Articolo 11 della Legge 23 aprile 2003, n. 109
Articolo 10Articolo 12
Versione
5 giugno 2003
Art. 11. 1. L' articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 , e' sostituito dal seguente:
"Art. 93 (Personale dell'Amministrazione degli affari esteri). 1. - Il personale dell'Amministrazione degli affari esteri e' costituito dalla carriera diplomatica, disciplinata dal proprio ordinamento di settore, dalla dirigenza e dal personale delle aree funzionali come definiti e disciplinati dalla normativa vigente, nonche' dagli impiegati a contratto in servizio presso le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari e gli istituti italiani di cultura".
Entrata in vigore il 5 giugno 2003
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente