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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 22/12/2025, n. 7839 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7839 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Roma
7° SEZIONE
R.G. 2984/2022
La Corte D'Appello di Roma, 7° SEZIONE, in persona dei magistrati:
Dottor Franco Petrolati Presidente
Dr.ssa Assunta Marini Consigliere
Avv. Paolo Caliman Cons. Ausiliario rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
( ), residente a [...] C.F._1
n.13, rapp.to e difeso, mandato alle liti rilasciata nel giudizio di primo grado, congiuntamente e disgiuntamente dagli avv.ti JACOPUCCI Claudia
( ),ER ON ( ) e LE C.F._2 CodiceFiscale_3
MO ( ), tutti domiciliati presso lo studio dell'Avv. Claudia C.F._4
OP in Roma alla Via Sicilia n. 50;p.e.c. , Email_1
e Email_2 Email_3
appellante
[...]
e
( , residente a[...] ed ivi elett.te CP_1 C.F._5
dom.ta alla via Francesco Denza n.15, presso lo studio dello Avv. Edoardo Alesse
( ), che la rappresenta e difende in forza di procura rilasciata in C.F._6
primo grado come da comparsa di costituzione nuovo difensore;
p.e.c.
; appellato appellante incidentale Email_4 CONCLUSIONI: per parte appellante quella formulate nell'atto d'appello e per parte appellata quelle rese nella comparsa di costituzione con l'appello incidentale subordinato;
per entrambe quelle rese all'udienza 127 ter del 22.10.2025:
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 478/2022, nel giudizio avente Rg. 1025 / 2020, il Tribunale di
Civitavecchia ha emesso il seguente dispositivo: “ ……….. 1- dichiara improcedibile la domanda proposta dall'attrice con l'atto introduttivo del presente giudizio;
2. Dichiara improcedibile la domanda riconvenzionale proposta dal convenuto con la comparsa di costituzione e risposta;
3. Compensa integralmente le spese di lite”.
Il giudizio di primo grado ha avuto il seguente svolgimento: “ che, con le note di trattazione scritta depositate in data 10.07.2021, parte convenuta ha rilevato il mancato rispetto del termine a comparire di novanta giorni di cui all'art. 163-bis, co. 1, c.p.c. (e non dell'art. 163 c.p.c., come indicato in tale memoria) e, pertanto, ha chiesto il rinnovo della notifica dell'atto introduttivo;
che, dunque, all'udienza cartolare del 17.07.2020, il giudice ha rilevato – in buona sostanza – la nullità della vocatio in ius e ha disposto la rinnovazione della stessa e rinviato all'udienza del “09.03.2020”, anziché limitarsi a fissare una nuova udienza nel rispetto dei termini di cui all'art. 163-bis c.p.c., come previsto dall'art. 164, co. 2, c.p.c.; che il suddetto verbale è stato comunicato dalla
Cancelleria in data 07.12.2020, come risulta dagli atti del fascicolo telematico;
che, con istanza depositata in data 17.12.2020, rilevato l'errore materiale da cui risultava affetta
l'ordinanza assunta all'udienza del 17.07.2020 (e contenuta nel verbale comunicato in data 07.12.2020), è stata chiesta da parte attrice la correzione dello stesso;
che, con decreto in data 15.02.2021, è stato disposto il rinvio dell'udienza del
09.03.2021, espressamente indicata nel provvedimento come l'udienza da differire con tale decreto, a quella del 19.10.2021; che, pertanto, con il suddetto decreto si è provveduto anche – seppure senza menzionarla espressamente – sull'istanza di parte attrice in data 17.12.2020: infatti, il giudice ha dato atto di come l'udienza di rinvio nel presente giudizio fosse quella del 09.03.2021, e non dunque quella impossibile del
pag. 2/6 09.03.2020, così provvedendo alla correzione dell'errore materiale dell'ordinanza di cui al verbale del 17.07.2020 e, al contempo, provvedendo al differimento di tale udienza;
che all'udienza dell'11.02.2022 parte attrice ha chiesto di essere autorizzata al rinnovo della notificazione dell'atto introduttivo, non effettuata in ottemperanza a quanto disposto dal giudice con ordinanza assunta all'udienza del 17.07.2020; che, quantomeno successivamente al decreto in data 15.02.2021, parte attrice avrebbe potuto provvedere alla rinnovazione della notificazione dell'atto di citazione – pure non necessaria, ai sensi dell'art. 164, co. 2, c.p.c., come si è detto sopra – disposta dal giudice all'esito della suddetta udienza e facendo seguito alla richiesta esattamente in tale senso di parte convenuta;
………………che, nel caso in esame, parte attrice ha richiesto la rimessione in termini per la rinnovazione della notificazione effettuata soltanto all' udienza dell'11.02.2022 ed esclude la “immediatezza della reazione”; che all'inammissibilità dell'istanza ex art. 153, co. 2, c.p.c. proposta da parte attrice consegue la dichiarazione di improcedibilità della domanda proposta con l'atto di citazione di cui era stata disposta la rinnovazione;
che anche la domanda riconvenzionale proposta da deve essere dichiarata improcedibile;
Parte_1
che, infatti, parte convenuta, la quale pure aveva proposto domanda riconvenzionale, non ha depositato alcuna memoria nel rispetto del termine di costituzione del convenuto di cui all'art. 166 c.p.c. e beneficiando del nuovo termine a comparire di fatto assegnato alla stessa, anche mediante il rinvio disposto con il decreto in data 15.02.2021, seppure non sia stata effettuata una (inutile, in quanto non prevista dal codice di rito) nuova notificazione dell'atto di citazione;
che la pronuncia in rito consente alle parti di riproporre le domande non esaminate nel merito nel presente giudizio;
che, pertanto, alla luce di quanto appena osservato sussistono gravi ed eccezionali ragioni (Cass., ord. 14.02.2019, n. 4360, a seguito di Corte cost. 19.04.2018, n. 77) per compensare integralmente le spese di lite tra le parti;
…….”
La causa è stata rinviata, ex art.281 quater c.p.c. , all'udienza del 12.04.22 e decisa con lettura del dispositivo e pubblicazione .
Seguiva sentenza gravata .
pag. 3/6 § 2. — Ha proposto appello contestando la sentenza di primo Parte_1
grado sotto vari profili.
Ha resistito , in atti, chiedendo il rigetto dell'appello principale e formulando CP_1
appello incidentale condizionato, il tutto con vittoria di spese.
Non risultano formulate istanze di sospensiva.
All'udienza di discussione del 22.11.2022 veniva fissata l'udienza di conclusione
02.07.2025, rinviata poi al 22.10.2025 per la precisazione delle conclusioni, ex art. 127 ter C.P.C., concedendo i termini ridotti del 190 c.p.c. di gg. 20 per le memorie conclusionali e gg. 20 per repliche, decorsi i quali la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
L'appello è stato formulato sui seguenti motivi:
§.1—Compensazione delle spese di lite. Vizio di motivazione apparente. Violazione dell'art 132 c.p.c.
Il Tribunale alla pagina 4 della sentenza ha così motivato: “ … che pertanto alla luce di quanto appena osservato sussistono gravi ed eccezionale ragioni (Cassazione 14.2.2019
n.4360) .. per compensare integralmente le spese di lite tra le parti”, non comprendosi quali siano le gravi ed eccezionali ragioni.
§. 2 – Violazione dell'articolo 166 c.p.c, laddove il Tribunale ha così disposto: “infatti parte convenuta, la quale pure aveva proposto domanda riconvenzionale, non ha depositato alcuna memoria nel rispetto del termine di costituzione del convenuto di cui all'art.166 c.p.c. e beneficiando del nuovo termine a comparire di fatto assegnato alla stessa anche mediante il rinvio disposto con decreto in data 15.02.2021”.
Il Tribunale avrebbe errato perché avrebbe dimenticato che lo si era Parte_1
ritualmente costituito per la prima udienza eccependo il mancato rispetto dei termini a comparire dei 90 giorni ed aveva richiesto la rinnovazione dell'atto di citazione;
quindi la domanda riconvenzionale non doveva essere ritenuta improcedibile.
pag. 4/6 §. 3 – Violazione dell'articolo 307 c.p.c comma 3; l'appellante si duole del mancato rispetto dell'art. 164 c.p.c. II comma, della mancata dichiarazione d'estinzione del giudizio e dell'omessa rinnovazione della citazione da parte attrice.
La Corte così ragiona
I motivi d'appello e possono essere trattati congiuntamente.
Risulta non contestato agli atti che il rinnovo dell'atto introduttivo, disposto con l'Ordinanza Istruttoria del 17.07.2020, non è stato effettuato per cui il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare, ai sensi dell'art.307 c.p.c., IV comma, le spese d'estinzione a carico delle parti (Cass.28043/2023). Ha ritenuto invece di dover compensare le spese di lite tra le parti attesa l'inattività di entrambe: parte attrice per la mancata rinnovazione dell'atto introduttivo e per parte convenuta per la mancata presentazione di memoria di costituzione ai sensi dell'art.166 c.p.c., sussistendone i motivi di cui all'art. 92, II comma c.p.c.
Peraltro l'attuale appellante, non richiedendo l'esame della domanda riconvenzionale dichiarata improcedibile per il mancato deposito di alcuna memoria, ai sensi dell'art. 166 c.p.c., non ha inteso appellare la sentenza;
pertanto manca l'interesse ad agire.
L'appellante in effetti non ha interesse al richiesto provvedimento di cancellazione della causa dal ruolo, piuttosto a che, come nella specie, alla emessa sentenza di improcedibilità, poiché in entrambi i casi la pronuncia in rito consente alle parti di riproporre le domande, non esaminate nel merito nel giudizio di primo grado.
L'appello principale è infondato e va quindi disatteso mentre l'appello incidentale, condizionale subordinato all'accoglimento del principale, va assorbito.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate secondo il DM. 147/2022, il valore della causa indeterminabile basso, la natura della pronuncia in rito, gli scritti difensivi, la non particolare complessità della questione giuridica trattata, in € 2.498,00 di cui €
1.029,00 per la fase studio, € 709,00 fase introduttiva, € 1.523,00 per fase istruttoria e €
1.735,00 per la fase decisionale oltre € 150,00 per spese oltre C.P.A ed I.V.A. se dovuta.
pag. 5/6 Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
ei confronti di avverso la sentenza del Tribunale di Civitavecchia
[...] CP_1
n.478/2022, così provvede:
1) Rigetta l'appello e dichiara assorbito l'appello incidentale.
2) AN , parte appellante, al pagamento, in favore di Parte_1
, delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in € 2.498,00, CP_1
oltre € 150,00 per spese ed il 15 % per spese generali, I.V.A. qualora dovuta e
C.P.A. come per legge;
3) Dichiara tenuto al versamento in favore dell'erario di un Parte_1
importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio della 7° SEZIONE, in data 18/12/2025.
Il Consigliere Ausiliario Il Presidente
relatore/estensore Dottor
Avv. Paolo Caliman Franco Petrolati
pag. 6/6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Roma
7° SEZIONE
R.G. 2984/2022
La Corte D'Appello di Roma, 7° SEZIONE, in persona dei magistrati:
Dottor Franco Petrolati Presidente
Dr.ssa Assunta Marini Consigliere
Avv. Paolo Caliman Cons. Ausiliario rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
( ), residente a [...] C.F._1
n.13, rapp.to e difeso, mandato alle liti rilasciata nel giudizio di primo grado, congiuntamente e disgiuntamente dagli avv.ti JACOPUCCI Claudia
( ),ER ON ( ) e LE C.F._2 CodiceFiscale_3
MO ( ), tutti domiciliati presso lo studio dell'Avv. Claudia C.F._4
OP in Roma alla Via Sicilia n. 50;p.e.c. , Email_1
e Email_2 Email_3
appellante
[...]
e
( , residente a[...] ed ivi elett.te CP_1 C.F._5
dom.ta alla via Francesco Denza n.15, presso lo studio dello Avv. Edoardo Alesse
( ), che la rappresenta e difende in forza di procura rilasciata in C.F._6
primo grado come da comparsa di costituzione nuovo difensore;
p.e.c.
; appellato appellante incidentale Email_4 CONCLUSIONI: per parte appellante quella formulate nell'atto d'appello e per parte appellata quelle rese nella comparsa di costituzione con l'appello incidentale subordinato;
per entrambe quelle rese all'udienza 127 ter del 22.10.2025:
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 478/2022, nel giudizio avente Rg. 1025 / 2020, il Tribunale di
Civitavecchia ha emesso il seguente dispositivo: “ ……….. 1- dichiara improcedibile la domanda proposta dall'attrice con l'atto introduttivo del presente giudizio;
2. Dichiara improcedibile la domanda riconvenzionale proposta dal convenuto con la comparsa di costituzione e risposta;
3. Compensa integralmente le spese di lite”.
Il giudizio di primo grado ha avuto il seguente svolgimento: “ che, con le note di trattazione scritta depositate in data 10.07.2021, parte convenuta ha rilevato il mancato rispetto del termine a comparire di novanta giorni di cui all'art. 163-bis, co. 1, c.p.c. (e non dell'art. 163 c.p.c., come indicato in tale memoria) e, pertanto, ha chiesto il rinnovo della notifica dell'atto introduttivo;
che, dunque, all'udienza cartolare del 17.07.2020, il giudice ha rilevato – in buona sostanza – la nullità della vocatio in ius e ha disposto la rinnovazione della stessa e rinviato all'udienza del “09.03.2020”, anziché limitarsi a fissare una nuova udienza nel rispetto dei termini di cui all'art. 163-bis c.p.c., come previsto dall'art. 164, co. 2, c.p.c.; che il suddetto verbale è stato comunicato dalla
Cancelleria in data 07.12.2020, come risulta dagli atti del fascicolo telematico;
che, con istanza depositata in data 17.12.2020, rilevato l'errore materiale da cui risultava affetta
l'ordinanza assunta all'udienza del 17.07.2020 (e contenuta nel verbale comunicato in data 07.12.2020), è stata chiesta da parte attrice la correzione dello stesso;
che, con decreto in data 15.02.2021, è stato disposto il rinvio dell'udienza del
09.03.2021, espressamente indicata nel provvedimento come l'udienza da differire con tale decreto, a quella del 19.10.2021; che, pertanto, con il suddetto decreto si è provveduto anche – seppure senza menzionarla espressamente – sull'istanza di parte attrice in data 17.12.2020: infatti, il giudice ha dato atto di come l'udienza di rinvio nel presente giudizio fosse quella del 09.03.2021, e non dunque quella impossibile del
pag. 2/6 09.03.2020, così provvedendo alla correzione dell'errore materiale dell'ordinanza di cui al verbale del 17.07.2020 e, al contempo, provvedendo al differimento di tale udienza;
che all'udienza dell'11.02.2022 parte attrice ha chiesto di essere autorizzata al rinnovo della notificazione dell'atto introduttivo, non effettuata in ottemperanza a quanto disposto dal giudice con ordinanza assunta all'udienza del 17.07.2020; che, quantomeno successivamente al decreto in data 15.02.2021, parte attrice avrebbe potuto provvedere alla rinnovazione della notificazione dell'atto di citazione – pure non necessaria, ai sensi dell'art. 164, co. 2, c.p.c., come si è detto sopra – disposta dal giudice all'esito della suddetta udienza e facendo seguito alla richiesta esattamente in tale senso di parte convenuta;
………………che, nel caso in esame, parte attrice ha richiesto la rimessione in termini per la rinnovazione della notificazione effettuata soltanto all' udienza dell'11.02.2022 ed esclude la “immediatezza della reazione”; che all'inammissibilità dell'istanza ex art. 153, co. 2, c.p.c. proposta da parte attrice consegue la dichiarazione di improcedibilità della domanda proposta con l'atto di citazione di cui era stata disposta la rinnovazione;
che anche la domanda riconvenzionale proposta da deve essere dichiarata improcedibile;
Parte_1
che, infatti, parte convenuta, la quale pure aveva proposto domanda riconvenzionale, non ha depositato alcuna memoria nel rispetto del termine di costituzione del convenuto di cui all'art. 166 c.p.c. e beneficiando del nuovo termine a comparire di fatto assegnato alla stessa, anche mediante il rinvio disposto con il decreto in data 15.02.2021, seppure non sia stata effettuata una (inutile, in quanto non prevista dal codice di rito) nuova notificazione dell'atto di citazione;
che la pronuncia in rito consente alle parti di riproporre le domande non esaminate nel merito nel presente giudizio;
che, pertanto, alla luce di quanto appena osservato sussistono gravi ed eccezionali ragioni (Cass., ord. 14.02.2019, n. 4360, a seguito di Corte cost. 19.04.2018, n. 77) per compensare integralmente le spese di lite tra le parti;
…….”
La causa è stata rinviata, ex art.281 quater c.p.c. , all'udienza del 12.04.22 e decisa con lettura del dispositivo e pubblicazione .
Seguiva sentenza gravata .
pag. 3/6 § 2. — Ha proposto appello contestando la sentenza di primo Parte_1
grado sotto vari profili.
Ha resistito , in atti, chiedendo il rigetto dell'appello principale e formulando CP_1
appello incidentale condizionato, il tutto con vittoria di spese.
Non risultano formulate istanze di sospensiva.
All'udienza di discussione del 22.11.2022 veniva fissata l'udienza di conclusione
02.07.2025, rinviata poi al 22.10.2025 per la precisazione delle conclusioni, ex art. 127 ter C.P.C., concedendo i termini ridotti del 190 c.p.c. di gg. 20 per le memorie conclusionali e gg. 20 per repliche, decorsi i quali la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
L'appello è stato formulato sui seguenti motivi:
§.1—Compensazione delle spese di lite. Vizio di motivazione apparente. Violazione dell'art 132 c.p.c.
Il Tribunale alla pagina 4 della sentenza ha così motivato: “ … che pertanto alla luce di quanto appena osservato sussistono gravi ed eccezionale ragioni (Cassazione 14.2.2019
n.4360) .. per compensare integralmente le spese di lite tra le parti”, non comprendosi quali siano le gravi ed eccezionali ragioni.
§. 2 – Violazione dell'articolo 166 c.p.c, laddove il Tribunale ha così disposto: “infatti parte convenuta, la quale pure aveva proposto domanda riconvenzionale, non ha depositato alcuna memoria nel rispetto del termine di costituzione del convenuto di cui all'art.166 c.p.c. e beneficiando del nuovo termine a comparire di fatto assegnato alla stessa anche mediante il rinvio disposto con decreto in data 15.02.2021”.
Il Tribunale avrebbe errato perché avrebbe dimenticato che lo si era Parte_1
ritualmente costituito per la prima udienza eccependo il mancato rispetto dei termini a comparire dei 90 giorni ed aveva richiesto la rinnovazione dell'atto di citazione;
quindi la domanda riconvenzionale non doveva essere ritenuta improcedibile.
pag. 4/6 §. 3 – Violazione dell'articolo 307 c.p.c comma 3; l'appellante si duole del mancato rispetto dell'art. 164 c.p.c. II comma, della mancata dichiarazione d'estinzione del giudizio e dell'omessa rinnovazione della citazione da parte attrice.
La Corte così ragiona
I motivi d'appello e possono essere trattati congiuntamente.
Risulta non contestato agli atti che il rinnovo dell'atto introduttivo, disposto con l'Ordinanza Istruttoria del 17.07.2020, non è stato effettuato per cui il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare, ai sensi dell'art.307 c.p.c., IV comma, le spese d'estinzione a carico delle parti (Cass.28043/2023). Ha ritenuto invece di dover compensare le spese di lite tra le parti attesa l'inattività di entrambe: parte attrice per la mancata rinnovazione dell'atto introduttivo e per parte convenuta per la mancata presentazione di memoria di costituzione ai sensi dell'art.166 c.p.c., sussistendone i motivi di cui all'art. 92, II comma c.p.c.
Peraltro l'attuale appellante, non richiedendo l'esame della domanda riconvenzionale dichiarata improcedibile per il mancato deposito di alcuna memoria, ai sensi dell'art. 166 c.p.c., non ha inteso appellare la sentenza;
pertanto manca l'interesse ad agire.
L'appellante in effetti non ha interesse al richiesto provvedimento di cancellazione della causa dal ruolo, piuttosto a che, come nella specie, alla emessa sentenza di improcedibilità, poiché in entrambi i casi la pronuncia in rito consente alle parti di riproporre le domande, non esaminate nel merito nel giudizio di primo grado.
L'appello principale è infondato e va quindi disatteso mentre l'appello incidentale, condizionale subordinato all'accoglimento del principale, va assorbito.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate secondo il DM. 147/2022, il valore della causa indeterminabile basso, la natura della pronuncia in rito, gli scritti difensivi, la non particolare complessità della questione giuridica trattata, in € 2.498,00 di cui €
1.029,00 per la fase studio, € 709,00 fase introduttiva, € 1.523,00 per fase istruttoria e €
1.735,00 per la fase decisionale oltre € 150,00 per spese oltre C.P.A ed I.V.A. se dovuta.
pag. 5/6 Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
ei confronti di avverso la sentenza del Tribunale di Civitavecchia
[...] CP_1
n.478/2022, così provvede:
1) Rigetta l'appello e dichiara assorbito l'appello incidentale.
2) AN , parte appellante, al pagamento, in favore di Parte_1
, delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in € 2.498,00, CP_1
oltre € 150,00 per spese ed il 15 % per spese generali, I.V.A. qualora dovuta e
C.P.A. come per legge;
3) Dichiara tenuto al versamento in favore dell'erario di un Parte_1
importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio della 7° SEZIONE, in data 18/12/2025.
Il Consigliere Ausiliario Il Presidente
relatore/estensore Dottor
Avv. Paolo Caliman Franco Petrolati
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