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Sentenza 30 luglio 2025
Sentenza 30 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 30/07/2025, n. 4022 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4022 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2025 |
Testo completo
N. 3076/2020 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SETTIMA SEZIONE CIVILE
così composta:
Dott.ssa AURELIA D'AMBROSIO Presidente
Dott. MICHELE MAGLIULO Consigliere rel.
Dott. PAOLO MARIANI Consigliere riunita in Camera di Consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile con R.G. numero 3076/2020 cui è stato riunito il giudizio distinto con R.G. numero 564/2021, aventi entrambi ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 4546/2020 del Tribunale di Napoli, pubblicata in data 01/07/2020, vertenti
TRA
, nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
) e , nata a [...] il [...] C.F._1 CP_1
(C.F.: ), rappresentati e difesi dall'Avv. Francesco C.F._2
Maglione
APPELLANTI
E
, nato a [...] l'[...] (C.F.: _2
), rappresentato e difeso dagli avvocati Luigi C.F._3
Vespoli e Giuseppe Penta
APPELLANTE
E
Pagina 1 Avv. , nata a [...] il [...] (C.F. Controparte_3
) e , nato a [...] il 20 CodiceFiscale_4 Controparte_4
novembre 1999 (C.F. ), rappresentati e difesi CodiceFiscale_5
dall'avv. Josephine Ciliberti
APPELLATI
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 20.03.2025, tenutasi in trattazione scritta:
1) Il difensore degli appellanti e , Parte_1 CP_1
si riporta all'atto di appello ed a quanto verbalizzato nelle note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza del 6.5.2021; reitera la richiesta di ammissione della prova testimoniale articolata in prime cure e riproposta in questa fase;
conclude, infine, contrariis reiectis, per
l'accoglimento del gravame e così per l'integrale riforma dell'impugnata decisione in ragione dei motivi formulati nell'atto di appello ed altresì delle difese avverso le ulteriori prospettazioni attoree già svolte innanzi al
Tribunale e reiterate dinanzi a codesta Corte distrettuale;
con rivalsa di spese e compensi del doppio grado di causa, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del difensore antistatario>.
2) I difensori di : < si riportano integralmente ai propri _2
atti e scritti difensivi, come depositati in entrambi i fascicoli.
Rappresentano, quali fatti sopravvenuti, che l'avv. , con Controparte_3
ricorso ai sensi degli artt. 481 c.c. e 749 c.p.c., chiedeva la fissazione di un termine entro il quale il sig. dichiarasse l'accettazione o la _2
rinuncia all'eredità della IG.ra nata a [...] il Persona_1
19.04.1933 ed ivi deceduta in data 06.12.2019. In tale ricorso la IG.ra
dava atto che gli altri eredi della IG.ra avevano già CP Per_1
Pagina 2 rinunciato all'eredità e che il patrimonio relitto era rappresentato da un bene immobile sito nel Comune di Roccaraso. Il IG. si _2
costituiva nel procedimento per “actio interrogatoria” e, con dichiarazione sottoscritta analogicamente e mediante firma digitale in data
22.6.2023, accettava l'eredità della compianta madre IG.ra Per_1
divenendo quindi pieno proprietario del predetto immobile in
[...]
Roccaraso, su cui la IG.ra , quindi, potrebbe far valere eventuali CP
pretese.
Infine, impugnano e contestano tutto quanto “ex adverso” dedotto, prodotto, rilevato ed eccepito;
insistono per l'accoglimento di tutte le conclusioni già rassegnate, sia con l'atto di appello principale nel procedimento qui riunito (n. R.G. 564/2021 della Corte di Appello di
Napoli) che con la comparsa di costituzione e risposta (nel presente fascicolo recante n. R.G. 3076/2020): conclusioni che, per comodità dell'Ecc.ma Corte adita, qui di seguito vengono riportate e trascritte
CONCLUSIONI accertare e dichiarare che la sentenza n. 4546/2020 del Tribunale di
Napoli, pubblicata il 1.07.2020 all'esito del giudizio recante n. R.G.
13626/2014 dal Tribunale di Napoli, II Sezione Civile, in persona del
Giudice Dott.ssa Maria Gabriella Frallicciardi, non notificata, è ingiusta, erronea e/o illegittima per i motivi tutti di cui agli atti di causa e, segnatamente, la comparsa di costituzione e risposta nel procedimento n.
R.G. 3076/2020 e l'atto di appello principale qui riunito (n. R.G. 564/2021 della Corte di Appello di Napoli), e quindi meritevole di integrale riforma e comunque nelle parti meglio indicate nel presente atto;
Per l'effetto dell'accoglimento del punto che precede, revocare e/o riformare la sentenza n. 4546/2020 del Tribunale di Napoli, pubblicata il
Pagina 3
1.07.2020 all'esito del giudizio recante n. R.G. 13626/2014 dal Tribunale di Napoli, II Sezione Civile, in persona del Giudice Dott.ssa Maria
Gabriella Frallicciardi, non notificata, ed accogliere le conclusioni proposte dall'odierno comparente nel corso del giudizio di prime cure, come di seguito riportate: “dichiarare inammissibili o, comunque, in subordine, rigettare le domande libellate dall'avv. , Controparte_3
condannando la stessa alla refusione di spese e compensi del giudizio”.
Con vittoria delle spese di lite, di entrambi i gradi del giudizio.
In via istruttoria:
Ammettere prova per testi del IG. , sulle seguenti Parte_2
circostanze:
1) se vero che il mutuo contratto con dalla stessa e dal CP_5
convenuto con atto del notaio di Acerra del _2 Per_2
12/05/2003 era estinto il 21/04/2008 versando alla mutuante € 60.000,00=
a mezzo di a/c dati da per il tramite di;
Parte_1 Parte_2
2) se vero che, nel solo periodo dal 2007 al 2009, , per il Parte_1
tramite di , prestava a , con a/b in suo Parte_2 _2
favore, oltre € 300.000,00=, altresì fornendogli il 24/12/2007 la somma di
€ 68.181,00=, necessaria per estinguere il fido dello stesso “in rosso” presso;
CP_5
3) se vero che , sia prima della separazione dall'attrice nel _2
2005, sia dopo, non trascorreva le vacanze nell'immobile in Anacapri, ma
a Procida (in roulotte) ed in montagna>.
3) Il difensore dell'Avv. e di Controparte_3 CP_4
si riporta a tutte le difese ed istanze del precedente difensore ed
[...]
alle conclusioni rassegnate nella comparsa di costituzione e risposta:
Nel merito, chiedono:
Pagina 4 a) rigettare integralmente l'appello proposto da , Parte_1 [...]
e in quanto inammissibili, improponibili ed CP_1 _2
infondati in fatto ed in diritto, confermando integralmente la sentenza impugnata;
b) in subordine e nel caso di riforma della sentenza di primo grado accertare e dichiarare la nullità per violazione dell'art. 1344 c.c., o per ogni altra causa che l'Ecc.ma Corte dovesse rilevare d'ufficio dell'atto di
“Dazione in pagamento mediante Cessione Immobiliare” del 27/05/2009, per Notaio Rep. n. 64311, Racc. n. 14955, trascritto Persona_3
presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Napoli 2 in data
29/05/2009 ai numeri gen. 29301, part. 20059;
In subordine, nel caso di riforma della sentenza di primo grado e di rifiuto della domanda di cui alla lettera che precede, dichiarare la simulazione assoluta e quindi la nullità e/o l'inefficacia dell'atto di “Dazione in pagamento mediante Cessione Immobiliare” del 27/05/2009, per Notaio sopra identificato. Persona_3
In subordine e in via gradata, sempre nel caso di riforma della sentenza di primo grado, accertare, riconoscere e dichiarare la simulazione relativa dell'atto di “Dazione in pagamento mediante Cessione Immobiliare” del
27/05/2009, per Notaio sopra riportato, e per l'effetto Persona_3
accertare, riconoscere e dichiarare che con tale atto simulato le parti hanno realizzato la donazione dell'immobile oggetto dello stesso e all'esito del riconoscimento, revocare, dichiarare l'inefficacia e l'inopponibilità nei confronti dell'avv. dell'atto di donazione ex art. 2901, Controparte_3
cod. civ., in relazione ai crediti sia presenti che futuri direttamente derivanti dall'obbligo di mantenimento del figlio posti a carico del signor
. _2
Pagina 5 In via ulteriormente gradata e subordinata, sempre nel caso di riforma della sentenza di primo grado, accertare la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 2901 c.c., e pertanto revocare, dichiarare l'inefficacia ed inopponibilità nei confronti dell'avv. e del IG. Controparte_3 [...]
, dell'atto di “Dazione in pagamento mediante Cessione CP_4
Immobiliare” del 27/05/2009, per Notaio sopra Persona_3
riportato, in relazione ai crediti sia presenti che futuri direttamente derivanti dall'obbligo di mantenimento del figlio posti a carico del signor
. _2
In ogni caso, con tutte le pronunce consequenziali ed in particolare con gli effetti di cui all'art. 2902 cod. civ. e con ordine al Conservatore dei
Registri Immobiliari di Napoli 2 di annotare la sentenza.
e) con vittoria di spese e compensi di giudizio con attribuzione al difensore attributario>.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il giudizio di primo grado:
Con atto di citazione notificato in data 5-9 maggio 2014, l'avv. CP
, in proprio ed in qualità di legale rappresentante del figlio –
[...]
all'epoca minorenne – , conveniva in giudizio, dinanzi al Controparte_4
Tribunale di Napoli, , e , al _2 Parte_1 CP_1
fine di impugnare l'atto di “Dazione in pagamento mediante cessione immobiliare” per Notar del 27.05.2009, rep. 64311, con il Persona_4
quale il primo aveva ceduto e trasferito agli altri due la sua quota di diritti pari alla metà indivisa della nuda proprietà dell'immobile in Anacapri
(riportati al NCEU del Comune di Anacapri, rispettivamente, al fl. 6, partt.
501 e 506, sub. 3 e al f. 6, part. 498, cl. 2). In particolare, l'attrice deduceva
Pagina 6 di essere creditrice di e formulava in relazione all'atto di _2
dazione in pagamento sopra descritto:
- azione di nullità per assenza di causa, ex artt. 1418 e 1325 c.c., deducendo l'assenza ab origine del rapporto obbligatorio che il _2
andava ad estinguere in favore del fratello;
PT
- azione di simulazione assoluta, ex artt. 1414 e ss. c.c., asseritamente comprovata dalla dedotta assenza di rapporto obbligatorio tra i fratelli
, nonché dalla pretesa "esiguità del prezzo" indicato nell'atto e dal _2
"mancato passaggio di denaro tra le parti";
- azione revocatoria ex art. 2901 c.c., stante:
a) l'anteriorità del debito di rispetto all'atto impugnato _2
(27.5.2009), in quanto scaturente dalla sentenza di separazione personale della coppia del 4.9.2008;
b) la sussistenza dell'elemento psicologico sia in capo al disponente che al terzo;
c) il requisito oggettivo dell'eventus damni, essendo il proprio debitore del tutto impossidente.
L'attrice, quindi, rassegnava le seguenti conclusioni:
“a) la nullità per mancanza di causa e/o per violazione dell'art. 1344 cod. civ…; b) in subordine … la simulazione assoluta e quindi la nullità e/o
l'inefficacia.…;
c) in subordine e in via gradata … la simulazione relativa … e per l'effetto accertare … che con tale atto simulato le parti hanno realizzato la donazione dell'immobile oggetto dello stesso e, all'esito del riconoscimento, revocare, dichiarare l'inefficacia e l'inopponibilità nei confronti dell'avv. dell'atto di donazione ex art. 2901 Controparte_3
cod. civ. …;
Pagina 7 d) in via ulteriormente gradata e subordinata, accertare la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 2901 c.c. e pertanto revocare, dichiarare
l'inefficacia ed inopponibilità nei confronti dell'avv. Controparte_3
dell'atto … in relazione ai crediti sia presenti che futuri direttamente derivanti dall'obbligo di mantenimento del figlio posti a carico del sig.
”. _2
Si costituivano ritualmente in giudizio i convenuti, contestando le avverse pretese e rappresentando la ricorrenza di valida giustificazione e prova in ordine al rapporto obbligatorio estinto mediante l'atto di dazione in pagamento.
All'esito dell'istruzione della causa, caratterizzata dall'assunzione di una prova testimoniale limitatamente ai capi ammessi, il Tribunale di Napoli, con sentenza n. 4546/2020, pubblicata il 1.07.2020, definiva il giudizio così statuendo:
«In accoglimento della domanda principale dichiara la nullità per mancanza di causa dell'atto di "Dazione in pagamento mediante cessione immobiliare" per notar rep. 64311, racc. n. 14955, Persona_3
trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Napoli, in data 27.5.2009, con cui ha ceduto e trasferito al fratello _2
, in regime di comunione legale con la moglie Parte_1 [...]
, la quota di diritti pari alla metà indivisa della nuda proprietà CP_1
sull'immobile sito ad Anacapri (NA) alla II Traversa Finestrale n. 2/A e 4 nonché alla via Cava n. 2/A-6 (riportati al NCEU del Comune di Anacapri, rispettivamente, al f. 6, partt. 501 e 506, sub 3 e al f. 6, part. 498, cl. 2)», condannando i convenuti al pagamento delle spese di lite.
Il giudizio di secondo grado:
Pagina 8 Avverso la predetta sentenza hanno proposto appello e Parte_1
, con atto notificato in data 9.9.2020 per i motivi così rubricati: CP_1
Violazione degli artt. 24 e 111 Cost., 1180-1197-1269-1325 n. 2-1350-
1813-1988-2697-2725-2726-2730 e 2735 c.c., nonché 115 c.p.c. e falsa applicazione degli artt. 1418 co. 2° e 2721 c.c. per avere a torto il
Tribunale di Napoli, nella gravata decisione, dichiarato la “nullità per mancanza di causa” del rogito per not. del 27.5. 2009 rep. n. Persona_4
64311 in contestazione, accogliendo la domanda principale attorea e, per converso, disattendendo le tesi difensive dei convenuti, ritenendone altresì
“inammissibile” la prova testimoniale da essi articolata al riguardo.”
Gli appellanti hanno, poi, richiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: -respingere le domande attoree ed in tali sensi quella afferente alla pretesa nullità per difetto di causa dell'impugnato rogito per not.
[...]
del 27.5.2009 rep. n. 64311, siccome inammissibili o, Per_4
comunque, infondate in fatto e diritto;
- condannare l'attrice/appellata avv. alla refusione di Controparte_3
spese e compensi del doppio grado di causa, con gli accessori di legge
(i.v.a., c.p.a. e rimborso forfettario spese generali.
In via istruttoria, hanno rinnovato la richiesta di ammissione della prova testimoniale - già articolata in primo grado e disattesa dal Giudice - sui seguenti capi:
a) - vero che per il tramite del padre , Parte_1 Parte_2
prestava a , in più riprese, negli anni 2007/2009 la somma _2
di € 431.931,00= di cui € 303.750,00 = a mezzo dei n. 32 assegni bancari versati in copia in atti (da mostrarsi all'interrogando) emessi da Parte_2
all'ordine di , € 68.181,00= il 24.12. 2007 a
[...] _2
mezzo assegni circolari in favore di Banca Intesa SpA ad estinzione della
Pagina 9 debitoria dello stesso nei confronti di quest'ultimo ed € _2
60.000,00= il 21.4.2008 a mezzo di assegni circolari all'ordine di Intesa
SanPaolo SpA ad estinzione del mutuo acceso dall'attrice CP
e dallo stesso;
[...] _2
- b) vero che, in occasione dei pagamenti di cui al capitolo precedente la provvista era data dal per conto di Parte_2 Parte_1
prelevandola dal c/c n. 42000218 intrattenuto dallo stesso e dalla mo- glie/madre Giuliana Rossoni Presso il Banco di Napoli, filiale di città in via Manzoni n. 107/B;
- c) vero che ed convenivano che, in _2 Parte_1
restituzione e ad estinzione di tale debitoria, il primo avrebbe trasferito al secondo ed alla moglie la sua quota di proprietà, pari alla CP_1
metà pro indiviso, dell'immobile in Anacapri, II Trav. Finestrale, come poi effettuato con rogito per not. del 27.5.2009 n. 64311”, Persona_4
Si sono costituiti gli appellati resistendo al gravame e chiedendo il rigetto dello stesso, con vittoria di spese.
Avverso la sentenza n. 4546/2020 del Tribunale di Napoli, pubblicata in data 01/07/2020, ha proposto separato appello anche con _2
atto di citazione notificato in data 30.01.2021, ed il giudizio assumeva il n.
R.G. 564/2021.
L'impugnazione ha riguardato le parti della sentenza in cui il Tribunale partenopeo:
- aveva ritenuto sussistente un interesse attuale e concreto dell'attrice a far valere la nullità dell'atto di dazione in pagamento mediante cessione immobiliare per Notar del 27.05.2009, rep. 64311, con ciò Persona_4
violando gli artt. 1421 c.c. e 100 c.p.c.;
Pagina 10 - aveva erroneamente ritenuto che “l'eventuale inesistenza della prestazione originaria - da identificarsi nel prestito concesso da al Parte_1
fratello e nel conseguente obbligo di quest'ultimo di restituzione di quanto ricevuto - determinerebbe la nullità per difetto di causa del negozio di dazione in luogo per l'inadempimento”, tra l'altro aderendo ad una nozione di causa ormai non più attuale, con ciò violando gli artt. 1197, 1418 e 1325
c.c.;
- aveva violato la regola di giudizio fondata sull'onere della prova, incorrendo, pertanto, in violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c., laddove ha dapprima sancito (correttamente) il principio secondo cui gravasse sull'attrice l'onere di fornire la prova dell'insussistenza del debito del verso il fratello , salvo poi invertire tale onere _2 PT
probatorio, facendo discendere l'accoglimento della domanda dalla mancata prova da parte dei convenuti circa la sussistenza di un credito dell;
Parte_1
aveva erroneamente ritenuto non provato il credito di Parte_1
verso il fratello, non riconoscendo efficacia probatoria alla documentazione prodotta dai convenuti, alla pubblica fede di atto pubblico ed al riconoscimento di debito ivi contenuto, con ciò ulteriormente violando gli artt. 2697, 2700 e 1988 c.c.;
- aveva erroneamente rigettato le istanze istruttorie formulate dai convenuti, con ciò violando gli artt. 2697, 2721 e ss. c.c.
Anche il ha chiesto, quindi, la riforma della sentenza e di _2
dichiarare inammissibili, o in subordine, di rigettare le domande proposte dall'avv. , con vittoria di spese, reiterando la richiesta di prova CP
testimoniale avanzata in primo grado.
Pagina 11 All'udienza del 21.3.2025, il giudizio di appello proposto dal
[...]
è stato riunito a quello antecedentemente avanzato da _2 PT
e (recante n. R.G. 3076/2020), dopodiché, la causa è
[...] CP_1
stata riservata in decisione, assegnando i termini di cui agli artt. 190, comma 1, e 352, comma 1, c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Gli appelli sono entrambi infondati e deve, pertanto, essere interamente respinti.
1. Gli appellanti hanno eccepito preliminarmente la mancanza di interesse, concreto ed attuale, in capo all'avv. ed al figlio , CP Controparte_4
rispetto all'azione di nullità intrapresa.
A sostegno dell'eccezione gli appellanti hanno rappresentato, in particolare nelle difese finali del presente giudizio, quali fatti sopravvenuti, che l'avv.
, con ricorso ai sensi degli artt. 481 c.c. e 749 c.p.c., aveva Controparte_3
chiesto la fissazione di un termine entro il quale _2
dichiarasse l'accettazione o la rinuncia all'eredità della madre Per_1
nata a [...] il [...] ed ivi deceduta in data 06.12.2019. In
[...]
tale ricorso l'avv. dava atto che gli altri eredi della CP Per_1
avevano già rinunciato all'eredità e che il patrimonio relitto era rappresentato da un bene immobile sito nel Comune di Roccaraso.
Il si costituiva nel procedimento per “actio interrogatoria” e, con _2
dichiarazione sottoscritta in data 22.6.2023, accettava l'eredità della madre, divenendo quindi pieno proprietario del predetto immobile in Roccaraso.
Assumono gli appellanti che, poiché l'avv. potrebbe far valere le CP
sue pretese su detto bene, non vi sarebbe l'interesse ad ottenere la nullità della cessione del diritto posta in essere con l'atto de quo.
Pagina 12 Anche la difesa di ha aderito all'eccezione di difetto di _2
interesse.
L'eccezione appare, anzitutto, formulata in termini alquanto generici, non essendo stato neppure allegato da un lato l'ammontare del credito spettante all'avv. , dall'altro il valore anche solo approssimativo CP
dell'immobile pervenuto al in eredità, così da poter effettivamente _2
rappresentare, almeno sul piano allegatorio, l'idoneità di detto immobile a soddisfare il credito vantato dagli istanti.
In ogni caso, la circostanza rappresentata dagli appellanti non appare risolutiva.
Va premesso che la legittimazione generale all'azione di nullità prevista dall'art. 1421 c.c., in virtù della quale la nullità del negozio può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse ed essere rilevata anche d'ufficio dal giudice, non esime l'attore dal dimostrare la sussistenza di un proprio concreto interesse ad agire secondo le norme generali e con riferimento all'art. 100 c.p.c..
L'interesse si identifica con la necessità di ricorrere al giudice per evitare una lesione attuale del proprio diritto ed ottenere la conseguente utilità che la pronuncia di nullità può determinare nella sfera giuridica dell'istante.
Nella specie, il credito dell'avv. deriva dall'assegno di € 700,00 CP
fissato in suo favore ed a carico del marito per il _2
mantenimento del figlio nella sentenza di separazione giudiziale del CP_4
Tribunale di Napoli n. 9156/2008 depositata in data 4.9.2008 e confermato nella recente sentenza di divorzio n. 3947/2025 del Tribunale di Napoli.
L'avv. ha dedotto che il non corrisponde l'assegno in CP _2
questione dal luglio 2012, circostanza riconosciuta dalla controparte, sicché
l'ammontare complessivo del debito a carico del predetto è attualmente
Pagina 13 superiore ai 100 mila euro. A tale importo devono, poi, sommarsi sia la rivalutazione annuale secondo indici Istat via via maturata nel corso degli anni, sia il rimborso del 50% delle spese scolastiche, mediche e sportive per il figlio (allora) minorenne.
Per converso, non si hanno dati precisi sulle caratteristiche concrete dell'immobile sito, in realtà, in Castel di Sangro di cui il è _2
divenuto proprietario, ma, considerata la categoria catastale A/3 (che indica le abitazioni di tipo economico, ovvero immobili con caratteristiche costruttive e finiture di livello medio, adatti a soddisfare le esigenze abitative di base), la consistenza di 3,5 vani e la superficie catastale di 39 mq., appare ragionevole presumere che il valore di mercato di detto immobile non superi l'importo complessivo del debito sopra riportato
(destinato ad accrescersi stante il perdurante inadempimento dell'obbligato).
A ciò deve aggiungersi che, comunque, il trasferimento di metà del diritto di nuda proprietà sull'immobile in Anacapri, realizzato con l'atto oggetto di causa, finisce per impoverire notevolmente il patrimonio del debitore degli attori e, quindi, per diminuire la generale garanzia del credito ex art. 2740
c.c., così da rendere quantomeno notevolmente più difficoltoso il soddisfacimento del credito stesso.
Tali rilievi costituiscono, dunque, il riscontro sufficiente del concreto interesse ad agire in capo all'avv. ed a rispetto CP Controparte_4
all'azione di nullità proposta.
Né la possibilità – eccepita dagli appellanti - di esperire anche l'azione revocatoria è di per sé idonea a precludere l'interesse ad agire con l'azione di nullità, scelta in primis dagli attori, tenuto conto degli effetti più radicali che essa produce per il creditore che è stato leso dalla dismissione da parte
Pagina 14 del proprio debitore del diritto di proprietà sul bene rientrante nella sua sfera patrimoniale.
In ogni caso, l'accoglimento della domanda revocatoria presuppone la validità dell'atto da revocare e non potrebbe, quindi, essere disposta laddove, come nel caso in esame, l'atto medesimo sia privo di uno dei suoi requisiti di validità (carenza che sarebbe anche rilevabile d'ufficio dal giudice).
2. Oggetto della impugnativa è l'atto denominato “Dazione in pagamento mediante cessione immobiliare” per Notar del 27.05.2009, Persona_4
rep. 64311, con il quale ha trasferito al fratello _2 PT
, in regime di comunione legale con la moglie , la
[...] CP_1
quota di diritti pari alla metà indivisa della nuda proprietà sull'immobile sito ad Anacapri (NA) alla II Traversa Finestrale n. 2/A e 4 nonché alla via
Cava n. 2/A-6 (riportati al NCEU del Comune di Anacapri, rispettivamente, al f. 6, partt. 501 e 506, sub 3 e al f. 6, part. 498, cl. 2).
Nell'atto notarile suddetto vi era la specifica menzione delle esposizioni debitorie di nei confronti delle banche (contratti di mutuo _2
con la Banca Commerciale Italiana per not. del 28.6.1993 e Persona_5
con per not. del 12.5.2003, del quale era, peraltro, CP_5 Per_6
parte debitrice mutuataria anche la ), con la precisazione che CP
" ha anticipato al fratello somme di Parte_1 _2
danaro occorrenti a quest'ultimo per il pagamento delle quote di sua spettanza sulle rate di detti mutui", nonché delle "altre somme occorrenti a quest'ultimo per altre sue necessità …… Tutte dette somme … ad oggi non
… restituite".
Il giudice di prime cure, nell'accogliere l'azione di nullità, ha osservato che
i pagamenti in parola sarebbero stati effettuati non direttamente da
Pagina 15 bensì, in nome e per conto di questi, ad opera del padre Parte_1
mediante l'emissione, tra il 2007 e il 2009, di trentadue assegni. A Pt_2
sostegno dell'assunto e hanno depositato Parte_1 CP_1
copia dei suddetti titoli di credito nonché copia degli estratti conto relativi al conto corrente intestato a su cui gli assegni sarebbero Parte_2
stati tratti>, precisando altresì che “tuttavia, anche a voler ritenere che la suddetta documentazione sia idonea a dimostrare che _2
abbia effettivamente percepito dal padre le somme portate dagli assegni”, non sarebbe stata raggiunta “la prova positiva della qualità, in capo ad
, di creditore del fratello ”. Parte_1 _2
Gli appellanti hanno censurato la sentenza impugnata sostenendo che il prestito tra i fratelli sarebbe avvenuto “per il tramite del padre ” e Pt_2
sarebbe documentato dagli estratti conto da maggio 2007 a giugno 2009 relativi al conto corrente intestato a , dai quali si desume Parte_2
l'emissione di 32 assegni, nonché dal deposito di copia degli assegni medesimi (per gli € 68.181,00= in favore di in due assegni CP_5
circolari da € 60.000,00= ed € 8.181,00= nn. 8300690525 e 8202111036) e la produzione in particolare dell'estratto conto al 30 giugno 2008 (ove è annotato il bonifico di € 60.000,00 il 21.4.2008 in favore di Intesa
SanPaolo "a valere sul mutuo n.
1-5463419 intestato a
[...]
"). Persona_7
3. Ciò posto, va precisato che, nelle premesse dell'atto oggetto di impugnazione, le parti, dopo aver richiamato i due contratti di mutuo stipulati - tra gli altri - da , dichiarano che _2 Parte_1
ha anticipato al fratello “somme di denaro occorrenti a _2
quest'ultimo per il pagamento delle quote di sua spettanza sulle rate di detti mutui.
Pagina 16 Lo stesso ha inoltre anticipato al medesimo fratello Parte_1
altre somme di denaro occorrenti a quest'ultimo per le sue _2
necessità (per complessivi Euro CENTOMILA).
Col presente atto le parti intendono procedere a Cessione da parte di
della sua quota di ½ in nuda proprietà sulla descritta _2
porzione immobiliare a favore del fratello , a titolo di Parte_1
dazione in pagamento dell'intero debito di cui sopra nei confronti del medesimo fratello”. Segue, nell'art. 2, la ricognizione di debito con cui riconosce di essere debitore del fratello della complessiva _2 PT
somma di € 100.000,00 comprensiva di interessi “da soddisfarsi con la dazione di cui sub 3”.
Al riguardo, come rilevato dal primo giudice e come si vedrà ancora meglio in seguito, anche a voler attribuire alla predetta ricognizione del debito natura confessoria, ciò non di meno il valore probatorio della stessa è limitato nei confronti del solo confitente ( ) e delle parti _2
contraenti cui è diretta, ma non può essere vincolante per gli attori che assumono la posizione di terzi rispetto ai soggetti contraenti convenuti.
Occorre, allora, procedere all'esame del contenuto delle dichiarazioni sopra riportate.
Risulta, con tutta evidenza, l'assoluta genericità dell'asserita ricognizione del debito sotto vari profili.
In primo luogo, è incerta la stessa entità del debito di , dal _2
momento che si fa riferimento, in maniera del tutto imprecisa, al pagamento delle quote di sua spettanza sulle rate di detti mutui, senza quindi determinare l'importo di queste quote né indicare criteri per poterlo calcolare.
Pagina 17 Tale assoluta ed insuperabile genericità di detto importo finisce, in realtà, anche per rendere indeterminato l'oggetto della “dazione in pagamento” nonché il prezzo della cessione, posto che in alcuna parte dell'atto è contenuta una qualche indicazione su tale elemento essenziale del contratto;
anzi, nella dichiarazione del debito soddisfatto contenuta nel citato art. 2 ed in quella riportata anche se solo ai fini fiscali, il valore del bene ceduto viene indicato in € 100.000,00, che comprende poi il solo debito ulteriore e diverso da quello originato dal mutuo.
In secondo luogo, come sottolineato anche dal primo giudice, non sono in alcun modo indicate le circostanze di modo, tempo e luogo in cui sarebbero avvenuti i versamenti di danaro da al padre, a monte di quelli PT
corrisposti da quest'ultimo a , e ciò tanto più ove si consideri il _2
carattere ingente del prestito in questione (quantificati in giudizio all'incirca in 400 mila euro).
Ancora più indefinita è l'ulteriore voce di debito per € 100.000,00 per la quale le parti si sono limitate a riferire che l'anticipazione riguardava somme occorrenti “per altre sue necessità”, omettendo di chiarire, anche nelle difese giudiziali, quali sarebbero la natura e la tipologia di tali necessità e delle relative anticipazioni, peraltro rimaste del tutto prive di qualsiasi supporto probatorio.
4. Né tali gravi deficienze di tipo allegatorio possono essere superate dalla prova testimoniale richiesta, di cui l'allegazione costituisce il presupposto fondamentale. L'onere della prova, invero, consiste proprio nel fornire al giudice i mezzi per dimostrare la veridicità dei fatti allegati e, quindi, la fondatezza delle domande proposte.
Pagina 18 In ogni caso, anche l'articolazione della prova testimoniale reiterata in appello sconta lo stesso difetto di assoluta genericità, come si evince dal capitolato della prova sopra riportato.
In sostanza, si tende a dimostrare che sia il mutuo contratto dal _2
con la sia il fido “in rosso” del predetto con la
[...] CP_5
medesima banca erano stati estinti a mezzo di assegni circolari e bancari dati da per il tramite di . Parte_1 Parte_2
Non è affatto chiara la circostanza secondo cui gli assegni, emessi da sul proprio conto, dovrebbero ritenersi di provenienza di Parte_2
. La parte istante avrebbe dovuto, cioè, allegare e Parte_1
dimostrare le modalità attraverso le quali la provvista utilizzata da Parte_2
per l'emissione degli assegni fosse riconducibile a;
nulla,
[...] PT
invece, viene detto dei tempi e dei modi attraverso i quali quest'ultimo avrebbe preventivamente o successivamente corrisposto a Parte_2
gli importi portati dagli assegni da quest'ultimo emessi.
A ciò deve aggiungersi che, comunque, l'unico teste indicato, ossia Parte_2
, era deceduto già nel corso del primo grado.
[...]
Le stesse considerazioni valgono per i documenti prodotti dagli appellanti su cui essi hanno insistito, ossia n. 32 assegni bancari emessi da Parte_2
all'ordine di , assegni circolari emessi per
[...] _2
l'estinzione dei mutui e bonifico disposto espressamente per il mutuo n. 1-
5463419.
Anche tali documenti, infatti, comprovano al più i pagamenti eseguiti tutti da in favore (anche) di , tratti dal conto Parte_2 _2
corrente n. 42000/2018 cointestato allo stesso ed alla moglie Pt_2
, ma nulla dicono del fatto che questi pagamenti di ingente Persona_1
entità siano riconducibili alla sfera giuridica-patrimoniale di _2
Pagina 19 o, in qualche modo, da quest'ultimo preventivamente alimentati o PT
“delegati”, così da comprovare la sua qualità di creditore del fratello . _2
4.1 Neppure può trovare accoglimento la censura della difesa di _2
secondo la quale il primo giudice avrebbe invertito la regola
[...]
dell'onere probatorio, addossando ai convenuti le conseguenze negative che derivavano dalla mancata prova dei fatti che, invece, era a carico degli attori dimostrare.
Al riguardo, deve osservarsi che gli elementi presuntivi negativi agli odierni appellanti, derivanti dai concordanti rilievi sopra esposti in ordine all'assoluta genericità delle dichiarazioni contenute nell'atto de quo, sono univocamente sintomatici del carattere fittizio dall'asserita esistenza di un pregresso debito a carico di;
e ciò comporta il _2
trasferimento a carico dei contraenti dell'onere di provare l'effettiva sussistenza di detta posizione debitoria, conformemente agli analoghi principi pacificamente affermati in giurisprudenza in caso di azione di simulazione del contratto di compravendita (Cassazione civile sez. II,
04/07/2024, n.18347, secondo cui “Qualora l'azione di simulazione - proposta dal creditore di una delle parti di un contratto di compravendita immobiliare - si fondi su elementi presuntivi che, in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 2697 del c.c., indichino il carattere fittizio dell'alienazione, l'acquirente ha l'onere di provare l'effettivo pagamento del prezzo, potendosi, in mancanza, trarre elementi di valutazione circa il carattere apparente del contratto. Tale onere probatorio non può, tuttavia, ritenersi soddisfatto dalla dichiarazione relativa al versamento del prezzo contenuta nel rogito notarile, in quanto il creditore che agisce per far valere la simulazione è terzo rispetto ai soggetti contraenti”).
Pagina 20 Alle stesse conclusioni si perviene, comunque, facendo applicazione del generale principio processuale per cui la ripartizione dell'onere della prova va effettuata secondo il principio di vicinanza della prova che è definito, come noto, da Cass. Sez. U.
30/10/2001, n. 13533, come quel criterio per cui l'onere della prova deve essere "ripartito tenuto conto, in concreto, della possibilità per l'uno o per
l'altro soggetto di provare fatti e circostanze che ricadono nelle rispettive sfere di azione". Tale principio, come osservato anche in dottrina, è connaturato al disposto dell'art. 2697 c.c. ed attiene alla possibilità di conoscere, in via diretta o indiretta, i fatti materiali e storici che stanno alla base della loro evidenziazione probatoria (pt. Cassazione sez. trib.,
04/10/2024, n.26014).
Nella fattispecie concreta, sussistono certamente i presupposti per l'applicazione di detto principio, essendo evidente che solo i contraenti sono a conoscenza delle circostanze relative all'asserito debito riportato nell'atto impugnato, e solo loro possono fornire gli inconfutabili documenti o elementi probatori idonei a dimostrare le circostanze medesime.
In definitiva, deve ritenersi non provata l'esposizione debitoria posta a base del contratto per cui è causa.
5. Parte appellante, infine, ha contestato anche la possibilità di ravvisare nella fattispecie il vizio di nullità per mancanza di causa in concreto che il primo giudice ha desunto dal fatto che l'intento di trasferire il bene non potrebbe assurgere a causa giuridica che deve essere individuata nella finalità economico-sociale che il negozio è destinato a realizzare e che l'ordinamento riconosce come meritevole di tutela.
Al riguardo, è ininfluente la circostanza che il mancato pagamento dell'assegno di mantenimento da parte di sia iniziato nel _2
Pagina 21 2012, ossia tre anni dopo l'atto, vuoi perché ciò che rileva, ai fini in esame, non è tanto l'intento soggettivo che le parti volevano raggiungere bensì la mancanza obiettiva della funzione propria del contratto, vuoi perché, in ogni caso, indizi univocamente contrari alla buona fede dei contraenti si ricavano dal fatto che il contratto è di pochi mesi successivo all'emissione della sentenza di separazione, quindi all'insorgere dell'obbligazione di mantenimento, ed è stato concluso da soggetti collegati da uno strettissimo rapporto di parentela, oltre che seguito da un prolungato e totale inadempimento (dal 2012 ad oggi).
Sotto il profilo dell'inquadramento giuridico, va ricordato che la causa del contratto è la funzione tipica e concreta che il contratto stesso è destinato a realizzare, la sintesi, cioè, degli interessi che il negozio è concretamente diretto a realizzare (c.d. causa concreta), quale funzione individuale della singola e specifica negoziazione, al di là del modello astratto utilizzato
(Cassazione 12/11/2009, n.23941; 08/05/2006, n.10490).
Si è osservato, quindi, che nei negozi tipici, ai fini della individuazione della causa del negozio, occorre valutare se l'interesse concretamente realizzato corrisponda all'interesse tipizzato nello schema astratto. Il giudice, pertanto, nell'identificare la disciplina negoziatrice del negozio, deve procedere alla valutazione “in concreto” della causa quale elemento essenziale del negozio medesimo, tenendo presente che essa si prospetta come strumento di valutazione della conformità a legge dell'attività negoziale posta effettivamente in essere, della quale vanno accertate a liceità, in conformità all'art. 1343 c.c. e la meritevolezza di tutela ex art. 1322 II comma c.c.
Nel caso che ci occupa, l'atto in esame è espressamente qualificato come
“Dazione di pagamento”, così evidenziando come la funzione principale
Pagina 22 del negozio fosse quella di estinguere un debito che il cedente aveva nei confronti dei cessionari. L'accertata mancanza di detto debito fa venir meno, quindi, l'essenza stessa, l'unica funzione economico-sociale o pratica del contratto che finisce, in sostanza, per essere finalizzato a ripianare un passivo in realtà inesistente ed apparente.
Con la conseguenza che il contratto è effettivamente nullo per mancanza di causa concreta.
6. Conclusivamente, tutti i motivi dei due appelli proposti devono essere disattesi e, di conseguenza, va integralmente confermata la sentenza di primo grado, restando così assorbito l'esame delle domande riproposte dagli appellati in via subordinata.
Le spese del giudizio di appello seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, tenuto conto della natura delle questioni controverse, dell'attività difensiva svolta e dell'esito della lite, applicando i valori medi dello scaglione di riferimento in base al valore della causa (da € 52.0001 ad
€ 260.000) ex D.M. n. 55/2014 come aggiornato dal D.M. n. 147/2022.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sugli appelli proposti avverso la sentenza n. 4546/2020 del Tribunale di Napoli, pubblicata in data 01/07/2020, così provvede:
a) rigetta gli appelli e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata;
b) condanna , e , in Parte_1 Parte_3 _2
solido, al pagamento delle spese processuali in favore dell'avv.
e di che liquida in complessivi € Controparte_3 Controparte_4
14.317,00 per compensi professionali, oltre il rimborso per spese
Pagina 23 generali al 15%, Iva e Cpa come per legge, con attribuzione all'avv.
Josephine Ciliberti.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte degli appellanti dei due giudizi riuniti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 17/07/2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dr. Michele Magliulo dr.ssa Aurelia D'Ambrosio
Pagina 24
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SETTIMA SEZIONE CIVILE
così composta:
Dott.ssa AURELIA D'AMBROSIO Presidente
Dott. MICHELE MAGLIULO Consigliere rel.
Dott. PAOLO MARIANI Consigliere riunita in Camera di Consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile con R.G. numero 3076/2020 cui è stato riunito il giudizio distinto con R.G. numero 564/2021, aventi entrambi ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 4546/2020 del Tribunale di Napoli, pubblicata in data 01/07/2020, vertenti
TRA
, nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
) e , nata a [...] il [...] C.F._1 CP_1
(C.F.: ), rappresentati e difesi dall'Avv. Francesco C.F._2
Maglione
APPELLANTI
E
, nato a [...] l'[...] (C.F.: _2
), rappresentato e difeso dagli avvocati Luigi C.F._3
Vespoli e Giuseppe Penta
APPELLANTE
E
Pagina 1 Avv. , nata a [...] il [...] (C.F. Controparte_3
) e , nato a [...] il 20 CodiceFiscale_4 Controparte_4
novembre 1999 (C.F. ), rappresentati e difesi CodiceFiscale_5
dall'avv. Josephine Ciliberti
APPELLATI
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 20.03.2025, tenutasi in trattazione scritta:
1) Il difensore degli appellanti e , Parte_1 CP_1
si riporta all'atto di appello ed a quanto verbalizzato nelle note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza del 6.5.2021; reitera la richiesta di ammissione della prova testimoniale articolata in prime cure e riproposta in questa fase;
conclude, infine, contrariis reiectis, per
l'accoglimento del gravame e così per l'integrale riforma dell'impugnata decisione in ragione dei motivi formulati nell'atto di appello ed altresì delle difese avverso le ulteriori prospettazioni attoree già svolte innanzi al
Tribunale e reiterate dinanzi a codesta Corte distrettuale;
con rivalsa di spese e compensi del doppio grado di causa, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del difensore antistatario>.
2) I difensori di : < si riportano integralmente ai propri _2
atti e scritti difensivi, come depositati in entrambi i fascicoli.
Rappresentano, quali fatti sopravvenuti, che l'avv. , con Controparte_3
ricorso ai sensi degli artt. 481 c.c. e 749 c.p.c., chiedeva la fissazione di un termine entro il quale il sig. dichiarasse l'accettazione o la _2
rinuncia all'eredità della IG.ra nata a [...] il Persona_1
19.04.1933 ed ivi deceduta in data 06.12.2019. In tale ricorso la IG.ra
dava atto che gli altri eredi della IG.ra avevano già CP Per_1
Pagina 2 rinunciato all'eredità e che il patrimonio relitto era rappresentato da un bene immobile sito nel Comune di Roccaraso. Il IG. si _2
costituiva nel procedimento per “actio interrogatoria” e, con dichiarazione sottoscritta analogicamente e mediante firma digitale in data
22.6.2023, accettava l'eredità della compianta madre IG.ra Per_1
divenendo quindi pieno proprietario del predetto immobile in
[...]
Roccaraso, su cui la IG.ra , quindi, potrebbe far valere eventuali CP
pretese.
Infine, impugnano e contestano tutto quanto “ex adverso” dedotto, prodotto, rilevato ed eccepito;
insistono per l'accoglimento di tutte le conclusioni già rassegnate, sia con l'atto di appello principale nel procedimento qui riunito (n. R.G. 564/2021 della Corte di Appello di
Napoli) che con la comparsa di costituzione e risposta (nel presente fascicolo recante n. R.G. 3076/2020): conclusioni che, per comodità dell'Ecc.ma Corte adita, qui di seguito vengono riportate e trascritte
CONCLUSIONI accertare e dichiarare che la sentenza n. 4546/2020 del Tribunale di
Napoli, pubblicata il 1.07.2020 all'esito del giudizio recante n. R.G.
13626/2014 dal Tribunale di Napoli, II Sezione Civile, in persona del
Giudice Dott.ssa Maria Gabriella Frallicciardi, non notificata, è ingiusta, erronea e/o illegittima per i motivi tutti di cui agli atti di causa e, segnatamente, la comparsa di costituzione e risposta nel procedimento n.
R.G. 3076/2020 e l'atto di appello principale qui riunito (n. R.G. 564/2021 della Corte di Appello di Napoli), e quindi meritevole di integrale riforma e comunque nelle parti meglio indicate nel presente atto;
Per l'effetto dell'accoglimento del punto che precede, revocare e/o riformare la sentenza n. 4546/2020 del Tribunale di Napoli, pubblicata il
Pagina 3
1.07.2020 all'esito del giudizio recante n. R.G. 13626/2014 dal Tribunale di Napoli, II Sezione Civile, in persona del Giudice Dott.ssa Maria
Gabriella Frallicciardi, non notificata, ed accogliere le conclusioni proposte dall'odierno comparente nel corso del giudizio di prime cure, come di seguito riportate: “dichiarare inammissibili o, comunque, in subordine, rigettare le domande libellate dall'avv. , Controparte_3
condannando la stessa alla refusione di spese e compensi del giudizio”.
Con vittoria delle spese di lite, di entrambi i gradi del giudizio.
In via istruttoria:
Ammettere prova per testi del IG. , sulle seguenti Parte_2
circostanze:
1) se vero che il mutuo contratto con dalla stessa e dal CP_5
convenuto con atto del notaio di Acerra del _2 Per_2
12/05/2003 era estinto il 21/04/2008 versando alla mutuante € 60.000,00=
a mezzo di a/c dati da per il tramite di;
Parte_1 Parte_2
2) se vero che, nel solo periodo dal 2007 al 2009, , per il Parte_1
tramite di , prestava a , con a/b in suo Parte_2 _2
favore, oltre € 300.000,00=, altresì fornendogli il 24/12/2007 la somma di
€ 68.181,00=, necessaria per estinguere il fido dello stesso “in rosso” presso;
CP_5
3) se vero che , sia prima della separazione dall'attrice nel _2
2005, sia dopo, non trascorreva le vacanze nell'immobile in Anacapri, ma
a Procida (in roulotte) ed in montagna>.
3) Il difensore dell'Avv. e di Controparte_3 CP_4
si riporta a tutte le difese ed istanze del precedente difensore ed
[...]
alle conclusioni rassegnate nella comparsa di costituzione e risposta:
Nel merito, chiedono:
Pagina 4 a) rigettare integralmente l'appello proposto da , Parte_1 [...]
e in quanto inammissibili, improponibili ed CP_1 _2
infondati in fatto ed in diritto, confermando integralmente la sentenza impugnata;
b) in subordine e nel caso di riforma della sentenza di primo grado accertare e dichiarare la nullità per violazione dell'art. 1344 c.c., o per ogni altra causa che l'Ecc.ma Corte dovesse rilevare d'ufficio dell'atto di
“Dazione in pagamento mediante Cessione Immobiliare” del 27/05/2009, per Notaio Rep. n. 64311, Racc. n. 14955, trascritto Persona_3
presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Napoli 2 in data
29/05/2009 ai numeri gen. 29301, part. 20059;
In subordine, nel caso di riforma della sentenza di primo grado e di rifiuto della domanda di cui alla lettera che precede, dichiarare la simulazione assoluta e quindi la nullità e/o l'inefficacia dell'atto di “Dazione in pagamento mediante Cessione Immobiliare” del 27/05/2009, per Notaio sopra identificato. Persona_3
In subordine e in via gradata, sempre nel caso di riforma della sentenza di primo grado, accertare, riconoscere e dichiarare la simulazione relativa dell'atto di “Dazione in pagamento mediante Cessione Immobiliare” del
27/05/2009, per Notaio sopra riportato, e per l'effetto Persona_3
accertare, riconoscere e dichiarare che con tale atto simulato le parti hanno realizzato la donazione dell'immobile oggetto dello stesso e all'esito del riconoscimento, revocare, dichiarare l'inefficacia e l'inopponibilità nei confronti dell'avv. dell'atto di donazione ex art. 2901, Controparte_3
cod. civ., in relazione ai crediti sia presenti che futuri direttamente derivanti dall'obbligo di mantenimento del figlio posti a carico del signor
. _2
Pagina 5 In via ulteriormente gradata e subordinata, sempre nel caso di riforma della sentenza di primo grado, accertare la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 2901 c.c., e pertanto revocare, dichiarare l'inefficacia ed inopponibilità nei confronti dell'avv. e del IG. Controparte_3 [...]
, dell'atto di “Dazione in pagamento mediante Cessione CP_4
Immobiliare” del 27/05/2009, per Notaio sopra Persona_3
riportato, in relazione ai crediti sia presenti che futuri direttamente derivanti dall'obbligo di mantenimento del figlio posti a carico del signor
. _2
In ogni caso, con tutte le pronunce consequenziali ed in particolare con gli effetti di cui all'art. 2902 cod. civ. e con ordine al Conservatore dei
Registri Immobiliari di Napoli 2 di annotare la sentenza.
e) con vittoria di spese e compensi di giudizio con attribuzione al difensore attributario>.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il giudizio di primo grado:
Con atto di citazione notificato in data 5-9 maggio 2014, l'avv. CP
, in proprio ed in qualità di legale rappresentante del figlio –
[...]
all'epoca minorenne – , conveniva in giudizio, dinanzi al Controparte_4
Tribunale di Napoli, , e , al _2 Parte_1 CP_1
fine di impugnare l'atto di “Dazione in pagamento mediante cessione immobiliare” per Notar del 27.05.2009, rep. 64311, con il Persona_4
quale il primo aveva ceduto e trasferito agli altri due la sua quota di diritti pari alla metà indivisa della nuda proprietà dell'immobile in Anacapri
(riportati al NCEU del Comune di Anacapri, rispettivamente, al fl. 6, partt.
501 e 506, sub. 3 e al f. 6, part. 498, cl. 2). In particolare, l'attrice deduceva
Pagina 6 di essere creditrice di e formulava in relazione all'atto di _2
dazione in pagamento sopra descritto:
- azione di nullità per assenza di causa, ex artt. 1418 e 1325 c.c., deducendo l'assenza ab origine del rapporto obbligatorio che il _2
andava ad estinguere in favore del fratello;
PT
- azione di simulazione assoluta, ex artt. 1414 e ss. c.c., asseritamente comprovata dalla dedotta assenza di rapporto obbligatorio tra i fratelli
, nonché dalla pretesa "esiguità del prezzo" indicato nell'atto e dal _2
"mancato passaggio di denaro tra le parti";
- azione revocatoria ex art. 2901 c.c., stante:
a) l'anteriorità del debito di rispetto all'atto impugnato _2
(27.5.2009), in quanto scaturente dalla sentenza di separazione personale della coppia del 4.9.2008;
b) la sussistenza dell'elemento psicologico sia in capo al disponente che al terzo;
c) il requisito oggettivo dell'eventus damni, essendo il proprio debitore del tutto impossidente.
L'attrice, quindi, rassegnava le seguenti conclusioni:
“a) la nullità per mancanza di causa e/o per violazione dell'art. 1344 cod. civ…; b) in subordine … la simulazione assoluta e quindi la nullità e/o
l'inefficacia.…;
c) in subordine e in via gradata … la simulazione relativa … e per l'effetto accertare … che con tale atto simulato le parti hanno realizzato la donazione dell'immobile oggetto dello stesso e, all'esito del riconoscimento, revocare, dichiarare l'inefficacia e l'inopponibilità nei confronti dell'avv. dell'atto di donazione ex art. 2901 Controparte_3
cod. civ. …;
Pagina 7 d) in via ulteriormente gradata e subordinata, accertare la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 2901 c.c. e pertanto revocare, dichiarare
l'inefficacia ed inopponibilità nei confronti dell'avv. Controparte_3
dell'atto … in relazione ai crediti sia presenti che futuri direttamente derivanti dall'obbligo di mantenimento del figlio posti a carico del sig.
”. _2
Si costituivano ritualmente in giudizio i convenuti, contestando le avverse pretese e rappresentando la ricorrenza di valida giustificazione e prova in ordine al rapporto obbligatorio estinto mediante l'atto di dazione in pagamento.
All'esito dell'istruzione della causa, caratterizzata dall'assunzione di una prova testimoniale limitatamente ai capi ammessi, il Tribunale di Napoli, con sentenza n. 4546/2020, pubblicata il 1.07.2020, definiva il giudizio così statuendo:
«In accoglimento della domanda principale dichiara la nullità per mancanza di causa dell'atto di "Dazione in pagamento mediante cessione immobiliare" per notar rep. 64311, racc. n. 14955, Persona_3
trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Napoli, in data 27.5.2009, con cui ha ceduto e trasferito al fratello _2
, in regime di comunione legale con la moglie Parte_1 [...]
, la quota di diritti pari alla metà indivisa della nuda proprietà CP_1
sull'immobile sito ad Anacapri (NA) alla II Traversa Finestrale n. 2/A e 4 nonché alla via Cava n. 2/A-6 (riportati al NCEU del Comune di Anacapri, rispettivamente, al f. 6, partt. 501 e 506, sub 3 e al f. 6, part. 498, cl. 2)», condannando i convenuti al pagamento delle spese di lite.
Il giudizio di secondo grado:
Pagina 8 Avverso la predetta sentenza hanno proposto appello e Parte_1
, con atto notificato in data 9.9.2020 per i motivi così rubricati: CP_1
Violazione degli artt. 24 e 111 Cost., 1180-1197-1269-1325 n. 2-1350-
1813-1988-2697-2725-2726-2730 e 2735 c.c., nonché 115 c.p.c. e falsa applicazione degli artt. 1418 co. 2° e 2721 c.c. per avere a torto il
Tribunale di Napoli, nella gravata decisione, dichiarato la “nullità per mancanza di causa” del rogito per not. del 27.5. 2009 rep. n. Persona_4
64311 in contestazione, accogliendo la domanda principale attorea e, per converso, disattendendo le tesi difensive dei convenuti, ritenendone altresì
“inammissibile” la prova testimoniale da essi articolata al riguardo.”
Gli appellanti hanno, poi, richiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: -respingere le domande attoree ed in tali sensi quella afferente alla pretesa nullità per difetto di causa dell'impugnato rogito per not.
[...]
del 27.5.2009 rep. n. 64311, siccome inammissibili o, Per_4
comunque, infondate in fatto e diritto;
- condannare l'attrice/appellata avv. alla refusione di Controparte_3
spese e compensi del doppio grado di causa, con gli accessori di legge
(i.v.a., c.p.a. e rimborso forfettario spese generali.
In via istruttoria, hanno rinnovato la richiesta di ammissione della prova testimoniale - già articolata in primo grado e disattesa dal Giudice - sui seguenti capi:
a) - vero che per il tramite del padre , Parte_1 Parte_2
prestava a , in più riprese, negli anni 2007/2009 la somma _2
di € 431.931,00= di cui € 303.750,00 = a mezzo dei n. 32 assegni bancari versati in copia in atti (da mostrarsi all'interrogando) emessi da Parte_2
all'ordine di , € 68.181,00= il 24.12. 2007 a
[...] _2
mezzo assegni circolari in favore di Banca Intesa SpA ad estinzione della
Pagina 9 debitoria dello stesso nei confronti di quest'ultimo ed € _2
60.000,00= il 21.4.2008 a mezzo di assegni circolari all'ordine di Intesa
SanPaolo SpA ad estinzione del mutuo acceso dall'attrice CP
e dallo stesso;
[...] _2
- b) vero che, in occasione dei pagamenti di cui al capitolo precedente la provvista era data dal per conto di Parte_2 Parte_1
prelevandola dal c/c n. 42000218 intrattenuto dallo stesso e dalla mo- glie/madre Giuliana Rossoni Presso il Banco di Napoli, filiale di città in via Manzoni n. 107/B;
- c) vero che ed convenivano che, in _2 Parte_1
restituzione e ad estinzione di tale debitoria, il primo avrebbe trasferito al secondo ed alla moglie la sua quota di proprietà, pari alla CP_1
metà pro indiviso, dell'immobile in Anacapri, II Trav. Finestrale, come poi effettuato con rogito per not. del 27.5.2009 n. 64311”, Persona_4
Si sono costituiti gli appellati resistendo al gravame e chiedendo il rigetto dello stesso, con vittoria di spese.
Avverso la sentenza n. 4546/2020 del Tribunale di Napoli, pubblicata in data 01/07/2020, ha proposto separato appello anche con _2
atto di citazione notificato in data 30.01.2021, ed il giudizio assumeva il n.
R.G. 564/2021.
L'impugnazione ha riguardato le parti della sentenza in cui il Tribunale partenopeo:
- aveva ritenuto sussistente un interesse attuale e concreto dell'attrice a far valere la nullità dell'atto di dazione in pagamento mediante cessione immobiliare per Notar del 27.05.2009, rep. 64311, con ciò Persona_4
violando gli artt. 1421 c.c. e 100 c.p.c.;
Pagina 10 - aveva erroneamente ritenuto che “l'eventuale inesistenza della prestazione originaria - da identificarsi nel prestito concesso da al Parte_1
fratello e nel conseguente obbligo di quest'ultimo di restituzione di quanto ricevuto - determinerebbe la nullità per difetto di causa del negozio di dazione in luogo per l'inadempimento”, tra l'altro aderendo ad una nozione di causa ormai non più attuale, con ciò violando gli artt. 1197, 1418 e 1325
c.c.;
- aveva violato la regola di giudizio fondata sull'onere della prova, incorrendo, pertanto, in violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c., laddove ha dapprima sancito (correttamente) il principio secondo cui gravasse sull'attrice l'onere di fornire la prova dell'insussistenza del debito del verso il fratello , salvo poi invertire tale onere _2 PT
probatorio, facendo discendere l'accoglimento della domanda dalla mancata prova da parte dei convenuti circa la sussistenza di un credito dell;
Parte_1
aveva erroneamente ritenuto non provato il credito di Parte_1
verso il fratello, non riconoscendo efficacia probatoria alla documentazione prodotta dai convenuti, alla pubblica fede di atto pubblico ed al riconoscimento di debito ivi contenuto, con ciò ulteriormente violando gli artt. 2697, 2700 e 1988 c.c.;
- aveva erroneamente rigettato le istanze istruttorie formulate dai convenuti, con ciò violando gli artt. 2697, 2721 e ss. c.c.
Anche il ha chiesto, quindi, la riforma della sentenza e di _2
dichiarare inammissibili, o in subordine, di rigettare le domande proposte dall'avv. , con vittoria di spese, reiterando la richiesta di prova CP
testimoniale avanzata in primo grado.
Pagina 11 All'udienza del 21.3.2025, il giudizio di appello proposto dal
[...]
è stato riunito a quello antecedentemente avanzato da _2 PT
e (recante n. R.G. 3076/2020), dopodiché, la causa è
[...] CP_1
stata riservata in decisione, assegnando i termini di cui agli artt. 190, comma 1, e 352, comma 1, c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Gli appelli sono entrambi infondati e deve, pertanto, essere interamente respinti.
1. Gli appellanti hanno eccepito preliminarmente la mancanza di interesse, concreto ed attuale, in capo all'avv. ed al figlio , CP Controparte_4
rispetto all'azione di nullità intrapresa.
A sostegno dell'eccezione gli appellanti hanno rappresentato, in particolare nelle difese finali del presente giudizio, quali fatti sopravvenuti, che l'avv.
, con ricorso ai sensi degli artt. 481 c.c. e 749 c.p.c., aveva Controparte_3
chiesto la fissazione di un termine entro il quale _2
dichiarasse l'accettazione o la rinuncia all'eredità della madre Per_1
nata a [...] il [...] ed ivi deceduta in data 06.12.2019. In
[...]
tale ricorso l'avv. dava atto che gli altri eredi della CP Per_1
avevano già rinunciato all'eredità e che il patrimonio relitto era rappresentato da un bene immobile sito nel Comune di Roccaraso.
Il si costituiva nel procedimento per “actio interrogatoria” e, con _2
dichiarazione sottoscritta in data 22.6.2023, accettava l'eredità della madre, divenendo quindi pieno proprietario del predetto immobile in Roccaraso.
Assumono gli appellanti che, poiché l'avv. potrebbe far valere le CP
sue pretese su detto bene, non vi sarebbe l'interesse ad ottenere la nullità della cessione del diritto posta in essere con l'atto de quo.
Pagina 12 Anche la difesa di ha aderito all'eccezione di difetto di _2
interesse.
L'eccezione appare, anzitutto, formulata in termini alquanto generici, non essendo stato neppure allegato da un lato l'ammontare del credito spettante all'avv. , dall'altro il valore anche solo approssimativo CP
dell'immobile pervenuto al in eredità, così da poter effettivamente _2
rappresentare, almeno sul piano allegatorio, l'idoneità di detto immobile a soddisfare il credito vantato dagli istanti.
In ogni caso, la circostanza rappresentata dagli appellanti non appare risolutiva.
Va premesso che la legittimazione generale all'azione di nullità prevista dall'art. 1421 c.c., in virtù della quale la nullità del negozio può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse ed essere rilevata anche d'ufficio dal giudice, non esime l'attore dal dimostrare la sussistenza di un proprio concreto interesse ad agire secondo le norme generali e con riferimento all'art. 100 c.p.c..
L'interesse si identifica con la necessità di ricorrere al giudice per evitare una lesione attuale del proprio diritto ed ottenere la conseguente utilità che la pronuncia di nullità può determinare nella sfera giuridica dell'istante.
Nella specie, il credito dell'avv. deriva dall'assegno di € 700,00 CP
fissato in suo favore ed a carico del marito per il _2
mantenimento del figlio nella sentenza di separazione giudiziale del CP_4
Tribunale di Napoli n. 9156/2008 depositata in data 4.9.2008 e confermato nella recente sentenza di divorzio n. 3947/2025 del Tribunale di Napoli.
L'avv. ha dedotto che il non corrisponde l'assegno in CP _2
questione dal luglio 2012, circostanza riconosciuta dalla controparte, sicché
l'ammontare complessivo del debito a carico del predetto è attualmente
Pagina 13 superiore ai 100 mila euro. A tale importo devono, poi, sommarsi sia la rivalutazione annuale secondo indici Istat via via maturata nel corso degli anni, sia il rimborso del 50% delle spese scolastiche, mediche e sportive per il figlio (allora) minorenne.
Per converso, non si hanno dati precisi sulle caratteristiche concrete dell'immobile sito, in realtà, in Castel di Sangro di cui il è _2
divenuto proprietario, ma, considerata la categoria catastale A/3 (che indica le abitazioni di tipo economico, ovvero immobili con caratteristiche costruttive e finiture di livello medio, adatti a soddisfare le esigenze abitative di base), la consistenza di 3,5 vani e la superficie catastale di 39 mq., appare ragionevole presumere che il valore di mercato di detto immobile non superi l'importo complessivo del debito sopra riportato
(destinato ad accrescersi stante il perdurante inadempimento dell'obbligato).
A ciò deve aggiungersi che, comunque, il trasferimento di metà del diritto di nuda proprietà sull'immobile in Anacapri, realizzato con l'atto oggetto di causa, finisce per impoverire notevolmente il patrimonio del debitore degli attori e, quindi, per diminuire la generale garanzia del credito ex art. 2740
c.c., così da rendere quantomeno notevolmente più difficoltoso il soddisfacimento del credito stesso.
Tali rilievi costituiscono, dunque, il riscontro sufficiente del concreto interesse ad agire in capo all'avv. ed a rispetto CP Controparte_4
all'azione di nullità proposta.
Né la possibilità – eccepita dagli appellanti - di esperire anche l'azione revocatoria è di per sé idonea a precludere l'interesse ad agire con l'azione di nullità, scelta in primis dagli attori, tenuto conto degli effetti più radicali che essa produce per il creditore che è stato leso dalla dismissione da parte
Pagina 14 del proprio debitore del diritto di proprietà sul bene rientrante nella sua sfera patrimoniale.
In ogni caso, l'accoglimento della domanda revocatoria presuppone la validità dell'atto da revocare e non potrebbe, quindi, essere disposta laddove, come nel caso in esame, l'atto medesimo sia privo di uno dei suoi requisiti di validità (carenza che sarebbe anche rilevabile d'ufficio dal giudice).
2. Oggetto della impugnativa è l'atto denominato “Dazione in pagamento mediante cessione immobiliare” per Notar del 27.05.2009, Persona_4
rep. 64311, con il quale ha trasferito al fratello _2 PT
, in regime di comunione legale con la moglie , la
[...] CP_1
quota di diritti pari alla metà indivisa della nuda proprietà sull'immobile sito ad Anacapri (NA) alla II Traversa Finestrale n. 2/A e 4 nonché alla via
Cava n. 2/A-6 (riportati al NCEU del Comune di Anacapri, rispettivamente, al f. 6, partt. 501 e 506, sub 3 e al f. 6, part. 498, cl. 2).
Nell'atto notarile suddetto vi era la specifica menzione delle esposizioni debitorie di nei confronti delle banche (contratti di mutuo _2
con la Banca Commerciale Italiana per not. del 28.6.1993 e Persona_5
con per not. del 12.5.2003, del quale era, peraltro, CP_5 Per_6
parte debitrice mutuataria anche la ), con la precisazione che CP
" ha anticipato al fratello somme di Parte_1 _2
danaro occorrenti a quest'ultimo per il pagamento delle quote di sua spettanza sulle rate di detti mutui", nonché delle "altre somme occorrenti a quest'ultimo per altre sue necessità …… Tutte dette somme … ad oggi non
… restituite".
Il giudice di prime cure, nell'accogliere l'azione di nullità, ha osservato che
i pagamenti in parola sarebbero stati effettuati non direttamente da
Pagina 15 bensì, in nome e per conto di questi, ad opera del padre Parte_1
mediante l'emissione, tra il 2007 e il 2009, di trentadue assegni. A Pt_2
sostegno dell'assunto e hanno depositato Parte_1 CP_1
copia dei suddetti titoli di credito nonché copia degli estratti conto relativi al conto corrente intestato a su cui gli assegni sarebbero Parte_2
stati tratti>, precisando altresì che “tuttavia, anche a voler ritenere che la suddetta documentazione sia idonea a dimostrare che _2
abbia effettivamente percepito dal padre le somme portate dagli assegni”, non sarebbe stata raggiunta “la prova positiva della qualità, in capo ad
, di creditore del fratello ”. Parte_1 _2
Gli appellanti hanno censurato la sentenza impugnata sostenendo che il prestito tra i fratelli sarebbe avvenuto “per il tramite del padre ” e Pt_2
sarebbe documentato dagli estratti conto da maggio 2007 a giugno 2009 relativi al conto corrente intestato a , dai quali si desume Parte_2
l'emissione di 32 assegni, nonché dal deposito di copia degli assegni medesimi (per gli € 68.181,00= in favore di in due assegni CP_5
circolari da € 60.000,00= ed € 8.181,00= nn. 8300690525 e 8202111036) e la produzione in particolare dell'estratto conto al 30 giugno 2008 (ove è annotato il bonifico di € 60.000,00 il 21.4.2008 in favore di Intesa
SanPaolo "a valere sul mutuo n.
1-5463419 intestato a
[...]
"). Persona_7
3. Ciò posto, va precisato che, nelle premesse dell'atto oggetto di impugnazione, le parti, dopo aver richiamato i due contratti di mutuo stipulati - tra gli altri - da , dichiarano che _2 Parte_1
ha anticipato al fratello “somme di denaro occorrenti a _2
quest'ultimo per il pagamento delle quote di sua spettanza sulle rate di detti mutui.
Pagina 16 Lo stesso ha inoltre anticipato al medesimo fratello Parte_1
altre somme di denaro occorrenti a quest'ultimo per le sue _2
necessità (per complessivi Euro CENTOMILA).
Col presente atto le parti intendono procedere a Cessione da parte di
della sua quota di ½ in nuda proprietà sulla descritta _2
porzione immobiliare a favore del fratello , a titolo di Parte_1
dazione in pagamento dell'intero debito di cui sopra nei confronti del medesimo fratello”. Segue, nell'art. 2, la ricognizione di debito con cui riconosce di essere debitore del fratello della complessiva _2 PT
somma di € 100.000,00 comprensiva di interessi “da soddisfarsi con la dazione di cui sub 3”.
Al riguardo, come rilevato dal primo giudice e come si vedrà ancora meglio in seguito, anche a voler attribuire alla predetta ricognizione del debito natura confessoria, ciò non di meno il valore probatorio della stessa è limitato nei confronti del solo confitente ( ) e delle parti _2
contraenti cui è diretta, ma non può essere vincolante per gli attori che assumono la posizione di terzi rispetto ai soggetti contraenti convenuti.
Occorre, allora, procedere all'esame del contenuto delle dichiarazioni sopra riportate.
Risulta, con tutta evidenza, l'assoluta genericità dell'asserita ricognizione del debito sotto vari profili.
In primo luogo, è incerta la stessa entità del debito di , dal _2
momento che si fa riferimento, in maniera del tutto imprecisa, al pagamento delle quote di sua spettanza sulle rate di detti mutui, senza quindi determinare l'importo di queste quote né indicare criteri per poterlo calcolare.
Pagina 17 Tale assoluta ed insuperabile genericità di detto importo finisce, in realtà, anche per rendere indeterminato l'oggetto della “dazione in pagamento” nonché il prezzo della cessione, posto che in alcuna parte dell'atto è contenuta una qualche indicazione su tale elemento essenziale del contratto;
anzi, nella dichiarazione del debito soddisfatto contenuta nel citato art. 2 ed in quella riportata anche se solo ai fini fiscali, il valore del bene ceduto viene indicato in € 100.000,00, che comprende poi il solo debito ulteriore e diverso da quello originato dal mutuo.
In secondo luogo, come sottolineato anche dal primo giudice, non sono in alcun modo indicate le circostanze di modo, tempo e luogo in cui sarebbero avvenuti i versamenti di danaro da al padre, a monte di quelli PT
corrisposti da quest'ultimo a , e ciò tanto più ove si consideri il _2
carattere ingente del prestito in questione (quantificati in giudizio all'incirca in 400 mila euro).
Ancora più indefinita è l'ulteriore voce di debito per € 100.000,00 per la quale le parti si sono limitate a riferire che l'anticipazione riguardava somme occorrenti “per altre sue necessità”, omettendo di chiarire, anche nelle difese giudiziali, quali sarebbero la natura e la tipologia di tali necessità e delle relative anticipazioni, peraltro rimaste del tutto prive di qualsiasi supporto probatorio.
4. Né tali gravi deficienze di tipo allegatorio possono essere superate dalla prova testimoniale richiesta, di cui l'allegazione costituisce il presupposto fondamentale. L'onere della prova, invero, consiste proprio nel fornire al giudice i mezzi per dimostrare la veridicità dei fatti allegati e, quindi, la fondatezza delle domande proposte.
Pagina 18 In ogni caso, anche l'articolazione della prova testimoniale reiterata in appello sconta lo stesso difetto di assoluta genericità, come si evince dal capitolato della prova sopra riportato.
In sostanza, si tende a dimostrare che sia il mutuo contratto dal _2
con la sia il fido “in rosso” del predetto con la
[...] CP_5
medesima banca erano stati estinti a mezzo di assegni circolari e bancari dati da per il tramite di . Parte_1 Parte_2
Non è affatto chiara la circostanza secondo cui gli assegni, emessi da sul proprio conto, dovrebbero ritenersi di provenienza di Parte_2
. La parte istante avrebbe dovuto, cioè, allegare e Parte_1
dimostrare le modalità attraverso le quali la provvista utilizzata da Parte_2
per l'emissione degli assegni fosse riconducibile a;
nulla,
[...] PT
invece, viene detto dei tempi e dei modi attraverso i quali quest'ultimo avrebbe preventivamente o successivamente corrisposto a Parte_2
gli importi portati dagli assegni da quest'ultimo emessi.
A ciò deve aggiungersi che, comunque, l'unico teste indicato, ossia Parte_2
, era deceduto già nel corso del primo grado.
[...]
Le stesse considerazioni valgono per i documenti prodotti dagli appellanti su cui essi hanno insistito, ossia n. 32 assegni bancari emessi da Parte_2
all'ordine di , assegni circolari emessi per
[...] _2
l'estinzione dei mutui e bonifico disposto espressamente per il mutuo n. 1-
5463419.
Anche tali documenti, infatti, comprovano al più i pagamenti eseguiti tutti da in favore (anche) di , tratti dal conto Parte_2 _2
corrente n. 42000/2018 cointestato allo stesso ed alla moglie Pt_2
, ma nulla dicono del fatto che questi pagamenti di ingente Persona_1
entità siano riconducibili alla sfera giuridica-patrimoniale di _2
Pagina 19 o, in qualche modo, da quest'ultimo preventivamente alimentati o PT
“delegati”, così da comprovare la sua qualità di creditore del fratello . _2
4.1 Neppure può trovare accoglimento la censura della difesa di _2
secondo la quale il primo giudice avrebbe invertito la regola
[...]
dell'onere probatorio, addossando ai convenuti le conseguenze negative che derivavano dalla mancata prova dei fatti che, invece, era a carico degli attori dimostrare.
Al riguardo, deve osservarsi che gli elementi presuntivi negativi agli odierni appellanti, derivanti dai concordanti rilievi sopra esposti in ordine all'assoluta genericità delle dichiarazioni contenute nell'atto de quo, sono univocamente sintomatici del carattere fittizio dall'asserita esistenza di un pregresso debito a carico di;
e ciò comporta il _2
trasferimento a carico dei contraenti dell'onere di provare l'effettiva sussistenza di detta posizione debitoria, conformemente agli analoghi principi pacificamente affermati in giurisprudenza in caso di azione di simulazione del contratto di compravendita (Cassazione civile sez. II,
04/07/2024, n.18347, secondo cui “Qualora l'azione di simulazione - proposta dal creditore di una delle parti di un contratto di compravendita immobiliare - si fondi su elementi presuntivi che, in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 2697 del c.c., indichino il carattere fittizio dell'alienazione, l'acquirente ha l'onere di provare l'effettivo pagamento del prezzo, potendosi, in mancanza, trarre elementi di valutazione circa il carattere apparente del contratto. Tale onere probatorio non può, tuttavia, ritenersi soddisfatto dalla dichiarazione relativa al versamento del prezzo contenuta nel rogito notarile, in quanto il creditore che agisce per far valere la simulazione è terzo rispetto ai soggetti contraenti”).
Pagina 20 Alle stesse conclusioni si perviene, comunque, facendo applicazione del generale principio processuale per cui la ripartizione dell'onere della prova va effettuata secondo il principio di vicinanza della prova che è definito, come noto, da Cass. Sez. U.
30/10/2001, n. 13533, come quel criterio per cui l'onere della prova deve essere "ripartito tenuto conto, in concreto, della possibilità per l'uno o per
l'altro soggetto di provare fatti e circostanze che ricadono nelle rispettive sfere di azione". Tale principio, come osservato anche in dottrina, è connaturato al disposto dell'art. 2697 c.c. ed attiene alla possibilità di conoscere, in via diretta o indiretta, i fatti materiali e storici che stanno alla base della loro evidenziazione probatoria (pt. Cassazione sez. trib.,
04/10/2024, n.26014).
Nella fattispecie concreta, sussistono certamente i presupposti per l'applicazione di detto principio, essendo evidente che solo i contraenti sono a conoscenza delle circostanze relative all'asserito debito riportato nell'atto impugnato, e solo loro possono fornire gli inconfutabili documenti o elementi probatori idonei a dimostrare le circostanze medesime.
In definitiva, deve ritenersi non provata l'esposizione debitoria posta a base del contratto per cui è causa.
5. Parte appellante, infine, ha contestato anche la possibilità di ravvisare nella fattispecie il vizio di nullità per mancanza di causa in concreto che il primo giudice ha desunto dal fatto che l'intento di trasferire il bene non potrebbe assurgere a causa giuridica che deve essere individuata nella finalità economico-sociale che il negozio è destinato a realizzare e che l'ordinamento riconosce come meritevole di tutela.
Al riguardo, è ininfluente la circostanza che il mancato pagamento dell'assegno di mantenimento da parte di sia iniziato nel _2
Pagina 21 2012, ossia tre anni dopo l'atto, vuoi perché ciò che rileva, ai fini in esame, non è tanto l'intento soggettivo che le parti volevano raggiungere bensì la mancanza obiettiva della funzione propria del contratto, vuoi perché, in ogni caso, indizi univocamente contrari alla buona fede dei contraenti si ricavano dal fatto che il contratto è di pochi mesi successivo all'emissione della sentenza di separazione, quindi all'insorgere dell'obbligazione di mantenimento, ed è stato concluso da soggetti collegati da uno strettissimo rapporto di parentela, oltre che seguito da un prolungato e totale inadempimento (dal 2012 ad oggi).
Sotto il profilo dell'inquadramento giuridico, va ricordato che la causa del contratto è la funzione tipica e concreta che il contratto stesso è destinato a realizzare, la sintesi, cioè, degli interessi che il negozio è concretamente diretto a realizzare (c.d. causa concreta), quale funzione individuale della singola e specifica negoziazione, al di là del modello astratto utilizzato
(Cassazione 12/11/2009, n.23941; 08/05/2006, n.10490).
Si è osservato, quindi, che nei negozi tipici, ai fini della individuazione della causa del negozio, occorre valutare se l'interesse concretamente realizzato corrisponda all'interesse tipizzato nello schema astratto. Il giudice, pertanto, nell'identificare la disciplina negoziatrice del negozio, deve procedere alla valutazione “in concreto” della causa quale elemento essenziale del negozio medesimo, tenendo presente che essa si prospetta come strumento di valutazione della conformità a legge dell'attività negoziale posta effettivamente in essere, della quale vanno accertate a liceità, in conformità all'art. 1343 c.c. e la meritevolezza di tutela ex art. 1322 II comma c.c.
Nel caso che ci occupa, l'atto in esame è espressamente qualificato come
“Dazione di pagamento”, così evidenziando come la funzione principale
Pagina 22 del negozio fosse quella di estinguere un debito che il cedente aveva nei confronti dei cessionari. L'accertata mancanza di detto debito fa venir meno, quindi, l'essenza stessa, l'unica funzione economico-sociale o pratica del contratto che finisce, in sostanza, per essere finalizzato a ripianare un passivo in realtà inesistente ed apparente.
Con la conseguenza che il contratto è effettivamente nullo per mancanza di causa concreta.
6. Conclusivamente, tutti i motivi dei due appelli proposti devono essere disattesi e, di conseguenza, va integralmente confermata la sentenza di primo grado, restando così assorbito l'esame delle domande riproposte dagli appellati in via subordinata.
Le spese del giudizio di appello seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, tenuto conto della natura delle questioni controverse, dell'attività difensiva svolta e dell'esito della lite, applicando i valori medi dello scaglione di riferimento in base al valore della causa (da € 52.0001 ad
€ 260.000) ex D.M. n. 55/2014 come aggiornato dal D.M. n. 147/2022.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sugli appelli proposti avverso la sentenza n. 4546/2020 del Tribunale di Napoli, pubblicata in data 01/07/2020, così provvede:
a) rigetta gli appelli e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata;
b) condanna , e , in Parte_1 Parte_3 _2
solido, al pagamento delle spese processuali in favore dell'avv.
e di che liquida in complessivi € Controparte_3 Controparte_4
14.317,00 per compensi professionali, oltre il rimborso per spese
Pagina 23 generali al 15%, Iva e Cpa come per legge, con attribuzione all'avv.
Josephine Ciliberti.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte degli appellanti dei due giudizi riuniti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 17/07/2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dr. Michele Magliulo dr.ssa Aurelia D'Ambrosio
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