Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. V, sentenza 09/02/2026, n. 767
CGT1
Sentenza 9 febbraio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Omessa notifica atti presupposti

    L'ATO non ha provato la notifica degli atti presupposti, producendo una stampa che indicava l'invio a un destinatario sconosciuto e non provando la ricezione. Le fatture risultano recapitate nel 2012 e non risultano notificati ulteriori atti interruttivi antecedenti al 2024.

  • Accolto
    Decadenza e prescrizione

    I crediti sono prescritti, atteso che i tributi richiesti si riferiscono agli anni 2009-2012 e non risultano notificati atti interruttivi tempestivi. I tributi locali si prescrivono nel termine di cinque anni.

  • Accolto
    Difetto di motivazione

    Il motivo è assorbito dall'accoglimento del motivo relativo alla prescrizione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. V, sentenza 09/02/2026, n. 767
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina
    Numero : 767
    Data del deposito : 9 febbraio 2026

    Testo completo