TRIB
Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 06/03/2025, n. 820 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 820 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NO ME DEL PO POLO IT ALIANO
TR IB UNALE DI BAR I
III^ SEZIONE C IVILE
Il Giudice Unico dott.ssa Cristina Fasano ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta nel Registro Generale affari contenziosi per l'anno
20 sotto il numero d'ordine 6543, avente ad oggetto: “lesione personale”,
TRA
in persona del legale rappr.te p.t., quale impresa designata per la Puglia Parte_1 alla gestione liquidazione dei sinistri a carico del “Fondo di Garanzia Per Le Vittime della
Strada”, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Adriani;
-appellante–
CONTRO
, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Attolico, presso il cui Controparte_1
studio legale ha eletto domicilio, in virtù di mandato in atti;
-appellato-
Conclusioni: come da verbale odierno
FATTO e DIRITTO
1.Con atto di citazione ritualmente notificato aveva convenuto in giudizio Controparte_1 dinanzi al Giudice di Pace di Bitonto l' quale impresa designata per la Puglia Parte_1
alla gestione e liquidazione dei sinistri a carico del F.G.V.S., per ivi sentirla condannare al risarcimento dei danni subiti a cagione dell'investimento stradale di cui era rimasto vittima il
12.12.2005, alle ore 10:40 circa, in agro di Bitonto.
1.1. In particolare aveva assunto che: - nelle suddette circostanze di tempo e di luogo, precisamente mentre percorreva la Via Traetta sull'attraversamento pedonale posto all'incrocio con la Via Calatafimi, egli era stato investito da un' autovettura;
-era stato trasportato presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Bitonto dallo stesso investitore il quale, dopo aver affidato il ferito ai sanitari per le cure necessarie, si era allontanato senza fornire le proprie generalità;
-in conseguenza dell'investimento aveva riportato traumi per i quali i sanitari refertanti avevano emesso la diagnosi di “Frattura al piatto tibiale destro”;
-in data 11.02.2006 aveva presentato denuncia-querela contro ignoti al comando dei
Carabinieri di Bitonto ma il procedimento penale si era concluso con provvedimento di archiviazione.
2. Si era costituita la contestando nel merito la fondatezza della domanda e Parte_1
chiedendone il rigetto con vittoria delle spese di lite.
3. La causa era stata istruita con l'escussione dei testi addotti da parte attrice, oltre che a mezzo di c.t.u. medico-legale.
4. Con sentenza n. 22/2017 del 31.10.2017, il Giudice di Pace di Bari (subentrato a seguito dell'intervenuta soppressione dell'Ufficio Giudiziario originariamente adito) aveva accoglieva la domanda proposta dal condannando l' al risarcimento dei Controparte_1 Parte_1 danni fisici subiti dal Maggio liquidati in € 3.924,55, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo oltre che al rimborso della spesa sostenuta per la c.t.u. nella misura liquidata di €
600,00 nonché al pagamento delle spese di lite.
5. L' proponeva appello avverso la prefata sentenza chiedendone l'integrale Parte_1
riforma.
6. Con comparsa del 02.10.2018 si costituiva chiedendo il rigetto Controparte_1 dell'avverso appello e la conferma della gravata sentenza con vittoria delle spese di lite.
7. Acquisito il fascicolo del giudizio di primo grado e dopo alcuni rinvii era fissata l'odierna udienza per la precisazione delle conclusioni e la discussione ex art. 281-sexies c.p.c.
///
8. L'appello è fondato e, pertanto, va accolto per le ragioni di seguito esposte.
9. Innanzitutto va premesso che la materia trova la propria disciplina nell'art. 283 comma 1 lett. a) e ss. del D.Lgs 209/2005 il quale consente al soggetto danneggiato di promuovere richiesta di risarcimento al Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, istituito presso la
Consap, e dunque all'impresa territorialmente designata in nome e per conto di quest'ultima a gestire il sinistro. In particolare il comma 2 della norma menzionata precisa che 'Nel caso di cui al comma 1, lettera a), il risarcimento è dovuto solo per i danni alla persona. In caso di danni gravi alla persona, il risarcimento è dovuto anche per i danni alle cose, il cui ammontare sia superiore all'importo di euro 500, per la parte eccedente tale ammontare'.
Le disposizioni sopra richiamate consentono, pertanto, alla parte danneggiata di chiedere nei confronti dell'impresa assicurativa designata per il Fondo di Garanzia Vittime della strada il ristoro dei danni alla persona eventualmente patiti in conseguenza di un sinistro cagionato da veicolo o natante rimasto non identificato nonché, ove le lesioni siano gravi, il ristoro dei danni patiti alle cose con una franchigia di €500,00.
Circa l'onere della prova, il danneggiato deve dimostrare il fatto generatore del danno ossia le modalità del sinistro, la attribuibilità alla condotta dolosa o colposa, esclusiva o concorrente, del conducente dell'altro mezzo, le lesioni, il nesso di causalità e, inoltre, che il veicolo è rimasto sconosciuto (cfr. da ultimo Cass. n. 10540/2023).
Inoltre, stante la circostanza che, nell'azione contro il Fondo di Garanzia, quest'ultimo non ha strumenti per interloquire rispetto ad un fatto asseritamente verificatosi secondo le modalità indicate dall'attore, la prova del fatto storico a carico del danneggiato deve essere valutata in maniera più rigorosa.
10. Con l'unico motivo di appello, l' censura la sentenza per violazione degli Parte_1 artt. 115 e 116 c.p.c. per “superficiale ed erronea interpretazione delle risultanze probatorie- istruttorie” da parte del Giudice di prime cure.
Invero lo stesso avrebbe erroneamente ritenuto che l'attore avesse sufficientemente assolto al proprio onere probatorio considerando provato il sinistro come descritto nell'atto di citazione ed attribuendone, di conseguenza, la responsabilità esclusiva all'imprudente e irregolare condotta tenuta dal conducente dell'autovettura, rimasta sconosciuta.
Precisamente il giudice di prime cure avrebbe dato rilievo alle dichiarazioni di testimoni che non avevano assistito direttamente alla dinamica dell'incidente ma si erano limitati a soccorrere il subito dopo i fatti, e della cui attendibilità vi era da dubitare per la CP_1
circostanza che quanto da essi affermato, a distanza di circa nove anni, non era corroborato da qualsivoglia verbale di intervento delle Forze dell'ordine.
11. In punto di diritto, con riguardo alla valutazione circa l'attendibilità dei testi, è senza dubbio una prerogativa che rientra nell' apprezzamento dell'organo giudicante.
È infatti consolidato in giurisprudenza che “a norma dell'art. 116 c.p.c. rientra nel potere discrezionale del giudice di merito individuare le fonti del proprio convincimento, valutare all'uopo le prove, controllarne l'attendibilità e la concludenza e scegliere, fra le varie risultanze istruttorie, quelle ritenute idonee e rilevanti” (cfr. Cass. civ., sez. lav., 1272/1981;
Cass. civ., sez. lav., n. 2565/1979).
Altrettanto pacifico è il principio secondo cui l'apprezzamento del giudice di merito, nel porre a fondamento della propria decisione una argomentazione, tratta dalla analisi di fonti di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e le circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (ex plurimis, cfr. Cass. civ., 21187/2019).
Sono infatti riservate al Giudice del merito l'interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, il controllo dell'attendibilità e della concludenza delle prove, la scelta tra le risultanze probatorie di quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione nonchè la scelta delle prove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento, per cui è insindacabile, in sede di legittimità, l'accertamento dei fatti operato dal Giudice di merito, ove con la censura proposta se ne voglia sostituire un altro ad esito diverso (cfr. Cass. civ., n.
1359/2014).
12. Ciò detto, ad avviso della scrivente, nel caso di specie, le emergenze processuali non consentono di ritenere adeguatamente assolto l'onere probatorio circa la verificazione del sinistro con le modalità indicate dall'attore.
Ed invero, giova evidenziare che nessuno dei due testi ha dichiarato di aver assistito all'impatto tra il presunto investitore e la vittima.
In particolare il teste , all'udienza del 12.02.2014, così dichiarava: “una Testimone_1
mattina di circa 9 o 10 anni fa, non ricordo bene, nel mese di dicembre , il giorno 12 , alle ore
10,30 di mattina, mi trovavo in via Cappuccini, vicino alla Polizia , nel lato destro , e stavo passeggiando , aspettando un amico e sentii un rumore forte . Mi girai e vidi sulle strisce pedonali un signore per terra che gridava “Mi fanno male le gambe” … “C'erano delle persone che si erano avvicinate e mi avvicinai anch'io, parlando con gli altri si decisero di portarlo in ospedale, ma si presentò il proprietario della macchina che a suo dire lo aveva investito e disse che lo portava lui all'ospedale. Io non sono andato all'ospedale e non so dove lo ha portato”.
Lo stesso non ha saputo indicare nulla circa il proprietario del veicolo investitore né circa l'auto tuttavia, a distanza di tanti anni, ha ricordato addirittura data ed ora.
Ha, inoltre, precisato che, subito dopo che il ferito era andato via, si erano avvicinate delle persone che gli avevano chiesto i suoi dati anagrafici per un'eventuale testimonianza. Analoghe perplessità suscita la deposizione di che così deponeva: “il Testimone_2
sinistro è occorso il 12.12.2005, circa 10,15 di mattina. Io mi trovavo sulla via Traetta, davanti al barbiere del quale ero cliente, tale sig. , mi trovavo fuori dal salone con Per_1 degli amici fumando e aspettando il mio turno” … “Io ho sentito il rumore di una forte frenata, mi sono girato, preciso che ho sentito anche l'impatto e poi gridare…”, “Ho visto un signore per terra sule strisce pedonali, sotto al marciapiede, che si lamentava, tanto avveniva
a circa 15 metri da dove mi trovavo io”.
Lo stesso aggiunge che, dopo circa due anni dal sinistro, era stato contattato dai parenti del ferito che l'avevano trovato ancora lì , davanti al barbiere.
Ebbene, la versione del appare inverosimile giacchè non collima affatto con quella Tes_2 dell'altro testimone.
Mentre, infatti, quest'ultimo sarebbe stato raggiunto nell'immediatezza dei fatti dai parenti
((…) dopo che il ferito è andato via con la macchina si sono avvicinate a me delle persone che non conosco chiedendomi di dare loro i miei dati (…)) che , però, stranamente , anziché accompagnare il congiunto in ospedale (non si sa neppure da chi avvisati), sarebbero andate da lui, il sarebbe stato contattato addirittura due anni dopo il fatto da parenti che lo Tes_2
avevano trovato ancora presso dal barbiere .
A tali dubbi si aggiunga la circostanza che nessuno dei due testimoni, pur essendo lì vicino il comando della Polizia (lo afferma il che afferma che si trovava su via Cappuccini Tes_1
vicino alla Polizia quando era accaduto il sinistro) ed essendovi un ferito, abbia avvisato le
Forze dell'ordine ovvero, ancor più, il 118.
Ed ancora deve sottolinearsi come, in sede di indagine penale, nessun testimone è stato ascoltato il che appare in contrasto con la circostanza che i nominativi fossero nella disponibilità della vittima, quantomeno quello del che, a suo dire, avrebbe Tes_1 comunicato le proprie generalità nell'immediatezza dell'evento .
Non da ultimo deve rilevarsi che nel referto del PS non vi è traccia dell'accompagnatore.
13. Va , infine, svolta un'ulteriore considerazione.
Sebbene la circostanza di cui si duole parte appellante, ossia che la denuncia-querela contro ignoti sia stata sporta solo a distanza di due mesi dall'accaduto, deve ritenersi irrilevante sulla scorta dell'orientamento giurisprudenziale secondo cui “...va escluso ogni automatismo derivante dalla denuncia/querela all'autorità competente, non essendo consentito assegnare a nessuna delle due ipotesi (presenza denuncia-querela/omessa denuncia-querela) efficacia probatoria automatica;
rilevando, piuttosto, il principio del libero convincimento del giudice, nell'ambito del quale, la presenza della denuncia all'autorità può essere considerata idonea, in relazione alle caratteristiche del caso concreto e al complessivo quadro probatorio, a integrare la prova del presupposto di fatto di cui sopra è, il difetto della denuncia, può essere sintomatico della non riconducibilità della fattispecie concreta a quella di danno cagionato da veicolo non identificato;
con la conseguenza che, in difetto di denuncia, la sussistenza di quel presupposto ben può essere provata altrimenti, salva la possibile valenza sintomatica.”
(Cassazione civile, sez. III, 21/06/2012, n. 10323), va precisato che, alla luce di un costante orientamento della Suprema Corte, "Il danneggiato in un sinistro stradale il quale promuova richiesta di risarcimento nei confronti del , sul Parte_2
presupposto che il sinistro sia stato cagionato da veicolo non identificato, ha l'onere di provare sia che il sinistro si è verificato per condotta dolosa o colposa del conducente di un altro veicolo, sia che questo è rimasto sconosciuto. Tuttavia, al danneggiato non è richiesto, per l'identificazione del danneggiante, un comportamento di non comune diligenza, ovvero non gli si può addebitare l'onere di indagini articolate e complesse, bensì una condotta improntata alla normale diligenza del buon padre di famiglia. Pertanto, non può esservi risarcibilità da parte del F. qualora la mancata identificazione del veicolo da parte della vittima sia ascrivibile alla violazione, nei comuni rapporti interprivati della vita di relazione, dell'ordinaria diligenza e prudenza della vittima medesima" (Cassazione civile sez. III,
18/09/2015, n.18308).
Alla luce di siffatto principio di diritto, si può affermare che il ha tenuto una condotta CP_1 poco diligente, non identificando l'autore dei fatti sebbene fosse nelle condizioni di farlo.
Infatti, è emerso dalle deposizioni dei testi e , oltre che Testimone_1 Testimone_2 dalla stessa ricostruzione del che l'auto investitrice non si sarebbe repentinamente CP_1
allontanata dal luogo teatro del sinistro ma il suo conducente si sarebbe fermato, avrebbe prestato i primi soccorsi all'infortunato e, per di più, l'avrebbe personalmente accompagnato al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Bitonto e, solo dopo aver affidato il ferito ai sanitari, si sarebbe dileguato.
Il teste , escusso all'udienza del 12.02.2014, ha specificatamente riferito “… Testimone_1
C'erano delle persone che si erano avvicinate e mi avvicinai anch'io, parlando con gli altri si decisero di portarlo in ospedale, ma si presentò il proprietario della macchina che a suo dire lo aveva investito e disse che lo portava lui all'ospedale…”.
E ancora, il così deponeva: “l'autista della macchina che aveva frenato, di Testimone_2 colore scuro, ritengo grossa, ha prestato soccorso al signore che era per terra dicendo “… non vi preoccupate lo porto io in ospedale…” E io, insieme a , l'altro teste, ed altri che Tes_3 non conosco lo abbiamo aiutato a metterlo in macchina”. Dunque, a ben vedere, sarebbe stato ben possibile per la vittima chiedere al conducente investitore di fornirle le generalità o, comunque chiedere a coloro i quali avevano prestato i primi soccorsi (per esempio, i summenzionati testimoni) di farlo.
In siffatta situazione, poi, il non ha chiesto, come avrebbe potuto e dovuto fare, CP_1
l'intervento delle forze dell'ordine, né ad esse si sarebbe rivolto nell'immediatezza dei fatti pur a fronte di un comportamento così censurabile.
15. Ebbene, gli argomenti suesposti trovano il prezioso avallo della Suprema Corte.
Infatti, la massima richiamata (Cassazione civile sez. III, 18/09/2015, n.18308) è relativa proprio ad un caso simile, nel quale il giudice di secondo grado aveva confermato il rigetto del gravame avverso una sentenza di rigetto della domanda avanzata dalla vittima di un sinistro stradale nei confronti dell'impresa designata per i danni causati da un autoveicolo rimasto non identificato.
Con il proposto gravame al giudice di legittimità, parte ricorrente si doleva che il giudice dell'appello l'avesse ritenuta in colpa per non aver preso tempestivamente nota della targa dell'autoveicolo antagonista, benché il conducente si fosse fermato e fosse sceso dall'autovettura per constatare i danni.
Infatti, a detta della ricorrente, il giudice avrebbe dovuto tenere in debita considerazione le condizioni psicofisiche della vittima conseguenti al sinistro, non essendo normativamente richiesto "da parte della vittima un comportamento di non comune diligenza".
Nel rigettare detto gravame la Suprema Corte ha ritenuto che l'identificazione del veicolo investitore non rientrasse nel novero delle condotte inesigibili, e che tale mancata identificazione in quanto addebitabile alla vittima non potesse garantire un risarcimento gravante di fatto sulla collettività.
Da qui il principio espresso nella massima in epigrafe, finalizzato ad evitare di addossare alla collettività le conseguenze della condotta non diligente, imprudente, imperita del privato nell'ambito dei comuni rapporti della vita di relazione, il che -ove consentito- si rivelerebbe
"eccentrico rispetto alle finalità della normativa comunitaria (...), nonché suscettibile di vulnerare il sistema, in quanto inidonea ad evitare abusi e possibili frodi".
Nel caso di specie, si ritiene che la non eccessiva gravità delle lesioni, la presenza di altre persone accorse in aiuto del danneggiato e l'essersi il conducente trattenuto per un tempo apprezzabile sul luogo dell'incidente fanno ritenere che il danneggiato non si sia trovato in condizioni tali da non consentirgli l'agevole identificazione del veicolo investitore, non risultando alcuna perdita di coscienza o stato confusionale nè risultando o essendo dedotto che il dolore fisico della caduta abbia assunto intensità tale da inibire le ordinarie cautele da chiunque spontaneamente adottate nell'immediatezza di un sinistro.
Ancora in punto di diritto, “In caso di azione diretta proposta, ai sensi dell'articolo 286 del
d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209, nei confronti dell'impresa designata dal Fondo di Garanzia per il risarcimento dei danni cagionati da veicolo non identificato, se è vero che per la prova del fatto costitutivo della pretesa risarcitoria, quanto all'avvenuto evento ad opera di ignoti, non si richiede da parte della vittima un comportamento di non comune diligenza ovvero di complessa ed onerosa attuazione diretto all'identificazione del responsabile, dovendosi al riguardo valutare la esigibilità di un idoneo suo comportamento avuto riguardo alle sue condizioni psicofisiche ed alle circostanze del caso concreto, la valutazione della sussistenza di tali elementi spetta comunque al giudice del merito (Cassazione civile, sezione VI, sentenza
8 febbraio 2016 n. 2493).
16. Per le esposte considerazioni, dunque, la sentenza del Giudice di Pace di Bari n. 22/2017 del 31.10.2017 (R.G. n. 648/2011) deve essere riformata disponendosi il rigetto della domanda attorea .
17. Le spese del primo grado vanno, pertanto, poste a carico dell'attore e vengono liquidate secondo il DM 55/14 per le cause da € 1100,00 ad € 5200,00 dinanzi al Giudice di Pace nei valori medi per tutte le fasi processuali.
Le spese del secondo grado vengono analogamente poste a carico dell'appellato e liquidate in applicazione del D.M. n. 147/2022 per le cause da € 1100,00 ad € 5200,00 nei valori medi per le fasi di studio ed introduttiva, nulla per l'istruttoria non tenutasi e minima per la decisoria.
Le spese di ctu restano a carico dell'attore in primo grado.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari – III^ Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello proposto in atti, ogni diversa e contraria istanza, eccezione, deduzione, conclusione disattesa, così provvede:
-accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda proposta da
; Controparte_1
- condanna al pagamento, in favore della convenuta, delle spese di lite del Controparte_1 primo grado di giudizio, liquidate in € 1205,00 per compensi, oltre Iva ed accessori come per legge;
- condanna al pagamento, in favore della appellante, delle spese di lite del Controparte_1 secondo grado di giudizio liquidate in € 147,00 per esborsi ed € 1276,00 per compensi, oltre
RFS, Iva ed accessori come per legge;
- pone le spese di c.t.u. a totale carico di Controparte_1
Manda alla cancelleria per i propri adempimenti.
Così deciso in Bari, in data 6.03.2025
nei rapporti interni.
Il Giudice
Cristina Fasano