Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 24/04/2025, n. 4060 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4060 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
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TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Tribunale di Napoli- Sezione Civile Prima - nelle persone dei magistrati:
Dott. Raffaele Sdino PRESIDENTE
Dott. Ssa Ivana Sassi GIUDICE
Dott.ssa Immacolata Cozzolino GIUDICE rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 15473/24 del Ruolo Generale degli Affari Non
Contenziosi- Camera di Consiglio avente ad oggetto: ricorso ex art. 473 bis n. 29 cpc
(art. 9 l.div.) vertente
TRA
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
Massimiliano Gabrielli, giusta procura a margine del ricorso
Ricorrente
E
, nata a [...] il [...] Controparte_1
Resistente contumace
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 12.7.2024, il sign. – premesso che con Parte_1 sentenza di questo Tribunale n. 3102/2019 (passata in giudicato) è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio con la sign.ra Controparte_1 celebrato in data 27.6.1997 – esponeva che dall'unione erano nati (30.6.1998) e PE
(10.7.2001). Per_2
Deduceva, inoltre, che con detta sentenza – pronunciata sulla base degli accordi raggiunti con la moglie – era stato statuito: 1)La premessa è parte integrante del patto
e non semplice clausola di stile;
2) Il sig. si obbliga a corrispondere alla sig.ra Pt_1
, in aderenza a quanto determinato nel succitato decreto emesso dalla Corte di CP_1 Appello di Napoli all'esito del giudizio di reclamo: - entro il giorno 3 di ogni mese, l'assegno mensile pari ad complessivi € 800,00 di cui €700,00 quale contributo al mantenimento dei figli e ed €100,00 a titolo di assegno divorzile, con PE Per_2 rivalutazione ISTAT;
il 50% delle spese straordinarie, preventivamente concordate e successivamente documentate, quali spese mediche non coperte dal SSN medico- specialistiche e derivanti da attività ludico-sportive e da viaggi scolastici di istruzione. Sono da escludere dal preventivo accordo di cui sopra, le spese che abbiano natura d'urgenza e necessità e/o quelle notoriamente calendarizzate quali spese scolastiche/universitarie di istituti statali e medico oculistiche alla luce delle serie esigenze di salute dei figli.
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3) Nelle more, il ricorrente ha intrapreso un rapporto sentimentale con la sig.ra CP_2
e dalla loro unione è nato il figlio in Roma il 10.02.2016;
[...] Persona_3 in data 20.06.2020 in Fiumicino (RM) gli stessi hanno contratto matrimonio;
nella casa condotta in locazione dal sig. e la moglie, casalinga e totalmente a carico del Pt_1 marito, convive anche la figlia di anni 16 di quest'ultima, avuta da un precedente matrimonio;
4) I figli (nata il [...]) e (nato il [...]9, conclusi gli studi liceali PE Per_2 e secondo le informazioni all'epoca fornite al ricorrente si sono iscritti, la prima all'ILAS (Accademia italiana di comunicazione) per seguire un corso di fotografia e, successivamente, all'Accademia di Belle Arti, mentre il secondogenito alla facoltà di Chimica e poi a quella di Architettura e risulterebbero, tutt'ora, almeno formalmente, conviventi con la madre;
5) I due ragazzi, da più di due anni, senza particolare ragione, hanno interrotto ogni forma di rapporto e qualsiasi tipo di comunicazione, anche telefonica, con il padre, tanto da non rispondere neppure alle sue chiamate o messaggi;
il ricorrente, pertanto, non è più da tempo a conoscenza se i due ragazzi, nelle more, hanno portato a termine i rispettivi percorsi di studi universitari oppure se lavorano e/o si sono resi indipendenti;
la sig.ra , dal canto suo, non ha mai agevolato il recupero del rapporto CP_1 genitoriale paterno né ha fornito all'altro genitore alcuna informazione sulla vita e gli studi dei ragazzi;
6) Nel 2021 il ricorrente, trovandosi in gravi difficoltà finanziarie, in considerazione della grave contrazione del mercato nel settore in cui opera come agente di commercio
(prodotti naturali per la salute e il benessere delle persone), provvedeva al pagamento solo parziale degli assegni di mantenimento dei figli e e, PE Per_2 conseguentemente, la ex coniuge in data 19.02.2024 ha provveduto al pignoramento presso terzi della complessiva somma di € 20.744,62 comprensiva di interessi e onorari di lite (procedimento RG. 1266/2023 pendente dinanzi al Tribunale Ordinario di
Civitavecchia, Giudice Dott. Vigorito); attualmente, la società datrice di lavoro del ricorrente sta trattenendo la quota di 1/5 della retribuzione mensile dovuta al medesimo
(doc. 6 atto di pignoramento);
7) A seguito del pignoramento mobiliare, il ricorrente non è più in grado di provvedere al mantenimento del proprio nucleo familiare nel quale convivono due minori, né a fare fronte alle necessità quotidiane, rendendosi necessaria una rimodulazione dell'importo dovuto in favore dei due figli maggiorenni, individuando una somma che sia in linea con la sua reale capacità reddituale;
i due figli e , d'altro canto, PE Per_2 dovrebbero aver concluso i rispettivi percorsi universitari e hanno una età anagrafica
(rispettivamente 26 e 23 anni) che impone una seria riflessione sulla loro capacità di provvedere (anche se solo in parte) al proprio sostentamento, rendendosi almeno parzialmente indipendenti economicamente dai genitori;
8) Le circostanze sopravvenute così come richiamate, cioè la diminuzione dei redditi paterni e la nascita di un altro figlio, costituiscono un valido motivo per chiedere ed ottenere, la revoca dell'assegno di mantenimento o, in mero subordine, la riduzione del medesimo. (…) Il sig. svolge attività professionale come agente di commercio monomandatario Pt_1 per conto della società STARDEA S.r.l. ed è titolare di partita IVA in regime cd.
“forfettario”, con applicazione di una aliquota fissa di imposte del 15% sul reddito imponibile, determinato ap-plicando il coefficiente di redditività che per gli agenti di commercio è del 62% sui ricavi (per cui prevede il riconoscimento di costi forfetari pari al 38%). Il medesimo, è soggetto ai versamenti previdenziali obbligatori e contributi fissi INPS che, per l'agente di commercio, sono dovuti sempre, indipendentemente dai guadagni;
questi ultimi, ammontano ad €357,00 al mese, per un totale di
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€4.280,00/anno. L'agente che svolge la sua attività in relazione a un rapporto di agenzia, come il ricorrente, è tenuto anche al contributo Enasarco calcolato in misura dell'8,5% sulle provvigioni maturate, per il 50% posto a carico dell'agente di commercio e il resto a carico del mandante. È evidente, dunque, che gran parte del reddito lordo del ricorrente sia, ad oggi, pesantemente “eroso” dalla tassazione prevista per legge. Dalle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni (docc. 7, 8, 9 dichiarazioni dei redditi), risultano i seguenti importi da lavoro: anno 2021:
€14.428,00 (reddito lordo) anno 2022: €15.991,00 (reddito lordo) anno 2023:
€23.706,00 (reddito lordo).
Attualmente, il reddito NETTO del sig. dedotte le imposte sopra descritte e le Pt_1 ulteriori spese fisse mensili, ammonta ad € 1.700,00 / mese ed il medesimo non dispone di altre entrate. La sua modesta situazione patrimoniale, è ben rappresentata dalla attestazione ISEE dell'11.01.2023, tanto che il suo nucleo familiare ove, si ripete, convivono due minori, ha potuto beneficiare, per l'anno 2024, di un contributo “una tantum” di € 380,50 rappresentato dalla carta denominata “Dedicata a te” erogata alle famiglie in stato di bisogno, per il solo acquisto di beni di prima necessità. Per appianare la propria esposizione debitoria con l'Agenzia delle Entrate, il ricorrente ha richiesto inoltre, la definizione agevolata per sé e la moglie sig.ra CP_2
(priva di redditi da lavoro), ottenendo una riduzione degli importi per
[...] complessivi €1.190,91. Le entrate del ricorrente sono riassuntivamente gravate ogni mese dai seguenti importi: €800,00 quale canone di locazione dell'abitazione ove vive con i congiunti, oltre utenze ed oneri accessori (doc.16 contratto di locazione);
€357,00 contributi INPS;
€150,00 per debiti contratti per le necessità familiari con la società GO (poi ceduti alla IFIS Bank) e così ripartiti: il primo (piano di riparto di
€4.200,00) da corrispondersi in n.60 rate mensili di €70,00 ciascuna, con decorrenza 20.04.2023 sino al 20.03.2028; l'altro (piano di riparto di €8.250,00) da corrispondersi in n.83 rate di €80,00 ciascuna con decorrenza 20.04.2023 sino al 20.03.2028; all'esito, la somma residua dovrà con decorrenza 20.04.2028 sino al 20.02.2030; Spese mensili per il sostentamento ordinario per sé e la propria famiglia, moglie e figlio minorenne , come vitto, abbigliamento, benzina, necessità quotidiane, spese Per_3 mediche ecc.; Tasse, imposte, contributi Enasarco da calcolarsi in misura dell'8,5% sulle provvigioni;
Debito con Agenzia delle Entrate per €1.1090,91. A seguito del pignoramento, la società datrice di lavoro del ricorrente sulla retribuzione dovuta, sta trattenendo la quota di 1/5 della retribuzione mensile netta pari a circa €800/mese. (…) Tanto premesso, si insiste affinché il Tribunale adito, valutato l'intervenuto peggioramento delle condizioni economico-reddituali del sig. Voglia revocare Pt_1
l'assegno divorzile in favore della ex coniuge nonché l'assegno di mantenimento in favore dei figli e entrambi maggiorenni i quali, presuntivamente, sono ad PE Per_2 oggi in grado di provvedere autonomamente al proprio sostentamento, quantomeno in parte. In mero subordine, si chiede di ridurre ad €200/mese l'importo dovuto quale contri-buto ordinario in solo favore dei due figli, oltre al 50% delle spese straordinarie. (…) Nel caso specifico, i genitori avevano dato l'opportunità ad entrambi i figli di frequentare, rispettivamente, l'Accademia di Belle Arti e l'Università per completare al meglio la formazione personale e di studi;
tuttavia, né la figlia né il fratello PE
risultano aver portato a compimento gli studi, conseguendo i rispettivi titoli Per_2 accademici. I ragazzi, dal canto loro, ormai da tempo non rendono partecipe il genitore dei loro progressi e percorsi di studio, avendo troncato ogni tipo di rapporto con lui.
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L'età di conclusione tipica sia dell'Accademia delle Belle Arti che della facoltà di Architettura solitamente comprende un triennio di studi per conseguire il Diploma
Accademico di Primo Livello (equivalente alla Laurea triennale) e un biennio per il Diploma Accademico di Secondo Livello (equivalente alla Laurea Magistrale):
Diploma Accademico di Primo Livello: si inizia generalmente a 19 anni (dopo il diploma di scuola superiore) e si conclude a 22 anni. Diploma Accademico di Secondo
Livello: si inizia generalmente a 22 anni e si conclude a 24 anni.
Per tutti i motivi esposti in narrativa, si insiste affinché il Tribunale disponga la revoca del contributo al mantenimento dei due figli e o, in mero PE Persona_4 subordine, previo accertamento della permanenza del loro diritto a ricevere un sostentamento economico dai genitori, disporre l'adeguamento dell'assegno all'attuale capacità reddituale ed economica del ricorrente, riducendo ad €200,00 mensili (€100,00 per ciascun figlio), oltre al 50% delle spese extra e straordinarie loro occorrenti e, in ogni caso, disponendo la revoca dell'assegno divorzile in favore della sig.ra . CP_1
Alla prima udienza del 30.1.2025, presente il solo ricorrente, è stata dichiarata la contumacia della resistente.
Il sign ha dichiarato: non vedo e non sento i miei figli da circa due anni. Mi Pt_1 risulta che , che oggi ha 27 anni, lavori d'estate in un villaggio turistico e l'ho PE visto su Istagram. Poi su un profilo Istagram ho visto che fa la ricostruzione delle unghie e lavora anche come fotografa perché ha fatto un corso ILas a Napoli. Lavora per appuntamenti come è scritto su istagram. non so cosa abbia fatto dopo il Per_2 diploma al liceo scientifico. Poi si iscrisse a Chimica e poi ad Architettura e davo i soldi alla madre come da sentenza. Non do più i soldi alla madre dall'estate scorsa e nessuno di loro, neppure la madre, mi ha chiamato per chiedermi perché avevo interrotto la somministrazione delle somme. Purtroppo non li vedo e non li sento da due anni e questa cosa mi fa stare male. Sono disponibile a continuare a corrispondere
a dare non più di 200 euro. Ho un altro figlio di 8 anni e mezzo. Lavoro come Per_3 capo-area di un'azienda di Parma e abito a Fiumicino. La mia ex moglie lavora ma non so cosa faccia. Percepisco la somma di € circa 2.000,00 perché ho la partita Iva.
Pago un canone di 800 euro al mese. Non ho altre proprietà. La casa dove abita la mia ex moglie con i figli è di sua proprietà ed io contribuii con parte del mutuo.
Nel merito, il ricorso, a parere del Collegio, è fondato, e va, pertanto, accolto.
Va osservato che l' art. 9, comma 1, della legge 1 ° dicembre 1970, n. 898 (nel testo sostituito dall'art. 13 della legge 6 marzo 1987, n. 74) , nel consentire la revisione in ogni tempo delle statuizioni giudiziali in materia di assegno di divorzio allorché sopravvengano "giustificati motivi", rende palese come dette disposizioni - secondo una regola comune alle pronunce preordinate al soddisfacimento dei bisogni di vita della persona tramite imposizione al soggetto obbligato di prestazioni destinate a protrarsi nel tempo - siano adottate rebus sic stantibus, rimanendo suscettive di modifica a fronte di successive variazioni della situazione di fatto posta a fondamento della decisione.
Il giudizio di revisione delle statuizioni contenute nella sentenza di divorzio, presuppone, com'è noto, secondo il costante insegnamento della Corte di Cassazione, la sopravvenienza di un fatto nuovo, tale da alterare l'equilibrio, così come stabilito nella stessa sentenza. In tale direzione, il giudice della modifica non può procedere ad una nuova e autonoma valutazione dei presupposti o dell'entità dell'assegno (già accertati dal giudice che ha pronunciato la sentenza di divorzio) sulla base di una diversa
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ponderazione delle condizioni economiche delle parti, ma, nel pieno rispetto delle valutazioni espresse al momento dell'attribuzione dell'emolumento, deve limitarsi a verificare se, e in che misura, le circostanze sopravvenute abbiano alterato l'equilibrio così raggiunto, e ad adeguare l'importo o lo stesso obbligo della contribuzione alla nuova situazione patrimoniale, dovendo, in definitiva, solo valutare se sono sopravvenute circostanze che giustifichino una diversa misura o modalità di corresponsione ed eventualmente anche la cessazione dell'obbligo di versamento (Cass. n. 22249/2007; Cass. n. 14143/2014). La sentenza di divorzio dà luogo, infatti, ad un giudicato "rebus sic stantibus", non modificabile in relazione ai fatti già verificatisi, e che dunque avrebbero potuto essere dedotti nel relativo giudizio, ovvero a circostanze di cui le parti avrebbero comunque dovuto tener conto al momento della conclusione di eventuali accordi. A tal riguardo, una circostanza sopravvenuta non sempre conduce alla revoca ovvero alla modifica dell'obbligo di corrispondere l'assegno, ma è necessario che tale nuovo fatto sia idoneo a mutare il pregresso assetto patrimoniale realizzato con il precedente provvedimento attributivo dell'assegno. Nella particolare ipotesi in cui il motivo di revisione si palesi di consistenza tale da condurre alla revoca o alla modifica dell'assegno divorzile, è indispensabile procedere, poi, al rigoroso accertamento della effettività dei predetti mutamenti e verificare l'esistenza di un nesso di causalità tra essi e la nuova situazione patrimoniale conseguentemente instauratasi, onde dedurne, con motivato convincimento, che l'ex coniuge, titolare dell'emolumento, abbia acquisito la disponibilità di mezzi adeguati ovvero l'effettiva possibilità di procurarseli, in relazione all'indipendenza o autosufficienza economica dello stesso, o che le condizioni economiche del coniuge obbligato si siano a tal punto deteriorate da rendere insostenibile l'onere posto a suo carico (cfr. Cass. n. 10133/2007).
Orbene, in primo luogo il Collegio evidenzia che non è possibile effettuare alcuna parametrazione tra la condizione patrimoniale del ricorrente all'epoca del divorzio (2019) e l'attuale situazione reddituale in quanto la sentenza è stata pronunciata sulla base di accordi raggiunti tra le parti.
Non vi è dubbio, tuttavia, che la redditualità attuale del successiva al 2019 Pt_1
(come documentata dalle dichiarazioni reddituali depositate in atti del 2021-2022 e 2023) dia contezza di una percezione annua oscillante tra i 23.700 euro ed i 14.428 euro.
Inoltre il è gravato dalla decurtazione del quinto dello stipendio (di agente di Pt_1 commercio) a seguito di un'azione esecutiva intrapresa dalla sign. nei suoi CP_1 confronti, sostiene il canone della casa a Fiumicino (800 euro mensili) dove vive con la moglie e l'altro figlio nato nel 2016 (che pure è tenuto a mantenere), e non ha altre fonti di reddito. Nessuna rilevanza, di contro, hanno i finanziamenti contratti dal con l'GO né Per_5 la debitoria con l'Agenzia delle Entrate.
Passando alla valutazione dei figli maggiorenni – e – nati dall'unione con la PE Per_2 sign. che oggi hanno 27 e 24 anni – osserva il Collegio che, in virtù dell'art.337 CP_1 septies c.c., “Il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico. Tale assegno, salvo diversa determinazione del giudice, è versato direttamente all'avente diritto”, ed è pacifico in giurisprudenza che il giudice non possa prefissare un termine a tale obbligo di mantenimento, atteso che il limite di persistenza dello stesso va determinato, non sulla base di un termine astratto (pur se desunto dalla media della durata degli studi in una determinata facoltà universitaria e/o dalla normalità del tempo
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mediamente occorrente ad un giovane laureato, in una data realtà economica, affinché questo possa trovare impiego), bensì sulla base (soltanto) del fatto che il figlio, malgrado i genitori gli abbiano assicurato le condizioni necessarie (e sufficienti) per concludere gli studi intrapresi e conseguire il titolo indispensabile ai fini dell'accesso alla professione auspicata, non abbia saputo trame profitto, per inescusabile trascuratezza o per libera (ma discutibile) scelta delle opportunità offertegli;
ovvero non sia stato in grado di raggiungere l'autosufficienza economica per propria colpa.
Nella giurisprudenza della Suprema Corte risultano già affermati, una serie di principi che questo Collegio ritiene di condividere, che portano ad un'evoluzione del diritto vivente, con riguardo alla ritenuta autonomia del figlio, che tiene conto del mutamento dei tempi e sempre più richiama il principio dell'autoresponsabilità, (richiamati nella recente sentenza
Cassazione civile sez. I, 14/08/2020).
Si è, anzitutto, precisato come la valutazione delle circostanze, che giustificano il permanere dell'obbligo dei genitori al mantenimento dei figli maggiorenni, conviventi o no con i genitori o con uno d'essi, vada effettuata dal giudice del merito caso per caso
(Cass. 22 giugno 2016, n. 12952; Cass. 6 aprile 1993 n. 4108), e come il relativo accertamento non possa che ispirarsi a criteri di relatività, in quanto necessariamente ancorato alle occupazioni ed al percorso scolastico, universitario e post-universitario del soggetto ed alla situazione attuale del mercato del lavoro, con specifico riguardo al settore nel quale il medesimo abbia indirizzato la propria formazione e la propria specializzazione, investendo impegno personale ed economie familiari (Cass. 26 gennaio
2011, n. 1830).
E' stato puntualizzato, inoltre, come la valutazione debba necessariamente essere condotta con "rigore proporzionalmente crescente, in rapporto all'età dei beneficiari, in modo da escludere che tale obbligo assistenziale, sul piano giuridico, possa essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura" (Cass. 22 giugno 2016, n. 12952; Cass. 7 luglio
2004, n. 12477) e che, oltre tali "ragionevoli limiti", l'assistenza economica protratta ad infinitum "potrebbe finire col risolversi in forme di vero e proprio parassitismo di ex giovani ai danni dei loro genitori sempre più anziani" (Cass. 6 aprile 1993 n. 4108, Cass.
22 giugno 2016, n. 12952).
La Suprema Corte, ha operato un'interpretazione del sistema normativo nella direzione di una stretta e necessaria correlazione tra diritto-dovere all'istruzione ed all'educazione e diritto al mantenimento: sussiste "il diritto del figlio all'interno e nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso formativo, "tenendo conto" delle sue capacità, inclinazioni ed aspirazioni, com'è reso palese dal collegamento inscindibile tra gli obblighi di mantenimento, istruzione ed educazione". Inoltre, è stato ormai chiarito che il progetto educativo ed il percorso di formazione prescelto dal figlio, se deve essere rispettoso delle sue capacità, inclinazioni ed aspirazioni, deve tuttavia essere "compatibile con le condizioni economiche dei genitori" (Cass. 20 agosto 2014, n. 18076; Cass. 11 aprile 2019, n. 10207).
A ciò, si aggiunge coerentemente che il matrimonio o, comunque, la formazione di un autonomo nucleo familiare escludono l'esistenza dell'obbligo di mantenimento del figlio maggiorenne: posto che il matrimonio, come la convivenza, sono espressione di una raggiunta maturità affettiva e personale, implicando di regola che nessun obbligo di mantenimento possa sopravvivere (Cass. 26 gennaio 2011, n. 1830; Cass. 17 novembre
2006, n. 24498).
Dunque, ormai è acquisita la "funzione educativa del mantenimento", in una col "principio di autoresponsabilità", anche tenendo conto, di contro, dei doveri gravanti sui figli adulti.
Si è anche osservato come il riconoscimento d'un diritto al mantenimento protratto oltre tali i limiti in favore dei figli conviventi e sedicenti non autonomi finirebbe per determinare una "disparità di trattamento ingiustificata ed ingiustificabile" nei confronti
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dei figli coetanei che, essendosi in precedenza resi autosufficienti, abbiano in seguito perduto tale condizione: solo i primi, infatti, si gioverebbero della normativa sul mantenimento, più favorevole, mentre per gli altri varrebbe solo il diritto agi alimenti (Cass. 7 luglio 2004, n. 12477).
Nell'individuazione delle situazioni che sicuramente escludono il diritto al mantenimento, la Corte ne ha individuate diverse.
Si è, così, affermato che l'obbligo dei genitori non possa protrarsi sine die e che, pertanto -
a parte le situazioni di minorazione fisica o psichica altrimenti tutelate dall'ordinamento - esso trovi il suo limite logico e naturale: allorquando i figli si siano già avviati ad un'effettiva attività lavorativa tale da consentir loro una concreta prospettiva d'indipendenza economica;
quando siano stati messi in condizioni di reperire un lavoro idoneo a procurar loro di che sopperire alle normali esigenze di vita;
od ancora quando abbiano ricevuto la possibilità di conseguire un titolo sufficiente ad esercitare un'attività lucrativa, pur se non abbiano inteso approfittarne;
o, comunque, quando abbiano raggiunto un'età tale da far presumere il raggiungimento della capacità di provvedere a se stessi;
infine, vi sono le ipotesi, che inducono alle medesime conclusioni, nelle quali il figlio si sia inserito in un diverso nucleo familiare o di vita comune, in tal modo interrompendo il legame e la dipendenza morali e materiali con la famiglia d'origine (cfr.,Cass. 7 luglio 2004, n. 12477).
In sostanza, è esigibile l'utile attivazione del figlio nella ricerca comunque di un lavoro, al fine di assicurarsi il sostentamento autonomo, in attesa dell'auspicato reperimento di un impiego più aderente alle proprie soggettive aspirazioni;
non potendo egli, di converso, pretendere che a qualsiasi lavoro sia adatti soltanto, in vece sua, il genitore. Il principio di "autoresponsabilità" è spesso richiamato, nei settori più diversi: a delimitare il diritto soggettivo secondo ragionevolezza, alla stregua delle clausole generali della diligenza e della buona fede, man mano che l'evoluzione dei tempi induce ad accentuare i legami tra la pretesa dei diritti e l'adempimento dei doveri, indissolubilmente legati già nell'art. 2 Cost.. Nel concetto di "indipendenza economica" questa Corte ha condivisibilmente ricondotto quanto occorre per soddisfare le primarie esigenze di vita, secondo nozione ricavabile dall'art. 36 Cost., dunque in presenza della idoneità della retribuzione a consentire un'esistenza dignitosa (Cass. 11 gennaio 2007, n. 407). La legge, quindi, fonda l'estinzione dell'obbligo di contribuzione dei genitori nei confronti dei figli maggiorenni, in concomitanza all'acquisto della capacità di agire e della libertà di autodeterminazione, che si conseguono al raggiungimento della maggiore età.
La raggiunta età matura del figlio, in ragione dello stretto collegamento tra doveri educativi e di istruzione, da un lato, ed obbligo di mantenimento, dall'altro lato, assume rilievo in sè (i primi non potendo che cessare ad un certo punto dell'evoluzione umana):
l'età maggiore, pertanto, tanto più quando è matura - perchè sia raggiunta, secondo l'id quod plerumque accidit, quell'età in cui si cessa di essere ragazzi e di accettare istruzioni ed indicazioni parentali per le proprie scelte di vita, anche minuta e quotidiana, e si diventa uomini e donne - implica l'insussistenza del diritto al mantenimento.
- Con particolare riguardo all'attività di studio, occorre osservare come sia del tutto corretto che tale opportunità venga dai genitori offerta alla prole, atteso che l'ordinamento giuridico tutela le esigenze formative e culturali (artt. 9,30,33 e 34 Cost.), comportando tale arricchimento personale anche un indiretto beneficio alla società.
Ciò vuol dire che, trascorso un lasso di tempo sufficiente dopo il conseguimento di un titolo di studio, non potrà più affermarsi il diritto del figlio ad essere mantenuto: il diritto non sussiste, cioè, certamente dopo che, raggiunta la maggiore età, sia altresì trascorso un ulteriore lasso di tempo, dopo il conseguimento dello specifico titolo di studio in considerazione (diploma superiore, laurea triennale, laurea quinquennale, ecc.), che possa
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ritenersi idoneo a procurare un qualche lavoro, dovendo essere riconosciuto al figlio il diritto di godere di un lasso di tempo per inserirsi nel mondo del lavoro.
Tale regola vale in tutti i casi in cui il soggetto ritenga di avere concluso il proprio percorso formativo e non abbia, pertanto, l'intenzione di proseguire negli studi per un migliore approfondimento, in quanto il figlio reputi terminato il periodo di formazione ed acquisizione di competenze.
La capacità di mantenersi e l'attitudine al lavoro sussistono sempre, in sostanza, dopo una certa età, che è quella tipica della conclusione media un percorso di studio anche lungo, purchè proficuamente perseguito, e con la tolleranza di un ragionevole lasso di tempo ancora per la ricerca di un lavoro.
Invero, occorre affermare come il diritto al mantenimento debba trovare un limite sulla base di un termine, desunto dalla durata ufficiale degli studi e dal tempo mediamente occorrente ad un giovane laureato, in una data realtà economica, affinchè possa trovare un impiego;
salvo che il figlio non provi non solo che non sia stato possibile procurarsi il lavoro ambito per causa a lui non imputabile, ma che neppure un altro lavoro fosse conseguibile, tale da assicurargli l'auto-mantenimento. Nella concreta valutazione di tali elementi, può essere ragionevolmente operato dal giudice proficuo riferimento ai dati statistici, da cui risulti il tempo medio, in un dato momento storico, al reperimento di una occupazione, a seconda del grado di preparazione conseguito.
Da quanto esposto deriva che l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente.
L'obbligo di mantenimento legale cessa con la maggiore età del figlio;
in seguito ad essa,
l'obbligo sussiste laddove stabilito dal giudice, sulla base delle norme richiamate. Ai fini dell'accoglimento della domanda, pertanto, è onere del richiedente provare non solo la mancanza di indipendenza economica - che è la precondizione del diritto preteso - ma di avere curato, con ogni possibile, impegno, la propria preparazione professionale o tecnica e di avere, con pari impegno, operato nella ricerca di un lavoro.
Non è dunque il convenuto - soggetto passivo del rapporto - onerato della prova della raggiunta effettiva e stabile indipendenza economica del figlio, o della circostanza che questi abbia conseguito un lavoro adeguato alle aspirazioni soggettive.
Infatti, raggiunta la maggiore età, si presume l'idoneità al reddito, che, per essere vinta, necessita della prova delle fattispecie che integrano il diritto al mantenimento ulteriore.
Ciò è coerente con il consolidato principio generale di prossimità o vicinanza della prova, secondo cui la ripartizione dell'onere probatorio deve tenere conto, oltre che della partizione della fattispecie sostanziale tra fatti costitutivi e fatti estintivi od impeditivi del diritto, anche del principio riconducibile all'art. 24 Cost, ed al divieto di interpretare la legge in modo da rendere impossibile o troppo difficile l'esercizio dell'azione in giudizio della riferibilità o vicinanza o disponibilità dei mezzi di prova;
conseguentemente, ove i fatti possano essere noti solo ad una delle parti, ad essa compete l'onere della prova, pur negativa (Cass. 25 luglio 2008, n. 20484; nonchè ancora Cass. 16 agosto 2016, n. 17108;
Cass. 14 gennaio 2016, n. 486; Cass. 17 aprile 2012, n. 6008; Cass., sez. un., 30 ottobre
2001, n. 13533; Cass. 25 luglio 2008, n. 20484; Cass. 1 luglio 2009, n. 15406). Peraltro, le concrete situazioni di vita saranno sovente ragione d'integrazione della prova presuntiva circa l'esistenza del diritto, in quanto, ad esempio, incolpevole del tutto o inesigibile sia la conquista attuale di una posizione lavorativa, che renda il figlio maggiorenne economicamente autosufficiente.
Se, pertanto, sussista una condotta caratterizzata da intenzionalità (ad es. uno stile di vita volutamente inconcludente e sregolato) o da colpa (come l'inconcludente ricerca di un lavoro protratta all'infinito e senza presa di coscienza sulle proprie reali competenze), certamente il figlio non avrà dimostrato di avere diritto al mantenimento.
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Ne deriva che, in generale, la prova sarà tanto più lieve per il figlio, quanto più prossima sia la sua età a quella di un recente maggiorenne;
di converso, la prova del diritto all'assegno di mantenimento sarà più gravosa, man mano che l'età del figlio aumenti, sino a configurare il "figlio adulto", in ragione del principio dell'autoresponsabilità, con riguardo alle scelte di vita fino a quel momento operate ed all'impegno profuso, nella ricerca, prima, di una sufficiente qualificazione professionale e, poi, di una collocazione lavorativa.
In particolare, tale onere della prova risulterà particolarmente lieve in prossimità della maggiore età, appena compiuta, ed anche per gli immediati anni a seguire, quando il soggetto abbia intrapreso, ad esempio, un serio e non pretestuoso studio universitario: già questo integrando la prova presuntiva del compimento del giusto sforzo per meglio avanzare verso l'ingresso nel mondo del lavoro (e non solo).
Applicando i principi giurisprudenziali al caso sub iudice, il Collegio – fermo restando che la resistente non si è costituita in giudizio - osserva che, per quanto riguarda , PE possa ritenersi, in ragione dell'età (28 anni) non più dovuto il contributo al mantenimento a carico del padre. Va, inoltre, valutata la circostanza – come dichiarata dal ricorrente – del presumibile ingresso nel mondo del lavoro della ragazza e del completamento del ciclo di studi.
La ragazza, pertanto, è presumibile sia in grado di mantenersi da sé e non più meritevole del sostegno del padre.
Per , che tra qualche mese compirà 24 anni e che sarebbe ancora studente Per_2 universitario, il Tribunale prende atto della disponibilità del ricorrente (come formulata in ricorso e confermata nelle note scritte del 13.3.2025) di continuare a corrispondere una somma inferiore pari ad € 200,00 mensili. Ritenuto, pertanto, che il ricorrente non contesta l'an del mantenimento per il figlio, ma chiede una diminuzione dell'importo posto a suo carico con la pronuncia di divorzio del 2019 (350,00 euro), il Collegio ritiene, alla luce della documentazione versata in atti – come sopra evidenziato – che le condizioni economiche del non gli consentano, Pt_1 allo stato, di corrispondere il medesimo importo alla madre del ragazzo (con la quale lo stessa risiede) e che, pertanto, in parziale modifica della sentenza di divorzio, possa essere quantificata la somma dovuta per il figlio nella misura di € 200,00 mensili, con decorrenza dalla domanda e rivalutazione annuale da aprile 2026. Restano a carico del padre, il 50% delle spese straordinarie per il figlio, come da sentenza.
Infine, avuto riguardo all'assegno divorzile posto a carico del nella sentenza n. Pt_1
3102/2019, tale obbligo va revocato con decorrenza dal ricorso, avendo il dato Pt_1 prova – come sopra esposto – del peggioramento delle sue condizioni reddituali.
P.Q.M.
Il Tribunale, in parziale modifica della sentenza n. 3102/2019,
- revoca l'assegno di contributo al mantenimento della figlia posto a PE carico di con decorrenza dalla domanda;
Parte_1
- riduce il mantenimento per il figlio nella misura di € 200,00 mensili a Per_2 carico del ricorrente, con decorrenza dal ricorso e rivalutazione Ista da aprile
2026;
- conferma a carico di l'obbligo di corrispondere il 50% delle Parte_1 spese straordinarie per;
Per_2
- revoca l'assegno divorzile con decorrenza dalla domanda;
- spese non ripetibili, stante la contumacia della resistente.
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Si comunichi
Napoli, 14.3.2025
Il G.rel. IL PRESIDENTE
Dott.ssa Immacolata Cozzolino Dott. Raffaele Sdino
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