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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 14/11/2025, n. 540 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 540 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
N. 1592/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luigi CIRILLO Presidente Relatore dott. Carmine DI FULVIO Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1592/2025 v.g. promossa da:
, nata a [...] il [...], Parte_1 assistita e difesa dall'avv. DI CARLANTONIO MARCELLO
e nato a [...] il [...], Controparte_1 assistito e difeso dall'avv. DI CARLANTONIO MARCELLO
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Separazione personale dei coniugi
pagina 1 di 7 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 12/08/2025, e Parte_1 [...] esponevano che, in data 15/11/2015, avevano contratto matrimonio CP_1 con rito civile, in PESCARA.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la separazione personale.
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte, in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo;
deposito da avvenire entro la data dell'11/11/2025 che sostituiva quella dell'udienza.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che le condizioni della separazione non sono contrarie alla Legge, all'ordine pubblico ed al buon costume e che pertanto la domanda è fondata e deve essere accolta, con spese come da dispositivo. si dà atto che, salva preesistente separazione dei beni, ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per l'11/11/2025);
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi
[...]
e , provvede come segue: Parte_1 Controparte_1
O M O L O G A
pagina 2 di 7 la separazione consensuale dei predetti coniugi alle seguenti condizioni, concordate e confermate nelle note di trattazione scritta dell'udienza dell'11/11/2025:
1. I coniugi vivranno separatamente nel reciproco rispetto: il Sig. , in Controparte_1
Pescara, alla piazza Alcyone n°28 e la sig.ra in Pescara, alla Parte_1 piazza Alcyone n°33; in caso di variazione della loro residenza gli stessi si daranno reciproca comunicazione dei rispettivi nuovi indirizzi.
2. I coniugi, indipendenti, intendono mantenere il regime di separazione dei beni.
3. L'abitazione coniugale di proprietà del sig. , in Pescara, alla Piazza Controparte_1
Alcyone n°28 rimarrà nella sua piena disponibilità.
4. La sig.ra si trasferirà (dalla attuale abitazione dove si trova Parte_1 presso la madre in Pescara alla strada Zanni n°10) nell'immobile Parte_2 di sua proprietà in Pescara, alla piazza Alcyone n°33 non appena questo sarà liberato dall'attuale inquilino e saranno ultimati i lavori di ristrutturazione (entro il mese di settembre 2025).
5. Il figlio minore resterà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, Per_1 pur rimanendo a vivere prevalentemente dalla madre e, in ossequio al principio cardine della bigenitorialità, tutte le questioni di maggiore importanza per la vita del minore verranno prese congiuntamente da entrambi i genitori.
6. Le parti si dovranno impegnare a mantenere un contegno di reciproco rispetto e serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del minore con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
7. Il sig. verserà alla sig.ra a mero titolo di Controparte_1 Parte_1 mantenimento per il figlio, la somma di €350,00 da corrispondersi mensilmente a mezzo bonifico bancario entro il dodicesimo giorno di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat. La predetta somma sarà corrisposta pagina 3 di 7 indipendentemente dall'assegno unico e/o indennità di accompagnamento che saranno regolati come in appresso.
8. Si conviene che quanto dovuto ai sensi dell'indennità di accompagnamento ed ex
L. 104/92 al minore resterà vincolato sul libretto postale n. 48766691 a lui Per_1 intestato (doc. n. 19 allegato al ricorso) sino al raggiungimento della maggiore età del medesimo. L'importo di cui all'assegno unico maggiorato ex L.104/92 sarà invece trattenuto dal sig. , come già lo era in precedenza, quale Controparte_1 parziale rimborso per le spese di mantenimento del figlio poste a suo carico Per_1 secondo quanto previsto sub 7).
9. Le spese straordinarie, sostenute anche in via anticipata da entrambi i genitori, saranno oggetto di reciproco rimborso in misura del 50%, previa esibizione dei documenti giustificativi di spesa e/o di anticipazione, tra i quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le spese per le visite mediche specialistiche, per eventuali interventi chirurgici ed odontoiatrici, tasse, rette e libri scolastici, gite e attività sportive. Queste dovranno essere tutte preventivamente concordate (salvo urgenze e necessità che dovessero ravvisarsi improrogabili ed improcrastinabili in relazione alle primarie assolute esigenze del minore), e debitamente documentate, mentre le parti dichiarano sin d'ora di aver ricevuto dal proprio difensore le linee guida del CNF in materia di spese straordinarie.
10.I coniugi sin d'ora concordano che le spese relative al doposcuola del minore
[...]
, così come quelle del campus estivo rimarranno interamente a carico della Per_2 madre, e pertanto il sig. nulla dovrà rimborsare alla sig.ra Controparte_1 Pt_1 sotto tale profilo.
11.Nessun mantenimento è previsto in favore della moglie in quanto completamente autosufficiente.
12.Il sig. potrà vedere e tenere con sé il figlio , nel corso Controparte_1 Per_1 della settimana, per due giorni (Mercoledì e, in settimane alterne, Giovedì o Venerdì)
pagina 4 di 7 dalle ore 18,00 sino alla mattina del giorno dopo con pernotto presso il domicilio/residenza del padre o della nonna materna (insieme al padre) oppure in località turistica da comunicare preventivamente ed in ogni caso compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici, nonché con eventuali condizioni di salute del minore. Il sig. potrà inoltre tenere con sé il figlio Controparte_1 Per_1 durante i fine settimana alternati dalle ore 18,30 del Venerdì sino al Lunedì mattina, giorno nel quale provvederà egli stesso ad accompagnarlo direttamente a scuola o al campus.
13.Per quanto attiene al periodo delle festività natalizie e, salvo accordi da concordarsi preventivamente tra i genitori, il padre potrà trascorrere con il figlio
, ad anni alterni, la settimana di Natale a partire dalle ore 11,00 del 25 Per_1 dicembre sino alle ore 20,00 del 30 dicembre, o la settimana del Capodanno, dalle ore 11,00 del 30 dicembre alle ore 20,00 del 6 gennaio, consentendosi il pernottamento presso l'abitazione paterna (o della nonna paterna, insieme al padre) oppure in località turistica da comunicare preventivamente, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici, nonché con le condizioni di salute del minore.
14.Con riferimento alle festività pasquali e sempre salvo diversi accordi da concordarsi preventivamente tra i genitori, il padre, ad anni alterni, potrà tenere con sé il figlio dalle ore 11,00 del Venerdì Santo sino alle ore 22,30 del Lunedì Per_1 di Pasqua, consentendosi il pernottamento presso l'abitazione paterna (o della nonna paterna, insieme al padre) oppure in località turistica da comunicare preventivamente, compatibilmente, in ogni caso, con gli impegni scolastici, extrascolastici nonché con le condizioni di salute del minore, e salvo diverso preventivo accordo tra i genitori.
15.Durante il periodo estivo, e sempre salvo accordi diversi da concordarsi preventivamente tra i genitori, il sig. potrà tenere con sé il figlio Controparte_1
per un periodo complessivo di giorni 30, dei quali 7 o 8 non consecutivi nel Per_1
pagina 5 di 7 mese di giugno, 7 o 8 giorni nel mese di luglio e 8 + 7 non consecutivi ad agosto, consentendosi anche in questo caso il pernottamento presso l'abitazione paterna (o della nonna paterna, insieme al padre), oppure in una località turistica da comunicare preventivamente. Nella ipotesi in cui il sig. decidesse di trascorrere un Controparte_1 periodo di villeggiatura unitamente al figlio , questi avrà cura di comunicare Per_1 alla madre, con preavviso di almeno quindici giorni, il periodo nonché la destinazione dell'eventuale viaggio ed i recapiti del caso, sì da consentire anche alla stessa di organizzarsi al meglio.
16.La sig.ra a sua volta potrà allontanarsi con il figlio Parte_1 Per_1 per un eventuale viaggio o soggiorno, avendo cura anch'essa di comunicare al sig. CP_
- sempre con preavviso di almeno 15 giorni - la durata dello stesso e la destinazione del viaggio, con tutti i recapiti necessari.
17.Le spesse relative a tali rispettivi viaggi e/o vacanze e/o soggiorno saranno interamente a carico del singolo genitore con il quale sarà accompagnato. Per_1
18.I compleanni del figlio saranno festeggiati ad anni alterni con l'uno o l'altro genitore, salvo diverso accordo tra le parti.
19.Nel caso di impedimento del figlio per incompatibilità con impegni scolastici ed extrascolastici, nonché con eventuali condizioni di salute del medesimo di cui ai punti nn. 12, 13, 14 e 15, il padre avrà, comunque, facoltà di recuperare e poter stare con lui in ore, giorni o periodi diversi rispetto a quelli convenzionalmente stabiliti previo accordo con la madre.
20.I coniugi dichiarano di aver già provveduto a dividersi tutti gli altri beni e di non avere altro a pretendere l'uno dall'altro.
21.Tutte le deduzioni e/o detrazioni dovute alle spese necessarie e connesse per il mantenimento del figlio , incluse le agevolazioni ex l- 104, rimarranno in Per_1 favore del sig. . Controparte_1
pagina 6 di 7 22.Con la sottoscrizione del presente accordo le parti espressamente si impegnano a comunicarsi le eventuali variazioni di domicilio e/o residenza.
23.I coniugi in caso di espatrio dovranno espressamente autorizzarsi volta per volta.
24.Il sig. si impegna a comunicare direttamente alla sig.ra Controparte_1 [...]
tutte le questioni relative al figlio minore in modo da evitare Parte_1 fraintendimenti tra i genitori, e viceversa.
Manda alla Cancelleria del Tribunale per l'inoltro di copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di PESCARA perché provveda alle annotazioni ed agli altri incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, dando atto che - salva preesistente separazione dei beni - ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per l'11/11/2025).
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 12/11/2025
Il Presidente
Dott. Luigi Cirillo
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luigi CIRILLO Presidente Relatore dott. Carmine DI FULVIO Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1592/2025 v.g. promossa da:
, nata a [...] il [...], Parte_1 assistita e difesa dall'avv. DI CARLANTONIO MARCELLO
e nato a [...] il [...], Controparte_1 assistito e difeso dall'avv. DI CARLANTONIO MARCELLO
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Separazione personale dei coniugi
pagina 1 di 7 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 12/08/2025, e Parte_1 [...] esponevano che, in data 15/11/2015, avevano contratto matrimonio CP_1 con rito civile, in PESCARA.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la separazione personale.
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte, in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo;
deposito da avvenire entro la data dell'11/11/2025 che sostituiva quella dell'udienza.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che le condizioni della separazione non sono contrarie alla Legge, all'ordine pubblico ed al buon costume e che pertanto la domanda è fondata e deve essere accolta, con spese come da dispositivo. si dà atto che, salva preesistente separazione dei beni, ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per l'11/11/2025);
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi
[...]
e , provvede come segue: Parte_1 Controparte_1
O M O L O G A
pagina 2 di 7 la separazione consensuale dei predetti coniugi alle seguenti condizioni, concordate e confermate nelle note di trattazione scritta dell'udienza dell'11/11/2025:
1. I coniugi vivranno separatamente nel reciproco rispetto: il Sig. , in Controparte_1
Pescara, alla piazza Alcyone n°28 e la sig.ra in Pescara, alla Parte_1 piazza Alcyone n°33; in caso di variazione della loro residenza gli stessi si daranno reciproca comunicazione dei rispettivi nuovi indirizzi.
2. I coniugi, indipendenti, intendono mantenere il regime di separazione dei beni.
3. L'abitazione coniugale di proprietà del sig. , in Pescara, alla Piazza Controparte_1
Alcyone n°28 rimarrà nella sua piena disponibilità.
4. La sig.ra si trasferirà (dalla attuale abitazione dove si trova Parte_1 presso la madre in Pescara alla strada Zanni n°10) nell'immobile Parte_2 di sua proprietà in Pescara, alla piazza Alcyone n°33 non appena questo sarà liberato dall'attuale inquilino e saranno ultimati i lavori di ristrutturazione (entro il mese di settembre 2025).
5. Il figlio minore resterà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, Per_1 pur rimanendo a vivere prevalentemente dalla madre e, in ossequio al principio cardine della bigenitorialità, tutte le questioni di maggiore importanza per la vita del minore verranno prese congiuntamente da entrambi i genitori.
6. Le parti si dovranno impegnare a mantenere un contegno di reciproco rispetto e serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del minore con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
7. Il sig. verserà alla sig.ra a mero titolo di Controparte_1 Parte_1 mantenimento per il figlio, la somma di €350,00 da corrispondersi mensilmente a mezzo bonifico bancario entro il dodicesimo giorno di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat. La predetta somma sarà corrisposta pagina 3 di 7 indipendentemente dall'assegno unico e/o indennità di accompagnamento che saranno regolati come in appresso.
8. Si conviene che quanto dovuto ai sensi dell'indennità di accompagnamento ed ex
L. 104/92 al minore resterà vincolato sul libretto postale n. 48766691 a lui Per_1 intestato (doc. n. 19 allegato al ricorso) sino al raggiungimento della maggiore età del medesimo. L'importo di cui all'assegno unico maggiorato ex L.104/92 sarà invece trattenuto dal sig. , come già lo era in precedenza, quale Controparte_1 parziale rimborso per le spese di mantenimento del figlio poste a suo carico Per_1 secondo quanto previsto sub 7).
9. Le spese straordinarie, sostenute anche in via anticipata da entrambi i genitori, saranno oggetto di reciproco rimborso in misura del 50%, previa esibizione dei documenti giustificativi di spesa e/o di anticipazione, tra i quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le spese per le visite mediche specialistiche, per eventuali interventi chirurgici ed odontoiatrici, tasse, rette e libri scolastici, gite e attività sportive. Queste dovranno essere tutte preventivamente concordate (salvo urgenze e necessità che dovessero ravvisarsi improrogabili ed improcrastinabili in relazione alle primarie assolute esigenze del minore), e debitamente documentate, mentre le parti dichiarano sin d'ora di aver ricevuto dal proprio difensore le linee guida del CNF in materia di spese straordinarie.
10.I coniugi sin d'ora concordano che le spese relative al doposcuola del minore
[...]
, così come quelle del campus estivo rimarranno interamente a carico della Per_2 madre, e pertanto il sig. nulla dovrà rimborsare alla sig.ra Controparte_1 Pt_1 sotto tale profilo.
11.Nessun mantenimento è previsto in favore della moglie in quanto completamente autosufficiente.
12.Il sig. potrà vedere e tenere con sé il figlio , nel corso Controparte_1 Per_1 della settimana, per due giorni (Mercoledì e, in settimane alterne, Giovedì o Venerdì)
pagina 4 di 7 dalle ore 18,00 sino alla mattina del giorno dopo con pernotto presso il domicilio/residenza del padre o della nonna materna (insieme al padre) oppure in località turistica da comunicare preventivamente ed in ogni caso compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici, nonché con eventuali condizioni di salute del minore. Il sig. potrà inoltre tenere con sé il figlio Controparte_1 Per_1 durante i fine settimana alternati dalle ore 18,30 del Venerdì sino al Lunedì mattina, giorno nel quale provvederà egli stesso ad accompagnarlo direttamente a scuola o al campus.
13.Per quanto attiene al periodo delle festività natalizie e, salvo accordi da concordarsi preventivamente tra i genitori, il padre potrà trascorrere con il figlio
, ad anni alterni, la settimana di Natale a partire dalle ore 11,00 del 25 Per_1 dicembre sino alle ore 20,00 del 30 dicembre, o la settimana del Capodanno, dalle ore 11,00 del 30 dicembre alle ore 20,00 del 6 gennaio, consentendosi il pernottamento presso l'abitazione paterna (o della nonna paterna, insieme al padre) oppure in località turistica da comunicare preventivamente, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici, nonché con le condizioni di salute del minore.
14.Con riferimento alle festività pasquali e sempre salvo diversi accordi da concordarsi preventivamente tra i genitori, il padre, ad anni alterni, potrà tenere con sé il figlio dalle ore 11,00 del Venerdì Santo sino alle ore 22,30 del Lunedì Per_1 di Pasqua, consentendosi il pernottamento presso l'abitazione paterna (o della nonna paterna, insieme al padre) oppure in località turistica da comunicare preventivamente, compatibilmente, in ogni caso, con gli impegni scolastici, extrascolastici nonché con le condizioni di salute del minore, e salvo diverso preventivo accordo tra i genitori.
15.Durante il periodo estivo, e sempre salvo accordi diversi da concordarsi preventivamente tra i genitori, il sig. potrà tenere con sé il figlio Controparte_1
per un periodo complessivo di giorni 30, dei quali 7 o 8 non consecutivi nel Per_1
pagina 5 di 7 mese di giugno, 7 o 8 giorni nel mese di luglio e 8 + 7 non consecutivi ad agosto, consentendosi anche in questo caso il pernottamento presso l'abitazione paterna (o della nonna paterna, insieme al padre), oppure in una località turistica da comunicare preventivamente. Nella ipotesi in cui il sig. decidesse di trascorrere un Controparte_1 periodo di villeggiatura unitamente al figlio , questi avrà cura di comunicare Per_1 alla madre, con preavviso di almeno quindici giorni, il periodo nonché la destinazione dell'eventuale viaggio ed i recapiti del caso, sì da consentire anche alla stessa di organizzarsi al meglio.
16.La sig.ra a sua volta potrà allontanarsi con il figlio Parte_1 Per_1 per un eventuale viaggio o soggiorno, avendo cura anch'essa di comunicare al sig. CP_
- sempre con preavviso di almeno 15 giorni - la durata dello stesso e la destinazione del viaggio, con tutti i recapiti necessari.
17.Le spesse relative a tali rispettivi viaggi e/o vacanze e/o soggiorno saranno interamente a carico del singolo genitore con il quale sarà accompagnato. Per_1
18.I compleanni del figlio saranno festeggiati ad anni alterni con l'uno o l'altro genitore, salvo diverso accordo tra le parti.
19.Nel caso di impedimento del figlio per incompatibilità con impegni scolastici ed extrascolastici, nonché con eventuali condizioni di salute del medesimo di cui ai punti nn. 12, 13, 14 e 15, il padre avrà, comunque, facoltà di recuperare e poter stare con lui in ore, giorni o periodi diversi rispetto a quelli convenzionalmente stabiliti previo accordo con la madre.
20.I coniugi dichiarano di aver già provveduto a dividersi tutti gli altri beni e di non avere altro a pretendere l'uno dall'altro.
21.Tutte le deduzioni e/o detrazioni dovute alle spese necessarie e connesse per il mantenimento del figlio , incluse le agevolazioni ex l- 104, rimarranno in Per_1 favore del sig. . Controparte_1
pagina 6 di 7 22.Con la sottoscrizione del presente accordo le parti espressamente si impegnano a comunicarsi le eventuali variazioni di domicilio e/o residenza.
23.I coniugi in caso di espatrio dovranno espressamente autorizzarsi volta per volta.
24.Il sig. si impegna a comunicare direttamente alla sig.ra Controparte_1 [...]
tutte le questioni relative al figlio minore in modo da evitare Parte_1 fraintendimenti tra i genitori, e viceversa.
Manda alla Cancelleria del Tribunale per l'inoltro di copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di PESCARA perché provveda alle annotazioni ed agli altri incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, dando atto che - salva preesistente separazione dei beni - ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per l'11/11/2025).
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 12/11/2025
Il Presidente
Dott. Luigi Cirillo
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