Corte d'Appello Roma, sentenza 22/12/2025, n. 7839
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Sentenza 22 dicembre 2025

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  • Improcedibile
    Mancato rispetto del termine a comparire di novanta giorni

    Il giudice di primo grado ha rilevato la nullità della vocatio in ius e ha disposto la rinnovazione. L'attrice ha chiesto la rimessione in termini per la rinnovazione della notificazione effettuata solo successivamente, escludendo l'immediatezza della reazione. L'inammissibilità dell'istanza ex art. 153, co. 2, c.p.c. consegue la dichiarazione di improcedibilità della domanda.

  • Improcedibile
    Mancata presentazione della memoria di costituzione

    La domanda riconvenzionale è stata dichiarata improcedibile per mancata presentazione della memoria di costituzione ai sensi dell'art. 166 c.p.c., nonostante il rinvio disposto con decreto in data 15.02.2021.

  • Rigettato
    Vizio di motivazione apparente

    La Corte ha ritenuto che la compensazione delle spese di lite fosse giustificata dall'inattività di entrambe le parti: parte attrice per la mancata rinnovazione dell'atto introduttivo e parte convenuta per la mancata presentazione della memoria di costituzione. Sussistono i motivi di cui all'art. 92, II comma c.p.c.

  • Rigettato
    Errata dichiarazione di improcedibilità della domanda riconvenzionale

    La Corte ha ritenuto che l'appellante non avesse interesse al richiesto provvedimento di cancellazione della causa dal ruolo, ma piuttosto alla sentenza di improcedibilità, poiché in entrambi i casi la pronuncia in rito consente alle parti di riproporre le domande non esaminate nel merito. L'appellante non ha interesse ad appellare la sentenza in quanto la domanda riconvenzionale è stata dichiarata improcedibile per il mancato deposito di alcuna memoria.

  • Rigettato
    Omessa dichiarazione di estinzione del giudizio

    Risulta non contestato che il rinnovo dell'atto introduttivo, disposto con l'Ordinanza Istruttoria del 17.07.2020, non è stato effettuato. Il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art.307 c.p.c., IV comma, ma ha compensato le spese. La Corte ha confermato la decisione del Tribunale, ritenendo che l'appellante non avesse interesse ad appellare la sentenza.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte d'Appello Roma, sentenza 22/12/2025, n. 7839
    Giurisdizione : Corte d'Appello Roma
    Numero : 7839
    Data del deposito : 22 dicembre 2025

    Testo completo