Articolo 1 della Legge 20 dicembre 1965, n. 1427
Articolo 2
Versione
4 gennaio 1966
Art. 1.
Il numero delle decorazioni da concedersi in ciascun anno ai sensi dell' articolo 5 della legge 18 dicembre 1952, n. 2389 , e' elevato a 600.
Di esse possono beneficiare anche i lavoratori subordinati di ambo i sessi dipendenti da Enti pubblici che svolgano attivita' analoga a quella di imprese privato purche' abbiano rapporti di lavoro regolati da contratti di impiego privato.
Entrata in vigore il 4 gennaio 1966