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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 21/10/2025, n. 1042 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1042 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Prima Civile
Riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
Dott.ssa Anna Maria Raschellà Presidente rel.
Dott.ssa Adele Foresta Consigliere
Dott.ssa Alessandra Petrolo Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 465/2024 R.G.A.C., vertente
TRA
, in qualità di titolare dell'omonima impresa individuale, elettivamente Parte_1
domiciliata in Santa Maria del Cedro (CS) alla Via H. Matisse n. 1, presso lo studio dell'Avv. Ugo
Vetere, che la rappresenta e difende giusta procura speciale alla lite depositata all'interno del fascicolo telematico;
APPELLANTE
E
, , , elettivamente domiciliati in Praia Controparte_1 CP_2 CP_3
a Mare (CS) alla Via F. Turati n. 16, presso lo studio dell'Avv. Alfonso Guaragna, che li rappresenta e difende giusta procura speciale alla lite depositata all'interno del fascicolo telematico;
APPELLATI
CONCLUSIONI:
Per l'appellante: “In parziale riforma della sentenza n. 697/2003, emessa dal Tribunale Ordinario di
Paola, Sezione prima Civile, nella persona del Giudice, dott. Matteo TORRETTA, depositata e pubblicata in data 22/09/2023, non notificata che ha definito i giudizi riuniti R.G. n. 1759/2017 e n.
52/2018 R.G.A.C. con la quale: 1) è stata rigettata la domanda proposta Rigetta la domanda di
e;
2) è stata accolta parzialmente la domanda di Parte_2 CP_3 Controparte_1
dichiarando che il fondo situato in Praia a Mare, ex zona industriale Pantano, censito in NCT del suddetto comune Foglio 40, p.lle nn. 891 e 892 è di proprietà di per la quota di un Controparte_1
settimo (1/7); 3) sono state liquidate le spese di lite in complessivi € 125,00 per esborsi e in €
1 2.552,00, oltre rimborso forfettario al 15%, CPA e IVA, se dovuta disponendone la compensazione per metà; 4) è stata condannata al pagamento della restante parte di € 62,50 per Parte_1
esborsi ed €1.276,00, oltre rimborso forfettario al 15%, CPA e IVA, se dovuta, con distrazione distrarsi in favore dell'avv. Alfonso Guaragna, che ha dichiarato di aver anticipato le spese e di non aver ricevuto compenso dai suoi assistiti ai sensi dell'art. 93 c.p.c., accogliere il proposto appello e, per l'effetto, per l'effetto, dichiarare inammissibile ed /o improponibile la domanda avanzata dagli attori, odierni appellati.
Nel merito, rigettare la domanda proposta dagli attori, odierni appellati, essendo infondata in fatto ed in diritto per i motivi esposti nella narrativa che precede, con conseguente declaratoria di validità ed efficacia dell'atto/ atti pubblico/i impugnato/i.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di del doppio grado del giudizio, da distrarsi”.
Per gli appellati: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, così statuire:
1) in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità, l'improcedibilità e/o improponibilità dell'appello per essere stato lo stesso proposto tardivamente invocandone l'immediata declaratoria ex art.348
c.p.c. ovvero, in subordine, ai sensi degli artt.348 bis e 348 c.p.c.;
2) nel merito, rigettare l'appello ex adverso dispiegato e con esso tutte le domande formulate da parte appellante, per tutte le ragioni esposte in narrativa, poiché inammissibili per effetto della intempestiva proposizione del gravame e, comunque, poiché infondate in fatto ed in diritto;
3) condannare l'appellante al pagamento delle spese e compensi del presente grado di giudizio, da distrarsi ex art.93 c.p.c. in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
FATTO E DIRITTO
I. Con sentenza n. 697/2023 resa e pubblicata il 22 settembre 2023, il Tribunale di Paola definitivamente pronunciando, nei giudizi riuniti R.G. n. 1759/2017 e n. 52/2018, ha così provveduto:
(i) rigetta la domanda di e;
(ii) accoglie parzialmente la domanda di CP_2 CP_3 [...]
e, per l'effetto, dichiara che il fondo situato in Praia a Mare, ex zona industriale Pantano, CP_1
censito in NCT del suddetto comune Foglio 40, p.lle nn. 891 e 892 è di proprietà di Controparte_1
per la quota di un settimo (1/7), ordinando al competente Conservatore dei RR.II. e catastali di trascrivere e/o annotare la presente sentenza, con esonero da responsabilità; (iii) liquida le spese di lite in complessivi € 125,00 per esborsi e in € 2.552,00, oltre rimborso forfettario al 15%, CPA e IVA, se dovuta disponendone la compensazione per metà, e condanna al pagamento della Parte_1 restante parte di € 62,50 per esborsi ed € 1.276,00, oltre rimborso forfettario al 15%, CPA e IVA, se dovuta, da distrarsi in favore dell'Avv. Alfonso Guaragna, che ha dichiarato di aver anticipato le spese e di non aver ricevuto compenso dai suoi assistiti ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
2 II. Avverso sopraddetta sentenza, non notificata, è insorta , in qualità di titolare Parte_1 dell'omonima impresa individuale, interponendo appello per sentire accogliere le conclusioni in epigrafe pedissequamente riprodotte e trascritte.
III. Si sono costituiti in giudizio , e preliminarmente Controparte_1 CP_2 CP_3 eccependo la inammissibilità dell'impugnazione avversaria in quanto tardivamente proposta oltre il termine massimo dei sei mesi previsto dall'art. 327 c.p.c. A sostegno dell'eccezione hanno rilevato che, invero, la sentenza impugnata oggetto del presente giudizio è stata pubblicata il 22 settembre
2023 mentre l'atto di citazione in appello è stato notificato in data 24 marzo 2024. Nel merito hanno dedotto l'assoluta infondatezza del gravame del quale hanno chiesto il rigetto.
IV. Il Consigliere Istruttore – con ordinanza del 20 novembre 2024 – ravvisata la ricorrenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 350 bis c.p.c., ha fissato l'udienza dell'11 marzo 2025 per la precisazione delle conclusioni.
L'udienza dell'11 marzo 2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte, ex art. 127-ter c.p.c.
Con ordinanza del 17 marzo 2025 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione. Indi rimessa sul ruolo con ordinanza del 21 marzo 2025 con la quale è stata fissata per la decisione, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., l'udienza collegiale del giorno 7 ottobre 2025, con termine alle parti fino a venti giorni prima di detta udienza per il deposito di note.
L'udienza del 7 ottobre 2025 è stata sostituita dal deposito di note di trattazione scritta che le parti hanno ritualmente presentato.
V. L'eccezione di inammissibilità dell'appello in quanto tardivamente proposto è fondata e va accolta.
Nella fattispecie, la sentenza impugnata è stata pubblicata in data 22 settembre 2023 mentre l'appello
è stato notificato il 24 marzo 2024, e quindi oltre il termine di sei mesi sancito dall'art 327 c.p.c., scaduto il 22 marzo 2024.
L'appello risulta, quindi, proposto oltre il decorso del termine di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza impugnata. Esso va, dunque, dichiarato inammissibile perché tardivo, con conseguente passaggio in giudicato della sentenza di primo grado.
VI. La dichiarazione di inammissibilità, che, risolvendosi in una pronuncia “sul processo”, preclude ogni statuizione sul merito, comporta il dovere di regolamentare le spese processuali. Esse seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, secondo i parametri minimi di cui al D.M. n.
55/2014, come aggiornato dal D.M. n. 147/2022, per la semplicità dell'unica questione trattata, avuto riguardo al valore dichiarato della controversia, con distrazione ex art. 93 c.p.c.
3 VII. Stante il tenore della pronuncia (declaratoria di inammissibilità dell'appello), va dato atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione del disposto dell'art 13, comma 1 quater, d.P.R. n.
115/2002 introdotto dalla L. 228 del 2012.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro, Sezione Prima Civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto da nella qualità di titolare dell'omonima impresa individuale, nei Parte_1
confronti di , , con atto di citazione Controparte_1 CP_2 CP_3
notificato il 24 marzo 2024, e avverso la sentenza del Tribunale di Paola n. 697/2023 resa e pubblicata il 22 settembre 2023, non notificata, così provvede:
- dichiara l'inammissibilità dell'appello;
- condanna l'appellante al pagamento, in favore degli appellati, in solido, delle spese di lite del grado che liquida in € 1.458,00 per compenso professionale oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, c.p.a. e i.v.a. come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Alfonso
Guaragna dichiaratosi distrattario;
- dà atto che ricorrono i presupposti per imporre all'appellante il pagamento di un ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002 introdotto dalla L. 228 del 2012.
Così deciso da remoto nella camera di consiglio della Sezione Prima Civile della Corte di Appello di
Catanzaro del 16 ottobre 2025
Il Presidente est. dott.ssa Anna Maria Raschellà
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