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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Lucca, sez. I, sentenza 16/02/2026, n. 47 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Lucca |
| Numero : | 47 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 47/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LUCCA Sezione 1, riunita in udienza il 04/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DEL FORNO ANTONIO, Presidente
MENGONI ENRICO, Relatore
BRANCOLI PANTERA PIER LUIGI, Giudice
in data 04/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 343/2025 depositato il 24/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Lucca - Via G. Grezar 14 00100 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Via G. Grezar 14 00100 Roma RM
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 06280202500003349000 TRIBUTI VARI
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 27/2026 depositato il
04/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: come da rispettivi atti
Resistente/Appellato: come da rispettivi atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente proposto, Ricorrente_1 ha chiesto a questa Corte di giustizia di annullare una comunicazione preventiva di fermo amministrativo, notificata da Agenzia delle entrate-Riscossione, fondata sull'omesso pagamento di 19 cartelle. Preliminarmente, eccepisce la mancata notifica di queste ultime, sollecitandone dunque la produzione in giudizio ad opera della resistente. Di seguito, eccepisce l'intervenuta prescrizione quinquennale dei tributi oggetto delle cartelle medesime.
Si è costituita Agenzia delle entrate-Riscossione, chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile o infondato. Evidenzia, in primo luogo, che tutte le cartelle di pagamento in esame sarebbero state ritualmente notificate, come da documentazione allegata, senza essere impugnate. Ancora, evidenzia l'avvenuta notifica anche di atti successivi alle cartelle medesime (intimazioni di pagamento, preavvisi di ipoteca, pignoramenti presso terzi), così da ribadirsi – insieme ad ampia giurisprudenza - che qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo, come quella di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente alla notifica di tale atto, risulterebbe assolutamente preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità, se non per vizi propri, di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato. Il termine prescrizionale, peraltro decennale, non sarebbe comunque maturato, a fronte della notifica delle cartelle e degli atti successivi, come da specifica tabella.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere rigettato.
Occorre premettere che l'Agenzia resistente ha prodotto copiosa documentazione che attesta l'avvenuta notifica al ricorrente - a mezzo di posta elettronica certificata, tra il 2017 ed il 2024 - di tutte le cartelle di pagamento richiamate nel preavviso di fermo qui impugnato, oltre che dei successivi, numerosi atti indicati nelle controdeduzioni (pagg. 4-5) - intimazioni di pagamento, preavvisi di ipoteca, pignoramenti presso terzi
- relativi alle medesime pretese, notificati tra il maggio 2018 ed il luglio 2024.
Questa documentazione non ha trovato opposizione da parte del contribuente, il quale, peraltro, non ha mai impugnato gli atti medesimi, ad eccezione del preavviso di fermo qui in esame.
Le cartelle di pagamento – atti presupposto del preavviso gravato – debbono, pertanto, essere ritenute ritualmente notificate e, in difetto di impugnazione, ormai definitive.
Analogamente, il ricorrente non ha replicato alle documentate e motivate considerazioni spese dall'Agenzia quanto al mancato decorso della prescrizione in ordine alla pretesa tributaria. In particolare, nessuna considerazione è stata espressa dal Ricorrente_1 in ordine all'analitica elencazione - contenuta nelle controdeduzioni (pagg. 11-13) – di tutti gli atti interruttivi della prescrizione che hanno interessato le singole cartelle, talvolta molteplici, tali da evidenziare l'infondatezza della relativa eccezione difensiva, anche alla luce della sospensione dei termini disciplinata dalla “normativa Covid”. Con riguardo, poi, alla misura di tale prescrizione, correttamente individuato dalla resistente come decennale, occorre richiamare la costante giurisprudenza di legittimità, in forza della quale “il credito erariale per la riscossione di IRPEF, IRAP, IVA e canone RAI si prescrive nell'ordinario termine decennale, attesa la mancata previsione di un termine più breve, in deroga a quello di cui all'art. 2946 c.c., mentre non opera l'estinzione quinquennale ex art. 2948, comma 1, n. 4, c.c., in quanto l'obbligazione tributaria, pur consistendo in una prestazione annuale, ha carattere autonomo ed unitario, cosicché il singolo pagamento non è mai legato ai precedenti, ma risente di nuove ed autonome valutazioni circa la sussistenza dei presupposti impositivi” (tra le molte, Sez. 5, n.
33213 del 29/11/2023, Rv. 669585; Sez. 5, n. 12740 del 26/6/2020, Rv. 658066. Tra le non massimate, Sez.
5, n. 8264 del 28/3/2025).
Ancora sul tema, peraltro, occorre qui ribadire – insieme all'Agenzia resistente – che, per consolidato e condiviso indirizzo di legittimità, in tema di contenzioso tributario, l'intimazione di pagamento di cui all'art. 50 d.P.R., n. 602 del 1973, in quanto equiparabile all'avviso di mora, costituisce atto rientrante nel novero di quelli tassativamente elencati all'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, con la conseguenza che, ove non impugnato nei termini decadenziali, determina la cristallizzazione della pretesa impositiva e, in particolare, preclude al contribuente di eccepire la prescrizione compiutasi anteriormente allo spirare dell'anzidetto termine (tra le molte, Sez. 5, n. 611 dell'11/1/2026; Sez. 5, n. 34336 del 28/12/2025; Sez. 5, n. 20476 del
21/7/2025).
Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che vengono liquidate in complessivi € 6.000,00.
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LUCCA Sezione 1, riunita in udienza il 04/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DEL FORNO ANTONIO, Presidente
MENGONI ENRICO, Relatore
BRANCOLI PANTERA PIER LUIGI, Giudice
in data 04/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 343/2025 depositato il 24/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Lucca - Via G. Grezar 14 00100 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Via G. Grezar 14 00100 Roma RM
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 06280202500003349000 TRIBUTI VARI
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 27/2026 depositato il
04/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: come da rispettivi atti
Resistente/Appellato: come da rispettivi atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente proposto, Ricorrente_1 ha chiesto a questa Corte di giustizia di annullare una comunicazione preventiva di fermo amministrativo, notificata da Agenzia delle entrate-Riscossione, fondata sull'omesso pagamento di 19 cartelle. Preliminarmente, eccepisce la mancata notifica di queste ultime, sollecitandone dunque la produzione in giudizio ad opera della resistente. Di seguito, eccepisce l'intervenuta prescrizione quinquennale dei tributi oggetto delle cartelle medesime.
Si è costituita Agenzia delle entrate-Riscossione, chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile o infondato. Evidenzia, in primo luogo, che tutte le cartelle di pagamento in esame sarebbero state ritualmente notificate, come da documentazione allegata, senza essere impugnate. Ancora, evidenzia l'avvenuta notifica anche di atti successivi alle cartelle medesime (intimazioni di pagamento, preavvisi di ipoteca, pignoramenti presso terzi), così da ribadirsi – insieme ad ampia giurisprudenza - che qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo, come quella di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente alla notifica di tale atto, risulterebbe assolutamente preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità, se non per vizi propri, di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato. Il termine prescrizionale, peraltro decennale, non sarebbe comunque maturato, a fronte della notifica delle cartelle e degli atti successivi, come da specifica tabella.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere rigettato.
Occorre premettere che l'Agenzia resistente ha prodotto copiosa documentazione che attesta l'avvenuta notifica al ricorrente - a mezzo di posta elettronica certificata, tra il 2017 ed il 2024 - di tutte le cartelle di pagamento richiamate nel preavviso di fermo qui impugnato, oltre che dei successivi, numerosi atti indicati nelle controdeduzioni (pagg. 4-5) - intimazioni di pagamento, preavvisi di ipoteca, pignoramenti presso terzi
- relativi alle medesime pretese, notificati tra il maggio 2018 ed il luglio 2024.
Questa documentazione non ha trovato opposizione da parte del contribuente, il quale, peraltro, non ha mai impugnato gli atti medesimi, ad eccezione del preavviso di fermo qui in esame.
Le cartelle di pagamento – atti presupposto del preavviso gravato – debbono, pertanto, essere ritenute ritualmente notificate e, in difetto di impugnazione, ormai definitive.
Analogamente, il ricorrente non ha replicato alle documentate e motivate considerazioni spese dall'Agenzia quanto al mancato decorso della prescrizione in ordine alla pretesa tributaria. In particolare, nessuna considerazione è stata espressa dal Ricorrente_1 in ordine all'analitica elencazione - contenuta nelle controdeduzioni (pagg. 11-13) – di tutti gli atti interruttivi della prescrizione che hanno interessato le singole cartelle, talvolta molteplici, tali da evidenziare l'infondatezza della relativa eccezione difensiva, anche alla luce della sospensione dei termini disciplinata dalla “normativa Covid”. Con riguardo, poi, alla misura di tale prescrizione, correttamente individuato dalla resistente come decennale, occorre richiamare la costante giurisprudenza di legittimità, in forza della quale “il credito erariale per la riscossione di IRPEF, IRAP, IVA e canone RAI si prescrive nell'ordinario termine decennale, attesa la mancata previsione di un termine più breve, in deroga a quello di cui all'art. 2946 c.c., mentre non opera l'estinzione quinquennale ex art. 2948, comma 1, n. 4, c.c., in quanto l'obbligazione tributaria, pur consistendo in una prestazione annuale, ha carattere autonomo ed unitario, cosicché il singolo pagamento non è mai legato ai precedenti, ma risente di nuove ed autonome valutazioni circa la sussistenza dei presupposti impositivi” (tra le molte, Sez. 5, n.
33213 del 29/11/2023, Rv. 669585; Sez. 5, n. 12740 del 26/6/2020, Rv. 658066. Tra le non massimate, Sez.
5, n. 8264 del 28/3/2025).
Ancora sul tema, peraltro, occorre qui ribadire – insieme all'Agenzia resistente – che, per consolidato e condiviso indirizzo di legittimità, in tema di contenzioso tributario, l'intimazione di pagamento di cui all'art. 50 d.P.R., n. 602 del 1973, in quanto equiparabile all'avviso di mora, costituisce atto rientrante nel novero di quelli tassativamente elencati all'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, con la conseguenza che, ove non impugnato nei termini decadenziali, determina la cristallizzazione della pretesa impositiva e, in particolare, preclude al contribuente di eccepire la prescrizione compiutasi anteriormente allo spirare dell'anzidetto termine (tra le molte, Sez. 5, n. 611 dell'11/1/2026; Sez. 5, n. 34336 del 28/12/2025; Sez. 5, n. 20476 del
21/7/2025).
Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che vengono liquidate in complessivi € 6.000,00.