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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. II, sentenza 08/01/2026, n. 230 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 230 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 230/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 2, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
CA ANTONIO, Presidente
NI EL, LA
CINTIOLI FULVIO, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 104/2021 depositato il 08/01/2021
proposto da
Ag.entrate - NE - Messina
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 S.r.l. - P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1199/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MESSINA sez. 6 e pubblicata il 06/05/2020
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520179016399428 IRPEF-ALTRO 2004
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520179016399428 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2003
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Così come risulta dalla sentenza appellata, ricorreva la "Resistente_1 SRL" nella persona del suo amministratore Nominativo_1 , difesa come in atti , opponendo un avviso di intimazione , notificato il I6/I/20I8 limitatamente al ruolo n. 2007/3945 portato dalla cartella n. 932920 , relativo a diritti annuali 2003.
CCIAA di Messina e alla cartella n.606902 per rit. alla fonte, Irap e i va anno 2004. Deduceva: l) omessa notifica delle cartelle sottese;
2) decadenza e prescrizione del diritto e delle sanzioni per essere state le cartelle presuntivamente notitìcate il 4/11/2008, ben oltre il termine quinquennale, ritenuto applicabile ai tributi richiesti . Si costituiva la NE e contestava il difetto di notifica eccepito , depositando le relate c gli estratti di ruolo. Depositava memoria la ricorrente contestando la produzione di NE Sicilia spa
All'udienza del 27/1/2020 la Commissione decideva come da dispositivo.
La Commissione Tributaria Provinciale di Messina accoglieva il ricorso..
Avverso la sentenza predetta proponeva appello l'Agenzia di NE chiedendo la riforma della sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte Tributaria, nel merito, valutate le opposte argomentazioni della parti del presente giudizio ed esaminata la documentazione prodotta, ritiene di dovere riformare la sentenza di primo grado che ha accolto il ricorso della contribuente.
In particolare, la Commissione Provinciale ha ritenuto che:
1)Il ricorso è fondato.
2)Fondata ed assorbente l'eccepita prescrizione . La ricorrente ha invocato la prescrizione quinquennale, sia per i tributi erariali che per i diritti camerali, mentre questa Commissione ritiene doversi applicare, la prescrizione ordinaria. Per i tributi erariali. La Corte di Cassazione con la Sentenza n. 32308 dell'll.l2.2019
e in ultimo con l'Ordinanza n. 6997/2020, ha statuito che. per i tributi erariali- IRPEF, IRES, IRAP, IV A, non
è applicabile la prescrizione breve di cinque anni ma quella decennale .
3)Per i diritti camerali Alla normativa regolante l'esazione dci diritti annuali camerali, deve applicarsi la prescrizione decennale ex art. 2946 c.c. c non piuttosto quella quinquennale prevista dall'art. 2948 c.c. Difatti vero è che il tributo è dovuto a cadenza annuale ma questo non gli conferisce il carattere di obbligazione periodica ( la cui caratteristica è la riconducibilità ad un'unica fonte causale dei singoli versamenti ) di cui alla norma invocata , riferendosi i i diritti camerali a titoli autonomi di debito , sia pur annualmente ricorrenti.
4)I tributi sottesi alle cartelle impugnate si sono prescritti in l0 anni e ciò vale sia per il diritto camerale anno
2003 sia per le imposte erariali per l'anno 2004 , per essere decorso ,tra la notifica dell'ultimo atto interruttivo
( cartelle notificate il 4/11/2008 come dichiarato dalla stessa NE ) e l'atto impugnato ( intimazione di pagamento notificata il 16/1/2018) un arco di tempo superiore ai 10 anni. Ciò porta all'annullamento dell'intimazione , nei limiti dei ruoli impugnati . Le spese, considerato il motivo dell' accoglimento possono compensarsi tra le parti.
Invero, l'appello è fondato, in quanto il primo giudice non ha, secondo gli insegnamenti della Suprema Corte, valutato compiutamente e correttamente la documentazione e le argomentazioni dedotte dal ricorrente a supporto dell'illegittimità della pretesa tributaria e le deduzioni contrarie dell'Ufficio.
Nel merito, dalla documentazione versata in atti dal contribuente risulta inidonea ad inficiare la validità della pretesa tributaria, che è legittima e fondata.
Infatti, la Corte Tributaria non condivide l'iter logico e le valutazioni fatte dal giudice di primo grado che ha ritenuto la illegittimità della pretesa tributaria.
Infatti, la Commissione Tributaria Provinciale ha errato nel ritenere che i tributi sottesi alle cartelle impugnate si sono prescritti in l0 anni e ciò vale sia per il diritto camerale anno 2003 sia per le imposte erariali per l'anno
2004 , per essere decorso ,tra la notifica dell'ultimo atto interruttivo ( cartelle notificate il 4/11/2008 come dichiarato dalla stessa NE ) e l'atto impugnato ( intimazione di pagamento notificata il 16/1/2018) un arco di tempo superiore ai 10 anni.
Invero, nella fattispecie, dalla notifica delle due cartelle di pagamento sottese all'intimazione di pagamento impugnata, rispettivamente avvenuta in data 24.11.2008 e in data 04.11.2008, non è decorso il termine decennale di prescrizione essendo l'atto impugnato stato notificato il 16.01.2008.
Infatti la notifica delle cartelle di pagamento è avvenuta regolarmente posto che la cartella n.295 2007
00522193292 è stata notificata in data 24.11.2008 a mezzo plico raccomandato A/R restituito al mittente per “compiuta giacenza”, e la cartella n.295 2008 0006069020 è stata notificata in data 04.11.2008 ai sensi dell'art.60 comma 1 lettera e) del D.P.R. n.602/1973, stante l'accertata irreperibilità assoluta della società presso la sede legale risultante dal certificato camerale e le ricerche anagrafiche del legale rappresentante della stessa, sig. Nominativo_1.
Pertanto, in base ai principi generali che regolano il grado di appello la sentenza impugnata quindi deve necessariamente essere riformata, in quanto non basata su un corretto esame degli elementi processuali e deve essere accolto l'appello.
Alla soccombenza consegue la condanna dell'appellato al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi del giudizio che si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie l'appello e condanna l'appellato al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi del giudizio che si liquidano in euro 2500, di cui euro 1000 per il primo grado, oltre gli oneri di legge. Messina, 16 dicembre 2025
Il LA Il Presidente
AN IA
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 2, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
CA ANTONIO, Presidente
NI EL, LA
CINTIOLI FULVIO, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 104/2021 depositato il 08/01/2021
proposto da
Ag.entrate - NE - Messina
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 S.r.l. - P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1199/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MESSINA sez. 6 e pubblicata il 06/05/2020
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520179016399428 IRPEF-ALTRO 2004
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520179016399428 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2003
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Così come risulta dalla sentenza appellata, ricorreva la "Resistente_1 SRL" nella persona del suo amministratore Nominativo_1 , difesa come in atti , opponendo un avviso di intimazione , notificato il I6/I/20I8 limitatamente al ruolo n. 2007/3945 portato dalla cartella n. 932920 , relativo a diritti annuali 2003.
CCIAA di Messina e alla cartella n.606902 per rit. alla fonte, Irap e i va anno 2004. Deduceva: l) omessa notifica delle cartelle sottese;
2) decadenza e prescrizione del diritto e delle sanzioni per essere state le cartelle presuntivamente notitìcate il 4/11/2008, ben oltre il termine quinquennale, ritenuto applicabile ai tributi richiesti . Si costituiva la NE e contestava il difetto di notifica eccepito , depositando le relate c gli estratti di ruolo. Depositava memoria la ricorrente contestando la produzione di NE Sicilia spa
All'udienza del 27/1/2020 la Commissione decideva come da dispositivo.
La Commissione Tributaria Provinciale di Messina accoglieva il ricorso..
Avverso la sentenza predetta proponeva appello l'Agenzia di NE chiedendo la riforma della sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte Tributaria, nel merito, valutate le opposte argomentazioni della parti del presente giudizio ed esaminata la documentazione prodotta, ritiene di dovere riformare la sentenza di primo grado che ha accolto il ricorso della contribuente.
In particolare, la Commissione Provinciale ha ritenuto che:
1)Il ricorso è fondato.
2)Fondata ed assorbente l'eccepita prescrizione . La ricorrente ha invocato la prescrizione quinquennale, sia per i tributi erariali che per i diritti camerali, mentre questa Commissione ritiene doversi applicare, la prescrizione ordinaria. Per i tributi erariali. La Corte di Cassazione con la Sentenza n. 32308 dell'll.l2.2019
e in ultimo con l'Ordinanza n. 6997/2020, ha statuito che. per i tributi erariali- IRPEF, IRES, IRAP, IV A, non
è applicabile la prescrizione breve di cinque anni ma quella decennale .
3)Per i diritti camerali Alla normativa regolante l'esazione dci diritti annuali camerali, deve applicarsi la prescrizione decennale ex art. 2946 c.c. c non piuttosto quella quinquennale prevista dall'art. 2948 c.c. Difatti vero è che il tributo è dovuto a cadenza annuale ma questo non gli conferisce il carattere di obbligazione periodica ( la cui caratteristica è la riconducibilità ad un'unica fonte causale dei singoli versamenti ) di cui alla norma invocata , riferendosi i i diritti camerali a titoli autonomi di debito , sia pur annualmente ricorrenti.
4)I tributi sottesi alle cartelle impugnate si sono prescritti in l0 anni e ciò vale sia per il diritto camerale anno
2003 sia per le imposte erariali per l'anno 2004 , per essere decorso ,tra la notifica dell'ultimo atto interruttivo
( cartelle notificate il 4/11/2008 come dichiarato dalla stessa NE ) e l'atto impugnato ( intimazione di pagamento notificata il 16/1/2018) un arco di tempo superiore ai 10 anni. Ciò porta all'annullamento dell'intimazione , nei limiti dei ruoli impugnati . Le spese, considerato il motivo dell' accoglimento possono compensarsi tra le parti.
Invero, l'appello è fondato, in quanto il primo giudice non ha, secondo gli insegnamenti della Suprema Corte, valutato compiutamente e correttamente la documentazione e le argomentazioni dedotte dal ricorrente a supporto dell'illegittimità della pretesa tributaria e le deduzioni contrarie dell'Ufficio.
Nel merito, dalla documentazione versata in atti dal contribuente risulta inidonea ad inficiare la validità della pretesa tributaria, che è legittima e fondata.
Infatti, la Corte Tributaria non condivide l'iter logico e le valutazioni fatte dal giudice di primo grado che ha ritenuto la illegittimità della pretesa tributaria.
Infatti, la Commissione Tributaria Provinciale ha errato nel ritenere che i tributi sottesi alle cartelle impugnate si sono prescritti in l0 anni e ciò vale sia per il diritto camerale anno 2003 sia per le imposte erariali per l'anno
2004 , per essere decorso ,tra la notifica dell'ultimo atto interruttivo ( cartelle notificate il 4/11/2008 come dichiarato dalla stessa NE ) e l'atto impugnato ( intimazione di pagamento notificata il 16/1/2018) un arco di tempo superiore ai 10 anni.
Invero, nella fattispecie, dalla notifica delle due cartelle di pagamento sottese all'intimazione di pagamento impugnata, rispettivamente avvenuta in data 24.11.2008 e in data 04.11.2008, non è decorso il termine decennale di prescrizione essendo l'atto impugnato stato notificato il 16.01.2008.
Infatti la notifica delle cartelle di pagamento è avvenuta regolarmente posto che la cartella n.295 2007
00522193292 è stata notificata in data 24.11.2008 a mezzo plico raccomandato A/R restituito al mittente per “compiuta giacenza”, e la cartella n.295 2008 0006069020 è stata notificata in data 04.11.2008 ai sensi dell'art.60 comma 1 lettera e) del D.P.R. n.602/1973, stante l'accertata irreperibilità assoluta della società presso la sede legale risultante dal certificato camerale e le ricerche anagrafiche del legale rappresentante della stessa, sig. Nominativo_1.
Pertanto, in base ai principi generali che regolano il grado di appello la sentenza impugnata quindi deve necessariamente essere riformata, in quanto non basata su un corretto esame degli elementi processuali e deve essere accolto l'appello.
Alla soccombenza consegue la condanna dell'appellato al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi del giudizio che si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie l'appello e condanna l'appellato al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi del giudizio che si liquidano in euro 2500, di cui euro 1000 per il primo grado, oltre gli oneri di legge. Messina, 16 dicembre 2025
Il LA Il Presidente
AN IA