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Sentenza 27 febbraio 2026
Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. VII, sentenza 27/02/2026, n. 3017 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 3017 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 3017/2026
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 7, riunita in udienza il 20/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
DI RUBERTO RAFFAELE, Giudice monocratico in data 20/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 90/2025 depositato il 03/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Mef-Seg.-Corte Gius.trib. Di I Grado Di Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO CUT n. U9120240003937696 CUT 2024
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2003/2026 depositato il
23/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Parte ricorrente depositava, in data 19/09/2024, presso la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di
Roma, il ricorso iscritto al Registro Generale Ricorsi al n. 14624/2024 avverso un'Intimazione di pagamento dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione e le relative cartelle di pagamento sottese, omettendo di versare il contributo unificato dovuto calcolato in relazione al valore della lite. L'Ufficio di Segreteria della Commissione, ai sensi del D.P.R. n. 115/2002, notificava in data 14/10/2024, tramite PEC al ricorrente presso il domicilio eletto, l'Invito al Pagamento prot. n. 494336 del 14/10/2024 – Atto n. U91 2024 0003937696 - volto al recupero del CUT dovuto determinato sulla base del valore della lite. Risultava pertanto da pagare, a titolo di CUT dovuto, la somma di € 270,00 oltre le spese di notifica pari ad € 8,75. Il pagamento del contributo unificato si sarebbe dovuto effettuare entro trenta giorni dalla notifica dell'invito ed entro i successivi 10 giorni dall'avvenuto pagamento si sarebbe dovuto presentare a questo Ufficio la relativa ricevuta di pagamento.
La Ricorrente, non ritenendo dovuto il pagamento richiesto, notificava in data 09/12/2024
il ricorso con cui avanza richiesta di annullamento del sopramenzionato Invito di pagamento Atto n. U91
2024 0003937696, prot. n. 494336 del 14/10/2024, eccependo di aver impugnato un unico atto, ossia l'intimazione di pagamento notificata dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione, e non anche le cartelle sottese.
L'Ufficio di Segreteria della Corte di Giustizia Tributaria di Roma, non ritenendo fondato il ricorso e sostenendo, in fatto ed in diritto, la correttezza del proprio operato e la fondatezza del pagamento così come richiesto con l'Invito di pagamento impugnato, con il si è costituita in giudizio ed ha chiesto il rigetto del ricorso.
Il Giudice esprime i
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Con l'originario ricorso di merito R.G.R. n. 14624/2024, da cui è scaturita la richiesta di CUT oggetto di questo giudizio, la Ricorrente abbia rivolto le sue contestazioni sia avverso l'intimazione di pagamento che avverso le cartelle di pagamento sottese di cui lamentava la mancata notifica, l'inesistenza e/o altre irregolarità nonché la prescrizione dei crediti portati dalle cartelle stesse o comunque la non debenza delle somme. A prova di ciò si cfr. il ricorso di merito a pag. 2 “Eccezione di prescrizione e decadenza dell'Agenzia delle Entrate Riscossione...”; pag. 3 “La ricorrente propone ricorso innanzi a codesta On.le Corte di Giustizia
Tributaria di primo grado solo per le n. 2 cartelle di pagamento di natura tributaria indicate nella intimazione di pagamento per l'importo complessivo di Euro
20.229,57”; ancora pag. 3 “Tutte le cartelle non sono mai state notificate nei modi e termini di legge e fanno riferimento a imposte e tasse prescritte e riferite agli anni 2013 e 2016. In via preliminare e pregiudiziale il ricorrente eccepisce la prescrizione e la decadenza da parte dell'Agenzia delle Entrate Riscossione... La prescrizione dei crediti indicati negli atti esattivi è di 5 anni”.
Nel momento in cui con un ricorso si impugna l'intimazione di pagamento e si eccepisce la mancata notificazione delle sottese cartelle esattoriali con la prescrizione del relativo credito o altre irregolarità o comunque la non debenza delle somme è dovuto il contributo sul valore dell'intimazione di pagamento e su quello delle cartelle.
L'interpretazione del ricorso effettuata dalla Parte resistente è suffragata dalla giurisprudenza di legittimità
e di merito richiamata alle pagg. 5 e 6 della memoria di costituzione. Giurisprudenza condivisa da questo
Giudice.
Circa l'asserita omessa motivazione nell'atto impugnato anch'esso risulta del tutto infondato in fatto ed in diritto. L'Invito di pagamento reca in sé tutti gli elementi validi a definire e motivare la pretesa tributaria, secondo quanto dispone l'art. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente), nonché le ragioni di diritto e di fatto alla base del medesimo avviso bonario, il numero di RGR a cui si riferisce la violazione, gli articoli di legge di riferimento, l'indicazione delle irregolarità commesse (nello specifico, omesso/insufficiente pagamento del CUT), il numero degli atti impugnati sul cui valore calcolare il CUT dovuto con il relativo scaglione di riferimento, importo del CUT dovuto.
Di talché, assorbiti altri motivi di causa, il ricorso è rigettato. Stante tale decisione consegue la soccombenza delle spese di lite che si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la Parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in € 250, oltre oneri accessori di legge se dovuti.
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 7, riunita in udienza il 20/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
DI RUBERTO RAFFAELE, Giudice monocratico in data 20/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 90/2025 depositato il 03/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Mef-Seg.-Corte Gius.trib. Di I Grado Di Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO CUT n. U9120240003937696 CUT 2024
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2003/2026 depositato il
23/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Parte ricorrente depositava, in data 19/09/2024, presso la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di
Roma, il ricorso iscritto al Registro Generale Ricorsi al n. 14624/2024 avverso un'Intimazione di pagamento dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione e le relative cartelle di pagamento sottese, omettendo di versare il contributo unificato dovuto calcolato in relazione al valore della lite. L'Ufficio di Segreteria della Commissione, ai sensi del D.P.R. n. 115/2002, notificava in data 14/10/2024, tramite PEC al ricorrente presso il domicilio eletto, l'Invito al Pagamento prot. n. 494336 del 14/10/2024 – Atto n. U91 2024 0003937696 - volto al recupero del CUT dovuto determinato sulla base del valore della lite. Risultava pertanto da pagare, a titolo di CUT dovuto, la somma di € 270,00 oltre le spese di notifica pari ad € 8,75. Il pagamento del contributo unificato si sarebbe dovuto effettuare entro trenta giorni dalla notifica dell'invito ed entro i successivi 10 giorni dall'avvenuto pagamento si sarebbe dovuto presentare a questo Ufficio la relativa ricevuta di pagamento.
La Ricorrente, non ritenendo dovuto il pagamento richiesto, notificava in data 09/12/2024
il ricorso con cui avanza richiesta di annullamento del sopramenzionato Invito di pagamento Atto n. U91
2024 0003937696, prot. n. 494336 del 14/10/2024, eccependo di aver impugnato un unico atto, ossia l'intimazione di pagamento notificata dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione, e non anche le cartelle sottese.
L'Ufficio di Segreteria della Corte di Giustizia Tributaria di Roma, non ritenendo fondato il ricorso e sostenendo, in fatto ed in diritto, la correttezza del proprio operato e la fondatezza del pagamento così come richiesto con l'Invito di pagamento impugnato, con il si è costituita in giudizio ed ha chiesto il rigetto del ricorso.
Il Giudice esprime i
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Con l'originario ricorso di merito R.G.R. n. 14624/2024, da cui è scaturita la richiesta di CUT oggetto di questo giudizio, la Ricorrente abbia rivolto le sue contestazioni sia avverso l'intimazione di pagamento che avverso le cartelle di pagamento sottese di cui lamentava la mancata notifica, l'inesistenza e/o altre irregolarità nonché la prescrizione dei crediti portati dalle cartelle stesse o comunque la non debenza delle somme. A prova di ciò si cfr. il ricorso di merito a pag. 2 “Eccezione di prescrizione e decadenza dell'Agenzia delle Entrate Riscossione...”; pag. 3 “La ricorrente propone ricorso innanzi a codesta On.le Corte di Giustizia
Tributaria di primo grado solo per le n. 2 cartelle di pagamento di natura tributaria indicate nella intimazione di pagamento per l'importo complessivo di Euro
20.229,57”; ancora pag. 3 “Tutte le cartelle non sono mai state notificate nei modi e termini di legge e fanno riferimento a imposte e tasse prescritte e riferite agli anni 2013 e 2016. In via preliminare e pregiudiziale il ricorrente eccepisce la prescrizione e la decadenza da parte dell'Agenzia delle Entrate Riscossione... La prescrizione dei crediti indicati negli atti esattivi è di 5 anni”.
Nel momento in cui con un ricorso si impugna l'intimazione di pagamento e si eccepisce la mancata notificazione delle sottese cartelle esattoriali con la prescrizione del relativo credito o altre irregolarità o comunque la non debenza delle somme è dovuto il contributo sul valore dell'intimazione di pagamento e su quello delle cartelle.
L'interpretazione del ricorso effettuata dalla Parte resistente è suffragata dalla giurisprudenza di legittimità
e di merito richiamata alle pagg. 5 e 6 della memoria di costituzione. Giurisprudenza condivisa da questo
Giudice.
Circa l'asserita omessa motivazione nell'atto impugnato anch'esso risulta del tutto infondato in fatto ed in diritto. L'Invito di pagamento reca in sé tutti gli elementi validi a definire e motivare la pretesa tributaria, secondo quanto dispone l'art. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente), nonché le ragioni di diritto e di fatto alla base del medesimo avviso bonario, il numero di RGR a cui si riferisce la violazione, gli articoli di legge di riferimento, l'indicazione delle irregolarità commesse (nello specifico, omesso/insufficiente pagamento del CUT), il numero degli atti impugnati sul cui valore calcolare il CUT dovuto con il relativo scaglione di riferimento, importo del CUT dovuto.
Di talché, assorbiti altri motivi di causa, il ricorso è rigettato. Stante tale decisione consegue la soccombenza delle spese di lite che si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la Parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in € 250, oltre oneri accessori di legge se dovuti.