Decreto cautelare 27 febbraio 2026
Sentenza breve 15 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. V, sentenza breve 15/04/2026, n. 1691 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 1691 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01691/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00824/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 824 del 2026, proposto da
-OMISSIS- e -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Alessandra Laverde, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale Lombardia, Liceo Scientifico -OMISSIS-, in persona del Ministro pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
per l'annullamento
- del decreto definitivo, pubblicato sul portale della scuola il 2.2.26, di annullamento parziale in autotutela e contestuale rettifica graduatoria di merito mobilità studenti in Belgio, di cui all’avviso di selezione prot.8581 del 19.12.2025, per mobilità degli studenti per realizzazione del Progetto 2025-1-IT02-KA121-SCH-000323493, nella parte in cui esclude lo studente -OMISSIS-, figlio minore dei ricorrenti dal progetto Erasmus+, nel quale era stato in precedenza incluso al posto 19 con 28 punti -destinazione Belgio- (cfr. decreto graduatoria 30.1.26 annullata).
- di ogni ulteriore atto, verbale, comunicazione anche solo verbale, presupposto o connesso e/o comunque consequenziale, anteriore e/o successivo, anche non meglio conosciuto, agli atti di cui sopra.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Ufficio Scolastico Regionale Lombardia e di Liceo Scientifico -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 aprile 2026 il dott. ST LL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Considerato:
- che la parte ricorrente con il ricorso in epigrafe ha impugnato gli atti relativi della graduatoria di merito relativa alla mobilità degli studenti in Belgio nella parte in cui escludono lo studente dal progetto Erasmus+;
- che l’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio con atto di mera forma;
- che con memoria depositata in giudizio il 19 marzo 2026 la parte ricorrente ha dichiarato di non avere interesse a proseguire in giudizio;
- che alla camera di consiglio del 13 aprile 2026, fissata per l’esame della domanda cautelare, è stato dato l’avviso della possibile definizione del ricorso con una sentenza resa in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
- che il ricorso deve essere dichiarato improcedibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera c) del cod. proc. amm.;
- che infatti per univoca giurisprudenza, condivisa dal Collegio, nel caso di espressa dichiarazione da parte ricorrente di non aver più interesse alla decisione del ricorso, il giudice non può decidere la controversia nel merito, né procedere d'ufficio, né sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell'interesse ad agire, ma solo adottare una pronuncia in conformità alla dichiarazione resa (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VII, 30 agosto 2022, n. 7553).
- che pertanto, in virtù della dichiarazione di sopravvenuta carenza d’interesse alla decisione depositata in atti di causa, il Collegio non può che dichiarare il ricorso improcedibile, ex art. 35, comma 1, lett. c) del c.p.a.
- che la definizione in rito della controversia ed il limitato svolgimento di attività defensionale della parte resistente giustificano la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di riproduzione e diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità del minore, dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela e di ogni altro dato idoneo ad identificare i medesimi interessati ivi citati.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 13 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
ST LL, Presidente, Estensore
Silvana Bini, Consigliere
Andrea Lipari, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| ST LL |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.