Art. 2.
L'attivita' di trasporto di merci di massa, secche e liquide, prevista nell'articolo 1, lettera a), sara' svolta secondo criteri di prevalente specializzazione da apposite societa' di navigazione, al cui capitale la Societa' finanziaria marittima (FINMARE) partecipi in misura non inferiore al 51 per cento. Le altre quote di partecipazione azionaria, fino al massimo del 49 per cento, potranno essere riservate ad altri enti o societa' a prevalente partecipazione statale, a societa' private, nazionali od estere.
((I servizi passeggeri di prevalente interesse turistico, previsti nell'articolo 1, lettera d), sono svolti da societa' di navigazione appositamente costituite al cui capitale la "Finmare" partecipa in misura non inferiore al 30 per cento))
La costituzione delle nuove societa' di navigazione e le eventuali fusioni fra societa' di navigazione esistenti e le nuove, utili a garantire la migliore gestione della attivita' indicata nel primo comma, qualora siano effettuate entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, potranno fruire dei benefici di cui alla legge 18 marzo 1965, n. 170 , e successive modificazioni.
Il Ministro per le finanze, con proprio decreto, puo' concedere una proroga del termine indicato nel precedente comma, non superiore a sei mesi.
L'attivita' di trasporto di merci di massa, secche e liquide, prevista nell'articolo 1, lettera a), sara' svolta secondo criteri di prevalente specializzazione da apposite societa' di navigazione, al cui capitale la Societa' finanziaria marittima (FINMARE) partecipi in misura non inferiore al 51 per cento. Le altre quote di partecipazione azionaria, fino al massimo del 49 per cento, potranno essere riservate ad altri enti o societa' a prevalente partecipazione statale, a societa' private, nazionali od estere.
((I servizi passeggeri di prevalente interesse turistico, previsti nell'articolo 1, lettera d), sono svolti da societa' di navigazione appositamente costituite al cui capitale la "Finmare" partecipa in misura non inferiore al 30 per cento))
La costituzione delle nuove societa' di navigazione e le eventuali fusioni fra societa' di navigazione esistenti e le nuove, utili a garantire la migliore gestione della attivita' indicata nel primo comma, qualora siano effettuate entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, potranno fruire dei benefici di cui alla legge 18 marzo 1965, n. 170 , e successive modificazioni.
Il Ministro per le finanze, con proprio decreto, puo' concedere una proroga del termine indicato nel precedente comma, non superiore a sei mesi.