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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 24/06/2025, n. 9475 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9475 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA Sezione Diciassettesima Civile
Sezione specializzata in materia di impresa
❖➢ Così composto: dott.ssa Claudia PEDRELLI Presidente dott.ssa Stefania GARRISI Giudice dott. Luigi D'ALESSANDRO Giudice relatore riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 51462 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi dell'anno 2024, ritenuta in decisione su conclusioni precisate all'udienza del 28 maggio 2025, vertente
T R A
e per essa, quale mandataria, in persona Parte_1 Parte_1 della procuratrice speciale, avv. Alessandra Boccanera, elettivamente domiciliata in Roma, al Lungotevere dei Mellini n. 7, presso lo studio dell'avv. Massimiliano Silvetti che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce all'atto di citazione
OPPONENTE
E in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, sig. elettivamente domiciliata in Rieti, al viale Controparte_2
Matteucci n. 1/b, presso lo studio dell'avv. Alessia De Angelis che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
OPPOSTA
1 OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per l'opponente: “… A – in via preliminare, dichiarare la carenza di legittimazione passiva della con conseguente revoca del Parte_1
Decreto Ingiuntivo opposto;
B – nel merito, accertare e dichiarare
l'infondatezza della pretesa creditoria e, per l'effetto, revocare il Decreto
Ingiuntivo qui impugnato e dichiarare che nulla è dovuto dalla Parte_1 alla C - In ogni caso, con vittoria di spese,
[...] Controparte_1
competenze ed onorari di giudizio”.
Per l'opposta: “… 1) rigettare l'opposizione e confermare il decreto ingiuntivo opposto;
2) in ogni caso, accertare e dichiarare il diritto della alla corresponsione dell'importo di € 45937,40 oltre Controparte_1
interessi moratori per riconoscimento del pagamento diretto in favore dei subappaltatori e, per l'effetto, condannare al pagamento Controparte_3 in favore dell'opposta, della somma sopra indicata, oltre interessi moratori ovvero di quella, maggiore o minore, ritenuta di giustizia. 3) Con vittoria delle spese di giudizio come per legge”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
• rilevato che, con atto di citazione notificato il 20 novembre 2024, la soc. ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo Parte_1
n. 10600/2024, emesso da questo Tribunale in data 12 agosto 2024 su istanza della soc. con il quale le era stato ingiunto Controparte_1
il pagamento della somma di €45.937,40#, oltre interessi moratori legali e spese della procedura monitoria, a titolo di corrispettivo di lavori di posa di tubazioni in ghisa e acciaio eseguiti in regime di subappalto;
• che la somma oggetto dell'ingiunzione di pagamento è stata chiesta alla quale committente principale, in virtù del meccanismo Parte_1
del pagamento diretto al subappaltatore previsto dall'art. 118, comma 3,
d.lgs. n. 163/2006 nonché dal bando di gara;
2 • che a sostegno dell'opposizione l'attrice ha dedotto che: a) difettava la propria legittimazione passiva poiché, essendo fallita la parte appaltatrice, non era applicabile il meccanismo di cui all'art. 118, comma
3, d.lgs. n. 163/2006, la cui operatività presuppone che il rapporto di appalto sia in corso con un'impresa in bonis; b) la pretesa creditoria dell'ingiungente non era comunque provata, non potendo all'uopo considerarsi sufficiente la mera fattura commerciale depositata nella fase monitoria;
• che la costituitasi in giudizio, ha dedotto Controparte_1
l'infondatezza dell'opposizione e ne ha chiesto il rigetto;
• considerato che, secondo il più recente indirizzo della giurisprudenza di legittimità, il meccanismo delineato dall'art. 118, comma 3, d.lgs. n. 163 del 2006 – che consente alla stazione appaltante di sospendere i pagamenti in favore dell'appaltatore, in attesa delle fatture dei pagamenti effettuati da quest'ultimo al subappaltatore, ovvero di provvedere al pagamento diretto in favore del subappaltatore – deve ritenersi riferito all'ipotesi in cui il rapporto di appalto sia in corso con un'impresa in bonis e, dunque, non è applicabile nel caso in cui, con la dichiarazione di fallimento, il contratto di appalto si scioglie;
ne consegue che al curatore
è dovuto dalla stazione appaltante il corrispettivo delle prestazioni eseguite fino all'intervenuto scioglimento del contratto e che il subappaltatore deve essere considerato un creditore concorsuale dell'appaltatore come gli altri, da soddisfare nel rispetto della par condicio creditorum e dell'ordine delle cause di prelazione (v. Cass., sez. un., 2.3.2020 n. 5685);
• che, in buona sostanza, il compendio di tutele del subappaltatore, tratteggiato dal d.lgs. n. 163 del 2006, si radica solo nei rapporti tra il predetto e l'appaltatore, non si proietta sul piano di quelli tra l'affidatario primigenio delle opere e la stazione appaltante, né si sovrappone agli interessi degli altri creditori concorsuali una volta dichiarato il fallimento
3 dell'aggiudicatrice dei lavori, anche perché il cd. Codice degli appalti vale a governare i rapporti tra soggetti che non abbiano varcato l'uscio della concorsualizzazione dei debiti;
• che, alla luce di quanto testé esposto, l'avvenuto fallimento della parte appaltatrice (è pacifico, e comunque documentato, che sono fallite sia la originaria affidataria dei lavori, Controparte_4
sia la subentrata nell'appalto in forza di cessione CP_5 contrattuale, sia la a sua volta subentrata nel rapporto per CP_6 effetto di cessione del ramo d'azienda comprendente il contratto di appalto di cui trattasi) rende inapplicabile il disposto di cui all'art. 118, comma 3, d.lgs. n. 163/2006, norma invocata dalla Controparte_1
per giustificare la sua pretesa creditoria nei confronti diretti della committente principale;
• che, diversamente da quanto dedotto dalla società opposta, è irrilevante il fatto che il contratto di appalto fosse già integralmente eseguito nel momento in cui è intervenuto il fallimento della parte appaltatrice poiché
i principi di diritto affermati dalla Suprema Corte nella pronuncia sopra richiamata consentono l'applicazione del meccanismo di pagamento diretto di cui al ridetto art. 118, comma 3, soltanto nel caso di rapporto d'appalto in corso, mentre nella specie tale condizione è pacificamente insussistente (v. Cass., 16.8.2024, n. 22890, che esclude che possa venire in rilievo il meccanismo delineato dall'art. 118, comma 3, d.lgs. n.
163/2006 in caso di rapporto di appalto non pendente, ma già concluso in epoca antecedente alla dichiarazione di fallimento dell'appaltatore);
• che, contrariamente a quanto sostenuto dall'opposta, l'asserito diritto di ottenere il pagamento diretto dalla stazione appaltante non può trovare il proprio fondamento neppure in quella previsione del bando di gara secondo cui “ provvederà alla corresponsione Controparte_3
diretta dell'importo dovuto al subappaltatore”, e ciò poiché tale previsione, lungi dall'ampliare la tutela spettante per legge al
4 subappaltatore, non ha fatto altro che dare attuazione alla disposizione di cui all'art. 118, comma 3, d.lgs. n. 163/2006, nella formulazione vigente ratione temporis, secondo cui “Nel bando di gara la stazione appaltante indica che provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite o, in alternativa, che è fatto obbligo agli affidatari di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi affidatari corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate”;
• che, in definitiva, inserendo quella previsione nel bando di gara, la stazione appaltante ha soltanto optato, come previsto dalla legge, per uno dei due alternativi meccanismi di tutela del subappaltare contemplati dall'art. 118, comma 3, cit., quello del pagamento diretto, tuttavia concretamente inapplicabile nella specie per le ragioni già dianzi illustrate;
• considerato quindi che la pretesa creditoria della soc. Controparte_1
è infondata, non già per difetto di legittimazione passiva
[...]
dell'ingiunta (vi è infatti corrispondenza tra il soggetto contro cui è stata proposta la domanda e quello che l'ingiungente afferma essere tenuto al pagamento) quanto, più correttamente, per difetto di titolarità dal lato passivo del rapporto obbligatorio dedotto in giudizio;
• ritenuto pertanto che il decreto ingiuntivo debba essere revocato;
• e che le spese di lite, liquidate come in dispositivo, debbano seguire la soccombenza;
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta dalla avverso il decreto ingiuntivo n. 10600/2024, così Parte_1 provvede:
5 1. - dichiara infondata la pretesa creditoria della e, per Controparte_1
l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2. - condanna la al pagamento, in favore della Controparte_1 [...]
delle spese del giudizio che liquida in €3.500,00# per Parte_1
compensi professionali, oltre oneri di legge.
Roma, 5 giugno 2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
dott. Luigi D'Alessandro dott.ssa Claudia Pedrelli
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