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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/11/2025, n. 11365 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11365 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE LAVORO 4°
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice designato, Dr.ssa Francesca Vincenzi, in funzione di Giudice del Lavoro, all'udienza del 10.11.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 6962/2025 R.A.C.C..
TRA
, elettivamente domiciliato in Roma, Via Cola di Rienzo 28 presso lo Parte_1 studio dell'Avv. Donatella Vicari che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso
RICORRENTE E
Controparte_1
in persona del pro-tempore per il Lazio,
[...] Controparte_2 elettivamente domiciliato Roma, Piazza 5 Giornate n.3 presso l'Avv. Sandra Maria Colombino che lo rappresenta e difende giusta procura speciale a rogito Notaio del Persona_1
01/08/2024, n°93118 del Rep. Not., Raccolta n.28300
CONVENUTO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato telematicamente il 26.2.2025 ed iscritto a ruolo il 27.2.2025 il ricorrente in epigrafe nominato esponeva: di prestare dal 2000 attività lavorativa di autista alle dipendenze della che nello svolgimento della propria attività lavorativa quale conducente Controparte_3 di linea ha utilizzato modelli di autovetture bus senza sospensioni o con sospensioni estremamente rigide, con sedili inadeguati, assumendo conseguenti posture incongrue, prolungate nel tempo, unite a costanti sobbalzi dovuti ai molteplici squarci del manto stradale capitolino;
che il lavoro svolto, su turni a rotazione oraria di n.6 ore giornaliere sino al 2017 circa, poi di n.6,40 ore giornaliere, per tutta la settimana con turni di riposo alternati, consiste nella guida della vettura, addetta al trasporto di persone, seguendo un itinerario prestabilito che si snoda su strade urbane ed extraurbane e garantendo l'arrivo a destinazione dei passeggeri attraverso tappe altresì prestabilite ad un certo orario;
che la posizione che il ricorrente ha sempre assunto, durante la totalità del turno lavorativo e per quasi 25 anni, è quella seduta, all'interno della cabina a lui riservata, salvo brevi pause durante la sosta al capolinea utilizzate per le necessità più impellenti;
che i sedili degli autobus suindicati sono in genere inadeguati a tale postura prolungata perché rigidi e privi di sospensioni adeguate;
che gli autobus elettrici sono privi di sospensioni, come risulta dalla scheda tecnica mentre il manto stradale sul quale le vetture si trovano a muoversi è particolarmente disconnesso, presentando numerose buche e dossi a causa dei quali il sedile produce un sobbalzo della colonna;
che il ricorrente inoltrava domanda alla sede competente, denunciando le sue menomazioni, poiché risultava CP_1 affetto da “spondilodiscopatie del tratto lombare”, domanda cui l' non dava seguito;
che CP_1 il ricorrente proponeva ricorso in opposizione, cui l' non rispondeva;
che la CP_1 valutazione dell' è incongrua ed illegittima, non rispondendo alle reali condizioni del CP_1 soggetto, il quale è affetto da patologia di origine professionale, come da certificato medico legale allegato all'opposizione. Esposte alcune considerazioni in diritto il ricorrente concludeva chiedendo di volere:” - accertare e dichiarare che il signor , a causa ed in occasione dell'attività lavorativa Parte_1 svolta, è affetto da “spondilopatie con sofferenza radicolare” e/o da altra patologia di derivazione professionale alla colonna;
- accertare e dichiarare che il ricorrente, a causa della suddetta malattia professionale contratta, ha subito una menomazione dell'integrità psico-fisica pari al 10%, ovvero pari alla diversa percentuale, maggiore o minore, che sarà accertata in corso di causa;
- conseguentemente condannare l' alla costituzione di una rendita secondo le CP_1 risultanze del giudizio ex art.13 D.Lgs n.38/2000, commisurata al riconosciuto grado di menomazione dell'integrità psico-fisica, ovvero al pagamento dell'indennizzo in capitale previsto dal succitato decreto, in caso di riconoscimento di un grado di menomazione compreso tra il 6% ed il 15%, nella misura determinata secondo le tabelle previste, con gli accessori di legge, e secondo il computo delle percentuali che verranno riconosciute per le due patologie denunciate, secondo parametri T.U. ; - condannare l' al rimborso delle spese dei compensi di lite, oltre CP_1 CP_1 spese generali, contributo unificato ove versato, IVA e CPA, da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato antistatario;
- compensare le spese in caso di soccombenza.” L' si costituiva in giudizio chiedendo, esposte alcune considerazioni in fatto e in diritto, CP_1 di volere" “dichiarare preliminarmente la nullità della notifica della domanda azionata, ovvero, ove ritenuta sanata dalla presente costituzione, rimettere l' comparente in termini per ogni CP_1 attività difensiva, inclusa la produzione documentale allegata;
rigettare nel merito la domanda perché infondata in fatto e in diritto;
dichiarare l'inammissibilità della domanda subordinata di mero accertamento della natura professionale della patologia in ipotesi di postumi non indennizzabili;
con vittoria di spese in sussistenza dei presupposti di legge per la condanna”. La causa veniva istruita mediante ctu medico-legale. All'odierna udienza, dopo la discussione, il Giudice decideva la causa ex art. 429 cpc con sentenza contestuale.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si osserva che l'articolo 13 del D. Lgs. n.38/00 il legislatore, dopo aver definito – ai fini dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - il danno biologico come "la lesione all'integrità psico-fisica, suscettibile di valutazione medico legale della persona", prevede: nessun indennizzo per gradi di menomazione inferiori al 6% (franchigia); indennizzo in capitale del solo danno biologico per gradi di menomazione pari o superiori al 6% ed inferiori al 16%; indennizzo in rendita per gradi di menomazione pari o superiori al 16%, di cui una quota per danno biologico ed una ulteriore quota aggiuntiva per conseguenze patrimoniali delle menomazioni. Nel caso di specie si osserva che il ctu nominato dott. all'esito di adeguati Persona_2 accertamenti, immuni da vizi, ha così concluso: “ Si ritiene che il Signor non sia Parte_1 affetto da spondilodiscopatia lombare di natura professionale”. In particolare il CTU nell'elaborato peritale ha accertato quanto segue:”(…) Il Signor Parte_1 risulta, pertanto, affetto da una spondilodiscopatia del tratto lombare della colonna. Trattandosi di patologia cronico-degenerativa a genesi multifattoriale, l'eventuale riconoscimento quale malattia professionale non può prescindere, oltre che dalla diagnosi in termini di un quadro clinico, anatomo-funzionale e strumentale nosograficamente definito, anche da una pregressa esposizione in termini significativi per natura, intensità e durata ad uno o più fattori di rischio lavorativo;
infatti nella ipotesi di malattia professionale, l'esposizione al rischio specifico riveste un ruolo primario rappresentando il punto cardine del sistema d'assicurazione obbligatoria, atto a differenziarlo da altre forme di tutela previdenziale degli stati inabilitanti che attengono al rischio generico (malattia comune e invalidità pensionabile) ovvero dalle altre forme di tutela cosiddetta privilegiata (causa di servizio) che prescindono dalla natura specifica del rischio;
inoltre non si può trascurare l'esame della relazione tra i fattori morbigeni extralavorativi e le noxae professionali, che devono aver svolto un ruolo superiore, o almeno concorrente, a quello assunto etiopatogeneticamente dai primi. Le spondiloartropatie e le ernie discali del tratto lombare possono essere correlate, in ambiente di lavoro, all'esposizione al rischio di Movimentazione Manuale di Carichi (MMC), con elevata probabilità quando la MMC è eseguita con continuità durante il turno lavorativo;
al rischio di Vibrazioni trasmesse a tutto il corpo (WBV) con limitata probabilità per le attività di guida di automezzi pesanti e conduzione di mezzi meccanici;
al rischio di Posture Incongrue (fisse/protratte) e di Movimenti e Torsioni (abnormi/ripetuti) del tronco. Solo per i primi due fattori di rischio esistono norme tecniche e valori limite di riferimento, ancorché elaborati con finalità preventive. I rischi da posture incongrue e da movimenti abnormi ripetuti del tronco possono essere presi in considerazione non di per sé stessi ma solo come fattori di aggravamento dei due rischi sopramenzionati, specie in determinate particolari condizioni di lavoro (spazi ristretti, catena di lavoro, etc.). Nel caso in esame, in merito alla origine professionale della spondilodiscopatia del tratto lombare della colonna sofferta, è necessario accertare la pregressa esposizione in termini significativi per natura, intensità e durata al fattore di rischio lavorativo. I valori limite per le vibrazioni trasmesse al corpo intero sono: un valore d'azione giornaliero di 0.5 m/s2 ed un valore limite di esposizione giornaliero di 1.0 m/s2, normalizzati ad 8 ore. Il valore limite di esposizione giornaliero rappresenta il livello massimo di esposizione consentito, mentre quando il valore d'azione viene superato devono essere elaborati ed applicati programmi di misure tecniche od organizzative volte a ridurre al minimo l'esposizione ed i rischi che ne conseguono. Dalla documentazione esaminata, presente agli atti, in materia di valutazione del rischio da esposizione a vibrazioni a corpo intero sul personale , in CP_3 particolare in esito ad indagini valutative effettuate negli anni 2017, 2019, 2022 e 2024, il rischio lavorativo cui sono stati esposti gli autisti, nel complesso, è basso (A(8) <=0.5 m/s2), non comportante lì adozione di nessuna misura specifica. Inoltre l'assicurato non ha comprovato, l'avvenuta esposizione allo specifico rischio lavorativo con precisazione delle relative modalità (durata ed intensità) e delle condizioni di lavoro. Sulla base di quanto documentato, quindi, non si può ricondurre la patologia denunciata alla natura professionale”. Con riferimento alle osservazioni di parte ricorrente il CTU ha così risposto:” in caso di riconoscimento di malattia professionale a genesi multifattoriale, è fondamentale che l'assicurato sia stato esposto al rischio specifico in termini significativi per natura, intensità e durata. Per l'evidenza di tale condizione sono fondamentali il Documento di Valutazione del Rischio e le cartelle personali di valutazione, quali prove oggettive di una esposizione al rischio idonea a provocare la malattia denunciata. Nel caso in questione, dai Documenti di Valutazione del Rischio degli anni 2017, 2019, 2022 e 2024 risulta che il rischio lavorativo cui sono stati esposti gli autisti, nel complesso, è basso e, inoltre, l'assicurato non ha comprovato, l'avvenuta esposizione allo specifico rischio lavorativo in termini significativi per natura, intensità e durata. Si conferma, pertanto, il parere espresso nella risposta ai quesiti”. Per le considerazioni che precedono, esclusa la natura professionale della patologia denunciata, il ricorso deve essere respinto. Dalla documentazione versata in atti non emerge un reddito del ricorrente inferiore al limite di legge per l'esenzione dal pagamento delle spese di lite ex art. 152 disp. att. sicché il ricorrente deve essere condannato al pagamento dei compensi di lite, liquidati come da dispositivo in calce. Le spese per consulenza tecnica d'ufficio, separatamente liquidate, vanno definitivamente poste a carico del ricorrente.
P.Q.M.
1) respinge il ricorso;
2) condanna il ricorrente al pagamento dei compensi di lite che liquida in € 2.000,00, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%;
3) pone definitivamente a carico del ricorrente le spese per consulenza tecnica d'ufficio, separatamente liquidate. Roma, 10.11.2025 IL GIUDICE
Dott.ssa Francesca Vincenzi