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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 10/03/2025, n. 2462 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2462 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – XI sezione civile - nella persona del Giudice
dott. Ciro Caccaviello;
letto l'art. 127 ter cpc;
visto il provvedimento del 18.4.24, con il quale il G.I. disponeva decidersi la causa ai sensi dell'art. 281 sexies cpc mediante deposito di note scritte in luogo della discussione orale;
lette le note depositate dai procuratori;
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 27925 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022
TRA
p.i. elettivamente domiciliata in Napoli, Parte_1 P.IVA_1
Vico Belledonne n. 25 presso l'Avv. Carlo Carbone c.f.
dal quale è rappresentata e difesa in virtù di C.F._1
procura a margine del ricorso per d.i..
OPPONENTE
sentenza proc. n. 27925/22 r.g. pag. 1 E
partita I.V.A. nr , rappresentata Controparte_1 P.IVA_2
e difesa, giusta procura a margine dell'atto di citazione, dall'avv.
Carozza Antonio c.f. ( ) presso il cui studio C.F._2
legale in S. Marco Evangelista (CE), alla via Domenico Gentile nr. 21
elettivamente domicilia.
OPPOSTO
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il d.i. opposto veniva ingiunto il pagamento della somma di €
10.000 a titolo di corrispettivo per lavori edili.
L'opponente ha dedotto che:
i lavori in questione, seppur effettivamente appaltati, sono stati eseguiti solo in misura minima per un importo di € 1.190 già pagato;
ha chiesto revocarsi il d.i. opposto, con vittoria di spese ed attribuzione.
L'opposta ha dedotto l'infondatezza dell'opposizione e ne ha chiesto il rigetto, con vittoria di spese.
Tanto premesso si osserva che l'opposta non ha fornito alcuna prova dei lavori svolti.
Al riguardo è stata articolata una generica prova testimoniale.
Il GI ha ammesso quale teste solo il direttore dei lavori Tes_1
sentenza proc. n. 27925/22 r.g. pag. 2 in quanto unico soggetto che potesse riferire con precisione Parte_2
ed imparzialità in ordine ai lavori svolti.
All'udienza fissata per l'assunzione della prova erano presenti due soggetti non ammessi quali testimoni e non era, invece, presente il d.l.
. Parte_2
Alcuna prova dei lavori svolti, quindi, è stata prodotta.
L'opposizione, pertanto, va accolta.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come dal dispositivo con attribuzione.
La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 282 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando sull'opposizione al d.i. n. 7591/22 proposta da nei confronti di Parte_1 CP_1
con atto di citazione notificato il 23.12.22, così provvede:
[...]
1. accoglie l'opposizione e revoca il d.i. opposto;
2. condanna l'opposto al pagamento delle spese di giudizio, che si liquidano in euro 4.227 per onorario ed euro 145,50 per spese oltre s.g., IVA e CPA con attribuzione all'Avv. Carlo Carbone.
Così deciso in Napoli il 10.3.25.
IL GIUDICE
(dott. Ciro Caccaviello)
sentenza proc. n. 27925/22 r.g. pag. 3