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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 19/05/2025, n. 246 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 246 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 538/2023
Tribunale Ordinario di Chieti
SEZIONE CIVILE
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Gianluca Falco, ha pronunciato, ex art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado, iscritta al n. r.g. 538/2023, promossa da:
LIMITATA SEMPLIFICATA (P.IVA: Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in San Giovanni P.IVA_1
Teatino, rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Andrea Di Biase, elettivamente domiciliata come in atti.
OPPONENTE contro
(P.IVA: n. ), con sede in Bologna, in persona del suo legale Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Luca Rotondo, elettivamente domiciliata come in atti.
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a Decreto Ingiuntivo.
CONCLUSIONI
Alla odierna udienza di discussione, le parti hanno concluso come da relativo verbale di udienza.
Pagina 1 di 9 SINTESI DELLE QUESTIONI RILEVANTI AI FINI DI CAUSA
1. Con contratto del 28.03.2019, la (di seguito, IGD) concesse alla Controparte_2 [...]
(di seguito, ) Parte_1 Parte_2
l'affitto di un ramo di azienda, nel Centro Commerciale “Centro D'Abruzzo” (sito in San Giovanni
Teatino), per l'esercizio dell'attività di vendita al dettaglio di calzature.
2. Con atto scritto del 22.4.22, le parti risolsero consensualmente il loro rapporto, con contestuale riconsegna del ramo di azienda alla concedente.
3. Il Tribunale di Chieti, con decreto ingiuntivo n. 100/23 (emesso in accoglimento del ricorso Con monitorio della ), ingiunse alla il pagamento, in favore della ricorrente, della Parte_2 somma di € 45.092,62, a titolo di canoni di affitto insoluti relativi a diciassette mensilità comprese nel periodo dicembre 2020/aprile 2022.
4. La – nel proporre opposizione al predetto decreto ingiuntivo – chiese al Parte_2
Tribunale di: “- In via preliminare e pregiudiziale: - dichiarare il mancato esperimento della procedura di mediazione prevista ex lege quale obbligatoria in tali materie, emanando i conseguenti provvedimenti;
- in via preliminare: - rigettare la richiesta di concessione della provvisoria esecutorietà del decreto opposto, sussistendo prova scritta a confutazione della pretesa creditrice ed essendo la richiesta carente nel caso di specie dei presupposti ex art. 648 c.p.c. risultando inconfutabile l'incertezza ed indeterminatezza del credito rivendicato;
- in via principale e nel merito: - dichiarare nullo e revocare, poiché infondato, irrituale e privo di qualsivoglia efficacia il decreto ingiuntivo n. 100/23 D.I. Tribunale di Chieti opposto, poiché emesso in difetto dei presupposti ex art. 633 c.p.c.; - accertare e dichiarare, l'inadempimento contrattuale imputabile alla
alla luce delle problematiche riscontrate e gli impedimenti che hanno impedito alla CP_2 opponente di esercitare la propria attività commerciale nei periodi indicati, e per l'effetto dichiarare
l'infondatezza della pretesa creditoria della società resistente-opposta, anche alla luce dell'importo già percepito da quest'ultima mediante escussione della fideiussione bancaria resa dalla IA
SR, da portare in compensazione integrale con il quanto rivendicato dalla e da Controparte_2
ritenersi satisfattiva rispetto ai danni subiti dalla opponente per l'impossibilità di esercitare la propria attività di impresa svolta;
- in via subordinata: - nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale della richiesta di pagamento formulata dalla società , in persona Controparte_2
del legale rappresentante p.t., rideterminare il credito accertato in corso di causa previa compensazione, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1241 e 1243 c.c., al netto di quanto già ad essi corrisposto dalla IA SR per mezzo della polizza fideiussione bancaria a prima richiesta sottoscritta con Banca Popolare di Bari e già escussa dalla , dell'ulteriore Controparte_2
Pagina 2 di 9 importo pari ad euro 13.216,70, ovvero la diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, da quantificarsi in ragione dei danni subiti dalla opponente per i giorni di chiusura dell'attività svolta, da liquidarsi anche in via equitativa;
con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio”.
A sostegno di tali domande ed eccezioni, la opponente dedusse, in sintesi per quanto d'interesse, che:
i canoni pretesi dalla controparte non erano dovuti, perché relativi ad un periodo connotato dalla pandemia da VI 19, nel quale l'esponente non aveva potuto esercitare la propria attività
d'impresa nel locale oggetto del contratto di affitto, anche per effetto dei provvedimenti governativi, succedutisi nel tempo, di chiusura di molte delle attività aperte al pubblico;
le riduzioni e le dilazioni di pagamento concessele dalla controparte erano state irrisorie e contrarie a buona fede, a fronte della impossibilità sopravvenuta per l'esponente di godere delle prestazioni di affitto oggetto del contratto, impossibilità per effetto di cui i canoni dovuti per i mesi di chiusura dell'esercizio avrebbero dovuto essere ridotti almeno del 50%; in ogni caso, dalle somme pretese dalla ingiungente in sede monitoria doveva detrarsi l'importo di €. 14.000,00, che la prima aveva già incassato dalla escussione della polizza fideiussoria prestata dalla Banca Popolare di Bari a garanzia dell'obbligazione assunta dalla esponente.
5. La – nel costituirsi in giudizio – ha chiesto al Tribunale: “in via preliminare:
1. Concedere CP_2
la provvisoria esecutorietà, totale o in subordine parziale, del decreto opposto ex art. 648 c.p.c. 2.
Concedere alle parti breve differimento per permettere lo svolgimento del procedimento di mediazione. Nel merito:
3. Rigettare la opposizione proposta, in quanto infondata in fatto e diritto, e confermare il decreto ingiuntivo opposto. in via subordinata 4. Nella denegata ipotesi di accoglimento delle ragioni avversarie, condannare la opponente al pagamento delle somme che saranno ritenute di giustizia dovute in favore della opposta. In ogni caso 5. Condannare la opponente al pagamento di spese e compensi di lite e liquidare spese e compensi dell'ingiunzione ex art 653 co. 3 c.p.c.”
A sostegno di tali domande ed eccezioni, l'opposta ha dedotto, in sintesi per quanto d'interesse, che: la riduzione della misura dei canoni e la dilazione del termine dei relativi pagamenti – da essa concessi nella emergenza VI – dimostravano il comportamento pienamente collaborativo e corretto della esponente verso la controparte;
la radicale sospensione dei pagamenti da parte di quest'ultima era illegittima, al pari della pretesa della stessa di beneficiare di una riduzione del 50% dei canoni impagati, in ragione della inapplicabilità alla fattispecie dell'art. 216 D.L. n. 18\2020
(Decreto “Rilancio”), in quanto relativo esclusivamente alle attività di palestre, piscine e impianti sportivi di ogni tipo;
l'obbligo di pagamento dei canoni in oggetto discendeva, altresì, dalla avvenuta pattuizione negoziale della clausola “solve et repete”.
Pagina 3 di 9 6. Nel corso del giudizio: è stata concessa la provvisoria esecutorietà parziale al decreto ingiuntivo opposto, per la somma di €. 31.092,62 (per le motivazioni di cui alla ordinanza del 22.5.23); è stata formulata dal Giudice una proposta conciliativa di “riconoscimento a parte opposta della somma di €
30.000,00, con esclusione di interessi di mora, e con riconoscimento a parte opposta del rimborso delle spese di lite nei parametri tabellari minimi”, proposta accettata dalla prima, ma rifiutata dalla opponente;
la causa è stata discussa alla odierna udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
7. La opposizione della è infondata, per le ragioni di seguito espresse. Parte_2
A. La acquisizione della prova del mancato pagamento della affittuaria dei canoni del periodo dicembre 2020/aprile 2022 pretesi in via monitoria dalla affittante
La prova in oggetto si ricava dalla considerazione delle risultanze di seguito indicate.
1. Nel ricorso per decreto ingiuntivo, la I.G.D. ha indicato in modo analitico la misura e il riferimento temporale di ciascuna delle diciassette mensilità di canoni non incassati nel periodo dicembre 2020/aprile 2022, mensilità pari a complessivi €. 45.092,62 (cfr. il ricorso e la documentazione ad esso allegata).
2. La non ha mai dedotto né, tanto meno, dimostrato di avere corrisposto alcuno Parte_2
dei canoni in oggetto, ma – come visto – si è limitata a dedurre, per un verso, che la summenzionata somma doveva essere decurtata di quanto, a suo dire, la affittante aveva già incassato dalla garante
(per €. 14.000,00), per altro verso che una parte dei summenzionati canoni non era dovuta, ovvero doveva essere ridotta nella misura, a causa della emergenza VI (cfr. l'atto di opposizione;
cfr. il carteggio ante causam intercorso tra le parti).
3. Inoltre, la opponente non ha mosso alcuna contestazione, tanto meno specifica, al conteggio analitico degli insoluti, fornito dalla ingiungente in sede monitoria, sulla base delle previsioni negoziali di determinazione dei canoni.
Ed è noto, al riguardo, è sia che “il convenuto ha l'onere della contestazione specifica dei fatti costitutivi della domanda attorea, con la conseguenza che lo stesso non può limitarsi ad una generica contestazione dei medesimi ed in particolare dei conteggi allegati dalla controparte alla quantificazione del diritto” (cfr. Cass. N. 15107/2004; 6666/2004; Cass. N. 9285/2003, SU. Cass. sentenza n. 761 del 23 gennaio 2002; Cass. Sez. L, Sentenza n. 9285 del 2003), sicchè “detta contestazione assume rilievo solo quando involga specifiche circostanze di fatto suscettibili di dimostrare la non congruità e la non rispondenza al vero di tali conteggi, circostanze che devono
Pagina 4 di 9 risultare dagli atti o essere successivamente provati” (cfr. Cass. Sez. L, Sentenza n. 85 del
08/01/2003), sia che tale onere “opera anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente
l'affermazione dell'erroneità della quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma” (Cass. Sez. L, Sentenza n. 4051 del 18/02/2011), sia che – “nel caso in cui il fatto costitutivo del diritto si connoti per la concomitante ricorrenza di più circostanze - occorre che la contestazione del convenuto esplicitamente si appunti su una o più caratteristiche del fatto costitutivo complesso, essendo altrimenti priva della specificità necessaria a radicare, per un verso, l'onere dell'altra parte di offrire la prova, e, per altro verso, il dovere del giudice di procedere ad uno specifico esame” (cfr. ex multis Cass. Sez. 3, Sentenza n. 13079 del 21/05/2008), sia che la
“non contestazione” - cui è processualmente equiparabile la contestazione generica - è un
“comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato e dovrà ritenerlo sussistente, in quanto l'atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti” (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 5356 del
05/03/2009; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 7074 del 28/03/2006; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 10031 del
25/05/2004), sia che “la mancata o generica contestazione in primo grado rende i conteggi accertati in via definitiva, vincolando in tal senso il giudice, e la contestazione successiva in grado di appello
è tardiva ed inammissibile” (Cass. Sez. L, Sentenza n. 4051 del 18/02/2011).
4. Pertanto, costituisce circostanza processualmente dimostrata quella per la quale la opponente non ha mai corrisposto alla opposta i canoni del periodo dicembre 2020/aprile 2022 dovuti contrattualmente alla controparte.
B. L'illegittimità della sospensione dei pagamenti dei canoni operata dalla affittuaria
1. La sopravvenuta sospensione dei pagamenti in oggetto – da dicembre 2020 ad aprile 2022 – da parte della affittuaria, costituisce grave e colpevole inadempimento di quest'ultima alle obbligazioni assunte con il contratto in questione.
2. Al riguardo, è infatti noto che, “in tema di inadempimento contrattuale, vale la regola che
l"exceptio non rite adimpleti contractus", di cui all'articolo 1460 c.c., si fonda su due presupposti:
l'esistenza dell'inadempimento anche dell'altra parte e la proporzionalità tra i rispettivi inadempimenti, da valutare non in rapporto alla rappresentazione soggettiva che le parti se ne facciano, bensì in relazione alla situazione oggettiva. In applicazione di tale principio, qualora un conduttore abbia continuato a godere dell'immobile locato, pur in presenza di vizi, non è legittima la sospensione da parte sua del pagamento del canone, perchè tale comportamento non sarebbe
Pagina 5 di 9 proporzionale all'inadempimento del locatore” (Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 17020 del 26/05/2022;
Cass. Sez. 3, Sentenza n. 8425 del 11/04/2006).
Nella specie, è pacifico che la opponente abbia continuato a godere dei locali nel periodo in questione, pur nelle notorie difficoltà, per le attività commerciali, derivanti dalla pandemia.
3. Inoltre, la illegittimità della sospensione del pagamento dei canoni discende dalla clausola “solve et repete” che le due società contraenti, nel libero esercizio della loro libertà negoziale, avevano concordato nel contratto (cfr. l'art. 7.4: “Il pagamento del canone non potrà essere sospeso e/o ritardato dalla parte affittuaria per effetto di pretese o eccezioni, qualunque ne sia il titolo e/o la natura, salvo il successivo e separato esercizio dei medesimi. In particolare, salvo che non sia diversamente concordato tra le parti, non è consentito all'affittuaria di compensare il debito verso la concedente per canoni di affitto con crediti maturati o che possono maturare per qualunque titolo verso la concedente”).
Ed è noto che “la disciplina del "solve et repete" (art. 1462 cod. civ.), se ha indubbie conseguenze nel campo del processo, ha, però, un contenuto fondamentale di diritto sostanziale, come è reso manifesto non solo dalla collocazione della norma nel codice civile, ma soprattutto dagli interessi che essa tutela, ossia assicurare al creditore il soddisfacimento della sua pretesa, senza il ritardo imposto dall'esame delle eccezioni del debitore” (cfr. ex multis Cass. Sez. 1, Sentenza n. 2227 del
27/02/1995).
3. Da quanto detto deriva, per ciò solo, la illegittimità del motivo addotto dalla debitrice, di radicale sospensione del pagamento dei canoni in oggetto, per il rifiuto manifestato dalla creditrice, nella fase ante causam, come nel presente giudizio, di procedere alle ulteriori decurtazioni dei canoni (fino al
50% del loro importo) dalla stessa pretesa.
3.1 Peraltro, è noto che la normativa emergenziale (cd. Decreto “Rilancio”), invocata da parte opponente è applicabile nelle ipotesi tassative ivi contemplate, nelle quali non compare la tipologia di affitto commerciale della fattispecie qui controversa.
3.2 Quanto alla consequenziale pretesa giudiziale di riconduzione del contratto ad equità (contratto peraltro già risolto consensualmente), che la opponente fonda sugli effetti della pandemia nel sinallagma negoziale, essa non è accoglibile: è infatti noto che “nei contratti a prestazioni corrispettive l'equa rettifica delle condizioni del negozio può essere invocata soltanto dalla parte convenuta in giudizio con l'azione di risoluzione del negozio medesimo per eccessiva onerosità sopravvenuta, essendo da escludere che una richiesta di "reductio ad aequitatem" possa essere contrapposta ad una domanda di adempimento” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 46 del 05/01/2000; cfr., in terminis, Cass. Sez. I civ., sent. n. 4198 del 3.X.1977, id. Sez. III civ., sent. n. 3492 dell'11.VII.1978).
Pagina 6 di 9 Ne consegue che “nei contratti a prestazioni corrispettive la parte che subisce l'eccessiva onerosità sopravvenuta della prestazione può solo agire in giudizio per la risoluzione del contratto, ex art.
1467, comma 1, c.c., purché non abbia già eseguito la propria prestazione, ma non ha diritto di ottenere l'equa rettifica delle condizioni del negozio, la quale può essere invocata soltanto dalla parte convenuta in giudizio con l'azione di risoluzione, ai sensi del comma 3 della medesima norma, in quanto il contraente a carico del quale si verifica l'eccessiva onerosità della prestazione non può pretendere che l'altro contraente accetti l'adempimento a condizioni diverse da quelle pattuite”
(Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 2047 del 26/01/2018; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 7225 del 25/03/2009).
4. Inoltre, va considerato - ad ulteriore dimostrazione sia della gravità ed imputabilità alla debitrice di tale “permanente” inadempimento, sia della non contrarietà a buona fede della condotta negoziale serbata dalla concedente - come quest'ultima, nella fase ante causam, abbia già provveduto a concordare con la controparte e ad applicare una temporanea riduzione del canone, in corrispondenza del cd. lockdown, oltre che una dilazione dei relativi termini di pagamento.
4.1 Peraltro, ad ulteriore conferma dello “spirito collaborativo” della creditrice, rileva il fatto che la stessa, nel corso del presente giudizio, ha accettato, per dichiarata finalità conciliativa, la proposta ex art. 185 bis c.p.c. di transazione, con accettazione della somma di €. 30.000,00, a tacitazione delle proprie pretese.
C. La infondatezza della eccezione della affittuaria di esistenza in capo alla affittante di un credito inferiore (per €. 14.000,00), per l'avvenuta escussione della garanzia fideiussoria
1. L'assunto della di infondatezza della pretesa monitoria della Controparte_3 di pagamento della somma di € 45.092,62, per mancata decurtazione da essa - da parte della CP_2
creditrice - dell'importo di €. 14.000,00 che quest'ultima – a dire della prima – avrebbe già incassato dalla escussione della garanzia bancaria prestata dalla Banca Popolare di Bari, si è rivelato assunto infondato.
E' infatti risultato dimostrato che una tale escussione venne operata per il pagamento del diverso debito, di importo corrispondente, che la affittuaria aveva maturato per le mensilità del I e del II semestre dell'anno 2020 non corrisposte alla affittante e, quindi, per canoni diversi da quelli (del periodo dicembre 2020/aprile 2022) per i quali la creditrice ha agito in via monitoria.
2. Una tale prova emerge inequivocabilmente dal contenuto del carteggio ante causam intercorso tra le parti nell'anno 2021 (cfr. l'allegato II delle produzioni documentali di parte opponente).
In particolare, nella lettera del 15.2.21 della alla la prima CP_2 Controparte_3 lamentava il mancato pagamento, da parte della seconda, della somma di €. 13.773,84 (già ridotta per
Pagina 7 di 9 la pandemia) da essa maturata a credito, sino al 31.12.20, per il mancato pagamento dei canoni del I
e del II semestre dell'anno 2020.
Nella missiva del 3.3.21, di risposta alla lettera summenzionata, la - Controparte_3
lungi dal contestare il proprio inadempimento – riconosceva di avere corrisposto soltanto la somma di €. 2.440,00 per aprile 2020 e la somma di € 772,68 per settembre 2020 e, nel contempo, pretendeva che la propria mora non venisse calcolata secondo le previsioni contrattuali di determinazione del canone (ossia nella misura di €. 13.773,4 rivendicata dalla controparte), bensì “in considerazione del 6% dell'imponibile +iva degli incassi effettuati nel locale in oggetto, per tutto il periodo dello stato di emergenza, detraendo l'importo già versato”.
3. E'dunque stata acquisita la prova del fatto che la a dicembre Controparte_3
2020, aveva già maturato un debito pregresso di €. 13.773,84 oltre accessori, per i canoni del periodo antecedente, non corrisposti.
4. Nel contempo, la debitrice non ha mai fornito alcuna deduzione né, tanto meno, alcuna prova di avere mai saldato un tale debito dell'anno 2020 alla creditrice (cfr. il thema decidendum ed il thema probandum), benchè – a fronte della rituale allegazione, da parte di quest'ultima, della circostanza di averlo potuto soddisfare soltanto attraverso la escussione della garanzia bancaria – la prova di un tale pagamento “in proprio” sarebbe stata per lei agevole, alla luce del principio cd. della vicinanza della prova.
5. Pertanto, una volta appurato sia che il debito negoziale complessivamente accumulato dalla
– dal I semestre 2020 alla data (aprile 2022) di risoluzione consensuale del Parte_2
contratto – era pari ad €. € 59.000,00 circa (di cui €. 13.773,84 più accessori per i canoni del I e del
II semestre 2020 ed €. 45.092,62, per il periodo successivo), sia che la escussione bancaria è stata operata per la minor somma di €. 14.000,00 (riferita, anche ex lege, al debito più antico), discende il pieno diritto della creditrice – dalla stessa azionato in sede monitoria – di ricevere dalla controparte il saldo delle spettanze, ossia del credito residuo di €. 45.092,62,
D. Conclusioni e disciplina delle spese di lite
1. La opposizione a decreto ingiuntivo deve essere, pertanto, rigettata.
2. La disciplina delle spese di lite segue, ex lege, la soccombenza della opponente, con liquidazione come da dispositivo, secondo i parametri tabellari medi dello scaglione di riferimento ed in favore del difensore, dichiaratosi antistatario, della parte vittoriosa.
3. La non veridicità – processualmente acclarata - dell'assunto difensivo dell'opponente della riferibilità della avvenuta escussione bancaria al pagamento del debito di cui alle fatture azionate dalla controparte in sede monitoria impone la condanna della prima al pagamento, in favore della
Pagina 8 di 9 seconda, di una sanzione pecuniaria ex art. 96, III comma, c.p.c., liquidabile equitativamente - alla luce dell'oggetto e del valore della controversia – nell'importo di €. 3000,00 oltre interessi legali dal dì successivo alla pubblicazione della presente sentenza sino al saldo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Chieti, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al R.G. n. 538/23, di opposizione al decreto ingiuntivo n. n. 100/23, ogni contraria istanza ed eccezione disattese, così decide:
RIGETTA
la opposizione a decreto ingiuntivo.
CONDANNA parte opponente al rimborso delle spese di lite in favore di parte opposta, che liquida - in favore del suo difensore, dichiaratosi antistatario - in €. 7.616,00 per compensi, oltre il 15% per rimborso forfettario delle spese, oltre ulteriori accessori di legge.
CONDANNA parte opponente al pagamento in favore della opposta, ai sensi dell'art. 96, comma III, c.p.c., di una sanzione pecuniaria di €. 3.000,00, oltre interessi legali dal dì successivo alla pubblicazione della presente sentenza sino al saldo.
Alla Cancelleria.
Chieti, 19 maggio 2025
Il Giudice
Dott. Gianluca Falco
Pagina 9 di 9
Tribunale Ordinario di Chieti
SEZIONE CIVILE
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Gianluca Falco, ha pronunciato, ex art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado, iscritta al n. r.g. 538/2023, promossa da:
LIMITATA SEMPLIFICATA (P.IVA: Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in San Giovanni P.IVA_1
Teatino, rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Andrea Di Biase, elettivamente domiciliata come in atti.
OPPONENTE contro
(P.IVA: n. ), con sede in Bologna, in persona del suo legale Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Luca Rotondo, elettivamente domiciliata come in atti.
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a Decreto Ingiuntivo.
CONCLUSIONI
Alla odierna udienza di discussione, le parti hanno concluso come da relativo verbale di udienza.
Pagina 1 di 9 SINTESI DELLE QUESTIONI RILEVANTI AI FINI DI CAUSA
1. Con contratto del 28.03.2019, la (di seguito, IGD) concesse alla Controparte_2 [...]
(di seguito, ) Parte_1 Parte_2
l'affitto di un ramo di azienda, nel Centro Commerciale “Centro D'Abruzzo” (sito in San Giovanni
Teatino), per l'esercizio dell'attività di vendita al dettaglio di calzature.
2. Con atto scritto del 22.4.22, le parti risolsero consensualmente il loro rapporto, con contestuale riconsegna del ramo di azienda alla concedente.
3. Il Tribunale di Chieti, con decreto ingiuntivo n. 100/23 (emesso in accoglimento del ricorso Con monitorio della ), ingiunse alla il pagamento, in favore della ricorrente, della Parte_2 somma di € 45.092,62, a titolo di canoni di affitto insoluti relativi a diciassette mensilità comprese nel periodo dicembre 2020/aprile 2022.
4. La – nel proporre opposizione al predetto decreto ingiuntivo – chiese al Parte_2
Tribunale di: “- In via preliminare e pregiudiziale: - dichiarare il mancato esperimento della procedura di mediazione prevista ex lege quale obbligatoria in tali materie, emanando i conseguenti provvedimenti;
- in via preliminare: - rigettare la richiesta di concessione della provvisoria esecutorietà del decreto opposto, sussistendo prova scritta a confutazione della pretesa creditrice ed essendo la richiesta carente nel caso di specie dei presupposti ex art. 648 c.p.c. risultando inconfutabile l'incertezza ed indeterminatezza del credito rivendicato;
- in via principale e nel merito: - dichiarare nullo e revocare, poiché infondato, irrituale e privo di qualsivoglia efficacia il decreto ingiuntivo n. 100/23 D.I. Tribunale di Chieti opposto, poiché emesso in difetto dei presupposti ex art. 633 c.p.c.; - accertare e dichiarare, l'inadempimento contrattuale imputabile alla
alla luce delle problematiche riscontrate e gli impedimenti che hanno impedito alla CP_2 opponente di esercitare la propria attività commerciale nei periodi indicati, e per l'effetto dichiarare
l'infondatezza della pretesa creditoria della società resistente-opposta, anche alla luce dell'importo già percepito da quest'ultima mediante escussione della fideiussione bancaria resa dalla IA
SR, da portare in compensazione integrale con il quanto rivendicato dalla e da Controparte_2
ritenersi satisfattiva rispetto ai danni subiti dalla opponente per l'impossibilità di esercitare la propria attività di impresa svolta;
- in via subordinata: - nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale della richiesta di pagamento formulata dalla società , in persona Controparte_2
del legale rappresentante p.t., rideterminare il credito accertato in corso di causa previa compensazione, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1241 e 1243 c.c., al netto di quanto già ad essi corrisposto dalla IA SR per mezzo della polizza fideiussione bancaria a prima richiesta sottoscritta con Banca Popolare di Bari e già escussa dalla , dell'ulteriore Controparte_2
Pagina 2 di 9 importo pari ad euro 13.216,70, ovvero la diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, da quantificarsi in ragione dei danni subiti dalla opponente per i giorni di chiusura dell'attività svolta, da liquidarsi anche in via equitativa;
con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio”.
A sostegno di tali domande ed eccezioni, la opponente dedusse, in sintesi per quanto d'interesse, che:
i canoni pretesi dalla controparte non erano dovuti, perché relativi ad un periodo connotato dalla pandemia da VI 19, nel quale l'esponente non aveva potuto esercitare la propria attività
d'impresa nel locale oggetto del contratto di affitto, anche per effetto dei provvedimenti governativi, succedutisi nel tempo, di chiusura di molte delle attività aperte al pubblico;
le riduzioni e le dilazioni di pagamento concessele dalla controparte erano state irrisorie e contrarie a buona fede, a fronte della impossibilità sopravvenuta per l'esponente di godere delle prestazioni di affitto oggetto del contratto, impossibilità per effetto di cui i canoni dovuti per i mesi di chiusura dell'esercizio avrebbero dovuto essere ridotti almeno del 50%; in ogni caso, dalle somme pretese dalla ingiungente in sede monitoria doveva detrarsi l'importo di €. 14.000,00, che la prima aveva già incassato dalla escussione della polizza fideiussoria prestata dalla Banca Popolare di Bari a garanzia dell'obbligazione assunta dalla esponente.
5. La – nel costituirsi in giudizio – ha chiesto al Tribunale: “in via preliminare:
1. Concedere CP_2
la provvisoria esecutorietà, totale o in subordine parziale, del decreto opposto ex art. 648 c.p.c. 2.
Concedere alle parti breve differimento per permettere lo svolgimento del procedimento di mediazione. Nel merito:
3. Rigettare la opposizione proposta, in quanto infondata in fatto e diritto, e confermare il decreto ingiuntivo opposto. in via subordinata 4. Nella denegata ipotesi di accoglimento delle ragioni avversarie, condannare la opponente al pagamento delle somme che saranno ritenute di giustizia dovute in favore della opposta. In ogni caso 5. Condannare la opponente al pagamento di spese e compensi di lite e liquidare spese e compensi dell'ingiunzione ex art 653 co. 3 c.p.c.”
A sostegno di tali domande ed eccezioni, l'opposta ha dedotto, in sintesi per quanto d'interesse, che: la riduzione della misura dei canoni e la dilazione del termine dei relativi pagamenti – da essa concessi nella emergenza VI – dimostravano il comportamento pienamente collaborativo e corretto della esponente verso la controparte;
la radicale sospensione dei pagamenti da parte di quest'ultima era illegittima, al pari della pretesa della stessa di beneficiare di una riduzione del 50% dei canoni impagati, in ragione della inapplicabilità alla fattispecie dell'art. 216 D.L. n. 18\2020
(Decreto “Rilancio”), in quanto relativo esclusivamente alle attività di palestre, piscine e impianti sportivi di ogni tipo;
l'obbligo di pagamento dei canoni in oggetto discendeva, altresì, dalla avvenuta pattuizione negoziale della clausola “solve et repete”.
Pagina 3 di 9 6. Nel corso del giudizio: è stata concessa la provvisoria esecutorietà parziale al decreto ingiuntivo opposto, per la somma di €. 31.092,62 (per le motivazioni di cui alla ordinanza del 22.5.23); è stata formulata dal Giudice una proposta conciliativa di “riconoscimento a parte opposta della somma di €
30.000,00, con esclusione di interessi di mora, e con riconoscimento a parte opposta del rimborso delle spese di lite nei parametri tabellari minimi”, proposta accettata dalla prima, ma rifiutata dalla opponente;
la causa è stata discussa alla odierna udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
7. La opposizione della è infondata, per le ragioni di seguito espresse. Parte_2
A. La acquisizione della prova del mancato pagamento della affittuaria dei canoni del periodo dicembre 2020/aprile 2022 pretesi in via monitoria dalla affittante
La prova in oggetto si ricava dalla considerazione delle risultanze di seguito indicate.
1. Nel ricorso per decreto ingiuntivo, la I.G.D. ha indicato in modo analitico la misura e il riferimento temporale di ciascuna delle diciassette mensilità di canoni non incassati nel periodo dicembre 2020/aprile 2022, mensilità pari a complessivi €. 45.092,62 (cfr. il ricorso e la documentazione ad esso allegata).
2. La non ha mai dedotto né, tanto meno, dimostrato di avere corrisposto alcuno Parte_2
dei canoni in oggetto, ma – come visto – si è limitata a dedurre, per un verso, che la summenzionata somma doveva essere decurtata di quanto, a suo dire, la affittante aveva già incassato dalla garante
(per €. 14.000,00), per altro verso che una parte dei summenzionati canoni non era dovuta, ovvero doveva essere ridotta nella misura, a causa della emergenza VI (cfr. l'atto di opposizione;
cfr. il carteggio ante causam intercorso tra le parti).
3. Inoltre, la opponente non ha mosso alcuna contestazione, tanto meno specifica, al conteggio analitico degli insoluti, fornito dalla ingiungente in sede monitoria, sulla base delle previsioni negoziali di determinazione dei canoni.
Ed è noto, al riguardo, è sia che “il convenuto ha l'onere della contestazione specifica dei fatti costitutivi della domanda attorea, con la conseguenza che lo stesso non può limitarsi ad una generica contestazione dei medesimi ed in particolare dei conteggi allegati dalla controparte alla quantificazione del diritto” (cfr. Cass. N. 15107/2004; 6666/2004; Cass. N. 9285/2003, SU. Cass. sentenza n. 761 del 23 gennaio 2002; Cass. Sez. L, Sentenza n. 9285 del 2003), sicchè “detta contestazione assume rilievo solo quando involga specifiche circostanze di fatto suscettibili di dimostrare la non congruità e la non rispondenza al vero di tali conteggi, circostanze che devono
Pagina 4 di 9 risultare dagli atti o essere successivamente provati” (cfr. Cass. Sez. L, Sentenza n. 85 del
08/01/2003), sia che tale onere “opera anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente
l'affermazione dell'erroneità della quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma” (Cass. Sez. L, Sentenza n. 4051 del 18/02/2011), sia che – “nel caso in cui il fatto costitutivo del diritto si connoti per la concomitante ricorrenza di più circostanze - occorre che la contestazione del convenuto esplicitamente si appunti su una o più caratteristiche del fatto costitutivo complesso, essendo altrimenti priva della specificità necessaria a radicare, per un verso, l'onere dell'altra parte di offrire la prova, e, per altro verso, il dovere del giudice di procedere ad uno specifico esame” (cfr. ex multis Cass. Sez. 3, Sentenza n. 13079 del 21/05/2008), sia che la
“non contestazione” - cui è processualmente equiparabile la contestazione generica - è un
“comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato e dovrà ritenerlo sussistente, in quanto l'atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti” (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 5356 del
05/03/2009; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 7074 del 28/03/2006; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 10031 del
25/05/2004), sia che “la mancata o generica contestazione in primo grado rende i conteggi accertati in via definitiva, vincolando in tal senso il giudice, e la contestazione successiva in grado di appello
è tardiva ed inammissibile” (Cass. Sez. L, Sentenza n. 4051 del 18/02/2011).
4. Pertanto, costituisce circostanza processualmente dimostrata quella per la quale la opponente non ha mai corrisposto alla opposta i canoni del periodo dicembre 2020/aprile 2022 dovuti contrattualmente alla controparte.
B. L'illegittimità della sospensione dei pagamenti dei canoni operata dalla affittuaria
1. La sopravvenuta sospensione dei pagamenti in oggetto – da dicembre 2020 ad aprile 2022 – da parte della affittuaria, costituisce grave e colpevole inadempimento di quest'ultima alle obbligazioni assunte con il contratto in questione.
2. Al riguardo, è infatti noto che, “in tema di inadempimento contrattuale, vale la regola che
l"exceptio non rite adimpleti contractus", di cui all'articolo 1460 c.c., si fonda su due presupposti:
l'esistenza dell'inadempimento anche dell'altra parte e la proporzionalità tra i rispettivi inadempimenti, da valutare non in rapporto alla rappresentazione soggettiva che le parti se ne facciano, bensì in relazione alla situazione oggettiva. In applicazione di tale principio, qualora un conduttore abbia continuato a godere dell'immobile locato, pur in presenza di vizi, non è legittima la sospensione da parte sua del pagamento del canone, perchè tale comportamento non sarebbe
Pagina 5 di 9 proporzionale all'inadempimento del locatore” (Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 17020 del 26/05/2022;
Cass. Sez. 3, Sentenza n. 8425 del 11/04/2006).
Nella specie, è pacifico che la opponente abbia continuato a godere dei locali nel periodo in questione, pur nelle notorie difficoltà, per le attività commerciali, derivanti dalla pandemia.
3. Inoltre, la illegittimità della sospensione del pagamento dei canoni discende dalla clausola “solve et repete” che le due società contraenti, nel libero esercizio della loro libertà negoziale, avevano concordato nel contratto (cfr. l'art. 7.4: “Il pagamento del canone non potrà essere sospeso e/o ritardato dalla parte affittuaria per effetto di pretese o eccezioni, qualunque ne sia il titolo e/o la natura, salvo il successivo e separato esercizio dei medesimi. In particolare, salvo che non sia diversamente concordato tra le parti, non è consentito all'affittuaria di compensare il debito verso la concedente per canoni di affitto con crediti maturati o che possono maturare per qualunque titolo verso la concedente”).
Ed è noto che “la disciplina del "solve et repete" (art. 1462 cod. civ.), se ha indubbie conseguenze nel campo del processo, ha, però, un contenuto fondamentale di diritto sostanziale, come è reso manifesto non solo dalla collocazione della norma nel codice civile, ma soprattutto dagli interessi che essa tutela, ossia assicurare al creditore il soddisfacimento della sua pretesa, senza il ritardo imposto dall'esame delle eccezioni del debitore” (cfr. ex multis Cass. Sez. 1, Sentenza n. 2227 del
27/02/1995).
3. Da quanto detto deriva, per ciò solo, la illegittimità del motivo addotto dalla debitrice, di radicale sospensione del pagamento dei canoni in oggetto, per il rifiuto manifestato dalla creditrice, nella fase ante causam, come nel presente giudizio, di procedere alle ulteriori decurtazioni dei canoni (fino al
50% del loro importo) dalla stessa pretesa.
3.1 Peraltro, è noto che la normativa emergenziale (cd. Decreto “Rilancio”), invocata da parte opponente è applicabile nelle ipotesi tassative ivi contemplate, nelle quali non compare la tipologia di affitto commerciale della fattispecie qui controversa.
3.2 Quanto alla consequenziale pretesa giudiziale di riconduzione del contratto ad equità (contratto peraltro già risolto consensualmente), che la opponente fonda sugli effetti della pandemia nel sinallagma negoziale, essa non è accoglibile: è infatti noto che “nei contratti a prestazioni corrispettive l'equa rettifica delle condizioni del negozio può essere invocata soltanto dalla parte convenuta in giudizio con l'azione di risoluzione del negozio medesimo per eccessiva onerosità sopravvenuta, essendo da escludere che una richiesta di "reductio ad aequitatem" possa essere contrapposta ad una domanda di adempimento” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 46 del 05/01/2000; cfr., in terminis, Cass. Sez. I civ., sent. n. 4198 del 3.X.1977, id. Sez. III civ., sent. n. 3492 dell'11.VII.1978).
Pagina 6 di 9 Ne consegue che “nei contratti a prestazioni corrispettive la parte che subisce l'eccessiva onerosità sopravvenuta della prestazione può solo agire in giudizio per la risoluzione del contratto, ex art.
1467, comma 1, c.c., purché non abbia già eseguito la propria prestazione, ma non ha diritto di ottenere l'equa rettifica delle condizioni del negozio, la quale può essere invocata soltanto dalla parte convenuta in giudizio con l'azione di risoluzione, ai sensi del comma 3 della medesima norma, in quanto il contraente a carico del quale si verifica l'eccessiva onerosità della prestazione non può pretendere che l'altro contraente accetti l'adempimento a condizioni diverse da quelle pattuite”
(Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 2047 del 26/01/2018; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 7225 del 25/03/2009).
4. Inoltre, va considerato - ad ulteriore dimostrazione sia della gravità ed imputabilità alla debitrice di tale “permanente” inadempimento, sia della non contrarietà a buona fede della condotta negoziale serbata dalla concedente - come quest'ultima, nella fase ante causam, abbia già provveduto a concordare con la controparte e ad applicare una temporanea riduzione del canone, in corrispondenza del cd. lockdown, oltre che una dilazione dei relativi termini di pagamento.
4.1 Peraltro, ad ulteriore conferma dello “spirito collaborativo” della creditrice, rileva il fatto che la stessa, nel corso del presente giudizio, ha accettato, per dichiarata finalità conciliativa, la proposta ex art. 185 bis c.p.c. di transazione, con accettazione della somma di €. 30.000,00, a tacitazione delle proprie pretese.
C. La infondatezza della eccezione della affittuaria di esistenza in capo alla affittante di un credito inferiore (per €. 14.000,00), per l'avvenuta escussione della garanzia fideiussoria
1. L'assunto della di infondatezza della pretesa monitoria della Controparte_3 di pagamento della somma di € 45.092,62, per mancata decurtazione da essa - da parte della CP_2
creditrice - dell'importo di €. 14.000,00 che quest'ultima – a dire della prima – avrebbe già incassato dalla escussione della garanzia bancaria prestata dalla Banca Popolare di Bari, si è rivelato assunto infondato.
E' infatti risultato dimostrato che una tale escussione venne operata per il pagamento del diverso debito, di importo corrispondente, che la affittuaria aveva maturato per le mensilità del I e del II semestre dell'anno 2020 non corrisposte alla affittante e, quindi, per canoni diversi da quelli (del periodo dicembre 2020/aprile 2022) per i quali la creditrice ha agito in via monitoria.
2. Una tale prova emerge inequivocabilmente dal contenuto del carteggio ante causam intercorso tra le parti nell'anno 2021 (cfr. l'allegato II delle produzioni documentali di parte opponente).
In particolare, nella lettera del 15.2.21 della alla la prima CP_2 Controparte_3 lamentava il mancato pagamento, da parte della seconda, della somma di €. 13.773,84 (già ridotta per
Pagina 7 di 9 la pandemia) da essa maturata a credito, sino al 31.12.20, per il mancato pagamento dei canoni del I
e del II semestre dell'anno 2020.
Nella missiva del 3.3.21, di risposta alla lettera summenzionata, la - Controparte_3
lungi dal contestare il proprio inadempimento – riconosceva di avere corrisposto soltanto la somma di €. 2.440,00 per aprile 2020 e la somma di € 772,68 per settembre 2020 e, nel contempo, pretendeva che la propria mora non venisse calcolata secondo le previsioni contrattuali di determinazione del canone (ossia nella misura di €. 13.773,4 rivendicata dalla controparte), bensì “in considerazione del 6% dell'imponibile +iva degli incassi effettuati nel locale in oggetto, per tutto il periodo dello stato di emergenza, detraendo l'importo già versato”.
3. E'dunque stata acquisita la prova del fatto che la a dicembre Controparte_3
2020, aveva già maturato un debito pregresso di €. 13.773,84 oltre accessori, per i canoni del periodo antecedente, non corrisposti.
4. Nel contempo, la debitrice non ha mai fornito alcuna deduzione né, tanto meno, alcuna prova di avere mai saldato un tale debito dell'anno 2020 alla creditrice (cfr. il thema decidendum ed il thema probandum), benchè – a fronte della rituale allegazione, da parte di quest'ultima, della circostanza di averlo potuto soddisfare soltanto attraverso la escussione della garanzia bancaria – la prova di un tale pagamento “in proprio” sarebbe stata per lei agevole, alla luce del principio cd. della vicinanza della prova.
5. Pertanto, una volta appurato sia che il debito negoziale complessivamente accumulato dalla
– dal I semestre 2020 alla data (aprile 2022) di risoluzione consensuale del Parte_2
contratto – era pari ad €. € 59.000,00 circa (di cui €. 13.773,84 più accessori per i canoni del I e del
II semestre 2020 ed €. 45.092,62, per il periodo successivo), sia che la escussione bancaria è stata operata per la minor somma di €. 14.000,00 (riferita, anche ex lege, al debito più antico), discende il pieno diritto della creditrice – dalla stessa azionato in sede monitoria – di ricevere dalla controparte il saldo delle spettanze, ossia del credito residuo di €. 45.092,62,
D. Conclusioni e disciplina delle spese di lite
1. La opposizione a decreto ingiuntivo deve essere, pertanto, rigettata.
2. La disciplina delle spese di lite segue, ex lege, la soccombenza della opponente, con liquidazione come da dispositivo, secondo i parametri tabellari medi dello scaglione di riferimento ed in favore del difensore, dichiaratosi antistatario, della parte vittoriosa.
3. La non veridicità – processualmente acclarata - dell'assunto difensivo dell'opponente della riferibilità della avvenuta escussione bancaria al pagamento del debito di cui alle fatture azionate dalla controparte in sede monitoria impone la condanna della prima al pagamento, in favore della
Pagina 8 di 9 seconda, di una sanzione pecuniaria ex art. 96, III comma, c.p.c., liquidabile equitativamente - alla luce dell'oggetto e del valore della controversia – nell'importo di €. 3000,00 oltre interessi legali dal dì successivo alla pubblicazione della presente sentenza sino al saldo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Chieti, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al R.G. n. 538/23, di opposizione al decreto ingiuntivo n. n. 100/23, ogni contraria istanza ed eccezione disattese, così decide:
RIGETTA
la opposizione a decreto ingiuntivo.
CONDANNA parte opponente al rimborso delle spese di lite in favore di parte opposta, che liquida - in favore del suo difensore, dichiaratosi antistatario - in €. 7.616,00 per compensi, oltre il 15% per rimborso forfettario delle spese, oltre ulteriori accessori di legge.
CONDANNA parte opponente al pagamento in favore della opposta, ai sensi dell'art. 96, comma III, c.p.c., di una sanzione pecuniaria di €. 3.000,00, oltre interessi legali dal dì successivo alla pubblicazione della presente sentenza sino al saldo.
Alla Cancelleria.
Chieti, 19 maggio 2025
Il Giudice
Dott. Gianluca Falco
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