escludersi anche ogni responsabilità ex art. 2043 c.c. in capo al
Condominio, in quanto quest'ultima postulerebbe in ogni caso oltre alla prova del nesso di causalità e del fatto storico, anche quella della colpa del danneggiante, pacificamente assente – in quanto priva di riscontro probatorio - nel caso di specie. Ed infatti, emerge dagli atti che il si sia in più occasioni attivato per accertare le cause delle CP_1
lamentele del (cfr. atto di appello, pag. 6), coinvolgendo il manutentore Pt_1 condominiale in vari interventi, fra cui, la sostituzione nel luglio 2016 le valvole di ingresso e uscita poste tra le tubazioni condominiali e le tubazioni dell'impianto di riscaldamento del signor stesso. Da ultimo, il si era attivato Pt_1 CP_1
all'installazione di un defangatore, come suggerito dal manutentore condominiale al fine di “limitare il degrado e salvaguardare la caldaia”. Parte_3
- Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, non essendo emersa prova idonea a fondare una responsabilità del appellato ai sensi dell'art. 2051 c.c., né ricorrendo i CP_1 presupposti della responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c., le censure sollevate da
[...]
in ordine alla pretesa erronea quantificazione del risarcimento del danno Parte_1 devono ritenersi assorbite, in quanto l'insussistenza della prova in ordine al nesso di causalità fra la condotta antigiuridica e l'evento dannoso esclude, infatti, la possibilità di procedere alla liquidazione del danno, non risultando sussistente alcun presupposto, neppure presuntivo, per l'accoglimento della domanda risarcitoria.
- Tanto premesso, l'appello deve essere rigettato e la sentenza n. 6382/2024 del Tribunale di
Milano, pubblicata in data 21 giugno 2024 integralmente confermata.
- L'esito della lite vede la soccombenza dell'appellante Parte_1
che viene quindi condannato ex art 91 c.p.c. alla refusione delle spese processuali del grado in favore della controparte Controparte_1
liquidate come in dispositivo sulla base del vigente D.M. n. 55/2014 (aggiornato D.M. n.
147 del 13/08/2022, pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre
2022), con riferimento al valore della causa come dichiarato ai fini del contributo unificato pagina 11 di 12 giudiziale, in rapporto ai valori minimi previsti stante la bassa difficoltà delle questioni trattate, escludendo dal computo la voce relativa alla fase istruttoria assente nel presente grado.
- Sussistono altresì i presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n.
115/2002, così come modificato dall'art. 1, comma 17 della Legge n. 228 del 24 dicembre
2012.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando nel contraddittorio fra le parti – ogni contraria istanza, domanda, eccezione disattesa - così decide:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 6382/2024 del Tribunale di
Milano, pubblicata in data 21 giugno 2024;
- condanna a rimborsare all'appellato le spese di lite che si Parte_1
liquidano in euro 3.473,00 oltre rimborso spese al 15%, IVA, c.p.a., oneri e accessori come per legge;
- dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.M. n.
115/2002, per il pagamento a carico degli appellanti dell'ulteriore importo pari a quello già versato a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Milano, il 15 ottobre 2025
Il Presidente estensore
dott.ssa Maria Caterina Chiulli
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI MILANO
SEZIONE II CIVILE
nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Caterina CHIULLI Presidente rel.
Dott.ssa Giovanna FERRERO Consigliere
Dott.ssa Nicoletta SOMMAZZI Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta a ruolo n. 193/2025 R.G., promossa in grado d'appello con atto di citazione notificato in data 20 gennaio 2025 da
(C.F. ) elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Milano alla via Santa Sofia n. 18 presso lo studio dell'avv. Massimiliano
Bonacina che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
APPELLANTE contro
(C.F. , in persona Controparte_1 P.IVA_1
del suo rappresentante legale pro tempore, elettivamente domiciliato in Milano alla via pagina 1 di 12 Morosini n. 22, presso lo studio dell'Avvocato Renato Laviani, che l rappresenta e difende giusta procura in atti
APPELLATO
PER LA RIFORMA della sentenza n. sentenza n. 6382/2024 del Tribunale di Milano, pubblicata in data 21 giugno
2024
OGGETTO: Responsabilità ex art. 2051 c.c.
CONCLUSIONI: come da fogli di PC e note conclusive
rilevato che
- con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in Parte_1
giudizio dinanzi al Tribunale di Milano il (di seguito, Controparte_1
, al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti in conseguenza del CP_1
malfunzionamento dell'impianto di riscaldamento a pannelli radianti posto sotto il pavimento della propria unità abitativa. Secondo il condomino, il problema sarebbe stato causato dalla condotta negligente del e dalla mancata installazione di CP_1
dispositivi di filtraggio (defangatore e addolcitore) presso la caldaia centralizzata condominiale.
- Il giudizio era stato preceduto da un procedimento per accertamento tecnico preventivo ai sensi dell'art. 696 c.p.c., conclusosi con il deposito della relazione del CTU geom. Per_1
in data 15 febbraio 2018, di cui il Tribunale acquisiva il fascicolo.
[...]
- Si costituiva il chiedendo il rigetto delle domande attoree, eccependo CP_1
l'inattendibilità della CTU svolta in sede di ATP.
- Il Tribunale di Milano istruttiva la causa anche a mezzo di interrogatorio formale delle parti e con la sentenza n. 6382/2024 pronunciata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. rigettava le domande attoree, ritenendo insussistente la prova del nesso causale tra il bene e il danno lamentato;
condannava altresì il alla refusione delle spese CP_2 Pt_1
pagina 2 di 12 di lite in favore della controparte quantificate “in euro 5.800,00 per compensi professionali, oltre IVA e CPA nella misura di legge ed oltre la percentuale del 15% a titolo di rimborso dovuto per le spese forfettarie oltre al pagamento di ulteriori complessivi euro 1.324,00 dovuti per compensi per la fase della mediazione”; compensava integralmente le spese legali della ATP.
- Avverso tale decisione, proponeva appello chiedendo la Parte_1
riforma integrale della sentenza impugnata e contestando in particolare:
1. la distorta applicazione della responsabilità di cui all'articolo 2051 c.c.; La responsabilità, in subordine, del ai sensi dell'articolo 2043 c.c.; CP_1
2. l'ammissione di responsabilità da parte del;
CP_1
3. la quantificazione dei danni;
4. il capo della decisione di primo grado che ha ritenuto inammissibili i capitoli di prova per testimoni formulati dall'attore.
- Il si è costituito nel presente grado di giudizio contestando integralmente le CP_1
doglianze formulate dall'appellante e chiedendo il rigetto dell'appello in quanto infondato in fatto e in diritto.
- La causa veniva assegnata al Presidente relatore ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c.
- All'udienza del 21 maggio 2025, le parti chiedevano che la causa fosse trattenuta in decisione. Preso atto che le parti esoneravano il Presidente dalla relazione orale, la Corte rinviava la causa ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c. al 11 febbraio 2025, disponendo lo svolgimento di detta udienza nelle forme dell'art. 127 ter c.p.c. e assegnando, altresì, termine per il deposito di note conclusionali.
- Tutto ciò premesso, visti gli artt. 350 comma terzo e 350 bis c.p.c., la Corte
osserva che
- preliminarmente, le istanze istruttorie reiterate dall' appellante nel presente grado di giudizio - anche oggetto dell'ultimo motivo di appello - non possono essere accolte.
pagina 3 di 12 - Nello specifico, i dedotti capitoli di prova per testi sono inammissibili poiché documentali
(cap. n. 1,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,24,27) non contestati o formulati genericamente (capp. 20,21,22,23,25,26) e in ogni caso irrilevanti ai fini della risoluzione della presente controversia, non fornendo alcuna precisa informazione in merito all'effettiva causa del malfunzionamento dell'impianto di riscaldamento presente nell'immobile del né in riferimento ad altro rilievo utile a comprovare e definire Pt_1
l'entità dei danni da questi lamentati.
- Allo stesso modo, prive di fondamento appaiano le richieste di esibizione documentale ai sensi dell'art. 210 c.p.c. relative ai risultati delle prove termografiche effettuate in data 24 marzo 2015 dalla sull'impianto di riscaldamento presente nell'immobile Controparte_3
dell'appellante nonché l'esibizione e la produzione in giudizio dei due monconi prelevati da in data 13 aprile 2017 presso l'impianto di riscaldamento presente Controparte_4
nell'immobile di proprietà del signor Ed infatti, sia le prove termografiche sia il Pt_1 moncone della tubatura sono stati oggetto di puntuale valutazione da parte del CTU, come emerge nelle esaustive conclusioni della perizia a firma del dott. che qui si Per_1 richiama.
- In ogni caso, occorre ricordare che, poiché l'emanazione di un ordine di esibizione è discrezionale e la valutazione di indispensabilità non deve essere neppure esplicitata, ne consegue che “il relativo esercizio è svincolato da ogni onere di motivazione e il provvedimento di rigetto dell'istanza non è sindacabile in sede di legittimità, neppure sotto il profilo del difetto di motivazione, trattandosi di strumento istruttorio residuale, utilizzabile soltanto quando la prova dei fatti non possa in alcun modo essere acquisita con altri mezzi e l'iniziativa della parte istante non abbia finalità esplorativa” (cfr. Cass. ord.
n. 27412/2021).
- Nel merito, l'appello non è fondato.
- Le censure di parte appellante di cui ai motivi n. 1 e 2 attengono essenzialmente alla erronea valutazione da parte del Tribunale dell'assolvimento dell'onere della prova a carico pagina 4 di 12 dell' attore-appellante in ordine alla individuazione del legame causale fra la mala gestio del e i danni lamentati. CP_1
- In particolare, il deduce che il giudice di prime cure avrebbe malgovernato i Pt_1
principi di cui all'art. 2051 c.c., ritenendo insussistente la responsabilità del CP_1 proprietario della caldaia centralizzata, il quale — secondo l'assunto attoreo — avrebbe omesso una corretta gestione dell'impianto, contribuendo così all'occlusione delle tubature interne al proprio appartamento e, conseguentemente, ai danni di cui si chiede ristoro.
- La doglianza è priva di fondamento. La decisione impugnata appare, infatti, coerente con le risultanze istruttorie e conforme ai principi consolidati in materia di responsabilità da custodia.
- Come è noto, ai sensi dell'art. 2051 c.c., “ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”. La norma, nell'affermare la responsabilità del custode della cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione che prescinde da qualunque connotato di colpa operando sul piano oggettivo dell'accertamento del rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso e della ricorrenza del caso fortuito, quale elemento idoneo a elidere tale rapporto causale (Cass. ord. n.
2477/2018). Stante la natura oggettiva di detta responsabilità, l'onere probatorio gravante sul danneggiato si sostanzia nella duplice dimostrazione dell'esistenza (ed entità) del danno e della sua derivazione causale dalla cosa, residuando a carico del custode l'onere di fornire la prova liberatoria del caso fortuito, ossia di un elemento esterno – sia esso costituito da un fatto naturale, da un fatto del terzo o della stessa vittima - che valga a elidere il suddetto nesso causale.
- In riferimento all'individuazione degli oneri gravanti sul in qualità di custode, CP_1
esso, in quanto tenuto a compiere atti conservativi e opere di manutenzione straordinaria relativi alle parti comuni dell'edificio, risponde dei danni eziologicamente riconducibili all'omessa o inadeguata manutenzione esclusivamente di tali beni. A tal riguardo, l'art. 1117 c.c. individua le parti dell'edificio che, salvo titolo contrario, devono considerarsi comuni, tra cui rientrano “le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere destinati all'uso comune, come gli ascensori, i pozzi, le cisterne, gli impianti idrici e pagina 5 di 12 fognari, i sistemi centralizzati di distribuzione e di trasmissione per il gas, per l'energia elettrica, per il riscaldamento ed il condizionamento dell'aria, per la ricezione radiotelevisiva e per l'accesso a qualunque altro genere di flusso informativo, anche da satellite o via cavo, e i relativi collegamenti fino al punto di diramazione ai locali di proprietà individuale dei singoli condomini, ovvero, in caso di impianti unitari, fino al punto di utenza, salvo quanto disposto dalle normative di settore in materia di reti pubbliche”.
- In altri termini — per quanto qui rileva —, la presunzione di comproprietà posta dall'art. 1117 n. 3 c.c. opera con riferimento alla parte dell'impianto di riscaldamento che rimane fuori dai singoli appartamenti e non pure con riferimento alle condutture che si addentrano negli appartamenti stessi e sono di proprietà dei titolari, trattandosi non di parti comuni dell'edificio, bensì di parti oggetto di proprietà privata (cfr. fra le altre, Cass. n.
7728/2000).
- L'applicazione dei suddetti principi al caso di specie comporta l'esclusione di ogni responsabilità addebitabile al appellato. CP_1
- Dall'analisi del compendio probatorio, la vicenda può essere così ricostruita:
▪ è proprietario dell'immobile (Comune Milano, Parte_1
foglio 482, pt. 250, sub 10, zona 2, categoria A/3) sito al piano secondo del
Condominio di;
Controparte_1
▪ tale immobile veniva concesso in locazione a , con contratto Parte_2
a decorrere dal 1° ottobre 2014 sino al 30 settembre 2016 a fronte di canone di euro 490,00 mensili oltre euro 110,00 a titolo di spese condominiali;
▪ lo stabile era munito di impianto di riscaldamento di tipo centralizzato c.d. a pannelli (con serpentine radianti poste sotto il pavimento) serventi le singole unità abitative facenti parte del Condominio;
▪ nel 2015, al momento della riapertura del riscaldamento centralizzato, il rilevava il mancato funzionamento del tratto servente il suo Pt_1 appartamento al punto che si rendeva necessario sopperire a tale mancanza con condizionatori inverter che riscaldassero l'appartamento; pagina 6 di 12 ▪ in data 16 maggio 2017, veniva celebrata riunione condominiale durante la quale il sig. manutentore della caldaia del complesso abitativo, Parte_3
riferiva sullo stato della stessa nonché sui “provvedimenti che bisognerebbe adottare per limitare il degrado e salvaguardare la caldaia”, stimando una spesa per tali interventi di circa euro 15.500,00 oltre IVA, suggerendo in ogni caso l'installazione di un c.d. “addolcitore di acqua, defangatore e scambiatore di calore”;
▪ nell'ottobre e nel novembre 2017, venivano eseguiti n.2 sopralluoghi dal dott.
quale consulente incaricato in sede di accertamento tecnico Per_1
preventivo, da cui emergeva “che la causa dell'interruzione del funzionamento del riscaldamento nell'appartamento di proprietà , Pt_1 sia dovuto ad una totale occlusione delle tubazioni a pavimento per l'effetto della presenza di fanghi , morchie ed impurità che non ne permettono il passaggio dell'acqua calda” (cfr. pag. 5 CTU);
▪ nel 2018, aveva provveduto a proprie spese Parte_1
all'integrale sostituzione dell'impianto di riscaldamento a pavimento, risolvendo definitivamente i problemi lamentati in giudizio (cfr. interrogatorio formale dell'appellante il 13 dicembre 2023).
- Orbene, a seguito di attenta analisi delle prospettazioni delle parti nonché delle indagini peritali, non è possibile affermare con ragionevole certezza che la responsabilità per le ostruzioni che hanno impedito al di godere del corretto funzionamento Pt_1
dell'impianto di riscaldamento nel proprio appartamento siano imputabili al CP_1 odierno appellato.
- Invero, in primo luogo, è pacifico – in quanto emerso in sede di CTU, riportato nella sentenza impugnata e non contestato – che il pezzo di serpentina radiante analizzato
(risultato poi gravemente ostruito) appartenesse a “uno degli stacchi proveniente dal collettore di piano verso l'interno dell'appartamento del ricorrente” (cfr. pag. 12 CTU).
- Individuato, dunque, il problema proprio all'interno dell'appartamento del singolo condomino - in ossequio a quanto previsto dall'art. 1117, n.3) – non può che escludersi pagina 7 di 12 ogni responsabilità del condominio, non avendo quest'ultimo alcuna custodia in riferimento alle condutture che si addentrano negli appartamenti stessi e sono di proprietà dei titolari.
- Del resto, oggetto di analisi della consulenza tecnica a firma del dott. è Per_1
esclusivamente l'appartamento dell'appellante e non anche l'impianto condominiale, sulla quale si osserva solamente “l'edificio in esame è asservito da un impianto di riscaldamento di tipologia a pannelli radianti posti sotto la pavimentazione. In pratica il generatore di calore (caldaia) posto nella centrale termica condominiale a gas riscalda il fluido termico
(acqua) fino ad una temperatura di circa 50° centigradi. (…)Le colonne montanti di mandata e ritorno del fluido termico riscaldato sono intercettate ad ogni singolo piano dell'edificio dai collettori di distribuzione (…) dalle colonne montanti si dipartono gli
"stacchi" di tubazione che vanno ad alimentare i circuiti dei pannelli posti sotto le pavimentazioni di ogni singolo appartamento”. La valutazione di tale impianto, dunque, mette in evidenza una chiara e identificabile ripartizione delle tubature fra quelle pacificamente di proprietà comune (colonne montanti verticali) e quelle appartenenti ai singoli condomini e serventi uno o più appartamenti (c.d. stacchi di tubazione). Di talché, non vi sono ragioni per dubitare l'estraneità dell'area oggetto di perizia alla custodia e gestione da parte del . CP_1
- Né sono idonee a fondare diverso convincimento le prospettazioni dell'appellante relative a una “ammissione di responsabilità” del come emergerebbe nei verbali di CP_1 assemblea dell'aprile 2017 (cfr. doc. n. 6). Ed invero, a detta del proprietario dell'appartamento, la decisione del di sollevarlo nella misura dell'80% dalla CP_1 corresponsione delle spese per il riscaldamento dell'anno 2016 (che, si ricorda, in quanto somministrato con impianto centralizzato vengono imputate a ogni singola unità immobiliare sulla base dei millesimi ad essa relativi) stante il mancato funzionamento di questo nel proprio appartamento costituirebbe ammissione di colpa del stesso CP_1
di omessa o carente manutenzione dell'impianto.
- Ed invero, dalla lettura complessiva della documentazione tale assunto non trova riscontro, in quanto se è pur vero che l'assemblea condominiale abbia acconsentito l'abbuono in pagina 8 di 12 favore del delle spese dell'anno 2016, è altrettanto chiaro che tale concessione sia Pt_1 stata fatta esclusivamente in ragione dell'oggettivo inutilizzo da parte di quest'ultimo del servizio di riscaldamento. Tale determinazione, lungi dal costituire ammissione di colpa, rappresenta una scelta discrezionale dell'organo collegiale, priva di efficacia confessoria e non idonea a fondare un titolo risarcitorio.
- Inoltre, nel verbale della suddetta assemblea, al punto 5 dell'ordine del giorno, è riportato
“viene letta la relazione del termotecnico che segue e gestisce l'impianto di riscaldamento.
È allegato anche un preventivo che contempla una serie di interventi e installazione di apparecchiature per fermare il processo di ammaloramento dell'impianto. L'argomento andrà affrontato in una prossima assemblea straordinaria, da convocare al più presto, nella quale dovrà essere presente un termotecnico. (…) L'Assemblea delibera che nella suddetta assemblea straordinaria i tecnici ci facciano avere pareri qualificati e un quadro oggettivo della situazione. In detta assemblea verrà discussa anche la spesa per la sistemazione dell'impianto in generale e a chi dovrà essere imputata quella per risolvere il problema di anche da un punto di vista giuridico” (cfr. verbale assembleare del Pt_1
18 aprile 2017). Ed ancora, nel verbale di assemblea condominiale del 16 maggio 2017, si legge al punto 3 dell'ordine del giorno, che “in merito ai pannelli radianti del condomino emerge come gli stessi fossero ostruiti a causa di impurità di vario genere. Pt_1
L'amministratore riferisce di avere una stima del puro lavoro tecnico di euro 6.000,00.
L'assemblea dopo varie considerazioni e visto che altri condomini si sono già sostituiti i loro panelli a loro cura e spese, la maggioranza delibera di non accollarsi la spesa per il rifacimento dei pannelli di (cfr. doc. n. 7). Pt_1
- Tanto premesso, deve escludersi una responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c. del mancando la prova innanzitutto della custodia del bene ma anche – e CP_1 soprattutto – della riconducibilità eziologica dei danni lamentati dall'odierno appellante alla stessa caldaia condominiale. Infatti, la consulenza tecnica è ferma nel ritenere che la causa “del disservizio lamentato dal ricorrente Dott. , sia Parte_1 tecnicamente ascrivibile al parziale mancato funzionamento dei pannelli radianti posti sotto la pavimentazione, ciò a causa delle morchie di ruggine, scaglie e fanghi presenti e pagina 9 di 12 circolanti nel fluido termico riscaldante proveniente dalla centrale termica. La prolungata presenza di tali impurità nel circuito ha quasi totalmente occluso le serpentine radianti poste sotto il pavimento del ricorrente con conseguente mancato funzionamento del calore”.
- In ogni caso, è proprio il consulente a sottolineare che “l'acqua presente nell'impianto di riscaldamento centralizzato a pannelli, in genere, si carica quando l'impianto viene posato, e poi non viene più tolta (a meno di interventi straordinari). Il fatto che l'acqua rimanga anche per parecchi anni nei tubi dei pannelli radianti posti a pavimento, in assenza degli opportuni accorgimenti, innesca processi di deterioramento dell'impianto stesso, come: corrosione;
formazione di alghe;
depositi di calcare;
morchie di ruggine, scaglie e fanghi (…) la maggior parte degli impianti vengono riempiti con acqua di acquedotto non trattata, che in provincia di Milano presenta una durezza tra i 25 e i 40°F.
(…) Nel caso di impianti a pavimento i problemi risultano essere più frequenti ed evidenti,
e possono facilmente comportare avarie e guasti molto costosi e non facili da risolvere”
(cfr. pag. 10 CTU).
- Alla luce di tali considerazioni, non è possibile affermare, con ragionevole certezza, che l'occlusione delle serpentine sottostanti l'appartamento dell'appellante sia eziologicamente e in via esclusiva riconducibile alla gestione della caldaia condominiale. Al contrario, le risultanze peritali inducono a ritenere che la causa del disservizio sia da ricondurre all'usura e alla mancata manutenzione delle tubature di proprietà esclusiva del Pt_1
- Tale conclusione è poi avvalorata anche dalla circostanza– come pacificamente ammesso dallo stesso appellante – secondo cui altri condomini, che negli anni avevano lamentato problematiche all'impianto di riscaldamento nei rispettivi appartamenti, avevano provveduto autonomamente all'esecuzione di lavori risolutivi. Non solo, è lo stesso a dichiarare di aver provveduto, nell'anno 2018, alla completa sostituzione delle Pt_1 tubature di pertinenza esclusiva, con ciò risolvendo in via definitiva le problematiche lamentate, che non si sono più ripresentate. Appare, pertanto, che tale condotta integri un'implicita ammissione circa l'effettiva riconducibilità delle disfunzioni e dei danni dedotti alle tubature di sua esclusiva proprietà. pagina 10 di 12 - A fortiori, deve escludersi anche ogni responsabilità ex art. 2043 c.c. in capo al
Condominio, in quanto quest'ultima postulerebbe in ogni caso oltre alla prova del nesso di causalità e del fatto storico, anche quella della colpa del danneggiante, pacificamente assente – in quanto priva di riscontro probatorio - nel caso di specie. Ed infatti, emerge dagli atti che il si sia in più occasioni attivato per accertare le cause delle CP_1
lamentele del (cfr. atto di appello, pag. 6), coinvolgendo il manutentore Pt_1 condominiale in vari interventi, fra cui, la sostituzione nel luglio 2016 le valvole di ingresso e uscita poste tra le tubazioni condominiali e le tubazioni dell'impianto di riscaldamento del signor stesso. Da ultimo, il si era attivato Pt_1 CP_1
all'installazione di un defangatore, come suggerito dal manutentore condominiale al fine di “limitare il degrado e salvaguardare la caldaia”. Parte_3
- Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, non essendo emersa prova idonea a fondare una responsabilità del appellato ai sensi dell'art. 2051 c.c., né ricorrendo i CP_1 presupposti della responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c., le censure sollevate da
[...]
in ordine alla pretesa erronea quantificazione del risarcimento del danno Parte_1 devono ritenersi assorbite, in quanto l'insussistenza della prova in ordine al nesso di causalità fra la condotta antigiuridica e l'evento dannoso esclude, infatti, la possibilità di procedere alla liquidazione del danno, non risultando sussistente alcun presupposto, neppure presuntivo, per l'accoglimento della domanda risarcitoria.
- Tanto premesso, l'appello deve essere rigettato e la sentenza n. 6382/2024 del Tribunale di
Milano, pubblicata in data 21 giugno 2024 integralmente confermata.
- L'esito della lite vede la soccombenza dell'appellante Parte_1
che viene quindi condannato ex art 91 c.p.c. alla refusione delle spese processuali del grado in favore della controparte Controparte_1
liquidate come in dispositivo sulla base del vigente D.M. n. 55/2014 (aggiornato D.M. n.
147 del 13/08/2022, pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre
2022), con riferimento al valore della causa come dichiarato ai fini del contributo unificato pagina 11 di 12 giudiziale, in rapporto ai valori minimi previsti stante la bassa difficoltà delle questioni trattate, escludendo dal computo la voce relativa alla fase istruttoria assente nel presente grado.
- Sussistono altresì i presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n.
115/2002, così come modificato dall'art. 1, comma 17 della Legge n. 228 del 24 dicembre
2012.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando nel contraddittorio fra le parti – ogni contraria istanza, domanda, eccezione disattesa - così decide:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 6382/2024 del Tribunale di
Milano, pubblicata in data 21 giugno 2024;
- condanna a rimborsare all'appellato le spese di lite che si Parte_1
liquidano in euro 3.473,00 oltre rimborso spese al 15%, IVA, c.p.a., oneri e accessori come per legge;
- dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.M. n.
115/2002, per il pagamento a carico degli appellanti dell'ulteriore importo pari a quello già versato a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Milano, il 15 ottobre 2025
Il Presidente estensore
dott.ssa Maria Caterina Chiulli
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