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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. V, sentenza 09/02/2026, n. 767 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 767 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 767/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 5, riunita in udienza il 09/09/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
DE MARCO GIOVANNI, Presidente
ALACQUA CONCETTA LA LOR, Relatore
RANDAZZO VINCENZA MARIA LUCIA, Giudice
in data 09/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1315/2025 depositato il 27/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via Ugo Bassi 126 98123 Messina ME
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ato Me 1 Spa In Liquidazione - 02683660837
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240037599158000 TARSU/TIA 2009
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 4879/2025 depositato il
09/09/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La parte ricorrente chiedeva l'annullamento della cartella in epigrafe, notificata dall'Agenzia delle Entrate-
Riscossione su istanza della società ATO ME 1 SpA in liquidazione in data 2.12.2024 e con cui era richiesto il pagamento della complessiva somma di € 125.029,88 per TARSU- TIA per gli anni 2009-2012, importo comprensivo di sanzioni ed interessi.
Eccepiva: 1) la nullità per omessa notifica degli atti presupposti;
2) la decadenza e la prescrizione;
3) il difetto di motivazione .
Chiedeva l'accoglimento del ricorso, con vittoria di spese e distrazione delle stesse.
L'Agenzia – Riscossione e l'ATO si costituivano e chiedevano il rigetto del ricorso.
All'udienza del 9.09.2025 la Corte decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va accolto, risultando fondato ed assorbente il motivo di opposizione relativo alla prescrizione dei crediti.
I crediti sono prescritti, atteso che i tributi richiesti si riferiscono agli anni 2009-2012.
L'ATO non ha provato la notifica degli atti presupposti: dell'intimazione di pagamento presupposta è stata prodotta solo una stampa tratta da POSTAWEB che indica che l'atto è stato inviato a un destinatario sconosciuto.
La stampa in esame non ha alcun valore legale, ma anche se l'avesse prova che l'atto non è stato recapito al destinatario.
Le fatture, di cui sono state prodotte le prove delle raccomandate spedite, invece, risultano recapitate nel
2012; dopo quella data non risultano notificati ulteriori atti interruttivi antecedenti al presente, in esame, ricevuto nel 2024, quando i tributi erano già prescritti da tempo.
I tributi locali si prescrivono, infatti, nel termine di cinque anni dal giorno in cui il tributo è dovuto o dal giorno dell'ultimo atto interruttivo tempestivamente notificato al contribuente (articolo 2948 n. 4 del Codice civile).
L'applicazione del termine breve di cinque anni (in luogo di quello ordinario di dieci anni) è stata affermata dalla Cassazione anche con sentenza del 23 febbraio 2010. In particolare il Supremo Collegio nella richiamata decisione ( n. 4283/2010) ha sottolineato che i tributi locali (a differenza di quelli erariali) sono "prestazioni periodiche" e, come tali, rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 2948 n. 4 del Codice civile, che stabilisce appunto la prescrizione quinquennale.
Il ricorso va quindi accolto. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, a carico di entrambi i resistenti, dal momento che l'atto è riconducibile formalmente anche all'attività della Riscossione.
Va disposta la distrazione a favore del difensore costituito, che ha fatto la relativa dichiarazione di legge.
P.Q.M.
accoglie il ricorso e annulla l'atto opposto. Condanna le resistenti in solido alle spese processuali che liquida in € 4.671,00 oltre accessori di legge, disponendone il pagamento a favore del difensore della ricorrente dichiaratosi antistatario.
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 5, riunita in udienza il 09/09/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
DE MARCO GIOVANNI, Presidente
ALACQUA CONCETTA LA LOR, Relatore
RANDAZZO VINCENZA MARIA LUCIA, Giudice
in data 09/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1315/2025 depositato il 27/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via Ugo Bassi 126 98123 Messina ME
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ato Me 1 Spa In Liquidazione - 02683660837
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240037599158000 TARSU/TIA 2009
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 4879/2025 depositato il
09/09/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La parte ricorrente chiedeva l'annullamento della cartella in epigrafe, notificata dall'Agenzia delle Entrate-
Riscossione su istanza della società ATO ME 1 SpA in liquidazione in data 2.12.2024 e con cui era richiesto il pagamento della complessiva somma di € 125.029,88 per TARSU- TIA per gli anni 2009-2012, importo comprensivo di sanzioni ed interessi.
Eccepiva: 1) la nullità per omessa notifica degli atti presupposti;
2) la decadenza e la prescrizione;
3) il difetto di motivazione .
Chiedeva l'accoglimento del ricorso, con vittoria di spese e distrazione delle stesse.
L'Agenzia – Riscossione e l'ATO si costituivano e chiedevano il rigetto del ricorso.
All'udienza del 9.09.2025 la Corte decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va accolto, risultando fondato ed assorbente il motivo di opposizione relativo alla prescrizione dei crediti.
I crediti sono prescritti, atteso che i tributi richiesti si riferiscono agli anni 2009-2012.
L'ATO non ha provato la notifica degli atti presupposti: dell'intimazione di pagamento presupposta è stata prodotta solo una stampa tratta da POSTAWEB che indica che l'atto è stato inviato a un destinatario sconosciuto.
La stampa in esame non ha alcun valore legale, ma anche se l'avesse prova che l'atto non è stato recapito al destinatario.
Le fatture, di cui sono state prodotte le prove delle raccomandate spedite, invece, risultano recapitate nel
2012; dopo quella data non risultano notificati ulteriori atti interruttivi antecedenti al presente, in esame, ricevuto nel 2024, quando i tributi erano già prescritti da tempo.
I tributi locali si prescrivono, infatti, nel termine di cinque anni dal giorno in cui il tributo è dovuto o dal giorno dell'ultimo atto interruttivo tempestivamente notificato al contribuente (articolo 2948 n. 4 del Codice civile).
L'applicazione del termine breve di cinque anni (in luogo di quello ordinario di dieci anni) è stata affermata dalla Cassazione anche con sentenza del 23 febbraio 2010. In particolare il Supremo Collegio nella richiamata decisione ( n. 4283/2010) ha sottolineato che i tributi locali (a differenza di quelli erariali) sono "prestazioni periodiche" e, come tali, rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 2948 n. 4 del Codice civile, che stabilisce appunto la prescrizione quinquennale.
Il ricorso va quindi accolto. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, a carico di entrambi i resistenti, dal momento che l'atto è riconducibile formalmente anche all'attività della Riscossione.
Va disposta la distrazione a favore del difensore costituito, che ha fatto la relativa dichiarazione di legge.
P.Q.M.
accoglie il ricorso e annulla l'atto opposto. Condanna le resistenti in solido alle spese processuali che liquida in € 4.671,00 oltre accessori di legge, disponendone il pagamento a favore del difensore della ricorrente dichiaratosi antistatario.