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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 29/10/2025, n. 285 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 285 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
1578/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RIETI riunito in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Costantino De Robbio Presidente
Dott. Roberto Colonnello Giudice
Dott.ssa Barbara Vicario Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1578/2025 promossa da:
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), rappresentati e difesi dall'avv. Salvatore
[...] C.F._2
IN in virtù di procura speciale allegata al ricorso ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Rieti, viale dei Flavi n° 15 ricorrenti e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
Oggetto: Domanda congiunta di separazione e scioglimento del matrimonio
Conclusioni:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, designato, ai sensi dell'art. 473 bis.51, comma 3, c.p.c. il Giudice
Relatore, fissando l'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e, trasmessi gli atti al Pubblico Ministero, vorrà rimettere la causa in decisione affinché il Collegio con sentenza pronunci la separazione personale tra i signori e alle seguenti condizioni: Parte_3 Parte_2
- i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
- i coniugi, economicamente indipendenti, provvederanno ciascuno al proprio mantenimento;
- i beni mobili sono stati già divisi ed assegnati a ciascun coniuge;
Con compensazione delle spese di lite”.
DOMANDA DI DIVORZIO
1
1. Dichiarare lo scioglimento del matrimonio celebrato in Mentana (RM) il 14/04/2023, tra i signori
e annotato nel registro degli atti di matrimonio dell'anno 2023, Parte_3 Parte_2 atto n. 29 parte 2 S.C.;
2. Confermare il provvedimento della separazione;
3. Ordinare alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Mentana (RM) perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Con compensazione delle spese di lite”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con domanda congiunta, proposta ai sensi dell'art.473 bis.51 c.p.c., le parti hanno chiesto la pronuncia della separazione e la successiva pronuncia di scioglimento del matrimonio contratto il
14/04/2023 nel Comune di Mentana (RM), trascritto nel registro degli atti di matrimonio del detto
Comune (anno 2023, atto n. 29 parte 2 S.C.) e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di Cassazione con la sentenza della sezione prima civile n. 11906/2023 pubblicata il 16.10.2023.
A tal fine, i ricorrenti hanno dedotto che: dalla unione matrimoniale non sono nati figli;
a seguito del venir meno dell'affectio coniugalis i ricorrenti provvedevano a separarsi di fatto lasciando la casa coniugale sita in Monterotondo (RM), via della Gavaccia n° 58, condotta in locazione;
entrambi i detti coniugi godono di reddito autonomo, infatti la è imprenditore agricolo, mentre il Parte_1
è dipendente della “Cleopatra” soc. coop. di cui è anche il legale rappresentante. Pt_2
Con note scritte depositate per la udienza del 23 ottobre 2025 le parti hanno confermato la volontà di volersi separare alle condizioni di cui al ricorso e il Giudice delegato ha riservato la decisione al
Collegio.
Il PM ha espresso parere favorevole.
***
Nel merito, l'esame degli atti e lo stesso atteggiamento processuale assunto dai coniugi evidenziano il venire meno, nell'ambito del rapporto coniugale, della comunione materiale e spirituale che costituisce il fondamento del matrimonio. Invero, la separazione dei coniugi deve trovare causa in una situazione di intollerabilità della convivenza oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile;
a tal fine non è necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione anche di una sola delle parti.
Per cui, considerando l'oggettiva evidenza di tale stato di fatto, la domanda di separazione deve essere accolta.
2 Il giudizio deve proseguire per la definizione della domanda di scioglimento del matrimonio.
Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n.
2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi –trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia di scioglimento del matrimonio alle condizioni come concordate.
p.q.m.
Il Tribunale, pronunciando sulla domanda proposta da e da Parte_1
Parte_2
- dichiara la separazione personale tra i detti coniugi che hanno contratto matrimonio il 14/04/2023 nel Comune di Mentana (RM), trascritto nel registro degli atti di matrimonio del detto Comune (anno
2023, atto n. 29, parte 2, S.C.);
- prende atto delle condizioni concordate riportate in epigrafe da intendersi qui integralmente trascritte;
- dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del Comune di Mentana
(RM), ove l'atto è trascritto;
- rimette la causa sul ruolo del giudice relatore per l'udienza indicata nell'ordinanza emessa in data odierna.
Così deciso in Rieti, il 24.10.2025
Il Giudice relatore
Dott.ssa Barbara Vicario
Il Presidente
Dott. Costantino De Robbio
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RIETI riunito in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Costantino De Robbio Presidente
Dott. Roberto Colonnello Giudice
Dott.ssa Barbara Vicario Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1578/2025 promossa da:
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), rappresentati e difesi dall'avv. Salvatore
[...] C.F._2
IN in virtù di procura speciale allegata al ricorso ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Rieti, viale dei Flavi n° 15 ricorrenti e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
Oggetto: Domanda congiunta di separazione e scioglimento del matrimonio
Conclusioni:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, designato, ai sensi dell'art. 473 bis.51, comma 3, c.p.c. il Giudice
Relatore, fissando l'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e, trasmessi gli atti al Pubblico Ministero, vorrà rimettere la causa in decisione affinché il Collegio con sentenza pronunci la separazione personale tra i signori e alle seguenti condizioni: Parte_3 Parte_2
- i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
- i coniugi, economicamente indipendenti, provvederanno ciascuno al proprio mantenimento;
- i beni mobili sono stati già divisi ed assegnati a ciascun coniuge;
Con compensazione delle spese di lite”.
DOMANDA DI DIVORZIO
1
1. Dichiarare lo scioglimento del matrimonio celebrato in Mentana (RM) il 14/04/2023, tra i signori
e annotato nel registro degli atti di matrimonio dell'anno 2023, Parte_3 Parte_2 atto n. 29 parte 2 S.C.;
2. Confermare il provvedimento della separazione;
3. Ordinare alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Mentana (RM) perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Con compensazione delle spese di lite”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con domanda congiunta, proposta ai sensi dell'art.473 bis.51 c.p.c., le parti hanno chiesto la pronuncia della separazione e la successiva pronuncia di scioglimento del matrimonio contratto il
14/04/2023 nel Comune di Mentana (RM), trascritto nel registro degli atti di matrimonio del detto
Comune (anno 2023, atto n. 29 parte 2 S.C.) e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di Cassazione con la sentenza della sezione prima civile n. 11906/2023 pubblicata il 16.10.2023.
A tal fine, i ricorrenti hanno dedotto che: dalla unione matrimoniale non sono nati figli;
a seguito del venir meno dell'affectio coniugalis i ricorrenti provvedevano a separarsi di fatto lasciando la casa coniugale sita in Monterotondo (RM), via della Gavaccia n° 58, condotta in locazione;
entrambi i detti coniugi godono di reddito autonomo, infatti la è imprenditore agricolo, mentre il Parte_1
è dipendente della “Cleopatra” soc. coop. di cui è anche il legale rappresentante. Pt_2
Con note scritte depositate per la udienza del 23 ottobre 2025 le parti hanno confermato la volontà di volersi separare alle condizioni di cui al ricorso e il Giudice delegato ha riservato la decisione al
Collegio.
Il PM ha espresso parere favorevole.
***
Nel merito, l'esame degli atti e lo stesso atteggiamento processuale assunto dai coniugi evidenziano il venire meno, nell'ambito del rapporto coniugale, della comunione materiale e spirituale che costituisce il fondamento del matrimonio. Invero, la separazione dei coniugi deve trovare causa in una situazione di intollerabilità della convivenza oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile;
a tal fine non è necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione anche di una sola delle parti.
Per cui, considerando l'oggettiva evidenza di tale stato di fatto, la domanda di separazione deve essere accolta.
2 Il giudizio deve proseguire per la definizione della domanda di scioglimento del matrimonio.
Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n.
2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi –trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia di scioglimento del matrimonio alle condizioni come concordate.
p.q.m.
Il Tribunale, pronunciando sulla domanda proposta da e da Parte_1
Parte_2
- dichiara la separazione personale tra i detti coniugi che hanno contratto matrimonio il 14/04/2023 nel Comune di Mentana (RM), trascritto nel registro degli atti di matrimonio del detto Comune (anno
2023, atto n. 29, parte 2, S.C.);
- prende atto delle condizioni concordate riportate in epigrafe da intendersi qui integralmente trascritte;
- dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del Comune di Mentana
(RM), ove l'atto è trascritto;
- rimette la causa sul ruolo del giudice relatore per l'udienza indicata nell'ordinanza emessa in data odierna.
Così deciso in Rieti, il 24.10.2025
Il Giudice relatore
Dott.ssa Barbara Vicario
Il Presidente
Dott. Costantino De Robbio
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