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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 28/11/2025, n. 11128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11128 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
Proc. n. 18062/2025 R.G.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, VIII sezione civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott. Fabio Lombardo, ha pronunziato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 18062/2025 R.G., assegnata in decisione all'udienza del 27.11.2025 TRA (c.f. ), con sede legale in Conegliano (TV), alla Via Vittorio Parte_1 P.IVA_1
Alfieri n. 1, e, per essa, con sede in Milano, alla Via Parte_2 Valtellina n. 15/17, difesa dall'avv. Paolo Ronconi (c.f. , del foro di C.F._1 Pesaro, in virtù della procura allegata al ricorso RICORRENTE E (c.f. , nato a [...] il [...] ed ivi residente CP_1 C.F._2 alla Via Vicoletto Zuroli n. 4, piano 6, interno 20 RESISTENTE CONTUMACE
Oggetto: accertamento della qualità di erede. Conclusioni: all'udienza del 27.11.2025, il procuratore della ricorrente concludeva riportandosi ai propri scritti difensivi, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi formulate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente depositato e notificato in data 30.9.2025, la e, per Parte_1 essa, la deduceva: Parte_2
- di essere creditrice nei confronti di nata ad [...] il [...] e Controparte_2 residente a Sant'Angelo dei Lombardi (AV) alla Via Goffredo Mameli s.n.c., in forza di un contratto di mutuo ipotecario, stipulato per Notar in data 15.12.2003 (Rep. n. Persona_1 96212, Racc. n. 21935) e registrato a Napoli il 23.12.2003 al n. 13334/009 serie 1;
- che l'entità del credito residuo tuttora vantato dalla ricorrente ammontava alla somma complessiva di € 60.298,43, comprensivo degli interessi al 31.5.2021, oltre interessi di mora, maturati e maturandi, sulla quota capitale di ogni singola rata, al tasso contrattualmente pattuito;
- che, in forza del suddetto contratto di mutuo, in data 23.12.2003, era stata iscritta ipoteca volontaria ai nn. 7557/31350, presso l'Agenzia delle Entrate, Ufficio Provinciale di Napoli Territorio, Servizio di Pubblicità Immobiliare di Napoli 1, sull'immobile “Fabbricato sito
pagina 1 di 4 nel Comune di Napoli, Vicoletto Zuroli n. 4, distinto al N.C.E.U. di detto Comune, al Foglio 1, Mappale 105, sub. 28, natura A/2, p. 7, scala A”;
- che tale immobile, con contratto di compravendita n. rep. 88974 racc. n. 29608 del 23.11.2004 per Notar veniva venduto dalla debitrice Persona_2 CP_2 ad nata a [...] il [...] ed ivi residente al Vicoletto Zuroli n. 4;
[...] Persona_3
- che la era deceduta in Napoli in data 3.2.2014, lasciando come chiamati alla eredità Per_3 i suoi tre figli (c.f. ), (c.f. Controparte_3 C.F._3 CP_1
e (c.f. ), i quali non C.F._2 Controparte_4 C.F._4 avevano mai depositato la dichiarazione di successione della propria madre, né avevano mai accettato espressamente l'eredità della stessa;
- che, tuttavia, l'odierno resistente, nato a [...] il [...] – al contrario CP_1 delle sue due sorelle – risultava essere residente nell'immobile oggetto di ipoteca, sito in Napoli al Vicoletto Zuroli n. 4, piano 6, interno 20, quartiere Pendino, “al momento del decesso e ivi è stato residente fino al 25.09.2015 (…) ed è ivi tuttora residente, dopo un intervallo di tempo in cui egli è risieduto nel Comune di Milano”;
- che il resistente, pur essendo residente nell'immobile de quo (e, quindi, nel possesso del bene ereditario), non aveva redatto alcun inventario nel termine di tre mesi dalla morte della madre. Tanto premesso, la ricorrente, dovendo procedere al pignoramento dell'immobile su cui grava l'ipoteca volontaria a garanzia del mutuo ipotecario concesso alla d avendo necessità CP_2 di ripristinare la continuità delle trascrizioni sul bene de quo, chiedeva che venisse accertato e dichiarato che veva accettato tacitamente l'eredità della madre CP_1 Persona_3 con conseguente acquisizione da parte dello stesso della qualità di erede. Instauratosi il contraddittorio, il resistente benché ritualmente citato con atto CP_1 notificato in data 30.9.2025, non si costituiva in giudizio, motivo per cui ne veniva dichiarata la contumacia. Quindi, all'udienza del 27.11.2025, il giudice dava la parola alle parti per la discussione orale e assegnava la causa a sentenza, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., riservandosi il deposito della motivazione nei termini di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La domanda avanzata dalla ricorrente non è provata e non può, quindi, essere accolta.
2. Orbene, preliminarmente deve osservarsi che l'eredità di una persona deceduta si acquista con l'accettazione, la quale, ai sensi dell'art. 474 c.c., può essere espressa o tacita. L'accettazione espressa può essere pura e semplice o con beneficio d'inventario e si ha quando il chiamato all'eredità dichiara di accettarla o assume il titolo di erede, in un atto pubblico o in una scrittura privata;
l'accettazione tacita, invece, si ha quando il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare, se non nella qualità di erede. In proposito, la Corte di Cassazione ha chiarito che possono dar luogo all'accettazione tacita dell'eredità non soltanto gli atti dispositivi, ma anche quelli di gestione, secondo l'accertamento compiuto caso per caso dal giudice di merito, in considerazione della peculiarità di ogni singola pagina 2 di 4 fattispecie e tenendo conto di molteplici fattori, tra cui quelli della natura ed importanza nonché della finalità degli atti di gestione compiuti dal chiamato. In ogni caso, occorre però che si tratti di atti incompatibili con la volontà di rinunziare e non altrimenti giustificabili se non con la veste di erede, potendosi in linea generale affermare che tutti gli atti previsti dall'art. 460 c.c. (disciplinante i poteri del chiamato prima dell'accettazione, e cioè: compimento di azioni possessorie a tutela dei beni ereditari;
compimento di atti conservativi, di vigilanza e di amministrazione temporanea) non provochino la mutazione delle status da chiamato a erede. In particolare, “ai fini dell'accettazione tacita dell'eredità, sono privi di rilevanza tutti quegli atti che, attese la loro natura e finalità, non sono idonei ad esprimere in modo certo l'intenzione univoca di assunzione della qualità di erede, quali la denuncia di successione, il pagamento delle relative imposte, la richiesta di registrazione del testamento e la sua trascrizione. Infatti, trattandosi di adempimenti di prevalente contenuto fiscale, caratterizzati da scopi conservativi, il giudice del merito, a cui compete il relativo accertamento, può legittimamente escludere, con riferimento ad essi, il proposito di accettare l'eredità; peraltro, siffatto accertamento non può limitarsi all'esecuzione di tali incombenze, ma deve estendersi al complessivo comportamento dell'erede potenziale ed all'eventuale possesso e gestione anche solo parziale dell'eredità (cfr. Cass., sez. II, ordinanza n. 4843 del 19.2.2019)”. Qualora vi sia incertezza sull'accettazione dell'eredità – in quanto il chiamato non ha ancora accettato, né rinunciato all'eredità – può farsi ricorso all'istituto dell'actio interrogatoria, il cui fine è quello di accelerare il procedimento di devoluzione dell'eredità, nell'ipotesi in cui sussista un interesse ad indurre il delato a decidere se accettare o rinunciare all'eredità. Secondo quanto stabilito dall'art. 480 c.c., infatti, il diritto di accettare l'eredità è soggetto all'ordinario termine di prescrizione decennale decorrente dalla data di apertura della successione;
termine che decorre, però, non solo per il chiamato attuale (delato), ma anche per tutti gli ulteriori chiamati. Pertanto, in base all'art 481 c.c., in caso di mancata risposta nel termine indicato, il delato perde il diritto di accettare, consentendo quindi al chiamato ulteriore di subentrare nella facoltà di accettare l'eredità.
3. Nel caso che occupa, è documentalmente provato che nata a [...] il Persona_3 24.8.1934 è ivi deceduta in data 3.2.2014 (cfr. certificato di morte, in atti). Ciò posto, la ricorrente deduce che il resistente, chiamato all'eredità in quanto CP_1 figlio della de cuius, avrebbe accettato tacitamente la delazione successoria per il solo fatto di risultare formalmente residente presso l'immobile compreso nell'asse ereditario (come da certificazione anagrafica prodotta in atti). Tuttavia, come si è detto, l'accettazione tacita dell'eredità si configura solo quando il chiamato compie un atto che presuppone necessariamente la volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di compiere se non nella qualità di erede (Cass. civ., sez. II, n. 4843/2019). Nel caso di specie, la mera residenza anagrafica del chiamato presso l'immobile caduto in successione, a parere di questo giudice, non costituisce di per sé un atto concludente idoneo a integrare accettazione tacita, perché non dimostra che lo stesso abiti effettivamente l'immobile e ne abbia quindi il reale possesso. In proposito, si osserva che la giurisprudenza ha chiarito che “la residenza anagrafica può costituire soltanto un indizio - presunzione per l'individuazione della residenza effettiva;
indizio che può essere superato sulla base di qualsivoglia elemento di convincimento idoneo a
pagina 3 di 4 dimostrare la dimora abituale del soggetto in luogo diverso (cfr. Cass., sez. III, sentenza n. 2814 del 10.3.2000; nonché Cass., sez. I, sentenza n. 5726 del 19.4.2002)”. A ciò si aggiunga che la esidenza nell'immobile ereditario non è elemento sufficiente a dimostrare l'accettazione tacita dell'eredità, in quanto non implica di per sé l'esercizio di poteri dominicali sul bene de quo e può ben giustificarsi con una pluralità di circostanze alternative (tra cui, a titolo esemplificativo, la convivenza con il coniuge del de cuius, titolare di un autonomo diritto di abitazione e, comunque, legittimato a permanere nell'immobile; la detenzione del bene in forza di un contratto di comodato o di locazione stipulato con l'effettivo erede;
la detenzione del bene a titolo precario o tollerato, in assenza di atti dispositivi o gestionali;
la necessità abitativa non accompagnata da alcuna attività giuridica che implichi l'assunzione della qualità di erede, etc.). Ai fini della prova dell'intervenuta accettazione tacita dell'eredità, in altri termini, è necessario un quid pluris che, secondo le ordinarie regole sull'onere probatorio (art. 2697 c.c.) doveva essere dedotto in causa e provato da parte ricorrente. Ne deriva che, in assenza di prova di ulteriori comportamenti significativi sopra già richiamati – quali, ad esempio, la voltura catastale, la stipula di contratti aventi ad oggetto il bene ereditario, il pagamento di imposte successorie o l'esercizio di azioni giudiziarie in qualità di erede – non può ritenersi provata l'accettazione tacita dell'eredità da parte del . CP_1 La domanda proposta dalla ricorrente, quindi, non può essere accolta.
4. Quanto alle spese di lite, nulla deve disporsi in merito, in quanto il resistente non si è costituito in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- rigetta la domanda;
- nulla per le spese.
Napoli, 28/11/2025 Il Giudice
Dott. Fabio Lombardo
pagina 4 di 4
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, VIII sezione civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott. Fabio Lombardo, ha pronunziato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 18062/2025 R.G., assegnata in decisione all'udienza del 27.11.2025 TRA (c.f. ), con sede legale in Conegliano (TV), alla Via Vittorio Parte_1 P.IVA_1
Alfieri n. 1, e, per essa, con sede in Milano, alla Via Parte_2 Valtellina n. 15/17, difesa dall'avv. Paolo Ronconi (c.f. , del foro di C.F._1 Pesaro, in virtù della procura allegata al ricorso RICORRENTE E (c.f. , nato a [...] il [...] ed ivi residente CP_1 C.F._2 alla Via Vicoletto Zuroli n. 4, piano 6, interno 20 RESISTENTE CONTUMACE
Oggetto: accertamento della qualità di erede. Conclusioni: all'udienza del 27.11.2025, il procuratore della ricorrente concludeva riportandosi ai propri scritti difensivi, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi formulate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente depositato e notificato in data 30.9.2025, la e, per Parte_1 essa, la deduceva: Parte_2
- di essere creditrice nei confronti di nata ad [...] il [...] e Controparte_2 residente a Sant'Angelo dei Lombardi (AV) alla Via Goffredo Mameli s.n.c., in forza di un contratto di mutuo ipotecario, stipulato per Notar in data 15.12.2003 (Rep. n. Persona_1 96212, Racc. n. 21935) e registrato a Napoli il 23.12.2003 al n. 13334/009 serie 1;
- che l'entità del credito residuo tuttora vantato dalla ricorrente ammontava alla somma complessiva di € 60.298,43, comprensivo degli interessi al 31.5.2021, oltre interessi di mora, maturati e maturandi, sulla quota capitale di ogni singola rata, al tasso contrattualmente pattuito;
- che, in forza del suddetto contratto di mutuo, in data 23.12.2003, era stata iscritta ipoteca volontaria ai nn. 7557/31350, presso l'Agenzia delle Entrate, Ufficio Provinciale di Napoli Territorio, Servizio di Pubblicità Immobiliare di Napoli 1, sull'immobile “Fabbricato sito
pagina 1 di 4 nel Comune di Napoli, Vicoletto Zuroli n. 4, distinto al N.C.E.U. di detto Comune, al Foglio 1, Mappale 105, sub. 28, natura A/2, p. 7, scala A”;
- che tale immobile, con contratto di compravendita n. rep. 88974 racc. n. 29608 del 23.11.2004 per Notar veniva venduto dalla debitrice Persona_2 CP_2 ad nata a [...] il [...] ed ivi residente al Vicoletto Zuroli n. 4;
[...] Persona_3
- che la era deceduta in Napoli in data 3.2.2014, lasciando come chiamati alla eredità Per_3 i suoi tre figli (c.f. ), (c.f. Controparte_3 C.F._3 CP_1
e (c.f. ), i quali non C.F._2 Controparte_4 C.F._4 avevano mai depositato la dichiarazione di successione della propria madre, né avevano mai accettato espressamente l'eredità della stessa;
- che, tuttavia, l'odierno resistente, nato a [...] il [...] – al contrario CP_1 delle sue due sorelle – risultava essere residente nell'immobile oggetto di ipoteca, sito in Napoli al Vicoletto Zuroli n. 4, piano 6, interno 20, quartiere Pendino, “al momento del decesso e ivi è stato residente fino al 25.09.2015 (…) ed è ivi tuttora residente, dopo un intervallo di tempo in cui egli è risieduto nel Comune di Milano”;
- che il resistente, pur essendo residente nell'immobile de quo (e, quindi, nel possesso del bene ereditario), non aveva redatto alcun inventario nel termine di tre mesi dalla morte della madre. Tanto premesso, la ricorrente, dovendo procedere al pignoramento dell'immobile su cui grava l'ipoteca volontaria a garanzia del mutuo ipotecario concesso alla d avendo necessità CP_2 di ripristinare la continuità delle trascrizioni sul bene de quo, chiedeva che venisse accertato e dichiarato che veva accettato tacitamente l'eredità della madre CP_1 Persona_3 con conseguente acquisizione da parte dello stesso della qualità di erede. Instauratosi il contraddittorio, il resistente benché ritualmente citato con atto CP_1 notificato in data 30.9.2025, non si costituiva in giudizio, motivo per cui ne veniva dichiarata la contumacia. Quindi, all'udienza del 27.11.2025, il giudice dava la parola alle parti per la discussione orale e assegnava la causa a sentenza, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., riservandosi il deposito della motivazione nei termini di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La domanda avanzata dalla ricorrente non è provata e non può, quindi, essere accolta.
2. Orbene, preliminarmente deve osservarsi che l'eredità di una persona deceduta si acquista con l'accettazione, la quale, ai sensi dell'art. 474 c.c., può essere espressa o tacita. L'accettazione espressa può essere pura e semplice o con beneficio d'inventario e si ha quando il chiamato all'eredità dichiara di accettarla o assume il titolo di erede, in un atto pubblico o in una scrittura privata;
l'accettazione tacita, invece, si ha quando il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare, se non nella qualità di erede. In proposito, la Corte di Cassazione ha chiarito che possono dar luogo all'accettazione tacita dell'eredità non soltanto gli atti dispositivi, ma anche quelli di gestione, secondo l'accertamento compiuto caso per caso dal giudice di merito, in considerazione della peculiarità di ogni singola pagina 2 di 4 fattispecie e tenendo conto di molteplici fattori, tra cui quelli della natura ed importanza nonché della finalità degli atti di gestione compiuti dal chiamato. In ogni caso, occorre però che si tratti di atti incompatibili con la volontà di rinunziare e non altrimenti giustificabili se non con la veste di erede, potendosi in linea generale affermare che tutti gli atti previsti dall'art. 460 c.c. (disciplinante i poteri del chiamato prima dell'accettazione, e cioè: compimento di azioni possessorie a tutela dei beni ereditari;
compimento di atti conservativi, di vigilanza e di amministrazione temporanea) non provochino la mutazione delle status da chiamato a erede. In particolare, “ai fini dell'accettazione tacita dell'eredità, sono privi di rilevanza tutti quegli atti che, attese la loro natura e finalità, non sono idonei ad esprimere in modo certo l'intenzione univoca di assunzione della qualità di erede, quali la denuncia di successione, il pagamento delle relative imposte, la richiesta di registrazione del testamento e la sua trascrizione. Infatti, trattandosi di adempimenti di prevalente contenuto fiscale, caratterizzati da scopi conservativi, il giudice del merito, a cui compete il relativo accertamento, può legittimamente escludere, con riferimento ad essi, il proposito di accettare l'eredità; peraltro, siffatto accertamento non può limitarsi all'esecuzione di tali incombenze, ma deve estendersi al complessivo comportamento dell'erede potenziale ed all'eventuale possesso e gestione anche solo parziale dell'eredità (cfr. Cass., sez. II, ordinanza n. 4843 del 19.2.2019)”. Qualora vi sia incertezza sull'accettazione dell'eredità – in quanto il chiamato non ha ancora accettato, né rinunciato all'eredità – può farsi ricorso all'istituto dell'actio interrogatoria, il cui fine è quello di accelerare il procedimento di devoluzione dell'eredità, nell'ipotesi in cui sussista un interesse ad indurre il delato a decidere se accettare o rinunciare all'eredità. Secondo quanto stabilito dall'art. 480 c.c., infatti, il diritto di accettare l'eredità è soggetto all'ordinario termine di prescrizione decennale decorrente dalla data di apertura della successione;
termine che decorre, però, non solo per il chiamato attuale (delato), ma anche per tutti gli ulteriori chiamati. Pertanto, in base all'art 481 c.c., in caso di mancata risposta nel termine indicato, il delato perde il diritto di accettare, consentendo quindi al chiamato ulteriore di subentrare nella facoltà di accettare l'eredità.
3. Nel caso che occupa, è documentalmente provato che nata a [...] il Persona_3 24.8.1934 è ivi deceduta in data 3.2.2014 (cfr. certificato di morte, in atti). Ciò posto, la ricorrente deduce che il resistente, chiamato all'eredità in quanto CP_1 figlio della de cuius, avrebbe accettato tacitamente la delazione successoria per il solo fatto di risultare formalmente residente presso l'immobile compreso nell'asse ereditario (come da certificazione anagrafica prodotta in atti). Tuttavia, come si è detto, l'accettazione tacita dell'eredità si configura solo quando il chiamato compie un atto che presuppone necessariamente la volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di compiere se non nella qualità di erede (Cass. civ., sez. II, n. 4843/2019). Nel caso di specie, la mera residenza anagrafica del chiamato presso l'immobile caduto in successione, a parere di questo giudice, non costituisce di per sé un atto concludente idoneo a integrare accettazione tacita, perché non dimostra che lo stesso abiti effettivamente l'immobile e ne abbia quindi il reale possesso. In proposito, si osserva che la giurisprudenza ha chiarito che “la residenza anagrafica può costituire soltanto un indizio - presunzione per l'individuazione della residenza effettiva;
indizio che può essere superato sulla base di qualsivoglia elemento di convincimento idoneo a
pagina 3 di 4 dimostrare la dimora abituale del soggetto in luogo diverso (cfr. Cass., sez. III, sentenza n. 2814 del 10.3.2000; nonché Cass., sez. I, sentenza n. 5726 del 19.4.2002)”. A ciò si aggiunga che la esidenza nell'immobile ereditario non è elemento sufficiente a dimostrare l'accettazione tacita dell'eredità, in quanto non implica di per sé l'esercizio di poteri dominicali sul bene de quo e può ben giustificarsi con una pluralità di circostanze alternative (tra cui, a titolo esemplificativo, la convivenza con il coniuge del de cuius, titolare di un autonomo diritto di abitazione e, comunque, legittimato a permanere nell'immobile; la detenzione del bene in forza di un contratto di comodato o di locazione stipulato con l'effettivo erede;
la detenzione del bene a titolo precario o tollerato, in assenza di atti dispositivi o gestionali;
la necessità abitativa non accompagnata da alcuna attività giuridica che implichi l'assunzione della qualità di erede, etc.). Ai fini della prova dell'intervenuta accettazione tacita dell'eredità, in altri termini, è necessario un quid pluris che, secondo le ordinarie regole sull'onere probatorio (art. 2697 c.c.) doveva essere dedotto in causa e provato da parte ricorrente. Ne deriva che, in assenza di prova di ulteriori comportamenti significativi sopra già richiamati – quali, ad esempio, la voltura catastale, la stipula di contratti aventi ad oggetto il bene ereditario, il pagamento di imposte successorie o l'esercizio di azioni giudiziarie in qualità di erede – non può ritenersi provata l'accettazione tacita dell'eredità da parte del . CP_1 La domanda proposta dalla ricorrente, quindi, non può essere accolta.
4. Quanto alle spese di lite, nulla deve disporsi in merito, in quanto il resistente non si è costituito in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- rigetta la domanda;
- nulla per le spese.
Napoli, 28/11/2025 Il Giudice
Dott. Fabio Lombardo
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