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Sentenza 19 gennaio 2025
Sentenza 19 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 19/01/2025, n. 118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 118 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Taranto, prima sezione civile, in composizione monocratica nella persona del Giudice dr.ssa Anna Carbonara, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n.r. 933 del R.G. 2023, avente ad oggetto:
Altri istituti di diritto di famiglia (es.: mantenimento figli naturali e legittimi, etc.)
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliata presso Parte_1 C.F._1
l'Avv. D'ARCANGELO MARIA, dal quale è rappresentata e difesa come da mandato in atti,
APPELLANTE
e
(C.F. , elettivamente domiciliato presso Controparte_1 C.F._2
l'Avv. ZURLO FEDERICA, dal quale è rappresentato e difeso come da mandato in atti
APPELLATO
All'udienza del 04.03.2024, sostituita dal deposito telematico di note scritte, le parti precisavano le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate nei propri scritti difensivi e chiedevano la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato il 6.02.2023, proponeva Parte_1 appello contro la sentenza n. 13/2023 depositata il 16.01.2023, con cui il Giudice di
Pace di Martina Franca, in persona dell'Avv. Alessandra Di Biase, a definizione del procedimento n. 203/2022 R.G. proposto da nei confronti di Controparte_1
, condannava al pagamento in favore dell'attore della Parte_1 Parte_1 somma di € 624,52 oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza sino all'effettivo soddisfo, nonché al pagamento delle spese di lite che liquidava in complessivi € 399,65, di cui € 53,65 per spese vive, € 346,00 per compensi. L'appellante impugnava la suddetta decisione per violazione degli artt. 112 e 113 c.p.c., art. 118 disp. att. c.p.c., violazione dei principi regolatori della materia e difetto assoluto di motivazione, errores in iudicando ed in procedendo, violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., erronea valutazione delle prove, omesso esame di fatti decisivi ai fini della decisione, nonché violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92
c.p.c..
In particolare, l'appellante richiamava la competenza del Tribunale Ordinario a giudicare il dedotto “inadempimento” degli obblighi genitoriali, ex art. 709 ter c.p.c.; deduceva, nel merito, il mancato raggiungimento in primo grado della prova di detto inadempimento in capo alla venendo omesso qualsivoglia accertamento della Pt_1 effettiva sussistenza dell'esigenza di effettuare in favore dei figli minori le spese di cui l'appellato chiedeva il rimborso, ex art. 2033 c.c..
Pertanto, l'appellante chiedeva, in via preliminare ed anticipata, sospendersi l'efficacia esecutiva o l'esecuzione della sentenza impugnata, ai sensi degli artt. 351 c. 2 e 283
c.p.c.; in via principale, concludeva per la riforma totale della sentenza n.13/2023 RG del Giudice di Pace di Martina Franca e, conseguentemente, chiedeva dichiararsi inammissibile ovvero rigettare la domanda proposta da nei confronti Controparte_1 di , con condanna del primo al pagamento delle spese e dei compensi del Parte_1 giudizio di primo grado e del presente grado di appello, con liquidazione nei confronti del procuratore antistatario.
, costituendosi in giudizio, contestava tutto quanto ex adverso dedotto, Controparte_1 riportandosi integralmente al contenuto degli scritti difensivi di primo grado e concludeva, preliminarmente, per il rigetto della richiesta di sospensione dell'esecutorietà della sentenza impugnata per carenza dei presupposti per il suo accoglimento, chiedendo, nel merito, il rigetto dell'avversa domanda di riforma della sentenza n. 13/2023 emessa dal Giudice di Pace di Martina Franca perché inammissibile, improcedibile e destituita di fondamento giuridico e fattuale oltrechè non provata, con condanna ex art. 96 c.p.c. e vittoria delle spese e compensi di lite da distrarre in favore del procuratore antistatario.
Con ordinanza del 27.02.2024 il Giudice accoglieva l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata riservata in decisione, con concessione, ai sensi dell'art. 190 cod. proc. civ., dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. Quanto al merito della controversia, l'appello deve ritenersi fondato per quanto di ragione.
In via preliminare occorre rilevare la ammissibilità del presente atto di gravame, in quanto, contrariamente alle doglianze di parte appellata, lo stesso consta dei suoi elementi essenziali, risultando apprezzabili dalla sua lettura le ragioni di impugnazione, in rapporto all'apparato decisionale e motivazionale della sentenza appellata.
Con riferimento alla eccepita incompetenza del Giudice di Pace a decidere della controversia in esame, il Tribunale rileva la correttezza della statuizione del giudice di prime cure in ordine al rigetto della relativa eccezione.
Trattandosi di giudizio instaurato per la ripetizione di somme, ex art. 2033 c.c., asseritamente impiegate per le spese ordinarie dei minori e che si ritengono dall'odierno appellato da lui già corrisposte in adempimento dell'obbligo di versamento dell'assegno a titolo di contributo al mantenimento della prole, inconferente è il richiamo alla norma di cui all'art. 709 ter c.p.c., che disciplina le conseguenze “sanzionatorie” dell'inadempimento di un genitore ai doveri connessi all'esercizio della responsabilità genitoriale.
Quanto al merito, cita in giudizio premettendo che con Controparte_1 Parte_1 provvedimento reso all'esito dell'udienza di prima comparizione del 20.09.2019, nell'ambito del procedimento iscritto al n. 3678/2918 del R.G., il Tribunale di Taranto dichiarava disciplinate le condizioni di affido, mantenimento e visita dei minori Per_1
e in conformità alle condizioni concordate dalle parti a Persona_2 verbale;
al punto F) dell'accordo si prevedeva che si impegnasse a Controparte_1 versare in favore di a titolo di contributo per il mantenimento dei figli, Parte_1 la somma mensile di € 400,00 in misura di € 200,00 per ogni figlio, a far data dal 5 ottobre 2019 e così ogni mese, il 5 di ogni mese, previa rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT. Lamentando un atteggiamento di incuria da parte della nei Pt_1 confronti delle esigenze dei figli, deducendo la necessità di acquistare loro indumenti per mantenere il minimo decoro e garantire l'igiene personale, il chiedeva la CP_1 restituzione, a titolo di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c., della somma di € 624,52 in quanto spesa sostenuta in sovrapposizione rispetto al già ottemperato obbligo di corresponsione della somma mensile di € 400,00 a titolo di contributo al mantenimento dei figli. Secondo la prospettazione dell'attore di primo di grado, rientrando la spesa per l'acquisto di capi di abbigliamento nell'alveo delle spese ordinarie, l'odierna appellante, in quanto genitore collocatario, avrebbe dovuto provvedere al soddisfacimento delle primarie esigenze della prole minorenne.
In altri termini, l'odierno appellato allegava, quale presupposto per la qualificazione della sua elargizione quale indebito oggettivo, il mancato utilizzo, da parte della della somma ricevuta a titolo di contributo al mantenimento dei figli per il Pt_1 soddisfacimento delle esigenze attuali degli stessi.
Il Tribunale rileva che erroneamente il Giudice di primo di grado ha ritenuto assolto l'onere probatorio da parte dell'attore, ai sensi dell'art. 2697 c.c., del dedotto inadempimento materno.
Sul punto occorre premettere che la determinazione di un assegno periodico a carico del genitore non collocatario e in favore di quello collocatario in via prevalente a titolo di mantenimento (cd indiretto) della prole, viene quantificato (e omologato dal Giudice) tenendo conto dei tempi di permanenza del minore con ciascun genitore, in quanto in sede di commisurazione di detto assegno occorre considerare gli oneri a titolo di mantenimento “diretto” che persistono a carico del genitore non collocatario in occasione dell'esercizio del diritto di visita.
A carico dell'odierno appellato, pertanto, incombeva in primo grado l'onere di provare che la spesa sostenuta fosse a copertura non del proprio onere di mantenimento diretto della prole (nel senso innanzi precisato), bensì a copertura (a titolo di anticipazione) degli oneri negli stessi termini gravanti a carico della genitrice collocataria in via prevalente, sul presupposto del mancato impiego da parte dell'odierna appellante dell'assegno periodico ricevuto per il soddisfacimento dei bisogni della prole.
Orbene l'incuria dei minori da parte della genitrice collocataria (da cui poter desumere la distrazione dell'assegno periodico dai bisogni della prole) non risulta in alcun modo dimostrata, tantomeno risulta provata la “necessità” della spesa sostenuta dall'appellato, anzi dette circostanze risultano smentite dalla non contestata circostanza che gli indumenti acquistati dal genitore non si trovavano collocati presso il domicilio materno.
Da ciò deriva il logico corollario che non si è trattato di indumenti “necessari”, in quanto altrimenti sarebbero rimasti nella materiale disponibilità della prole anche per il tempo
(prevalente) di permanenza della stessa presso la madre.
Non vi è prova, in definitiva, dei fatti idonei a qualificare la spesa in contestazione quale indebito oggettivo ed escludere che si sia trattato di somme spese in adempimento del dovere di mantenimento diretto gravante comunque sul genitore non collocatario o di somme spese in esecuzione di una obbligazione naturale, di cui non è ammessa la ripetizione, ai sensi dell'art. 2034 c.c..
Ed invero, il Tribunale ritiene che la documentazione prodotta in via istruttoria dall'attore (ricevuta di pagamento del 18.09.2021 con relativa produzione fotografica;
ricevuta di pagamento del 07.11.2021 con relativa produzione fotografica;
ricevuta di pagamento del 07.12.2021 con relativa produzione fotografica;
ricevuta di pagamento del 17.12.2021 con relativa produzione fotografica;
ricevuta di pagamento del
24.12.2021 con relativa produzione fotografica), sebbene idonea a dimostrare l'an e il quantum della spesa, non risulta idonea a dimostrarne i caratteri della necessarietà della stessa e dell'incuria da parte del genitore affidatario.
Né tali circostanze possono considerarsi provate sulla base del mancato riscontro, da parte della alle missive versate in atti (lettera raccomandata A/R del Pt_1
01.10.2021; missive del 10.05.2022 e del 18.05.2022), posto che trattasi di comunicazioni di parte, il cui contenuto non risulta confortato da alcun dato oggettivo.
Né le riproduzioni fotografiche ritraenti i capi indossati dai minori valgono a provare il carattere della necessarietà per sopperire alle loro quotidiane esigenze di vita posto che, se tali fossero stati, gli stessi sarebbero stati collocati nel luogo ove i minori abitualmente vivono, ossia, nel caso di specie, l'abitazione materna;
circostanza questa, si ribadisce, non adeguatamente provata.
Alle argomentazioni che precedono consegue l'accoglimento dell'appello, rimanendo assorbita ogni ulteriore valutazione, sulla base della ragione più liquida (Cassazione
Civile, Sez. 5 -, Sentenza n. 11458 del 11/05/2018)
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, in relazione ad entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, accoglie l'appello proposto da Parte_1
e in riforma della sentenza impugnata (n. 13/2023 del Giudice di Pace di Martina
Franca) così provvede:
1) rigetta la domanda proposta da nei confronti di;
Controparte_1 Parte_1
2) condanna al pagamento, in favore di , delle spese Controparte_2 Parte_1 del primo grado di giudizio, che liquida in complessivi € 346,00 per compensi, oltre
15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge, da distrarsi in favore del procuratore di parte appellante antistatario;
3) condanna la parte appellata al pagamento, in favore della parte appellante, delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi € 550,00 per compensi, oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge, da distrarsi in favore del procuratore di parte appellante antistatario.
Taranto, 19 gennaio 2025.
Il Giudice
Anna Carbonara