Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Lucca, sez. I, sentenza 16/02/2026, n. 47
CGT1
Sentenza 16 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Mancata notifica delle cartelle di pagamento presupposte

    L'Agenzia resistente ha prodotto documentazione attestante la notifica a mezzo PEC di tutte le cartelle di pagamento e dei successivi atti. Il ricorrente non ha impugnato tali atti, che pertanto devono ritenersi definitivi.

  • Rigettato
    Prescrizione quinquennale dei tributi

    Il ricorrente non ha replicato alle considerazioni dell'Agenzia in ordine al mancato decorso della prescrizione, né agli atti interruttivi documentati. La prescrizione è decennale e non quinquennale. L'intimazione di pagamento, equiparabile all'avviso di mora, se non impugnata, preclude l'eccezione di prescrizione anteriore.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Lucca, sez. I, sentenza 16/02/2026, n. 47
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Lucca
    Numero : 47
    Data del deposito : 16 febbraio 2026

    Testo completo