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Sentenza 16 gennaio 2026
Sentenza 16 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXX, sentenza 16/01/2026, n. 622 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 622 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 622/2026
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 30, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
CR GIULIO, Giudice monocratico per ottemperanza in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso per ottemperanza R.G.R. n. 19437/2024 depositato il 28/12/2024, relativo alla sentenza n.
10900/2021 sezione 30
proposto da
RICORRENTE_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Pomezia - Piazza Indipendenza 8 00044 Pomezia RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza della sentenza della Commissione Tributaria
Provinciale di Roma n. 10900/2021, emessa il 28.9.2018, depositata il 8.10.2021, notificata in data
2.5.2022.
Parte ricorrente ha chiesto di adottare i provvedimenti necessari all'ottemperanza del contenuto della sentenza in particolare il pagamento delle spese di lite.
Non si è costituito in giudizio il Comune di Pomezia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Al giudizio di ottemperanza trova applicazione il disposto dell'art. 70 del d.lgs. n. 546/92.
In specie, la sentenza è passata in giudicato (v. doc. 1 fascicolo parte ricorrente) ed è stata notificata in data 2.5.2022 (v. la relata nel fascicolo parte ricorrente).
L'intervallo di centoventi giorni dalla notifica della sentenza è ormai decorso.
L'amministrazione non ha adempiuto.
Il ricorso per ottemperanza può dunque essere accolto anche in mancanza di elementi di segno opposto.
La Corte ordina, quindi, che il Comune di Pomezia provveda a dare piena ed integrale esecuzione alla sentenza citata e, per l'effetto, provveda alla corresponsione in favore della parte ricorrente dell'importo di
€ 300,00 a titolo di spese di lite (oltre accessori come per legge).
La Corte, ai sensi dell'art. 70, comma 7, del d.lgs. n. 546/92, ritiene di accogliere anche la domanda di nomina di un “commissario ad acta”, che nel caso di specie viene individuato nel Dirigente del Servizio
Tributi, con facoltà di delega al dirigente o al funzionario del medesimo Comune autorizzato all'adozione di provvedimenti di spesa (liquidazione e pagamento) – che darà luogo, una volta decorso infruttuosamente il termine di giorni 30 (trenta) dalla notificazione, o, se anteriore, dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza – al pagamento in questione delle somme sopra richiamate, nell'ulteriore termine che si fissa in giorni 90 (novanta).
Ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. n. 546/92, le spese della presente lite seguono la soccombenza e sono poste a carico dell'Ader.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e per l'effetto:
- dichiara l'inottemperanza della sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Roma n.
10900/2021, emessa il 28.9.2018, depositata l'8.10.2021, ed ordina al Comune di Pomezia di dare piena e integrale esecuzione alla medesima, provvedendo entro 30 (trenta) giorni dalla notificazione della presente sentenza alla corresponsione in favore della parte ricorrente dell'importo di € 300,00 a titolo di spese della sentenza oggetto di ottemperanza, oltre accessori come per legge;
- in caso negativo nomina quale “commissario ad acta”, il Dirigente del Servizio Tributi, con facoltà di delega al dirigente o al funzionario del medesimo Comune autorizzato all'adozione di provvedimenti di spesa (liquidazione e pagamento) – che darà luogo, una volta decorso infruttuosamente il termine di giorni 30 (trenta) dalla notificazione, o, se anteriore, dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza – al pagamento in questione delle somme sopra richiamate, nell'ulteriore termine che si fissa in giorni 90 (novanta);
- condanna il Comune di Pomezia al pagamento delle spese del presente giudizio nella misura di
€ 300,00, oltre accessori come per legge.
Roma, 15 gennaio 2026.
Il Giudice
UL CR
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 30, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
CR GIULIO, Giudice monocratico per ottemperanza in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso per ottemperanza R.G.R. n. 19437/2024 depositato il 28/12/2024, relativo alla sentenza n.
10900/2021 sezione 30
proposto da
RICORRENTE_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Pomezia - Piazza Indipendenza 8 00044 Pomezia RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza della sentenza della Commissione Tributaria
Provinciale di Roma n. 10900/2021, emessa il 28.9.2018, depositata il 8.10.2021, notificata in data
2.5.2022.
Parte ricorrente ha chiesto di adottare i provvedimenti necessari all'ottemperanza del contenuto della sentenza in particolare il pagamento delle spese di lite.
Non si è costituito in giudizio il Comune di Pomezia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Al giudizio di ottemperanza trova applicazione il disposto dell'art. 70 del d.lgs. n. 546/92.
In specie, la sentenza è passata in giudicato (v. doc. 1 fascicolo parte ricorrente) ed è stata notificata in data 2.5.2022 (v. la relata nel fascicolo parte ricorrente).
L'intervallo di centoventi giorni dalla notifica della sentenza è ormai decorso.
L'amministrazione non ha adempiuto.
Il ricorso per ottemperanza può dunque essere accolto anche in mancanza di elementi di segno opposto.
La Corte ordina, quindi, che il Comune di Pomezia provveda a dare piena ed integrale esecuzione alla sentenza citata e, per l'effetto, provveda alla corresponsione in favore della parte ricorrente dell'importo di
€ 300,00 a titolo di spese di lite (oltre accessori come per legge).
La Corte, ai sensi dell'art. 70, comma 7, del d.lgs. n. 546/92, ritiene di accogliere anche la domanda di nomina di un “commissario ad acta”, che nel caso di specie viene individuato nel Dirigente del Servizio
Tributi, con facoltà di delega al dirigente o al funzionario del medesimo Comune autorizzato all'adozione di provvedimenti di spesa (liquidazione e pagamento) – che darà luogo, una volta decorso infruttuosamente il termine di giorni 30 (trenta) dalla notificazione, o, se anteriore, dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza – al pagamento in questione delle somme sopra richiamate, nell'ulteriore termine che si fissa in giorni 90 (novanta).
Ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. n. 546/92, le spese della presente lite seguono la soccombenza e sono poste a carico dell'Ader.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e per l'effetto:
- dichiara l'inottemperanza della sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Roma n.
10900/2021, emessa il 28.9.2018, depositata l'8.10.2021, ed ordina al Comune di Pomezia di dare piena e integrale esecuzione alla medesima, provvedendo entro 30 (trenta) giorni dalla notificazione della presente sentenza alla corresponsione in favore della parte ricorrente dell'importo di € 300,00 a titolo di spese della sentenza oggetto di ottemperanza, oltre accessori come per legge;
- in caso negativo nomina quale “commissario ad acta”, il Dirigente del Servizio Tributi, con facoltà di delega al dirigente o al funzionario del medesimo Comune autorizzato all'adozione di provvedimenti di spesa (liquidazione e pagamento) – che darà luogo, una volta decorso infruttuosamente il termine di giorni 30 (trenta) dalla notificazione, o, se anteriore, dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza – al pagamento in questione delle somme sopra richiamate, nell'ulteriore termine che si fissa in giorni 90 (novanta);
- condanna il Comune di Pomezia al pagamento delle spese del presente giudizio nella misura di
€ 300,00, oltre accessori come per legge.
Roma, 15 gennaio 2026.
Il Giudice
UL CR