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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 03/12/2025, n. 4940 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 4940 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3200/2020
TRIBUNALE ORDINARIO DI SALERNO
Terza Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3200/2020 tra
, c.f. , già in nome e per conto della Parte_1 P.IVA_1
c.f. , e Controparte_1 C.F._1 incorporante per fusione di in virtù di atto a rogito Dott. del 05 Controparte_1 Persona_1
Maggio 2023 (Rep. 42479 Racc. 21743), rappresentata e difesa dall'avv. FABIO NANNOTTI;
Parte opponente
E
c.f. , in persona del procuratore Controparte_2 P.IVA_2 speciale dott. rappresentata e difesa dall'avv. FABIO NANNOTTI;
Controparte_3
Parte opponente e
, c.f. , e , c.f. Controparte_4 CodiceFiscale_2 CP_5 C.F._3
, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. GIUSEPPE CALABRO' e dall'avv. TEODORO DE
[...]
DIVITIIS;
Parte opposta
Oggi 3 dicembre 2025, innanzi al dott.ssa Enza Faracchio, sono comparsi: nell'interesse della e nell'interesse della con CP_1 Controparte_6 disgiunte difese, per delega dell'avv. Fabio Nannotti, l'avv.Carolina Colarieti, la quale si riporta al contenuto delle rispettive note depositate e alle conclusioni ivi precisate;
eccepisce la tardività di eventuali note ex adverso depositate a ridosso dell'odierna udienza atteso che il relativo deposito era stato fissato nel termine di 10 giorni prima del 3.12.2025.
Per parte convenuta, l'avv. De Divitiis, procuratore costituito, il quale impugna le avverse odierne deduzioni, si riporta alle conclusioni articolate in comparsa di risposta, da ritenersi qui trascritte, e insiste in particolare per la declaratoria di carenza di legittimazione del cessionario rilevando ancora che la CP_2 legittimazione in fase esecutiva non involge legittimazione definitiva della titolarità del credito. Chiede, infine, indipendentemente dalle statuizioni del Tribunale di Firenze, venga rivalutata la rimessione in pagina 1 di 15 istruttoria della causa ai fini della verifica dello sforamento della soglia usuraria degli interessi convenzionali e moratori dei mutui oggetto di causa.
L'avv. Colarieti impugna le deduzioni avverse riportandosi a tutte le difese ampiamente esposte in atti.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c..
Il Giudice
dott.ssa Enza Faracchio
pagina 2 di 15 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Terza Sezione Civile
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Enza Faracchio, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 3200/2020 promossa dalla:
, c.f. già in nome e per conto della Parte_1 P.IVA_1
c.f. , e Controparte_1 C.F._1 incorporante per fusione di in virtù di atto a rogito Dott. del 05 Controparte_1 Persona_1
Maggio 2023 (Rep. 42479 Racc. 21743), rappresentata e difesa dall'avv. FABIO NANNOTTI;
Parte opponente
E con la c.f. , in persona del procuratore Controparte_2 P.IVA_2 speciale dott. rappresentata e difesa dall'avv. FABIO NANNOTTI;
Controparte_3
Parte opponente nei confronti di
, c.f. , e , c.f. Controparte_4 CodiceFiscale_2 CP_5 [...]
, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. GIUSEPPE CALABRO' e dall'avv. TEODORO C.F._3
DE DIVITIIS;
Parte opposta
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 29.4.2020 la Parte_1
, in nome e per conto della
[...] Controparte_1
(in forma abbreviata ), creditore procedente nella procedura esecutiva Controparte_1 iscritta al n. R.G.E. 213/2019, ha introdotto il giudizio di merito, giusta ordinanza del 29.1.2020, resa nell'opposizione all'esecuzione ex artt. 615 e 624 c.p.c. proposta dai debitori esecutati CP_4
e in data 11.7.2019, con la quale il G.E., in accoglimento della cautela
[...] CP_5 spiegata dagli esecutati, aveva sospeso la procedura esecutiva. pagina 3 di 15 La precisato di aver proposto reclamo avverso l'ordinanza di sospensione Controparte_1 dell'esecuzione, ha rappresentato che pendevano due giudizi di merito sui titoli azionati in sede esecutiva instaurati dai debitori esecutati dinanzi al Tribunale di Firenze, nei confronti della banca creditrice, per contestare i titoli azionati in executivis (procedimento n. R.G. 11053/2018 proposto avverso il contratto di mutuo del 6.9.2005 e procedimento n. R.G. 9375/2018 avverso il contratto di mutuo del 28.7.2006), evidenziando che i motivi di contestazione coincidevano con i motivi di opposizione all'esecuzione e consistevano, in buona sostanza, nell'eccezione, per entrambi i contratti di mutuo, di usura genetica dei tassi corrispettivi e moratori pattuiti, con conseguente gratuità dei mutui ex art. 1815, comma 2 c.c., e di nullità del “contratto autonomo di garanzia” inserito all'art. 7 del contratto di mutuo del 6.9.2005, e che le azioni promosse erano dirette ad ottenere una rideterminazione dei piani di ammortamento,
l'accertamento delle somme illegittimamente incamerate dalla con obbligo restitutorio in capo Pt_1 all'accollante e al mutuante, e la condanna della al risarcimento del danno derivante dalla indebita Pt_1 percezione di interessi ultralegali da quantificarsi in corso di causa, anche in via equitativa ex art. 1226 c.c., con accertamento negativo di qualsivoglia pretesa creditoria in favore della Pt_1
Con l'atto introduttivo del presente giudizio, poi, l'istituto di credito ha eccepito: A) il difetto di legittimazione attiva di e il difetto di titolarità del diritto sostanziale in ordine alle CP_5 contestazioni e domande svolte con il ricorso in opposizione;
B) il difetto di titolarità del diritto sostanziale e di legittimazione attiva di e ad agire in ripetizione nei Controparte_4 CP_5 confronti della Banca opposta;
C) il difetto di diritto sostanziale e di legittimazione attiva degli opponenti a chiedere la restituzione, in via compensativa, di somme versate dalla società Parte_2
La ha anche eccepito l'intervenuta prescrizione decennale del diritto e Controparte_1 dell'azione dei convenuti opponenti a richiedere la restituzione di somme versate in adempimento dei contratti di mutuo del 2005 e del 2006, anche in via di rideterminazione dei piani di ammortamento, risalendo il primo atto interruttivo in relazione al mutuo del 2005 alla notifica della citazione introduttiva e del giudizio iscritto al n. R.G. 11053/2018 del Tribunale di Firenze perfezionatasi il 3.8.2018, nonché in relazione al mutuo del 2006 alla data di notifica dell'atto introduttivo della causa civile n. 9375/2018 del
20.6.2018.
Nel merito il creditore procedente ha affermato l'infondatezza dei motivi posti a fondamento dell'opposizione negando, per entrambi i mutui azionati, la dedotta usura genetica dei tassi corrispettivi, erroneamente determinati dagli originari opponenti, adottando un metodo di calcolo del TAEG non corretto in quanto comprensivo di voci errate (penale estinzione anticipata, costi di assicurazione) e non considerate su base annua.
Evidenziata, in ogni caso, l'impossibilità di sostenere la gratuità del mutuo come conseguenza dell'eventuale superamento del tasso soglia moratorio, con riguardo eventualmente al solo mutuo del 2006, pagina 4 di 15 l'istituto di credito ha contestato l'eccezione di nullità del “contratto autonomo di garanzia” inserito all'art. 7 del mutuo, rappresentando che la pattuizione integrava una fideiussione bancaria.
Il creditore ha quindi concluso in via preliminare per la sospensione ex art. 295 c.p.c. del giudizio in attesa della definizione delle cause civile n. 11053/2018 R.G. e della causa civile n. 9375/2018 R.G pendenti dinanzi il Tribunale di Firenze e nel merito per il rigetto integrale dell'opposizione e delle domande ivi formulate, con declaratoria di validità dell'azione esecutiva di cui al procedimento n. R.G.E. 213/2019 e revoca dell'ordinanza del G.E. del 29.1.2020 di sospensione della procedura esecutiva immobiliare, con vittoria di spese e compensi difensivi di giudizio, sia della fase cautelare che del presente giudizio di merito.
In data 3.7.2020 si sono costituiti in giudizio e Controparte_4 CP_5 richiamando le motivazioni poste a fondamento del provvedimento cautelare di sospensione della procedura ed evidenziando, con esclusivo riguardo al mutuo del 2006, che il tasso soglia di riferimento da considerare ai fini della verifica dell'usura, vertendosi di finanziamento a stati di avanzamento assistito da ipoteca, era quello fissato ratione temporis per la categoria di rilevazione mutui con garanzia reale.
Operato un excursus sulle vicende sottese all'intrapresa azione esecutiva e richiamata la pendenza del giudizio iscritto al n.11053/2018 R.G. del Tribunale di Firenze, avente ad oggetto il mutuo del 2005, i convenuti hanno reiterato tutti i motivi di opposizione insistendo per l'accertamento dell'usura genetica del tasso corrispettivo e moratorio pattuito nel mutuo del 2006, con conseguente gratuità del contratto e imputazione delle rate corrisposte, pari ad € 845.770,08, esclusivamente in conto capitale.
Gli originari opponenti hanno reiterato l'eccezione di nullità del contratto autonomo di garanzia inserito all'articolo 7 sub. B del mutuo a rogito del Notaio dott. n° 45775, Racc. n° 15477 del Persona_2
2005, per violazione da parte della Banca di norma imperativa, spiegando comunque l'eccezione di dolo generale rispetto all'obbligazione.
Anche con riferimento al contratto di mutuo del 2006, i debitori hanno dedotto la pendenza del giudizio iscritto al n. 9375/2018 R.G. del Tribunale di Firenze, richiamando le censure ivi svolte con particolare riguardo all'usurarietà genetica del mutuo, alle somme corrisposte e all'indebita percezione degli interessi.
e hanno, poi, affermato la loro legittimazione attiva Controparte_4 CP_5 rispetto alle contestazioni sui mutui in virtù dei diritti correlati alla posizione di garanti, precisando, comunque, che le domande di rideterminazione dei piani di ammortamento, di accertamento dei rapporti di dare-avere, con imputazione a esclusivamente a capitale delle rate e compensazione delle varie poste, era state spiegate solo da , subentrato nella posizione della parte debitrice Controparte_4 principale dei mutui in virtù di cessione di azienda.
Contestata anche l'eccezione di prescrizione della domanda di ripetizione, decorrendo il relativo termine solo dalla scadenza dell'ultima rata del piano d'ammortamento, e Controparte_4 [...]
hanno rappresentato che l'usurarietà originaria del mutuo, acclarata dalle perizie versate in atti, CP_5 pagina 5 di 15 avrebbe determinato un'obbligazione restitutoria a carico dell'istituto di credito di € 461.412,71, con ratei ancora a scadere e nessuna mora in capo agli opponenti.
Gli originari opponenti hanno quindi concluso in via preliminare per il rigetto della richiesta di sospensione del presente giudizio in attesa della definizione dei procedimenti pendenti dinanzi al Tribunale di Firenze e nel merito, anche in via riconvenzionale, per la declaratoria di usurarietà dei tassi corrispettivi e moratori dei mutui, previo accertamento di tutte le componenti da considerare nel calcolo del TEG, e affermazione conseguente della gratuità degli stessi, con accertamento degli importi complessivi versati pari a € 1.584.357,37 e della indebita percezione della somma pari a € 864.272,93, da imputarsi in conto capitale, e determinazione del saldo dei contratti di mutuo all'attualità e dei nuovi piani di ammortamento da seguire, fermo il periodo di ammortamento come convenuto.
Gli opponenti hanno anche spiegato istanza di risarcimento del danno patito dalla indebita percezione di somme e di accertamento della nullità della garanzia prestata, con accertamento negativo del credito allegato dalla nei confronti dei garanti e del diritto ad agire in executivis. Pt_1
Riassegnato il fascicolo secondo tabella, in data 30.3.2022 si è costituita nel procedimento la
[...]
quale cessionaria del credito vantato dalla Controparte_2 [...]
rappresentante della , in forza di un atto di Parte_1 Controparte_1 scissione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 29.12.2020, parte II, foglio delle inserzioni n. 151, aderendo integralmente alle difese già spiegate dall'istituto di credito, precisando, tuttavia, la propria carenza di titolarità rispetto alle pretese restitutorie avanzate dagli opponenti vista la mancata inclusione nel compendio scisso delle passività derivanti da pretese restitutorie o risarcitorie connesse ai rapporti e beni ricompresi nel compendio scisso, originate da fatti occorsi o comportamenti omissivi e/o commissivi posti in essere da quale rappresentante di CP_7 Controparte_1
anteriormente alla scissione.
[...]
Alla prima udienza del 16.11.2022, vista la richiesta delle parti opposte in riconvenzionale del termine per la proposizione della mediazione, la causa è stata rinviata per verificare gli esiti del procedimento.
All'udienza del 5.4.2023, sollevata da parte degli originari opponenti anche l'eccezione di carenza di legittimazione attiva della per mancanza di prova dell'inclusione del credito azionato CP_2 nell'operazione di scissione, sono stati concessi i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c..
Riassegnato nuovamente il fascicolo, all'udienza del 15.11.2023 parte attrice è stata invitata ad allegare la sentenza del Tribunale di Firenze, resa nel giudizio pendente tra le parti e avente ad oggetto il contratto di mutuo del 2005, e a scioglimento della riserva assunta in tale udienza la causa è stata rinviata per sentire le parti in ordine alla prospettata ipotesi di litispendenza ex art. 39 c.p.c. del giudizio, tenuto conto dell'identità delle contestazioni mosse nel ricorso in opposizione rispetto a quelle azionate nei giudizi pendenti presso il Tribunale di Firenze in relazione ai mutui del 2005 e del 2006. pagina 6 di 15 All'esito della riserva assunta all'udienza dell'11.12.2024, con provvedimento del 17.9.2025, considerata superflua la richiesta di nomina di consulente tecnico, la causa è stata fissata per la precisazione delle conclusioni e la discussione ex art 281 sexies c.p.c. con termine alle parti fino a 10 giorni prima per note conclusionali.
All'odierna udienza le parti hanno precisato le rispettive conclusioni, come da verbale, e la causa è stata decisa.
Tanto premesso sull'iter del processo e le rispettive posizioni difensive delle parti occorre passare all'esame delle questioni controverse.
In via preliminare va esaminata l'eccezione di carenza di legittimazione/titolarità sollevata dagli originari opponenti rispetto alla posizione della . CP_2
L'eccezione è infondata e va rigettata atteso che, sulla base della documentazione disponibile, risultano Contr elementi sufficienti per ritenere provata l'inclusione del credito originariamente vantato da nei confronti di e nella cessione dei crediti realizzatasi per Controparte_4 CP_5 effetto dell'operazione di scissione.
La Corte di legittimità ha specificato che qualora, come nel caso in esame, l'esistenza dell'operazione di cessione non sia in sé contestata, ma sia contestata la sola riconducibilità dello specifico credito controverso a quelli individuabili in blocco oggetto di cessione, le indicazioni sulle caratteristiche dei rapporti ceduti di cui all'avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale potranno essere prese in considerazione onde verificare la legittimazione sostanziale della società cessionaria e, in tal caso, tale legittimazione potrà essere affermata solo se il credito controverso sia riconducibile con certezza a quelli oggetto della cessione in blocco, in base alle suddette caratteristiche, mentre, se tali indicazioni non risultino sufficientemente specifiche, la prova della sua inclusione nell'operazione dovrà essere fornita dal cessionario in altro modo (v. sempre Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 22/06/2023, n. 17944).
In particolare, la Suprema Corte ha evidenziato che, in caso di specifica contestazione dell'inclusione di una determinata posizione nell'ambito di una cessione in blocco, la prova della cessione di un credito non
è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma e che la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del Giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità (v. Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 30/03/2025, n. 8331).
Nel caso di specie si evidenzia che la successione nel rapporto azionato è stata solo messa astrattamente in dubbio con generiche contestazioni attinenti alla riconducibilità della posizione del debitore opponente alla tipologia dei crediti ceduti specificamente indicati in Gazzetta Ufficiale o all'effettivo trasferimento del rapporto.
L'avviso della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 29.12.2020, parte II, foglio delle inserzioni n.
151 indica sommariamente le caratteristiche delle posizioni cedute (in particolare crediti classificati come pagina 7 di 15 “sofferenze”, crediti classificati come “inadempienze probabili”, “Crediti Deteriorati”), rimandando alla miglior descrizione contenuta nell'atto di scissione (crediti deteriorati classificati da MPS CS come sofferenze, crediti deteriorati classificati da MPS CS come inadempienze probabili, titoli obbligazionari e azionari, contratti derivati, attività fiscali differite, passività derivanti da depositi infragruppo, contratti derivati) e all'elenco analitico delle posizioni cedute.
Nell'avviso in Gazzetta sono indicate le modalità con cui i debitori, nonché gli eventuali loro garanti, successori o aventi causa, avrebbero potuto ottenere migliori informazioni e cioè mediante consultazione del sito internet www.amco.it o contatti attraverso il numero 800125841.
A ciò si aggiunga che risulta allegata agli la dichiarazione del cedente del 15.3.2022, con la quale l'originario creditore ha confermato l'inclusione nel compendio scisso e ceduto della posizione di CP_4
; anche una precedente nota della dell'1.6.2021 attesta che il
[...] Parte_1 credito relativo ai due finanziamenti per cui è causa è rientrato nell'operazione di scissione a favore di
, specificando che il codice meccanografico identificativo della posizione debitoria era “NDG CP_2
Contr 1432695”, riportato a pag. 59 dell' elenco del compendio ceduto, scaricabile dal sito www.amco.it e indicato nel suddetto Avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
In assenza di contestazione specifica da parte dei debitori ceduti e a fronte della documentazione allegata all'atto di intervento, quindi, sussistono plurimi e rassicuranti elementi per affermare la titolarità del credito in capo alla cessionaria . CP_2
Ad abundantiam, poi, si evidenzia che nella sentenza della Corte di Appello di Firenze n. 15/2025 resa tra le parti e relativa al mutuo del 2006 si fa riferimento ad una precedente sentenza non definitiva n. 2555 del
2023 in cui la Corte d'Appello aveva dichiarato la sussistenza della titolarità attiva del rapporto in capo alla
, ferma la persistente legittimazione processuale della . CP_2 Parte_1
In ordine alla posizione di visti i rilievi svolti in proposito dalle parti convenute, va precisato CP_1 che, come statuito art 100 c.p.c., se nel corso del processo si trasferisce il diritto controverso per atto tra vivi a titolo particolare, il processo prosegue tra le parti originarie (comma 1) e il successore a titolo particolare può intervenire o essere chiamato nel processo e, se le altre parti vi consentono, l'alienante o il successore universale può esserne estromesso (comma 3).
In assenza di rinuncia all'azione dell'originario creditore, la costituzione della cessionaria del credito è irrilevante rispetto alla proseguibilità della domanda come già azionata e non rinunciata, dovendo anzi interpretarsi la mancata partecipazione al prosieguo del procedimento come ulteriore elemento indiziario a supportare, aliunde, l'effettività dell'inclusione del credito originariamente vantato nei confronti degli originari opponenti. Contr Persiste, inoltre, la legittimazione passiva dell'originario creditore, non contestata dalla cedente rispetto alle domande di ripetizione e di risarcimento avanzate dai convenuti in riconvenzionale, attesa la pagina 8 di 15 mancata inclusione nel compendio scisso delle passività derivanti da pretese restitutorie o risarcitorie connesse ai rapporti e beni ricompresi nel Compendio Scisso, originate da fatti occorsi o comportamenti omissivi e/o commissivi posti in essere da quale rappresentante di CP_7 Controparte_1
anteriormente alla scissione.
[...]
Va affermata pure la legittimazione attiva di vista la sua posizione di garante CP_5 nell'ambito del mutuo del 2005 e l'evidente interesse ad contestare l'azione esecutiva ai suoi danni e ottenere un accertamento di invalidità del rapporto principale garantito e di rideterminazione del quantum dovuto.
Anche la legittimazione di va affermata con riguardo ad entrambi i rapporti Controparte_4 vista la garanzia prestata nell'ambito del mutuo del 2005, oltre che l'accollo del debito della società mutuataria all'esito di una operazione di cessione di ramo di azienda del 2009, e l'obbligazione principale assunta dall'opponente con il mutuo del 2006.
In particolare, va chiarito che, essendo le domande riconvenzionali volte ad ottenere una diversa imputazione dei pagamenti già avvenuti e una diversa modulazione del piano di ammortamento, con rideterminazione del quantum dovuto e accertamento della regolarità dei pagamenti nell'ambito dell'ammortamento da ridefinire, sussiste la legittimazione ad agire dei garanti interessati a ottenere un accertamento negativo del credito principale al fine di escludere anche la sussistenza dell'obbligo di garanzia.
Passando al merito, l'opposizione all'esecuzione come spiegata dalle parti esecutate con il ricorso dell'11.7.2019 è infondata e va rigettata.
L'azione esecutiva oggetto di opposizione è fondata su due titoli esecutivi rappresentati dal mutuo del
6.9.2005 a rogito del Notaio rep. 45775 racc. 15477, per l'importo di € 1.100.000,00, stipulato tra la Per_2 società (con l'allora legale rappresentante ) – con successivo Parte_2 CP_5 accollo di , quale titolare dell'omonima ditta individuale, in virtù di scrittura Controparte_4 privata autenticata del 3.12.2009, con la quale la mutuataria aveva ceduto all'impresa individuale il ramo d'azienda comprensivo del mutuo – e mutuo del 28.7.2006, a rogito Controparte_4 del notar Rep. n. 47547 e Racc. n. 16342, con il quale l'originario creditore Monte dei Persona_2
Paschi di Siena – Banca per l'Impresa Spa, per il tramite della delegataria Parte_1
aveva erogato alla ditta individuale la somma di €. 1.200.000,00.
[...] Controparte_4
Tali mutui sono stati oggetto di due paralleli contenziosi innanzi al Tribunale di Firenze: il giudizio civile n.
11053/2018 R.G., promosso da e nei confronti di Controparte_4 CP_5 [...]
in relazione al mutuo del 2005 e il giudizio Controparte_1 iscritto al n. R.G. 9375/2018, proposto da per contestare il mutuo del 2006. Controparte_4
pagina 9 di 15 Dalla disamina degli atti introduttivi degli indicati giudizi emerge la coincidenza delle contestazioni sollevate rispetto ai mutui con i motivi di opposizione oggetto del presente giudizio di merito, nonché delle domande ivi articolate con le istanze spiegate dagli originari opponenti in via riconvenzionale nell'ambito del presente giudizio;
l'opposizione oggetto del presente giudizio si distingue dalle precedenti domande solo perché ha ad oggetto entrambi i mutui e perché si contesta, altresì, il diritto dell'istituto di credito ad agire in via esecutiva, con richiesta di accertamento negativo del credito azionato.
Il giudizio n. 11053/2018 R.G. risulta definito con sentenza, passata in giudicato per mancata impugnazione, n. 3047/2023 del Tribunale di Firenze, pubblicata in data 23.10.2023, con la quale sono state respinte tutte le domande proposte da e . Controparte_4 CP_5
Anche le statuizioni rese nel procedimento iscritto al n. R.G. 9375/2018 del Tribunale di Firenze, definito con sentenza n. 715/2021 del 16.3.2021 di rigetto di tutte le domande proposte da CP_4
in relazione al mutuo del 2006 hanno acquistato autorità di giudicato all'esito della
[...] definizione del giudizio di appello con la sentenza n. 15 del 3.1.2025 della Corte di Appello di Firenze non impugnata.
Visto il peculiare petitum dell'opposizione all'esecuzione, costituito dall'accertamento della illegittimità dell'azione esecutiva e della insussistenza del diritto ad agire del procedente, non è profilabile una situazione di litispendenza rispetto ai contenziosi già trattati e definiti dai Giudici toscani.
Come affermato in sede di legittimità, non è configurabile un rapporto di litispendenza tra l'opposizione a decreto ingiuntivo e l'opposizione a precetto intimato in virtù dello stesso titolo, atteso che con la prima si contesta, in sede di giudizio di cognizione, la sussistenza del credito azionato in via monitoria, mentre con la seconda è negato il diritto della controparte a procedere ad esecuzione forzata, sicché non ricorre identità né del petitum e neppure della causa petendi (Cass. civ., Sez. VI - 1, Ordinanza, 13/11/2019, n.
29432); tale principio di diritto vale anche nei rapporti tra una causa di cognizione di accertamento negativo del credito e una causa di opposizione all'esecuzione.
Pur non sussistendo una situazione di litispendenza le statuizioni del Tribunale e della Corte di Appello di
Firenze spiegano effetti di giudicato nel presente giudizio tra le medesime parti con riferimento ai punti controversi già affrontati e risolti con precise statuizioni.
A mente dell'art. 2909 c.c., l'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa.
Come noto, poi, il giudicato copre il dedotto e il deducibile riferito ad un determinato thema decidendum, incidendo non soltanto sull'esistenza del diritto azionato ma anche sull'inesistenza di fatti impeditivi, estintivi e modificativi ancorché non dedotti, senza, però, arrivare ad estendersi a fatti successivi alla formazione del titolo esecutivo o comportanti un mutamento del petitum e della causa petendi (cfr. Cass. civ.,
Sez. V, Ordinanza, 14/02/2024, n. 4134). pagina 10 di 15 In proposito, la Corte di legittimità ha avuto modo di chiarire che, qualora due giudizi tra le stesse parti si riferiscano al medesimo rapporto giuridico ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il petitum del primo (in termini Cass. civ., Sez. III, Sentenza,
15/05/2018, n. 11754).
La Suprema Corte ha anche precisato che non è possibile porre in discussione il rilievo ufficioso dell'esistenza del giudicato esterno che, mirando ad evitare la formazione di giudicati contrastanti, conformemente al principio del ne bis in idem, corrisponde ad un preciso interesse pubblico, sotteso alla funzione primaria del processo, e consistente nell'eliminazione dell'incertezza delle situazioni giuridiche attraverso la stabilità della decisione (v. Cass. Civ., Sez. Un. 16 /06/2006, n. 13916).
Nel caso di specie il giudicato formatosi (circostanza non contestata) sulle statuizioni del Tribunale di
Firenze e della Corte d'Appello di Firenze spiega effetti nella presente sede in ragione dei medesimi accertamenti richiesti sui mutui al fine di contestare anche l'azione esecutiva intrapresa sulla base degli stessi.
In particolare, i motivi di opposizione sub 1) e sub 2) relativi alla affermata usurarietà del mutuo del 2005 non possono essere accolti avendo il Tribunale di Firenze con la sentenza n. 3047/2023 statuito sul punto che il mutuo, da qualificare come mutuo fondiario, non è affetto da usura originaria né con riferimento agli interessi corrispettivi né con riferimento agli interessi moratori, non potendosi considerare le spese e le commissioni ulteriori indicate dai debitori ai fini della determinazione del TEG.
Tale statuizione comporta il rigetto anche del motivo di opposizione sub 3) con cui gli originari opponenti avevano prospettato un ridimensionamento del dovuto in ragione del carattere asseritamente indebito delle quote di interessi versate e della possibilità di imputare le maggiori somme versate a titolo di interessi in conto capitale;
infatti, non potendosi affermare l'usurarietà del mutuo, la corresponsione degli interessi allegata non si presenta indebita.
Anche il motivo di motivo di opposizione sub 3) relativo alla affermata nullità della garanzia (autonoma) prestata va rigettato, non potendosi dichiarare la nullità del mutuo.
In ogni caso il Tribunale di Firenze nella già citata sentenza n. 3047/23 ha espressamente statuito che
“L'infondatezza della doglianza in ordine all'usura genetica del contratto di mutuo tra le parti comporta il rigetto, altresì, delle restanti domande attoree, di rideterminazione del piano di ammortamento, ripetizione di pagamenti indebiti, risarcimento dei danni, accertamento della nullità delle fideiussioni, erroneamente qualificate dagli attori quali contratti autonomi di garanzia”. pagina 11 di 15 I motivi di opposizione sub 6), sub 7), sub 8) e sub 9) relativi alla dedotta usurarietà del mutuo del 2006 parimenti non possono essere accolti avendo, prima, il Tribunale di Firenze con la sentenza n.715/2021 escluso il superamento del tasso soglia sia con riferimento agli interessi corrispettivi che con riferimento agli interessi moratori e avendo, poi, la Corte di Appello di Firenze con la sentenza n. 15/2025 con riferimento ai soli interessi corrispettivi (non impugnata la sentenza di primo grado con riguardo alla statuizione sugli interessi moratori), all'esito dell'espletata C.T.U., affermato che gli stessi non erano risultati superiori al tasso soglia.
Tali statuizioni comportano il rigetto anche del motivo di opposizione sub 10) con cui gli originari opponenti avevano prospettato un ridimensionamento del dovuto riferito al mutuo del 2006 in ragione del carattere asseritamente indebito delle quote di interessi versate e della possibilità di imputare le maggiori somme versate a titolo di interessi in conto capitale;
infatti, anche in questo caso, non potendosi affermare l'usurarietà del mutuo, la corresponsione degli interessi allegata non si presenta indebita e non è possibile procedere alla rideterminazione del piano di ammortamento con imputazione delle somme già versate in conto capitale.
Le sentenze del Tribunale di Firenze e della Corte di Appello di Firenze sopra richiamate coprono interamente il petitum di cui alle conclusioni rassegnate nell'atto di opposizione e nella comparsa di costituzione contraddistinte dai numeri da 1 a 14 (1) Accerti e dichiari il Tribunale che nel calcolo del TEG dei contratti di mutuo per cui è causa, ai sensi dell'articolo 644 c.p., devono essere computati tutti quegli importi che possano considerarsi afferenti l'obbligo restitutorio della somma ottenuta a mutuo o comunque quale costo del denaro per l'accollante;
2) accerti e dichiari il Tribunale che includendo nel calcolo del TEG le voci indicate in narrativa da questa difesa, il tasso corrispettivo dei contratti di mutuo per cui è causa è usurario ab initio;
3) accerti e dichiari il Tribunale che nel calcolo del tasso di mora dei contratti di mutuo per cui è causa, ai sensi dell'articolo 644 c.p., deve essere computato tutto ciò che possa configurarsi come importi inerenti l'obbligazione restitutoria della somma ottenuta a mutuo o comunque quale costo del denaro per l'accollante; 4) accerti e dichiari il Tribunale che includendo nel calcolo del tasso moratorio le voci indicate in narrativa da questa difesa, i suddetti tassi sono usurarii ab initio;
Per l'effetto: 5) accerti e dichiari il Tribunale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1815, comma 2, c.c., la gratuità dei mutui per cui è causa, con conseguente obbligo di restituzione del solo capitale mutuato;
6) accerti e dichiari il Tribunale che nel corso dei rapporti, gli odierni opponenti hanno corrisposto la somma complessiva di € 1.584.357,37; 7) accerti e dichiari il Tribunale che le somme versate per interessi per entrambi i mutui, pari ad € 864.272,93, sono state indebitamente incamerate dalla banca;
8) accerti e dichiari il Tribunale che sulla somma di
€ 864.272,93, indebitamente incamerata dalla andranno calcolati gli interessi al saggio legale dalla data di ogni Pt_1 singolo versamento al soddisfo, maggiorati della rivalutazione monetaria;
9) accerti e dichiari il Tribunale che la somma di €
864.272,93, deve considerarsi corrisposta in conto capitale;
10) accerti e dichiari il Tribunale che gli interessi e la rivalutazione monetaria accertata sull'importo corrisposto illegittimamente per interessi, pari ad € 864.272,93, vengano anch'essi, previa compensazione legale, imputati in conto capitale;
conseguentemente, 11) accerti e dichiari il Tribunale il saldo pagina 12 di 15 attuale del contratto di mutuo del 6 settembre 2005, Rep. n° 45775, Racc. n° 15477 e del contratto di mutuo del 28 luglio
2006, Rep. n° 47547, Racc. n° 16342, entrambi a rogito del Notaio dott. ; 12) accerti e dichiari il Persona_2
Tribunale i nuovi piani d'ammortamento che disciplinino l'obbligo restitutorio in capo all'accollante, fermo il periodo
d'ammortamento originariamente pattuito;
13) condanni, in ogni caso, l'opposta a risarcire tutti i danni provocati agli opponenti dalla indebita percezione degli interessi ultralegali;
danni stessi che hanno determinato l'ingiusta appropriazione di somme da parte della in danno degli opponenti;
questi ultimi, in sostanza, sono stati privati di liquidità di cui avevano Pt_1 il diritto di disporre;
danni stessi da quantificarsi in corso di causa;
laddove non fosse possibile la precisa quantificazione, si farà ricorso alla valutazione equitativa del Giudice ex art. 1226 c.c.; 14) accerti e dichiari il Tribunale, in accoglimento dell'exceptio doli generalis, la nullità radicale del contratto autonomo di garanzia sottoscritto dai signori ed Controparte_4
, inserito all'articolo 7 sub. B del contratto di mutuo del 6 settembre 2005, a rogito del Notaio dott. CP_5 Per_2
Rep. n° 45775, Racc. n° 15477, per le ragioni esposte in narrativa).
[...]
Il mancato accoglimento delle contestazioni sui mutui azionati in via esecutiva e sulla garanzia prestata dagli originari opponenti comporta che i mutui oggetto di contestazione, così come la garanzia prestata nell'ambito del mutuo del 2006, vanno considerati validi ed efficaci e che l'azione esecutiva come intrapresa dal procedente si presenta legittima, con conseguente rigetto delle conclusioni degli originari opponenti di cui ai numeri 15 e 16 del ricorso in opposizione e della comparsa (15) accerti e dichiari il
Tribunale che i signori ed quali garanti, nulla devono all'attrice. 16) accerti e dichiari il Controparte_4 CP_5
Tribunale, in conseguenza dell'accoglimento delle superiori domande, che parte attrice non ha il diritto a procedere ad esecuzione forzata giacché IL MUTUATARIO NON VERSA IN MORA DEBENDI.).
Nelle note di trattazione scritta depositate un data 6.11.2024, e Controparte_4 [...]
hanno dedotto anche la nullità, ex art. 2 L. 287/1990, del tasso di interesse corrispettivo e CP_5 moratorio pattuito nel contratto di mutuo, a rogito del Notaio dott. Rep. n° 47547, Persona_2
Racc. n°16342, del 28 luglio 2006, in quanto determinato facendo riferimento al tasso Euribor, costituente il precipitato di un accordo a valle di un cartello tra otto delle principali banche Europee finalizzato alla manipolazione dei tassi sulla scorta dei quali viene determinato l'Euribor.
Tale rilievo, nuovo rispetto all'originaria opposizione, è stato già oggetto di esame della Corte d'Appello di
Firenze nel giudizio di impugnazione della n. 715/2021 del Tribunale di Firenze, e la Corte, sul punto, con sentenza n. 15/2025 ha dichiarato l'inammissibilità nel rito del rilievo per tardività, integrando le domande di accertamento della invalidità del mutuo, con riferimento all'ulteriore profilo dedotto di nullità dei tassi di interesse basati sul tasso Euribor per violazione della normativa antitrust, domande nuove e precisando che il rilievo ufficioso di una nullità sostanziale è ammissibile solo ove si basi su fatti già ritualmente introdotti.
Tale conclusione è condivisibile e consente si affermare anche in questa sede la tardività e conseguente inammissibilità del profilo di nullità segnalato dagli opponenti solo con le note di trattazione del 6.11.2024, pagina 13 di 15 fermo che anche sul punto risulta nel merito profilabile l'effetto del giudicato della statuizione di secondo grado della Corte d'Appello di Firenze.
In merito alla rilevabilità d'ufficio dei profili di nullità di un atto la Cassazione, anche di recente, ha più volte statuito che la nullità del contratto può essere rilevata d'ufficio dal giudice anche se non sollevata dalle parti, ma deve emergere chiaramente dai documenti prodotti e dai fatti allegati entro i termini delle preclusioni assertive ed istruttorie e che, una volta scaduti tali termini, il thema decidendum e probandum si considera definitivamente chiuso (v. da ultimo Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 01/10/2025, n. 26532).
Tutto quanto esposto comporta l'assorbimento dell'eccezione di prescrizione sollevata dall'istituto di credito rispetto alle domande di carattere restitutorio spiegate dagli opponenti.
Nessun accertamento può essere operato rispetto all'atto di intervento fondato sul decreto ingiuntivo n.
3202/2018 non oggetto di opposizione, riguardando il presente giudizio di merito solo l'accertamento dell'azione esecutiva fondata sui mutui contestati.
In definitiva l'opposizione all'esecuzione, con tutte le domande ad essa connesse, va rigettata.
Le spese di lite della presente fase di merito seguono la soccombenza e vanno liquidate sulla scorta dei parametri fissati dal D.M. 55/2014 in relazione al credito contestato, applicando valori prossimi ai minimi per le varie fasi, considerando la già avvenuta disamina degli atti e delle questioni in sede cautelare, il mancato svolgimento di attività istruttoria in senso stratto e la semplificazione della fase decisionale (fase studio € 3.000,00, fase introduttiva € 2.000,00, fase trattazione € 9.000,00, fase decisionale € 5.300,00).
Visto il comune difensore della parte creditrice originariamente opposta e della cessionaria che ha spiegato intervento le spese verranno liquidate in maniera unitaria per le due parti vittoriose, con aumento del 30% ex art. 4, comma 2, del D.M. n. 55 del 2014, tenuto conto della sostanziale identità della posizione processuale di parte attrice e parte intervenuta (€ 19.300,00+€ 5.790,00=€ 25.090,00).
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, ogni diversa istanza disattesa, rigettata e/o assorbita, così dispone:
1. Accerta la legittimazione processuale della nonché di Controparte_6
e ; CP_5 Controparte_4
2. Accerta la legittimazione processuale della;
Parte_1
3. Rigetta l'opposizione all'esecuzione spiegata con ricorso del da e CP_5 CP_4
e tutte le domande ivi spiegate anche in via riconvenzionale, dichiarando il diritto
[...] della parte creditrice ad agire in via esecutiva con riferimento al mutuo del 6.9.2005 a rogito del
Notaio rep. 45775 racc. 15477 e al mutuo del 28.7.2006, a rogito del notar Per_2 Per_2
Rep. n. 47547 e Racc. n. 16342;
[...]
4. Condanna e , in solido fra loro, al pagamento in Controparte_4 CP_5 pagina 14 di 15 favore della e della Parte_1 Controparte_2 delle spese di lite, che si liquidano unitariamente in complessivi € 25.090,00, oltre rimborso per spese forfettarie pari al 15% dei compensi liquidati, C.P.A. e IVA, se dovuta, come per legge, nonché spese vive occorse e occorrende.
Salerno, 3 dicembre 2025
Il Giudice dott.ssa Enza Faracchio
pagina 15 di 15
TRIBUNALE ORDINARIO DI SALERNO
Terza Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3200/2020 tra
, c.f. , già in nome e per conto della Parte_1 P.IVA_1
c.f. , e Controparte_1 C.F._1 incorporante per fusione di in virtù di atto a rogito Dott. del 05 Controparte_1 Persona_1
Maggio 2023 (Rep. 42479 Racc. 21743), rappresentata e difesa dall'avv. FABIO NANNOTTI;
Parte opponente
E
c.f. , in persona del procuratore Controparte_2 P.IVA_2 speciale dott. rappresentata e difesa dall'avv. FABIO NANNOTTI;
Controparte_3
Parte opponente e
, c.f. , e , c.f. Controparte_4 CodiceFiscale_2 CP_5 C.F._3
, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. GIUSEPPE CALABRO' e dall'avv. TEODORO DE
[...]
DIVITIIS;
Parte opposta
Oggi 3 dicembre 2025, innanzi al dott.ssa Enza Faracchio, sono comparsi: nell'interesse della e nell'interesse della con CP_1 Controparte_6 disgiunte difese, per delega dell'avv. Fabio Nannotti, l'avv.Carolina Colarieti, la quale si riporta al contenuto delle rispettive note depositate e alle conclusioni ivi precisate;
eccepisce la tardività di eventuali note ex adverso depositate a ridosso dell'odierna udienza atteso che il relativo deposito era stato fissato nel termine di 10 giorni prima del 3.12.2025.
Per parte convenuta, l'avv. De Divitiis, procuratore costituito, il quale impugna le avverse odierne deduzioni, si riporta alle conclusioni articolate in comparsa di risposta, da ritenersi qui trascritte, e insiste in particolare per la declaratoria di carenza di legittimazione del cessionario rilevando ancora che la CP_2 legittimazione in fase esecutiva non involge legittimazione definitiva della titolarità del credito. Chiede, infine, indipendentemente dalle statuizioni del Tribunale di Firenze, venga rivalutata la rimessione in pagina 1 di 15 istruttoria della causa ai fini della verifica dello sforamento della soglia usuraria degli interessi convenzionali e moratori dei mutui oggetto di causa.
L'avv. Colarieti impugna le deduzioni avverse riportandosi a tutte le difese ampiamente esposte in atti.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c..
Il Giudice
dott.ssa Enza Faracchio
pagina 2 di 15 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Terza Sezione Civile
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Enza Faracchio, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 3200/2020 promossa dalla:
, c.f. già in nome e per conto della Parte_1 P.IVA_1
c.f. , e Controparte_1 C.F._1 incorporante per fusione di in virtù di atto a rogito Dott. del 05 Controparte_1 Persona_1
Maggio 2023 (Rep. 42479 Racc. 21743), rappresentata e difesa dall'avv. FABIO NANNOTTI;
Parte opponente
E con la c.f. , in persona del procuratore Controparte_2 P.IVA_2 speciale dott. rappresentata e difesa dall'avv. FABIO NANNOTTI;
Controparte_3
Parte opponente nei confronti di
, c.f. , e , c.f. Controparte_4 CodiceFiscale_2 CP_5 [...]
, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. GIUSEPPE CALABRO' e dall'avv. TEODORO C.F._3
DE DIVITIIS;
Parte opposta
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 29.4.2020 la Parte_1
, in nome e per conto della
[...] Controparte_1
(in forma abbreviata ), creditore procedente nella procedura esecutiva Controparte_1 iscritta al n. R.G.E. 213/2019, ha introdotto il giudizio di merito, giusta ordinanza del 29.1.2020, resa nell'opposizione all'esecuzione ex artt. 615 e 624 c.p.c. proposta dai debitori esecutati CP_4
e in data 11.7.2019, con la quale il G.E., in accoglimento della cautela
[...] CP_5 spiegata dagli esecutati, aveva sospeso la procedura esecutiva. pagina 3 di 15 La precisato di aver proposto reclamo avverso l'ordinanza di sospensione Controparte_1 dell'esecuzione, ha rappresentato che pendevano due giudizi di merito sui titoli azionati in sede esecutiva instaurati dai debitori esecutati dinanzi al Tribunale di Firenze, nei confronti della banca creditrice, per contestare i titoli azionati in executivis (procedimento n. R.G. 11053/2018 proposto avverso il contratto di mutuo del 6.9.2005 e procedimento n. R.G. 9375/2018 avverso il contratto di mutuo del 28.7.2006), evidenziando che i motivi di contestazione coincidevano con i motivi di opposizione all'esecuzione e consistevano, in buona sostanza, nell'eccezione, per entrambi i contratti di mutuo, di usura genetica dei tassi corrispettivi e moratori pattuiti, con conseguente gratuità dei mutui ex art. 1815, comma 2 c.c., e di nullità del “contratto autonomo di garanzia” inserito all'art. 7 del contratto di mutuo del 6.9.2005, e che le azioni promosse erano dirette ad ottenere una rideterminazione dei piani di ammortamento,
l'accertamento delle somme illegittimamente incamerate dalla con obbligo restitutorio in capo Pt_1 all'accollante e al mutuante, e la condanna della al risarcimento del danno derivante dalla indebita Pt_1 percezione di interessi ultralegali da quantificarsi in corso di causa, anche in via equitativa ex art. 1226 c.c., con accertamento negativo di qualsivoglia pretesa creditoria in favore della Pt_1
Con l'atto introduttivo del presente giudizio, poi, l'istituto di credito ha eccepito: A) il difetto di legittimazione attiva di e il difetto di titolarità del diritto sostanziale in ordine alle CP_5 contestazioni e domande svolte con il ricorso in opposizione;
B) il difetto di titolarità del diritto sostanziale e di legittimazione attiva di e ad agire in ripetizione nei Controparte_4 CP_5 confronti della Banca opposta;
C) il difetto di diritto sostanziale e di legittimazione attiva degli opponenti a chiedere la restituzione, in via compensativa, di somme versate dalla società Parte_2
La ha anche eccepito l'intervenuta prescrizione decennale del diritto e Controparte_1 dell'azione dei convenuti opponenti a richiedere la restituzione di somme versate in adempimento dei contratti di mutuo del 2005 e del 2006, anche in via di rideterminazione dei piani di ammortamento, risalendo il primo atto interruttivo in relazione al mutuo del 2005 alla notifica della citazione introduttiva e del giudizio iscritto al n. R.G. 11053/2018 del Tribunale di Firenze perfezionatasi il 3.8.2018, nonché in relazione al mutuo del 2006 alla data di notifica dell'atto introduttivo della causa civile n. 9375/2018 del
20.6.2018.
Nel merito il creditore procedente ha affermato l'infondatezza dei motivi posti a fondamento dell'opposizione negando, per entrambi i mutui azionati, la dedotta usura genetica dei tassi corrispettivi, erroneamente determinati dagli originari opponenti, adottando un metodo di calcolo del TAEG non corretto in quanto comprensivo di voci errate (penale estinzione anticipata, costi di assicurazione) e non considerate su base annua.
Evidenziata, in ogni caso, l'impossibilità di sostenere la gratuità del mutuo come conseguenza dell'eventuale superamento del tasso soglia moratorio, con riguardo eventualmente al solo mutuo del 2006, pagina 4 di 15 l'istituto di credito ha contestato l'eccezione di nullità del “contratto autonomo di garanzia” inserito all'art. 7 del mutuo, rappresentando che la pattuizione integrava una fideiussione bancaria.
Il creditore ha quindi concluso in via preliminare per la sospensione ex art. 295 c.p.c. del giudizio in attesa della definizione delle cause civile n. 11053/2018 R.G. e della causa civile n. 9375/2018 R.G pendenti dinanzi il Tribunale di Firenze e nel merito per il rigetto integrale dell'opposizione e delle domande ivi formulate, con declaratoria di validità dell'azione esecutiva di cui al procedimento n. R.G.E. 213/2019 e revoca dell'ordinanza del G.E. del 29.1.2020 di sospensione della procedura esecutiva immobiliare, con vittoria di spese e compensi difensivi di giudizio, sia della fase cautelare che del presente giudizio di merito.
In data 3.7.2020 si sono costituiti in giudizio e Controparte_4 CP_5 richiamando le motivazioni poste a fondamento del provvedimento cautelare di sospensione della procedura ed evidenziando, con esclusivo riguardo al mutuo del 2006, che il tasso soglia di riferimento da considerare ai fini della verifica dell'usura, vertendosi di finanziamento a stati di avanzamento assistito da ipoteca, era quello fissato ratione temporis per la categoria di rilevazione mutui con garanzia reale.
Operato un excursus sulle vicende sottese all'intrapresa azione esecutiva e richiamata la pendenza del giudizio iscritto al n.11053/2018 R.G. del Tribunale di Firenze, avente ad oggetto il mutuo del 2005, i convenuti hanno reiterato tutti i motivi di opposizione insistendo per l'accertamento dell'usura genetica del tasso corrispettivo e moratorio pattuito nel mutuo del 2006, con conseguente gratuità del contratto e imputazione delle rate corrisposte, pari ad € 845.770,08, esclusivamente in conto capitale.
Gli originari opponenti hanno reiterato l'eccezione di nullità del contratto autonomo di garanzia inserito all'articolo 7 sub. B del mutuo a rogito del Notaio dott. n° 45775, Racc. n° 15477 del Persona_2
2005, per violazione da parte della Banca di norma imperativa, spiegando comunque l'eccezione di dolo generale rispetto all'obbligazione.
Anche con riferimento al contratto di mutuo del 2006, i debitori hanno dedotto la pendenza del giudizio iscritto al n. 9375/2018 R.G. del Tribunale di Firenze, richiamando le censure ivi svolte con particolare riguardo all'usurarietà genetica del mutuo, alle somme corrisposte e all'indebita percezione degli interessi.
e hanno, poi, affermato la loro legittimazione attiva Controparte_4 CP_5 rispetto alle contestazioni sui mutui in virtù dei diritti correlati alla posizione di garanti, precisando, comunque, che le domande di rideterminazione dei piani di ammortamento, di accertamento dei rapporti di dare-avere, con imputazione a esclusivamente a capitale delle rate e compensazione delle varie poste, era state spiegate solo da , subentrato nella posizione della parte debitrice Controparte_4 principale dei mutui in virtù di cessione di azienda.
Contestata anche l'eccezione di prescrizione della domanda di ripetizione, decorrendo il relativo termine solo dalla scadenza dell'ultima rata del piano d'ammortamento, e Controparte_4 [...]
hanno rappresentato che l'usurarietà originaria del mutuo, acclarata dalle perizie versate in atti, CP_5 pagina 5 di 15 avrebbe determinato un'obbligazione restitutoria a carico dell'istituto di credito di € 461.412,71, con ratei ancora a scadere e nessuna mora in capo agli opponenti.
Gli originari opponenti hanno quindi concluso in via preliminare per il rigetto della richiesta di sospensione del presente giudizio in attesa della definizione dei procedimenti pendenti dinanzi al Tribunale di Firenze e nel merito, anche in via riconvenzionale, per la declaratoria di usurarietà dei tassi corrispettivi e moratori dei mutui, previo accertamento di tutte le componenti da considerare nel calcolo del TEG, e affermazione conseguente della gratuità degli stessi, con accertamento degli importi complessivi versati pari a € 1.584.357,37 e della indebita percezione della somma pari a € 864.272,93, da imputarsi in conto capitale, e determinazione del saldo dei contratti di mutuo all'attualità e dei nuovi piani di ammortamento da seguire, fermo il periodo di ammortamento come convenuto.
Gli opponenti hanno anche spiegato istanza di risarcimento del danno patito dalla indebita percezione di somme e di accertamento della nullità della garanzia prestata, con accertamento negativo del credito allegato dalla nei confronti dei garanti e del diritto ad agire in executivis. Pt_1
Riassegnato il fascicolo secondo tabella, in data 30.3.2022 si è costituita nel procedimento la
[...]
quale cessionaria del credito vantato dalla Controparte_2 [...]
rappresentante della , in forza di un atto di Parte_1 Controparte_1 scissione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 29.12.2020, parte II, foglio delle inserzioni n. 151, aderendo integralmente alle difese già spiegate dall'istituto di credito, precisando, tuttavia, la propria carenza di titolarità rispetto alle pretese restitutorie avanzate dagli opponenti vista la mancata inclusione nel compendio scisso delle passività derivanti da pretese restitutorie o risarcitorie connesse ai rapporti e beni ricompresi nel compendio scisso, originate da fatti occorsi o comportamenti omissivi e/o commissivi posti in essere da quale rappresentante di CP_7 Controparte_1
anteriormente alla scissione.
[...]
Alla prima udienza del 16.11.2022, vista la richiesta delle parti opposte in riconvenzionale del termine per la proposizione della mediazione, la causa è stata rinviata per verificare gli esiti del procedimento.
All'udienza del 5.4.2023, sollevata da parte degli originari opponenti anche l'eccezione di carenza di legittimazione attiva della per mancanza di prova dell'inclusione del credito azionato CP_2 nell'operazione di scissione, sono stati concessi i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c..
Riassegnato nuovamente il fascicolo, all'udienza del 15.11.2023 parte attrice è stata invitata ad allegare la sentenza del Tribunale di Firenze, resa nel giudizio pendente tra le parti e avente ad oggetto il contratto di mutuo del 2005, e a scioglimento della riserva assunta in tale udienza la causa è stata rinviata per sentire le parti in ordine alla prospettata ipotesi di litispendenza ex art. 39 c.p.c. del giudizio, tenuto conto dell'identità delle contestazioni mosse nel ricorso in opposizione rispetto a quelle azionate nei giudizi pendenti presso il Tribunale di Firenze in relazione ai mutui del 2005 e del 2006. pagina 6 di 15 All'esito della riserva assunta all'udienza dell'11.12.2024, con provvedimento del 17.9.2025, considerata superflua la richiesta di nomina di consulente tecnico, la causa è stata fissata per la precisazione delle conclusioni e la discussione ex art 281 sexies c.p.c. con termine alle parti fino a 10 giorni prima per note conclusionali.
All'odierna udienza le parti hanno precisato le rispettive conclusioni, come da verbale, e la causa è stata decisa.
Tanto premesso sull'iter del processo e le rispettive posizioni difensive delle parti occorre passare all'esame delle questioni controverse.
In via preliminare va esaminata l'eccezione di carenza di legittimazione/titolarità sollevata dagli originari opponenti rispetto alla posizione della . CP_2
L'eccezione è infondata e va rigettata atteso che, sulla base della documentazione disponibile, risultano Contr elementi sufficienti per ritenere provata l'inclusione del credito originariamente vantato da nei confronti di e nella cessione dei crediti realizzatasi per Controparte_4 CP_5 effetto dell'operazione di scissione.
La Corte di legittimità ha specificato che qualora, come nel caso in esame, l'esistenza dell'operazione di cessione non sia in sé contestata, ma sia contestata la sola riconducibilità dello specifico credito controverso a quelli individuabili in blocco oggetto di cessione, le indicazioni sulle caratteristiche dei rapporti ceduti di cui all'avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale potranno essere prese in considerazione onde verificare la legittimazione sostanziale della società cessionaria e, in tal caso, tale legittimazione potrà essere affermata solo se il credito controverso sia riconducibile con certezza a quelli oggetto della cessione in blocco, in base alle suddette caratteristiche, mentre, se tali indicazioni non risultino sufficientemente specifiche, la prova della sua inclusione nell'operazione dovrà essere fornita dal cessionario in altro modo (v. sempre Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 22/06/2023, n. 17944).
In particolare, la Suprema Corte ha evidenziato che, in caso di specifica contestazione dell'inclusione di una determinata posizione nell'ambito di una cessione in blocco, la prova della cessione di un credito non
è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma e che la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del Giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità (v. Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 30/03/2025, n. 8331).
Nel caso di specie si evidenzia che la successione nel rapporto azionato è stata solo messa astrattamente in dubbio con generiche contestazioni attinenti alla riconducibilità della posizione del debitore opponente alla tipologia dei crediti ceduti specificamente indicati in Gazzetta Ufficiale o all'effettivo trasferimento del rapporto.
L'avviso della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 29.12.2020, parte II, foglio delle inserzioni n.
151 indica sommariamente le caratteristiche delle posizioni cedute (in particolare crediti classificati come pagina 7 di 15 “sofferenze”, crediti classificati come “inadempienze probabili”, “Crediti Deteriorati”), rimandando alla miglior descrizione contenuta nell'atto di scissione (crediti deteriorati classificati da MPS CS come sofferenze, crediti deteriorati classificati da MPS CS come inadempienze probabili, titoli obbligazionari e azionari, contratti derivati, attività fiscali differite, passività derivanti da depositi infragruppo, contratti derivati) e all'elenco analitico delle posizioni cedute.
Nell'avviso in Gazzetta sono indicate le modalità con cui i debitori, nonché gli eventuali loro garanti, successori o aventi causa, avrebbero potuto ottenere migliori informazioni e cioè mediante consultazione del sito internet www.amco.it o contatti attraverso il numero 800125841.
A ciò si aggiunga che risulta allegata agli la dichiarazione del cedente del 15.3.2022, con la quale l'originario creditore ha confermato l'inclusione nel compendio scisso e ceduto della posizione di CP_4
; anche una precedente nota della dell'1.6.2021 attesta che il
[...] Parte_1 credito relativo ai due finanziamenti per cui è causa è rientrato nell'operazione di scissione a favore di
, specificando che il codice meccanografico identificativo della posizione debitoria era “NDG CP_2
Contr 1432695”, riportato a pag. 59 dell' elenco del compendio ceduto, scaricabile dal sito www.amco.it e indicato nel suddetto Avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
In assenza di contestazione specifica da parte dei debitori ceduti e a fronte della documentazione allegata all'atto di intervento, quindi, sussistono plurimi e rassicuranti elementi per affermare la titolarità del credito in capo alla cessionaria . CP_2
Ad abundantiam, poi, si evidenzia che nella sentenza della Corte di Appello di Firenze n. 15/2025 resa tra le parti e relativa al mutuo del 2006 si fa riferimento ad una precedente sentenza non definitiva n. 2555 del
2023 in cui la Corte d'Appello aveva dichiarato la sussistenza della titolarità attiva del rapporto in capo alla
, ferma la persistente legittimazione processuale della . CP_2 Parte_1
In ordine alla posizione di visti i rilievi svolti in proposito dalle parti convenute, va precisato CP_1 che, come statuito art 100 c.p.c., se nel corso del processo si trasferisce il diritto controverso per atto tra vivi a titolo particolare, il processo prosegue tra le parti originarie (comma 1) e il successore a titolo particolare può intervenire o essere chiamato nel processo e, se le altre parti vi consentono, l'alienante o il successore universale può esserne estromesso (comma 3).
In assenza di rinuncia all'azione dell'originario creditore, la costituzione della cessionaria del credito è irrilevante rispetto alla proseguibilità della domanda come già azionata e non rinunciata, dovendo anzi interpretarsi la mancata partecipazione al prosieguo del procedimento come ulteriore elemento indiziario a supportare, aliunde, l'effettività dell'inclusione del credito originariamente vantato nei confronti degli originari opponenti. Contr Persiste, inoltre, la legittimazione passiva dell'originario creditore, non contestata dalla cedente rispetto alle domande di ripetizione e di risarcimento avanzate dai convenuti in riconvenzionale, attesa la pagina 8 di 15 mancata inclusione nel compendio scisso delle passività derivanti da pretese restitutorie o risarcitorie connesse ai rapporti e beni ricompresi nel Compendio Scisso, originate da fatti occorsi o comportamenti omissivi e/o commissivi posti in essere da quale rappresentante di CP_7 Controparte_1
anteriormente alla scissione.
[...]
Va affermata pure la legittimazione attiva di vista la sua posizione di garante CP_5 nell'ambito del mutuo del 2005 e l'evidente interesse ad contestare l'azione esecutiva ai suoi danni e ottenere un accertamento di invalidità del rapporto principale garantito e di rideterminazione del quantum dovuto.
Anche la legittimazione di va affermata con riguardo ad entrambi i rapporti Controparte_4 vista la garanzia prestata nell'ambito del mutuo del 2005, oltre che l'accollo del debito della società mutuataria all'esito di una operazione di cessione di ramo di azienda del 2009, e l'obbligazione principale assunta dall'opponente con il mutuo del 2006.
In particolare, va chiarito che, essendo le domande riconvenzionali volte ad ottenere una diversa imputazione dei pagamenti già avvenuti e una diversa modulazione del piano di ammortamento, con rideterminazione del quantum dovuto e accertamento della regolarità dei pagamenti nell'ambito dell'ammortamento da ridefinire, sussiste la legittimazione ad agire dei garanti interessati a ottenere un accertamento negativo del credito principale al fine di escludere anche la sussistenza dell'obbligo di garanzia.
Passando al merito, l'opposizione all'esecuzione come spiegata dalle parti esecutate con il ricorso dell'11.7.2019 è infondata e va rigettata.
L'azione esecutiva oggetto di opposizione è fondata su due titoli esecutivi rappresentati dal mutuo del
6.9.2005 a rogito del Notaio rep. 45775 racc. 15477, per l'importo di € 1.100.000,00, stipulato tra la Per_2 società (con l'allora legale rappresentante ) – con successivo Parte_2 CP_5 accollo di , quale titolare dell'omonima ditta individuale, in virtù di scrittura Controparte_4 privata autenticata del 3.12.2009, con la quale la mutuataria aveva ceduto all'impresa individuale il ramo d'azienda comprensivo del mutuo – e mutuo del 28.7.2006, a rogito Controparte_4 del notar Rep. n. 47547 e Racc. n. 16342, con il quale l'originario creditore Monte dei Persona_2
Paschi di Siena – Banca per l'Impresa Spa, per il tramite della delegataria Parte_1
aveva erogato alla ditta individuale la somma di €. 1.200.000,00.
[...] Controparte_4
Tali mutui sono stati oggetto di due paralleli contenziosi innanzi al Tribunale di Firenze: il giudizio civile n.
11053/2018 R.G., promosso da e nei confronti di Controparte_4 CP_5 [...]
in relazione al mutuo del 2005 e il giudizio Controparte_1 iscritto al n. R.G. 9375/2018, proposto da per contestare il mutuo del 2006. Controparte_4
pagina 9 di 15 Dalla disamina degli atti introduttivi degli indicati giudizi emerge la coincidenza delle contestazioni sollevate rispetto ai mutui con i motivi di opposizione oggetto del presente giudizio di merito, nonché delle domande ivi articolate con le istanze spiegate dagli originari opponenti in via riconvenzionale nell'ambito del presente giudizio;
l'opposizione oggetto del presente giudizio si distingue dalle precedenti domande solo perché ha ad oggetto entrambi i mutui e perché si contesta, altresì, il diritto dell'istituto di credito ad agire in via esecutiva, con richiesta di accertamento negativo del credito azionato.
Il giudizio n. 11053/2018 R.G. risulta definito con sentenza, passata in giudicato per mancata impugnazione, n. 3047/2023 del Tribunale di Firenze, pubblicata in data 23.10.2023, con la quale sono state respinte tutte le domande proposte da e . Controparte_4 CP_5
Anche le statuizioni rese nel procedimento iscritto al n. R.G. 9375/2018 del Tribunale di Firenze, definito con sentenza n. 715/2021 del 16.3.2021 di rigetto di tutte le domande proposte da CP_4
in relazione al mutuo del 2006 hanno acquistato autorità di giudicato all'esito della
[...] definizione del giudizio di appello con la sentenza n. 15 del 3.1.2025 della Corte di Appello di Firenze non impugnata.
Visto il peculiare petitum dell'opposizione all'esecuzione, costituito dall'accertamento della illegittimità dell'azione esecutiva e della insussistenza del diritto ad agire del procedente, non è profilabile una situazione di litispendenza rispetto ai contenziosi già trattati e definiti dai Giudici toscani.
Come affermato in sede di legittimità, non è configurabile un rapporto di litispendenza tra l'opposizione a decreto ingiuntivo e l'opposizione a precetto intimato in virtù dello stesso titolo, atteso che con la prima si contesta, in sede di giudizio di cognizione, la sussistenza del credito azionato in via monitoria, mentre con la seconda è negato il diritto della controparte a procedere ad esecuzione forzata, sicché non ricorre identità né del petitum e neppure della causa petendi (Cass. civ., Sez. VI - 1, Ordinanza, 13/11/2019, n.
29432); tale principio di diritto vale anche nei rapporti tra una causa di cognizione di accertamento negativo del credito e una causa di opposizione all'esecuzione.
Pur non sussistendo una situazione di litispendenza le statuizioni del Tribunale e della Corte di Appello di
Firenze spiegano effetti di giudicato nel presente giudizio tra le medesime parti con riferimento ai punti controversi già affrontati e risolti con precise statuizioni.
A mente dell'art. 2909 c.c., l'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa.
Come noto, poi, il giudicato copre il dedotto e il deducibile riferito ad un determinato thema decidendum, incidendo non soltanto sull'esistenza del diritto azionato ma anche sull'inesistenza di fatti impeditivi, estintivi e modificativi ancorché non dedotti, senza, però, arrivare ad estendersi a fatti successivi alla formazione del titolo esecutivo o comportanti un mutamento del petitum e della causa petendi (cfr. Cass. civ.,
Sez. V, Ordinanza, 14/02/2024, n. 4134). pagina 10 di 15 In proposito, la Corte di legittimità ha avuto modo di chiarire che, qualora due giudizi tra le stesse parti si riferiscano al medesimo rapporto giuridico ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il petitum del primo (in termini Cass. civ., Sez. III, Sentenza,
15/05/2018, n. 11754).
La Suprema Corte ha anche precisato che non è possibile porre in discussione il rilievo ufficioso dell'esistenza del giudicato esterno che, mirando ad evitare la formazione di giudicati contrastanti, conformemente al principio del ne bis in idem, corrisponde ad un preciso interesse pubblico, sotteso alla funzione primaria del processo, e consistente nell'eliminazione dell'incertezza delle situazioni giuridiche attraverso la stabilità della decisione (v. Cass. Civ., Sez. Un. 16 /06/2006, n. 13916).
Nel caso di specie il giudicato formatosi (circostanza non contestata) sulle statuizioni del Tribunale di
Firenze e della Corte d'Appello di Firenze spiega effetti nella presente sede in ragione dei medesimi accertamenti richiesti sui mutui al fine di contestare anche l'azione esecutiva intrapresa sulla base degli stessi.
In particolare, i motivi di opposizione sub 1) e sub 2) relativi alla affermata usurarietà del mutuo del 2005 non possono essere accolti avendo il Tribunale di Firenze con la sentenza n. 3047/2023 statuito sul punto che il mutuo, da qualificare come mutuo fondiario, non è affetto da usura originaria né con riferimento agli interessi corrispettivi né con riferimento agli interessi moratori, non potendosi considerare le spese e le commissioni ulteriori indicate dai debitori ai fini della determinazione del TEG.
Tale statuizione comporta il rigetto anche del motivo di opposizione sub 3) con cui gli originari opponenti avevano prospettato un ridimensionamento del dovuto in ragione del carattere asseritamente indebito delle quote di interessi versate e della possibilità di imputare le maggiori somme versate a titolo di interessi in conto capitale;
infatti, non potendosi affermare l'usurarietà del mutuo, la corresponsione degli interessi allegata non si presenta indebita.
Anche il motivo di motivo di opposizione sub 3) relativo alla affermata nullità della garanzia (autonoma) prestata va rigettato, non potendosi dichiarare la nullità del mutuo.
In ogni caso il Tribunale di Firenze nella già citata sentenza n. 3047/23 ha espressamente statuito che
“L'infondatezza della doglianza in ordine all'usura genetica del contratto di mutuo tra le parti comporta il rigetto, altresì, delle restanti domande attoree, di rideterminazione del piano di ammortamento, ripetizione di pagamenti indebiti, risarcimento dei danni, accertamento della nullità delle fideiussioni, erroneamente qualificate dagli attori quali contratti autonomi di garanzia”. pagina 11 di 15 I motivi di opposizione sub 6), sub 7), sub 8) e sub 9) relativi alla dedotta usurarietà del mutuo del 2006 parimenti non possono essere accolti avendo, prima, il Tribunale di Firenze con la sentenza n.715/2021 escluso il superamento del tasso soglia sia con riferimento agli interessi corrispettivi che con riferimento agli interessi moratori e avendo, poi, la Corte di Appello di Firenze con la sentenza n. 15/2025 con riferimento ai soli interessi corrispettivi (non impugnata la sentenza di primo grado con riguardo alla statuizione sugli interessi moratori), all'esito dell'espletata C.T.U., affermato che gli stessi non erano risultati superiori al tasso soglia.
Tali statuizioni comportano il rigetto anche del motivo di opposizione sub 10) con cui gli originari opponenti avevano prospettato un ridimensionamento del dovuto riferito al mutuo del 2006 in ragione del carattere asseritamente indebito delle quote di interessi versate e della possibilità di imputare le maggiori somme versate a titolo di interessi in conto capitale;
infatti, anche in questo caso, non potendosi affermare l'usurarietà del mutuo, la corresponsione degli interessi allegata non si presenta indebita e non è possibile procedere alla rideterminazione del piano di ammortamento con imputazione delle somme già versate in conto capitale.
Le sentenze del Tribunale di Firenze e della Corte di Appello di Firenze sopra richiamate coprono interamente il petitum di cui alle conclusioni rassegnate nell'atto di opposizione e nella comparsa di costituzione contraddistinte dai numeri da 1 a 14 (1) Accerti e dichiari il Tribunale che nel calcolo del TEG dei contratti di mutuo per cui è causa, ai sensi dell'articolo 644 c.p., devono essere computati tutti quegli importi che possano considerarsi afferenti l'obbligo restitutorio della somma ottenuta a mutuo o comunque quale costo del denaro per l'accollante;
2) accerti e dichiari il Tribunale che includendo nel calcolo del TEG le voci indicate in narrativa da questa difesa, il tasso corrispettivo dei contratti di mutuo per cui è causa è usurario ab initio;
3) accerti e dichiari il Tribunale che nel calcolo del tasso di mora dei contratti di mutuo per cui è causa, ai sensi dell'articolo 644 c.p., deve essere computato tutto ciò che possa configurarsi come importi inerenti l'obbligazione restitutoria della somma ottenuta a mutuo o comunque quale costo del denaro per l'accollante; 4) accerti e dichiari il Tribunale che includendo nel calcolo del tasso moratorio le voci indicate in narrativa da questa difesa, i suddetti tassi sono usurarii ab initio;
Per l'effetto: 5) accerti e dichiari il Tribunale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1815, comma 2, c.c., la gratuità dei mutui per cui è causa, con conseguente obbligo di restituzione del solo capitale mutuato;
6) accerti e dichiari il Tribunale che nel corso dei rapporti, gli odierni opponenti hanno corrisposto la somma complessiva di € 1.584.357,37; 7) accerti e dichiari il Tribunale che le somme versate per interessi per entrambi i mutui, pari ad € 864.272,93, sono state indebitamente incamerate dalla banca;
8) accerti e dichiari il Tribunale che sulla somma di
€ 864.272,93, indebitamente incamerata dalla andranno calcolati gli interessi al saggio legale dalla data di ogni Pt_1 singolo versamento al soddisfo, maggiorati della rivalutazione monetaria;
9) accerti e dichiari il Tribunale che la somma di €
864.272,93, deve considerarsi corrisposta in conto capitale;
10) accerti e dichiari il Tribunale che gli interessi e la rivalutazione monetaria accertata sull'importo corrisposto illegittimamente per interessi, pari ad € 864.272,93, vengano anch'essi, previa compensazione legale, imputati in conto capitale;
conseguentemente, 11) accerti e dichiari il Tribunale il saldo pagina 12 di 15 attuale del contratto di mutuo del 6 settembre 2005, Rep. n° 45775, Racc. n° 15477 e del contratto di mutuo del 28 luglio
2006, Rep. n° 47547, Racc. n° 16342, entrambi a rogito del Notaio dott. ; 12) accerti e dichiari il Persona_2
Tribunale i nuovi piani d'ammortamento che disciplinino l'obbligo restitutorio in capo all'accollante, fermo il periodo
d'ammortamento originariamente pattuito;
13) condanni, in ogni caso, l'opposta a risarcire tutti i danni provocati agli opponenti dalla indebita percezione degli interessi ultralegali;
danni stessi che hanno determinato l'ingiusta appropriazione di somme da parte della in danno degli opponenti;
questi ultimi, in sostanza, sono stati privati di liquidità di cui avevano Pt_1 il diritto di disporre;
danni stessi da quantificarsi in corso di causa;
laddove non fosse possibile la precisa quantificazione, si farà ricorso alla valutazione equitativa del Giudice ex art. 1226 c.c.; 14) accerti e dichiari il Tribunale, in accoglimento dell'exceptio doli generalis, la nullità radicale del contratto autonomo di garanzia sottoscritto dai signori ed Controparte_4
, inserito all'articolo 7 sub. B del contratto di mutuo del 6 settembre 2005, a rogito del Notaio dott. CP_5 Per_2
Rep. n° 45775, Racc. n° 15477, per le ragioni esposte in narrativa).
[...]
Il mancato accoglimento delle contestazioni sui mutui azionati in via esecutiva e sulla garanzia prestata dagli originari opponenti comporta che i mutui oggetto di contestazione, così come la garanzia prestata nell'ambito del mutuo del 2006, vanno considerati validi ed efficaci e che l'azione esecutiva come intrapresa dal procedente si presenta legittima, con conseguente rigetto delle conclusioni degli originari opponenti di cui ai numeri 15 e 16 del ricorso in opposizione e della comparsa (15) accerti e dichiari il
Tribunale che i signori ed quali garanti, nulla devono all'attrice. 16) accerti e dichiari il Controparte_4 CP_5
Tribunale, in conseguenza dell'accoglimento delle superiori domande, che parte attrice non ha il diritto a procedere ad esecuzione forzata giacché IL MUTUATARIO NON VERSA IN MORA DEBENDI.).
Nelle note di trattazione scritta depositate un data 6.11.2024, e Controparte_4 [...]
hanno dedotto anche la nullità, ex art. 2 L. 287/1990, del tasso di interesse corrispettivo e CP_5 moratorio pattuito nel contratto di mutuo, a rogito del Notaio dott. Rep. n° 47547, Persona_2
Racc. n°16342, del 28 luglio 2006, in quanto determinato facendo riferimento al tasso Euribor, costituente il precipitato di un accordo a valle di un cartello tra otto delle principali banche Europee finalizzato alla manipolazione dei tassi sulla scorta dei quali viene determinato l'Euribor.
Tale rilievo, nuovo rispetto all'originaria opposizione, è stato già oggetto di esame della Corte d'Appello di
Firenze nel giudizio di impugnazione della n. 715/2021 del Tribunale di Firenze, e la Corte, sul punto, con sentenza n. 15/2025 ha dichiarato l'inammissibilità nel rito del rilievo per tardività, integrando le domande di accertamento della invalidità del mutuo, con riferimento all'ulteriore profilo dedotto di nullità dei tassi di interesse basati sul tasso Euribor per violazione della normativa antitrust, domande nuove e precisando che il rilievo ufficioso di una nullità sostanziale è ammissibile solo ove si basi su fatti già ritualmente introdotti.
Tale conclusione è condivisibile e consente si affermare anche in questa sede la tardività e conseguente inammissibilità del profilo di nullità segnalato dagli opponenti solo con le note di trattazione del 6.11.2024, pagina 13 di 15 fermo che anche sul punto risulta nel merito profilabile l'effetto del giudicato della statuizione di secondo grado della Corte d'Appello di Firenze.
In merito alla rilevabilità d'ufficio dei profili di nullità di un atto la Cassazione, anche di recente, ha più volte statuito che la nullità del contratto può essere rilevata d'ufficio dal giudice anche se non sollevata dalle parti, ma deve emergere chiaramente dai documenti prodotti e dai fatti allegati entro i termini delle preclusioni assertive ed istruttorie e che, una volta scaduti tali termini, il thema decidendum e probandum si considera definitivamente chiuso (v. da ultimo Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 01/10/2025, n. 26532).
Tutto quanto esposto comporta l'assorbimento dell'eccezione di prescrizione sollevata dall'istituto di credito rispetto alle domande di carattere restitutorio spiegate dagli opponenti.
Nessun accertamento può essere operato rispetto all'atto di intervento fondato sul decreto ingiuntivo n.
3202/2018 non oggetto di opposizione, riguardando il presente giudizio di merito solo l'accertamento dell'azione esecutiva fondata sui mutui contestati.
In definitiva l'opposizione all'esecuzione, con tutte le domande ad essa connesse, va rigettata.
Le spese di lite della presente fase di merito seguono la soccombenza e vanno liquidate sulla scorta dei parametri fissati dal D.M. 55/2014 in relazione al credito contestato, applicando valori prossimi ai minimi per le varie fasi, considerando la già avvenuta disamina degli atti e delle questioni in sede cautelare, il mancato svolgimento di attività istruttoria in senso stratto e la semplificazione della fase decisionale (fase studio € 3.000,00, fase introduttiva € 2.000,00, fase trattazione € 9.000,00, fase decisionale € 5.300,00).
Visto il comune difensore della parte creditrice originariamente opposta e della cessionaria che ha spiegato intervento le spese verranno liquidate in maniera unitaria per le due parti vittoriose, con aumento del 30% ex art. 4, comma 2, del D.M. n. 55 del 2014, tenuto conto della sostanziale identità della posizione processuale di parte attrice e parte intervenuta (€ 19.300,00+€ 5.790,00=€ 25.090,00).
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, ogni diversa istanza disattesa, rigettata e/o assorbita, così dispone:
1. Accerta la legittimazione processuale della nonché di Controparte_6
e ; CP_5 Controparte_4
2. Accerta la legittimazione processuale della;
Parte_1
3. Rigetta l'opposizione all'esecuzione spiegata con ricorso del da e CP_5 CP_4
e tutte le domande ivi spiegate anche in via riconvenzionale, dichiarando il diritto
[...] della parte creditrice ad agire in via esecutiva con riferimento al mutuo del 6.9.2005 a rogito del
Notaio rep. 45775 racc. 15477 e al mutuo del 28.7.2006, a rogito del notar Per_2 Per_2
Rep. n. 47547 e Racc. n. 16342;
[...]
4. Condanna e , in solido fra loro, al pagamento in Controparte_4 CP_5 pagina 14 di 15 favore della e della Parte_1 Controparte_2 delle spese di lite, che si liquidano unitariamente in complessivi € 25.090,00, oltre rimborso per spese forfettarie pari al 15% dei compensi liquidati, C.P.A. e IVA, se dovuta, come per legge, nonché spese vive occorse e occorrende.
Salerno, 3 dicembre 2025
Il Giudice dott.ssa Enza Faracchio
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