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Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. VIII, sentenza 30/01/2026, n. 518 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 518 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 518/2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 8, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PAGANO ANDREA, Presidente
ER DI, RE
SCOLARO MARIA GIUSEPPA, Giudice
in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 4690/2025 depositato il 13/06/2025
proposto da
Ricorrente_2 Ricorrente_3 Snc - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Ricorrente_2 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SC - Messina
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ato Me 1 S.p.a. In Liquidazione - 02683660837
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240038038076802 TARES 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240038038076802 TARES 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240038038076802 TARES 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240038038076802 TARES 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240038038076802 TARES 2012
a seguito di discussione
Richieste delle parti:
come in atti e verbali di causa delle parti costituite
Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Con ricorso notificato all'Agente della SC ed alla società ATO ME 1 spa in liq. il 03.06.2025, depositato il 13.06.2025, la società Società_1 di Ricorrente_2 snc” , in persona del legale rappresentante pro tempore, ha impugnato la cartella di pagamento n. 29520240038038076802, notificata il 13.05.2025, per il pagamento di complessivi euro 9.964,88 a titolo di tassa rifiuti anni dal 2008 al 2012.
Nella cartella si fa riferimento, quale atto prodromico, a intimazione 283033 del 29.07.2019 notificata il
02.10.2019.
Il ricorso è stato proposto per i seguenti motivi:
1. Omessa notifica di atti prodromici.
2. Difetto di motivazione.
3. Prescrizione.
Con distrazione delle spese.
In data 02.09.2025 si è costituita l'AdER che ha eccepito la carenza di responsabilità per attività antecedenti alla consegna del ruolo e la legittimità della procedura di riscossione per la parte di competenza, anche ai fini delle spese, argomentando comunque la inammissibilità di censure da farsi valere impugnando l'intimazione medio tempore notificata.
L'udienza del 30.10.2025 era rinviata per astensione di un membro del collegio.
Nessuno si è costituito per l'ATO. All'udienza del 29.01.2026, fissata anche per il merito, la causa è stata trattata e decisa come segue.
La presente controversia verte in merito al mancato pagamento di tassa rifiuti.
Trattasi pacificamente di tributo locale sottoposto a prescrizione quinquennale, per come riconosciuto dalla giurisprudenza della S.C. a partire da Cass. SU n. 23397/2016 (conformi Cass. 32779/24; 17667/24;
22172/23, solo per le più recenti).
L'ATO rimasta contumace non ha prodotto documentazione alcuna volta a dimostrare la notifica di atti interruttivi.
Né vi ha provveduto AdER.
Il ricorso va pertanto accolto.
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico di entrambe le parti resistenti in forza del principio di causalità, che informa quello della soccombenza, avuto riguardo al fatto che la lite trae origine dalla notificazione della cartella di pagamento, sebbene eseguita dall'esattore in esecuzione del rapporto che ha ad oggetto il servizio di riscossione (cfr. Cass. ord. 24678/2018; n. 2570/2017).
La liquidazione è stata effettuata in prossimità dei valori minimi stante l'esiguo grado di complessità della controversia.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e condanna entrambe le parti resistenti, in solido, al pagamento delle spese processuali in favore della parte ricorrente, liquidate in euro 1.200,00, oltre accessori come per legge e CU ove assolto, da distrarsi al difensore dichiaratosi antistatario.
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 8, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PAGANO ANDREA, Presidente
ER DI, RE
SCOLARO MARIA GIUSEPPA, Giudice
in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 4690/2025 depositato il 13/06/2025
proposto da
Ricorrente_2 Ricorrente_3 Snc - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Ricorrente_2 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SC - Messina
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ato Me 1 S.p.a. In Liquidazione - 02683660837
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240038038076802 TARES 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240038038076802 TARES 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240038038076802 TARES 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240038038076802 TARES 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240038038076802 TARES 2012
a seguito di discussione
Richieste delle parti:
come in atti e verbali di causa delle parti costituite
Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Con ricorso notificato all'Agente della SC ed alla società ATO ME 1 spa in liq. il 03.06.2025, depositato il 13.06.2025, la società Società_1 di Ricorrente_2 snc” , in persona del legale rappresentante pro tempore, ha impugnato la cartella di pagamento n. 29520240038038076802, notificata il 13.05.2025, per il pagamento di complessivi euro 9.964,88 a titolo di tassa rifiuti anni dal 2008 al 2012.
Nella cartella si fa riferimento, quale atto prodromico, a intimazione 283033 del 29.07.2019 notificata il
02.10.2019.
Il ricorso è stato proposto per i seguenti motivi:
1. Omessa notifica di atti prodromici.
2. Difetto di motivazione.
3. Prescrizione.
Con distrazione delle spese.
In data 02.09.2025 si è costituita l'AdER che ha eccepito la carenza di responsabilità per attività antecedenti alla consegna del ruolo e la legittimità della procedura di riscossione per la parte di competenza, anche ai fini delle spese, argomentando comunque la inammissibilità di censure da farsi valere impugnando l'intimazione medio tempore notificata.
L'udienza del 30.10.2025 era rinviata per astensione di un membro del collegio.
Nessuno si è costituito per l'ATO. All'udienza del 29.01.2026, fissata anche per il merito, la causa è stata trattata e decisa come segue.
La presente controversia verte in merito al mancato pagamento di tassa rifiuti.
Trattasi pacificamente di tributo locale sottoposto a prescrizione quinquennale, per come riconosciuto dalla giurisprudenza della S.C. a partire da Cass. SU n. 23397/2016 (conformi Cass. 32779/24; 17667/24;
22172/23, solo per le più recenti).
L'ATO rimasta contumace non ha prodotto documentazione alcuna volta a dimostrare la notifica di atti interruttivi.
Né vi ha provveduto AdER.
Il ricorso va pertanto accolto.
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico di entrambe le parti resistenti in forza del principio di causalità, che informa quello della soccombenza, avuto riguardo al fatto che la lite trae origine dalla notificazione della cartella di pagamento, sebbene eseguita dall'esattore in esecuzione del rapporto che ha ad oggetto il servizio di riscossione (cfr. Cass. ord. 24678/2018; n. 2570/2017).
La liquidazione è stata effettuata in prossimità dei valori minimi stante l'esiguo grado di complessità della controversia.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e condanna entrambe le parti resistenti, in solido, al pagamento delle spese processuali in favore della parte ricorrente, liquidate in euro 1.200,00, oltre accessori come per legge e CU ove assolto, da distrarsi al difensore dichiaratosi antistatario.