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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 29/09/2025, n. 406 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 406 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
SEZIONE CIVILE composta dai magistrati:
Dott. Emanuele De Gregorio Presidente rel.
Dott. Gaetano Sole Consigliere
Dott.ssa Strazzanti Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di appello iscritta al n. 99/2024 R.G. promossa
DA di Caltanissetta, in persona del Direttore Generale e legale Parte_1 rappresentante pro tempore Dott. Ing. con sede in Caltanissetta, Via Parte_2
Giacomo Cusmano n.1 (C.F./P.IVA domiciliata in Caltanissetta, via Luca Pignato P.IVA_1
n.26, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Lacagnina (C.F.: ), che la C.F._1 rappresenta e difende giusta procura rilasciata in foglio separato, il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni relative al presente procedimento all'indirizzo pec:
Email_1
appellante
NEI CONFRONTI DI
nata a [...] il [...] (C.F.: ), CP_1 C.F._2 CP_2 nata a [...] il [...] (C.F.: ), nato a [...] CodiceFiscale_3 Parte_3
Cataldo il 06.03.1963 (C.F.: ), nato a [...] il C.F._4 Parte_4
23.04.1958 (C.F.: ), nato a [...] il [...] CodiceFiscale_5 Parte_5
(C.F.: ) e nato a [...] il [...]( C.F._6 Parte_6
C.F.: , in proprio e nella qualità di eredi di nato a [...] C.F._7 Persona_1
Cataldo il 01.07.1932 e deceduto in Caltanissetta il 27.04.2011, elettivamente domiciliati in Palermo in via Spinuzza n.20, presso lo studio degli avv.ti Fabrizio Lumia ( C.F.: ) e C.F._8
1 (C.F.: i quali li rappresentano e difendono unitamente e/o Controparte_3 C.F._9 disgiuntamente giusta procura in calce alla comparsa di risposta, i quali dichiarano di voler ricevere le comunicazioni al seguente indirizzo pec: Email_2
Appellati
NONCHE'
nato a [...] il [...] (C.F.: ) domiciliato Controparte_4 C.F._10 in Caltanissetta al Corso Umberto I n.7 presso lo studio legale dell'Avv. Salvatore Alletto (C.F.:
) per mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta, il quale C.F._11 dichiara di voler ricevere le comunicazioni all'indirizzo pec: Email_3
Appellato
NONCHE'
nato a [...] il [...], C.F. , residente in Controparte_5 C.F._12
Caltanissetta via Don Minzoni 144/O, in primo grado rappresentato e difeso dall'Avv. Luigi Cascino ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo sito in Caltanissetta, viale della Regione
n. 9
Appellato contumace
NONCHE'
(P.IVA ) con sede in Milano, via Controparte_6 P.IVA_2
Benigno Crespi n.23, in persona del procuratore in carica pro tempore, dott. , Controparte_7 elettivamente domiciliata in Caltanissetta, Corso Vittorio Emanuele n.161, presso lo studio dell'Avv.
Massimo dell'Utri, rappresentata e difesa dall'Avv. Santo Spagnolo (C.F.: ), C.F._13 il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni al seguente indirizzo:
Email_4
Appellata
E
(P.IVA con sede a Bologna in via Stalingrado n.45 in Controparte_8 P.IVA_3 persona del suo legale rappresentante pro tempore Dott. elettivamente Controparte_9 domiciliato in Caltanissetta Corso Umberto I n. 7 presso lo studio associato degli Avvocati Alletto e
Turco, rappresentato e difeso dagli avvocati Maria Turco (C.F.: ) e Claudia C.F._14
Alletto ( , per procura in calce alla comparsa di risposta, i quali dichiarano di C.F._15 voler ricevere le comunicazioni ai seguenti indirizzi: Email_5 Email_6 oppure al fax: 0934584435;
2 Appellato
ALLA QUALE E' RIUNITA LA CAUSA DI APPELLO ISCRITTA AL N. 105/2021 R.G.
PROMOSSA DA:
nata a [...] il [...] C.F. ,- coniuge CP_1 C.F._2 superstite convivente - nata a [...] il [...] C.F. CP_2
– figlia convivente - nato a [...] il [...] CodiceFiscale_3 Parte_3
C.F. ; nato a [...] il [...] C.F C.F._4 Parte_4
; nato a [...] il [...] C.F. C.F._16 Parte_5
e nato a [...] il [...] C.F. C.F._6 Parte_6
– figli legittimi non conviventi- in proprio e n. qualità di legittimi eredi - del C.F._7 defunto nato a [...] il [...] e deceduto in Caltanissetta il 27.04.11- Persona_1
Tutti quanti, elettivamente domiciliati in Palermo in via S. Spinuzza n. 20, presso lo studio degli
Avv.ti Fabrizio Lumia ( ) e , C.F._8 Email_2 Controparte_3
( i quali li rappresentano e difendono unitamente e/o C.F._9 Email_7 disgiuntamente giusta procura rilasciata in calce all'atto di citazione in appello;
dichiarano altresì
i procuratori, di voler ricevere le comunicazioni ex art. 133 e 134 c.p.c. e 176 c.p.c. al seguente indirizzo pec Email_8
APPELLANTI
CONTRO
, in persona del Direttore Generale e legale Controparte_10 rappresentante pro tempore, Dott. Ing. con sede in Caltanissetta, Via Parte_2
Giacomo Cusmano n. 1, (C.F./P.IVA ), rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe P.IVA_1
Lacagnina, (C.F. ) giusta delibera di incarico n. 1244 del 14/05/2021 e C.F._1 mandato rilasciato in foglio separato che unita alla comparsa di costituzione in appello nel procedimento n. r.g. 105/2021, elettivamente domiciliata presso il suo studio legale sito in
Caltanissetta, via Luca Pignato n.26, il quale dichiara, ai sensi dell'art. 176 co II c.p.c,. di voler ricevere le comunicazioni relative al presente procedimento, alternativamente: a mezzo fax:
095/2868088 o via PEC: Email_1
APPELLATA
Dott. nato a [...] il [...], C.F. , residente in CP_5 C.F._12
Caltanissetta via Don Minzoni 144/O, in primo grado rappresentato e difeso dall'Avv. Luigi Cascino
3 ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo sito in Caltanissetta, viale della Regione
n. 9
APPELLATO-CONTUMACE
Dott. nato a [...] il [...] c.f.: residente a Controparte_4 C.F._10
FA (Pa) in Via Gildo Lo Forti n.8 elettivamente domiciliato in Caltanissetta al Corso Umberto I
n.7 presso lo studio legale dell'Avv. Salvatore Alletto, rappresentato e difeso dall'Avv. Salvatore
Alletto c.f. giusta mandato in calce al presente atto, si dichiara di voler C.F._11 ricevere le comunicazioni di cancelleria e notificazioni all'indirizzo di posta elettronica certificata:
Email_9
APPELLATO
con sede a Bologna in Via Stalingrado n. 45, CF. e P.Iva Controparte_8 P.IVA_3 in persona del Suo legale rappresentante pro tempore e procuratore ad negotia Dott. Controparte_9 in forza di procura speciale del 18/12/2019 in Notar di Bologna ai
[...] Persona_2 numeri 93508/10283 rep/fasc., elettivamente domiciliato in Caltanissetta presso lo studio legale associato degli avvocati Alletto e Turco sito a Caltanissetta in C.so Umberto I n. 7, rappresentato e difeso dagli Avvocati Maria Turco ( ) e Claudia Alletto C.F._14
( giusta mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta contenente C.F._15 appello incidentale ex art. 343 cpc., che dichiarano di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria ai seguenti indirizzi pec: oppure al n. fax 0934584435, Email_5 Email_6
APPELLATA-APPELLANTE IN VIA INCIDENTALE
(P.I. Controparte_11
), con sede in Milano, Via Benigno Crespi, 23, in persona del procuratore in carica pro P.IVA_2 tempore, dott. , rappresentata e difesa dall'avv. Santo Spagnolo del Foro di Catania Controparte_7
(C.F. – FAX 095.382264 – PEC CodiceFiscale_17
ed elettivamente domiciliata in Caltanissetta, Corso Email_10
Vittorio Emanuele n. 161, presso lo studio dell'Avv. Massimo Dell'Utri, giusta procura in calce all'atto di chiamata di terzo notificato in primo grado
APPELLATA-APPELLANTE IN VIA INCIDENTALE
Conclusioni: le parti hanno concluso come da rispettive note ex art.127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza del 31.10.2024, di seguito trascritte:
4 Per l' di Caltanissetta: “In via istruttoria, previa revoca Parte_1 dell'ordinanza del 04.01.2022, si insiste per il rinnovo della CTU medico -legale proposta nel corso del primo grado di giudizio e reiterata sia nell'atto di impugnazione (R.G.C.A. n. 99/21) sia nella comparsa di costituzione in appello (R.G.C.A. n.105/21) per le ragioni ivi esposte.
In subordine, l' discute la causa e precisa le conclusioni riportandosi ai Controparte_12 precedenti scritti difensivi;
insiste per l'accoglimento dell'appello principale e per il rigetto dell'appello proposto dai Sig.ri e con conseguente conferma dei capi della CP_1 CP_2 sentenza da questi ultimi impugnati, nonché per il rigetto dei motivi 1 e 4 dell'appello incidentale proposto da Conseguentemente, solo in caso di mancato accoglimento della superiore CP_8
Cont richiesta istruttoria, l' di Caltanissetta chiede che la causa venga posta in decisione con concessione dei termini 190 c.p.c”. Cont Si trascrivono le conclusioni formulate dalla nell'atto di appello principale iscritto al n. 99/2021 RG:
VOGLIA L'ECC.MA CORTE DI APPELLO ADITA IN VIA PRELIMINARE, disporre la sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata n. 138/2021 pronunciata il 10.3.2021 dal
Tribunale di Caltanissetta -nella persona della Dott.ssa M. L. Insinga - e pubblicata l'11/03/2021 nella causa iscritta al R.G. n. 1886/2013, notificata a mezzo PEC dal legale degli attori in primo grado al sottoscritto procuratore in data 24.03.2021; NEL MERITO, in accoglimento dell'appello proposto dalla l' , in persona del legale rappresentante Controparte_10 pro tempore, riformare la Sentenza n. 138/2021 pronunciata il 10.3.2021 dal Tribunale di
Caltanissetta -nella persona della Dott.ssa M. L. Insinga - e pubblicata l'11/03/2021 nella causa iscritta al R.G. n. 1886/2013, notificata a mezzo PEC dal legale degli attori in primo grado al sottoscritto procuratore in data 24.03.2021 e per l'effetto: Ritenere e dichiarare in linea preliminare la nullità e/o l'annullamento della stessa in quanto emessa in forza di una errata qualificazione della domanda non formulata dagli attori in primo grado e/o in violazione degli art. 2697 c.c. e 115 c.p.c.
Respingere nel merito, in riforma della suddetta sentenza, la domanda avanzata dalla IG.ri
, ; ; ; , Parte_3 CP_1 Parte_4 CP_2 Parte_5
già in primo grado, in quanto infondata in fatto e diritto per tutti i motivi Parte_6 esposti, o con qualsivoglia altra statuizione;
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi
i gradi di giudizio. In subordine, nella denegata e non temuta ipotesi in cui dovesse essere confermata una sia pur minima responsabilità in capo all' , sempre in riforma dell'appellata Controparte_12 sentenza, liquidarsi il quantum per il danno lamentato dagli appellati sopra identificati nel giusto e provato ed in ossequio alla graduazione delle colpe sempre in solido con gli altri convenuti,
5 riducendo di conseguenza l'importo determinato dal giudice a quo. Compensare le spese di entrambi
i gradi di giudizio. Cont Si trascrivono le conclusioni formulate dalla nella comparsa di costituzione nella causa iscritta al n. 105/2021 RG:
VOGLIA L'ECC.MA CORTE DI APPELLO ADITA Respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, PRELIMINARMENTE ritenere e dichiarare l'inammissibilità dell'atto di appello per i motivi sopra meglio esposti;
SEMPRE PRELIMNARMENTE, seppure in via gradata, disporre la riunione del presente appello con quello proposto dalla deducente nel procedimento Controparte_12 recante n. 99/2021 R.G. C.A. NEL MERITO rigettare l'appello proposto , Parte_3 [...]
, , , , CP_1 Parte_4 CP_2 Parte_5 Parte_6 perché infondato in fatto ed in diritto per i motivi su esposti e, conseguentemente, confermare i capi della sentenza n. 138/2021 emessa dal Tribunale di Caltanissetta nel procedimento R.G. 1886/13 impugnati dai predetti appellanti, ad eccezione del capo relativo alla statuizione sulle spese di lite che dovrà essere invece riformato nelle modalità espresse nell'atto di appello proposto dall'
[...]
. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio. IN VIA CP_12
SUBORDINATA, nella denegata e non temuta ipotesi in cui si ritenesse anche solo parzialmente fondato l'appello proposto dagli appellanti, si chiede di liquidare il quantum per il danno lamentato dall'appellato nel giusto e provato. Compensare le spese. In via istruttoria si insiste nella richiesta di rinnovo della CTU medico – legale per i motivi già esposti.
Per Di , , CP_1 CP_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
, : “ci si riporta anche in relazione alla riunione dei due
[...] Parte_6 procedimenti recanti n. 99/2021 e n. 105/2021 - al proprio atto difensivo, contenente : atto di appello incidentale, nonché al contenuto di tutti i verbali e gli atti di causa sia di primo che di secondo grado
e, segnatamente, all'atto di appello incidentale ed alla comparsa di risposta depositata telematicamente, in data 26.07.2021; ribadendo ancora una volta: “di non accettare il contraddittorio, su domande, eccezioni e nuove difese formulate ex adverso, relative al primo grado di giudizio – secondo la scansione temporale prevista dal Codice di procedura civile, a pena di decadenza - ovvero difese per le quali è maturata decadenza, ” ed ancora, chiedendo: l'accoglimento integrale delle istanze ivi contenute ed ivi rassegnate, e come tale, in accoglimento del presente appello incidentale ed in parziale riforma del capo dell'impugnata Sentenza - N. 138/2021, emessa nel giudizio rubricato al RG. N. 1886/2013 dal Tribunale di Caltanissetta resa in data 11.03.2021 - limitatamente alla parte impugnata, l'accoglimento della domanda ivi contenuta sulla cui richiesta il Giudice di prime Cure ha omesso di pronunciarsi - ; chiedendo altresì : di rigettare integralmente, le domande proposte con il contestato atto di appello principale proposto dall'appellante Parte_7
6
[...] di Caltanissetta a ministero del Suo procuratore, Avv. Lacagnina, poiché del tutto inconferenti, erronee ed infondate in fatto ed in diritto, per tutti i motivi esposti nella parte narrativa della comparsa di costituzione qui integralmente richiamata e trascritta in ogni sua parte, alla quale ci si riporta integralmente.
Ed ancora, in accoglimento, dell'unico motivo di appello incidentale, ed in parziale riforma della sentenza n. 138/2021 emessa nel giudizio rubricato al n. 1886/2013, dal Tribunale di Caltanissetta resa in data 11.03.2021, accogliere, l'appello incidentale per i motivi tutti esposti nella parte motiva ed argomentativa dell'atto di appello in via incidentale, che qui si intendono richiamati e trascritti in ogni loro parte, e nei quali si insiste. E per l'effetto respingere con ogni statuizione, i motivi Cont dell'appello principale proposto dall' a ministero del Suo procuratore Avv. Lacagnina, nonché
l'appello incidentale della proposto dall'avv. Santo Spagnolo avverso questa Controparte_13 difesa nell'interesse dei sig.ri e CP_2 CP_1
SI TRASCRIVONO LE CONCLUSIONI FORMULATE NELL'ATTO DI APPELLO
NELLA CAUSA ISCRITTA AL N. 105/2021 RG
VOGLIA L'ON. CORTE D'Appello DI CALTANISSETTA Reiectis adversis. In via preliminare:
Accogliere per la forma il presente atto di appello, per la riforma parziale dei capi della sentenza sovra indicati, per i motivi tutti esposti nella parte motiva ed argomentativa, che qui si intendono richiamati e trascritti in ogni loro parte, e nei quali si insiste. *Ritenere e dichiarare l'idoneità dei motivi del presente appello, a contrastare l'assenza ovvero la carente ed insufficiente contraddittoria motivazione dei capi indicati - della impugnata sentenza seppur in forma parziale - nelle statuizioni specificatamente indicate e riportate nella parte motiva del presente atto, che qui si intendono ripetute e ritrascritte, atto di gravame inteso nella sua qualità di “ revisio prioris instantiae ”.
Ritenere e dichiarare, il presente atto di appello conforme alle norme ed ai principi di diritto contenuti nell'art. 342 c.p.c. così come novellato dalla L. 134/2012, e dunque contenente la parte volitiva e la parte argomentativa;
ed in quest'ultima, nella quale si è evidenziata la totale e/o carente ed inesistente e contraddittoria motivazione delle impugnate statuizioni, in contrasto con quanto chiesto ed eccepito da parte attrice, nel proprio percorso argomentativo ed espositivo esposto e dedotto nei propri atti, secondo le motivazioni logico-giuridiche addotte dal Giudice di Prime Cure che si contestano.
Percorso argomentativo del Giudice di Prime Cure, contestato secondo le motivazioni logico- giuridiche esposte nella parte motiva del presente atto, che qui si intendono ripetute e trascritte in ogni loro parte, ed alle quali ci si richiama espressamente e della quale si chiede la riforma. Ritenere
e dichiarare, soddisfatto il requisito probabilistico richiesto dall'art. 342 c.p.c. sulla base del conforme orientamento Giurisprudenziale citato, in relazione ai diversi motivi di appello proposti ed
7 ai quali si rinvia, nonché la parvenza del diritto fatto valere anche alla luce della violazione delle norme sostanziali e processuali sollevate ed invocate, nonché alla luce degli ultimi orientamenti delle
Corte di appello di Milano. *Ritenere e dichiarare, il vizio di motivazione in cui è incorso il Giudice di per avere “considerato ammissibile e fondante del proprio convincimento su un punto Parte_8 decisivo della controversia,” qual è, l'eccezione di carenza di legittimazione attiva iure hereditatis sollevata dal convenuto Dott. , sulla base delle argomentazioni di fatto e di diritto CP_5 sovra enunciate in specie la richiamata Sentenza a Sez. Unite n. 2951 del 16.02.2016, sentenza interpretativa su contrasto giurisprudenziale. *Ritenere e dichiarare, il vizio di motivazione in cui è incorso il Giudice di Prime Cure, in merito alla quantificazione e conseguente liquidazione del “ danno iure proprio alla voce danno parentale” in favore dei figli legittimi , Parte_4
, , - ci si riporta a tal proposito al Parte_3 Parte_5 Parte_6 fine di verificare il requisito probabilistico e dunque l'idoneità dei motivi, requisito ampiamente soddisfatto anche in questo caso da Autorevole, costante e recentissima Giurisprudenza - - Cass sent.
13269/2020 - di cui si condivide e si riporta il seguente stralcio : “ …..omissis…. un sistema che lascia al Giudice la facoltà di scegliere il risarcimento ritenuto equo, tra, un minimo ed un massimo molto distanti tra loro è, nella sostanza, un sistema equitativo puro, con l'unico temperamento del divieto di scendere al di sotto, o salire al disopra delle soglie tabellari.”Massima giurisprudenziale, che ha sancito il divieto per il Decidente di liquidare al di sotto dei minimi tabellari specificatamente indicati in quelli milanesi, dal Giudice di prime cure, indicando altresì la forcella che delimitava il range con indicazione delle soglia minima e massima. Ma pervenendo ad una risultante numerica inferiore al minimo e rendendo l'argomentazione posta alla base del tutto contraddittoria. Ritenere
e dichiarare, in merito alla mancata indicazione e/ o inesistente motivazione dei criteri adottati per la determinazione dei compensi ex D.M. 55/2014 - neppure in maniera succinta – così come sancito
e ribadito da numerose sentenze, tra cui due recentissime ed univoche statuizioni della Suprema
Corte, per tutte Ord. Cass n. 8146 del 28.04.2020; nonché alla ulteriore Ordinanza della Suprema
Corte n. 461/2020, nonché la parvenza del diritto fatto valere anche alla luce della violazione delle norme sostanziali e processuali sollevate ed invocate.
NEL MERITO *Riformare parzialmente, le statuizioni sovra indicate, dell'impugnata sentenza, recante n. 138/2021, nella causa numero di R.G. 1886/13 del Tribunale di Caltanissetta Dott. Maria
Lucia Insinga emessa in data 10/03/2021, depositata in cancelleria in data 11.03.2021, notificata in data 24.03.2021; accogliere per l'effetto, tutti i motivi di doglianza contenuti nei motivi di appello contenuti nella parte narrativa del presente atto di gravame e contraddistinti dai n. 1, 2, 3, e 4 secondo le motivazioni logicogiuridiche esposte nella parte motiva del presente atto, che qui si intendono ripetute e trascritte in ogni loro parte, ed alle quali ci si richiama espressamente. Ritenere
8 e dichiarare, l'ammissibilità dell'impugnazione proposta avverso alle statuizioni ivi indicate e riportate nella parte motiva del presente atto, che qui si intendono richiamate e trascritte – riforma seppur parziale - sussistendo la ragionevole probabilità di essere accolta, sulla base dei capisaldi argomentativi e dai richiamati consolidati principi in materia per quanto attiene, sia alla loro violazione che, alle massime che ne rendono consolidato l'orientamento assolvendo pienamente il requisito probabilistico. Ritenere e dichiarare, l'idoneità e la specificità dei motivi del presente appello, a contrastare la motivazione della impugnata sentenza, gravame inteso nella sua qualità di
“ revisio prioris instantiae. ” *Ritenere e dichiarare, la riforma della impugnata statuizione contenuta nella sentenza de qua, statuizione ivi indicata e riportata in stralcio nella parte motiva del presente atto, la piena “ legittimazione attiva iure hereditatis ” in capo agli attori - oggi appellanti
- nella Loro qualità - e conseguente spiegata domanda - di legittimi eredi del compianto R_
– Sig.ri , , , ,
[...] CP_1 CP_2 Parte_4 Parte_3 Parte_5
, - secondo le motivazioni indicate nel percorso argomentativo
[...] Parte_6 di cui, al primo motivo di appello contraddistinto dal n. 1, che qui si intende ripetuto e trascritto, ed
i documenti ad esso afferenti. E conseguentemente, sulla base della chiesta e dichiarata ammissibilità dell'azione sovra enunciata, accogliere il predetto motivo d'appello – contraddistinto dal n.
1- e condannare l' in persona del Suo Legale rappresentante protempore, il Dott. Controparte_12
, Il Dott. la e l' in CP_5 Controparte_4 Controparte_14 Controparte_15 persona dei rispettivi legali rappresentanti, al pagamento in favore degli odierni appellanti nel domicilio eletto, della complessiva somma di €. 188.505/00 ( €.
Centomilaottocentocinquantacinque/00) a titolo di perdita di chances, oltre alla somma di €.
10.000,00 ( €. Diecimila/00) a titolo di danno biologico terminale ed €. 5000/00 ( e. cinquemila/00)
a titolo di Danno catastrofale. Ovvero in quella diversa somma che verrà determinata secondo i presupposti di fatto e di diritto, sulla base del riconosciuto nesso di causalità tra fatto ed evento, nonché dalla riconosciuta perdita di chances nella misura di oltre il 50%, a titolo di risarcimento per la derivante perdita di chances nonché per il danno morale terminale ed il danno catastrofale, sussistendone pieni presupposti sia di fatto che di diritto. Tutte voci risarcitorie, facenti parte del chiesto danno iure hereditatis, e la cui domanda di riforma ha investito sia l'ammissibilità della domanda che la conseguente specificazione, ammissione e liquidazione, di tutte le voci di danno facenti parte della stessa, limitandosi il Primo Decidente a specificare come voce di danno iure hereditatis solo la perdita di chances. Pertanto, si chiede in riforma del predetto capo di sentenza, la liquidazione di un importo complessivo di €. 203.555,00 ( €. Duecentotremilacinquecentocinque) secondo il calcolo numerico indicato nella parte motiva del presente atto al quale si rimanda;
ovvero in quella diversa somma che verrà determinata secondo i presupposti di fatto e di diritto, sulla base
9 del riconosciuto nesso di causalità tra fatto ed evento, nonché dalla riconosciuta perdita di chances nella misura di oltre il 50%, a titolo di risarcimento per la derivante perdita di chances nonché per il danno morale terminale ed il danno catastrofale, sussistendone pieni presupposti sia di fatto che di diritto. *Ritenere e dichiarare, a parziale riforma dell'impugnata sentenza, nella statuizione ivi indicata e riportata in stralcio nella parte motiva, contraddistinta dal n. 3 dei proposti motivi di appello, il vizio di motivazione, in cui è incorso il Giudice di Prime Cure, secondo le motivazioni indicate nel percorso argomentativo di cui al terzo motivo di appello contraddistinto dal n. 3, che qui si intende ripetuto e trascritto, ed i documenti ad esso afferenti;
per avere “considerato ammissibile
e fondante del proprio convincimento su un punto decisivo della controversia” quale quello : della determinazione e conseguente liquidazione del danno iure proprio nella voce di danno parentale dei figli legittimi - , , , Parte_4 Parte_3 Parte_5 Parte_6
- al di sotto dei minimi tabellari – indicando per ciascuno il valore numerico di €.105.799,50
[...]
( centocinquemilasettecentonovantanove/50) valore espresso in valore attuale – posta risarcitoria, individuata ed adottata per ciascuno di Essi richiedenti diritto, facendo riferimento alle Tabelle di
Milano “aggiornate” ed in uso al presente Distretto, nonché dal range di pertinenza del coniuge non separato equivalente a quello del figlio per la perdita di un genitore – da €. 165.960 ad €. 331.920 –
*Conseguentemente, in accoglimento del motivo di appello riportato al n. 3, riformare parzialmente
l'impugnata statuizione, sulla base delle motivazioni logico giuridiche sovra sostenute, adottando il medesimo criterio di valutazione del Primo Decidente ex art. 1226 e 2026 c.c. – scelta della Tabella di Milano aggiornata - rettificando l'adozione della Tabella in oggetto sulla base di un mero errore materiale (poiché trattasi di quella del 2018 e non del 2021) del relativo range di pertinenza – a favore del coniuge non separato analogo a quello del figlio per la morte di un genitore – che prevede una oscillazione da €. 168.250 ad €. 336.500 - adottando il medesimo criterio di valutazione per la moglie e la figlia - differenziata dagli altri fratelli sulla base del solo requisito della CP_2 convivenza - valutazione che ha prediletto ed adottato i valori medi, ex art. 1226 e 2056 c.c., quantificazione numerica che in applicazione dei criteri suddetti si assesta sul valore di €. 198.000,00 per ciascuno, dei figli legittimi – , , , Parte_4 Parte_3 Parte_5
– espresso in valori attuali, secondo l'iter argomentativo del Primo Parte_6
Decidente. Determinazioni numeriche - €. 198.000,00 - per ciascuno dei suddetti figli - Parte_4
, , , - riconosciuta a
[...] Parte_3 Parte_5 Parte_6 titolo di ristoro, che costituiscono debiti di valore e come tale oggetto di calcolo di interessi compensativi al tasso legale, a far data dal verificarsi dell'evento - 27.04.2011 – sorte capitale, che andrà svalutata a tale data, e via via rivalutata anno per anno secondo gli indici ISTAT fino alla data di pubblicazione della sentenza in appello, calcolo quì espressamente richiesto e sollecitato.
10 Conseguentemente, condannare : l' in persona del Suo Legale rappresentante Controparte_12 pro-tempore, il Dott. Il la e CP_5 Controparte_16 Controparte_17
l' in persona dei rispettivi legali rappresentanti, al pagamento in favore di Controparte_15 sig.ri , , , – in Parte_4 Parte_3 Parte_5 Parte_6 proprio e n. q., odierni appellanti nel domicilio eletto, della somma di €. 198.000/00 ciascuno debito di valore espresso in valore attuale oggetto di rivalutazione – a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale iure proprio, quale danno parentale - secondo il calcolo numerico indicato nella parte motiva del presente atto, al quale si rimanda elaborato sulla base dei valori medi ex art. 1226 e 2056
c.c., secondo il criterio adottato dal Primo Decidente nella quantificazione posta per la moglie e la figlia convivente, ovvero in quella diversa somma che verrà determinata secondo i presupposti di fatto e di diritto adottati sia del Primo Decidente – ex art. 1226 e 2056 c.c. - che di Questa On.Le
Corte, con espresso riferimento sia alle adottate Tabelle aggiornate al 2021, nonché ai valori medi, desunti in via presuntiva, questi ultimi dall'individuazione della posta risarcitoria in favore della sorella - €. 211.599,00 con la sola personalizzazione del requisito della convivenza. CP_2
*Per quanto invece attiene alla statuizione indicata e riportata in stralcio nella parte motiva e contraddistinta dal n. 4 dei motivi di appello – relativa alla mancata motivazione dei criteri di liquidazione dei compensi defensionali ed alla conseguente erronea quantificazione e/o parametrazione al D.M. 55/2014 - si precisa quanto segue: Al punto n. 4 dei summenzionati e riportati motivi di appello, è richiesta “ la parziale riforma sulle spese e dunque la conseguente statuizione sulla base dell'esposto percorso argomentativo logico giuridico;
” il predetto motivo, anche se avente carattere accessorio e dipendente, costituisce comunque capo autonomo della impugnata sentenza, distinto dai capi principali;
in quanto, per oramai Giurisprudenza costante – per tutte Cass. 14 ottobre 2013 n. 23226 - tale può formare oggetto, oltre che di impugnazione congiunta, anche di impugnazione in via autonoma e separata;
sulla base dell'orami riconosciuto principio che il gravame della sola pronuncia sulle spese non ha riflessi sugli altri capi della sentenza non impugnati. Si chiede pertanto, di : *Ritenere e dichiarare, a parziale riforma dell'impugnata sentenza, in accoglimento del motivo di appello indicato dal n. 4, nella statuizioni ivi indicata e riportata in stralcio, l'omessa motivazione e/o motivazione apparente, in merito all'indicazione dei criteri per la quantificazione delle spese di lite, alla voce “ compensi defensionali ” in totale disapplicazione dei criteri indicati dal D.M. 55/2014 in specie l'art. 4 n. 5 del suindicato D.M.; omettendo, di motivare la mancata “ parametrazione” dei suddetti compensi alla specificità del caso in oggetto, connotato dalla particolare difficoltà e pregevolezza dell'opera professionale svolta, oltre che dalla fondatezza della domanda e dal numero delle parti. Conseguentemente, a parziale riforma della predetta statuizione, nelle parti e nelle motivazioni logico giuridiche indicate contenute nel
11 quarto motivo di appello e contraddistinto dal n. 4, condannare gli appellati in solido tra Loro, rispettivamente : l' in persona del Suo Legale rappresentante pro tempore, il Controparte_12
Dott. , , la e l' CP_5 Controparte_18 Controparte_14 Controparte_15 in persona dei rispettivi legali rappresentanti, al pagamento in favore degli odierni appellanti –
[...]
, , , , , CP_1 CP_2 Parte_4 Parte_3 Parte_5 [...]
, delle spese del giudizio di primo grado, riformulate e riparametrate alla luce Parte_6 della specificità del caso concreto, nella misura di €. €. 102.290,35 oltre €. 1.501,60 per spese del giudizio, oltre spese generali, oneri fiscali e previdenziali come per legge, disponendone la distrazione in favore degli avvocati e Fabrizio Lumia che ne hanno fatto espressa Controparte_3 richiesta ex art. 93 c.p.c. – *Condannarli al pagamento di spese, competenze e onorari del presente giudizio, distraendoli ex art 93 c.p.c in favore degli scriventi procuratori i quali dichiarano di avere anticipato le spese e di non avere ricevuto alcun compenso ex D.M. 55/2014, motivando la chiesta liquidazione sulla base sia del Disputandum che del Decisum, del pregio dell'attività svolta, del numero delle parti e di quanto altro possa necessitare al fine di “ parametrare” ex art. 4 n. 5 D.M.
55/2014, queste ultime spese di giudizio anche in relazione al comportamento processuale degli appellati e degli appellanti.
Per si riporta alle conclusioni di cui alla comparsa di risposta che qui si riportano Controparte_4 integralmente: Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Caltanissetta, disporre la riunione degli appelli separatamente proposti dagli appellanti e rubricati ai n.r.g. 99/2021 e 105/2021 pendenti dinanzi la Corte di Appello di Caltanissetta, in ragione di quanto previsto dall'art. 335 cpc, per le ragioni meglio esposte in narrativa. In accoglimento dell'appello proposto dalla
[...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, riformare Controparte_10
l'impugnata Sentenza n. 138/2021 pronunciata il 10.3.2021 dal Tribunale di Caltanissetta - nella persona della Dott.ssa M. L. Insinga - e pubblicata l'11/03/2021 nella causa iscritta al R.G. n.
1886/2013 e rigettare ogni domanda formulata iure proprio dai Sig.ri , CP_1 Parte_4
, , , e ,
[...] Parte_3 CP_2 Parte_5 Parte_6 in quanto infondata in fatto ed in diritto, non provata, il tutto secondo le ragioni e motivazioni meglio esposte nel corpo dell'atto.
Ritenere e dichiarare l'assenza di responsabilità per condotta omissiva dell'odierno appellato in relazione ai fatti di causa e l'assenza di ogni qualsivoglia responsabilità dell'odierno appellato e conseguentemente ritenere e dichiarare l'assoluta mancanza di nesso di causalità e/o con causalità efficiente e determinante con il decesso del de cuius.
12 Ritenere e dichiarare la insussistenza di prova del danno dei Sig.ri , CP_1 Parte_3
, , e in
[...] Parte_4 CP_2 Parte_5 Parte_6 relazione ai fatti di causa ed in ogni caso rigettarne le richieste e domande.
In caso di accoglimento della domanda degli appellanti ritenere e dichiarare unico responsabile Con l' di Caltanissetta, in virtù di quanto meglio sopra esposto.
Ritenere e dichiarare, in ogni caso, che il Dott. dovrà essere manlevato e tenuto Controparte_4 indenne, dalla convenuta già Controparte_19 Controparte_20
in forza della chiamata in garanzia operata nel primo grado di giudizio, che con
[...] il presente atto si reitera e ribadisce avendone l'interesse in forza della polizza n. 306A1194 – rinnovata 384A0936 sottoscritta dal Dott. con la CP_4 Controparte_6 in persona del legale rappresentante pro tempore, dall'eventuale condanna al pagamento di somme ed al risarcimento dei danni e richieste economiche avanzati dai Sig.ri , CP_1 Parte_3
, , e sia
[...] Parte_9 Parte_5 Parte_6 in proprio che n.q., confermando sul punto le statuizioni del primo grado, richiamate altresì le contestazioni mosse alle richieste ex adverso avanzate sia in proprio che n.q. nella comparsa di costituzione e risposta depositata nel fascicolo n.r.g 105/2021 cui ci si riporta, il tutto per le ragioni meglio esposte in narrativa.
In subordine, nella denegata e non temuta ipotesi in cui dovesse essere confermata una sia pur minima responsabilità in capo all'appellato, ridurre il quantum sempre in solido con gli altri convenuti, riducendo di conseguenza l'importo determinato dal giudice a quo e confermando in ogni caso che il Dott. dovrà essere manlevato e tenuto indenne, dalla convenuta Controparte_4 [...]
già in forza della Controparte_19 Controparte_20 chiamata in garanzia operata nel primo grado di giudizio, che con il presente atto si reitera e ribadisce avendone l'interesse in forza della polizza sottoscritta dal Dott. con la CP_4 [...] in persona del legale rappresentante pro tempore, dall'eventuale Controparte_6 condanna al pagamento di somme ed al risarcimento dei danni e richieste economiche formulati dai
Sig.ri , , , e CP_1 Parte_3 Parte_9 Parte_5
sia in proprio che n.q., confermando sul punto le statuizioni del primo Parte_6 grado, richiamate altresì le contestazioni mosse alle richieste ex adverso avanzate sia in proprio che
n.q. nella comparsa di costituzione e risposta depositata nel fascicolo n.r.g 105/2021 cui ci si riporta, il tutto per le ragioni meglio esposte nel corpo dell'atto.
Ritenere e dichiarare che nulla è dovuto per interessi e rivalutazione monetaria.
In via istruttoria si insiste, in virtù di quanto sopra esposto, per l'ammissione dei mezzi di prova articolati nel corso del primo grado di giudizio, in atti, in memoria ex art. 183 VI comma n.2 cpc,
13 reiterati in corso di causa e non ammessi, con particolare riguardo ai testi Dottori , Testimone_1
, sulle circostanze di prova dedotte nella memoria ex art. 183 VI Testimone_2 Testimone_3 comma n.2 cpc. In via istruttoria, disporre la rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio per le ragioni meglio esposte nel corpo dell'atto. Con riserva di ogni occorrendo mezzo istruttorio e di ogni ulteriore deduzione e contestazione anche all'esito delle costituzioni avversarie.
Per : “Piaccia all'Ecc. ma Corte di Appello adita : con Controparte_6 riferimento all'impugnazione promossa dall' , r.g.n. 99/2021:- in accoglimento Controparte_12 dei primi 4 motivi di impugnazione formulati dall' , previa, se del caso, Controparte_12 rinnovazione della CTU-ML chiesta dall'appellante, riformare la sentenza impugnata e rigettare ogni domanda avanzata iure proprio da , , , Parte_3 CP_1 Parte_4
, e , in quanto infondata in fatto e CP_2 Parte_5 Parte_6 diritto;
- in subordine, nella denegata e non temuta ipotesi in cui dovesse essere confermata la statuizione di condanna dei sanitari appellati, in solido con l' , sempre in riforma Controparte_12 dell'appellata sentenza, ridurre gli importi liquidati dal Giudice di Prime Cure per tutte le ragioni esposte;
- in caso di accoglimento, totale o parziale, dell'impugnazione promossa dall' di CP_12
Caltanissetta condannare il sig. , ovvero tutti gli originari attori, alla restituzione, Parte_3 in tutto o in parte, degli importi già corrisposti da , con gli interessi dall'esborso sino al CP_6 soddisfo. B) con riferimento all'impugnazione promossa dagli attori in primo grado, r.g.n.
121/2021:- rigettare, integralmente, le domande proposte con il contestato atto di appello, siccome del tutto erronee ed infondate in fatto ed in diritto per i motivi esposti in narrativa;
- in ogni caso, rigettare le domande dirette formulate dagli appellanti in danno dell'odierna concludente, per quanto argomentato in narrativa;
- in accoglimento dei primi tre motivi di appello incidentale, ed in riforma della impugnata pronuncia, previa, se del caso, rinnovazione della CTU-ML, riformare la sentenza impugnata e rigettare ogni domanda avanzata iure proprio da , Parte_3 CP_1
, , , e , in
[...] Parte_4 CP_2 Parte_5 Parte_6 quanto infondata in fatto e diritto;
- in subordine, nella denegata e non temuta ipotesi in cui dovesse essere confermata la statuizione di condanna dei sanitari appellati, in solido con l'
[...]
, ed in accoglimento del quarto motivo d'appello incidentale, sempre in riforma CP_12 dell'appellata sentenza, ridurre gli importi liquidati dal Giudice di Prime Cure per tutte le ragioni esposte;
- in subordine, nella denegata e non temuta ipotesi in cui dovesse essere confermata la statuizione di condanna dei sanitari appellati, in solido con l' , ed in Controparte_12 accoglimento del quinto motivo d'appello incidentale, disporre la compensazione, totale o parziale, delle spese di lite e di CC.TT.UU. del primo grado di giudizio;
- in caso di accoglimento, totale o parziale, dell'impugnazione incidentale, condannare il sig. , ovvero tutti gli Parte_3
14 originari attori, alla restituzione, in tutto o in parte, degli importi già corrisposti da , con gli CP_6 interessi dall'esborso sino al soddisfo;
- comunque, dare atto dell'avvenuto spossessamento, da parte di , dell'intero massimale di polizza e, per l'effetto, dichiarare che nessun Controparte_14 ulteriore esborso potrà essere sostenuto dall'odierna concludente, in manleva del dott. ed CP_4 in conseguenza dei fatti per cui è causa.
Per si riporta alle conclusioni rassegnate in atti che qui si trascrivono Controparte_8 integralmente: Accogliersi l'appello incidentale e le conclusioni tutte istruttorie e di merito, nonché le preliminari eccezioni spiegate con le comparse di costituzione e risposta, da intendersi qui integralmente ripetute e trascritte, depositate nell'interesse della nei Controparte_8 giudizi iscritti ai nn. 99/2021 e 105/2021, quest'ultimo promosso dai Sig.ri , CP_1 Parte_3
, , e e
[...] Parte_9 Parte_5 Parte_6 riunito al giudizio iscritto al n. 99/2021 RG promosso dall' . Darsi atto degli Controparte_12 esborsi sostenuti dalla , di cui sono state depositate in data 27/07/2021 Controparte_8 le copie dei relativi bonifici, ed in caso di accoglimento totale o parziale del gravame proposto Con dall' di Caltanissetta, disporre la restituzione delle somme versate dall' oltre interessi CP_8 dai singoli versamenti fino al sodisfo. Si contestano le avverse difese, e si chiede che la causa venga posta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 cpc per il deposito delle comparse conclusionali e delle eventuali memorie di replica.
SI RIPORTANO LE CONCLUSIONI DELLA Controparte_8
NELL'APPELLO INCIDENTALE PROPOSTO NELLA CAUSA ISCRITTA AL N.
105/2021 RGAC:
PIACCIA ALL'ECC.MA CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA Disattesa ogni ulteriore istanza eccezione e difesa. In Via Preliminare si chiede che venga disposta la riunione del presente atto di appello recante il numero di ruolo 105/2021 RG e proposto nell'interesse dei IG.ri CP_1
, , , e
[...] Parte_3 Parte_4 CP_2 Parte_5 [...]
( in proprio e n.q.), al giudizio iscritto al numero 99/2021 RG. pure pendente avanti Parte_6 la Corte di Appello di Caltanissetta, e proposto nell'interesse dell' in persona Controparte_12 del Suo Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore Ing. in ragione del Parte_2 dettato normativo di cui all'art. 335 cpc;
Ancora in via preliminare, dichiarare inammissibile e/o improcedibile l'atto di appello proposto dai IG.ri , , CP_1 Parte_3 Parte_4
, e ( in proprio e n.q.)
[...] CP_2 Parte_5 Parte_6 avverso la sentenza n. 138/2021 emessa dal Tribunale di Caltanissetta, in composizione monocratica, in data 10-11/03/2021 nel procedimento iscritto al n.1886/2013 R.G., perché pretestuoso, infondato, non provato e in palese contrasto con quanto disposto dalla legge n.134/2012, e dagli artt. 342 e 348
15 bis cpc., per i motivi esposti in narrativa;
Confermare l'impugnata sentenza 138/2021 emessa dal
Tribunale di Caltanissetta, in composizione monocratica, in data 10-11/03/2021 nel procedimento iscritto al n.1886/2013 R.G., nella parte in cui dichiara inammissibile la domanda di risarcimento dei danni iure hereditatis avanzata dagli attori;
Conseguentemente ritenere e dichiarare la carenza di legittimazione attiva iure hereditatis dei IG.ri , , CP_1 Parte_3 Parte_4
, e , poiché in primo grado
[...] CP_2 Parte_5 Parte_6 hanno agito in giudizio in proprio e non anche nella qualità di eredi del defunto;
Persona_1
Conseguentemente rigettare la domanda svolta dagli appellanti di risarcimento iure hereditatis, il risarcimento per perdita di chance, il risarcimento a titolo di danno biologico terminale, danno catastrofale, danno morale terminale e di tutte le ulteriori voci di danno richieste, poiché non dovute per quanto esposto in narrativa ed in premessa;
Sin da ora si dichiara di non accettare alcun contraddittorio su eventuali domande nuove che gli appellanti intendano promuovere o abbiano inteso proporre con l'atto di appello introduttivo del presente giudizio, con particolare riferimento alla precisazione effettuata solo nel presente grado di giudizio, secondo cui gli appellanti agiscono in proprio e n.q. di eredi del defunto;
Conseguentemente si chiede il rigetto delle domande CP_2 nuove, o di nuove precisazioni, che le parti appellanti intendano fare nel presente grado di giudizio, poiché inammissibili, alla luce di quanto esposto in premessa;
Rigettare le domande svolte nell'interesse degli appellanti di riforma della sentenza nella parte in cui ha liquidato in favore degli stessi le somme a titolo di danno iure proprio, così come richiesto in atto di appello, per quanto già ampiamente dedotto e precisato nel corpo del presente atto;
Rigettare in ogni caso le domande tutte svolte nell'interesse degli appellanti con i motivi di appello, perché infondate e non provate per i motivi esposti in premessa e conseguentemente ritenere assorbita la successiva domanda di garanzia impropria;
In accoglimento del proposto appello incidentale, che si spiega con il presente atto, si chiede che in riforma della impugnata sentenza, sopra meglio specificata vengano accertate e dichiarate le rispettive ed effettive quote di responsabilità attribuibili al Dott. ed alle altre CP_5 parti del presente giudizio, nell'evento per cui è causa;
Conseguentemente in riforma dell'impugnata sentenza ed in accoglimento del presente appello incidentale, in riforma della impugnata sentenza, rigettare la domanda di risarcimento del danno iure proprio avanzata dai IG.ri , Parte_3
; ; ; , CP_1 Parte_4 CP_2 Parte_5 Parte_6
nel presente grado di giudizio e già in primo grado, in quanto infondata in fatto e diritto
[...] per tutti i motivi esposti in narrativa;
Conseguentemente condannare i IG.ri , Parte_3 [...]
; ; ; , CP_1 Parte_4 CP_2 Parte_5 Parte_6
a restituire, in tutto o nella misura che sarà stabilita, le somme ricevute dalla
[...]
, oltre interessi da ciascun pagamento fino al sodisfo;
Si chiede, in ogni caso e nella Controparte_8
16 denegata ipotesi in cui siano ritenuti fondati ed ammissibili i motivi di appello svolti con l'atto di appello introduttivo del presente giudizio, di contenere la condanna nei limiti di congruità del danno effettivamente subito dagli appellanti e nella quota di responsabilità effettivamente a carico del Dott.
e negli stessi limiti e pro quota contenere il diritto di garanzia fatto valere dall'assicurato nei CP_5 confronti della , il tutto entro i limiti del massimale di polizza e tenendo Controparte_8 conto delle somme di € 345.775,85 corrisposta in data 22/03/2021, e di € 192.342,06 corrisposta in data 20/04/2021 agli appellanti dalla;
Sempre in accoglimento Controparte_8 dell'appello incidentale, che si spiega con il presente atto, ritenere e dichiarare il diritto della
ad essere tenuta indenne dall' Controparte_8 Controparte_10
, ed a ripetere le somme pari ad € 345.775,85 in data 22/03/2021, ed € 192.342,06 in
[...] data 20/04/2021 pagate dalla in esecuzione della sentenza di primo Controparte_8 grado, per quanto meglio esposto in premessa;
Conseguentemente, e sempre in accoglimento dello spiegato appello incidentale, ritenere e dichiarare l'inoperatività della polizza di assicurazioni, di secondo rischio, stipulata tra il Dott. e la , essendo operante la CP_5 Controparte_8 garanzia assicurativa della polizza stipulata tra l' e la Controparte_10
Willis Italia Spa;
In via gradatamente subordinata, si chiede Parte_10 comunque ed in ogni caso di contenere la domanda di garanzia nei confronti della CP_8 nell'ambito di operatività della polizza sottoscritta tra il Dott. e la della quota CP_5 CP_8 di responsabilità del Dott. e del massimale sottoscritto dall'assicurato pari ad € 1.500.000,00 CP_5 con franchigia di € 500,00, tenendosi conto delle somme di € 345.775,85 pagata in data 22/03/2021,
e di € 192.342,06 pagata in data 20/04/2021, già corrisposte in favore degli appellanti dalla
; Rigettando in ogni caso la domanda di cumulo degli interessi e della Controparte_8 rivalutazione perché non dovuti, e tutte le ulteriori domande di condanna svolte dagli appellanti in via principale, per i motivi meglio precisati in narrativa;
Rigettare la richiesta di riforma dell'impugnata sentenza in relazione alla quantificazione dei compensi di avvocato, così come formulati in atto di appello, per i motivi esposti in narrativa ed in accoglimento dell'appello incidentale disporre una diversa regolamentazione delle spese di lite e di ctu;
In estremo subordine, confermare per il resto l'impugnata sentenza”.
Oggetto: responsabilità sanitaria.
17 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 17/18 settembre 2013 CP_1 CP_2
, , Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6 convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale di Caltanissetta, l' Controparte_10
Cont
(d'ora in avanti ed i medici e , dipendenti
[...] Controparte_4 Controparte_5 della struttura ospedaliera, affinché venisse accertato e dichiarato che il decesso di R_
, rispettivamente marito della e padre degli altri attori, avvenuto in data 27 aprile
[...] CP_1
2011 presso l'Ospedale Sant'Elia di Caltanissetta, era da ascrivere alla condotta omissiva colposa Cont dei convenuti e e della con conseguente richiesta di Controparte_4 CP_5 condanna degli stessi convenuti, in solido, al pagamento in favore degli attori della complessiva somma di € 1.744.020,00 a titolo di risarcimento per i danni patrimoniali e non patrimoniali da loro subiti, somma così suddivisa: € 340.645,03 in favore di coniuge superstite, € CP_1
320.675,00 in favore di , figlia convivente, € 220.675,00 in favore di ciascun figlio CP_2 non convivente , , , , oltre Parte_3 Parte_6 Parte_5 Parte_4 rivalutazione ed interessi dalla data del decesso e fino all'effettivo soddisfo.
Gli attori esponevano che il loro congiunto , in data 27 aprile 2011, alle ore Persona_1
09:00, a seguito di forti difficoltà respiratorie si era recato al Pronto Soccorso dell'Ospedale
Sant'Elia di Caltanissetta, dove gli era stato assegnato un codice verde, ossia “prestazione medica- differibile”, poiché non presentava compromissione dei parametri vitali e, per colpa dei sanitari convenuti, dipendenti della struttura ospedaliera, non gli era stata tempestivamente diagnosticata una “cardiopatia ischemica acuta”. Lo stesso giorno, alle ore 22:10, a seguito di un'ischemia coronarica acuta, era avvenuto il decesso di . Persona_1
Cont La costituitasi in giudizio, preliminarmente eccepiva la nullità della domanda attorea e, nel merito, contestava che la struttura ospedaliera ed i sanitari convenuti fossero i responsabili della morte del , in quanto gli stessi avevano operato osservando le prescritte linee CP_2 guida.
Il convenuto costituitosi, contestava le domande attoree deducendo di essere Controparte_4 immune da responsabilità rispetto al decesso del in quanto non era incorso in alcun errore CP_2 di cura o omissione di diagnosi. Chiedeva, in ogni caso, di essere manlevato dalla sua compagnia assicuratrice con la quale aveva stipulato una polizza Controparte_20 assicurativa per la responsabilità professionale, previa autorizzazione alla chiamata in giudizio.
Il convenuto , costituitosi, eccepiva preliminarmente il difetto di legittimazione CP_5 attiva degli attori rispetto ai pregiudizi lamentati in quanto gli attori, a suo avviso, avevano agito “in proprio” e non “in qualità di eredi” di . Contestava, nel merito, le Persona_1
18 domande attoree sia sotto il profilo dell'an che del quantum debeatur e, in ogni caso, chiedeva di essere manlevato dalla sua compagnia assicurativa con la Controparte_21 quale aveva stipulato una polizza assicurativa per la responsabilità professionale, previa autorizzazione alla chiamata in giudizio.
Si costituiva la Compagnia di Assicurazione chiamata in causa, la quale proponeva Controparte_8 la medesima eccezione di legittimazione attiva degli attori già spiegata dal chiamante e CP_5 chiedeva, nel merito, di dichiarare l'inoperatività della polizza stipulata, di secondo rischio, essendo Cont operante la garanzia assicurativa stipulata tra l' e la Controparte_22
[...]
Si costituiva, altresì, la chiamata in causa, contestando Controparte_20 la domanda attorea, chiedendo di dichiarare l'inoperatività della garanzia assicurativa e, per l'effetto, di rigettare la domanda di manleva.
La causa veniva istruita mediante l'acquisizione della documentazione depositata dalle parti e una CTU medico- legale.
Il Tribunale di Caltanissetta, con la sentenza n.138/2021, pubblicata in data 11 marzo 2021, accoglieva parzialmente la domanda attorea, in quanto dichiarava inammissibile la domanda di risarcimento proposta dagli attori iure hereditatis mentre accoglieva quella proposta dagli attori Cont iure proprio e condannava l' e in solido tra loro, al CP_5 Controparte_4 pagamento in favore di della complessiva somma di € 247.565,63; in favore di CP_1
della complessiva somma di € 247.565,63; in favore di , CP_2 Parte_4 Parte_3
, e , la somma di € 123.782,80 ciascuno, il tutto oltre
[...] Parte_5 Parte_6 interessi al tasso legale dalla data della pubblicazione presente pronuncia sino al soddisfo;
condannava, altresì, i medesimi convenuti al pagamento in favore degli attori della complessiva somma di € 6.479,51 per i danni patrimoniali subiti. Condannava, inoltre, i convenuti al pagamento delle spese di lite, liquidate nella somma di € 27.166,00, oltre spese generali, oneri fiscali e previdenziali nella misura legalmente dovuta in favore degli attori. Le spese di CTU venivano definitivamente poste a carico dei convenuti. Condannava, infine, la Controparte_8
e la a tenere indenne rispettivamente e Controparte_14 CP_5 Controparte_4 di quanto dagli stessi dovuto in forza della sentenza.
Il Giudice di prime cure riteneva fondata l'eccezione di difetto di legittimazione attiva degli attori in relazione alle domande di danni proposte iure hereditatis. A tale riguardo affermava che, dall'esame dell'atto di citazione, segnatamente dall'intestazione, emergeva come gli attori avessero dichiarato di avere agito “in proprio” e non avessero speso la loro qualità di eredi del defunto e, conseguentemente, dichiarava inammissibile la domanda di Persona_1
19 risarcimento dei danni azionati iure hereditatis (identificati nella perdita di chance in capo al de cuius ). Persona_1
Il Tribunale riteneva provata la responsabilità dei sanitari convenuti e della struttura ospedaliera per la morte di , che sarebbe stata causata da un“arresto cardiaco irreversibile Persona_1 secondario a fibrillazione ventricolare insorta quale complicazione da sindrome coronaria acuta
NSTE in soggetto con broncopatia cronica enfisematosa” (cfr. relazione del CTU alla pag. 25).
Ad avviso del Tribunale, che faceva proprie le conclusioni del CTU, nel caso in esame, caratterizzato da un “modestissimo movimento enzimatico e dall'assenza di segni elettrocardiografici sicuramente espressivi di sindrome coronaria acuta”, sarebbe stato necessario, sottoporre il paziente ad “osservazione e terapia di supporto”, ovvero ad elettrocardiogrammi seriati ed a prelievi seriati per il dosaggio degli enzimi miocardio specifici, attività queste che non sarebbero state eseguite dai sanitari convenuti.
Il Giudice di prime cure affermava che, essendo il (settantanovenne al Persona_1 momento del suo accesso al pronto soccorso) un paziente che presentava scompenso cardiaco, trattato in passato con angioplastica cronica, i valori superiori di troponina avrebbero dovuto fare sospettare ai sanitari uno stato di sofferenza miocardica;
conseguentemente, sarebbe stato necessario predisporre il ricovero del in ambiente specialistico cardiologico, per ivi essere CP_2 sottoposto ad indagini diagnostiche.
Vi sarebbe stata, inoltre, anche una qualche incongruità nel trattamento medico, in ragione del notevole lasso temporale intercorso tra la fibrillazione effettuata e la successiva intubazione oro- tracheale.
Conclusivamente, sulla scorta delle conclusioni della CTU medico-legale, veniva ravvisata dal
Tribunale di Caltanissetta l'esistenza del nesso causale tra la condotta colposa dei sanitari convenuti e la morte di . Persona_1
Il Tribunale di Caltanissetta, affermata la responsabilità dei sanitari e della struttura ospedaliera, riconosceva quindi in favore degli attori il danno non patrimoniale “iure proprio” per la perdita del rapporto parentale. Applicando le tabelle del Tribunale di Milano, elaborate per Con l'anno 2018, liquidava in favore di (moglie di ), tenuto conto CP_1 Persona_1 dell'irreparabilità della perdita della comunione di vita e di affetti conseguente alla morte del marito, la somma complessiva di € 247.565,63; in favore della figlia convivente la CP_2 complessiva somma di € 247.565,63; in favore di , , Parte_4 Parte_3 Parte_5
e (figli non conviventi con il padre) la somma di € 123.782,80 ciascuno.
[...] Parte_6
Quanto ai danni patrimoniali domandati dagli attori, il Tribunale di Caltanissetta li liquidava nella somma complessiva di € 6.479,51, per spese funerarie, per spese di tumulazione, per
20 acquisto di un'edicola funeraria, per imposta di successione, per compensi versati ad un professionista che si era occupato delle pratiche di voltura catastale.
§§§ Cont La sentenza veniva appellata dalla con atto di citazione notificato in data 23 aprile
2021, iscritto a ruolo in data 28 aprile 2021 al n. 99/2021 R.G. Cont L'appello della era affidato ai seguenti motivi. Cont Con il primo motivo la deduceva l'errata qualificazione - da parte del giudice di prime cure - della responsabilità della struttura sanitaria e dei medici della struttura convenuti in giudizio.
Sosteneva che era errato inquadrare il fatto ascritto ai convenuti nell'ambito della responsabilità contrattuale anziché nella responsabilità extracontrattuale.
Il Tribunale avrebbe dovuto considerare che la struttura ospedaliera aveva concluso con il paziente il contratto atipico c.d. di spedalità ma non anche i parenti del paziente, ragione per cui soltanto il paziente che era stato accolto presso la struttura avrebbe potuto invocare il diritto al risarcimento dei danni a titolo di responsabilità contrattuale. Cont Con il secondo motivo la deduceva carenza di motivazione della sentenza poiché basata su errate considerazioni medico-legali contenute nella CTU. La sentenza di primo grado si sarebbe basata sulle conclusioni rassegnate dal CTU medico-legale, non condivise dall'appellante.
L'appellante sosteneva che il CTU medico-legale aveva concluso per la ineludibile necessità che il venisse ricoverato in cardiologia, al fine di evitargli maggiori danni cardiologici, CP_2 ma, in realtà, tale assunto non trovava riscontro nei dati controfattuali e documentali presenti agli atti di causa;
il CTU avrebbe basato il suo convincimento sulla presenza di ECG delle ore 11 (agli atti) caratterizzato da un BBS con numerose extrasistoli ed ipopotassiemia, indici di possibili conseguenze quali edema polmonare, aritmie ventricolari e morte improvvisa, ma dai tracciati effettuati, ivi compreso quello delle ore 11:00, non risultava una sola extrasistole;
dal momento dell'accesso al pronto soccorso dell'ospedale di Caltanissetta il era stato messo in OBI CP_2 in O2 terapia sotto continuo controllo del monitor e ciò consentiva di verificare costantemente tutti i parametri vitali;
la dispnea, più che un segno di SCA, come sostenuto dal CTU, sarebbe stata causata da una BPCO riacutizzata con una pleurite. Cont La appellante concludeva che un ricovero in ambiente cardiologico non avrebbe scongiurato l'exitus (poi verificatosi), e, quindi, non vi era alcuna responsabilità della struttura sanitaria per una qualche condotta omissiva colpevole dei suoi sanitari. Inoltre la CTU conteneva conclusioni incoerenti tra la prima stesura della relazione e la successiva integrazione della stessa.
21 Cont Con il terzo motivo la deduceva esservi contraddittorietà nella motivazione della sentenza gravata.
Secondo l'appellante, il Tribunale di Caltanissetta avrebbe errato, stante la carente allegazione e prova del nesso causale tra la morte del e l'asserita responsabilità dei sanitari dell'ospedale CP_2
S. Elia di Caltanissetta, a demandare un tale accertamento al CTU, con denunciata violazione degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c.; inoltre, dopo avere chiarimenti allo stesso CTU, il giudice di primo grado avrebbe accolto in maniera acritica le conclusioni del CTU contenute nella prima relazione del 24.11.2017 quando esse apparivano superate dai successivi chiarimenti forniti dallo stesso CTU.
Cont Con il quarto motivo la sosteneva che il Tribunale di Caltanissetta aveva erroneamente qualificato la domanda di danni degli attori in termini di domanda di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale anziché domanda di risarcimento danni da perdita di chances.
Cont Con il quinto motivo, strettamente connesso al quarto, la deduceva la necessità di riformare la sentenza gravata sotto il profilo del quantum debeatur, dovendosi tenere conto, a suo avviso, della ridotta speranza di vita del , che al momento della morte aveva 79 anni, e CP_2 delle chances ritenute in concreto perdute, valutate tra il 20% ed il 40% di sopravvivenza per il caso che fossero state eseguiti dai sanitari i comportamenti corretti indicati nella CTU.
Cont Con il sesto motivo la censurava la sentenza di primo grado per il capo concernente le
Cont spese del giudizio. Secondo la il giudice di prime cure aveva errato ad addossare per intero le spese processuali ai convenuti senza tenere conto del fatto che le domande degli attori erano state solo in parte accolte.
Cont Con il settimo motivo la chiedeva che la sentenza di primo grado fosse riformata nella parte in cui le spese di CTU erano state interamente poste in capo ai convenuti.
Cont La quindi, rassegnava le conclusioni come in atti.
Cont Nel giudizio di appello promosso dalla iscritto a ruolo in data 23 aprile 2021 al n.
99/2021 R.G., con prima udienza fissata nell'atto di citazione in appello per il 15 settembre
2021, si costituiva in data 15 luglio 2021 la appellata Controparte_6 rilevando, in via preliminare, la necessità di disporre ex art. 335 c.p.c. la riunione dell'appello iscritto al n. 99/2021 R.G. a quello iscritto n.105/2021 R.G.C.A., separatamente proposto dagli originari attori avverso la medesima sentenza. Cont Nel merito, chiedeva che, in accoglimento dei motivi di appello formulati dalla la sentenza di primo grado venisse riformata, con rigetto di ogni domanda proposta dagli originati attori, in quanto infondata in fatto ed in diritto;
che, per il caso di accoglimento totale o parziale Cont dell'impugnazione promossa dalla gli originari attori venissero condannati alla restituzione
22 degli importi frattanto corrisposti dalla in ragione dei capi di condanna della sentenza CP_6 di primo grado provvisoriamente esecutivi.
In data 26 luglio 2021 si costituiva nella causa iscritta al n. 99/2021 R.G. il dott. CP_4
il quale chiedeva che venisse disposta la riunione ex art. 335 c.p.c. degli appelli
[...] separatamente proposti ed iscritti ai nn. 99/2021 R.G. e 105/2021 R.G. Nel merito deduceva che non era responsabile per il decesso del paziente e che difettava il nesso di causalità CP_2 tra la condotta dei sanitari della struttura ospedaliera ed il suddetto decesso. Chiedeva, per il Cont caso in cui fosse stata accolta la domanda degli appellanti, di ritenere unico responsabile l' di
Caltanissetta e di essere comunque garantito e manlevato dalla Controparte_19 già Compagnia di assicurazioni, in forza della polizza conclusa con tale compagnia.
[...] CP_20
In data 26 luglio 2021 si costituiva nel giudizio iscritto al n. 99/2021 R.G. la
[...] la quale, in via preliminare, chiedeva che venisse disposta la riunione del Controparte_8
Cont giudizio di appello iscritto al n. 99/2021 R.G.C.A. proposto dall' con il giudizio di appello iscritto al n.105/2021 R.G.C.A. separatamente proposto nell'interesse di , CP_1 CP_2
, , , , ;
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_5 CP_2 Parte_6
Cont concordava con quanto affermato dall'appellante e cioè che la CTU effettuata in primo grado fosse caratterizzata da notevoli contraddizioni, tenuto conto che il CTU aveva modificato le conclusioni rassegnate nella consulenza definitiva rispetto a quelle della bozza dell'elaborato peritale, senza precisare il percorso logico seguito.
La stessa Compagnia Assicuratrice, inoltre, deduceva di aver provveduto al pagamento della complessiva somma di euro € 538.117,91 seppure con animo di rivalsa, e chiedeva che le fossero Cont restituite dette somme in caso di accoglimento dell'appello proposto dall'
Nella loro comparsa di costituzione nella causa iscritta al n. 99/2021 R.G., depositata in data
26/07/2021, gli appellati , , , , CP_1 CP_2 Parte_3 Parte_4
, , “in proprio e nella qualità di eredi legittimi del Parte_5 Parte_6 defunto nato a [...] il [...] e deceduto in Caltanissetta il 27.04.11, Persona_1 deducevano, in sintesi, quanto segue.
Anzitutto evidenziavano che in data 23.04.2021, cioè lo stesso giorno in cui era stato proposto Cont l'appello da parte della avverso la sentenza n. 138/2021 emessa dal Tribunale di Caltanissetta, loro stessi avevano proposto separato appello avverso la medesima sentenza (prima udienza fissata in citazione al 7.9.2021), iscritto al n. 105/2021 R.G. di questa Corte e quindi si riportavano a tale separato atto di appello. Cont Rispetto alle argomentazioni della nella loro comparsa di costituzione nella causa n.
99/2021 R.G., proponevano, in rito, eccezioni processuali, afferenti la inammissibilità
23 dell'appello per genericità dei motivi, la nullità dell'atto di citazione in appello per vizi formali, la cosa giudicata su alcuni profili già decisi. Cont Cont Nel merito, sul primo motivo di appello della deducevano che la responsabilità della era correttamente da qualificare come contrattuale, in quanto derivante da rapporto tra paziente e struttura sanitaria e che la sentenza di primo grado aveva correttamente applicato le norme di legge e ben valutato le prove. Cont Sul secondo motivo di appello della deducevano che la consulenza tecnica effettuata in prime cure era coerente e attendibile, basata su dati clinici e scientifici, e che era stato provato il nesso causale tra condotta omissiva dei sanitari dell'Ospedale S. Elia di Caltanissetta ed il decesso di . Persona_1
Cont Sul terzo motivo di appello della deducevano che il decesso di non Persona_1 era stato causato da patologie pregresse bensì da omessa diagnosi e trattamento della sindrome coronarica acuta;
che il comportamento dei sanitari convenuti aveva inciso direttamente sull'esito letale.
Cont Sul quarto motivo e quinto di appello della deducevano che il danno era stato correttamente liquidato dal giudice di prime cure secondo criteri tabellari consolidati e che non si trattava di perdita di chance, ma di danno da perdita del rapporto parentale.
Cont Sul sesto e settimo motivo della deducevano che la condanna alle spese di lite e di
Cont CTU era giustificata dalla soccombenza dell' e che la mancata mediazione non incideva sull'esito del giudizio.
L'appellato , malgrado la regolare notifica dell'atto di citazione in appello, non si CP_5 costituiva e veniva dichiarato contumace.
L'APPELLO ISCRITTO AL N. 105/2021 R.G.
Sempre in data 23.04.2021, avverso la medesima sentenza emessa dal Tribunale di Caltanissetta
n.138/2021, veniva proposto appello da , , , CP_1 CP_2 Parte_3 Parte_4
, , affidato ai seguenti motivi di appello.
[...] Parte_5 Parte_6
Con il primo motivo di appello deducevano l'erronea e contraddittoria valutazione della fondatezza dell'eccezione di “difetto di legittimazione ad agire per le domande risarcitorie invocate iure hereditatis dagli attori” sollevate in primo grado dai convenuti Dott. e CP_5 Controparte_15
Affermavano che il Giudice di prime cure aveva errato nell'accogliere l'eccezione del difetto di legittimazione ad agire iure hereditatis, erroneamente qualificato come “ una mancata spendita della qualità di eredi”, omettendo di valutare la spiegata domanda iure hereditatis nella sua interezza e, non tenendo conto di alcuni documenti e, segnatamente: 1) il certificato di morte di R_
; 2) il certificato di famiglia storico afferente al nucleo familiare del defunto
[...] CP_2
24 (contenente l'indicazione anagrafica del coniuge e dei figli con l'indicazione dello stato di R_ convivenza); 3) la dichiarazione di successione degli eredi , a riprova di una successione CP_2 legittima rispetto al de cuius.
I detti appellanti, tenuto conto dell'età del al momento del suo ricovero ospedaliero, ossia CP_2
79 anni, e della probabilità di sopravvivenza pari a cinque anni, chiedevano un risarcimento del danno iure hereditatis pari ad euro 188.505,00.
Con il secondo motivo di appello deducevano l'ommessa pronuncia sul danno biologico terminale
“iure hereditatis” e sul danno catastrofale.
La sentenza di primo grado, a loro avviso, era errata laddove non vi era stata una pronuncia sulle voci risarcitorie facenti parte del danno non patrimoniale iure hereditatis, ossia il danno biologico ed il danno catastrofale iure hereditatis. Il giudice di prime cure, nel dichiarare l'inammissibilità della domanda di risarcimento dei danni iure hereditatis, avrebbe erroneamente identificato quest'ultimi nella sola categoria della perdita di chances.
Con il terzo motivo di appello deducevano l'errata e contraddittoria motivazione della sentenza gravata quanto alla quantificazione del danno non patrimoniale del danno iure proprio, quale danno parentale in favore dei figli legittimi.
Il Giudice di primo grado, in particolare, pur richiamando quale criterio per la liquidazione del danno parentale le tabelle di Milano, si sarebbe discostato senza motivazione dalle soglie minime previste dalla tabella milanese applicata. Inoltre avrebbe erroneamente applicato le tabelle milanesi del 2018 e non quelle del 2021, e dunque tabelle non aggiornate.
Con il quarto motivo di appello deducevano una motivazione solo apparente nella determinazione dei compensi ex D.M. 55/2014. Avrebbe errato il Giudice di prime cure laddove non aveva provveduto a specificare le ragioni di liquidare i compensi al di sotto dei parametri minimi.
Si costituiva nella causa iscritta al n. 105/2021 R.G. la e Controparte_19 proponeva appello incidentale.
In via preliminare chiedeva che venisse disposta la riunione tra il procedimento n.99/2021 R.G.CA. ed il procedimento n. 105/2021 R.G.C.A. avverso la medesima sentenza, in ottemperanza al disposto di cui all'art.335 c.p.c., ai fini della trattazione congiunta.
Sempre in via preliminare, deducendo di avere provveduto a corrispondere, in favore di Parte_3
, quale mandatario degli eredi del cuius, l'importo complessivo di euro 500.000,00, pari
[...] al massimale di polizza, chiedeva, per il caso di riforma totale o parziale della sentenza impugnata, di condannare lo stesso alla restituzione, totale o parziale, della Parte_3 suddetta somma.
25 Con il primo motivo di appello incidentale deduceva che il Giudice di Prime cure aveva errato laddove aveva fatto proprie le valutazioni, contraddittorie ed incerte del CTU, dott. , Per_3 riconoscendo, conseguentemente, vari profili di negligenza nella condotta dei sanitari, i quali avrebbero dovuto effettuare un elettrocardiogramma, a scopo preventivo, che “forse avrebbe potuto meglio orientare la diagnosi (verso il sospetto di sindrome coronarica acuta ndr)”.
Con il secondo motivo di appello incidentale deduceva l'erroneità della sentenza laddove era stato ritenuto sussistente il nesso di causalità tra la condotta dei convenuti rispetto al decesso del sig.
. CP_2
Il CTU nominato in primo grado aveva sempre discorso di una lesione della chance di sopravvivenza e non di danno “da morte”; avrebbe dunque errato il Giudice di prime cure laddove aveva ritenuto che i contestati inadempimenti fossero stati causa del decesso del , in luogo, al più, di un CP_2 decesso anticipato.
Con il terzo motivo di appello incidentale deduceva l'erroneità della sentenza nella parte in cui faceva gravare sui sanitari (e, per essi, sulle Compagnie Assicuratrici), il risarcimento dei danni “da morte”, patrimoniali e non.
Con il quarto motivo di appello incidentale censurava la sentenza laddove il Giudice di primo grado aveva quantificato in maniera eccessiva i danni subiti dagli attori. Ne chiedeva una notevole riduzione, in considerazione sia della circostanza che il de cuius era un soggetto quasi ottantenne, affetto da numerose patologie invalidanti, sia del fatto che il rapporto tra il de cuius ed i congiunti era destinato ad evolversi con il tempo.
Con il quinto motivo di appello incidentale censurava il capo della sentenza relativo alle spese di giudizio e di CTU.
Affermava che erroneamente il Giudice di prime cure, pur rigettando parte delle domande attoree, non aveva poi disposto la compensazione, neppure parziale, delle spese di lite e di CTU.
Si costituiva in giudizio la e proponeva appello incidentale. Controparte_8
In via preliminare chiedeva che venisse disposta la riunione dell'appello recante il n. 105/2021
R.G.C.A. proposto nell'interesse dei sig.ri , CP_1 CP_2 Parte_3
, e , al giudizio iscritto al n.99/2021 R.G.CA. Parte_4 Parte_5 Parte_6 proposto nell'interesse dell' . Controparte_12
Sempre in via preliminare deduceva l'inammissibilità dell'atto di appello promosso da CP_1
, , e
[...] CP_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6
ai sensi degli artt. 342 e 348 bis c.p.c.
[...]
Con il primo motivo di appello incidentale deduceva l'erronea ripartizione della responsabilità tra l' ed i sanitari. Controparte_12
26 Affermava che in virtù della clausola contrattuale (art. 4.8.) presente nel contratto di polizza assicurativo stipulato tra il Dott. e la Compagnia assicuratrice, secondo cui “in presenza di CP_5 polizza stipulata dall' la polizza stipulata tra il medico e la compagnia assicuratrice Controparte_10
è prestata a secondo rischio”, nessuna richiesta poteva essere avanzata nei confronti della comparente società e dell'assicurato Dott. con conseguente restituzione delle somma già corrisposte dalla CP_5 compagnai assicuratrice.
Con il secondo motivo di appello incidentale deduceva la mancata prova del nesso di causalità tra la condotta dei sanitari ed il decesso del . CP_2
Affermava che il Dott. aveva provveduto a trattare correttamente la patologia dalla quale era CP_5 affetto il , ragion per cui non era provata alcuna condotta omissiva e colpevole in capo CP_2 al sanitario. Sosteneva che la CTU effettuata in primo grado era contraddittoria e ne chiedeva quindi il rinnovo in appello.
Con il terzo motivo di appello incidentale deduceva l'errata quantificazione del danno. Il Tribunale, ad avviso dell'appellante, aveva errato nel quantificare le somme liquidate in favore dei congiunti del defunto . CP_2
Con il quarto motivo di appello incidentale deduceva l'omesso esame della questione della esclusione della solidarietà. La sentenza impugnata, a suo avviso, era errata laddove il Tribunale aveva condannato il in solido con il e quindi i due medici in maniera OL, CP_5 CP_4 atteso che nel contratto di assicurazione stipulato dal dott. con la stessa società assicuratrice CP_5 veniva esclusa la copertura assicurativa per responsabilità derivante in capo all'assicurato in via di solidarietà.
Con il quinto motivo di appello incidentale deduceva che il Giudice di prime cure aveva errato laddove non aveva compensato per intero tra le parti le spese processuali ivi incluse le spese della CTU medico-legale.
In via istruttoria insisteva per il rinnovo della CTU Cont Si costituiva in giudizio nella causa di appello iscritta al n. 105/2021 R.G. l' contestando variamente le ragioni del gravame. Cont La eccepiva l'inammissibilità del primo motivo di appello degli originari attori, diretto a censurare la sentenza di primo grado laddove era stata rigettata la domanda di risarcimento dei danni iure hereditats (identificati nella perdita di chances del de cuius). Cont Sempre con riferimento al primo motivo di impugnazione la rappresentava l'inammissibilità della nuova domanda di risarcimento dei danni iure hereditatis in quanto introdotta solo in appello.
Quanto al secondo motivo di appello degli originari attori, attinente alla richiesta di risarcimento del danno biologico morale e del danno catastrofale, l'appellata ne deduceva l'inammissibilità dal
27 momento che tali voci di danno non erano state tempestivamente richieste nel giudizio di primo grado. Cont Parimenti infondato, secondo la risultava il motivo di appello con il quale gli originari attori lamentavano l'ingiustizia della sentenza rispetto alla quantificazione del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale. Cont Secondo la di contro, il giudice di prime cure aveva correttamente applicato le tabelle elaborate dal Tribunale di Milano, atteso che la sentenza gravata era stata pubblicata in data 10 marzo 2021 e quindi lo stesso giorno in cui l'Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano aveva pubblicato la versione aggiornata delle Tabelle di Milano “2021”. Cont La in via istruttoria, insisteva per il rinnovo della Ctu.
Si costituiva nella causa iscritta al n. 105/2021 RGAC il quale, in rito, Controparte_4 chiedeva la riunione degli appelli separatamente proposti avverso la stessa sentenza.
Chiedeva, inoltre, che fosse dichiarata l'inammissibilità dell'appello proposto da , CP_1
, , , e , ai CP_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6 sensi degli artt. 342 e 348 bis co.1 c.p.c.
Eccepiva il difetto di legittimazione attiva degli appellanti nella causa iscritta al n. 105/2021
RGAC in relazione alla domanda di risarcimento dei danni proposta quali eredi del defunto
. Persona_1
Sosteneva che la domanda iure hereditatis andava rigettata in quanto nell'atto introduttivo del primo grado del giudizio gli attori avevano indicato la dicitura dei nominativi personalmente e non nella qualità di eredi del de cuius.
Affermava che la sentenza di prime cure non meritava censura atteso che la richiesta di risarcimento del danno biologico terminale e del danno catastrofale non aveva trovato accoglimento atteso il difetto di legittimazione attiva iure hereditatis.
Contestava la richiesta di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale fatta dagli originari attori per l'assenza di colpa e nesso di causalità tra la condotta dei sanitari dell'Ospedale S.Elia di Caltanissetta ed il decesso di . Persona_1
Quanto alle doglianze riferite determinazione dei compensi ex D.M. 55/2014, deduceva che i valori indicati nella sentenza gravata esprimevano i valori medi dello scaglione di valore di riferimento e quindi erano corretti.
In via istruttoria chiedeva il rinnovo della consulenza tecnica d'ufficio per le contraddizioni che, a suo avviso, erano presenti nella CTU effettuata in prime cure.
§§§
28 La Corte, con ordinanza in data 4/1/2022, pronunciata nel procedimento ex art. 351 c.p.c. iscritto al n. 99-1/2021 RG, in parziale accoglimento della domanda di inibitoria proposta dalla Cont Cont
sospendeva, nei confronti della stessa l'esecuzione della sentenza del Tribunale di
Caltanissetta n. 138/2021, pubblicata in data 11/3/2021, per gli importi complessivamente superiori ad euro 550.000,00.
La Corte, con ordinanza del 10 gennaio 2022 disponeva ex art. 335 c.p.c. la riunione del giudizio iscritto al n.105/2021 R.G. a quello iscritto al n.99/2021 R.G., trattandosi di giudizi di appello separatamente proposti avverso la medesima sentenza, e rigettava la richiesta di rinnovo della
CTU prospettata da varie parti.
L'udienza per la precisazione delle conclusioni fissata per il 31/10/2024 veniva sostituita dal deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. e, alla scadenza del termine assegnato per il deposito di dette note, verificato il loro effettivo deposito con le conclusioni rassegnate dalle parti, la causa veniva posta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
§§§
In rito, va dichiarata la contumacia dell'appellato , in primo grado rappresentato Controparte_5
e difeso dall'Avv. Luigi Cascino ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo, nei cui confronti la notifica degli atti di appello appare regolare. Cont Sempre in rito, va chiarito che gli appelli separatamente proposti dalla e dagli originari attori in prime cure avverso la sentenza n. 138/2021 del Tribunale di Caltanissetta Cont sono stati riuniti ex art. 335 c.p.c. e che l'appello proposto dalla è stato notificato a mezzo PEC alle controparti prima dell'appello proposto da , , CP_1 CP_2
, , , . Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6
Cont Segnatamente la ha notificato il proprio appello a mezzo PEC venerdì 23 aprile 2021, ore 11:37; mentre , , , , CP_1 CP_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
, hanno notificato il loro appello a mezzo PEC il 23/04/2021
[...] Parte_6 alle ore 16:32.
E' stato chiarito dalla Suprema Corte (Cass. 27887/2009) che l'inosservanza della forma del ricorso incidentale, in ragione della mancanza di una espressa affermazione da parte della legge circa l'essenzialità dell'osservanza di tale requisito formale, va apprezzata secondo i principi generali relativi alla nullità per inosservanza dei requisiti formali, con la conseguenza che - una volta che l'impugnazione principale e quella successiva autonomamente proposta, anziché esercitata in via incidentale, siano state riunite ai sensi dell'art. 335 cod. proc. civ. - essa non impedisce la conversione dell'appello successivamente notificato in appello incidentale, qualora esso risulti proposto, come
29 nel caso di specie, nel rispetto dei termini temporali entro i quali avrebbe dovuto proporsi, determinandosi in tale ipotesi il verificarsi di una fattispecie di idoneità del secondo appello a raggiungere quello stesso scopo che avrebbe raggiunto la rituale proposizione dell'impugnazione nella forma incidentale.
In ogni caso, dopo la riunione, ai sensi dell'art. 335 c.p.c., degli appelli separatamente proposti, Cont l'appello della va qualificato come appello principale mentre quello di , CP_1
, , , CP_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6
va qualificato come appello incidentale.
[...]
Cont Sempre in rito, l'appello (da qualificare come principale) della e del pari l'appello (da qualificare come incidentale) proposto da , , CP_1 CP_2 Parte_3
, , , sono ammissibili ex art. 342 Parte_4 Parte_5 Parte_6
c.p.c.
Ugualmente ammissibili ex art. 342 c.p.c. sono gli appelli incidentali proposti dal dott. CP_4
da e da .
[...] Controparte_8 Controparte_6
Secondo l'orientamento consolidato della Suprema Corte, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., nella formulazione applicabile ratione temporis al presente giudizio, l'atto di appello deve contenere, a pena d'inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa, che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo Giudice, senza che tuttavia occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale, come mezzo di gravame a critica libera, mantiene inalterata la sua diversità rispetto alle impugnazioni e critica vincolata (cfr. ex multis, Cass. civ. n. 7675/2019,
e n. 13535/ 2018). Cont Nel caso di specie, sia l'appellante principale che gli appellanti incidentali hanno in buona sostanza indicato le parti della sentenza che intendevano impugnare e poi hanno proseguito con la motivazione dell'appello, idoneo ad esprimere le doglianze sollevate rispetto alla sentenza gravata. Ne consegue che tutti gli appelli principale rispettano i canoni previsti dall'art. 342
c.p.c., in quanto, attraverso i motivo via via articolati, sono adeguatamente specificate le modifiche della sentenza richieste e le circostanze a tal fine rilevanti.
Sempre in rito, va rigettata la richiesta di rinnovo della CTU medico legale, in quanto la
Corte è nella condizione di decidere la causa in base al materiale probatorio acquisito in primo grado, che comprende anche gli atti acquisiti nel corso del procedimento penale nei
30 confronti degli originari convenuti e medici che hanno concretamente avuto in CP_5 CP_4 cura il paziente.
Invero, avviate le indagini in sede penale, a seguito della denuncia sporta dai familiari, il Pm competente disponeva il rinvio a giudizio dei convenuti e per i reati di cui agli artt. CP_5 CP_4
113 e 589 c.p.
Nel corso del giudizio di primo grado veniva offerta in produzione dal convenuto la CP_4 sentenza penale n. 486/2017, emessa in data 19.7.2017, del Tribunale di Caltanissetta, all'esito di dibattimento, con cui i due medici e sono stati assolti Controparte_5 Controparte_4 nell'ambito del procedimento penale R.G.T. n. 557/2013 con la formula “perché il fatto non sussiste”, sentenza di assoluzione divenuta irrevocabile.
Tale sentenza penale, pronunciata all'esito di dibattimento, è indubbiamente valutabile ai fini della presente causa civile.
Sebbene il giudice civile applica le regole processuali e probatorie proprie del processo civile e, conseguentemente, adotta, in tema di nesso eziologico tra condotta ed evento di danno, il criterio causale del più probabile che non e non quello penalistico dell'alto grado di probabilità logica e sebbene l'accertamento dei fatti oggetto del giudizio penale non sia vincolante per le parti del giudizio civile, a quello rimaste estranee, il giudice civile, per il combinato disposto degli artt.
115 e 116 c.p.c., valutando autonomamente le risultanze probatorie acquisite in sede penale, può da queste desumere tutti gli elementi utili ai fini della decisione della controversia sottoposta al suo esame e ritenerli sufficienti alla determinazione del proprio convincimento.
Va pure evidenziato che l'art. 15 della l. n. 24 del 2017, che stabilisce l'obbligatorietà della perizia o consulenza collegiale nei procedimenti civili aventi ad oggetto la responsabilità sanitaria, non è applicabile ai processi pendenti alla data della sua entrata in vigore (come il presente giudizio civile iniziato nel corso del 2013), trattandosi di norma processuale e non sostanziale che dispone solo per il futuro, non avendo efficacia retroattiva (Cass. 13060/2024).
La Corte, quindi, può fondare la propria decisione sulla c.t.u. espletata in prime cure, prima dell'entrata in vigore della norma citata, dal medico legale Dott. (Specialista in Persona_3 medicina legale e delle Assicurazioni).
Ugualmente la Corte può valutare, ex artt. 115 e 116 c.p.c., la perizia medico-legale collegiale disposta dal giudice redatta dai dott.ri e nel procedimento Persona_4 Persona_5 penale n. 1229/2011 RGNR e 557/2013 RGT Tribunale di Caltanissetta nei confronti degli imputati e Controparte_5 Controparte_4
Cont Si esaminano ora i motivi di appello della appellante principale
31 Atteso che l'ordine di trattazione delle questioni, imposto dall'art. 276, comma 2, c.p.c., lascia libero il giudice di scegliere, tra varie questioni di merito, quella che ritiene "più liquida" e che l'operatività del principio della ragione più liquida nel giudizio di appello è soggetta al limite derivante dall'effetto devolutivo del gravame, in virtù del quale la decisione non può esorbitare dal thema decidendum delineato dai motivi di impugnazione, pena la violazione dell'art. 112 c.p.c. (Cass. 30507/2023), la
Corte ritiene di esaminare per primo il motivo di appello con cui si censura la decisione di primo grado laddove ha ritenuto esistente il nesso di causalità tra la condotta degli operatori sanitari dell'Ospedale S. Elia di Caltanissetta e il decesso del paziente . Persona_1
Invero, il principio della ragione “più liquida” risulta “desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., secondo cui la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza necessità di esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 cod. proc. civ.”. (tra le molte, Cass. Sez. Lav., ord. del 20 maggio
2020, n. 9309). Cont Va subito chiarito che fondate sono le argomentazioni svolte dalla (articolate alle pagine
12-13 dell'atto di appello) circa la natura extracontrattuale del danno da perdita del rapporto parentale in caso di dedotta malpractice medica.
La giurisprudenza di legittimità, in recenti arresti, ha chiarito che la responsabilità della struttura sanitaria per i danni da perdita del rapporto parentale, invocati "iure proprio" dai congiunti di un paziente deceduto, è qualificabile come extracontrattuale, dal momento che, da un lato, il rapporto contrattuale intercorre unicamente col paziente, e dall'altro i parenti non rientrano nella categoria dei
"terzi protetti dal contratto", potendo postularsi l'efficacia protettiva verso terzi del contratto concluso tra il nosocomio ed il paziente esclusivamente ove l'interesse, del quale tali terzi siano portatori, risulti anch'esso strettamente connesso a quello già regolato sul piano della programmazione negoziale
(Cass. 21404/2021; conforme Cass. 14258/2020).
Atteso che gli attori hanno formulato una richiesta di risarcimento del danno patito "iure proprio", per perdita del rapporto parentale, la responsabilità della struttura sanitaria per l'operato dei suoi medici non è perciò riconducibile alla previsione dell'art. 1218 c.c., poiché il rapporto contrattuale
è intercorso solo tra la menzionata struttura ed il paziente;
ne consegue che l'ambito risarcitorio è necessariamente di natura extracontrattuale, poiché gli stretti congiunti non rientrano nella specie dei
"terzi protetti dal contratto", se non quando sono portatori di un interesse strettamente connesso a quello già regolato nella programmazione negoziale intercorsa tra il nosocomio ed il paziente.
32 Ne consegue che grava sul danneggiato, in applicazione del criterio generale di cui all'art. 2697
c.c., l'onere della prova del nesso eziologico tra inadempimento ed evento dannoso.
Nella sentenza di primo grado, in ordine alla condotta dei sanitari e al nesso di causalità tra detta condotta e il decesso di , laddove va chiarito che il Giudice di prime Persona_1 cure richiama la CTU a firma del dott. , alle pagine 12-14 della motivazione, si Per_3 legge:
<<...dagli esiti di tali accertamenti è emerso che il , alle ore 9.00 del 27.4.2011, si è recato al CP_2
P.S. per riferita dispnea da circa una settimana.
Nell'immediatezza dell'accesso sono stati eseguiti quattro tracciati elettrocardiografici, che presentavano “ritmo sinusale ed un persistente turba dromica tipo blocco completo di branca sinistra”, ed alle 9.44 si è proceduto ad un prelievo ematico per verificare gli enzimi del miocardio che evidenziava valori significativamente elevati di troponina (cfr. relaz. ctu pag. 23).
Il successivo prelievo è stato poi eseguito alle 19.04, ma alle 21.20 circa si verificava un episodio di arresto cardiaco che, nonostante le manovre di rianimazione cardio – polmonare, alle ore 22.10 determinava la morte del paziente.
E' dunque l'arco temporale che va dalla fase iniziale dell'accesso al P.S. sino al decesso a rappresentare l'imprescindibile punto di partenza dell'indagine volta all'accertamento di una responsabilità della struttura convenuta e dei sanitari ivi presenti che hanno operato nella vicenda oggetto di causa.
Orbene, dagli accertamenti peritali compiuti in corso di causa - che in considerazione della successiva disamina di documentazione prima non vagliata risultano connotati da esiti diversi tra loro (con specifico riferimento alla prima relazione di ctu depositata il 4.4.2017, alla c.d. “risposta alle note formulate dalle parti” depositata in pari data, nonché alle distinte relazioni integrative del 24.11.2017
e dell'8.4.2020) - è possibile desumere che la morte del sia riconducibile ad un “arresto CP_2 cardiaco irreversibile secondario a fibrillazione ventricolare insorta quale complicazione da sindrome coronaria acuta NSTE in soggetto con broncopatia cronica enfisematosa” (cfr. relaz. ctu Per_ a firma del dott. pag. 25).
Nel caso in esame, caratterizzato da un “modestissimo movimento enzimatico e dall'assenza di segni elettrocardiografici sicuramente espressivi di sindrome coronaria acuta”, sarebbe stato necessario, secondo il tecnico, sottoporre il paziente ad “osservazione e terapia di supporto”, ovvero ad elettrocardiogrammi seriati ed a prelievi seriati per il dosaggio degli enzimi miocardiospecifici.
Attività, queste che, seppure suggerite dai vigenti protocolli sanitari, non risultano essere state eseguite dai sanitari convenuti e che, verosimilmente, avrebbero potuto orientare meglio la diagnosi
(cfr. relaz. cit pag. 33).
33 Ed invero, per come affermato dallo stesso ctu, “l'interpretazione dei valori markers di ischemia miocardica, deve essere condotta valutando attentamente e globalmente l'intero contesto anamnestico, clinico e strumentale” (cfr. relaz. Cit. pag. 28).
A seguito dell'ordinanza di questo Tribunale del 6.7.2017 (con cui il Giudice precedente titolare della causa, chiedeva al ctu di fornire chiarimenti in ordine al quesito n. 4 di cui all'ordinanza del 15 ottobre
2015, indicando in maniera precisa in che misura una condotta pienamente rispondente ai criteri di diligenza, prudenza e perizia professionale ed ai vigenti protocolli sanitari, da parte dei convenuti dott.ri e avrebbe comportato la sopravvivenza del paziente), il nominato ctu CP_5 CP_4 provvedeva ad un'integrazione peritale, fondata su nuove valutazioni desunte dal vaglio di documentazione sanitaria in precedenza non esaminata e, segnatamente, un esame ECG del 27.4.2011 ore 11.00 ed uno del Giugno 2008.
Orbene, all'esito di tali indagini, cristallizzate in considerazioni assai rigorose e convincenti, è emerso che la rilevata presenza di valori di Troponina superiori alla norma può essere considerata, al di fuori delle SCA (sindromi coronariche acute) espressione di un danno miocardico ad eziologia multifattoriale, connotato da una discrepanza tra richiesta e offerta di ossigeno da parte del miocardio
(cfr. relaz. ctu del 24.11.2017 pag. 5).
Diversi sono dunque i profili di negligenza ravvisabili nella condotta dei sanitari che hanno avuto in cura il paziente.
Ed invero, costituendo il un soggetto con scompenso cardiaco, trattato in passato con CP_2 angioplastica coronarica, ed insufficienza respiratoria in broncopatico cronico, i valori superiori di troponina avrebbero dovuto indurre ad un sospetto di sofferenza miocardica, sì da predisporre il ricovero del paziente in ambiente specialistico cardiologico per essere sottoposto ad indagini diagnostiche onde ricevere un'adeguata terapia cardiologica e respiratoria di supporto (cfr. relaz. ctu cit pag. 8).
Ulteriore profilo di negligenza viene poi ravvisato nell'incongruità che ha connotato il trattamento della grave complicanza aritmica cui è andato incontro il , considerato l'eccessivo lasso CP_2 temporale intercorso tra la fibrillazione effettuata e la successiva intubazione oro-tracheale, posto che l'assistenza respiratoria fa parte integrante del trattamento (cfr. relaz. ctu cit. pag. 9).
E' così che il perito, sulla scorta delle condizioni cardiorespiratorie del paziente e delle carenze riscontrate nella condotta professionale dei sanitari che ebbero in cura il , ha affermato che CP_2
l'adozione di misure improntate ai canoni di diligenza, prudenza e perizia (ovvero provvedendo al ricovero presso un ambiente specialistico cardiologico, con adeguato monitoraggio cardiorespiratorio ed adozione di terapie idonee a prevenire o a superare l'episodio aritmico ventricolare) avrebbe determinato una probabilità di sopravvivenza superiore al 50% (cfr. relaz. ctu cit. pag. 11)>>.
34 Il Giudice di prime cure, dopo avere sinteticamente richiamato i principi elaborati da dottrina e giurisprudenza in tema di “nesso causale”, nelle pagine 16-19 della motivazione, continua come segue:
<<...sulla scorta delle risultanze istruttorie emerse nel corso del giudizio e, segnatamente degli esiti della prova orale espletata e degli accertamenti peritali demandati al ctu, appare più probabile che non il riconoscimento del nesso causale tra la condotta del sanitario ed il decesso del . CP_2
Ed invero, proseguendo nella disamina degli esiti della disposta consulenza, oggetto di un'ulteriore ed ancor più approfondita richiesta di integrazione (giusta ordinanza del 6.2.2020), può concludersi per il riconoscimento della sussistenza del nesso di causalità rispetto all'evento morte.
Ha invero sostenuto il ctu, sulla scorta delle precise e motivate considerazioni medico – legali di cui all'elaborato integrativo sopra menzionato che “… l'accurata raccolta anamnestica unitamente alla esecuzione degli accertamenti clinico-strumentali e di laboratorio più urgenti ed in linea con quanto previsto dalla buona pratica medico-chirurgica può consentire ai sanitari, anche dopo breve tempo dall'accesso del paziente al P.S., di inquadrare correttamente il paziente onde effettuare gli accertamenti più idonei ed erogargli l'assistenza necessaria onde prevenire anche eventi cardiaci maggiori” (cfr. relaz. ctu dep. l'8.4.2020 pag. 3).
Ha ancora avuto modo di osservare il ctu come il sig. era “… un paziente affetto da una CP_2 importante malattia del cuore (cardiomiopatia dilatativa post-ischemica, confermata anche all'esame autoptico), sviluppatasi a seguito di precedenti infarti, e sottoposto in epoca imprecisata a procedura di angioplastica coronarica sull'IVA. L'ECG mostrava ritmo sinusale con un blocco di branca sinistra associato a valori elevati, con andamento a plateau, del dosaggio della Troponina, espressione entrambi di danno miocardico”.
Le condizioni generali del paziente erano tali, già al momento del ricovero in P.S. da considerare necessaria la precisa e tempestiva definizione dello stato anatomo-funzionale del cuore avuto riguardo, in particolare, alla esecuzione di un Ecocardiogramma e del dosaggio di BNP (cfr. relaz. ctu ult. cit. pag. 4-5).
Significativo, in proposito, appare sottolineare che oltre alla mancata esecuzione dell'Ecocardiogramma, non risulta, peraltro, essere stata effettuata neanche la misurazione del BNP
i cui livelli (se >400 pg/ml) mostrano una buona correlazione (82%) con la gravità e prognosi dello scompenso cardiaco, se associati ai dati forniti dall'ecocardiogramma (cfr. relaz. ctu ult. cit. pag. 6).
Non può peraltro non rilevarsi come in cartella clinica manchi qualunque riferimento alla messa in atto di tali doverose condotte professionali (sia di ordine diagnostico-valutativo che terapeutico) che
“… molto verosimilmente avrebbero, ove messe in atto, influito in maniera significativa e positiva
35 sul prognostico almeno immediato, del Sig. anche in un'ottica di prevenzione dell'evento CP_2 aritmico fatale” (cfr. relaz. ctu ult. cit. pag. 6).
A ciò si aggiunga che a seguito dell'episodio di fibrillazione ventricolare, il è stato assistito CP_2 dai sanitari in servizio con defibrillazione elettrica, pur tuttavia l'intubazione orotracheale che consente di fornire al paziente una adeguata ossigenazione e gioca un ruolo fondamentale, soprattutto nei casi, quale quello di specie, in cui il paziente riportava un'importante compromissione della funzione respiratoria secondaria ad una broncopatia cronica ostruttiva, è stata praticata dopo 45 min. dall'arresto cardiaco senza evidenza di esami emogasanalitici effettuati in tale intervallo (cfr. relaz. ctu ult. cit pag. 9).
Può dunque conclusivamente affermarsi, in ciò aderendo agli esiti delle indagini peritali e dei successivi e reiterati approfondimenti tecnici svolti in corso di causa che la vicenda sanitaria del Sig.
“… si caratterizzò per una discutibile e censurabile omessa scelta di metodica diagnostico- CP_2 terapeutica che, tenuto conto delle peculiarità del caso concreto (coesistenza di una grave condizione di cardiomiopatia dilatativa postinfartuale associata a broncopatia cronica mista ostruttivo- restrittiva) ha privato quanto meno il paziente di una ragionevole, fondata perdita di “chance” di sopravvivenza specie nell'immediato, posto che la mortalità a distanza dei pazienti che versano in condizioni similari al Sig. non è elevata dipendendo fondamentalmente dalla gravità della CP_2 cardiopatia e dalle terapie praticate, specie in occasione di eventi acuti sopraggiunti quali, ad esempio, la fibrillazione ventricolare (FV)” (cfr. relaz. ctu ult. cit pag. 10).
Sebbene l'omessa valutazione iniziale dello stato anatomo-funzionale del cuore dopo l'accesso del paziente al P.S. osti ad una certa e precisa determinazione delle probabilità che il paziente aveva di sopravvivere all'episodio di scompenso cardiaco, può comunque ritenersi configurabile “… il nesso causale tra la condotta e la possibilità perduta nella sua necessaria dimensione di apprezzabilità, serietà, consistenza” (cfr. relaz. ctu ult. cit pag. 12).
Alla luce delle considerazioni svolte, dei dati acquisiti e degli accertamenti sopra richiamati, deve quindi concludersi per il riconoscimento, rispetto al decesso di , di una piena Persona_1 responsabilità della struttura sanitaria e dei medici convenuti che ebbero in cura il paziente i quali dovranno, conseguentemente, essere tenuti al risarcimento di tutti i danni patiti dagli attori nella misura di cui in appresso ed in solido tra loro.
Sul punto, non appare superfluo evidenziare come i dati acquisiti in corso di causa, con specifico riferimento alle risultanze peritali, abbiano fatto emergere una paritaria responsabilità dei medici e i quali sono intervenuti nella vicenda in esame prendendo in cura il , il CP_5 CP_4 CP_2 primo all'atto dell'ingresso presso il P.S. ed, il secondo, alle ore 14.15 circa del medesimo giorno allorquando “prendeva in consegna” il paziente, con la conseguenza che non essendo emerso il ruolo
36 preponderante dell'uno o dell'altro sanitario , gli stessi saranno chiamati a rispondere, in sede di ristoro, in solido tra loro e con l' convenuta, nel cui ambito si è consumata la Controparte_10 condotta illecita e si è verificato il danno, ed in egual misura nei rapporti interni>>.
§§§
La Corte ritiene che non possa essere condivisa la motivazione svolta dal Tribunale di
Caltanissetta in punto di affermata esistenza del nesso causale tra la ritenuta condotta omissiva colposa dei medici dell'Ospedale S. Elia di Caltanissetta, dott. e dott. e la CP_5 CP_4 morte del paziente (che aveva 79 anni al momento dell'ingresso al Pronto Persona_1
Soccorso).
La Corte rileva che la sentenza gravata trascura di valutare nel suo insieme la risposta Per_ fornita dal CTU Dott. , in risposta ai quesiti integrativi posti dallo stesso giudice di primo grado, nella relazione di consulenza integrativa depositata in data 8 aprile 2020. Per_ Segnatamente il CTU Dott. , al quesito integrativo posto dal giudice di primo grado, avente il seguente contenuto: “accerti in definitiva se tra la condotta omissiva dei sanitari convenuti
e l'evento morte vi sia un nesso di causalità diretto ed immediato, esplicitandone, se del caso,
l'incidenza in termini certi ed univoci”, fornisce, alle pagine 10-12, la seguente risposta:
<Si ritiene che la vicenda sanitaria del Sig. non possa essere archiviata nel novero delle CP_2 tragiche ed ineluttabili fatalità in quanto essa si caratterizzò per una discutibile e censurabile omessa scelta di metodica diagnostico-terapeutica che, tenuto conto delle peculiarità del caso concreto
(coesistenza di una grave condizione di cardiomiopatia dilatativa postinfartuale associata a broncopatia cronica mista ostruttivo-restrittiva) ha privato quanto meno il paziente di una ragionevole, fondata perdita di “chance” di sopravvivenza specie nell'immediato, posto che la mortalità a distanza dei pazienti che versano in condizioni similari al Sig. non è elevata CP_2 dipendendo fondamentalmente dalla gravità della cardiopatia e dalle terapie praticate, specie in occasione di eventi acuti sopraggiunti quali, ad esempio, la fibrillazione ventricolare (FV).
A parte i casi in cui l'evento aritmico si presenta in maniera imprevedibile, spesso in giovani atleti e senza patologie cardiache per le quali si invoca la presenza di un substrato aritmico congenito o più modernamente delle cosiddette canalopatie, la FV rappresenta generalmente l'epilogo di un grave processo morboso che interessa il cuore. La sottostante cardiopatia evolve, spesso lentamente, verso
l'exitus con il quadro dello scompenso cardiaco ed evento finale rappresentato dalla possibile insorgenza di una fibrillazione ventricolare. La prognosi di tali pazienti può essere poco influenzata, specie nei casi più gravi (Classe NYHA III-IV), dalle terapie mediche praticate, incluso il pacemaker biventricolare ed il defibrillatore impiantabile.
37 Da rilevare, a tal proposito, che la prognosi della fibrillazione ventricolare, specie se l'aritmia sia occorsa in ambiente ospedaliero, dipende dalla rapidità ed appropriatezza delle cure, con percentuali di successo che oscillano dal 30 al 40% in relazione alla gravità della patologia cardiaca sottostante. Nel caso de quo, non essendo stato valutato lo stato anatomo-funzionale del cuore dopo
l'accesso del paziente al P.S. in data 24/11/2014 (mediante esecuzione di un Ecocardiogramma e valutazione del BNP) non è possibile determinare con precisione o buona approssimazione le probabilità che il paziente aveva di sopravvivere all'episodio di scompenso cardiaco con sovrapposta
FV dovendoci riferire ai dati provenienti dalla pratica clinica.
In questa ottica e per cercare di rispondere allo specifico quesito posto dal Giudice Istruttore, si è dell'opinione, conclusivamente - alla luce del complesso quadro documentale del procedimento e dei rilievi mossi dalle parti, alla luce del mancato doveroso comportamento alternativo dei sanitari ritenuto censurabile alla luce della buona prassi internistica e cardiologica per come specificato in precedenza, alla luce delle considerazioni cliniche sviluppate nel corpo dei vari elaborati presenti nel fascicolo - come sia sostenibile, il nesso causale tra la condotta e la possibilità perduta nella sua necessaria dimensione di apprezzabilità, serietà, consistenza.
In altre parole il complesso caso oggetto di studio approda a delle conclusioni che conducono a ritenere come l'omesso comportamento alternativo, doveroso, da parte dei sanitari (mancato ricovero presso l'U.O. di Cardiologia;
somministrazione di adeguate terapie cardiologiche;
trattamento ottimale della fibrillazione ventricolare), che a vario titolo avrebbero dovuto tutelare la salute del paziente, abbia originato una legittima, consistente perdita di chances, già espressa nel precedente elaborato, finalizzata all'ottenimento di un risultato terapeutico migliore, specie in occasione della fibrillazione ventricolare>>.
Come affermato dalla Corte Suprema di Cassazione rispetto all'evento morte, con considerazioni che valgono non solo per il bene-vita ma anche per il bene salute, il nesso di causalità può esistere non solo in relazione al rapporto tra fatto ed evento dannoso, ma anche tra fatto ed accelerazione dell'evento; sicché per escludere il nesso di causalità, in relazione alla lesione del bene "vita", è necessario non solo che il fatto non abbia generato l'evento letale, ma anche che non l'abbia minimamente accelerato, costituendo pregiudizio anche la privazione del fattore "tempo" (Cass. 7 febbraio 2017, n. 3136; Cass.27 novembre 2012, n. 20996;10 maggio 2000, n. 5962).
Come affermato da Cass. 12 settembre 2013, n. 20904, «dal punto di vista del danneggiato la prova del nesso causale quale fatto costitutivo della domanda intesa a far valere la responsabilità per l'inadempimento del rapporto curativo si sostanzia nella dimostrazione che l'esecuzione del rapporto curativo, che si sarà articolata con comportamenti positivi ed eventualmente omissivi, si è inserita nella serie causale che ha condotto all'evento di preteso danno, che è rappresentato o dalla persistenza
38 della patologia per cui si era richiesta la prestazione o dal suo aggravamento fino anche ad un esito finale come quello mortale o dall'insorgenza di una nuova patologia che non era quella con cui il rapporto era iniziato».
Grava quindi sul creditore l'onere di provare il nesso di causalità fra l'azione o l'omissione del sanitario ed il danno di cui domanda il risarcimento. Non solo il danno ma anche la sua eziologia è parte del fatto costitutivo che incombe all'attore di provare. Ed invero se si ascrive un danno ad una condotta non può non essere provata da colui che allega tale ascrizione la riconducibilità in via causale del danno a quella condotta. Se, al termine dell'istruttoria, resti incerti la reale causa del danno, le conseguenze sfavorevoli in termini di onere della prova gravano quindi sull'attore.
La causalità relativa all'evento ed al danno consequenziale è comune ad ogni fattispecie di responsabilità, contrattuale ed extracontrattuale, e caratterizza negli stessi termini, sia in ambito contrattuale che extracontrattuale, gli oneri di allegazione e di prova del danneggiato.
Il danno è elemento costitutivo della fattispecie dedotta in giudizio ed essendo l'eziologia immanente alla nozione di danno anche l'eziologia è parte del fatto costitutivo dedotto che l'attore deve provare.
Su questo tronco comune intervengono le peculiarità delle due forme di responsabilità.
La responsabilità contrattuale sorge dall'inadempimento di un obbligo, sicché l'attore deve provare la fonte dell'obbligo. La responsabilità extracontrattuale richiede invece, stante la mancanza di un'obbligazione, un criterio di giustificazione, e tali sono il dolo e la colpa, che è pertanto onere dell'attore dimostrare.
L'attività del giudice dovrà muovere dalla previa disamina della condotta (e della sua colpevolezza)
e dall'accertamento della relazione causale tra tale condotta e l'evento di danno (la possibilità perduta), senza che i concetti di probabilità causale e di possibilità (e cioè di incertezza) dell'evento sperato possano legittimamente sovrapporsi, elidersi o fondersi insieme.
Indagine che andrà condotta alla luce del criterio civilistico del "più probabile che non" (sulla cui portata, cfr. Cass. 15991/2011; 18392/2017).
Qualora l'evento di danno sia costituito non da una possibilità - sinonimo di incertezza del risultato sperato - ma dal (mancato) risultato stesso (nel caso di specie, la perdita anticipata della vita), non è lecito discorrere di chance perduta, bensì di altro e diverso evento di danno, senza che l'equivoco lessicale costituito, in tal caso, dalla sua ricostruzione in termini di "possibilità" possa indurre a conclusioni diverse (cfr. Cass. 5641/2018).
In tema di responsabilità sanitaria, come chiarito da Cass. 5641/2018, possono formularsi le seguenti ipotesi:
a) La condotta (commissiva o più spesso omissiva) colpevolmente tenuta dal sanitario ha cagionato la morte del paziente mentre una diversa condotta (diagnosi corretta e tempestiva) ne avrebbe
39 consentito la guarigione, alla luce dell'accertamento della disposta CTU. In tal caso l'evento - conseguenza del concorso di due cause, la malattia e la condotta colpevole - sarà attribuibile al sanitario, chiamato a rispondere del danno biologico cagionato al paziente e del danno da lesione del rapporto parentale cagionato ai familiari.
b) La condotta colpevole ha cagionato non la morte del paziente (che si sarebbe comunque verificata) bensì una significativa riduzione della durata della sua vita ed una peggiore qualità della stessa per tutta la sua minor durata. In tal caso il sanitario sarà chiamato a rispondere dell'evento di danno costituito dalla minor durata della vita e dalla sua peggior qualità, senza che tale danno integri una fattispecie di perdita di chance - senza, cioè, che l'equivoco lessicale costituito dal sintagma
"possibilità di un vita più lunga e di qualità migliore" incida sulla qualificazione dell'evento, caratterizzato non dalla "possibilità di un risultato migliore", bensì dalla certezza (o rilevante probabilità) di aver vissuto meno a lungo, patendo maggiori sofferenze fisiche e spirituali.
c) La condotta colpevole del sanitario non ha avuto alcuna incidenza causale sullo sviluppo della malattia, sulla sua durata e sull'esito finale, rilevando di converso, in pejus, sulla sola (e diversa) qualità ed organizzazione della vita del paziente: l'evento di danno (e il danno risarcibile) sarà in tal caso rappresentato da tale (diversa e peggiore) qualità della vita (intesa altresì nel senso di mancata predisposizione e organizzazione materiale e spirituale del proprio tempo residuo), senza che, ancora una volta, sia lecito evocare la fattispecie della chance.
d) La condotta colpevole del sanitario non ha avuto alcuna incidenza causale sullo sviluppo della malattia, sulla sua durata, sulla qualità della vita medio tempore e sull'esito finale. La mancanza, sul piano eziologico, di conseguenze dannose della pur colpevole condotta medica impedisce qualsiasi risarcimento.
e) La condotta colpevole del sanitario ha avuto, come conseguenza, un evento di danno incerto: le conclusioni della CTU risultano, cioè, espresse in termini di insanabile incertezza rispetto all'eventualità di maggior durata della vita e di minori sofferenze, ritenute soltanto possibili alla luce delle conoscenze scientifiche e delle metodologie di cura del tempo. Tale possibilità - cioè tale incertezza eventistica (la sola che consenta di discorrere legittimamente di chance perduta) - sarà risarcibile equitativamente, alla luce di tutte le circostanze del caso, come possibilità perduta- se provato il nesso causale (certo ovvero "più probabile che non"), tra la condotta e l'evento incerto (la possibilità perduta) nella sua necessaria dimensione di apprezzabilità, serietà, consistenza.
La Suprema Corte, sempre in materia di responsabilità sanitaria, ha chiarito che:
< di diagnosi tardiva - da compiersi secondo la regola del "più probabile che non" ovvero della
"evidenza del probabile", come pure delineata dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea nella
40 sentenza del 21 giugno 2017 in causa C-621/15 in tema di responsabilità da prodotto difettoso, in coerenza con il principio eurounitario della effettività della tutela giurisdizionale - si sostanzia nella verifica dell'eziologia dell'omissione, per cui occorre stabilire se il comportamento doveroso che l'agente avrebbe dovuto tenere sarebbe stato in grado di impedire o meno, l'evento lesivo, tenuto conto di tutte le risultanze del caso concreto nella loro irripetibile singolarità, giudizio da ancorarsi non esclusivamente alla determinazione quantitativo-statistica delle frequenze di classe di eventi (cd. probabilità quantitativa), ma anche all'ambito degli elementi di conferma disponibili nel caso concreto
(cd. probabilità logica)>> (Cass. 21530/2021);
< condotta omissiva va compiuto secondo un criterio di probabilità logica, stabilendo se il comportamento doveroso omesso sarebbe stato in grado di impedire, o meno, l'evento lesivo, tenuto conto di tutte le risultanze del caso concreto, in base ad un giudizio ancorato non solo alla determinazione quantitativo-statistica delle frequenze di eventi, ma anche agli elementi di conferma e all'esclusione di quelli alternativi, disponibili nel caso concreto;
non si tratta, dunque, di un criterio probatorio diverso da quello del "più probabile che non", utilizzato nel giudizio civile, quanto piuttosto espressione di un accertamento di natura sostanziale del nesso di causalità materiale>> (Cass
16199/2024);
< criterio giuridico del "più probabile che non", il quale impone al giudice di dare prevalenza alla spiegazione causale che si presenta come più probabile, tenuto conto della comparazione tra le diverse spiegazioni alternative, attenendosi nella valutazione ad un concetto di probabilità non necessariamente statistico, ma altresì logico, tale per cui, nella comparazione tra due o più possibili spiegazioni di un evento, una di esse prevale sulle altre in ragione dei suoi riscontri probatori o della sua coerenza intrinseca o di altro criterio di giudizio valido a sorreggere la decisione>> (Cass.
25805/2024).
Ad avviso di questa Corte, alla luce del criterio civilistico del "più probabile che non" (sulla cui portata, cfr. Cass. 15991/2011; 18392/2017), considerate le risposte rese per iscritto in data 8 aprile 2020 alle richieste di chiarimenti poste dal giudice di primo grado, non può ritenersi che tra la condotta dei sanitari convenuti e l'evento morte vi sia un nesso di causalità diretto ed immediato, in termini certi ed univoci. Per_ Infatti il CTU dott. , nelle risposte in data 8.4.2020, rettificando le sue precedenti conclusioni (sulle quali si è però basata la decisione di primo grado), ha detto che “Nel caso de quo, non essendo stato valutato lo stato anatomo-funzionale del cuore dopo l'accesso del paziente al P.S. in data 24/11/2014 (mediante esecuzione di un Ecocardiogramma e valutazione del BNP) non
41 è possibile determinare con precisione o buona approssimazione le probabilità che il paziente aveva di sopravvivere all'episodio di scompenso cardiaco con sovrapposta FV dovendoci riferire ai dati provenienti dalla pratica clinica” e che “l'omesso comportamento alternativo, doveroso, da parte dei sanitari (mancato ricovero presso l'U.O. di Cardiologia;
somministrazione di adeguate terapie cardiologiche;
trattamento ottimale della fibrillazione ventricolare), che a vario titolo avrebbero dovuto tutelare la salute del paziente, abbia originato una legittima, consistente perdita di chances, già espressa nel precedente elaborato, finalizzata all'ottenimento di un risultato terapeutico migliore, specie in occasione della fibrillazione ventricolare”. Per_ Nel precedente elaborato, depositato in data 24/11/2017, il CTU dott. aveva affermato che, laddove i sanitari che avevano preso in cura il paziente avessero posto in essere il trattamento indicato nella stessa relazione, ciò avrebbe “garantito al significative CP_2 chances di prolungare la sua vita e di migliorarne la qualità” con una probabilità complessiva di sopravvivenza stimata in una percentuale superiore al 50%; però nei chiarimenti in data
8.4.2020 aveva pure detto che “la prognosi della fibrillazione ventricolare, specie se l'aritmia sia occorsa in ambiente ospedaliero, dipende dalla rapidità ed appropriatezza delle cure, con percentuali di successo che oscillano dal 30 al 40% in relazione alla gravità della patologia cardiaca sottostante”. Per_ Il CTU dott. , dunque, fornisce risposte non univoche e che non supportano la tesi degli originati attori secondo cui la asserita condotta omissiva colpevole dei sanitari convenuti, di cui risponde la struttura ospedaliera, pur qualora ritenuta esistente, abbia generato l'evento letale o lo abbia minimamente accelerato (costituendo pregiudizio anche la privazione del fattore "tempo"). Per_ Il CTU dott. insiste sempre nell'affermare che la condotta dei sanitari convenuti, che lui qualifica come omissiva e colpevole, ha determinato la perdita di chance di sopravvivenza per il ma non conclude nel senso di affermare che quelle condotte omissive hanno CP_2 cagionato la morte del paziente o la hanno anticipata. Per_ Le conclusioni della CTU dott. , come cristallizzate nella risposta in data 8 aprile 2020 ai quesiti integrativi del Tribunale di Caltanissetta, non contrastano, peraltro, con quanto emerge dalla perizia collegiale effettuata nel corso del dibattimento a carico degli imputati e (procedimento n. 557/2013 R.G.T. Tribunale di Caltanissetta), conclusosi con CP_5 CP_4 la assoluzione di quest'ultimi perché il fatto non sussiste.
Invero, nella perizia collegiale effettuata in sede penale, a firma del dr. Persona_4
(Specialista in medicina legale e delle Assicurazioni) e del dr. (Primario Persona_5 dell'unità operativa complessa di cardiologia con UTIC dell'ospedale Muscatello di Augusta),
42 acquisita agli atti di causa e dunque valutabile ex artt. 115 e 116 c.p.c., si leggono le seguenti conclusioni:
“Il Signor è deceduto intorno alle 21:30 del 27/04/2011 per arresto cardiaco Persona_1 secondario a fibrillazione ventricolare risultata quale complicanza di SCANSTEMI in soggetto con
BPCO enfisematosa, cardiopatia ischemica cronica con pregressa rivascolarizzazione il miocardica mediante angioplastica coronarica (PCI) ed impianto di stent su ramo interventricolare anteriore della coronaria sinistra, arteriopatia obliterante arti inferiori II stadio di Fontaine.
Il corretto approccio clinico al paziente, con riscontro di elevati valori di troponina in soggetto cardiopatico ischemico noto con tracciato elettrocardiografico sospetto per ischemia miocardica e con quadro clinico di dispnea (equivalente anginoso), avrebbe richiesto il ricovero in U.T.I.C. per avviarlo all'ulteriore percorso diagnostico terapeutico, comportante l'esecuzione di approfondimenti diagnostici (esame ecocardiografico), il trattamento con doppia terapia antiaggregante piastrinica
e l'avvio, entro 24 ore dalla presentazione del paziente al pronto soccorso, alla coronarografia ed eventuale rivascolarizzazione mediante angioplastica coronarica percutanea.
Con riferimento alle condotte degli odierni imputati (sanitari in servizio e pomeridiano al pronto soccorso) il consulente cardiologo del quale è stato richiesto l'intervento assume una evidente posizione di garanzia.
I sanitari del pronto soccorso, in assenza di specifiche indicazioni da parte dello specialista consultato, null'altro potevano fare oltre all'osservazione concordata con il cardiologo.
Non si ravvisano, pertanto, nella condotta degli odierni imputati (improntata alle indicazioni apparentemente ricevute dal consulente cardiologo consultato), elementi censurabili a titolo di colpa professionale, che siano causalmente correlabili al decesso del paziente.
Non è possibile affermare con certezza che se il paziente fosse stato ricoverato in un'unità di terapia intensiva coronarica la prognosi avrebbe avuto un'evoluzione favorevole, e non vi sono elementi per poter ritenere, con elevato grado di probabilità statistica e circostanziale, che qualora il paziente fosse stato adeguatamente trattato con strategia precocemente invasiva sarebbe sopravvissuto”
La mancata prova, facendo applicazione del criterio causale del più probabile che non, che vi sia nesso eziologico tra la condotta (omissiva) dei medici dell'Ospedale S. Elia di Caltanissetta ed evento di danno (morte del ), comporta che, in riforma della sentenza di primo CP_2 grado, sia la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale sia la domanda di risarcimento del danno patrimoniale, tutte proposte iure proprio dagli attori, debbano essere rigettate.
§§§
43 Gli originari attori hanno proposto in primo grado, iure hereditatis, una domanda risarcitoria da perdita di chance, trasmissibile agli eredi, consistente nel fatto che, a causa della condotta omissiva colpevole dei sanitari e della struttura convenuti, il ha perso la possibilità CP_2
(la chance) di vivere più a lungo, essendo deceduto a 79 anni, mentre, secondo gli indici CP_1 di vita media dell'uomo in , poteva vivere fino a 85 anni.
Gli stessi attori, sulla scorta di queste argomentazioni, hanno chiesto con la domanda introduttiva (vedi pagina 11 atto di citazione in primo grado) di liquidare per tale titolo
(danno da perdita di chance), in via equitativa, quali eredi del , la somma Persona_1 complessiva di € 124.050,00.
La Corte rileva che una tale domanda di danni, inequivocabilmente proposta dagli attori iure hereditatis nel corpo dell'atto di citazione, apparentemente contrasta con l'intestazione dell'atto di citazione in primo grado, laddove gli stessi attori non dichiarano di agire, oltre che in proprio, anche quali eredi del loro congiunto (il quale non viene Persona_1 neppure menzionato nell'intestazione della domanda introduttiva).
Tuttavia, per risalente insegnamento della Suprema Corte, ai fini dell'interpretazione della domanda giudiziale, sulla lettera delle espressioni usate deve sempre prevalere la ricerca della sostanziale volontà e dello scopo, anche implicito, della parte, almeno nei limiti in cui potevano ragionevolmente essere intesi, e comunque di fatto sono stati intesi dalla controparte, tenendo conto di tutte le circostanze del caso, nonché delle eventuali precisazioni formulate dall'attore nel corso del giudizio (cfr. ex multis Cass. Sez. 1, Sentenza n. 2681 del 03/05/1984).
Quindi, aldilà del dato formale della intestazione dell'atto di citazione, preso in considerazione dal giudice di primo grado, non è seriamente dubitabile che gli originari attori, in relazione al decesso del loro prossimo congiunto, abbiano inteso agire per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali sofferti non solo iure proprio ma anche iure hereditatis.
Ne consegue che non può essere confermata la valutazione del giudice di primo grado in ordine al fatto che gli attori non hanno agito anche in qualità di eredi del loro prossimo congiunto , come correttamente affermano gli originari attori nel loro atto di Persona_1 appello (da qualificare come appello incidentale).
Tuttavia, la domanda di danni per perdita di chance formulata iure hereditatis dagli originari attori, è infondata nel merito e va rigettata per le ragioni di seguito esposte.
In tema di risarcimento da perdita di chance di sopravvivenza l'onere probatorio incombe sull'attore.
In particolare, è onere dell'attore provare che un errato o omesso trattamento sanitario abbia comportato la perdita per il paziente della "chance" di vivere per un periodo di tempo
44 più lungo rispetto a quello poi effettivamente vissuto. In tale eventualità, le possibilità di sopravvivenza, misurate in astratto secondo criteri percentuali, rilevano ai fini della liquidazione equitativa del danno, che dovrà altresì tenere conto dello scarto temporale tra la durata della sopravvivenza effettiva e quella della sopravvivenza possibile in caso di intervento chirurgico corretto
(Cass. 7195/2014).
In tema di responsabilità sanitaria, il danno da perdita anticipata della vita va distinto da quello da perdita di "chance" di sopravvivenza, posto che, se la morte è intervenuta, l'incertezza eventistica, che di quest'ultima costituisce il fondamento logico prima ancora che giuridico, è stata smentita da quell'evento; ne consegue l'inammissibilità della congiunta attribuzione di un risarcimento da "perdita anticipata della vita" e da perdita di "chance" di sopravvivenza, trattandosi di voci di danno logicamente incompatibili, salvo il caso, del tutto eccezionale, in cui si accerti, anche sulla base della prova scientifica acquisita, che esista, in relazione alle specifiche circostanze del caso concreto, la seria, concreta e apprezzabile possibilità (sulla base dell'eziologica certezza della sua riconducibilità all'errore medico) che, oltre quel tempo già determinato di vita perduta, il paziente avrebbe potuto sopravvivere ancora più a lungo (Cass. 26851/2023).
Il danno da perdita di chance di sopravvivenza va poi liquidato in via equitativa tenendo conto, in ragione delle peculiarità del caso concreto, delle caratteristiche della possibilità perduta e del suo grado di apprezzabilità, serietà e consistenza, non potendo, in ogni caso, essere parametrato, neppure con le eventuali decurtazioni, né ai valori tabellari previsti per la perdita della vita, né a quelli del danno biologico temporaneo (Cass. 2861/2025).
Nel caso di specie, tenuto conto dei principi affermati dalla più recente giurisprudenza di legittimità, tenuto altresì conto delle emergenze emerse dalla perizia collegiale effettuata nell'ambito del processo penale, in sede di dibattimento, iscritto al 557/2013 RGT Tribunale di Caltanissetta, a carico dei medici e nonché quelle Controparte_5 Controparte_4
Per_ della CTU del dr. (in specie in base ai chiarimenti forniti dal dr. in data Per_3
8.4.2020), non vi è alcuna evidenza, in termini di apprezzabilità, serietà e consistenza, di una perdita di "chance" di sopravvivenza patita dal paziente.
Segnatamente, oltre a non essere stato provato il necessario nesso causale tra la condotta dei sanitari e tale allegato danno per perdita di chance, non può non rilevarsi che le condizioni di salute del (che aveva 79 anni al momento del suo ingresso al Pronto Persona_1
Soccorso dell'Ospedale di Caltanissetta, soggetto con BPCO enfisematosa, cardiopatia ischemica cronica con pregressa rivascolarizzazione il miocardica mediante angioplastica coronarica (PCI) ed impianto di stent su ramo interventricolare anteriore della coronaria sinistra, arteriopatia obliterante
45 arti inferiori II stadio di Fontaine), rendevano del tutto improbabile una sua sopravvivenza fino all'età indicata dagli attori, pari a 85 anni.
In conclusione, in accoglimento dei suesaminati motivi di appello ed in riforma della sentenza di primo grado, le domande proposte dagli originari attori nei confronti degli originati convenuti, che non hanno fatto acquiescenza alla sentenza di primo grado, sono rigettate con le conseguenti statuizioni di cui al dispositivo.
Risulta, invece, diversa la posizione processuale dell'originario convenuto , Controparte_5 soccombente in primo grado, il quale è rimasto contumace in appello.
La Suprema Corte ha chiarito che la facoltà del debitore OL di avvalersi della sentenza favorevole intervenuta fra il creditore ed altro coobbligato concerne l'ipotesi in cui nel rapporto obbligatorio OL sia pronunciata una sola sentenza, i cui effetti possono comunicarsi al condebitore non in causa, mentre trova limite alla sua applicazione nella eventuale esistenza, nei confronti del medesimo condebitore, di un giudicato contrario sul medesimo punto. Pertanto, qualora i debitori solidali abbiano partecipato al giudizio, sia pure in un solo grado, essi sono soggetti alle preclusioni derivanti dal giudicato formatosi nei loro confronti, nonché all'efficacia del giudicato medesimo (Cass. 1143/1981).
Quindi, in tema di solidarietà, in virtù del limite apportato dal secondo comma dell'art. 1306 c.c. al principio enunciato nel primo comma, il debitore OL può invocare a suo favore la sentenza intervenuta fra il creditore e altro coobbligato solo quando sia rimasto estraneo al relativo giudizio;
in caso contrario, la sentenza emessa nei confronti dei diversi debitori consta di distinte pronunce, in relazione all'autonomia ed indipendenza dei relativi rapporti obbligatori, con la conseguenza che il passaggio in giudicato dell'una, per difetto di impugnazione, rimane insensibile all'eventuale riforma o annullamento dell'altra, a prescindere dal carattere personale o meno delle relative eccezioni (Cass.
28267/2021).
Atteso che , condebitore OL e soccombente in primo grado, è rimasto CP_5
Cont contumace nel giudizio di appello proposto dal condebitore OL egli è soggetto alle preclusioni derivanti dal giudicato formatosi nei suoi confronti, nonché all'efficacia del giudicato medesimo.
Quindi sono ormai coperte da giudicato le statuizioni di condanna contenute nella sentenza di primo grado per il condebitore OL , contumace in grado di appello. Controparte_5
Le ragioni della presente decisione, per il resto, assorbono o rendono superfluo l'esame di ogni altro motivo dell'appello principale non esaminato, come pure l'esame degli altri motivi degli appelli incidentali che non siano stati esaminati.
46 Cont In ragione dell'accoglimento dell'impugnazione proposta dalla e del rigetto delle domande tutte proposte dagli originari attori nei confronti degli originari convenuti, gli originari attori
, , , , , CP_1 CP_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 [...]
Cont
sono condannati a restituire alla di Caltanissetta e alle due compagnie Parte_6 assicuratrici, rispettivamente chiamate in causa dai convenuti e , come da loro CP_4 CP_5
Cont richiesto, gli importi corrisposti loro dalla stessa e dalle stesse compagnie assicuratrici, in forza delle statuizioni di condanna della sentenza di primo grado provvisoriamente esecutive, oltre gli interessi su dette somme oltre accessori come per legge.
E' stato infatti chiarito (vedi Cass. 6614/2023) che la domanda di restituzione delle somme versate in esecuzione della sentenza di primo grado o del decreto ingiuntivo può essere proposta nel giudizio d'appello senza che ciò implichi violazione del divieto di domande nuove posto dall'art. 345 c.p.c., dovendo applicarsi, in via analogica, il principio generale in base al quale, per ragioni di economia processuale, la domanda di risarcimento del danno per responsabilità aggravata ex art. 96, comma 2, c. p. c. può essere proposta anche in grado di appello, come pure la domanda di riduzione in pristino ed ogni altra conseguente davanti al giudice di rinvio (art. 389 c.p.c.).
E' poi utile evidenziare che, in caso di somme indebitamente versate in forza di una sentenza provvisoriamente esecutiva successivamente riformata, non si applica la disciplina della ripetizione dell'indebito oggettivo di cui all'art. 2033 cod. civ., dovendosi riconoscere all'interessato il diritto di essere reintegrato dall'"accipiens" dell'intera diminuzione patrimoniale subita, con restituzione della somma versata aumentata degli interessi ovvero, se di maggior misura, della rivalutazione - pari al saggio medio di rendimento netto dei titoli di Stato con scadenza non superiore a dodici mesi - con decorrenza dal giorno del pagamento non dovuto (Cass. 25589/2010).
Le spese processuali del doppio grado di giudizio devono seguire, ex art. 91 c.p.c., come da dispositivo, la soccombenza finale degli originari attori , , CP_1 CP_2 Parte_3
, , , , mentre le statuizioni
[...] Parte_4 Parte_5 Parte_6 sulle spese di primo grado restano ferme per , per effetto del giudicato ormai Controparte_5 prodottosi, nei confronti dello stesso condebitore OL , contumace in appello, Controparte_5 come dianzi chiarito.
In tema di impugnazioni, il potere del giudice d'appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, in quanto il relativo onere deve essere attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite (Cass. 33412/2024)
Infatti, il criterio della soccombenza, al fine di attribuire l'onere delle spese processuali, non si fraziona a seconda dell'esito delle varie fasi del giudizio, ma va riferito unitariamente
47 all'esito finale della lite, senza che rilevi che in qualche grado o fase del giudizio la parte poi definitivamente soccombente abbia conseguito un esito ad essa favorevole (Cass. 6369/2013).
In tema di regolamento delle spese processuali in appello, per il principio di soccombenza (ex art. 91
c.p.c.) - la quale va individuata ex post, con riguardo al processo considerato unitariamente, cioè all'esito della controversia decisa dal giudice dell'impugnazione e non dei singoli segmenti (grado e fase) del giudizio - e tenuto conto dell'infrazionabilità della domanda, deve ritenersi implicita nella richiesta di condanna alle spese di lite formulata dall'appellante anche quella di regolamento delle spese del primo grado (Cass. 23639/2024).
Occorre pure considerare che in forza del principio di causazione - che, unitamente a quello di soccombenza, regola il riparto delle spese di lite - il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore qualora la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda;
il rimborso rimane, invece, a carico della parte che ha chiamato o fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante, rivelatasi manifestamente infondata o palesemente arbitraria, concreti un esercizio abusivo del diritto di difesa (Cass. 31889/2019).
Alla luce di tali principi, applicati i parametri indicati dal D.M. 55/2014, nel testo vigente ratione temporis, tenuto conto del valore della controversia (€ 1.800.000) dichiarato dagli originari attori nella loro domanda introduttiva, le spese di lite si liquidano, in base agli atti, a carico di , , , , CP_1 CP_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
, , in solido, ed in favore delle altre parti, come segue:
[...] Parte_6
1.1) in favore della , quanto al giudizio di Controparte_10 primo grado, euro 19.000,00 per compenso (fase studio;
fase introduttiva;
fase istruttoria;
fase decisoria), oltre 15% per rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge;
1.2) in favore della , quanto al giudizio di Controparte_10 secondo grado, euro 2.556,00 per esborsi ed euro 12.500,00 per compenso (fase studio;
fase introduttiva;
fase decisoria), oltre 15% per rimborso forfettario spese generali, IVA
e CPA come per legge;
1.3) in favore di quanto al giudizio di primo grado, euro 19.000,00 Controparte_4 per compenso (fase studio;
fase introduttiva;
fase decisoria), oltre 15% per rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge;
48 1.4) in favore di quanto al giudizio di secondo grado, euro 12.500,00 Controparte_4 per compenso (fase studio;
fase introduttiva;
fase decisoria), oltre 15% per rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge;
1.5) in favore di , quanto al giudizio di primo Controparte_6 grado, euro 12.500,00 per compenso (fase studio;
fase introduttiva;
fase decisoria), oltre 15% per rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge;
1.6) in favore di , quanto al giudizio di secondo Controparte_6 grado, euro 804 per esborsi ed euro 19.000,00 per compenso (fase studio;
fase introduttiva;
fase decisoria), oltre 15% per rimborso forfettario spese generali, IVA e
CPA come per legge;
1.7) in favore di , quanto al giudizio di primo grado, euro Controparte_8
12.500,00 per compenso (fase studio;
fase introduttiva;
fase decisoria), oltre 15% per rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge;
1.8) in favore di , quanto al giudizio di secondo grado, euro Controparte_8
1848 per esborsi ed euro 19.000,00 per compenso (fase studio;
fase introduttiva;
fase decisoria), oltre 15% per rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge.
Le spese processuali del grado di appello nei confronti di , in ragione della Controparte_5 sua contumacia e delle ragioni della decisione, sono dichiarate irripetibili.
Le spese della CTU disposta in primo grado, liquidate con separato decreto, sono poste a carico degli originari attori, in solido tra loro e con , nei cui confronti rimangono Controparte_5 ferme le statuizioni di prime cure che lo interessano, perché ormai coperte dal giudicato per le ragioni sopra chiarite.
In definitiva, tutte le statuizioni di condanna contenute nella sentenza di primo grado e che riguardano sono confermate, quale effetto del giudicato ormai prodottosi Controparte_5 rispetto alla sua posizione di condebitore OL che ha partecipato al giudizio di primo grado, rimanendo soccombente, e che non ha impugnato la sentenza di primo grado.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, in ragione del rigetto della loro impugnazione, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte degli appellanti , , CP_1 CP_2 Parte_3 Parte_4
, , di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, Parte_5 CP_2 Parte_6 pari a quello previsto per l'appello a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
49 La Corte di Appello di Caltanissetta, definitivamente pronunciando, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Caltanissetta n. 138/2021, pubblicata in data 11 marzo 2021, appellata in via principale dalla e in via incidentale da Controparte_10
, , e CP_1 CP_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
, nonché, sempre in via incidentale, da e Parte_6 Controparte_8 [...]
, nella contumacia dell'appellato così Controparte_6 Controparte_5 provvede:
1) rigetta le domande proposte da , , , CP_1 CP_2 Parte_3 Parte_4
, e nei confronti di
[...] Parte_5 Parte_6 Controparte_10
e poiché infondate;
[...] Controparte_4
2) dichiara che le statuizioni di condanna contenute nella sentenza di primo grado concernenti l'appellato contumace sono coperte dagli effetti del giudicato, ormai formatosi Controparte_5 rispetto alla sua posizione;
3) condanna, in solido, , , , , CP_1 CP_2 Parte_3 Parte_4
e al pagamento delle spese processuali del doppio grado Parte_5 Parte_6 di giudizio, liquidate come segue:
- in favore della , quanto al giudizio di primo Controparte_10 grado, euro 19.000,00 per compenso (fase studio;
fase introduttiva;
fase istruttoria;
fase decisoria), oltre 15% per rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge;
- in favore della , quanto al giudizio di secondo Controparte_10 grado, euro 2.556,00 per esborsi ed euro 12.500,00 per compenso (fase studio;
fase introduttiva;
fase decisoria), oltre 15% per rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge;
- in favore di quanto al giudizio di primo grado, euro 19.000,00 per Controparte_4 compenso (fase studio;
fase introduttiva;
fase decisoria), oltre 15% per rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge;
- in favore di quanto al giudizio di secondo grado, euro 12.500,00 per Controparte_4 compenso (fase studio;
fase introduttiva;
fase decisoria), oltre 15% per rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge;
- in favore di , quanto al giudizio di primo grado, Controparte_6 euro 12.500,00 per compenso (fase studio;
fase introduttiva;
fase decisoria), oltre 15% per rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge;
- in favore di , quanto al giudizio di secondo Controparte_6 grado, euro 804 per esborsi ed euro 19.000,00 per compenso (fase studio;
fase introduttiva;
fase decisoria), oltre 15% per rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge;
50 - in favore di , quanto al giudizio di primo grado, euro 12.500,00 Controparte_8 per compenso (fase studio;
fase introduttiva;
fase decisoria), oltre 15% per rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge;
- in favore di , quanto al giudizio di secondo grado, euro 1848 Controparte_8 per esborsi ed euro 19.000,00 per compenso (fase studio;
fase introduttiva;
fase decisoria), oltre 15% per rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge;
4) pone a carico di , , , CP_1 CP_2 Parte_3 Parte_4
, , in solido con l'appellato contumace Parte_5 Parte_6 CP_5
quale effetto del giudicato ormai prodottosi nei suoi confronti, le spese della CTU
[...] effettuata in primo grado e liquidate con separato decreto;
5) condanna, in solido, , , , , CP_1 CP_2 Parte_3 Parte_4
, a restituire alla e alle Parte_5 Parte_6 Controparte_12 compagnie assicuratrici, chiamate in causa dagli originari convenuti e , gli CP_4 CP_5 importi corrisposti in forza delle statuizioni di condanna provvisoriamente esecutive della sentenza di primo grado, oltre gli interessi su dette somme oltre accessori come per legge;
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte degli appellanti incidentali CP_1
, , , CP_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6
, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'appello a
[...] norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Caltanissetta, 28 febbraio 2025
Il Presidente Estensore
Dott. Emanuele De Gregorio
51
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
SEZIONE CIVILE composta dai magistrati:
Dott. Emanuele De Gregorio Presidente rel.
Dott. Gaetano Sole Consigliere
Dott.ssa Strazzanti Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di appello iscritta al n. 99/2024 R.G. promossa
DA di Caltanissetta, in persona del Direttore Generale e legale Parte_1 rappresentante pro tempore Dott. Ing. con sede in Caltanissetta, Via Parte_2
Giacomo Cusmano n.1 (C.F./P.IVA domiciliata in Caltanissetta, via Luca Pignato P.IVA_1
n.26, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Lacagnina (C.F.: ), che la C.F._1 rappresenta e difende giusta procura rilasciata in foglio separato, il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni relative al presente procedimento all'indirizzo pec:
Email_1
appellante
NEI CONFRONTI DI
nata a [...] il [...] (C.F.: ), CP_1 C.F._2 CP_2 nata a [...] il [...] (C.F.: ), nato a [...] CodiceFiscale_3 Parte_3
Cataldo il 06.03.1963 (C.F.: ), nato a [...] il C.F._4 Parte_4
23.04.1958 (C.F.: ), nato a [...] il [...] CodiceFiscale_5 Parte_5
(C.F.: ) e nato a [...] il [...]( C.F._6 Parte_6
C.F.: , in proprio e nella qualità di eredi di nato a [...] C.F._7 Persona_1
Cataldo il 01.07.1932 e deceduto in Caltanissetta il 27.04.2011, elettivamente domiciliati in Palermo in via Spinuzza n.20, presso lo studio degli avv.ti Fabrizio Lumia ( C.F.: ) e C.F._8
1 (C.F.: i quali li rappresentano e difendono unitamente e/o Controparte_3 C.F._9 disgiuntamente giusta procura in calce alla comparsa di risposta, i quali dichiarano di voler ricevere le comunicazioni al seguente indirizzo pec: Email_2
Appellati
NONCHE'
nato a [...] il [...] (C.F.: ) domiciliato Controparte_4 C.F._10 in Caltanissetta al Corso Umberto I n.7 presso lo studio legale dell'Avv. Salvatore Alletto (C.F.:
) per mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta, il quale C.F._11 dichiara di voler ricevere le comunicazioni all'indirizzo pec: Email_3
Appellato
NONCHE'
nato a [...] il [...], C.F. , residente in Controparte_5 C.F._12
Caltanissetta via Don Minzoni 144/O, in primo grado rappresentato e difeso dall'Avv. Luigi Cascino ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo sito in Caltanissetta, viale della Regione
n. 9
Appellato contumace
NONCHE'
(P.IVA ) con sede in Milano, via Controparte_6 P.IVA_2
Benigno Crespi n.23, in persona del procuratore in carica pro tempore, dott. , Controparte_7 elettivamente domiciliata in Caltanissetta, Corso Vittorio Emanuele n.161, presso lo studio dell'Avv.
Massimo dell'Utri, rappresentata e difesa dall'Avv. Santo Spagnolo (C.F.: ), C.F._13 il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni al seguente indirizzo:
Email_4
Appellata
E
(P.IVA con sede a Bologna in via Stalingrado n.45 in Controparte_8 P.IVA_3 persona del suo legale rappresentante pro tempore Dott. elettivamente Controparte_9 domiciliato in Caltanissetta Corso Umberto I n. 7 presso lo studio associato degli Avvocati Alletto e
Turco, rappresentato e difeso dagli avvocati Maria Turco (C.F.: ) e Claudia C.F._14
Alletto ( , per procura in calce alla comparsa di risposta, i quali dichiarano di C.F._15 voler ricevere le comunicazioni ai seguenti indirizzi: Email_5 Email_6 oppure al fax: 0934584435;
2 Appellato
ALLA QUALE E' RIUNITA LA CAUSA DI APPELLO ISCRITTA AL N. 105/2021 R.G.
PROMOSSA DA:
nata a [...] il [...] C.F. ,- coniuge CP_1 C.F._2 superstite convivente - nata a [...] il [...] C.F. CP_2
– figlia convivente - nato a [...] il [...] CodiceFiscale_3 Parte_3
C.F. ; nato a [...] il [...] C.F C.F._4 Parte_4
; nato a [...] il [...] C.F. C.F._16 Parte_5
e nato a [...] il [...] C.F. C.F._6 Parte_6
– figli legittimi non conviventi- in proprio e n. qualità di legittimi eredi - del C.F._7 defunto nato a [...] il [...] e deceduto in Caltanissetta il 27.04.11- Persona_1
Tutti quanti, elettivamente domiciliati in Palermo in via S. Spinuzza n. 20, presso lo studio degli
Avv.ti Fabrizio Lumia ( ) e , C.F._8 Email_2 Controparte_3
( i quali li rappresentano e difendono unitamente e/o C.F._9 Email_7 disgiuntamente giusta procura rilasciata in calce all'atto di citazione in appello;
dichiarano altresì
i procuratori, di voler ricevere le comunicazioni ex art. 133 e 134 c.p.c. e 176 c.p.c. al seguente indirizzo pec Email_8
APPELLANTI
CONTRO
, in persona del Direttore Generale e legale Controparte_10 rappresentante pro tempore, Dott. Ing. con sede in Caltanissetta, Via Parte_2
Giacomo Cusmano n. 1, (C.F./P.IVA ), rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe P.IVA_1
Lacagnina, (C.F. ) giusta delibera di incarico n. 1244 del 14/05/2021 e C.F._1 mandato rilasciato in foglio separato che unita alla comparsa di costituzione in appello nel procedimento n. r.g. 105/2021, elettivamente domiciliata presso il suo studio legale sito in
Caltanissetta, via Luca Pignato n.26, il quale dichiara, ai sensi dell'art. 176 co II c.p.c,. di voler ricevere le comunicazioni relative al presente procedimento, alternativamente: a mezzo fax:
095/2868088 o via PEC: Email_1
APPELLATA
Dott. nato a [...] il [...], C.F. , residente in CP_5 C.F._12
Caltanissetta via Don Minzoni 144/O, in primo grado rappresentato e difeso dall'Avv. Luigi Cascino
3 ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo sito in Caltanissetta, viale della Regione
n. 9
APPELLATO-CONTUMACE
Dott. nato a [...] il [...] c.f.: residente a Controparte_4 C.F._10
FA (Pa) in Via Gildo Lo Forti n.8 elettivamente domiciliato in Caltanissetta al Corso Umberto I
n.7 presso lo studio legale dell'Avv. Salvatore Alletto, rappresentato e difeso dall'Avv. Salvatore
Alletto c.f. giusta mandato in calce al presente atto, si dichiara di voler C.F._11 ricevere le comunicazioni di cancelleria e notificazioni all'indirizzo di posta elettronica certificata:
Email_9
APPELLATO
con sede a Bologna in Via Stalingrado n. 45, CF. e P.Iva Controparte_8 P.IVA_3 in persona del Suo legale rappresentante pro tempore e procuratore ad negotia Dott. Controparte_9 in forza di procura speciale del 18/12/2019 in Notar di Bologna ai
[...] Persona_2 numeri 93508/10283 rep/fasc., elettivamente domiciliato in Caltanissetta presso lo studio legale associato degli avvocati Alletto e Turco sito a Caltanissetta in C.so Umberto I n. 7, rappresentato e difeso dagli Avvocati Maria Turco ( ) e Claudia Alletto C.F._14
( giusta mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta contenente C.F._15 appello incidentale ex art. 343 cpc., che dichiarano di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria ai seguenti indirizzi pec: oppure al n. fax 0934584435, Email_5 Email_6
APPELLATA-APPELLANTE IN VIA INCIDENTALE
(P.I. Controparte_11
), con sede in Milano, Via Benigno Crespi, 23, in persona del procuratore in carica pro P.IVA_2 tempore, dott. , rappresentata e difesa dall'avv. Santo Spagnolo del Foro di Catania Controparte_7
(C.F. – FAX 095.382264 – PEC CodiceFiscale_17
ed elettivamente domiciliata in Caltanissetta, Corso Email_10
Vittorio Emanuele n. 161, presso lo studio dell'Avv. Massimo Dell'Utri, giusta procura in calce all'atto di chiamata di terzo notificato in primo grado
APPELLATA-APPELLANTE IN VIA INCIDENTALE
Conclusioni: le parti hanno concluso come da rispettive note ex art.127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza del 31.10.2024, di seguito trascritte:
4 Per l' di Caltanissetta: “In via istruttoria, previa revoca Parte_1 dell'ordinanza del 04.01.2022, si insiste per il rinnovo della CTU medico -legale proposta nel corso del primo grado di giudizio e reiterata sia nell'atto di impugnazione (R.G.C.A. n. 99/21) sia nella comparsa di costituzione in appello (R.G.C.A. n.105/21) per le ragioni ivi esposte.
In subordine, l' discute la causa e precisa le conclusioni riportandosi ai Controparte_12 precedenti scritti difensivi;
insiste per l'accoglimento dell'appello principale e per il rigetto dell'appello proposto dai Sig.ri e con conseguente conferma dei capi della CP_1 CP_2 sentenza da questi ultimi impugnati, nonché per il rigetto dei motivi 1 e 4 dell'appello incidentale proposto da Conseguentemente, solo in caso di mancato accoglimento della superiore CP_8
Cont richiesta istruttoria, l' di Caltanissetta chiede che la causa venga posta in decisione con concessione dei termini 190 c.p.c”. Cont Si trascrivono le conclusioni formulate dalla nell'atto di appello principale iscritto al n. 99/2021 RG:
VOGLIA L'ECC.MA CORTE DI APPELLO ADITA IN VIA PRELIMINARE, disporre la sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata n. 138/2021 pronunciata il 10.3.2021 dal
Tribunale di Caltanissetta -nella persona della Dott.ssa M. L. Insinga - e pubblicata l'11/03/2021 nella causa iscritta al R.G. n. 1886/2013, notificata a mezzo PEC dal legale degli attori in primo grado al sottoscritto procuratore in data 24.03.2021; NEL MERITO, in accoglimento dell'appello proposto dalla l' , in persona del legale rappresentante Controparte_10 pro tempore, riformare la Sentenza n. 138/2021 pronunciata il 10.3.2021 dal Tribunale di
Caltanissetta -nella persona della Dott.ssa M. L. Insinga - e pubblicata l'11/03/2021 nella causa iscritta al R.G. n. 1886/2013, notificata a mezzo PEC dal legale degli attori in primo grado al sottoscritto procuratore in data 24.03.2021 e per l'effetto: Ritenere e dichiarare in linea preliminare la nullità e/o l'annullamento della stessa in quanto emessa in forza di una errata qualificazione della domanda non formulata dagli attori in primo grado e/o in violazione degli art. 2697 c.c. e 115 c.p.c.
Respingere nel merito, in riforma della suddetta sentenza, la domanda avanzata dalla IG.ri
, ; ; ; , Parte_3 CP_1 Parte_4 CP_2 Parte_5
già in primo grado, in quanto infondata in fatto e diritto per tutti i motivi Parte_6 esposti, o con qualsivoglia altra statuizione;
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi
i gradi di giudizio. In subordine, nella denegata e non temuta ipotesi in cui dovesse essere confermata una sia pur minima responsabilità in capo all' , sempre in riforma dell'appellata Controparte_12 sentenza, liquidarsi il quantum per il danno lamentato dagli appellati sopra identificati nel giusto e provato ed in ossequio alla graduazione delle colpe sempre in solido con gli altri convenuti,
5 riducendo di conseguenza l'importo determinato dal giudice a quo. Compensare le spese di entrambi
i gradi di giudizio. Cont Si trascrivono le conclusioni formulate dalla nella comparsa di costituzione nella causa iscritta al n. 105/2021 RG:
VOGLIA L'ECC.MA CORTE DI APPELLO ADITA Respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, PRELIMINARMENTE ritenere e dichiarare l'inammissibilità dell'atto di appello per i motivi sopra meglio esposti;
SEMPRE PRELIMNARMENTE, seppure in via gradata, disporre la riunione del presente appello con quello proposto dalla deducente nel procedimento Controparte_12 recante n. 99/2021 R.G. C.A. NEL MERITO rigettare l'appello proposto , Parte_3 [...]
, , , , CP_1 Parte_4 CP_2 Parte_5 Parte_6 perché infondato in fatto ed in diritto per i motivi su esposti e, conseguentemente, confermare i capi della sentenza n. 138/2021 emessa dal Tribunale di Caltanissetta nel procedimento R.G. 1886/13 impugnati dai predetti appellanti, ad eccezione del capo relativo alla statuizione sulle spese di lite che dovrà essere invece riformato nelle modalità espresse nell'atto di appello proposto dall'
[...]
. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio. IN VIA CP_12
SUBORDINATA, nella denegata e non temuta ipotesi in cui si ritenesse anche solo parzialmente fondato l'appello proposto dagli appellanti, si chiede di liquidare il quantum per il danno lamentato dall'appellato nel giusto e provato. Compensare le spese. In via istruttoria si insiste nella richiesta di rinnovo della CTU medico – legale per i motivi già esposti.
Per Di , , CP_1 CP_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
, : “ci si riporta anche in relazione alla riunione dei due
[...] Parte_6 procedimenti recanti n. 99/2021 e n. 105/2021 - al proprio atto difensivo, contenente : atto di appello incidentale, nonché al contenuto di tutti i verbali e gli atti di causa sia di primo che di secondo grado
e, segnatamente, all'atto di appello incidentale ed alla comparsa di risposta depositata telematicamente, in data 26.07.2021; ribadendo ancora una volta: “di non accettare il contraddittorio, su domande, eccezioni e nuove difese formulate ex adverso, relative al primo grado di giudizio – secondo la scansione temporale prevista dal Codice di procedura civile, a pena di decadenza - ovvero difese per le quali è maturata decadenza, ” ed ancora, chiedendo: l'accoglimento integrale delle istanze ivi contenute ed ivi rassegnate, e come tale, in accoglimento del presente appello incidentale ed in parziale riforma del capo dell'impugnata Sentenza - N. 138/2021, emessa nel giudizio rubricato al RG. N. 1886/2013 dal Tribunale di Caltanissetta resa in data 11.03.2021 - limitatamente alla parte impugnata, l'accoglimento della domanda ivi contenuta sulla cui richiesta il Giudice di prime Cure ha omesso di pronunciarsi - ; chiedendo altresì : di rigettare integralmente, le domande proposte con il contestato atto di appello principale proposto dall'appellante Parte_7
6
[...] di Caltanissetta a ministero del Suo procuratore, Avv. Lacagnina, poiché del tutto inconferenti, erronee ed infondate in fatto ed in diritto, per tutti i motivi esposti nella parte narrativa della comparsa di costituzione qui integralmente richiamata e trascritta in ogni sua parte, alla quale ci si riporta integralmente.
Ed ancora, in accoglimento, dell'unico motivo di appello incidentale, ed in parziale riforma della sentenza n. 138/2021 emessa nel giudizio rubricato al n. 1886/2013, dal Tribunale di Caltanissetta resa in data 11.03.2021, accogliere, l'appello incidentale per i motivi tutti esposti nella parte motiva ed argomentativa dell'atto di appello in via incidentale, che qui si intendono richiamati e trascritti in ogni loro parte, e nei quali si insiste. E per l'effetto respingere con ogni statuizione, i motivi Cont dell'appello principale proposto dall' a ministero del Suo procuratore Avv. Lacagnina, nonché
l'appello incidentale della proposto dall'avv. Santo Spagnolo avverso questa Controparte_13 difesa nell'interesse dei sig.ri e CP_2 CP_1
SI TRASCRIVONO LE CONCLUSIONI FORMULATE NELL'ATTO DI APPELLO
NELLA CAUSA ISCRITTA AL N. 105/2021 RG
VOGLIA L'ON. CORTE D'Appello DI CALTANISSETTA Reiectis adversis. In via preliminare:
Accogliere per la forma il presente atto di appello, per la riforma parziale dei capi della sentenza sovra indicati, per i motivi tutti esposti nella parte motiva ed argomentativa, che qui si intendono richiamati e trascritti in ogni loro parte, e nei quali si insiste. *Ritenere e dichiarare l'idoneità dei motivi del presente appello, a contrastare l'assenza ovvero la carente ed insufficiente contraddittoria motivazione dei capi indicati - della impugnata sentenza seppur in forma parziale - nelle statuizioni specificatamente indicate e riportate nella parte motiva del presente atto, che qui si intendono ripetute e ritrascritte, atto di gravame inteso nella sua qualità di “ revisio prioris instantiae ”.
Ritenere e dichiarare, il presente atto di appello conforme alle norme ed ai principi di diritto contenuti nell'art. 342 c.p.c. così come novellato dalla L. 134/2012, e dunque contenente la parte volitiva e la parte argomentativa;
ed in quest'ultima, nella quale si è evidenziata la totale e/o carente ed inesistente e contraddittoria motivazione delle impugnate statuizioni, in contrasto con quanto chiesto ed eccepito da parte attrice, nel proprio percorso argomentativo ed espositivo esposto e dedotto nei propri atti, secondo le motivazioni logico-giuridiche addotte dal Giudice di Prime Cure che si contestano.
Percorso argomentativo del Giudice di Prime Cure, contestato secondo le motivazioni logico- giuridiche esposte nella parte motiva del presente atto, che qui si intendono ripetute e trascritte in ogni loro parte, ed alle quali ci si richiama espressamente e della quale si chiede la riforma. Ritenere
e dichiarare, soddisfatto il requisito probabilistico richiesto dall'art. 342 c.p.c. sulla base del conforme orientamento Giurisprudenziale citato, in relazione ai diversi motivi di appello proposti ed
7 ai quali si rinvia, nonché la parvenza del diritto fatto valere anche alla luce della violazione delle norme sostanziali e processuali sollevate ed invocate, nonché alla luce degli ultimi orientamenti delle
Corte di appello di Milano. *Ritenere e dichiarare, il vizio di motivazione in cui è incorso il Giudice di per avere “considerato ammissibile e fondante del proprio convincimento su un punto Parte_8 decisivo della controversia,” qual è, l'eccezione di carenza di legittimazione attiva iure hereditatis sollevata dal convenuto Dott. , sulla base delle argomentazioni di fatto e di diritto CP_5 sovra enunciate in specie la richiamata Sentenza a Sez. Unite n. 2951 del 16.02.2016, sentenza interpretativa su contrasto giurisprudenziale. *Ritenere e dichiarare, il vizio di motivazione in cui è incorso il Giudice di Prime Cure, in merito alla quantificazione e conseguente liquidazione del “ danno iure proprio alla voce danno parentale” in favore dei figli legittimi , Parte_4
, , - ci si riporta a tal proposito al Parte_3 Parte_5 Parte_6 fine di verificare il requisito probabilistico e dunque l'idoneità dei motivi, requisito ampiamente soddisfatto anche in questo caso da Autorevole, costante e recentissima Giurisprudenza - - Cass sent.
13269/2020 - di cui si condivide e si riporta il seguente stralcio : “ …..omissis…. un sistema che lascia al Giudice la facoltà di scegliere il risarcimento ritenuto equo, tra, un minimo ed un massimo molto distanti tra loro è, nella sostanza, un sistema equitativo puro, con l'unico temperamento del divieto di scendere al di sotto, o salire al disopra delle soglie tabellari.”Massima giurisprudenziale, che ha sancito il divieto per il Decidente di liquidare al di sotto dei minimi tabellari specificatamente indicati in quelli milanesi, dal Giudice di prime cure, indicando altresì la forcella che delimitava il range con indicazione delle soglia minima e massima. Ma pervenendo ad una risultante numerica inferiore al minimo e rendendo l'argomentazione posta alla base del tutto contraddittoria. Ritenere
e dichiarare, in merito alla mancata indicazione e/ o inesistente motivazione dei criteri adottati per la determinazione dei compensi ex D.M. 55/2014 - neppure in maniera succinta – così come sancito
e ribadito da numerose sentenze, tra cui due recentissime ed univoche statuizioni della Suprema
Corte, per tutte Ord. Cass n. 8146 del 28.04.2020; nonché alla ulteriore Ordinanza della Suprema
Corte n. 461/2020, nonché la parvenza del diritto fatto valere anche alla luce della violazione delle norme sostanziali e processuali sollevate ed invocate.
NEL MERITO *Riformare parzialmente, le statuizioni sovra indicate, dell'impugnata sentenza, recante n. 138/2021, nella causa numero di R.G. 1886/13 del Tribunale di Caltanissetta Dott. Maria
Lucia Insinga emessa in data 10/03/2021, depositata in cancelleria in data 11.03.2021, notificata in data 24.03.2021; accogliere per l'effetto, tutti i motivi di doglianza contenuti nei motivi di appello contenuti nella parte narrativa del presente atto di gravame e contraddistinti dai n. 1, 2, 3, e 4 secondo le motivazioni logicogiuridiche esposte nella parte motiva del presente atto, che qui si intendono ripetute e trascritte in ogni loro parte, ed alle quali ci si richiama espressamente. Ritenere
8 e dichiarare, l'ammissibilità dell'impugnazione proposta avverso alle statuizioni ivi indicate e riportate nella parte motiva del presente atto, che qui si intendono richiamate e trascritte – riforma seppur parziale - sussistendo la ragionevole probabilità di essere accolta, sulla base dei capisaldi argomentativi e dai richiamati consolidati principi in materia per quanto attiene, sia alla loro violazione che, alle massime che ne rendono consolidato l'orientamento assolvendo pienamente il requisito probabilistico. Ritenere e dichiarare, l'idoneità e la specificità dei motivi del presente appello, a contrastare la motivazione della impugnata sentenza, gravame inteso nella sua qualità di
“ revisio prioris instantiae. ” *Ritenere e dichiarare, la riforma della impugnata statuizione contenuta nella sentenza de qua, statuizione ivi indicata e riportata in stralcio nella parte motiva del presente atto, la piena “ legittimazione attiva iure hereditatis ” in capo agli attori - oggi appellanti
- nella Loro qualità - e conseguente spiegata domanda - di legittimi eredi del compianto R_
– Sig.ri , , , ,
[...] CP_1 CP_2 Parte_4 Parte_3 Parte_5
, - secondo le motivazioni indicate nel percorso argomentativo
[...] Parte_6 di cui, al primo motivo di appello contraddistinto dal n. 1, che qui si intende ripetuto e trascritto, ed
i documenti ad esso afferenti. E conseguentemente, sulla base della chiesta e dichiarata ammissibilità dell'azione sovra enunciata, accogliere il predetto motivo d'appello – contraddistinto dal n.
1- e condannare l' in persona del Suo Legale rappresentante protempore, il Dott. Controparte_12
, Il Dott. la e l' in CP_5 Controparte_4 Controparte_14 Controparte_15 persona dei rispettivi legali rappresentanti, al pagamento in favore degli odierni appellanti nel domicilio eletto, della complessiva somma di €. 188.505/00 ( €.
Centomilaottocentocinquantacinque/00) a titolo di perdita di chances, oltre alla somma di €.
10.000,00 ( €. Diecimila/00) a titolo di danno biologico terminale ed €. 5000/00 ( e. cinquemila/00)
a titolo di Danno catastrofale. Ovvero in quella diversa somma che verrà determinata secondo i presupposti di fatto e di diritto, sulla base del riconosciuto nesso di causalità tra fatto ed evento, nonché dalla riconosciuta perdita di chances nella misura di oltre il 50%, a titolo di risarcimento per la derivante perdita di chances nonché per il danno morale terminale ed il danno catastrofale, sussistendone pieni presupposti sia di fatto che di diritto. Tutte voci risarcitorie, facenti parte del chiesto danno iure hereditatis, e la cui domanda di riforma ha investito sia l'ammissibilità della domanda che la conseguente specificazione, ammissione e liquidazione, di tutte le voci di danno facenti parte della stessa, limitandosi il Primo Decidente a specificare come voce di danno iure hereditatis solo la perdita di chances. Pertanto, si chiede in riforma del predetto capo di sentenza, la liquidazione di un importo complessivo di €. 203.555,00 ( €. Duecentotremilacinquecentocinque) secondo il calcolo numerico indicato nella parte motiva del presente atto al quale si rimanda;
ovvero in quella diversa somma che verrà determinata secondo i presupposti di fatto e di diritto, sulla base
9 del riconosciuto nesso di causalità tra fatto ed evento, nonché dalla riconosciuta perdita di chances nella misura di oltre il 50%, a titolo di risarcimento per la derivante perdita di chances nonché per il danno morale terminale ed il danno catastrofale, sussistendone pieni presupposti sia di fatto che di diritto. *Ritenere e dichiarare, a parziale riforma dell'impugnata sentenza, nella statuizione ivi indicata e riportata in stralcio nella parte motiva, contraddistinta dal n. 3 dei proposti motivi di appello, il vizio di motivazione, in cui è incorso il Giudice di Prime Cure, secondo le motivazioni indicate nel percorso argomentativo di cui al terzo motivo di appello contraddistinto dal n. 3, che qui si intende ripetuto e trascritto, ed i documenti ad esso afferenti;
per avere “considerato ammissibile
e fondante del proprio convincimento su un punto decisivo della controversia” quale quello : della determinazione e conseguente liquidazione del danno iure proprio nella voce di danno parentale dei figli legittimi - , , , Parte_4 Parte_3 Parte_5 Parte_6
- al di sotto dei minimi tabellari – indicando per ciascuno il valore numerico di €.105.799,50
[...]
( centocinquemilasettecentonovantanove/50) valore espresso in valore attuale – posta risarcitoria, individuata ed adottata per ciascuno di Essi richiedenti diritto, facendo riferimento alle Tabelle di
Milano “aggiornate” ed in uso al presente Distretto, nonché dal range di pertinenza del coniuge non separato equivalente a quello del figlio per la perdita di un genitore – da €. 165.960 ad €. 331.920 –
*Conseguentemente, in accoglimento del motivo di appello riportato al n. 3, riformare parzialmente
l'impugnata statuizione, sulla base delle motivazioni logico giuridiche sovra sostenute, adottando il medesimo criterio di valutazione del Primo Decidente ex art. 1226 e 2026 c.c. – scelta della Tabella di Milano aggiornata - rettificando l'adozione della Tabella in oggetto sulla base di un mero errore materiale (poiché trattasi di quella del 2018 e non del 2021) del relativo range di pertinenza – a favore del coniuge non separato analogo a quello del figlio per la morte di un genitore – che prevede una oscillazione da €. 168.250 ad €. 336.500 - adottando il medesimo criterio di valutazione per la moglie e la figlia - differenziata dagli altri fratelli sulla base del solo requisito della CP_2 convivenza - valutazione che ha prediletto ed adottato i valori medi, ex art. 1226 e 2056 c.c., quantificazione numerica che in applicazione dei criteri suddetti si assesta sul valore di €. 198.000,00 per ciascuno, dei figli legittimi – , , , Parte_4 Parte_3 Parte_5
– espresso in valori attuali, secondo l'iter argomentativo del Primo Parte_6
Decidente. Determinazioni numeriche - €. 198.000,00 - per ciascuno dei suddetti figli - Parte_4
, , , - riconosciuta a
[...] Parte_3 Parte_5 Parte_6 titolo di ristoro, che costituiscono debiti di valore e come tale oggetto di calcolo di interessi compensativi al tasso legale, a far data dal verificarsi dell'evento - 27.04.2011 – sorte capitale, che andrà svalutata a tale data, e via via rivalutata anno per anno secondo gli indici ISTAT fino alla data di pubblicazione della sentenza in appello, calcolo quì espressamente richiesto e sollecitato.
10 Conseguentemente, condannare : l' in persona del Suo Legale rappresentante Controparte_12 pro-tempore, il Dott. Il la e CP_5 Controparte_16 Controparte_17
l' in persona dei rispettivi legali rappresentanti, al pagamento in favore di Controparte_15 sig.ri , , , – in Parte_4 Parte_3 Parte_5 Parte_6 proprio e n. q., odierni appellanti nel domicilio eletto, della somma di €. 198.000/00 ciascuno debito di valore espresso in valore attuale oggetto di rivalutazione – a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale iure proprio, quale danno parentale - secondo il calcolo numerico indicato nella parte motiva del presente atto, al quale si rimanda elaborato sulla base dei valori medi ex art. 1226 e 2056
c.c., secondo il criterio adottato dal Primo Decidente nella quantificazione posta per la moglie e la figlia convivente, ovvero in quella diversa somma che verrà determinata secondo i presupposti di fatto e di diritto adottati sia del Primo Decidente – ex art. 1226 e 2056 c.c. - che di Questa On.Le
Corte, con espresso riferimento sia alle adottate Tabelle aggiornate al 2021, nonché ai valori medi, desunti in via presuntiva, questi ultimi dall'individuazione della posta risarcitoria in favore della sorella - €. 211.599,00 con la sola personalizzazione del requisito della convivenza. CP_2
*Per quanto invece attiene alla statuizione indicata e riportata in stralcio nella parte motiva e contraddistinta dal n. 4 dei motivi di appello – relativa alla mancata motivazione dei criteri di liquidazione dei compensi defensionali ed alla conseguente erronea quantificazione e/o parametrazione al D.M. 55/2014 - si precisa quanto segue: Al punto n. 4 dei summenzionati e riportati motivi di appello, è richiesta “ la parziale riforma sulle spese e dunque la conseguente statuizione sulla base dell'esposto percorso argomentativo logico giuridico;
” il predetto motivo, anche se avente carattere accessorio e dipendente, costituisce comunque capo autonomo della impugnata sentenza, distinto dai capi principali;
in quanto, per oramai Giurisprudenza costante – per tutte Cass. 14 ottobre 2013 n. 23226 - tale può formare oggetto, oltre che di impugnazione congiunta, anche di impugnazione in via autonoma e separata;
sulla base dell'orami riconosciuto principio che il gravame della sola pronuncia sulle spese non ha riflessi sugli altri capi della sentenza non impugnati. Si chiede pertanto, di : *Ritenere e dichiarare, a parziale riforma dell'impugnata sentenza, in accoglimento del motivo di appello indicato dal n. 4, nella statuizioni ivi indicata e riportata in stralcio, l'omessa motivazione e/o motivazione apparente, in merito all'indicazione dei criteri per la quantificazione delle spese di lite, alla voce “ compensi defensionali ” in totale disapplicazione dei criteri indicati dal D.M. 55/2014 in specie l'art. 4 n. 5 del suindicato D.M.; omettendo, di motivare la mancata “ parametrazione” dei suddetti compensi alla specificità del caso in oggetto, connotato dalla particolare difficoltà e pregevolezza dell'opera professionale svolta, oltre che dalla fondatezza della domanda e dal numero delle parti. Conseguentemente, a parziale riforma della predetta statuizione, nelle parti e nelle motivazioni logico giuridiche indicate contenute nel
11 quarto motivo di appello e contraddistinto dal n. 4, condannare gli appellati in solido tra Loro, rispettivamente : l' in persona del Suo Legale rappresentante pro tempore, il Controparte_12
Dott. , , la e l' CP_5 Controparte_18 Controparte_14 Controparte_15 in persona dei rispettivi legali rappresentanti, al pagamento in favore degli odierni appellanti –
[...]
, , , , , CP_1 CP_2 Parte_4 Parte_3 Parte_5 [...]
, delle spese del giudizio di primo grado, riformulate e riparametrate alla luce Parte_6 della specificità del caso concreto, nella misura di €. €. 102.290,35 oltre €. 1.501,60 per spese del giudizio, oltre spese generali, oneri fiscali e previdenziali come per legge, disponendone la distrazione in favore degli avvocati e Fabrizio Lumia che ne hanno fatto espressa Controparte_3 richiesta ex art. 93 c.p.c. – *Condannarli al pagamento di spese, competenze e onorari del presente giudizio, distraendoli ex art 93 c.p.c in favore degli scriventi procuratori i quali dichiarano di avere anticipato le spese e di non avere ricevuto alcun compenso ex D.M. 55/2014, motivando la chiesta liquidazione sulla base sia del Disputandum che del Decisum, del pregio dell'attività svolta, del numero delle parti e di quanto altro possa necessitare al fine di “ parametrare” ex art. 4 n. 5 D.M.
55/2014, queste ultime spese di giudizio anche in relazione al comportamento processuale degli appellati e degli appellanti.
Per si riporta alle conclusioni di cui alla comparsa di risposta che qui si riportano Controparte_4 integralmente: Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Caltanissetta, disporre la riunione degli appelli separatamente proposti dagli appellanti e rubricati ai n.r.g. 99/2021 e 105/2021 pendenti dinanzi la Corte di Appello di Caltanissetta, in ragione di quanto previsto dall'art. 335 cpc, per le ragioni meglio esposte in narrativa. In accoglimento dell'appello proposto dalla
[...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, riformare Controparte_10
l'impugnata Sentenza n. 138/2021 pronunciata il 10.3.2021 dal Tribunale di Caltanissetta - nella persona della Dott.ssa M. L. Insinga - e pubblicata l'11/03/2021 nella causa iscritta al R.G. n.
1886/2013 e rigettare ogni domanda formulata iure proprio dai Sig.ri , CP_1 Parte_4
, , , e ,
[...] Parte_3 CP_2 Parte_5 Parte_6 in quanto infondata in fatto ed in diritto, non provata, il tutto secondo le ragioni e motivazioni meglio esposte nel corpo dell'atto.
Ritenere e dichiarare l'assenza di responsabilità per condotta omissiva dell'odierno appellato in relazione ai fatti di causa e l'assenza di ogni qualsivoglia responsabilità dell'odierno appellato e conseguentemente ritenere e dichiarare l'assoluta mancanza di nesso di causalità e/o con causalità efficiente e determinante con il decesso del de cuius.
12 Ritenere e dichiarare la insussistenza di prova del danno dei Sig.ri , CP_1 Parte_3
, , e in
[...] Parte_4 CP_2 Parte_5 Parte_6 relazione ai fatti di causa ed in ogni caso rigettarne le richieste e domande.
In caso di accoglimento della domanda degli appellanti ritenere e dichiarare unico responsabile Con l' di Caltanissetta, in virtù di quanto meglio sopra esposto.
Ritenere e dichiarare, in ogni caso, che il Dott. dovrà essere manlevato e tenuto Controparte_4 indenne, dalla convenuta già Controparte_19 Controparte_20
in forza della chiamata in garanzia operata nel primo grado di giudizio, che con
[...] il presente atto si reitera e ribadisce avendone l'interesse in forza della polizza n. 306A1194 – rinnovata 384A0936 sottoscritta dal Dott. con la CP_4 Controparte_6 in persona del legale rappresentante pro tempore, dall'eventuale condanna al pagamento di somme ed al risarcimento dei danni e richieste economiche avanzati dai Sig.ri , CP_1 Parte_3
, , e sia
[...] Parte_9 Parte_5 Parte_6 in proprio che n.q., confermando sul punto le statuizioni del primo grado, richiamate altresì le contestazioni mosse alle richieste ex adverso avanzate sia in proprio che n.q. nella comparsa di costituzione e risposta depositata nel fascicolo n.r.g 105/2021 cui ci si riporta, il tutto per le ragioni meglio esposte in narrativa.
In subordine, nella denegata e non temuta ipotesi in cui dovesse essere confermata una sia pur minima responsabilità in capo all'appellato, ridurre il quantum sempre in solido con gli altri convenuti, riducendo di conseguenza l'importo determinato dal giudice a quo e confermando in ogni caso che il Dott. dovrà essere manlevato e tenuto indenne, dalla convenuta Controparte_4 [...]
già in forza della Controparte_19 Controparte_20 chiamata in garanzia operata nel primo grado di giudizio, che con il presente atto si reitera e ribadisce avendone l'interesse in forza della polizza sottoscritta dal Dott. con la CP_4 [...] in persona del legale rappresentante pro tempore, dall'eventuale Controparte_6 condanna al pagamento di somme ed al risarcimento dei danni e richieste economiche formulati dai
Sig.ri , , , e CP_1 Parte_3 Parte_9 Parte_5
sia in proprio che n.q., confermando sul punto le statuizioni del primo Parte_6 grado, richiamate altresì le contestazioni mosse alle richieste ex adverso avanzate sia in proprio che
n.q. nella comparsa di costituzione e risposta depositata nel fascicolo n.r.g 105/2021 cui ci si riporta, il tutto per le ragioni meglio esposte nel corpo dell'atto.
Ritenere e dichiarare che nulla è dovuto per interessi e rivalutazione monetaria.
In via istruttoria si insiste, in virtù di quanto sopra esposto, per l'ammissione dei mezzi di prova articolati nel corso del primo grado di giudizio, in atti, in memoria ex art. 183 VI comma n.2 cpc,
13 reiterati in corso di causa e non ammessi, con particolare riguardo ai testi Dottori , Testimone_1
, sulle circostanze di prova dedotte nella memoria ex art. 183 VI Testimone_2 Testimone_3 comma n.2 cpc. In via istruttoria, disporre la rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio per le ragioni meglio esposte nel corpo dell'atto. Con riserva di ogni occorrendo mezzo istruttorio e di ogni ulteriore deduzione e contestazione anche all'esito delle costituzioni avversarie.
Per : “Piaccia all'Ecc. ma Corte di Appello adita : con Controparte_6 riferimento all'impugnazione promossa dall' , r.g.n. 99/2021:- in accoglimento Controparte_12 dei primi 4 motivi di impugnazione formulati dall' , previa, se del caso, Controparte_12 rinnovazione della CTU-ML chiesta dall'appellante, riformare la sentenza impugnata e rigettare ogni domanda avanzata iure proprio da , , , Parte_3 CP_1 Parte_4
, e , in quanto infondata in fatto e CP_2 Parte_5 Parte_6 diritto;
- in subordine, nella denegata e non temuta ipotesi in cui dovesse essere confermata la statuizione di condanna dei sanitari appellati, in solido con l' , sempre in riforma Controparte_12 dell'appellata sentenza, ridurre gli importi liquidati dal Giudice di Prime Cure per tutte le ragioni esposte;
- in caso di accoglimento, totale o parziale, dell'impugnazione promossa dall' di CP_12
Caltanissetta condannare il sig. , ovvero tutti gli originari attori, alla restituzione, Parte_3 in tutto o in parte, degli importi già corrisposti da , con gli interessi dall'esborso sino al CP_6 soddisfo. B) con riferimento all'impugnazione promossa dagli attori in primo grado, r.g.n.
121/2021:- rigettare, integralmente, le domande proposte con il contestato atto di appello, siccome del tutto erronee ed infondate in fatto ed in diritto per i motivi esposti in narrativa;
- in ogni caso, rigettare le domande dirette formulate dagli appellanti in danno dell'odierna concludente, per quanto argomentato in narrativa;
- in accoglimento dei primi tre motivi di appello incidentale, ed in riforma della impugnata pronuncia, previa, se del caso, rinnovazione della CTU-ML, riformare la sentenza impugnata e rigettare ogni domanda avanzata iure proprio da , Parte_3 CP_1
, , , e , in
[...] Parte_4 CP_2 Parte_5 Parte_6 quanto infondata in fatto e diritto;
- in subordine, nella denegata e non temuta ipotesi in cui dovesse essere confermata la statuizione di condanna dei sanitari appellati, in solido con l'
[...]
, ed in accoglimento del quarto motivo d'appello incidentale, sempre in riforma CP_12 dell'appellata sentenza, ridurre gli importi liquidati dal Giudice di Prime Cure per tutte le ragioni esposte;
- in subordine, nella denegata e non temuta ipotesi in cui dovesse essere confermata la statuizione di condanna dei sanitari appellati, in solido con l' , ed in Controparte_12 accoglimento del quinto motivo d'appello incidentale, disporre la compensazione, totale o parziale, delle spese di lite e di CC.TT.UU. del primo grado di giudizio;
- in caso di accoglimento, totale o parziale, dell'impugnazione incidentale, condannare il sig. , ovvero tutti gli Parte_3
14 originari attori, alla restituzione, in tutto o in parte, degli importi già corrisposti da , con gli CP_6 interessi dall'esborso sino al soddisfo;
- comunque, dare atto dell'avvenuto spossessamento, da parte di , dell'intero massimale di polizza e, per l'effetto, dichiarare che nessun Controparte_14 ulteriore esborso potrà essere sostenuto dall'odierna concludente, in manleva del dott. ed CP_4 in conseguenza dei fatti per cui è causa.
Per si riporta alle conclusioni rassegnate in atti che qui si trascrivono Controparte_8 integralmente: Accogliersi l'appello incidentale e le conclusioni tutte istruttorie e di merito, nonché le preliminari eccezioni spiegate con le comparse di costituzione e risposta, da intendersi qui integralmente ripetute e trascritte, depositate nell'interesse della nei Controparte_8 giudizi iscritti ai nn. 99/2021 e 105/2021, quest'ultimo promosso dai Sig.ri , CP_1 Parte_3
, , e e
[...] Parte_9 Parte_5 Parte_6 riunito al giudizio iscritto al n. 99/2021 RG promosso dall' . Darsi atto degli Controparte_12 esborsi sostenuti dalla , di cui sono state depositate in data 27/07/2021 Controparte_8 le copie dei relativi bonifici, ed in caso di accoglimento totale o parziale del gravame proposto Con dall' di Caltanissetta, disporre la restituzione delle somme versate dall' oltre interessi CP_8 dai singoli versamenti fino al sodisfo. Si contestano le avverse difese, e si chiede che la causa venga posta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 cpc per il deposito delle comparse conclusionali e delle eventuali memorie di replica.
SI RIPORTANO LE CONCLUSIONI DELLA Controparte_8
NELL'APPELLO INCIDENTALE PROPOSTO NELLA CAUSA ISCRITTA AL N.
105/2021 RGAC:
PIACCIA ALL'ECC.MA CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA Disattesa ogni ulteriore istanza eccezione e difesa. In Via Preliminare si chiede che venga disposta la riunione del presente atto di appello recante il numero di ruolo 105/2021 RG e proposto nell'interesse dei IG.ri CP_1
, , , e
[...] Parte_3 Parte_4 CP_2 Parte_5 [...]
( in proprio e n.q.), al giudizio iscritto al numero 99/2021 RG. pure pendente avanti Parte_6 la Corte di Appello di Caltanissetta, e proposto nell'interesse dell' in persona Controparte_12 del Suo Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore Ing. in ragione del Parte_2 dettato normativo di cui all'art. 335 cpc;
Ancora in via preliminare, dichiarare inammissibile e/o improcedibile l'atto di appello proposto dai IG.ri , , CP_1 Parte_3 Parte_4
, e ( in proprio e n.q.)
[...] CP_2 Parte_5 Parte_6 avverso la sentenza n. 138/2021 emessa dal Tribunale di Caltanissetta, in composizione monocratica, in data 10-11/03/2021 nel procedimento iscritto al n.1886/2013 R.G., perché pretestuoso, infondato, non provato e in palese contrasto con quanto disposto dalla legge n.134/2012, e dagli artt. 342 e 348
15 bis cpc., per i motivi esposti in narrativa;
Confermare l'impugnata sentenza 138/2021 emessa dal
Tribunale di Caltanissetta, in composizione monocratica, in data 10-11/03/2021 nel procedimento iscritto al n.1886/2013 R.G., nella parte in cui dichiara inammissibile la domanda di risarcimento dei danni iure hereditatis avanzata dagli attori;
Conseguentemente ritenere e dichiarare la carenza di legittimazione attiva iure hereditatis dei IG.ri , , CP_1 Parte_3 Parte_4
, e , poiché in primo grado
[...] CP_2 Parte_5 Parte_6 hanno agito in giudizio in proprio e non anche nella qualità di eredi del defunto;
Persona_1
Conseguentemente rigettare la domanda svolta dagli appellanti di risarcimento iure hereditatis, il risarcimento per perdita di chance, il risarcimento a titolo di danno biologico terminale, danno catastrofale, danno morale terminale e di tutte le ulteriori voci di danno richieste, poiché non dovute per quanto esposto in narrativa ed in premessa;
Sin da ora si dichiara di non accettare alcun contraddittorio su eventuali domande nuove che gli appellanti intendano promuovere o abbiano inteso proporre con l'atto di appello introduttivo del presente giudizio, con particolare riferimento alla precisazione effettuata solo nel presente grado di giudizio, secondo cui gli appellanti agiscono in proprio e n.q. di eredi del defunto;
Conseguentemente si chiede il rigetto delle domande CP_2 nuove, o di nuove precisazioni, che le parti appellanti intendano fare nel presente grado di giudizio, poiché inammissibili, alla luce di quanto esposto in premessa;
Rigettare le domande svolte nell'interesse degli appellanti di riforma della sentenza nella parte in cui ha liquidato in favore degli stessi le somme a titolo di danno iure proprio, così come richiesto in atto di appello, per quanto già ampiamente dedotto e precisato nel corpo del presente atto;
Rigettare in ogni caso le domande tutte svolte nell'interesse degli appellanti con i motivi di appello, perché infondate e non provate per i motivi esposti in premessa e conseguentemente ritenere assorbita la successiva domanda di garanzia impropria;
In accoglimento del proposto appello incidentale, che si spiega con il presente atto, si chiede che in riforma della impugnata sentenza, sopra meglio specificata vengano accertate e dichiarate le rispettive ed effettive quote di responsabilità attribuibili al Dott. ed alle altre CP_5 parti del presente giudizio, nell'evento per cui è causa;
Conseguentemente in riforma dell'impugnata sentenza ed in accoglimento del presente appello incidentale, in riforma della impugnata sentenza, rigettare la domanda di risarcimento del danno iure proprio avanzata dai IG.ri , Parte_3
; ; ; , CP_1 Parte_4 CP_2 Parte_5 Parte_6
nel presente grado di giudizio e già in primo grado, in quanto infondata in fatto e diritto
[...] per tutti i motivi esposti in narrativa;
Conseguentemente condannare i IG.ri , Parte_3 [...]
; ; ; , CP_1 Parte_4 CP_2 Parte_5 Parte_6
a restituire, in tutto o nella misura che sarà stabilita, le somme ricevute dalla
[...]
, oltre interessi da ciascun pagamento fino al sodisfo;
Si chiede, in ogni caso e nella Controparte_8
16 denegata ipotesi in cui siano ritenuti fondati ed ammissibili i motivi di appello svolti con l'atto di appello introduttivo del presente giudizio, di contenere la condanna nei limiti di congruità del danno effettivamente subito dagli appellanti e nella quota di responsabilità effettivamente a carico del Dott.
e negli stessi limiti e pro quota contenere il diritto di garanzia fatto valere dall'assicurato nei CP_5 confronti della , il tutto entro i limiti del massimale di polizza e tenendo Controparte_8 conto delle somme di € 345.775,85 corrisposta in data 22/03/2021, e di € 192.342,06 corrisposta in data 20/04/2021 agli appellanti dalla;
Sempre in accoglimento Controparte_8 dell'appello incidentale, che si spiega con il presente atto, ritenere e dichiarare il diritto della
ad essere tenuta indenne dall' Controparte_8 Controparte_10
, ed a ripetere le somme pari ad € 345.775,85 in data 22/03/2021, ed € 192.342,06 in
[...] data 20/04/2021 pagate dalla in esecuzione della sentenza di primo Controparte_8 grado, per quanto meglio esposto in premessa;
Conseguentemente, e sempre in accoglimento dello spiegato appello incidentale, ritenere e dichiarare l'inoperatività della polizza di assicurazioni, di secondo rischio, stipulata tra il Dott. e la , essendo operante la CP_5 Controparte_8 garanzia assicurativa della polizza stipulata tra l' e la Controparte_10
Willis Italia Spa;
In via gradatamente subordinata, si chiede Parte_10 comunque ed in ogni caso di contenere la domanda di garanzia nei confronti della CP_8 nell'ambito di operatività della polizza sottoscritta tra il Dott. e la della quota CP_5 CP_8 di responsabilità del Dott. e del massimale sottoscritto dall'assicurato pari ad € 1.500.000,00 CP_5 con franchigia di € 500,00, tenendosi conto delle somme di € 345.775,85 pagata in data 22/03/2021,
e di € 192.342,06 pagata in data 20/04/2021, già corrisposte in favore degli appellanti dalla
; Rigettando in ogni caso la domanda di cumulo degli interessi e della Controparte_8 rivalutazione perché non dovuti, e tutte le ulteriori domande di condanna svolte dagli appellanti in via principale, per i motivi meglio precisati in narrativa;
Rigettare la richiesta di riforma dell'impugnata sentenza in relazione alla quantificazione dei compensi di avvocato, così come formulati in atto di appello, per i motivi esposti in narrativa ed in accoglimento dell'appello incidentale disporre una diversa regolamentazione delle spese di lite e di ctu;
In estremo subordine, confermare per il resto l'impugnata sentenza”.
Oggetto: responsabilità sanitaria.
17 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 17/18 settembre 2013 CP_1 CP_2
, , Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6 convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale di Caltanissetta, l' Controparte_10
Cont
(d'ora in avanti ed i medici e , dipendenti
[...] Controparte_4 Controparte_5 della struttura ospedaliera, affinché venisse accertato e dichiarato che il decesso di R_
, rispettivamente marito della e padre degli altri attori, avvenuto in data 27 aprile
[...] CP_1
2011 presso l'Ospedale Sant'Elia di Caltanissetta, era da ascrivere alla condotta omissiva colposa Cont dei convenuti e e della con conseguente richiesta di Controparte_4 CP_5 condanna degli stessi convenuti, in solido, al pagamento in favore degli attori della complessiva somma di € 1.744.020,00 a titolo di risarcimento per i danni patrimoniali e non patrimoniali da loro subiti, somma così suddivisa: € 340.645,03 in favore di coniuge superstite, € CP_1
320.675,00 in favore di , figlia convivente, € 220.675,00 in favore di ciascun figlio CP_2 non convivente , , , , oltre Parte_3 Parte_6 Parte_5 Parte_4 rivalutazione ed interessi dalla data del decesso e fino all'effettivo soddisfo.
Gli attori esponevano che il loro congiunto , in data 27 aprile 2011, alle ore Persona_1
09:00, a seguito di forti difficoltà respiratorie si era recato al Pronto Soccorso dell'Ospedale
Sant'Elia di Caltanissetta, dove gli era stato assegnato un codice verde, ossia “prestazione medica- differibile”, poiché non presentava compromissione dei parametri vitali e, per colpa dei sanitari convenuti, dipendenti della struttura ospedaliera, non gli era stata tempestivamente diagnosticata una “cardiopatia ischemica acuta”. Lo stesso giorno, alle ore 22:10, a seguito di un'ischemia coronarica acuta, era avvenuto il decesso di . Persona_1
Cont La costituitasi in giudizio, preliminarmente eccepiva la nullità della domanda attorea e, nel merito, contestava che la struttura ospedaliera ed i sanitari convenuti fossero i responsabili della morte del , in quanto gli stessi avevano operato osservando le prescritte linee CP_2 guida.
Il convenuto costituitosi, contestava le domande attoree deducendo di essere Controparte_4 immune da responsabilità rispetto al decesso del in quanto non era incorso in alcun errore CP_2 di cura o omissione di diagnosi. Chiedeva, in ogni caso, di essere manlevato dalla sua compagnia assicuratrice con la quale aveva stipulato una polizza Controparte_20 assicurativa per la responsabilità professionale, previa autorizzazione alla chiamata in giudizio.
Il convenuto , costituitosi, eccepiva preliminarmente il difetto di legittimazione CP_5 attiva degli attori rispetto ai pregiudizi lamentati in quanto gli attori, a suo avviso, avevano agito “in proprio” e non “in qualità di eredi” di . Contestava, nel merito, le Persona_1
18 domande attoree sia sotto il profilo dell'an che del quantum debeatur e, in ogni caso, chiedeva di essere manlevato dalla sua compagnia assicurativa con la Controparte_21 quale aveva stipulato una polizza assicurativa per la responsabilità professionale, previa autorizzazione alla chiamata in giudizio.
Si costituiva la Compagnia di Assicurazione chiamata in causa, la quale proponeva Controparte_8 la medesima eccezione di legittimazione attiva degli attori già spiegata dal chiamante e CP_5 chiedeva, nel merito, di dichiarare l'inoperatività della polizza stipulata, di secondo rischio, essendo Cont operante la garanzia assicurativa stipulata tra l' e la Controparte_22
[...]
Si costituiva, altresì, la chiamata in causa, contestando Controparte_20 la domanda attorea, chiedendo di dichiarare l'inoperatività della garanzia assicurativa e, per l'effetto, di rigettare la domanda di manleva.
La causa veniva istruita mediante l'acquisizione della documentazione depositata dalle parti e una CTU medico- legale.
Il Tribunale di Caltanissetta, con la sentenza n.138/2021, pubblicata in data 11 marzo 2021, accoglieva parzialmente la domanda attorea, in quanto dichiarava inammissibile la domanda di risarcimento proposta dagli attori iure hereditatis mentre accoglieva quella proposta dagli attori Cont iure proprio e condannava l' e in solido tra loro, al CP_5 Controparte_4 pagamento in favore di della complessiva somma di € 247.565,63; in favore di CP_1
della complessiva somma di € 247.565,63; in favore di , CP_2 Parte_4 Parte_3
, e , la somma di € 123.782,80 ciascuno, il tutto oltre
[...] Parte_5 Parte_6 interessi al tasso legale dalla data della pubblicazione presente pronuncia sino al soddisfo;
condannava, altresì, i medesimi convenuti al pagamento in favore degli attori della complessiva somma di € 6.479,51 per i danni patrimoniali subiti. Condannava, inoltre, i convenuti al pagamento delle spese di lite, liquidate nella somma di € 27.166,00, oltre spese generali, oneri fiscali e previdenziali nella misura legalmente dovuta in favore degli attori. Le spese di CTU venivano definitivamente poste a carico dei convenuti. Condannava, infine, la Controparte_8
e la a tenere indenne rispettivamente e Controparte_14 CP_5 Controparte_4 di quanto dagli stessi dovuto in forza della sentenza.
Il Giudice di prime cure riteneva fondata l'eccezione di difetto di legittimazione attiva degli attori in relazione alle domande di danni proposte iure hereditatis. A tale riguardo affermava che, dall'esame dell'atto di citazione, segnatamente dall'intestazione, emergeva come gli attori avessero dichiarato di avere agito “in proprio” e non avessero speso la loro qualità di eredi del defunto e, conseguentemente, dichiarava inammissibile la domanda di Persona_1
19 risarcimento dei danni azionati iure hereditatis (identificati nella perdita di chance in capo al de cuius ). Persona_1
Il Tribunale riteneva provata la responsabilità dei sanitari convenuti e della struttura ospedaliera per la morte di , che sarebbe stata causata da un“arresto cardiaco irreversibile Persona_1 secondario a fibrillazione ventricolare insorta quale complicazione da sindrome coronaria acuta
NSTE in soggetto con broncopatia cronica enfisematosa” (cfr. relazione del CTU alla pag. 25).
Ad avviso del Tribunale, che faceva proprie le conclusioni del CTU, nel caso in esame, caratterizzato da un “modestissimo movimento enzimatico e dall'assenza di segni elettrocardiografici sicuramente espressivi di sindrome coronaria acuta”, sarebbe stato necessario, sottoporre il paziente ad “osservazione e terapia di supporto”, ovvero ad elettrocardiogrammi seriati ed a prelievi seriati per il dosaggio degli enzimi miocardio specifici, attività queste che non sarebbero state eseguite dai sanitari convenuti.
Il Giudice di prime cure affermava che, essendo il (settantanovenne al Persona_1 momento del suo accesso al pronto soccorso) un paziente che presentava scompenso cardiaco, trattato in passato con angioplastica cronica, i valori superiori di troponina avrebbero dovuto fare sospettare ai sanitari uno stato di sofferenza miocardica;
conseguentemente, sarebbe stato necessario predisporre il ricovero del in ambiente specialistico cardiologico, per ivi essere CP_2 sottoposto ad indagini diagnostiche.
Vi sarebbe stata, inoltre, anche una qualche incongruità nel trattamento medico, in ragione del notevole lasso temporale intercorso tra la fibrillazione effettuata e la successiva intubazione oro- tracheale.
Conclusivamente, sulla scorta delle conclusioni della CTU medico-legale, veniva ravvisata dal
Tribunale di Caltanissetta l'esistenza del nesso causale tra la condotta colposa dei sanitari convenuti e la morte di . Persona_1
Il Tribunale di Caltanissetta, affermata la responsabilità dei sanitari e della struttura ospedaliera, riconosceva quindi in favore degli attori il danno non patrimoniale “iure proprio” per la perdita del rapporto parentale. Applicando le tabelle del Tribunale di Milano, elaborate per Con l'anno 2018, liquidava in favore di (moglie di ), tenuto conto CP_1 Persona_1 dell'irreparabilità della perdita della comunione di vita e di affetti conseguente alla morte del marito, la somma complessiva di € 247.565,63; in favore della figlia convivente la CP_2 complessiva somma di € 247.565,63; in favore di , , Parte_4 Parte_3 Parte_5
e (figli non conviventi con il padre) la somma di € 123.782,80 ciascuno.
[...] Parte_6
Quanto ai danni patrimoniali domandati dagli attori, il Tribunale di Caltanissetta li liquidava nella somma complessiva di € 6.479,51, per spese funerarie, per spese di tumulazione, per
20 acquisto di un'edicola funeraria, per imposta di successione, per compensi versati ad un professionista che si era occupato delle pratiche di voltura catastale.
§§§ Cont La sentenza veniva appellata dalla con atto di citazione notificato in data 23 aprile
2021, iscritto a ruolo in data 28 aprile 2021 al n. 99/2021 R.G. Cont L'appello della era affidato ai seguenti motivi. Cont Con il primo motivo la deduceva l'errata qualificazione - da parte del giudice di prime cure - della responsabilità della struttura sanitaria e dei medici della struttura convenuti in giudizio.
Sosteneva che era errato inquadrare il fatto ascritto ai convenuti nell'ambito della responsabilità contrattuale anziché nella responsabilità extracontrattuale.
Il Tribunale avrebbe dovuto considerare che la struttura ospedaliera aveva concluso con il paziente il contratto atipico c.d. di spedalità ma non anche i parenti del paziente, ragione per cui soltanto il paziente che era stato accolto presso la struttura avrebbe potuto invocare il diritto al risarcimento dei danni a titolo di responsabilità contrattuale. Cont Con il secondo motivo la deduceva carenza di motivazione della sentenza poiché basata su errate considerazioni medico-legali contenute nella CTU. La sentenza di primo grado si sarebbe basata sulle conclusioni rassegnate dal CTU medico-legale, non condivise dall'appellante.
L'appellante sosteneva che il CTU medico-legale aveva concluso per la ineludibile necessità che il venisse ricoverato in cardiologia, al fine di evitargli maggiori danni cardiologici, CP_2 ma, in realtà, tale assunto non trovava riscontro nei dati controfattuali e documentali presenti agli atti di causa;
il CTU avrebbe basato il suo convincimento sulla presenza di ECG delle ore 11 (agli atti) caratterizzato da un BBS con numerose extrasistoli ed ipopotassiemia, indici di possibili conseguenze quali edema polmonare, aritmie ventricolari e morte improvvisa, ma dai tracciati effettuati, ivi compreso quello delle ore 11:00, non risultava una sola extrasistole;
dal momento dell'accesso al pronto soccorso dell'ospedale di Caltanissetta il era stato messo in OBI CP_2 in O2 terapia sotto continuo controllo del monitor e ciò consentiva di verificare costantemente tutti i parametri vitali;
la dispnea, più che un segno di SCA, come sostenuto dal CTU, sarebbe stata causata da una BPCO riacutizzata con una pleurite. Cont La appellante concludeva che un ricovero in ambiente cardiologico non avrebbe scongiurato l'exitus (poi verificatosi), e, quindi, non vi era alcuna responsabilità della struttura sanitaria per una qualche condotta omissiva colpevole dei suoi sanitari. Inoltre la CTU conteneva conclusioni incoerenti tra la prima stesura della relazione e la successiva integrazione della stessa.
21 Cont Con il terzo motivo la deduceva esservi contraddittorietà nella motivazione della sentenza gravata.
Secondo l'appellante, il Tribunale di Caltanissetta avrebbe errato, stante la carente allegazione e prova del nesso causale tra la morte del e l'asserita responsabilità dei sanitari dell'ospedale CP_2
S. Elia di Caltanissetta, a demandare un tale accertamento al CTU, con denunciata violazione degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c.; inoltre, dopo avere chiarimenti allo stesso CTU, il giudice di primo grado avrebbe accolto in maniera acritica le conclusioni del CTU contenute nella prima relazione del 24.11.2017 quando esse apparivano superate dai successivi chiarimenti forniti dallo stesso CTU.
Cont Con il quarto motivo la sosteneva che il Tribunale di Caltanissetta aveva erroneamente qualificato la domanda di danni degli attori in termini di domanda di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale anziché domanda di risarcimento danni da perdita di chances.
Cont Con il quinto motivo, strettamente connesso al quarto, la deduceva la necessità di riformare la sentenza gravata sotto il profilo del quantum debeatur, dovendosi tenere conto, a suo avviso, della ridotta speranza di vita del , che al momento della morte aveva 79 anni, e CP_2 delle chances ritenute in concreto perdute, valutate tra il 20% ed il 40% di sopravvivenza per il caso che fossero state eseguiti dai sanitari i comportamenti corretti indicati nella CTU.
Cont Con il sesto motivo la censurava la sentenza di primo grado per il capo concernente le
Cont spese del giudizio. Secondo la il giudice di prime cure aveva errato ad addossare per intero le spese processuali ai convenuti senza tenere conto del fatto che le domande degli attori erano state solo in parte accolte.
Cont Con il settimo motivo la chiedeva che la sentenza di primo grado fosse riformata nella parte in cui le spese di CTU erano state interamente poste in capo ai convenuti.
Cont La quindi, rassegnava le conclusioni come in atti.
Cont Nel giudizio di appello promosso dalla iscritto a ruolo in data 23 aprile 2021 al n.
99/2021 R.G., con prima udienza fissata nell'atto di citazione in appello per il 15 settembre
2021, si costituiva in data 15 luglio 2021 la appellata Controparte_6 rilevando, in via preliminare, la necessità di disporre ex art. 335 c.p.c. la riunione dell'appello iscritto al n. 99/2021 R.G. a quello iscritto n.105/2021 R.G.C.A., separatamente proposto dagli originari attori avverso la medesima sentenza. Cont Nel merito, chiedeva che, in accoglimento dei motivi di appello formulati dalla la sentenza di primo grado venisse riformata, con rigetto di ogni domanda proposta dagli originati attori, in quanto infondata in fatto ed in diritto;
che, per il caso di accoglimento totale o parziale Cont dell'impugnazione promossa dalla gli originari attori venissero condannati alla restituzione
22 degli importi frattanto corrisposti dalla in ragione dei capi di condanna della sentenza CP_6 di primo grado provvisoriamente esecutivi.
In data 26 luglio 2021 si costituiva nella causa iscritta al n. 99/2021 R.G. il dott. CP_4
il quale chiedeva che venisse disposta la riunione ex art. 335 c.p.c. degli appelli
[...] separatamente proposti ed iscritti ai nn. 99/2021 R.G. e 105/2021 R.G. Nel merito deduceva che non era responsabile per il decesso del paziente e che difettava il nesso di causalità CP_2 tra la condotta dei sanitari della struttura ospedaliera ed il suddetto decesso. Chiedeva, per il Cont caso in cui fosse stata accolta la domanda degli appellanti, di ritenere unico responsabile l' di
Caltanissetta e di essere comunque garantito e manlevato dalla Controparte_19 già Compagnia di assicurazioni, in forza della polizza conclusa con tale compagnia.
[...] CP_20
In data 26 luglio 2021 si costituiva nel giudizio iscritto al n. 99/2021 R.G. la
[...] la quale, in via preliminare, chiedeva che venisse disposta la riunione del Controparte_8
Cont giudizio di appello iscritto al n. 99/2021 R.G.C.A. proposto dall' con il giudizio di appello iscritto al n.105/2021 R.G.C.A. separatamente proposto nell'interesse di , CP_1 CP_2
, , , , ;
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_5 CP_2 Parte_6
Cont concordava con quanto affermato dall'appellante e cioè che la CTU effettuata in primo grado fosse caratterizzata da notevoli contraddizioni, tenuto conto che il CTU aveva modificato le conclusioni rassegnate nella consulenza definitiva rispetto a quelle della bozza dell'elaborato peritale, senza precisare il percorso logico seguito.
La stessa Compagnia Assicuratrice, inoltre, deduceva di aver provveduto al pagamento della complessiva somma di euro € 538.117,91 seppure con animo di rivalsa, e chiedeva che le fossero Cont restituite dette somme in caso di accoglimento dell'appello proposto dall'
Nella loro comparsa di costituzione nella causa iscritta al n. 99/2021 R.G., depositata in data
26/07/2021, gli appellati , , , , CP_1 CP_2 Parte_3 Parte_4
, , “in proprio e nella qualità di eredi legittimi del Parte_5 Parte_6 defunto nato a [...] il [...] e deceduto in Caltanissetta il 27.04.11, Persona_1 deducevano, in sintesi, quanto segue.
Anzitutto evidenziavano che in data 23.04.2021, cioè lo stesso giorno in cui era stato proposto Cont l'appello da parte della avverso la sentenza n. 138/2021 emessa dal Tribunale di Caltanissetta, loro stessi avevano proposto separato appello avverso la medesima sentenza (prima udienza fissata in citazione al 7.9.2021), iscritto al n. 105/2021 R.G. di questa Corte e quindi si riportavano a tale separato atto di appello. Cont Rispetto alle argomentazioni della nella loro comparsa di costituzione nella causa n.
99/2021 R.G., proponevano, in rito, eccezioni processuali, afferenti la inammissibilità
23 dell'appello per genericità dei motivi, la nullità dell'atto di citazione in appello per vizi formali, la cosa giudicata su alcuni profili già decisi. Cont Cont Nel merito, sul primo motivo di appello della deducevano che la responsabilità della era correttamente da qualificare come contrattuale, in quanto derivante da rapporto tra paziente e struttura sanitaria e che la sentenza di primo grado aveva correttamente applicato le norme di legge e ben valutato le prove. Cont Sul secondo motivo di appello della deducevano che la consulenza tecnica effettuata in prime cure era coerente e attendibile, basata su dati clinici e scientifici, e che era stato provato il nesso causale tra condotta omissiva dei sanitari dell'Ospedale S. Elia di Caltanissetta ed il decesso di . Persona_1
Cont Sul terzo motivo di appello della deducevano che il decesso di non Persona_1 era stato causato da patologie pregresse bensì da omessa diagnosi e trattamento della sindrome coronarica acuta;
che il comportamento dei sanitari convenuti aveva inciso direttamente sull'esito letale.
Cont Sul quarto motivo e quinto di appello della deducevano che il danno era stato correttamente liquidato dal giudice di prime cure secondo criteri tabellari consolidati e che non si trattava di perdita di chance, ma di danno da perdita del rapporto parentale.
Cont Sul sesto e settimo motivo della deducevano che la condanna alle spese di lite e di
Cont CTU era giustificata dalla soccombenza dell' e che la mancata mediazione non incideva sull'esito del giudizio.
L'appellato , malgrado la regolare notifica dell'atto di citazione in appello, non si CP_5 costituiva e veniva dichiarato contumace.
L'APPELLO ISCRITTO AL N. 105/2021 R.G.
Sempre in data 23.04.2021, avverso la medesima sentenza emessa dal Tribunale di Caltanissetta
n.138/2021, veniva proposto appello da , , , CP_1 CP_2 Parte_3 Parte_4
, , affidato ai seguenti motivi di appello.
[...] Parte_5 Parte_6
Con il primo motivo di appello deducevano l'erronea e contraddittoria valutazione della fondatezza dell'eccezione di “difetto di legittimazione ad agire per le domande risarcitorie invocate iure hereditatis dagli attori” sollevate in primo grado dai convenuti Dott. e CP_5 Controparte_15
Affermavano che il Giudice di prime cure aveva errato nell'accogliere l'eccezione del difetto di legittimazione ad agire iure hereditatis, erroneamente qualificato come “ una mancata spendita della qualità di eredi”, omettendo di valutare la spiegata domanda iure hereditatis nella sua interezza e, non tenendo conto di alcuni documenti e, segnatamente: 1) il certificato di morte di R_
; 2) il certificato di famiglia storico afferente al nucleo familiare del defunto
[...] CP_2
24 (contenente l'indicazione anagrafica del coniuge e dei figli con l'indicazione dello stato di R_ convivenza); 3) la dichiarazione di successione degli eredi , a riprova di una successione CP_2 legittima rispetto al de cuius.
I detti appellanti, tenuto conto dell'età del al momento del suo ricovero ospedaliero, ossia CP_2
79 anni, e della probabilità di sopravvivenza pari a cinque anni, chiedevano un risarcimento del danno iure hereditatis pari ad euro 188.505,00.
Con il secondo motivo di appello deducevano l'ommessa pronuncia sul danno biologico terminale
“iure hereditatis” e sul danno catastrofale.
La sentenza di primo grado, a loro avviso, era errata laddove non vi era stata una pronuncia sulle voci risarcitorie facenti parte del danno non patrimoniale iure hereditatis, ossia il danno biologico ed il danno catastrofale iure hereditatis. Il giudice di prime cure, nel dichiarare l'inammissibilità della domanda di risarcimento dei danni iure hereditatis, avrebbe erroneamente identificato quest'ultimi nella sola categoria della perdita di chances.
Con il terzo motivo di appello deducevano l'errata e contraddittoria motivazione della sentenza gravata quanto alla quantificazione del danno non patrimoniale del danno iure proprio, quale danno parentale in favore dei figli legittimi.
Il Giudice di primo grado, in particolare, pur richiamando quale criterio per la liquidazione del danno parentale le tabelle di Milano, si sarebbe discostato senza motivazione dalle soglie minime previste dalla tabella milanese applicata. Inoltre avrebbe erroneamente applicato le tabelle milanesi del 2018 e non quelle del 2021, e dunque tabelle non aggiornate.
Con il quarto motivo di appello deducevano una motivazione solo apparente nella determinazione dei compensi ex D.M. 55/2014. Avrebbe errato il Giudice di prime cure laddove non aveva provveduto a specificare le ragioni di liquidare i compensi al di sotto dei parametri minimi.
Si costituiva nella causa iscritta al n. 105/2021 R.G. la e Controparte_19 proponeva appello incidentale.
In via preliminare chiedeva che venisse disposta la riunione tra il procedimento n.99/2021 R.G.CA. ed il procedimento n. 105/2021 R.G.C.A. avverso la medesima sentenza, in ottemperanza al disposto di cui all'art.335 c.p.c., ai fini della trattazione congiunta.
Sempre in via preliminare, deducendo di avere provveduto a corrispondere, in favore di Parte_3
, quale mandatario degli eredi del cuius, l'importo complessivo di euro 500.000,00, pari
[...] al massimale di polizza, chiedeva, per il caso di riforma totale o parziale della sentenza impugnata, di condannare lo stesso alla restituzione, totale o parziale, della Parte_3 suddetta somma.
25 Con il primo motivo di appello incidentale deduceva che il Giudice di Prime cure aveva errato laddove aveva fatto proprie le valutazioni, contraddittorie ed incerte del CTU, dott. , Per_3 riconoscendo, conseguentemente, vari profili di negligenza nella condotta dei sanitari, i quali avrebbero dovuto effettuare un elettrocardiogramma, a scopo preventivo, che “forse avrebbe potuto meglio orientare la diagnosi (verso il sospetto di sindrome coronarica acuta ndr)”.
Con il secondo motivo di appello incidentale deduceva l'erroneità della sentenza laddove era stato ritenuto sussistente il nesso di causalità tra la condotta dei convenuti rispetto al decesso del sig.
. CP_2
Il CTU nominato in primo grado aveva sempre discorso di una lesione della chance di sopravvivenza e non di danno “da morte”; avrebbe dunque errato il Giudice di prime cure laddove aveva ritenuto che i contestati inadempimenti fossero stati causa del decesso del , in luogo, al più, di un CP_2 decesso anticipato.
Con il terzo motivo di appello incidentale deduceva l'erroneità della sentenza nella parte in cui faceva gravare sui sanitari (e, per essi, sulle Compagnie Assicuratrici), il risarcimento dei danni “da morte”, patrimoniali e non.
Con il quarto motivo di appello incidentale censurava la sentenza laddove il Giudice di primo grado aveva quantificato in maniera eccessiva i danni subiti dagli attori. Ne chiedeva una notevole riduzione, in considerazione sia della circostanza che il de cuius era un soggetto quasi ottantenne, affetto da numerose patologie invalidanti, sia del fatto che il rapporto tra il de cuius ed i congiunti era destinato ad evolversi con il tempo.
Con il quinto motivo di appello incidentale censurava il capo della sentenza relativo alle spese di giudizio e di CTU.
Affermava che erroneamente il Giudice di prime cure, pur rigettando parte delle domande attoree, non aveva poi disposto la compensazione, neppure parziale, delle spese di lite e di CTU.
Si costituiva in giudizio la e proponeva appello incidentale. Controparte_8
In via preliminare chiedeva che venisse disposta la riunione dell'appello recante il n. 105/2021
R.G.C.A. proposto nell'interesse dei sig.ri , CP_1 CP_2 Parte_3
, e , al giudizio iscritto al n.99/2021 R.G.CA. Parte_4 Parte_5 Parte_6 proposto nell'interesse dell' . Controparte_12
Sempre in via preliminare deduceva l'inammissibilità dell'atto di appello promosso da CP_1
, , e
[...] CP_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6
ai sensi degli artt. 342 e 348 bis c.p.c.
[...]
Con il primo motivo di appello incidentale deduceva l'erronea ripartizione della responsabilità tra l' ed i sanitari. Controparte_12
26 Affermava che in virtù della clausola contrattuale (art. 4.8.) presente nel contratto di polizza assicurativo stipulato tra il Dott. e la Compagnia assicuratrice, secondo cui “in presenza di CP_5 polizza stipulata dall' la polizza stipulata tra il medico e la compagnia assicuratrice Controparte_10
è prestata a secondo rischio”, nessuna richiesta poteva essere avanzata nei confronti della comparente società e dell'assicurato Dott. con conseguente restituzione delle somma già corrisposte dalla CP_5 compagnai assicuratrice.
Con il secondo motivo di appello incidentale deduceva la mancata prova del nesso di causalità tra la condotta dei sanitari ed il decesso del . CP_2
Affermava che il Dott. aveva provveduto a trattare correttamente la patologia dalla quale era CP_5 affetto il , ragion per cui non era provata alcuna condotta omissiva e colpevole in capo CP_2 al sanitario. Sosteneva che la CTU effettuata in primo grado era contraddittoria e ne chiedeva quindi il rinnovo in appello.
Con il terzo motivo di appello incidentale deduceva l'errata quantificazione del danno. Il Tribunale, ad avviso dell'appellante, aveva errato nel quantificare le somme liquidate in favore dei congiunti del defunto . CP_2
Con il quarto motivo di appello incidentale deduceva l'omesso esame della questione della esclusione della solidarietà. La sentenza impugnata, a suo avviso, era errata laddove il Tribunale aveva condannato il in solido con il e quindi i due medici in maniera OL, CP_5 CP_4 atteso che nel contratto di assicurazione stipulato dal dott. con la stessa società assicuratrice CP_5 veniva esclusa la copertura assicurativa per responsabilità derivante in capo all'assicurato in via di solidarietà.
Con il quinto motivo di appello incidentale deduceva che il Giudice di prime cure aveva errato laddove non aveva compensato per intero tra le parti le spese processuali ivi incluse le spese della CTU medico-legale.
In via istruttoria insisteva per il rinnovo della CTU Cont Si costituiva in giudizio nella causa di appello iscritta al n. 105/2021 R.G. l' contestando variamente le ragioni del gravame. Cont La eccepiva l'inammissibilità del primo motivo di appello degli originari attori, diretto a censurare la sentenza di primo grado laddove era stata rigettata la domanda di risarcimento dei danni iure hereditats (identificati nella perdita di chances del de cuius). Cont Sempre con riferimento al primo motivo di impugnazione la rappresentava l'inammissibilità della nuova domanda di risarcimento dei danni iure hereditatis in quanto introdotta solo in appello.
Quanto al secondo motivo di appello degli originari attori, attinente alla richiesta di risarcimento del danno biologico morale e del danno catastrofale, l'appellata ne deduceva l'inammissibilità dal
27 momento che tali voci di danno non erano state tempestivamente richieste nel giudizio di primo grado. Cont Parimenti infondato, secondo la risultava il motivo di appello con il quale gli originari attori lamentavano l'ingiustizia della sentenza rispetto alla quantificazione del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale. Cont Secondo la di contro, il giudice di prime cure aveva correttamente applicato le tabelle elaborate dal Tribunale di Milano, atteso che la sentenza gravata era stata pubblicata in data 10 marzo 2021 e quindi lo stesso giorno in cui l'Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano aveva pubblicato la versione aggiornata delle Tabelle di Milano “2021”. Cont La in via istruttoria, insisteva per il rinnovo della Ctu.
Si costituiva nella causa iscritta al n. 105/2021 RGAC il quale, in rito, Controparte_4 chiedeva la riunione degli appelli separatamente proposti avverso la stessa sentenza.
Chiedeva, inoltre, che fosse dichiarata l'inammissibilità dell'appello proposto da , CP_1
, , , e , ai CP_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6 sensi degli artt. 342 e 348 bis co.1 c.p.c.
Eccepiva il difetto di legittimazione attiva degli appellanti nella causa iscritta al n. 105/2021
RGAC in relazione alla domanda di risarcimento dei danni proposta quali eredi del defunto
. Persona_1
Sosteneva che la domanda iure hereditatis andava rigettata in quanto nell'atto introduttivo del primo grado del giudizio gli attori avevano indicato la dicitura dei nominativi personalmente e non nella qualità di eredi del de cuius.
Affermava che la sentenza di prime cure non meritava censura atteso che la richiesta di risarcimento del danno biologico terminale e del danno catastrofale non aveva trovato accoglimento atteso il difetto di legittimazione attiva iure hereditatis.
Contestava la richiesta di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale fatta dagli originari attori per l'assenza di colpa e nesso di causalità tra la condotta dei sanitari dell'Ospedale S.Elia di Caltanissetta ed il decesso di . Persona_1
Quanto alle doglianze riferite determinazione dei compensi ex D.M. 55/2014, deduceva che i valori indicati nella sentenza gravata esprimevano i valori medi dello scaglione di valore di riferimento e quindi erano corretti.
In via istruttoria chiedeva il rinnovo della consulenza tecnica d'ufficio per le contraddizioni che, a suo avviso, erano presenti nella CTU effettuata in prime cure.
§§§
28 La Corte, con ordinanza in data 4/1/2022, pronunciata nel procedimento ex art. 351 c.p.c. iscritto al n. 99-1/2021 RG, in parziale accoglimento della domanda di inibitoria proposta dalla Cont Cont
sospendeva, nei confronti della stessa l'esecuzione della sentenza del Tribunale di
Caltanissetta n. 138/2021, pubblicata in data 11/3/2021, per gli importi complessivamente superiori ad euro 550.000,00.
La Corte, con ordinanza del 10 gennaio 2022 disponeva ex art. 335 c.p.c. la riunione del giudizio iscritto al n.105/2021 R.G. a quello iscritto al n.99/2021 R.G., trattandosi di giudizi di appello separatamente proposti avverso la medesima sentenza, e rigettava la richiesta di rinnovo della
CTU prospettata da varie parti.
L'udienza per la precisazione delle conclusioni fissata per il 31/10/2024 veniva sostituita dal deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. e, alla scadenza del termine assegnato per il deposito di dette note, verificato il loro effettivo deposito con le conclusioni rassegnate dalle parti, la causa veniva posta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
§§§
In rito, va dichiarata la contumacia dell'appellato , in primo grado rappresentato Controparte_5
e difeso dall'Avv. Luigi Cascino ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo, nei cui confronti la notifica degli atti di appello appare regolare. Cont Sempre in rito, va chiarito che gli appelli separatamente proposti dalla e dagli originari attori in prime cure avverso la sentenza n. 138/2021 del Tribunale di Caltanissetta Cont sono stati riuniti ex art. 335 c.p.c. e che l'appello proposto dalla è stato notificato a mezzo PEC alle controparti prima dell'appello proposto da , , CP_1 CP_2
, , , . Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6
Cont Segnatamente la ha notificato il proprio appello a mezzo PEC venerdì 23 aprile 2021, ore 11:37; mentre , , , , CP_1 CP_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
, hanno notificato il loro appello a mezzo PEC il 23/04/2021
[...] Parte_6 alle ore 16:32.
E' stato chiarito dalla Suprema Corte (Cass. 27887/2009) che l'inosservanza della forma del ricorso incidentale, in ragione della mancanza di una espressa affermazione da parte della legge circa l'essenzialità dell'osservanza di tale requisito formale, va apprezzata secondo i principi generali relativi alla nullità per inosservanza dei requisiti formali, con la conseguenza che - una volta che l'impugnazione principale e quella successiva autonomamente proposta, anziché esercitata in via incidentale, siano state riunite ai sensi dell'art. 335 cod. proc. civ. - essa non impedisce la conversione dell'appello successivamente notificato in appello incidentale, qualora esso risulti proposto, come
29 nel caso di specie, nel rispetto dei termini temporali entro i quali avrebbe dovuto proporsi, determinandosi in tale ipotesi il verificarsi di una fattispecie di idoneità del secondo appello a raggiungere quello stesso scopo che avrebbe raggiunto la rituale proposizione dell'impugnazione nella forma incidentale.
In ogni caso, dopo la riunione, ai sensi dell'art. 335 c.p.c., degli appelli separatamente proposti, Cont l'appello della va qualificato come appello principale mentre quello di , CP_1
, , , CP_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6
va qualificato come appello incidentale.
[...]
Cont Sempre in rito, l'appello (da qualificare come principale) della e del pari l'appello (da qualificare come incidentale) proposto da , , CP_1 CP_2 Parte_3
, , , sono ammissibili ex art. 342 Parte_4 Parte_5 Parte_6
c.p.c.
Ugualmente ammissibili ex art. 342 c.p.c. sono gli appelli incidentali proposti dal dott. CP_4
da e da .
[...] Controparte_8 Controparte_6
Secondo l'orientamento consolidato della Suprema Corte, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., nella formulazione applicabile ratione temporis al presente giudizio, l'atto di appello deve contenere, a pena d'inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa, che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo Giudice, senza che tuttavia occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale, come mezzo di gravame a critica libera, mantiene inalterata la sua diversità rispetto alle impugnazioni e critica vincolata (cfr. ex multis, Cass. civ. n. 7675/2019,
e n. 13535/ 2018). Cont Nel caso di specie, sia l'appellante principale che gli appellanti incidentali hanno in buona sostanza indicato le parti della sentenza che intendevano impugnare e poi hanno proseguito con la motivazione dell'appello, idoneo ad esprimere le doglianze sollevate rispetto alla sentenza gravata. Ne consegue che tutti gli appelli principale rispettano i canoni previsti dall'art. 342
c.p.c., in quanto, attraverso i motivo via via articolati, sono adeguatamente specificate le modifiche della sentenza richieste e le circostanze a tal fine rilevanti.
Sempre in rito, va rigettata la richiesta di rinnovo della CTU medico legale, in quanto la
Corte è nella condizione di decidere la causa in base al materiale probatorio acquisito in primo grado, che comprende anche gli atti acquisiti nel corso del procedimento penale nei
30 confronti degli originari convenuti e medici che hanno concretamente avuto in CP_5 CP_4 cura il paziente.
Invero, avviate le indagini in sede penale, a seguito della denuncia sporta dai familiari, il Pm competente disponeva il rinvio a giudizio dei convenuti e per i reati di cui agli artt. CP_5 CP_4
113 e 589 c.p.
Nel corso del giudizio di primo grado veniva offerta in produzione dal convenuto la CP_4 sentenza penale n. 486/2017, emessa in data 19.7.2017, del Tribunale di Caltanissetta, all'esito di dibattimento, con cui i due medici e sono stati assolti Controparte_5 Controparte_4 nell'ambito del procedimento penale R.G.T. n. 557/2013 con la formula “perché il fatto non sussiste”, sentenza di assoluzione divenuta irrevocabile.
Tale sentenza penale, pronunciata all'esito di dibattimento, è indubbiamente valutabile ai fini della presente causa civile.
Sebbene il giudice civile applica le regole processuali e probatorie proprie del processo civile e, conseguentemente, adotta, in tema di nesso eziologico tra condotta ed evento di danno, il criterio causale del più probabile che non e non quello penalistico dell'alto grado di probabilità logica e sebbene l'accertamento dei fatti oggetto del giudizio penale non sia vincolante per le parti del giudizio civile, a quello rimaste estranee, il giudice civile, per il combinato disposto degli artt.
115 e 116 c.p.c., valutando autonomamente le risultanze probatorie acquisite in sede penale, può da queste desumere tutti gli elementi utili ai fini della decisione della controversia sottoposta al suo esame e ritenerli sufficienti alla determinazione del proprio convincimento.
Va pure evidenziato che l'art. 15 della l. n. 24 del 2017, che stabilisce l'obbligatorietà della perizia o consulenza collegiale nei procedimenti civili aventi ad oggetto la responsabilità sanitaria, non è applicabile ai processi pendenti alla data della sua entrata in vigore (come il presente giudizio civile iniziato nel corso del 2013), trattandosi di norma processuale e non sostanziale che dispone solo per il futuro, non avendo efficacia retroattiva (Cass. 13060/2024).
La Corte, quindi, può fondare la propria decisione sulla c.t.u. espletata in prime cure, prima dell'entrata in vigore della norma citata, dal medico legale Dott. (Specialista in Persona_3 medicina legale e delle Assicurazioni).
Ugualmente la Corte può valutare, ex artt. 115 e 116 c.p.c., la perizia medico-legale collegiale disposta dal giudice redatta dai dott.ri e nel procedimento Persona_4 Persona_5 penale n. 1229/2011 RGNR e 557/2013 RGT Tribunale di Caltanissetta nei confronti degli imputati e Controparte_5 Controparte_4
Cont Si esaminano ora i motivi di appello della appellante principale
31 Atteso che l'ordine di trattazione delle questioni, imposto dall'art. 276, comma 2, c.p.c., lascia libero il giudice di scegliere, tra varie questioni di merito, quella che ritiene "più liquida" e che l'operatività del principio della ragione più liquida nel giudizio di appello è soggetta al limite derivante dall'effetto devolutivo del gravame, in virtù del quale la decisione non può esorbitare dal thema decidendum delineato dai motivi di impugnazione, pena la violazione dell'art. 112 c.p.c. (Cass. 30507/2023), la
Corte ritiene di esaminare per primo il motivo di appello con cui si censura la decisione di primo grado laddove ha ritenuto esistente il nesso di causalità tra la condotta degli operatori sanitari dell'Ospedale S. Elia di Caltanissetta e il decesso del paziente . Persona_1
Invero, il principio della ragione “più liquida” risulta “desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., secondo cui la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza necessità di esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 cod. proc. civ.”. (tra le molte, Cass. Sez. Lav., ord. del 20 maggio
2020, n. 9309). Cont Va subito chiarito che fondate sono le argomentazioni svolte dalla (articolate alle pagine
12-13 dell'atto di appello) circa la natura extracontrattuale del danno da perdita del rapporto parentale in caso di dedotta malpractice medica.
La giurisprudenza di legittimità, in recenti arresti, ha chiarito che la responsabilità della struttura sanitaria per i danni da perdita del rapporto parentale, invocati "iure proprio" dai congiunti di un paziente deceduto, è qualificabile come extracontrattuale, dal momento che, da un lato, il rapporto contrattuale intercorre unicamente col paziente, e dall'altro i parenti non rientrano nella categoria dei
"terzi protetti dal contratto", potendo postularsi l'efficacia protettiva verso terzi del contratto concluso tra il nosocomio ed il paziente esclusivamente ove l'interesse, del quale tali terzi siano portatori, risulti anch'esso strettamente connesso a quello già regolato sul piano della programmazione negoziale
(Cass. 21404/2021; conforme Cass. 14258/2020).
Atteso che gli attori hanno formulato una richiesta di risarcimento del danno patito "iure proprio", per perdita del rapporto parentale, la responsabilità della struttura sanitaria per l'operato dei suoi medici non è perciò riconducibile alla previsione dell'art. 1218 c.c., poiché il rapporto contrattuale
è intercorso solo tra la menzionata struttura ed il paziente;
ne consegue che l'ambito risarcitorio è necessariamente di natura extracontrattuale, poiché gli stretti congiunti non rientrano nella specie dei
"terzi protetti dal contratto", se non quando sono portatori di un interesse strettamente connesso a quello già regolato nella programmazione negoziale intercorsa tra il nosocomio ed il paziente.
32 Ne consegue che grava sul danneggiato, in applicazione del criterio generale di cui all'art. 2697
c.c., l'onere della prova del nesso eziologico tra inadempimento ed evento dannoso.
Nella sentenza di primo grado, in ordine alla condotta dei sanitari e al nesso di causalità tra detta condotta e il decesso di , laddove va chiarito che il Giudice di prime Persona_1 cure richiama la CTU a firma del dott. , alle pagine 12-14 della motivazione, si Per_3 legge:
<<...dagli esiti di tali accertamenti è emerso che il , alle ore 9.00 del 27.4.2011, si è recato al CP_2
P.S. per riferita dispnea da circa una settimana.
Nell'immediatezza dell'accesso sono stati eseguiti quattro tracciati elettrocardiografici, che presentavano “ritmo sinusale ed un persistente turba dromica tipo blocco completo di branca sinistra”, ed alle 9.44 si è proceduto ad un prelievo ematico per verificare gli enzimi del miocardio che evidenziava valori significativamente elevati di troponina (cfr. relaz. ctu pag. 23).
Il successivo prelievo è stato poi eseguito alle 19.04, ma alle 21.20 circa si verificava un episodio di arresto cardiaco che, nonostante le manovre di rianimazione cardio – polmonare, alle ore 22.10 determinava la morte del paziente.
E' dunque l'arco temporale che va dalla fase iniziale dell'accesso al P.S. sino al decesso a rappresentare l'imprescindibile punto di partenza dell'indagine volta all'accertamento di una responsabilità della struttura convenuta e dei sanitari ivi presenti che hanno operato nella vicenda oggetto di causa.
Orbene, dagli accertamenti peritali compiuti in corso di causa - che in considerazione della successiva disamina di documentazione prima non vagliata risultano connotati da esiti diversi tra loro (con specifico riferimento alla prima relazione di ctu depositata il 4.4.2017, alla c.d. “risposta alle note formulate dalle parti” depositata in pari data, nonché alle distinte relazioni integrative del 24.11.2017
e dell'8.4.2020) - è possibile desumere che la morte del sia riconducibile ad un “arresto CP_2 cardiaco irreversibile secondario a fibrillazione ventricolare insorta quale complicazione da sindrome coronaria acuta NSTE in soggetto con broncopatia cronica enfisematosa” (cfr. relaz. ctu Per_ a firma del dott. pag. 25).
Nel caso in esame, caratterizzato da un “modestissimo movimento enzimatico e dall'assenza di segni elettrocardiografici sicuramente espressivi di sindrome coronaria acuta”, sarebbe stato necessario, secondo il tecnico, sottoporre il paziente ad “osservazione e terapia di supporto”, ovvero ad elettrocardiogrammi seriati ed a prelievi seriati per il dosaggio degli enzimi miocardiospecifici.
Attività, queste che, seppure suggerite dai vigenti protocolli sanitari, non risultano essere state eseguite dai sanitari convenuti e che, verosimilmente, avrebbero potuto orientare meglio la diagnosi
(cfr. relaz. cit pag. 33).
33 Ed invero, per come affermato dallo stesso ctu, “l'interpretazione dei valori markers di ischemia miocardica, deve essere condotta valutando attentamente e globalmente l'intero contesto anamnestico, clinico e strumentale” (cfr. relaz. Cit. pag. 28).
A seguito dell'ordinanza di questo Tribunale del 6.7.2017 (con cui il Giudice precedente titolare della causa, chiedeva al ctu di fornire chiarimenti in ordine al quesito n. 4 di cui all'ordinanza del 15 ottobre
2015, indicando in maniera precisa in che misura una condotta pienamente rispondente ai criteri di diligenza, prudenza e perizia professionale ed ai vigenti protocolli sanitari, da parte dei convenuti dott.ri e avrebbe comportato la sopravvivenza del paziente), il nominato ctu CP_5 CP_4 provvedeva ad un'integrazione peritale, fondata su nuove valutazioni desunte dal vaglio di documentazione sanitaria in precedenza non esaminata e, segnatamente, un esame ECG del 27.4.2011 ore 11.00 ed uno del Giugno 2008.
Orbene, all'esito di tali indagini, cristallizzate in considerazioni assai rigorose e convincenti, è emerso che la rilevata presenza di valori di Troponina superiori alla norma può essere considerata, al di fuori delle SCA (sindromi coronariche acute) espressione di un danno miocardico ad eziologia multifattoriale, connotato da una discrepanza tra richiesta e offerta di ossigeno da parte del miocardio
(cfr. relaz. ctu del 24.11.2017 pag. 5).
Diversi sono dunque i profili di negligenza ravvisabili nella condotta dei sanitari che hanno avuto in cura il paziente.
Ed invero, costituendo il un soggetto con scompenso cardiaco, trattato in passato con CP_2 angioplastica coronarica, ed insufficienza respiratoria in broncopatico cronico, i valori superiori di troponina avrebbero dovuto indurre ad un sospetto di sofferenza miocardica, sì da predisporre il ricovero del paziente in ambiente specialistico cardiologico per essere sottoposto ad indagini diagnostiche onde ricevere un'adeguata terapia cardiologica e respiratoria di supporto (cfr. relaz. ctu cit pag. 8).
Ulteriore profilo di negligenza viene poi ravvisato nell'incongruità che ha connotato il trattamento della grave complicanza aritmica cui è andato incontro il , considerato l'eccessivo lasso CP_2 temporale intercorso tra la fibrillazione effettuata e la successiva intubazione oro-tracheale, posto che l'assistenza respiratoria fa parte integrante del trattamento (cfr. relaz. ctu cit. pag. 9).
E' così che il perito, sulla scorta delle condizioni cardiorespiratorie del paziente e delle carenze riscontrate nella condotta professionale dei sanitari che ebbero in cura il , ha affermato che CP_2
l'adozione di misure improntate ai canoni di diligenza, prudenza e perizia (ovvero provvedendo al ricovero presso un ambiente specialistico cardiologico, con adeguato monitoraggio cardiorespiratorio ed adozione di terapie idonee a prevenire o a superare l'episodio aritmico ventricolare) avrebbe determinato una probabilità di sopravvivenza superiore al 50% (cfr. relaz. ctu cit. pag. 11)>>.
34 Il Giudice di prime cure, dopo avere sinteticamente richiamato i principi elaborati da dottrina e giurisprudenza in tema di “nesso causale”, nelle pagine 16-19 della motivazione, continua come segue:
<<...sulla scorta delle risultanze istruttorie emerse nel corso del giudizio e, segnatamente degli esiti della prova orale espletata e degli accertamenti peritali demandati al ctu, appare più probabile che non il riconoscimento del nesso causale tra la condotta del sanitario ed il decesso del . CP_2
Ed invero, proseguendo nella disamina degli esiti della disposta consulenza, oggetto di un'ulteriore ed ancor più approfondita richiesta di integrazione (giusta ordinanza del 6.2.2020), può concludersi per il riconoscimento della sussistenza del nesso di causalità rispetto all'evento morte.
Ha invero sostenuto il ctu, sulla scorta delle precise e motivate considerazioni medico – legali di cui all'elaborato integrativo sopra menzionato che “… l'accurata raccolta anamnestica unitamente alla esecuzione degli accertamenti clinico-strumentali e di laboratorio più urgenti ed in linea con quanto previsto dalla buona pratica medico-chirurgica può consentire ai sanitari, anche dopo breve tempo dall'accesso del paziente al P.S., di inquadrare correttamente il paziente onde effettuare gli accertamenti più idonei ed erogargli l'assistenza necessaria onde prevenire anche eventi cardiaci maggiori” (cfr. relaz. ctu dep. l'8.4.2020 pag. 3).
Ha ancora avuto modo di osservare il ctu come il sig. era “… un paziente affetto da una CP_2 importante malattia del cuore (cardiomiopatia dilatativa post-ischemica, confermata anche all'esame autoptico), sviluppatasi a seguito di precedenti infarti, e sottoposto in epoca imprecisata a procedura di angioplastica coronarica sull'IVA. L'ECG mostrava ritmo sinusale con un blocco di branca sinistra associato a valori elevati, con andamento a plateau, del dosaggio della Troponina, espressione entrambi di danno miocardico”.
Le condizioni generali del paziente erano tali, già al momento del ricovero in P.S. da considerare necessaria la precisa e tempestiva definizione dello stato anatomo-funzionale del cuore avuto riguardo, in particolare, alla esecuzione di un Ecocardiogramma e del dosaggio di BNP (cfr. relaz. ctu ult. cit. pag. 4-5).
Significativo, in proposito, appare sottolineare che oltre alla mancata esecuzione dell'Ecocardiogramma, non risulta, peraltro, essere stata effettuata neanche la misurazione del BNP
i cui livelli (se >400 pg/ml) mostrano una buona correlazione (82%) con la gravità e prognosi dello scompenso cardiaco, se associati ai dati forniti dall'ecocardiogramma (cfr. relaz. ctu ult. cit. pag. 6).
Non può peraltro non rilevarsi come in cartella clinica manchi qualunque riferimento alla messa in atto di tali doverose condotte professionali (sia di ordine diagnostico-valutativo che terapeutico) che
“… molto verosimilmente avrebbero, ove messe in atto, influito in maniera significativa e positiva
35 sul prognostico almeno immediato, del Sig. anche in un'ottica di prevenzione dell'evento CP_2 aritmico fatale” (cfr. relaz. ctu ult. cit. pag. 6).
A ciò si aggiunga che a seguito dell'episodio di fibrillazione ventricolare, il è stato assistito CP_2 dai sanitari in servizio con defibrillazione elettrica, pur tuttavia l'intubazione orotracheale che consente di fornire al paziente una adeguata ossigenazione e gioca un ruolo fondamentale, soprattutto nei casi, quale quello di specie, in cui il paziente riportava un'importante compromissione della funzione respiratoria secondaria ad una broncopatia cronica ostruttiva, è stata praticata dopo 45 min. dall'arresto cardiaco senza evidenza di esami emogasanalitici effettuati in tale intervallo (cfr. relaz. ctu ult. cit pag. 9).
Può dunque conclusivamente affermarsi, in ciò aderendo agli esiti delle indagini peritali e dei successivi e reiterati approfondimenti tecnici svolti in corso di causa che la vicenda sanitaria del Sig.
“… si caratterizzò per una discutibile e censurabile omessa scelta di metodica diagnostico- CP_2 terapeutica che, tenuto conto delle peculiarità del caso concreto (coesistenza di una grave condizione di cardiomiopatia dilatativa postinfartuale associata a broncopatia cronica mista ostruttivo- restrittiva) ha privato quanto meno il paziente di una ragionevole, fondata perdita di “chance” di sopravvivenza specie nell'immediato, posto che la mortalità a distanza dei pazienti che versano in condizioni similari al Sig. non è elevata dipendendo fondamentalmente dalla gravità della CP_2 cardiopatia e dalle terapie praticate, specie in occasione di eventi acuti sopraggiunti quali, ad esempio, la fibrillazione ventricolare (FV)” (cfr. relaz. ctu ult. cit pag. 10).
Sebbene l'omessa valutazione iniziale dello stato anatomo-funzionale del cuore dopo l'accesso del paziente al P.S. osti ad una certa e precisa determinazione delle probabilità che il paziente aveva di sopravvivere all'episodio di scompenso cardiaco, può comunque ritenersi configurabile “… il nesso causale tra la condotta e la possibilità perduta nella sua necessaria dimensione di apprezzabilità, serietà, consistenza” (cfr. relaz. ctu ult. cit pag. 12).
Alla luce delle considerazioni svolte, dei dati acquisiti e degli accertamenti sopra richiamati, deve quindi concludersi per il riconoscimento, rispetto al decesso di , di una piena Persona_1 responsabilità della struttura sanitaria e dei medici convenuti che ebbero in cura il paziente i quali dovranno, conseguentemente, essere tenuti al risarcimento di tutti i danni patiti dagli attori nella misura di cui in appresso ed in solido tra loro.
Sul punto, non appare superfluo evidenziare come i dati acquisiti in corso di causa, con specifico riferimento alle risultanze peritali, abbiano fatto emergere una paritaria responsabilità dei medici e i quali sono intervenuti nella vicenda in esame prendendo in cura il , il CP_5 CP_4 CP_2 primo all'atto dell'ingresso presso il P.S. ed, il secondo, alle ore 14.15 circa del medesimo giorno allorquando “prendeva in consegna” il paziente, con la conseguenza che non essendo emerso il ruolo
36 preponderante dell'uno o dell'altro sanitario , gli stessi saranno chiamati a rispondere, in sede di ristoro, in solido tra loro e con l' convenuta, nel cui ambito si è consumata la Controparte_10 condotta illecita e si è verificato il danno, ed in egual misura nei rapporti interni>>.
§§§
La Corte ritiene che non possa essere condivisa la motivazione svolta dal Tribunale di
Caltanissetta in punto di affermata esistenza del nesso causale tra la ritenuta condotta omissiva colposa dei medici dell'Ospedale S. Elia di Caltanissetta, dott. e dott. e la CP_5 CP_4 morte del paziente (che aveva 79 anni al momento dell'ingresso al Pronto Persona_1
Soccorso).
La Corte rileva che la sentenza gravata trascura di valutare nel suo insieme la risposta Per_ fornita dal CTU Dott. , in risposta ai quesiti integrativi posti dallo stesso giudice di primo grado, nella relazione di consulenza integrativa depositata in data 8 aprile 2020. Per_ Segnatamente il CTU Dott. , al quesito integrativo posto dal giudice di primo grado, avente il seguente contenuto: “accerti in definitiva se tra la condotta omissiva dei sanitari convenuti
e l'evento morte vi sia un nesso di causalità diretto ed immediato, esplicitandone, se del caso,
l'incidenza in termini certi ed univoci”, fornisce, alle pagine 10-12, la seguente risposta:
<Si ritiene che la vicenda sanitaria del Sig. non possa essere archiviata nel novero delle CP_2 tragiche ed ineluttabili fatalità in quanto essa si caratterizzò per una discutibile e censurabile omessa scelta di metodica diagnostico-terapeutica che, tenuto conto delle peculiarità del caso concreto
(coesistenza di una grave condizione di cardiomiopatia dilatativa postinfartuale associata a broncopatia cronica mista ostruttivo-restrittiva) ha privato quanto meno il paziente di una ragionevole, fondata perdita di “chance” di sopravvivenza specie nell'immediato, posto che la mortalità a distanza dei pazienti che versano in condizioni similari al Sig. non è elevata CP_2 dipendendo fondamentalmente dalla gravità della cardiopatia e dalle terapie praticate, specie in occasione di eventi acuti sopraggiunti quali, ad esempio, la fibrillazione ventricolare (FV).
A parte i casi in cui l'evento aritmico si presenta in maniera imprevedibile, spesso in giovani atleti e senza patologie cardiache per le quali si invoca la presenza di un substrato aritmico congenito o più modernamente delle cosiddette canalopatie, la FV rappresenta generalmente l'epilogo di un grave processo morboso che interessa il cuore. La sottostante cardiopatia evolve, spesso lentamente, verso
l'exitus con il quadro dello scompenso cardiaco ed evento finale rappresentato dalla possibile insorgenza di una fibrillazione ventricolare. La prognosi di tali pazienti può essere poco influenzata, specie nei casi più gravi (Classe NYHA III-IV), dalle terapie mediche praticate, incluso il pacemaker biventricolare ed il defibrillatore impiantabile.
37 Da rilevare, a tal proposito, che la prognosi della fibrillazione ventricolare, specie se l'aritmia sia occorsa in ambiente ospedaliero, dipende dalla rapidità ed appropriatezza delle cure, con percentuali di successo che oscillano dal 30 al 40% in relazione alla gravità della patologia cardiaca sottostante. Nel caso de quo, non essendo stato valutato lo stato anatomo-funzionale del cuore dopo
l'accesso del paziente al P.S. in data 24/11/2014 (mediante esecuzione di un Ecocardiogramma e valutazione del BNP) non è possibile determinare con precisione o buona approssimazione le probabilità che il paziente aveva di sopravvivere all'episodio di scompenso cardiaco con sovrapposta
FV dovendoci riferire ai dati provenienti dalla pratica clinica.
In questa ottica e per cercare di rispondere allo specifico quesito posto dal Giudice Istruttore, si è dell'opinione, conclusivamente - alla luce del complesso quadro documentale del procedimento e dei rilievi mossi dalle parti, alla luce del mancato doveroso comportamento alternativo dei sanitari ritenuto censurabile alla luce della buona prassi internistica e cardiologica per come specificato in precedenza, alla luce delle considerazioni cliniche sviluppate nel corpo dei vari elaborati presenti nel fascicolo - come sia sostenibile, il nesso causale tra la condotta e la possibilità perduta nella sua necessaria dimensione di apprezzabilità, serietà, consistenza.
In altre parole il complesso caso oggetto di studio approda a delle conclusioni che conducono a ritenere come l'omesso comportamento alternativo, doveroso, da parte dei sanitari (mancato ricovero presso l'U.O. di Cardiologia;
somministrazione di adeguate terapie cardiologiche;
trattamento ottimale della fibrillazione ventricolare), che a vario titolo avrebbero dovuto tutelare la salute del paziente, abbia originato una legittima, consistente perdita di chances, già espressa nel precedente elaborato, finalizzata all'ottenimento di un risultato terapeutico migliore, specie in occasione della fibrillazione ventricolare>>.
Come affermato dalla Corte Suprema di Cassazione rispetto all'evento morte, con considerazioni che valgono non solo per il bene-vita ma anche per il bene salute, il nesso di causalità può esistere non solo in relazione al rapporto tra fatto ed evento dannoso, ma anche tra fatto ed accelerazione dell'evento; sicché per escludere il nesso di causalità, in relazione alla lesione del bene "vita", è necessario non solo che il fatto non abbia generato l'evento letale, ma anche che non l'abbia minimamente accelerato, costituendo pregiudizio anche la privazione del fattore "tempo" (Cass. 7 febbraio 2017, n. 3136; Cass.27 novembre 2012, n. 20996;10 maggio 2000, n. 5962).
Come affermato da Cass. 12 settembre 2013, n. 20904, «dal punto di vista del danneggiato la prova del nesso causale quale fatto costitutivo della domanda intesa a far valere la responsabilità per l'inadempimento del rapporto curativo si sostanzia nella dimostrazione che l'esecuzione del rapporto curativo, che si sarà articolata con comportamenti positivi ed eventualmente omissivi, si è inserita nella serie causale che ha condotto all'evento di preteso danno, che è rappresentato o dalla persistenza
38 della patologia per cui si era richiesta la prestazione o dal suo aggravamento fino anche ad un esito finale come quello mortale o dall'insorgenza di una nuova patologia che non era quella con cui il rapporto era iniziato».
Grava quindi sul creditore l'onere di provare il nesso di causalità fra l'azione o l'omissione del sanitario ed il danno di cui domanda il risarcimento. Non solo il danno ma anche la sua eziologia è parte del fatto costitutivo che incombe all'attore di provare. Ed invero se si ascrive un danno ad una condotta non può non essere provata da colui che allega tale ascrizione la riconducibilità in via causale del danno a quella condotta. Se, al termine dell'istruttoria, resti incerti la reale causa del danno, le conseguenze sfavorevoli in termini di onere della prova gravano quindi sull'attore.
La causalità relativa all'evento ed al danno consequenziale è comune ad ogni fattispecie di responsabilità, contrattuale ed extracontrattuale, e caratterizza negli stessi termini, sia in ambito contrattuale che extracontrattuale, gli oneri di allegazione e di prova del danneggiato.
Il danno è elemento costitutivo della fattispecie dedotta in giudizio ed essendo l'eziologia immanente alla nozione di danno anche l'eziologia è parte del fatto costitutivo dedotto che l'attore deve provare.
Su questo tronco comune intervengono le peculiarità delle due forme di responsabilità.
La responsabilità contrattuale sorge dall'inadempimento di un obbligo, sicché l'attore deve provare la fonte dell'obbligo. La responsabilità extracontrattuale richiede invece, stante la mancanza di un'obbligazione, un criterio di giustificazione, e tali sono il dolo e la colpa, che è pertanto onere dell'attore dimostrare.
L'attività del giudice dovrà muovere dalla previa disamina della condotta (e della sua colpevolezza)
e dall'accertamento della relazione causale tra tale condotta e l'evento di danno (la possibilità perduta), senza che i concetti di probabilità causale e di possibilità (e cioè di incertezza) dell'evento sperato possano legittimamente sovrapporsi, elidersi o fondersi insieme.
Indagine che andrà condotta alla luce del criterio civilistico del "più probabile che non" (sulla cui portata, cfr. Cass. 15991/2011; 18392/2017).
Qualora l'evento di danno sia costituito non da una possibilità - sinonimo di incertezza del risultato sperato - ma dal (mancato) risultato stesso (nel caso di specie, la perdita anticipata della vita), non è lecito discorrere di chance perduta, bensì di altro e diverso evento di danno, senza che l'equivoco lessicale costituito, in tal caso, dalla sua ricostruzione in termini di "possibilità" possa indurre a conclusioni diverse (cfr. Cass. 5641/2018).
In tema di responsabilità sanitaria, come chiarito da Cass. 5641/2018, possono formularsi le seguenti ipotesi:
a) La condotta (commissiva o più spesso omissiva) colpevolmente tenuta dal sanitario ha cagionato la morte del paziente mentre una diversa condotta (diagnosi corretta e tempestiva) ne avrebbe
39 consentito la guarigione, alla luce dell'accertamento della disposta CTU. In tal caso l'evento - conseguenza del concorso di due cause, la malattia e la condotta colpevole - sarà attribuibile al sanitario, chiamato a rispondere del danno biologico cagionato al paziente e del danno da lesione del rapporto parentale cagionato ai familiari.
b) La condotta colpevole ha cagionato non la morte del paziente (che si sarebbe comunque verificata) bensì una significativa riduzione della durata della sua vita ed una peggiore qualità della stessa per tutta la sua minor durata. In tal caso il sanitario sarà chiamato a rispondere dell'evento di danno costituito dalla minor durata della vita e dalla sua peggior qualità, senza che tale danno integri una fattispecie di perdita di chance - senza, cioè, che l'equivoco lessicale costituito dal sintagma
"possibilità di un vita più lunga e di qualità migliore" incida sulla qualificazione dell'evento, caratterizzato non dalla "possibilità di un risultato migliore", bensì dalla certezza (o rilevante probabilità) di aver vissuto meno a lungo, patendo maggiori sofferenze fisiche e spirituali.
c) La condotta colpevole del sanitario non ha avuto alcuna incidenza causale sullo sviluppo della malattia, sulla sua durata e sull'esito finale, rilevando di converso, in pejus, sulla sola (e diversa) qualità ed organizzazione della vita del paziente: l'evento di danno (e il danno risarcibile) sarà in tal caso rappresentato da tale (diversa e peggiore) qualità della vita (intesa altresì nel senso di mancata predisposizione e organizzazione materiale e spirituale del proprio tempo residuo), senza che, ancora una volta, sia lecito evocare la fattispecie della chance.
d) La condotta colpevole del sanitario non ha avuto alcuna incidenza causale sullo sviluppo della malattia, sulla sua durata, sulla qualità della vita medio tempore e sull'esito finale. La mancanza, sul piano eziologico, di conseguenze dannose della pur colpevole condotta medica impedisce qualsiasi risarcimento.
e) La condotta colpevole del sanitario ha avuto, come conseguenza, un evento di danno incerto: le conclusioni della CTU risultano, cioè, espresse in termini di insanabile incertezza rispetto all'eventualità di maggior durata della vita e di minori sofferenze, ritenute soltanto possibili alla luce delle conoscenze scientifiche e delle metodologie di cura del tempo. Tale possibilità - cioè tale incertezza eventistica (la sola che consenta di discorrere legittimamente di chance perduta) - sarà risarcibile equitativamente, alla luce di tutte le circostanze del caso, come possibilità perduta- se provato il nesso causale (certo ovvero "più probabile che non"), tra la condotta e l'evento incerto (la possibilità perduta) nella sua necessaria dimensione di apprezzabilità, serietà, consistenza.
La Suprema Corte, sempre in materia di responsabilità sanitaria, ha chiarito che:
< di diagnosi tardiva - da compiersi secondo la regola del "più probabile che non" ovvero della
"evidenza del probabile", come pure delineata dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea nella
40 sentenza del 21 giugno 2017 in causa C-621/15 in tema di responsabilità da prodotto difettoso, in coerenza con il principio eurounitario della effettività della tutela giurisdizionale - si sostanzia nella verifica dell'eziologia dell'omissione, per cui occorre stabilire se il comportamento doveroso che l'agente avrebbe dovuto tenere sarebbe stato in grado di impedire o meno, l'evento lesivo, tenuto conto di tutte le risultanze del caso concreto nella loro irripetibile singolarità, giudizio da ancorarsi non esclusivamente alla determinazione quantitativo-statistica delle frequenze di classe di eventi (cd. probabilità quantitativa), ma anche all'ambito degli elementi di conferma disponibili nel caso concreto
(cd. probabilità logica)>> (Cass. 21530/2021);
< condotta omissiva va compiuto secondo un criterio di probabilità logica, stabilendo se il comportamento doveroso omesso sarebbe stato in grado di impedire, o meno, l'evento lesivo, tenuto conto di tutte le risultanze del caso concreto, in base ad un giudizio ancorato non solo alla determinazione quantitativo-statistica delle frequenze di eventi, ma anche agli elementi di conferma e all'esclusione di quelli alternativi, disponibili nel caso concreto;
non si tratta, dunque, di un criterio probatorio diverso da quello del "più probabile che non", utilizzato nel giudizio civile, quanto piuttosto espressione di un accertamento di natura sostanziale del nesso di causalità materiale>> (Cass
16199/2024);
< criterio giuridico del "più probabile che non", il quale impone al giudice di dare prevalenza alla spiegazione causale che si presenta come più probabile, tenuto conto della comparazione tra le diverse spiegazioni alternative, attenendosi nella valutazione ad un concetto di probabilità non necessariamente statistico, ma altresì logico, tale per cui, nella comparazione tra due o più possibili spiegazioni di un evento, una di esse prevale sulle altre in ragione dei suoi riscontri probatori o della sua coerenza intrinseca o di altro criterio di giudizio valido a sorreggere la decisione>> (Cass.
25805/2024).
Ad avviso di questa Corte, alla luce del criterio civilistico del "più probabile che non" (sulla cui portata, cfr. Cass. 15991/2011; 18392/2017), considerate le risposte rese per iscritto in data 8 aprile 2020 alle richieste di chiarimenti poste dal giudice di primo grado, non può ritenersi che tra la condotta dei sanitari convenuti e l'evento morte vi sia un nesso di causalità diretto ed immediato, in termini certi ed univoci. Per_ Infatti il CTU dott. , nelle risposte in data 8.4.2020, rettificando le sue precedenti conclusioni (sulle quali si è però basata la decisione di primo grado), ha detto che “Nel caso de quo, non essendo stato valutato lo stato anatomo-funzionale del cuore dopo l'accesso del paziente al P.S. in data 24/11/2014 (mediante esecuzione di un Ecocardiogramma e valutazione del BNP) non
41 è possibile determinare con precisione o buona approssimazione le probabilità che il paziente aveva di sopravvivere all'episodio di scompenso cardiaco con sovrapposta FV dovendoci riferire ai dati provenienti dalla pratica clinica” e che “l'omesso comportamento alternativo, doveroso, da parte dei sanitari (mancato ricovero presso l'U.O. di Cardiologia;
somministrazione di adeguate terapie cardiologiche;
trattamento ottimale della fibrillazione ventricolare), che a vario titolo avrebbero dovuto tutelare la salute del paziente, abbia originato una legittima, consistente perdita di chances, già espressa nel precedente elaborato, finalizzata all'ottenimento di un risultato terapeutico migliore, specie in occasione della fibrillazione ventricolare”. Per_ Nel precedente elaborato, depositato in data 24/11/2017, il CTU dott. aveva affermato che, laddove i sanitari che avevano preso in cura il paziente avessero posto in essere il trattamento indicato nella stessa relazione, ciò avrebbe “garantito al significative CP_2 chances di prolungare la sua vita e di migliorarne la qualità” con una probabilità complessiva di sopravvivenza stimata in una percentuale superiore al 50%; però nei chiarimenti in data
8.4.2020 aveva pure detto che “la prognosi della fibrillazione ventricolare, specie se l'aritmia sia occorsa in ambiente ospedaliero, dipende dalla rapidità ed appropriatezza delle cure, con percentuali di successo che oscillano dal 30 al 40% in relazione alla gravità della patologia cardiaca sottostante”. Per_ Il CTU dott. , dunque, fornisce risposte non univoche e che non supportano la tesi degli originati attori secondo cui la asserita condotta omissiva colpevole dei sanitari convenuti, di cui risponde la struttura ospedaliera, pur qualora ritenuta esistente, abbia generato l'evento letale o lo abbia minimamente accelerato (costituendo pregiudizio anche la privazione del fattore "tempo"). Per_ Il CTU dott. insiste sempre nell'affermare che la condotta dei sanitari convenuti, che lui qualifica come omissiva e colpevole, ha determinato la perdita di chance di sopravvivenza per il ma non conclude nel senso di affermare che quelle condotte omissive hanno CP_2 cagionato la morte del paziente o la hanno anticipata. Per_ Le conclusioni della CTU dott. , come cristallizzate nella risposta in data 8 aprile 2020 ai quesiti integrativi del Tribunale di Caltanissetta, non contrastano, peraltro, con quanto emerge dalla perizia collegiale effettuata nel corso del dibattimento a carico degli imputati e (procedimento n. 557/2013 R.G.T. Tribunale di Caltanissetta), conclusosi con CP_5 CP_4 la assoluzione di quest'ultimi perché il fatto non sussiste.
Invero, nella perizia collegiale effettuata in sede penale, a firma del dr. Persona_4
(Specialista in medicina legale e delle Assicurazioni) e del dr. (Primario Persona_5 dell'unità operativa complessa di cardiologia con UTIC dell'ospedale Muscatello di Augusta),
42 acquisita agli atti di causa e dunque valutabile ex artt. 115 e 116 c.p.c., si leggono le seguenti conclusioni:
“Il Signor è deceduto intorno alle 21:30 del 27/04/2011 per arresto cardiaco Persona_1 secondario a fibrillazione ventricolare risultata quale complicanza di SCANSTEMI in soggetto con
BPCO enfisematosa, cardiopatia ischemica cronica con pregressa rivascolarizzazione il miocardica mediante angioplastica coronarica (PCI) ed impianto di stent su ramo interventricolare anteriore della coronaria sinistra, arteriopatia obliterante arti inferiori II stadio di Fontaine.
Il corretto approccio clinico al paziente, con riscontro di elevati valori di troponina in soggetto cardiopatico ischemico noto con tracciato elettrocardiografico sospetto per ischemia miocardica e con quadro clinico di dispnea (equivalente anginoso), avrebbe richiesto il ricovero in U.T.I.C. per avviarlo all'ulteriore percorso diagnostico terapeutico, comportante l'esecuzione di approfondimenti diagnostici (esame ecocardiografico), il trattamento con doppia terapia antiaggregante piastrinica
e l'avvio, entro 24 ore dalla presentazione del paziente al pronto soccorso, alla coronarografia ed eventuale rivascolarizzazione mediante angioplastica coronarica percutanea.
Con riferimento alle condotte degli odierni imputati (sanitari in servizio e pomeridiano al pronto soccorso) il consulente cardiologo del quale è stato richiesto l'intervento assume una evidente posizione di garanzia.
I sanitari del pronto soccorso, in assenza di specifiche indicazioni da parte dello specialista consultato, null'altro potevano fare oltre all'osservazione concordata con il cardiologo.
Non si ravvisano, pertanto, nella condotta degli odierni imputati (improntata alle indicazioni apparentemente ricevute dal consulente cardiologo consultato), elementi censurabili a titolo di colpa professionale, che siano causalmente correlabili al decesso del paziente.
Non è possibile affermare con certezza che se il paziente fosse stato ricoverato in un'unità di terapia intensiva coronarica la prognosi avrebbe avuto un'evoluzione favorevole, e non vi sono elementi per poter ritenere, con elevato grado di probabilità statistica e circostanziale, che qualora il paziente fosse stato adeguatamente trattato con strategia precocemente invasiva sarebbe sopravvissuto”
La mancata prova, facendo applicazione del criterio causale del più probabile che non, che vi sia nesso eziologico tra la condotta (omissiva) dei medici dell'Ospedale S. Elia di Caltanissetta ed evento di danno (morte del ), comporta che, in riforma della sentenza di primo CP_2 grado, sia la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale sia la domanda di risarcimento del danno patrimoniale, tutte proposte iure proprio dagli attori, debbano essere rigettate.
§§§
43 Gli originari attori hanno proposto in primo grado, iure hereditatis, una domanda risarcitoria da perdita di chance, trasmissibile agli eredi, consistente nel fatto che, a causa della condotta omissiva colpevole dei sanitari e della struttura convenuti, il ha perso la possibilità CP_2
(la chance) di vivere più a lungo, essendo deceduto a 79 anni, mentre, secondo gli indici CP_1 di vita media dell'uomo in , poteva vivere fino a 85 anni.
Gli stessi attori, sulla scorta di queste argomentazioni, hanno chiesto con la domanda introduttiva (vedi pagina 11 atto di citazione in primo grado) di liquidare per tale titolo
(danno da perdita di chance), in via equitativa, quali eredi del , la somma Persona_1 complessiva di € 124.050,00.
La Corte rileva che una tale domanda di danni, inequivocabilmente proposta dagli attori iure hereditatis nel corpo dell'atto di citazione, apparentemente contrasta con l'intestazione dell'atto di citazione in primo grado, laddove gli stessi attori non dichiarano di agire, oltre che in proprio, anche quali eredi del loro congiunto (il quale non viene Persona_1 neppure menzionato nell'intestazione della domanda introduttiva).
Tuttavia, per risalente insegnamento della Suprema Corte, ai fini dell'interpretazione della domanda giudiziale, sulla lettera delle espressioni usate deve sempre prevalere la ricerca della sostanziale volontà e dello scopo, anche implicito, della parte, almeno nei limiti in cui potevano ragionevolmente essere intesi, e comunque di fatto sono stati intesi dalla controparte, tenendo conto di tutte le circostanze del caso, nonché delle eventuali precisazioni formulate dall'attore nel corso del giudizio (cfr. ex multis Cass. Sez. 1, Sentenza n. 2681 del 03/05/1984).
Quindi, aldilà del dato formale della intestazione dell'atto di citazione, preso in considerazione dal giudice di primo grado, non è seriamente dubitabile che gli originari attori, in relazione al decesso del loro prossimo congiunto, abbiano inteso agire per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali sofferti non solo iure proprio ma anche iure hereditatis.
Ne consegue che non può essere confermata la valutazione del giudice di primo grado in ordine al fatto che gli attori non hanno agito anche in qualità di eredi del loro prossimo congiunto , come correttamente affermano gli originari attori nel loro atto di Persona_1 appello (da qualificare come appello incidentale).
Tuttavia, la domanda di danni per perdita di chance formulata iure hereditatis dagli originari attori, è infondata nel merito e va rigettata per le ragioni di seguito esposte.
In tema di risarcimento da perdita di chance di sopravvivenza l'onere probatorio incombe sull'attore.
In particolare, è onere dell'attore provare che un errato o omesso trattamento sanitario abbia comportato la perdita per il paziente della "chance" di vivere per un periodo di tempo
44 più lungo rispetto a quello poi effettivamente vissuto. In tale eventualità, le possibilità di sopravvivenza, misurate in astratto secondo criteri percentuali, rilevano ai fini della liquidazione equitativa del danno, che dovrà altresì tenere conto dello scarto temporale tra la durata della sopravvivenza effettiva e quella della sopravvivenza possibile in caso di intervento chirurgico corretto
(Cass. 7195/2014).
In tema di responsabilità sanitaria, il danno da perdita anticipata della vita va distinto da quello da perdita di "chance" di sopravvivenza, posto che, se la morte è intervenuta, l'incertezza eventistica, che di quest'ultima costituisce il fondamento logico prima ancora che giuridico, è stata smentita da quell'evento; ne consegue l'inammissibilità della congiunta attribuzione di un risarcimento da "perdita anticipata della vita" e da perdita di "chance" di sopravvivenza, trattandosi di voci di danno logicamente incompatibili, salvo il caso, del tutto eccezionale, in cui si accerti, anche sulla base della prova scientifica acquisita, che esista, in relazione alle specifiche circostanze del caso concreto, la seria, concreta e apprezzabile possibilità (sulla base dell'eziologica certezza della sua riconducibilità all'errore medico) che, oltre quel tempo già determinato di vita perduta, il paziente avrebbe potuto sopravvivere ancora più a lungo (Cass. 26851/2023).
Il danno da perdita di chance di sopravvivenza va poi liquidato in via equitativa tenendo conto, in ragione delle peculiarità del caso concreto, delle caratteristiche della possibilità perduta e del suo grado di apprezzabilità, serietà e consistenza, non potendo, in ogni caso, essere parametrato, neppure con le eventuali decurtazioni, né ai valori tabellari previsti per la perdita della vita, né a quelli del danno biologico temporaneo (Cass. 2861/2025).
Nel caso di specie, tenuto conto dei principi affermati dalla più recente giurisprudenza di legittimità, tenuto altresì conto delle emergenze emerse dalla perizia collegiale effettuata nell'ambito del processo penale, in sede di dibattimento, iscritto al 557/2013 RGT Tribunale di Caltanissetta, a carico dei medici e nonché quelle Controparte_5 Controparte_4
Per_ della CTU del dr. (in specie in base ai chiarimenti forniti dal dr. in data Per_3
8.4.2020), non vi è alcuna evidenza, in termini di apprezzabilità, serietà e consistenza, di una perdita di "chance" di sopravvivenza patita dal paziente.
Segnatamente, oltre a non essere stato provato il necessario nesso causale tra la condotta dei sanitari e tale allegato danno per perdita di chance, non può non rilevarsi che le condizioni di salute del (che aveva 79 anni al momento del suo ingresso al Pronto Persona_1
Soccorso dell'Ospedale di Caltanissetta, soggetto con BPCO enfisematosa, cardiopatia ischemica cronica con pregressa rivascolarizzazione il miocardica mediante angioplastica coronarica (PCI) ed impianto di stent su ramo interventricolare anteriore della coronaria sinistra, arteriopatia obliterante
45 arti inferiori II stadio di Fontaine), rendevano del tutto improbabile una sua sopravvivenza fino all'età indicata dagli attori, pari a 85 anni.
In conclusione, in accoglimento dei suesaminati motivi di appello ed in riforma della sentenza di primo grado, le domande proposte dagli originari attori nei confronti degli originati convenuti, che non hanno fatto acquiescenza alla sentenza di primo grado, sono rigettate con le conseguenti statuizioni di cui al dispositivo.
Risulta, invece, diversa la posizione processuale dell'originario convenuto , Controparte_5 soccombente in primo grado, il quale è rimasto contumace in appello.
La Suprema Corte ha chiarito che la facoltà del debitore OL di avvalersi della sentenza favorevole intervenuta fra il creditore ed altro coobbligato concerne l'ipotesi in cui nel rapporto obbligatorio OL sia pronunciata una sola sentenza, i cui effetti possono comunicarsi al condebitore non in causa, mentre trova limite alla sua applicazione nella eventuale esistenza, nei confronti del medesimo condebitore, di un giudicato contrario sul medesimo punto. Pertanto, qualora i debitori solidali abbiano partecipato al giudizio, sia pure in un solo grado, essi sono soggetti alle preclusioni derivanti dal giudicato formatosi nei loro confronti, nonché all'efficacia del giudicato medesimo (Cass. 1143/1981).
Quindi, in tema di solidarietà, in virtù del limite apportato dal secondo comma dell'art. 1306 c.c. al principio enunciato nel primo comma, il debitore OL può invocare a suo favore la sentenza intervenuta fra il creditore e altro coobbligato solo quando sia rimasto estraneo al relativo giudizio;
in caso contrario, la sentenza emessa nei confronti dei diversi debitori consta di distinte pronunce, in relazione all'autonomia ed indipendenza dei relativi rapporti obbligatori, con la conseguenza che il passaggio in giudicato dell'una, per difetto di impugnazione, rimane insensibile all'eventuale riforma o annullamento dell'altra, a prescindere dal carattere personale o meno delle relative eccezioni (Cass.
28267/2021).
Atteso che , condebitore OL e soccombente in primo grado, è rimasto CP_5
Cont contumace nel giudizio di appello proposto dal condebitore OL egli è soggetto alle preclusioni derivanti dal giudicato formatosi nei suoi confronti, nonché all'efficacia del giudicato medesimo.
Quindi sono ormai coperte da giudicato le statuizioni di condanna contenute nella sentenza di primo grado per il condebitore OL , contumace in grado di appello. Controparte_5
Le ragioni della presente decisione, per il resto, assorbono o rendono superfluo l'esame di ogni altro motivo dell'appello principale non esaminato, come pure l'esame degli altri motivi degli appelli incidentali che non siano stati esaminati.
46 Cont In ragione dell'accoglimento dell'impugnazione proposta dalla e del rigetto delle domande tutte proposte dagli originari attori nei confronti degli originari convenuti, gli originari attori
, , , , , CP_1 CP_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 [...]
Cont
sono condannati a restituire alla di Caltanissetta e alle due compagnie Parte_6 assicuratrici, rispettivamente chiamate in causa dai convenuti e , come da loro CP_4 CP_5
Cont richiesto, gli importi corrisposti loro dalla stessa e dalle stesse compagnie assicuratrici, in forza delle statuizioni di condanna della sentenza di primo grado provvisoriamente esecutive, oltre gli interessi su dette somme oltre accessori come per legge.
E' stato infatti chiarito (vedi Cass. 6614/2023) che la domanda di restituzione delle somme versate in esecuzione della sentenza di primo grado o del decreto ingiuntivo può essere proposta nel giudizio d'appello senza che ciò implichi violazione del divieto di domande nuove posto dall'art. 345 c.p.c., dovendo applicarsi, in via analogica, il principio generale in base al quale, per ragioni di economia processuale, la domanda di risarcimento del danno per responsabilità aggravata ex art. 96, comma 2, c. p. c. può essere proposta anche in grado di appello, come pure la domanda di riduzione in pristino ed ogni altra conseguente davanti al giudice di rinvio (art. 389 c.p.c.).
E' poi utile evidenziare che, in caso di somme indebitamente versate in forza di una sentenza provvisoriamente esecutiva successivamente riformata, non si applica la disciplina della ripetizione dell'indebito oggettivo di cui all'art. 2033 cod. civ., dovendosi riconoscere all'interessato il diritto di essere reintegrato dall'"accipiens" dell'intera diminuzione patrimoniale subita, con restituzione della somma versata aumentata degli interessi ovvero, se di maggior misura, della rivalutazione - pari al saggio medio di rendimento netto dei titoli di Stato con scadenza non superiore a dodici mesi - con decorrenza dal giorno del pagamento non dovuto (Cass. 25589/2010).
Le spese processuali del doppio grado di giudizio devono seguire, ex art. 91 c.p.c., come da dispositivo, la soccombenza finale degli originari attori , , CP_1 CP_2 Parte_3
, , , , mentre le statuizioni
[...] Parte_4 Parte_5 Parte_6 sulle spese di primo grado restano ferme per , per effetto del giudicato ormai Controparte_5 prodottosi, nei confronti dello stesso condebitore OL , contumace in appello, Controparte_5 come dianzi chiarito.
In tema di impugnazioni, il potere del giudice d'appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, in quanto il relativo onere deve essere attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite (Cass. 33412/2024)
Infatti, il criterio della soccombenza, al fine di attribuire l'onere delle spese processuali, non si fraziona a seconda dell'esito delle varie fasi del giudizio, ma va riferito unitariamente
47 all'esito finale della lite, senza che rilevi che in qualche grado o fase del giudizio la parte poi definitivamente soccombente abbia conseguito un esito ad essa favorevole (Cass. 6369/2013).
In tema di regolamento delle spese processuali in appello, per il principio di soccombenza (ex art. 91
c.p.c.) - la quale va individuata ex post, con riguardo al processo considerato unitariamente, cioè all'esito della controversia decisa dal giudice dell'impugnazione e non dei singoli segmenti (grado e fase) del giudizio - e tenuto conto dell'infrazionabilità della domanda, deve ritenersi implicita nella richiesta di condanna alle spese di lite formulata dall'appellante anche quella di regolamento delle spese del primo grado (Cass. 23639/2024).
Occorre pure considerare che in forza del principio di causazione - che, unitamente a quello di soccombenza, regola il riparto delle spese di lite - il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore qualora la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda;
il rimborso rimane, invece, a carico della parte che ha chiamato o fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante, rivelatasi manifestamente infondata o palesemente arbitraria, concreti un esercizio abusivo del diritto di difesa (Cass. 31889/2019).
Alla luce di tali principi, applicati i parametri indicati dal D.M. 55/2014, nel testo vigente ratione temporis, tenuto conto del valore della controversia (€ 1.800.000) dichiarato dagli originari attori nella loro domanda introduttiva, le spese di lite si liquidano, in base agli atti, a carico di , , , , CP_1 CP_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
, , in solido, ed in favore delle altre parti, come segue:
[...] Parte_6
1.1) in favore della , quanto al giudizio di Controparte_10 primo grado, euro 19.000,00 per compenso (fase studio;
fase introduttiva;
fase istruttoria;
fase decisoria), oltre 15% per rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge;
1.2) in favore della , quanto al giudizio di Controparte_10 secondo grado, euro 2.556,00 per esborsi ed euro 12.500,00 per compenso (fase studio;
fase introduttiva;
fase decisoria), oltre 15% per rimborso forfettario spese generali, IVA
e CPA come per legge;
1.3) in favore di quanto al giudizio di primo grado, euro 19.000,00 Controparte_4 per compenso (fase studio;
fase introduttiva;
fase decisoria), oltre 15% per rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge;
48 1.4) in favore di quanto al giudizio di secondo grado, euro 12.500,00 Controparte_4 per compenso (fase studio;
fase introduttiva;
fase decisoria), oltre 15% per rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge;
1.5) in favore di , quanto al giudizio di primo Controparte_6 grado, euro 12.500,00 per compenso (fase studio;
fase introduttiva;
fase decisoria), oltre 15% per rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge;
1.6) in favore di , quanto al giudizio di secondo Controparte_6 grado, euro 804 per esborsi ed euro 19.000,00 per compenso (fase studio;
fase introduttiva;
fase decisoria), oltre 15% per rimborso forfettario spese generali, IVA e
CPA come per legge;
1.7) in favore di , quanto al giudizio di primo grado, euro Controparte_8
12.500,00 per compenso (fase studio;
fase introduttiva;
fase decisoria), oltre 15% per rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge;
1.8) in favore di , quanto al giudizio di secondo grado, euro Controparte_8
1848 per esborsi ed euro 19.000,00 per compenso (fase studio;
fase introduttiva;
fase decisoria), oltre 15% per rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge.
Le spese processuali del grado di appello nei confronti di , in ragione della Controparte_5 sua contumacia e delle ragioni della decisione, sono dichiarate irripetibili.
Le spese della CTU disposta in primo grado, liquidate con separato decreto, sono poste a carico degli originari attori, in solido tra loro e con , nei cui confronti rimangono Controparte_5 ferme le statuizioni di prime cure che lo interessano, perché ormai coperte dal giudicato per le ragioni sopra chiarite.
In definitiva, tutte le statuizioni di condanna contenute nella sentenza di primo grado e che riguardano sono confermate, quale effetto del giudicato ormai prodottosi Controparte_5 rispetto alla sua posizione di condebitore OL che ha partecipato al giudizio di primo grado, rimanendo soccombente, e che non ha impugnato la sentenza di primo grado.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, in ragione del rigetto della loro impugnazione, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte degli appellanti , , CP_1 CP_2 Parte_3 Parte_4
, , di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, Parte_5 CP_2 Parte_6 pari a quello previsto per l'appello a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
49 La Corte di Appello di Caltanissetta, definitivamente pronunciando, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Caltanissetta n. 138/2021, pubblicata in data 11 marzo 2021, appellata in via principale dalla e in via incidentale da Controparte_10
, , e CP_1 CP_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
, nonché, sempre in via incidentale, da e Parte_6 Controparte_8 [...]
, nella contumacia dell'appellato così Controparte_6 Controparte_5 provvede:
1) rigetta le domande proposte da , , , CP_1 CP_2 Parte_3 Parte_4
, e nei confronti di
[...] Parte_5 Parte_6 Controparte_10
e poiché infondate;
[...] Controparte_4
2) dichiara che le statuizioni di condanna contenute nella sentenza di primo grado concernenti l'appellato contumace sono coperte dagli effetti del giudicato, ormai formatosi Controparte_5 rispetto alla sua posizione;
3) condanna, in solido, , , , , CP_1 CP_2 Parte_3 Parte_4
e al pagamento delle spese processuali del doppio grado Parte_5 Parte_6 di giudizio, liquidate come segue:
- in favore della , quanto al giudizio di primo Controparte_10 grado, euro 19.000,00 per compenso (fase studio;
fase introduttiva;
fase istruttoria;
fase decisoria), oltre 15% per rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge;
- in favore della , quanto al giudizio di secondo Controparte_10 grado, euro 2.556,00 per esborsi ed euro 12.500,00 per compenso (fase studio;
fase introduttiva;
fase decisoria), oltre 15% per rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge;
- in favore di quanto al giudizio di primo grado, euro 19.000,00 per Controparte_4 compenso (fase studio;
fase introduttiva;
fase decisoria), oltre 15% per rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge;
- in favore di quanto al giudizio di secondo grado, euro 12.500,00 per Controparte_4 compenso (fase studio;
fase introduttiva;
fase decisoria), oltre 15% per rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge;
- in favore di , quanto al giudizio di primo grado, Controparte_6 euro 12.500,00 per compenso (fase studio;
fase introduttiva;
fase decisoria), oltre 15% per rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge;
- in favore di , quanto al giudizio di secondo Controparte_6 grado, euro 804 per esborsi ed euro 19.000,00 per compenso (fase studio;
fase introduttiva;
fase decisoria), oltre 15% per rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge;
50 - in favore di , quanto al giudizio di primo grado, euro 12.500,00 Controparte_8 per compenso (fase studio;
fase introduttiva;
fase decisoria), oltre 15% per rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge;
- in favore di , quanto al giudizio di secondo grado, euro 1848 Controparte_8 per esborsi ed euro 19.000,00 per compenso (fase studio;
fase introduttiva;
fase decisoria), oltre 15% per rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge;
4) pone a carico di , , , CP_1 CP_2 Parte_3 Parte_4
, , in solido con l'appellato contumace Parte_5 Parte_6 CP_5
quale effetto del giudicato ormai prodottosi nei suoi confronti, le spese della CTU
[...] effettuata in primo grado e liquidate con separato decreto;
5) condanna, in solido, , , , , CP_1 CP_2 Parte_3 Parte_4
, a restituire alla e alle Parte_5 Parte_6 Controparte_12 compagnie assicuratrici, chiamate in causa dagli originari convenuti e , gli CP_4 CP_5 importi corrisposti in forza delle statuizioni di condanna provvisoriamente esecutive della sentenza di primo grado, oltre gli interessi su dette somme oltre accessori come per legge;
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte degli appellanti incidentali CP_1
, , , CP_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6
, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'appello a
[...] norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Caltanissetta, 28 febbraio 2025
Il Presidente Estensore
Dott. Emanuele De Gregorio
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