CA
Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 17/12/2025, n. 1182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 1182 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 373/2021.
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE CIVILE
* * *
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in Camera di Consiglio da remoto (sulla piattaforma Microsoft Teams) nelle persone dei seguenti Giudici:
- Patrizia Morabito Presidente
- Viviana Cusolito Consigliera
- Nicola Alessandro Vecchio Relatore ed estensore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 373/2021 R.G. e vertente tra
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) e (C.F. ), con l'avv. C.F._2 Parte_3 C.F._3
NO AP (C.F. . CodiceFiscale_4 Email_1
-appellanti- nei confronti di
(C.F. ); CP_1 C.F._5 [...]
C.F. ), in persona del suo Controparte_2 P.IVA_1
l.r.p.t. e qui di seguito anche solo ” o ”; Controparte_2 CP_3 Controparte_4
(C.F. ), in persona dei loro l.r.p.t. e qui di seguito anche solo “ ”, tutti P.IVA_2 CP_4
contumaci;
(C.F. ), come rappresentata dalla sua procuratrice Parte_4 P.IVA_3
speciale C.F.-P.I. , in persona dei loro l.r.p.t. e qui di Parte_5 P.IVA_4
Pagina 1 di 30 R.G. 373/2021.
seguito anche solo “ e ”, con l'avv. RENATO SARDI (C.F. Parte_4 Pt_5
- pec: ) C.F._6 Email_2
-appellati-
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Palmi n. 428/2021, pubblicata in data 26.05.2021 ed emessa a definizione del proc. n. 100812/2012 R.G. (con riunito il proc. n.
838/2012 R.G.).
* * *
Conclusioni delle parti
Come in atti e come da note scritte telematicamente depositate, qui da intendersi integralmente riprodotte, in occasione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del
16.10.2025.
* * *
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I.- Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, secondo il disposto degli artt. 132
c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
I.1.1.- Con atti di citazione ritualmente notificati le parti Parte_1 [...]
e , nonché hanno adito il Tribunale Pt_2 Parte_3 CP_1
di Palmi, instaurando i due giudizi di prime cure (n. 100812/2012 e n. 838/2012 R.G.), poi riuniti, al fine di proporre opposizione avverso il d.i. n. 195/2012 (proc. n. 565/2012), ingiungente a tali parti, quali garanti in via fideiussoria della (qui di seguito anche Parte_6
Parte solo ”), il pagamento alla di € 863.868,85 [di cui € 544.343,25 a Controparte_2
titolo di residuo insoluto del mutuo fondiario n. 12124 ed € 319.525,60 a titolo di residuo insoluto del mutuo fondiario n. 12428], oltre interessi e oltre spese della procedura monitoria.
Gli opponenti hanno in particolare contestato:
(A) la già intervenuta ammissione del credito della Banca, in via privilegiata (ipotecaria), al passivo della TEA;
Pagina 2 di 30 R.G. 373/2021.
(B) l'invalidità e in ogni caso l'estinzione della fideiussione, considerando: (a) la violazione dell'art. 1957 c.c.; (b) la mancata sottoscrizione ex artt. 1341 e 1342 c.c. dell'estensione della garanzia;
(c) la violazione, altresì e considerando l'importo cumulativo delle fideiussioni, dell'art. 1941 c.c.; (d) la violazione dell'art. 1956 c.c. e, in ogni caso, dell'obbligo della CP_2
di comportarsi secondo buona fede e correttezza;
(C) la genericità nella determinazione della somma ingiunta, nonché nel calcolo degli interessi.
I.1.2.- Con distinte comparse si è poi costituita, nei due procedimenti di opposizione (di cui ha chiesto la riunione), la , contestando le altrui prospettazioni e chiedendo la Controparte_2
concessione della provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c., nonché, nel merito, il rigetto delle altrui opposizioni.
I.1.3.- Nel corso del giudizio di prime cure (n. 100812/2012 R.G., con riunito il proc. n.
838/2012 R.G.), poi:
(1) con provvedimento depositato il 7.11.2013 è stata accolta la richiesta ex art. 648 c.p.c.;
(2) con provvedimento depositato il 17.11.2014, disattese le richieste istruttorie, è stato disposto il rinvio della causa per la precisazione delle conclusioni;
(3) sono intervenute con comparse ex art. 111 c.p.c. prima la (rappresentata dalla CP_4 procuratrice speciale e costituitasi con comparsa dell'11.09.2017) e poi la CP_5
(rappresentata dalla procuratrice speciale e Parte_4 Controparte_6 costituitasi con comparsa dell'1.03.2019).
I.1.4.- All'esito, poi, di tale giudizio, istruito con le produzioni documentali delle parti, è stata emessa la pronuncia qui gravata (la sent. n. 428/2021 del 26.05.2021), nella quale il Tribunale di 1° grado ha accolto, in parte qua, le opposizioni e per l'effetto:
(1) revocato il d.i. n. 195/2012 e contestualmente condannato i 4 opponenti ( Parte_1
, e al
[...] Parte_2 Parte_3 CP_1
pagamento alla della somma di € 217.055,42, oltre interessi;
Controparte_2
(2) regolato le spese di lite, poste a carico degli opponenti nel rapporto fra essi e la CP_2
e compensate invece fra tali opponenti e le società terze intervenute.
[...]
Pagina 3 di 30 R.G. 373/2021.
I.2.1.- Avverso tale sentenza è stato poi proposto l'odierno appello (proc. n. 373/2021) dalle parti e , i quali hanno Parte_1 Parte_2 Parte_3
in particolare contestato:
(1) la mancata estromissione dal giudizio della (parte intervenuta ex art. 111 CP_4
c.p.c.) e la nullità, annullabilità, inefficacia della notifica della sentenza effettuata dalla
Parte_4
(2) la duplicazione, contraria a buona fede e correttezza, della domanda giudiziale;
(3) la nullità, per violazione della normativa antitrust, delle fideiussioni del 14.3.2008 e del
14.11.2008, con conseguente inoperatività della clausola derogatoria all'art. 1957 c.c.;
(4) l'usurarietà degli interessi dei mutui garantiti.
I.2.2.- Con comparsa del 27.10.2023 si è poi costituita la società [già Parte_4
rappresentata dalla procuratrice speciale con gli avv.ti Controparte_6
CA e Gaboardi, e in seguito da altra società, i.e. la “in sostituzione della Pt_5 precedente procuratrice speciale” e altresì con “costituzione di nuovo difensore”, avv. Sardi, in sostituzione dei “precedenti difensori” (cfr. comparsa del 12.12.2024)], contestando le prospettazioni degli appellanti e in particolare chiedendo di:
(A) accertare l'erroneità della sentenza nella parte in cui aveva ritenuto non provata l'intervenuta cessione del credito prima a e poi a essa CP_4 Parte_4
(B) rigettare in toto l'appello avversario.
I.2.3.- Non si sono invece costituite, pur a fronte della ritualità della notifica, le altre parti
[ e ], conseguentemente dichiarate CP_1 Controparte_2 CP_4
contumaci con provvedimento del 27.12.2024.
I.2.4.- Con il medesimo provvedimento, ritenuta la richiesta di approfondimento peritale tecnico-contabile compiutamente delibabile unitamente al merito, il gravame è stato rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 16.10.2025.
I.2.5.- All'esito di tale udienza e con provvedimento del 17.10.2025 (comunicato alle parti in pari data), l'appello è stato definitivamente assegnato a sentenza con concessione di termini ridotti (20+20) ex art. 190 c.p.c..
II.- Le questioni sorte nel contraddittorio delle parti devono essere decise secondo l'ordine logico-giuridico.
Pagina 4 di 30 R.G. 373/2021.
III.- Ante omnia, giova precisare che:
(A) nell'ambito degli scritti conclusivi ex art. 190 c.p.c. in questa sede depositati risulta un c.d. doppio deposito della comparsa conclusionale degli appellanti (e in specie un 1° deposito in data 20.10.2012, ore 19:12, e un 2° deposito in data 4.11.2025, ore 17:41); a fronte di ciò, e a prescindere dalle circostanze e dagli eventuali disguidi tecnici plausibilmente originanti un tale plurimo deposito dell'atto, non v'è dubbio che occorra tenersi conto solo del primo atto depositato, atteso che, come noto, “l'avvenuto deposito della comparsa conclusionale … consuma il diritto della parte di compiere la relativa attività difensiva, che non può pertanto essere duplicata” [v. Cass. civ., 30/11/2012, n. 21472, nonché, sul tema, Cass. civ.,
30/10/2018, n. 27616 e, nella giurisprudenza di merito, Trib. Mantova, 30/05/2017 e Trib.
Frosinone, 10/10/2014 (ribadendo che il primo deposito già determina l'integrale
“consumazione della facoltà” difensiva “riconosciuta alla parte”), con principio poi insuscettibile di ritenersi superato da Cass. civ., 2/09/2022, n. 25934 (ivi trattandosi non già di scritti conclusivi in appello, ma di “atti introduttivi del giudizio di primo grado”, valorizzando la peculiarità di questi ultimi e sottolineandone la diversità – “non si attagliano al caso di specie”- rispetto agli atti esaminati nelle pronunce anche qui citate - Cass. n. 27616/2018, cit.,
e Cass. n. 21472/2012, cit., quest'ultima specificamente relativa proprio agli atti ex art. 190
c.p.c.)];
(B) “l'ambito della cognizione del giudice d'appello”, poi e come pacifico, “è definito dai motivi di impugnazione formulati” e “non consiste … in una rinnovata pronuncia sulla domanda giudiziale e sulla intera situazione sostanziale oggetto del giudizio di primo grado”,
“esplicandosi e consumandosi il diritto di impugnazione”, poi, “con l'atto di appello”, “il quale fissa i limiti della devoluzione della controversia in sede di gravame” (v., ex multis,
Cass. civ., Sez. un., 16/02/2023, n. 4835; Cass. civ., Sez. un., 21/03/2019, n. 7940; Cass. civ.,
24/05/2001, n. 7088), risultando l'odierno thema decidendum pertanto delimitato e circoscritto alle sole questioni oggetto di espressa impugnativa, essendo ogni ulteriore questione ormai irretrattabile, poiché già passata in giudicato.
IV.- Ciò detto, occorre poi disattendere tutte le impugnative formulate avverso la sentenza di prime cure e dunque confermare integralmente quest'ultima.
Pagina 5 di 30 R.G. 373/2021.
V.- Giova muovere, a tal proposito e afferendo a questione astrattamente pregiudiziale e preliminare (i.e. la titolarità del credito), dalle deduzioni critiche avanzate dalla parte appellata qui costituitasi da ultimo rappresentata dalla – v. supra, sub I.2.2.). Parte_4 Pt_5
Tale parte ha sostenuto, in particolare, che “la sentenza impugnata sicuramente è errata sul punto in cui ritiene non provata la cessione del credito in favore delle cessionarie che hanno prodotto la Gazzetta Ufficiale attestante le cessioni in proprio favore” ed espressamente chiesto, in riforma di quest'ultima, di voler “accertare e dichiarare che Controparte_4
prima e dopo, sono le cessionarie del credito di Parte_4 [...]
e che, pertanto, la legittimazione attiva spetta in capo a Controparte_7
[cfr. pagg.
5-9 e 15, punto 1., della comparsa del 27.10.2023]. Parte_4
V.1.- Trattandosi, come evidente, di inequivoca contestazione e richiesta di riforma di un'espressa statuizione della sentenza di prime cure [in punto, in specie, di difetto di prova della cessione del credito (cfr. pagg.
4-5 della pronuncia gravata, ove si è espressamente ritenuto “non” “assolto”, da parte delle cessionarie in blocco, il relativo “onere probatorio”)],
è evidente che essa vada qualificata come impugnativa incidentale;
e ciò considerando che:
(a) “la critica ad una decisione dinanzi ad un giudice di impugnazione si deve articolare in appello con l'impugnazione incidentale” [“non” essendo “sufficiente”, in tal caso, “la mera riproposizione ai sensi dell'art. 346 c.p.c.”, in quanto “al concetto della riproposizione deve ritenersi estraneo ogni profilo di deduzione di una critica alla decisione impugnata”, occorrendo a tal riguardo necessariamente proporre “un appello incidentale” – “e ciò perché non si tratta di chiedere al giudice d'appello di esaminare” una questione non considerata, neanche “implicitamente”, “nella sua motivazione”, “ma di esaminarla in quanto rigettata in primo grado”, con la conseguenza che “l'attività diretta a sottoporre al giudice d'appello la domanda non può ignorare la decisione di primo grado e, dunque, dovendola sottoporre a critica, si deve articolare con l'appello incidentale” (cfr. Cass. civ., Sez. un., 19/04/2016, n.
7700, nonché, da ultimo ed ex multis, Cass. civ., Sez. un., 4/12/2024, n. 31136)];
(b) laddove, tuttavia, “la parte … abbia devoluto la cognizione al giudice d'appello” di una questione già valutata in prime cure, pur “erroneamente indicandola come mera riproposizione e non come gravame incidentale”, “la non equivoca volontà della parte, nella forma e nella sostanza, di contestare l'assunto del giudice di prime cure” impone “di
Pagina 6 di 30 R.G. 373/2021.
procedere alla qualificazione effettiva della doglianza come appello incidentale” [essendo del resto pacifico che “nel rito ordinario di cognizione, a differenza che nel rito di cui agli artt. 413 e segg. c.p.c., (cd. rito del lavoro), la proposizione dell'appello incidentale non necessita di particolari forme, né investe l'ufficio giudiziario di incombenti quali il differimento dell'udienza” e che a tale qualificazione ovviamente “non ostano” né “la mancanza della dichiarazione di cui al D.P.R. n. 115 del 2002” (“la quale non comporta alcuna conseguenza in punto di requisiti dell'impugnazione, in quanto detta dichiarazione può anche essere omessa”), né “la sola mancanza dell'indicazione della doglianza con
l'esatta espressione in diritto” (dovendo “l'atto” “essere considerato nel suo contenuto sostanziale” e “apprezzato secondo il principio della idoneità al raggiungimento dello scopo” di cui all'“art. 156 c.p.c., comma 3”)], risultando dunque “evidente”, nel caso di specie e a fronte dell'inequivoca volontà della parte appellata [avendo quest'ultima qui chiaramente espresso la propria volontà di contestare la sentenza di prime cure, poiché “sicuramente”
“errata” e pertanto a suo avviso da riformare in ordine alla “legittimazione” delle “cessionarie del credito” (v. supra, sub V.)], “il carattere di oggettivo appello incidentale di quanto dedotto nella comparsa di risposta” (cfr., ex aliis, Cass. civ., 23/02/2022, n. 5906; Cass. civ.,
1/04/2022, n. 10647; Cass. civ., 24/06/2021, n. 18119; Cass. civ., 3/11/2020, n. 24456).
V.2.- Tale contestazione, integrante “oggettivo appello incidentale”, è poi pacificamente non scrutinabile, poiché proposta oltre il termine decadenziale ex artt. 343, comma I, e 166 c.p.c..
V.2.1.- La comparsa di costituzione, infatti, è stata depositata dalla parte appellata in data
27.10.2023, e dunque senz'altro oltre il termine di 20 giorni prima dall'udienza di comparizione, indicata nell'atto d'appello al “16 dicembre 2021” [risultando evidentemente irrilevanti i successivi differimenti (disposti nelle date dell'8.07.2021 - al 28.04.2022 -, del
28.03.2022 - al 16.11.2023 - e del 13.11.2023 – al 19.12.2024), poiché disposti dal Presidente di Sezione e dunque inidonei a determinare il “differimento del termine per la proposizione dell'appello incidentale” (differimento che “non può essere applicato” ove il rinvio “venga disposto, come nella specie, direttamente dal Presidente della sezione”, non trattandosi in tal caso di rinvio “disposto ai sensi del comma 5” dell'art. 168 bis c.p.c. e dunque “non comporta[ndo] la riapertura dei termini per … la proposizione dell'appello incidentale”: cfr.,
Pagina 7 di 30 R.G. 373/2021.
e.g., Cass. civ., 20/12/2013, n. 28571; Cass. civ., 9/02/2009, n. 4030; Cass. civ., 23/06/2008,
n. 17032)].
V.2.2.- A ciò consegue il carattere chiaramente tardivo e inammissibile anche delle relative deduzioni, con conseguente preclusione di ogni delibazione a tal riguardo [atteso che, come noto, “ove non sia rispettato il termine per il deposito in cancelleria della comparsa contenente l'appello incidentale di cui all'art. 343 c.p.c.” – termine “non derogabile in alcun modo” e la cui “inosservanza” è rilevabile “anche d'ufficio”, considerando che il “termine della prima udienza per la proposizione dell'appello incidentale … è materia di ordine pubblico sottratta alla disponibilità delle parti” – il relativo “appello” risulta “inammissibile”
(cfr., ex aliis, Cass. civ., 1/04/2014, n. 7519; Cass. civ., 29/10/2001, n. 13427; Cass. civ.,
16/11/1994, n. 9655)].
VI.- Ciò detto e muovendo pertanto alle deduzioni dell'unico appello qui scrutinabile (i.e. quello proposto dalle parti e Parte_1 Parte_2 Pt_3
), esso è da disattendersi nel merito, non risultando i motivi avanzati globalmente
[...]
suscettibili di accoglimento.
VII.- Procedendo, in particolare, dalla 1° ragione di doglianza [v. supra, sub I.2.1., punto (1)], essa verte, come detto, su due profili, i.e. la mancata estromissione dal giudizio della CP_4
intervenuta ex art. 111 c.p.c. e la nullità, annullabilità, inefficacia della notifica della sentenza effettuata dai procuratori della Parte_4
VII.1.- Quanto al primo aspetto, occorre qui rammentare che:
(a) “l'estromissione di una parte dal processo è prevista e possibile solo nei casi specifici” previsti da alcune norme determinate (artt. 1586, comma II, e 1777, comma II, c.c., nonché artt. 108, 109 e 111, comma III, c.p.c.), non potendo pronunciarsi che nelle ipotesi ivi disciplinate (atteso che “non può ammettersi” “l'ammissibilità in via generale di tale figura”
e che, al di fuori di tali ipotesi, è evidente “l'improprietà della formula adottata”, essendo evidente che, pur ove si ravvisi “difetto” di “legittimazione” o di “una condizione dell'azione”, ciò non implica “estromissione”, ma una “pronuncia assolutoria sul merito”)
[cfr., ex aliis, Cass. civ., 4/03/2024, n. 5710; Cass. civ., 29/04/2015, n. 8693 e già Cass. civ.,
14/04/1981, n. 2236 (ove, in ossequio al principio di tassatività, si escludeva l'applicabilità
Pagina 8 di 30 R.G. 373/2021.
dell'art. 108 c.p.c. nel caso di mancanza dell'istanza del garantito e dell'accettazione dell'attore), nonché Trib. Torino, ord., 28/11/2016];
(b) “in caso di alienazione del diritto controverso (111 c.p.c.)”, in specie, non v'è dubbio che
“l'intervento o la chiamata in causa dell'acquirente non comporta automaticamente
l'estromissione dell'alienante”, rientrando nel “caso specifico” di estromissione solo l'ipotesi in cui, dopo un tale intervento o una tale vocatio, “le altre parti … consentono” all'emissione di tale apposito “provvedimento giudiziale”, insuscettibile pertanto di essere adottato “in mancanza” del “previo consenso di tutte le parti” e del loro “esplicito concorde consenso” [v. art. 111, comma III, c.p.c., nonché, ex multis, Cass. 26/01/2010, n. 1535; Cass. civ.,
22/10/2009, n. 22424; Cass. civ., 24/08/2006, n. 18483; Cass. civ., 5/06/1995, n. 6302; Cass. civ., 9/03/1990, n. 1918; Cass. civ., 25/12/1989, n. 5803; Cass. civ., 25/06/1988, n. 4320];
(c) in difetto dei (tassativi) presupposti per procedervi, pertanto, è evidente che il giudice non possa emettere alcun provvedimento di estromissione e che “il processo prosegue tra le parti originarie”, essendo noto e pacifico che, “anche nel caso di intervento del successore a titolo particolare” e a prescindere dall'effettiva prova della successione (esclusa in prime cure e qui non rivalutabile – v. supra, sub V.-V.2.2.), ciò comunque “non incide sul rapporto processuale”, atteso che, “sia che il dante causa o il successore a titolo universale siano estromessi, sia nel caso contrario”, ciò ovviamente “non priv[a] l'alienante della qualità di parte”, in quanto “la parte originaria … mantiene la sua legittimazione attiva ad causam” e
“non perde alcun potere processuale”, “conservando” intatta la sua “posizione”, con la conseguenza che “la decisione viene dunque correttamente emanata nei confronti della parte originaria” [cfr. art. 111, comma I, c.p.c., nonché, ex aliis, Cass. civ., 9/11/2018, n. 28684;
Cass. civ., 15/10/2014, n. 21773; Cass. n. 22424/2009, cit.; Cass. civ., 12/04/2006, n. 8515].
VII.1.1.- Alla luce di ciò è evidente che la non poteva essere qui estromessa né ex art. CP_4
111, comma III, c.p.c. [non potendosi dar seguito, in difetto del presupposto dell'“esplicito concorde consenso di tutte le parti” (v. supra, sub VII.1., punto (b)), alla richiesta avanzata dalla parte con comparsa dell'1.03.2019], né ad altro titolo [non ricorrendo Parte_4
alcuna delle ulteriori ipotesi (tassative) di estromissione: v. supra, sub VII.1., punto (a)], essendo il processo pertanto ritualmente proseguito, come necessario, “tra le parti originarie”
[v. supra, sub VII.1., punto (c)], le sole qui peraltro ritenute munite di legittimazione [atteso il
Pagina 9 di 30 R.G. 373/2021.
ravvisato difetto di prova della circolazione del credito, con statuizione di prime cure non più rimeditabile in questa sede (v. supra, sub V.-V.2.2.)].
VII.2.- Venendo poi al 2° profilo, e dunque all'effettiva valenza della notifica della sentenza di prime cure effettuata da in data 28.05.2021 [v. supra, sub VII., nonché pag. Parte_4
4, punto 12., della comparsa dell'appellata del 27.10.2023], occorre osservare che:
(a) l'atto di appello originante l'odierno gravame risulta notificato in data 27.06.2021, ore
18:15:41 (cfr. la RdAC già allegata all'avviso di impugnazione depositato in data 6.07.2021), risultando pertanto intervenuto comunque prima di giorni 30 dalla predetta notifica della sentenza gravata [spirando invero tale termine, anche considerando l'operatività della proroga automatica ex art. 155, comma IV, c.p.c. (essendo il 27.06.2021 un giorno festivo – domenica), solo in data 28.06.2021];
(b) tale rilievo è evidentemente assorbente e preclude ogni ulteriore delibazione a tal riguardo, considerando che dall'eventuale inefficacia o invalidità della notifica effettuata ex adverso comunque non deriverebbe alla parte alcuna “utilità concreta” (trattandosi di appello comunque tempestivo), ciò chiaramente escludendo la sussistenza di un vantaggio immediatamente ritraibile in virtù della richiesta riforma della sentenza e dunque di un
“interesse della parte” tale da consentirne lo scrutinio [cfr., da ultimo, Cass. civ., 17/09/2025,
n. 25510; Cass. civ., 11/11/2024, n. 28945; Cass. civ., 15/07/2024, n. 19327; Cass. civ.,
9/05/2024, n. 12733].
VII.3.- Non potendo pertanto accogliersi o persino valutarsi né l'uno, né l'altro profilo di contestazione [v. supra, sub VII.1.-VII.2.], è evidente che occorra disattendere il 1° motivo d'appello [v. supra, sub I.2.1., punto (1)].
VIII.- Parimenti meritevole di reiezione risulta altresì la 2° ragione di doglianza [v. supra, sub
I.2.1., punto (2)], mediante la quale le parti appellanti hanno in particolare contestato l'esercizio dell'azione monitoria nei confronti di essi garanti, dopo la previa istanza di ammissione al passivo della debitrice principale (TEA), sostenendo che:
(a) tale seconda azione risultava preclusa dalla richiesta di ammissione al passivo fallimentare
(trattandosi di azioni alternative e di duplicazione comunque contraria a buona fede e correttezza, nonché in ogni caso abusiva);
Pagina 10 di 30 R.G. 373/2021.
(b) il precedente richiamato in prime cure (Cass. civ., 17/10/2018, n. 26003) non poteva poi ritenersi dirimente, considerando la data di notifica del d.i., la data dell'udienza di ammissione allo stato passivo e la necessità del previo pagamento da parte del fideiussore per l'insinuazione al passivo del debitore fallito;
(c) le asserite cessionarie ( e poi avevano poi richiesto somme CP_4 Parte_4
eccedenti al dovuto (in particolare in punto di interessi, calcolati sull'intero capitale originario e non già sul residuo dovuto a seguito di quanto già percepito dalla creditrice in sede concorsuale).
Tali complessive deduzioni, come qui di seguito esaminate, sono senz'altro da rigettare.
VIII.1.- Prendendo le mosse, in particolare, dal primo rilievo [v. supra, sub VIII., punto (a)], è evidente che dall'istanza di ammissione al passivo della debitrice principale non discendesse alcuna preclusione all'esercizio dell'azione monitoria nei confronti dei garanti.
VIII.1.1.– E ciò considerando:
(A) il carattere naturalmente solidale della responsabilità fideiussoria [essendo “il fideiussore” “obbligato in solido col debitore principale al pagamento del debitore” e dunque risultando “l'obbligazione del fideiussore” “né sussidiaria né eventuale”, ma, appunto, strettamente “solidale con quella del debitore principale” (cfr. art. 1944, comma I, c.c., nonché, ex multis, Cass. civ., 29/11/2005, n. 26042)], potendo il creditore dunque agire nei confronti di “ciascuno” “per la totalità” dell'“adempimento” (art. 1292 c.c.) ed essendo la mera “azione” nei confronti di uno evidentemente inidonea a liberare gli altri [potendo la
“liberazione” invero conseguire solo dal pagamento, e dunque dall'effettivo “adempimento da parte di uno” dei co-obbligati: cfr. ancora art. 1292 c.c.];
(B) la specifica disciplina in materia concorsuale, nella quale non solo si conferma chiaramente tale principio [all'uopo stabilendo che “il creditore di più coobbligati in solido concorre nel fallimento di quelli che tra essi sono falliti, per l'intero credito in capitale e accessori, sino al totale pagamento”, con norma il cui “chiarissimo disposto” evidentemente
“costituisce attuazione del principio generale di cui all'art. 1292 c.c. e segg.” e che “persegue la finalità di conservare la tutela assicurata al creditore dal meccanismo della solidarietà anche a seguito del fallimento di uno o più dei coobbligati” (cfr. art. 61, comma I, L.F., nonché, ex aliis, Cass. civ., 27/05/2014, n. 11811 e Cass. n. 26003/2018, cit.)], ma lo si
Pagina 11 di 30 R.G. 373/2021.
estende e rafforza, prevedendo la tendenziale irrilevanza, dopo il fallimento e in sede concorsuale, di tutti i pagamenti parziali [potendo venire in rilievo solo i pagamenti antecedenti (cfr. art. 62, comma I, L.F.) ed essendo invece pacifico che, “in data successiva al fallimento”, la sua ammissione al passivo rimanga inalterata fino al totale pagamento del credito (mirando gli artt. 61, comma I, e 62 L.F. proprio “all'esigenza di assicurare la stabilità della situazione esistente al momento della dichiarazione di fallimento,
Pt_ mantenendola ferma a che il credito principale non scompaia per intero”, potendo pertanto venire in rilievo, nonché consentire l'insinuazione del garante – v. infra -, solo un
“pagamento integralmente satisfattivo delle ragioni creditorie”: cfr. Cass. civ., 20/11/2019, n.
30198; Cass. n. 26003/2018, cit.; Cass. n. 11811/2014, cit.; Cass. civ., 1/03/2012, n. 3216)];
(C) la pacifica possibilità per il creditore, pertanto, di agire nei confronti di entrambi i condebitori solidali senza che la previa “azione” nei confronti dell'uno valga in alcun modo né a liberare l'altro [essendo a tal riguardo invero necessario l'“adempimento”, e dunque l'effettivo pagamento al creditore di quanto spettante (cfr. art. 1292 c.c.)], né a dar luogo ad alcuna duplicazione del credito [il quale, pur se più volte azionato (come pacificamente ammissibile, persino per conseguire “un secondo titolo esecutivo”: cfr. Cass. civ., 28/08/2019,
n. 21768 e Cass. civ., 16/03/2018, n. 6526), non viene tuttavia più volte conseguito, rimanendo pertanto dovuto da “ciascuno” dei “debitori” per l'intera somma non saldata (qui puntualmente quantificata dal Tribunale di prime cure, avendo quest'ultimo condannato i garanti solo per la “differenza” “tra l'importo di cui al monitorio” “e la somma assegnata all'istituto bancario in sede di riparto fallimentare” – cfr. pag. 12, pen. cpv., della sentenza appellata)], trattandosi di azioni pacificamente autonome e senz'altro esercitabili pur nel caso di fallimento del debitore principale [avendo “il creditore”, come detto, pieno e pacifico
“diritto di concorrere nel fallimento del coobbligato fallito per l'intero credito per capitale e accessori sino all'integrale pagamento” ed essendo del tutto evidente che “il fallimento del debitore principale non rappresenta … impedimento giuridico ostativo alla realizzazione della pretesa del creditore”, considerando, al contrario, “il carattere solidale della responsabilità del fideiussore e la conseguente autonomia dell'azione di pagamento proposta nei suoi confronti rispetto a quella … contro il debitore principale” (cfr. Cass. civ.,
Pagina 12 di 30 R.G. 373/2021.
21/03/2022, n. 8995; Cass. civ., 24/02/2011, n. 4464; Cass. n. 11811/2014, cit., nonché art. 61, comma I, L.F.)].
VIII.1.2.- Né può ritenersi che deponga in senso contrario a quanto precede l'arresto richiamato dagli appellanti (Cass. civ., 16/10/2017, n. 24296) e in specie il passaggio, ivi contenuto e valorizzato dalle predette parti, per cui “in ipotesi di fideiussione senza beneficio di escussione (c.d. fideiussione solidale - art. 1944 c.c., comma 1), il creditore, esercitando la facoltà di scelta che è propria delle obbligazioni solidali, potrà promuovere le sue istanze indifferentemente nei confronti del debitore principale fallito (mediante domanda di ammissione al passivo del fallimento) ovvero nei confronti del garante (nelle forme ordinarie)” (cfr. Cass. n. 24296/2017, cit.).
Il concreto ed effettivo significato di un tale passaggio, infatti, è da cogliersi alla luce del contesto complessivo del caso esaminato dalla S. Corte e, in particolare, della quaestio iuris che ivi si poneva, invero non costituita dalla possibilità per il creditore di agire nei confronti di ciascun condebitore solidale (possibilità invero del tutto pacifica già ex art. 1292 c.c.), bensì dai termini di applicabilità dell'art. 1957 c.c. nel caso di fallimento del debitore principale.
VIII.1.2.1.- In tale arresto si ribadisce, in particolare, che pur in tal caso opera il principio consueto per cui, onde evitare la decadenza, “il creditore possa, a sua scelta, promuovere le sue istanze nei confronti del debitore principale o del fideiussore” e dunque “potrà indifferentemente scegliere” se, “agire direttamente nei confronti di quest'ultimo” “ovvero”
“insinuarsi al passivo del fallimento del primo”, anche in tal caso ovviamente non perdendo, ma “facendo salvi i diritti nei confronti del secondo, che poi potrà esercitare nell'ordinario termine di prescrizione” [cfr. Cass. n. 24296/2017, cit.].
VIII.1.2.2.- La “scelta” de qua, pertanto e ove collocata nel contesto proprio della pronuncia richiamata, evidentemente non sottende rimedi alternativi e reciprocamente escludentesi
(electa una via, non datur recursus ad alteram), ma, al contrario e con una regola operativa chiaramente ispirata al favor creditoris, ribadisce il carattere solidale dell'obbligazione, atteso che:
Pagina 13 di 30 R.G. 373/2021.
(a) proprio la natura solidale della responsabilità consente al creditore di poter agire tanto nei confronti di tutti i condebitori, quanto nei confronti di uno solo, pretendendo da quest'ultimo
“la totalità” del pagamento (art. 1299 c.c.);
(b) l'art. 1957 c.c., ove operante (diversamente dal caso di specie: v. infra), si innesta pacificamente proprio su un tale meccanismo solidale, non smentendo ma presupponendo la pacifica possibilità per il creditore di agire prima nei confronti di un condebitore, poi nei confronti dell'altro (rimanendo “ciascuno” obbligato e suscettibile di essere “costretto all'adempimento” fino al pagamento liberatorio – cfr. ancora art. 1299 c.c.) e invero onerando il creditore di agire entro un termine decadenziale (6 mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale) proprio per consentire all'istante di conservare siffatta possibilità [non derivando dalla tempestiva iniziativa nei confronti del debitore principale alcun effetto preclusivo, né ovviamente la perdita della garanzia, ma, al contrario, conseguendo proprio da siffatta iniziativa la piena “salvezza” di tutti “i diritti” nei confronti del garante, valendo proprio tale attivazione a consentire al creditore di poter “poi” “esercitare”, “nell'ordinario termine di prescrizione” e a fronte di decadenza ormai impedita, una successiva azione avverso “il fideiussore”, il quale non viene esentato da responsabilità, ma, proprio in virtù di tale istanza,
“rimane obbligato” (cfr. art. 1956, comma I, c.c., nonché Cass. n. 24296/2017, cit.)];
(c) nel caso, poi, delle fideiussioni c.d. solidali [come quelle oggetto di causa, non risultando ivi pattuito alcun beneficium excussionis e dunque pienamente operando la solidarietà fideiussoria ex art. 1944, comma I, c.c.], un tale onere di tempestiva attivazione (ove non derogato, come nel caso di specie: v. infra) è ampiamente esercitabile e non è soggetto a vincoli ratione subiecti, potendo il creditore in tal caso “conservare” i diritti e le azioni anche ove agisca tempestivamente non già contro il debitore principale, bensì contro uno dei garanti
[cfr., ex multis, Cass. n. 24296/2017, cit.; Cass. civ., 3/10/2005, n. 19300; Cass. civ.,
1/07/1995, n. 7345; Cass. civ., 20/08/1990, n. 8444; Cass. civ., 6/08/1988, n. 4868];
(d) “la facoltà di scelta spettant[e]” al creditore ai fini dell'art. 1957 c.c., pertanto, è una facoltà chiaramente ampliativa e non già preclusiva [derivando proprio dal “regime di solidarietà passiva” la possibilità per “il creditore” di “chiedere l'adempimento indifferentemente al garante o al debitore principale”, con la conseguenza che “qualora il creditore abbia tempestivamente proposto l'istanza contro il fideiussore”, egli “non è tenuto
Pagina 14 di 30 R.G. 373/2021.
ad agire, prima della scadenza del suddetto termine, anche nei confronti del debitore principale” e, in termini del tutto simmetrici, se si sia attivato “nei confronti del debitore principale”, ciò è sufficiente, in quanto pur in tal caso “i diritti del creditore nei confronti del fideiussore sono fatti salvi e restano soggetti al termine di prescrizione ordinario” (cfr., ancora ed e.g., Cass. n. 24296/2017, cit.; Cass. n. 19300/2005, cit.; Cass. n. 7345/1995, cit.;
Cass. n. 8444/1990, cit.; Cass. n. 4868/1988, cit.)], senza che tale “scelta” valga tuttavia in alcun modo a impedire ulteriori azioni nei confronti dell'altro condebitore, il quale, al contrario, “rimane obbligato” e “può essere costretto all'adempimento per la totalità” (ex artt. 1957 e 1299 c.c.) proprio per l'iniziativa già attivata e a prescindere dal soggetto da essa attinto [essendo tanto l'azione contro “il debitore principale” quanto quella “verso il fideiussore” comunque idonea a “fa[r] salvi i diritti” del creditore “nei … confronti” di ogni altro co-obbligato, “che poi potrà esercitare nell'ordinario termine di prescrizione” e senza alcun ulteriore “onere di decadenza” (cfr. ancora Cass. n. 24296/2017, cit.)].
VIII.1.3.- Alla luce di quanto precede, è pertanto evidente che la condotta creditoria qui contestata, e in specie la previa insinuazione al passivo della debitrice principale e la successiva azione monitoria nei confronti dei garanti, non risulta affatto:
(i) né contra legem [discendendo, al contrario, proprio dal meccanismo codicistico delle obbligazioni solidali, ribadito e rafforzato in sede concorsuale (v. supra, sub VIII.1.1.)];
(ii) né preclusa dal principio ribadito da Cass. n. 24296/2017 [dictum invero da apprezzarsi nel contesto suo proprio e in alcun modo confliggente, ove correttamente interpretato, con i diritti spettanti al creditore nel caso di “regime di solidarietà passiva (v. supra, sub VIII.1.2.-
VIII.1.2.2.)];
(iii) né violativa del canone di buona fede e correttezza [in quanto mero esercizio di un
“diritto” spettante ex lege e “validamente riconosciuto” al creditore, essendo a tal riguardo pacifico che “la violazione del canone di buona fede non è riscontrabile nell'esercizio in sé considerato dei diritti scaturenti dal contratto” o dalla legge (cfr., ex aliis, Cass. civ., Sez. un., 19/10/2017, n. 24675)];
(iv) né, infine, in alcun modo “abusiva” – difettando invero nel caso di specie sia un
“frazionamento” della pretesa [non essendo evidentemente intervenuta, a fronte di un credito insinuato al passivo e poi richiesto in via monitoria ai garanti sempre per il medesimo
Pagina 15 di 30 R.G. 373/2021.
importo, alcuna “parcellizzazione” o “scissione del contenuto della obbligazione operata dal creditore” (cfr. Cass. civ., Sez. un., 15/11/2007, n. 23726 e Cass. civ., Sez. un., 19/03/2025, n.
7299)], sia, in ogni caso, una condotta meramente emulativa e dunque specificamente
“abusiva” [considerando che la “proponibilità in tempi e processi diversi di domande intese al recupero” di “un unico credito dovuto in forza di un unico rapporto obbligatorio” ovvero di
“crediti facenti capo ad un unico rapporto complesso esistente tra le parti”, già di per sé del tutto lecita e fisiologica (come desumibile da “numerosi indici” “del codice di rito” che la
“presuppongono”, come gli “artt. 31”, “34”, “40 e 104”), non è poi ovviamente abusiva e
“non si pone in contrasto né con il principio di correttezza e buona fede, né con il principio del giusto processo” laddove non derivi da alcun intento nocivo o pregiudizievole, né invero da una “scelta” del creditore, ma da oggettive ragioni ordinamentali che impongono la proposizione di azioni separate (ragioni qui chiaramente legate al fallimento del debitore principale, potendosi evidentemente proporre in sede concorsuale solo la richiesta rispetto al
“debitore principale” fallito - rientrando esclusivamente la siffatta richiesta nella “competenza funzionale” “del giudice fallimentare” - ed essendo invece “l'azione di pagamento” “nei … confronti” “del fideiussore” in bonis, poiché non “attratta nella competenza del giudice fallimentare”, suscettibile di essere proposta e proseguita solo in sede ordinaria, risultando dunque evidente che, “ove gli venisse preclusa [tale] possibilità”, sarebbe proprio “il creditore” “a subire un ingiusto pregiudizio”, patendo, in thesi e pur a causa dell'altrui fallimento, la perdita della garanzia e della solidarietà fideiussoria), trattandosi, in un tal caso, di un “comportamento” creditorio che “non” dà luogo ad alcun “abuso”: cfr., ex multis, Cass.
n. 4464/2011, cit.; Cass. civ., 18/05/2015, n. 10177; Cass. civ., 7/11/2016, n. 22574; Cass. civ., Sez. un., 16/02/2017, n. 4090 e n. 4091; Cass. civ., 21/12/2021, n. 41126; Cass. civ.,
8/02/2024, n. 3643; Cass., Sez. un., n. 7299/2025, cit.).
VIII.2.- Parimenti inaccoglibile, come evidente, risulta altresì il 2° rilievo critico [v. supra, sub VIII., punto (b)], vertente, in tal caso, sul precedente menzionato in prime cure (Cass. n.
26003/2018, cit.) e in specie sul principio, pacifico e ivi ribadito, per cui l'azione del creditore nei confronti del fideiussore è senz'altro esperibile pur dopo il fallimento del debitore principale, considerando sia la natura solidale della responsabilità, sia la possibilità del
Pagina 16 di 30 R.G. 373/2021.
fideiussore adempiente di insinuarsi al passivo (in regresso o in surroga) ai sensi dell'art. 61, comma II, L.F. (cfr. ancora Cass. n. 26003/2018, cit.).
VIII.2.1.- Gli appellanti hanno sostenuto, in particolare, che un tale principio non risulterebbe qui “dirimente” perché il d.i. era stato notificato solo pochi giorni prima l'udienza di ammissione allo stato passivo (il 22.10.2012 a fronte di udienza del 30.10.2012) e per la possibile ammissione al passivo del garante “solo dopo il pagamento” (cfr. Cass. civ.,
11/11/2020, n. 25317).
VIII.2.2.- E tuttavia, non v'è dubbio che tali evenienze non possono in alcun modo utilmente invocarsi, attesa:
(A) la pacifica valenza sistematica del principio ribadito in tale dictum nomofilattico (Cass.
n. 26003/2018, cit.) – essendo evidente che la stessa possibilità per il garante in bonis di insinuarsi al passivo del debitore principale fallito non solo per i pagamenti precedenti alla declaratoria di insolvenza (art. 62, commi II e III, L.F.), ma anche per quelli a essa successivi
(art. 61, comma II, L.F.), valga a ulteriormente corroborare la persistenza della sua responsabilità a prescindere da tale fallimento, trattandosi di soggetto obbligato e senz'altro ancora tenuto all'adempimento [tanto da poter esercitare, in conseguenza di ciò, la surroga o il regresso (integrando proprio “il pagamento da parte del fideiussore … il fatto direttamente costitutivo”, “insieme alla fideiussione”, “del diritto al regresso”) e dunque insinuarsi al passivo: cfr. Cass. n. 26003/2018, cit., nonché Cass. civ., 6/03/2025, n. 5964; Cass. n.
30198/2019, cit.; Cass. n. 26003/2018, cit.; Cass. n. 3216/2012, cit.];
(B) la chiara irrilevanza e inidoneità a inficiare quanto precede, per converso, delle mere circostanze qui indicate – considerando a tal riguardo sia la pacifica diversità dei piani sottesi
[venendo qui in rilievo, al fine di dimostrare la persistenza della responsabilità fideiussoria, la mera sussistenza in astratto del “regresso” e la possibilità ex se di insinuazione al passivo e non già, come ovvio, le concrete e contingenti condizioni a ciò eventualmente ostative], sia, in ogni caso e come evidente, che i garanti avrebbero potuto chiaramente provvedere al pagamento anche prima e a prescindere dalla notifica del tutolo monitorio (non integrando quest'ultima condizione necessaria né presupposto indefettibile per procedere all'adempimento dovuto), così da tempestivamente insinuarsi alla massa fallimentare [e ciò sia nel caso avessero provveduto ad eventuali pagamenti parziali (art. 62, comma II, L.F.), sia
Pagina 17 di 30 R.G. 373/2021.
ove avessero provveduto, dopo l'apertura del fallimento - già nel giugno 2012 -, al pagamento integrale (art. 61, comma I, L.F.)], potendo in essa peraltro concorrere, come noto, anche oltre il termine ex art. 93 L.F. e persino oltre l'udienza fissata per l'esame dello stato passivo [ai sensi, come noto e secondo la disciplina ratione temporis vigente, dell'art. 101, commi I e IV,
L.F., potendo il “fideiussore … far valere il suo credito di regresso verso il debitore fallito” anche nel corso della procedura e “una volta che abbia onorato la fideiussione prestata”, proponendo, a fronte dell'“avvenuta effettuazione del pagamento” e in termini del tutto analoghi a “chiunque divenga creditore del fallito successivamente al fallimento ma in virtù di un atto o fatto giuridico che trovi una causa genetica prima dell'apertura del concorso”,
“istanza di ammissione … tardiva” (cfr. Cass. n. 5964/2025, cit.)].
VIII.3.- Venendo, infine, alla 3° deduzione [compendiata supra, sub VIII., punto (c)], è evidente che essa risulti qui priva di specifico rilievo, considerando che:
(a) essa attiene alla mera correttezza o meno di quanto “richiesto” dalle cessionarie intervenute ex art. 111 c.p.c., e dunque di parti in ogni caso prive di legittimazione e titolarità
[come stabilito in prime cure (cfr. pagg.
4-5 della sentenza appellata), con statuizione qui non validamente gravata (v. supra, sub V.2.2.) e dunque ormai irretrattabile];
(b) in prime cure si è poi già correttamente provveduto a emettere condanna solo per l'importo effettivamente dovuto - “pari”, in particolare, “alla differenza tra l'importo di cui al monitorio (€ 863.868,85) e la somma assegnata all'istituto bancario in sede di riparto fallimentare (€ 646.813,43)”, e dunque per la sola somma di “€ 217.055,42”, con conseguente debenza dei relativi interessi, a prescindere da qualsivoglia richiesta avversaria, esclusivamente su tale ultimo importo [cfr. pagg. 12-13 della pronuncia appellata] -, ciò chiaramente assorbendo ogni necessità, nonché possibilità, di scrutinio a tal riguardo.
VIII.4.- Risultando dunque meritevoli di reiezione le complessive censure ivi veicolate [v. supra, sub VIII.1.-VIII.2.], è chiaro che occorra disattendere anche il 2° motivo d'appello [v. supra, sub I.2.1., punto (2)].
IX.- Parimenti da rigettare, poi, risulta anche il 3° motivo di gravame [v. supra, sub I.2.1., punto (3)], vertendo su una questione [i.e. la prospettata nullità c.d. antitrust degli atti fideiussori del 14.3.2008 e del 14.11.2008 in virtù della dedotta corrispondenza fra talune delle loro clausole e alcuni articoli (artt. 2, 6 e 8) dello schema A.B.I. 2003 ritenuto dalla B.I.,
Pagina 18 di 30 R.G. 373/2021.
con proprio provvedimento n. 55/2005, confliggente con la normativa antitrust ex art. 2, comma II, lett. a), della L. n. 287 del 1990] del tutto nuova, e dunque tardiva e inammissibile
(art. 345 c.p.c.).
IX.1.- A tal riguardo, infatti, non v'è dubbio che si tratti di domanda inedita, poiché non già fatta valere dagli attori in prime cure [come emergente per tabulas (avendo gli stessi ivi pacificamente lamentato la sola “violazione dell'art. 1957 c.c.”, senza invece far riferimento o in alcun modo contestare la legittimità – né sotto il profilo antitrust, né aliunde - della clausola derogatoria a tale norma codicistica presente negli atti fideiussori) e invero ammesso dagli stessi impugnanti (avendo anch'essi evidenziato si trattasse di “vizio” “non” già
“eccepito”: cfr. pag. 14 dell'atto di appello)].
A fronte di ciò, è evidente che essa non sia qui in alcun modo valutabile in ossequio al già richiamato divieto dei nova ex art. 345 c.p.c. - divieto, quest'ultimo, di ampia portata
[poiché “riguarda non soltanto le domande e le eccezioni in senso stretto, ma altresì” tutte le possibili “pretese in iure” e “contestazioni in punto di fatto” “non esplicate in primo grado” e dunque “non offerte al contraddittorio di prime cure”, “poiché l'ammissione di simili contestazioni in secondo grado trasformerebbe il giudizio in parola in giudizio nuovo, modello, quest'ultimo, estraneo al vigente ordinamento processuale” (cfr., ex aliis, Cass. civ.,
22/03/2022, n. 9211 e Cass. civ., 1/02/2018, n. 2529)] e pacificamente inderogabile [a prescindere dal difetto di contestazione ovvero persino dall'accettazione del contraddittorio ex adverso, trattandosi di divieto “posto a tutela di un interesse di natura pubblicistica” e integrante un vero e proprio principio “di ordine pubblico”, la cui “violazione”, per l'effetto,
è sempre rilevabile, anche ex officio, costituendo un'invalicabile “preclusione all'esercizio della giurisdizione” che funditus impedisce lo stesso insorgere del potere-dovere di pronuncia
(cfr., ex multis, Cass. civ., Sez. un., 09/01/2020, n. 157; Cass. civ., 4/03/2016, n. 4318; Cass. civ., 30/09/2014, n. 20557; Cass. civ., 11/01/2007, n. 383; Cass. civ., 20/03/2006, n. 6094;
Cass. civ., 21/12/2005, n. 28302; Cass. civ., 6/12/2004, n. 22786; Cass. civ., 2/07/2004, n.
12147; Cass. civ., 26/05/2004, n. 10146; Cass. civ., 7/08/2003, n. 11933; Cass. civ.,
17/07/2003, n. 11202; Cass. civ., 14/02/2001, n. 2080; Cass. civ., 10/04/2000, n. 4531; Cass. civ., 22/12/1998, n. 12789)].
Pagina 19 di 30 R.G. 373/2021.
IX.2.- Né, in senso contrario a quanto precede, appare qui in alcun modo invocabile l'asserita afferenza di tale profilo a una quaestio nullitatis e, per l'effetto, la sua dedotta “rilevabilità ufficiosa”.
E ciò considerando che:
(A) non v'è dubbio che anche “la domanda di accertamento della nullità di un negozio proposta, per la prima volta, in appello è inammissibile ex art. 345 c.p.c., comma 1”, essendo invero pacifico che anche tale rilevabilità, anche ove in astratto realizzabile (come pur qui da escludersi: v. infra), non possa comunque sovvertire né la “previsione dell'articolo 345
c.p.c.”, né l'inderogabile “principio”, “ivi previsto”, “della inammissibilità delle domande nuove” in appello [principio, quest'ultimo, da cui pacificamente discende che “il thema decidendum resta definitivamente cristallizzato dal contenuto della decisione impugnata” e che “il giudice di appello investito di una domanda nuova”, pur se “volta alla declaratoria di nullità contrattuale”, in ogni caso “non può esaminarla perché inammissibile”: cfr., ex multis, Cass. civ., 6/06/2018, n. 14684; Cass. civ., 16/03/2016, n. 5249; Cass. civ., Sez. un.,
12/12/2014, n. 26243];
(B) nel caso di specie è poi evidente, come già prefigurato, che la stessa rilevabilità officiosa non potesse, né possa tuttora, aver luogo, non potendo dunque addivenirsi ad alcuno scrutinio della questione prospettata [neanche “sub specie di eccezione”: cfr. Cass., Sez. un., n.
26243/2014, cit.], atteso che: (a) “il potere del giudice di rilevare d'ufficio la nullità (o
l'inesistenza) di un contratto, in base all'art. 1421 cod. civ., va coordinato con il principio della domanda fissato dagli artt. 99 e 112 cod. proc. civ.” e “presuppone pur sempre la tempestiva allegazione” di “tutti gli elementi” “da cui la nullità deriverebbe”, non potendo pertanto neanche astrattamente invocarsi ove “le nuove censure” di invalidità risultino
“fonda[te]” su questioni e “allegazioni” “mai in precedenza svolte” ed esigano “un accertamento”, fattuale e giuridico, “mai in precedenza” né “chiesto né compiuto” [cfr., ex multis, Cass. civ., 23/02/2024, n. 4867; Cass. civ., 18/10/2023, n. 28983; Cass. civ., Sez. un.,
30/12/2021, n. 41994; Cass. civ., 23/11/2021, n. 36353; Cass. civ., 17/11/2021, n. 34799;
Cass. civ., 10/11/2020, n. 25273; Cass. civ., 19/02/2020, n. 4175; Cass. civ., 13/02/2020, n.
3556; Cass. civ., 12/11/2014, n. 24159, nonché già Cass. civ., 20/03/2003, n. 4079]
Pagina 20 di 30 R.G. 373/2021.
(b) la rilevabilità ex officio, infatti e come noto, “incontra pur sempre il limite rappresentato dal necessario riferimento a fatti [già] ritualmente acquisiti al processo” e consiste unicamente “nella possibilità che il giudice attribuisca significatività giuridica ad una circostanza” tuttavia già ritualmente e tempestivamente dedotta e rientrante tra i “fatti allegati” e già pertanto oggetto, in ossequio al principio dispositivo e alla volontà delle parti
(a cui è rimesso, ma solo entro i termini preclusivi di legge, di “plasmare il thema decidendum”: cfr. Cass. civ., Sez. un., 15/10/2024, n. 26727), della dialettica e del dibattito processuale [cfr. Cass. Sez. un., n. 41994/2021, cit.; Cass n. 36353/2021, cit.; Cass. n.
34799/2021, cit.; Cass. n. 4175/2020, cit.];
(c) anche “il rilievo ufficioso della nullità contrattuale”, in definitiva, “non può giammai supplire a deficienze allegatorie o assertorie che gravano sulle parti”, con la conseguenza che in qualsivoglia ipotesi “in cui la rilevazione di una nullità contrattuale sia inscindibilmente connessa alla allegazione o alla prova di parte”, determini “l'introduzione nel processo di una circostanza che già non gli appartenesse” o comunque comporti l'apertura di “percorsi di indagine” anche parzialmente inediti [come appunto nel caso di specie, vertendo la nullità prospettata su “percorsi di indagine”, “circostanze”, “allegazioni” e accertamenti, anche strettamente fattuali (e.g. la corrispondenza degli atti fideiussori de quibus allo schema ABI 2003 ovvero la loro riconducibilità, temporale e tipologica, all'accertamento della nel 2005 – “provvedimento” peraltro privo di “carattere Pt_8 normativo” e dunque anch'“esso appart[enente] alla sfera del fatto”), evidentemente del tutto inediti e mai in precedenza svolti], non v'è dubbio che la questione risulti senz'altro “priva degli elementi necessari per poterla rilevare d'ufficio” e “l'accertamento ufficioso è, a più forte ragione, precluso al giudice in radice” [cfr., ex multis, Cass. civ., 16/09/2025, n. 25305;
Cass. civ., 17/02/2025, n. 3989; Cass. civ., 17/06/2024, n. 16814; Cass. civ., 1/02/2023, n.
2963, nonché Cass. n. 4867/ 2024, cit.; Cass. n. 28983/2023, cit.; Cass., Sez. un., n.
41994/2021, cit.; Cass. n. 36353/2021, cit.; Cass. n. 34799/2021, cit.; Cass. n. 25273/2020, cit.; Cass. n. 4175/2020, cit.; Cass. n. 3556/2020, cit.].
IX.3.- Trattandosi, pertanto, di questione nuova [v. supra, sub IX.-IX.1.] e dunque qui pacificamente non valutabile - neanche per il tramite della rilevabilità officiosa, difettandone gli estremi [v. supra, sub IX.2.] -, è evidente che non possa né delibarsi, né a fortiori
Pagina 21 di 30 R.G. 373/2021.
accogliersi la domanda relativa all'asserita nullità antitrust degli atti fideiussori oggetto di causa.
IX.4.- La predetta inammissibilità, poi e come evidente, risulta del tutto dirimente anche con riguardo all'eccezione di estinzione cui all'art. 1957 c.c..
IX.4.1.- A tal riguardo, infatti, occorre osservarsi che:
(a) tale disposizione, come noto, è ordinariamente derogabile [poiché “non posta a presidio di alcun interesse di ordine pubblico”, né “vessatoria” (v., e.g., Cass. n. 3989/2025, cit.; Cass. civ., 3/12/2019, n. 31569; Cass. civ., 4/12/2017, n. 28943; Cass. civ., 11/06/2012, n. 9455;
Cass. civ., 2/02/2006, n. 2263)] ed è stata qui appunto derogata [“i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i termini previsti dall'art. 1957 c.c., che si intende derogato”
(cfr. art. 6 della fideiussione del 14.03.2008 e art. 6 della fideiussione del 14.11.2008, oggetto peraltro anche di specifica approvazione ex art. 1341, comma II, c.c.)];
(b) tale deroga, poiché di per sé legittima e insuscettibile di ritenersi caducata in virtù della prospettata nullità anticoncorrenziale (trattandosi di deduzione nuova e inammissibile: v. supra, sub IX.-IX.2.), risultava e risulta evidentemente qui pienamente operante, con conseguente pacifica non invocabilità, da parte dei garanti, del relativo termine decadenziale
[qui espressamente “derogato”: cfr. ancora art. 6 della fideiussione del 14.03.2008 e art. 6 della fideiussione del 14.11.2008].
IX.4.2.- Espressa deroga, poi e come evidente, di per sé chiaramente preclusiva a qualsivoglia applicabilità dell'art. 1957 c.c. (insuscettibile, a fronte della piena validità della clausola pattizia derogatoria, di alcuna “reviviscenza” o residua operatività) e dunque integralmente assorbente rispetto a ogni ulteriore contestazione fatta valere dagli appellanti, anche con riguardo al dies a quo del termine semestrale [trattandosi di termine, a prescindere dalla sua decorrenza, comunque qui non vigente (in quanto inequivocabilmente “derogato” e dunque senz'altro non applicabile: cfr. ancora art. 6 della fideiussione del 14.03.2008 e art. 6 della fideiussione del 14.11.2008)], trattandosi peraltro di rilievi ex se non scrutinabili poiché rivolti avverso una mera argomentazione adiecta e svolta solo ad abundantiam, nonché in via meramente ipotetica (“a ciò aggiungasi”, “anche ove sussistessero i presupposti per ritenere
Pagina 22 di 30 R.G. 373/2021.
la invalidità della clausola in parola”), ciò evidentemente precludendone ogni possibilità di contestazione e delibazione - atteso che, come noto, non v'è “alcun interesse a contestare” un'argomentazione “non costituente una ratio decidendi” e non fondante la decisione assunta
(essendo la statuizione reiettiva dell'exceptio qui già basata sulla “clausola di deroga”, del tutto sufficiente, di per sé sola, a determinarne l'integrale rigetto), trattandosi di argomento
“eccedente la necessità logico-giuridico della decisione” e di “ragioni svolte solo ad abundantiam”, “che esulano dai motivi fondanti la decisione” gravata e “non” aventi, in definitiva, “alcun effettivo rilievo quale fondamento della statuizione finale” (cfr., ex multis,
Cass. civ., 3/05/2024, n. 12007; Cass. civ., 8/06/2022, n. 18429; Cass. civ., 10/04/2018, n.
8755; Cass. civ., 22/11/2010, n. 23635, nonché, in linea generale, Cass. civ., Sez. un.,
20/02/2007, n. 3840 e Cons. Stato, 19/05/2016, n. 2091)].
IX.5.- Non potendo pertanto accogliersi, in uno alla domanda di nullità anticoncorrenziale
[poiché tardiva: v. supra, sub IX.-IX.2.], neanche l'eccezione fondata sul meccanismo art. 1957 c.c. [attesa la deroga pattizia: v. supra, sub IX.3.-IX.4.2.], è evidente che vada respinto anche il 3° motivo di gravame [v. supra, sub I.2.1., punto (3)].
X.- Analogamente da rigettare, infine, risulta anche l'ultima doglianza degli appellanti [v. supra, sub I.2.1., punto (4)], relativa all'eccezione di usurarietà (disattesa in prime cure, principaliter, per l'inadeguatezza e insufficienza della relativa allegazione – cfr. pagg. 10-11 della sentenza gravata), avendo le parti impugnanti invocato in senso contrario:
(a) la rilevabilità officiosa, in ogni stato e grado, di tale questione;
(b) le contestazioni e le richieste di C.T.U. contabile da essi formulate e non correttamente valutate, a loro avviso, dal giudice di 1° grado.
Anche tali argomenti, tuttavia, sono chiaramente da disattendere.
X.1.- Muovendo dal primo [v. supra, sub X., punto (a)], occorre qui ribadire che:
(1) la rilevabilità officiosa, come già innanzi evidenziato, “non può giammai supplire a deficienze allegatorie o assertorie che gravano sulle parti”, atteso che, in difetto di tempestiva allegazione e prova di tutti i profili da cui la nullità deriverebbe, la questione è senz'altro “priva degli elementi necessari per poterla rilevare d'ufficio” [v. supra, sub IX.2.];
(2) “siffatto accertamento ufficioso è, a più forte ragione, precluso al giudice in radice” proprio “per l'usura”, rientrando “nei casi in cui la rilevazione di una nullità contrattuale [è]
Pagina 23 di 30 R.G. 373/2021.
inscindibilmente connessa alla allegazione o alla prova di parte - come è a dirsi per l'usura”
(implicante, come noto, un onere particolarmente rigoroso e specifico: v. infra, sub X.2.1.); e infatti, se “il rilievo d'ufficio costituisce una valutazione di diritto, operata dal giudice ed ulteriore rispetto a quella delle parti, che tuttavia può trovare applicazione solo in relazione ad un fatto già compiutamente allegato”, è “evidente” che, “in mancanza di uno specifico parametro di fatto”, “è impossibile qualunque valutazione di diritto” e pertanto, in definiva,
“l'onere di allegazione non può ritenersi neutralizzato dalla rilevabilità d'ufficio dell'usura”
[cfr., da ultimo, Cass. civ., 16/09/2025, n. 25305; Cass. civ., 1/04/2025, n. 8669; Cass. civ.,
4/03/2025, n. 5709, nonché Cass. civ., Sez. un., 18/09/2020, n. 19597].
X.2.- Onere, quest'ultimo, qui poi evidentemente né sufficientemente adempiuto, né ovviamente ottemperabile, in via suppletiva, tramite la richiesta di C.T.U. [v. supra, sub X., punto (b)].
X.2.1.- Quanto al versante deduttivo-allegatorio, giova rammentare che:
(a) l'eccezione di usurarietà, come noto, “non può essere generica”, atteso che, se già in linea generale “l'attività di allegazione non si soddisfa nella affermazione di un fatto generico, ma comporta l'individuazione di un fatto specifico” (risultando altrimenti ex se mancante), nel caso specifico dell'usura è del tutto pacifico che “il debitore” eccipiente e “che intenda dimostrare l'entità usuraria” “degli interessi” risulti senz'altro “tenuto” a tempestivamente
“dedurre” “modi, tempi e misura del superamento del c.d. tasso soglia” (puntualmente allegando, entro i termini di legge, lo scostamento dal tasso-soglia, “la pattuizione originaria”
e “le somme pagate ogni anno a titolo di interessi, il tutto in rapporto al capitale oggetto del finanziamento”) e a compiutamente indicare, in specie nel caso di dedotta usura c.d. moratoria, “il tipo contrattuale, la clausola negoziale relativa agli interessi moratori e quelli applicati in concreto, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del TEGM nel periodo considerato, nonché gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento” [cfr.
Cass., Sez. un., n. 19597/2020, cit., nonché, e.g., Cass. n. 25305/2025, cit.; Cass. n.
8669/2025, cit.; Cass. n. 5709/2025, cit.; Cass. civ., 30/01/2018, n. 2311; Cass. civ.,
7/04/2000, n. 4392 e infine, nel merito ed ex multis, Trib. Roma, 21/02/2018, n. 4065];
(b) un tale articolato onere allegatorio, come evidente, è da ottemperarsi ed è suscettibile di valutazione solo ove intervenga entro il termine, preclusivo, previsto per l'attività assertiva
Pagina 24 di 30 R.G. 373/2021.
[definitivamente spirante, come noto e sulla base di regola di ordine pubblico processuale – conseguentemente “sottratta alla disponibilità delle parti e rimessa esclusivamente al rilievo
d'ufficio da parte del giudice” -, con la 1° memoria ex art. 183, VI comma, c.p.c., costituente il limite invalicabile, “la sola sede consentita” e “l'ultimo giro” utile per lo svolgimento dell'attività allegatoria, dopo la quale “il thema decidendum non è più modificabile” (essendo
“la fase assertiva” ormai “già chiusa”, “non” essendo “il processo” “affatto strutturato come una sorta di infinito rimpallo tra le parti”) e i “fatti”, “non” già “compiutamente allegati” e dunque “mai entrati a far parte del thema decidendum”, non sono più né valutabili, né suscettibili di dimostrazione o approfondimento istruttorio, considerando che qualunque prova, pur “documentale”, “non” sarebbe comunque “idonea a supplire al difetto originario di allegazione” tempestiva e compiuta: cfr., ex multis, Cass. civ., 1/08/2025, n. 22203; Cass. civ., 15/01/2024, n. 1380; Cass. civ., Sez. un., 30/04/2025, n. 11455; Cass., Sez. un., n.
26727/2024, cit.; Cass. civ., 27/10/2022, n. 31837; Cass. civ., 26/09/2019, n. 24040; Cass. civ., Sez. un., 13/09/2018, n. 22404; Cass. civ., 19/10/2017, n. 24607; Cass. civ., 31/05/2017,
n. 13769; Cass. civ., Sez. un., 15/06/2015 n. 12310; Cass. civ., 21/03/2013, n. 7115; Cass. civ., 24/01/2012, n. 947 e Cass. n. 4392/2000, cit.].
X.2.2.- Alla luce di tali pacifiche coordinate non v'è dubbio che l'onere de quo non fosse stato compiutamente assolto [come ritenuto, del tutto correttamente, in prime cure, ivi sottolineandosi come gli opponenti “non” avessero provveduto a “muovere addebiti precisi e circostanziati” e, “con precipuo riferimento all'applicazione di eventuali interessi usurari”, a compiutamente dedurre “quale sarebbe stata la misura del tasso pattuito e quando e in che termini tale presunto tasso avrebbe superato la soglia usura” (cfr. pag. 10, 3° cpv., della pronuncia appellata)], considerando:
(A) il carattere generico e insufficiente della contestazione proposta nell'atto introduttivo di prime cure – ove si è fatto riferimento, in termini del tutto a-specifici nonché meramente congetturali (“appare”), solo ad asseriti “costi di fatto” che avrebbero in thesi “finito per maggiorare il tasso e i costi pattuiti sino ad arrivare oltre i limiti consentiti dalla legge” [cfr. pag. 17 dell'atto di citazione in opposizione, nonché pag. 2 della memoria istruttoria del
14.03.2014 degli odierni appellanti], senza in alcun modo provvedere, neanche nel siffatto passaggio (invero genericamente richiamante “il tasso e i costi pattuiti” ovvero “i limiti
Pagina 25 di 30 R.G. 373/2021.
consentiti dalla legge” senza in alcun modo dettagliare e specificare né gli uni, né gli altri), a fornire tutte le puntuali indicazioni e deduzioni pacificamente necessarie ai fini dell'eccezione di usurarietà [v. supra, sub X.2.1., punto (a)];
(B) l'evidente tardività e dunque assoluta irrilevanza delle ulteriori deduzioni qui invocate, poiché in ogni caso formulate solo con la “memoria autorizzata” attorea del 4.10.2017 – memoria, quest'ultima, non solo ontologicamente ed esclusivamente circoscritta all'interlocuzione sulla specifica questio iuris sottoposta alle parti [cfr. provvedimento del
7.03.2017, concedente alle parti termini sfalsati solo per contraddire sul tema ivi emerso, non già per ampliare il quadro allegatorio e probatorio ormai cristallizzatosi], ma soprattutto pacificamente depositata ben oltre il termine preclusivo per le allegazioni [ormai già definitivamente spirato da più di 3 anni, e in specie nel gennaio 2014 (attesa l'assegnazione dei termini perentori ex art. 183, VI comma, c.p.c., già con provvedimento del 6.-7.11.2013 e con decorrenza “dal 30 dicembre 2013”)] e dunque chiaramente inidonea, a fronte di “una fase assertiva” ormai “già chiusa”, a introdurre fatti e questioni “non” già tempestivamente
“compiutamente allegati” e dunque “mai entrati a far parte del thema decidendum” [v. supra, sub X.2.1., punto (b)].
X.2.3.- Radicale carenza allegatoria, quest'ultima, chiaramente poi non superabile tramite alcuna C.T.U., neanche di tipo percipiente, considerando:
(A) l'evidente carattere “puramente esplorativo” [cfr. pag. 10, 3° cpv., della sentenza gravata] della richiesta – poiché mirante, a fronte di contestazione del tutto indeterminata e priva di alcun dato concreto a supporto [v. supra, sub X.2.2., punto (A)], a valutare l'asserita
“illegittimità ed irregolarità dell'applicazione dei costi e degli interessi del finanziamento”
[cfr. ult. cpv., pen. pag., dell'atto di citazione in opposizione], con istanza del tutto generica
(giusto richiamo a nozioni vaghe e onnicomprensive e priva di alcuna contestualizzazione alla vicenda sub iudice) e, in quanto non supportata da alcuna articolazione delle concrete e
“specifiche questioni tecniche da scrutinare” [cfr. pag. 10, 3° cpv., della sentenza gravata], chiaramente esplorativa [e perciò radicalmente vietata, in ossequio al vero e proprio “divieto della consulenza esplorativa” - principio che è “diretta emanazione del principio dispositivo e del principio della domanda” e in virtù del quale la C.T.U., “non” essendo “un mezzo di soccorso volto a sopperire l'inerzia delle parti stesse”, può disporsi solo “per valutare
Pagina 26 di 30 R.G. 373/2021.
tecnicamente” gli “elementi probatori” e “i dati” “già acquisiti agli atti” e non per
“ricercare” questi ultimi, atteso che se la “parte” invece “tenda per suo tramite a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o a compiere un'indagine alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non debitamente provati”, non v'è dubbio che “la C.T.U. non può trovare ingresso in causa” e “il giudice” non può e “non deve disporre la consulenza” (cfr., ex multis,
Cass. civ., 31/03/2025, n. 8498; Cass. civ., 7/09/2023, n. 26048; Cass. civ., Sez. un.,
1/02/2022, n. 3086; Cass. civ., 13/09/2021, n. 24641; Cass. civ., 18/09/2020, n. 19631; Cass. civ., 12/04/2019, n. 10373; Cass. civ., 15/12/2017, n. 30218; Cass. civ., 23/06/2015, n. 12921;
Cass. civ., 6/12/2011, n. 26151; Cass. civ., 19/04/2011, n. 8989 )];
(B) la pacifica inderogabilità, poi, del principio che precede, munito di rango preminente
[poiché “diretta emanazione”, come detto, dei fondamentali principi ex artt. 99, 112, 115
c.p.c., nonché già artt. 24 e 111 Cost.] e di valore generale, invero “non potendo in nessun caso la consulenza d'ufficio avere funzione sostitutiva dell'onere probatorio delle parti” o
“supplire alla deficienza dello proprie allegazioni o offerte di prova”; e ciò “neppure nel caso di consulenza tecnica d'ufficio cosiddetta percipiente”, atteso che anch'essa “si iscrive
… nell'orbita istruttoria del processo” e dunque “non smarrisce mai il proprio radicamento nel campo della prova”, con la conseguenza che pur in tal caso “si rivela sempre indefettibile” “il sostrato probatorio” e, ancor prima, allegatorio, considerando che “è possibile assegnare alla consulenza tecnica d'ufficio … funzione percipiente” solo “a condizione che essa verta su elementi già allegati dalla parte” nei termini previsti ex lege e che, pertanto e in definitiva, qualsivoglia “consulenza”, pur percipiente, “non costituisce la sede per aggirare le decadenze in cui le parti siano incorse” [cfr. Cass. civ., 31/08/2020, n.
18152, nonché, ex multis, Cass. civ., 17/01/2024, n. 1763; Cass., Sez. un., n. 3086/2022, cit.;
Cass. civ., 3/07/2020, n. 13736; Cass. civ., 22/01/2015, n. 1190; Cass. civ., 26/11/2007, n.
24620].
X.3.- Le considerazioni che precedono, come evidente, impongono ex se il rigetto anche di tale 4° e ultima doglianza (v. supra, sub I.2.1., punto (4)) degli appellanti [afferendo a eccezione prospettata genericamente e in violazione dei rigorosi oneri deduttivi qui stabiliti
(v. supra, sub X.2.1., punto (a))] e sono quindi del tutto assorbenti rispetto a ogni ulteriore questione e profilo - e ciò, come ovvio, anche con riguardo ai rilievi svolti dal Tribunale di
Pagina 27 di 30 R.G. 373/2021.
prime cure solo “per dovere di completezza argomentativa” (cfr. pag. 10, 4° cpv., della sentenza gravata), trattandosi, anche in questo caso e come evidente, di mera argomentazione adiecta [essendo il rigetto di per sé fondato sulla genericità dell'eccezione, ex se comportante la non accoglibilità delle relative istanze istruttorie e l'assoluta non scrutinabilità di fatti e questioni “mai entrati a far parte del thema decidendum” (v. supra, sub X.2.1., punto (b))] e chiaramente prospettata solo ad abundantiam (e in specie, come detto, solo per “completezza argomentativa”, alla stregua di inserto meramente “aggiuntivo” e in alcun modo connesso o correlato alle ragioni effettivamente determinanti la statuizione di rigetto), non potendosi pertanto riconoscere alle parti impugnanti, a fronte di argomentazione “non costituente una ratio decidendi” e “non” avente “alcun effettivo rilievo quale fondamento della statuizione finale”, “alcun interesse” alla sua contestazione [v. supra, sub IX.4.2., nonché le pronunce ivi citate].
XI.- Apprezzando quindi in chiave sistematica quanto globalmente precede, risultando meritevoli di reiezione tutte le contestazioni avanzate [tanto dall'appellata qui costituitasi (con
“oggettivo appello incidentale” tardivo e dunque inammissibile: v. supra, sub V.-V.2.2.), quanto dalle parti appellanti (con rigetto in tal caso nel merito: v. supra, sub VI.-X.2.2.)], è evidente, come detto [v. supra, sub IV.] e qui da ribadirsi, che vada integralmente confermata la pronuncia qui gravata.
XII.- Venendo, infine, alla regolazione delle spese di lite, sulle quali provvedersi esclusivamente in relazione al presente grado di giudizio [attesa l'integrale conferma della sentenza appellata e il difetto di alcuno specifico gravame con riguardo alle statuizioni ex art. 91 c.p.c. di prime cure (ciò precludendo in questa sede ogni “nuovo regolamento” delle relative spese: cfr., da ultimo, Cass. civ., 19/12/2024, n. 33412; Cass. civ., 14/10/2024, n.
26623; Cass. civ., 13/06/2024, n. 16526)], occorre distinguere fra le parti costituite [v. supra, sub XII.1.] e quelle rimaste contumaci [v. supra, sub XII.1.].
XII.1.- Quanto alle prime, attesa la reiezione delle contrapposte impugnative [v. supra, sub
XI.] e il conseguente ricorrere dei presupposti di cui all'art. 92, comma II, 1° ipotesi, c.p.c.
[nella formulazione qui ratione temporis vigente], occorre evidentemente disporne la compensazione per l'intero [“misura della compensazione”, quest'ultima, latamente discrezionale, svincolata da precisi parametri oggettivi e rispetto alla quale “deve” in ogni
Pagina 28 di 30 R.G. 373/2021.
caso “escludersi” alcuno specifico “obbligo motivazionale” (cfr., da ultimo, Cass. civ.,
25/03/2024, n. 7947)].
XII.2.- Quanto invece alle parti rimaste contumaci, nessuna statuizione in punto di spese è evidentemente da adottarsi, considerando l'esito delle impugnative [non essendo intervenuta alcuna modifica a esse sfavorevole] e il loro difetto di costituzione [non avendo conseguentemente “sopportato spese al cui rimborso abbia diritto (Cass. n. 16174 del 2018;
Cass. n. 17432 del 2011)” (v., da ultimo, Cass. civ., 15/05/2019, n. 12897)].
XII.3.- Trattandosi, poi, di procedura successiva al 30 gennaio 2013 (cfr. art. 1, commi 18 e
561, della Legge n. 228 del 2012), occorre dare atto – con riguardo a entrambe le parti (a prescindere da ogni valutazione sul “contributo unificato iniziale”, atteso che “accertare la debenza del contributo unificato iniziale” “non spetta” “al giudice civile dell'impugnazione”: cfr. Cass. civ., Sez. un., 17/07/2023, n. 20621), a prescindere dalla condanna alle spese (cfr.
Cass. civ., 3/04/2018, n. 8170 e Cass. civ., 13/05/2014, n. 10306) e fermi i limiti della predetta attestazione [avente funzione meramente ricognitiva della sussistenza, in astratto, del solo presupposto “processuale” della sanzione, competendo ogni valutazione ulteriore, anche di effettiva debenza “in concreto”, esclusivamente all'Amministrazione] -, della sussistenza del presupposto processuale di cui alla 1° parte dell'art. 13, c. 1 quater, T.U.S.G. [cfr. Cass. civ., Sez. un., 20/02/2020, n. 4315].
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Reggio Calabria, nella composizione in epigrafe indicata, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel giudizio iscritto al n. 373/2021
R.G., avente ad oggetto appello avverso la sentenza del Tribunale di Palmi n. 428/2021, pubblicata in data 26.05.2021 ed emessa a definizione del proc. n. 100812/2012 R.G. (con riunito il proc. n. 838/2012 R.G.), disattesa o assorbita ogni diversa istanza ed eccezione, anche riconvenzionale, così provvede:
1) DICHIARA inammissibile l'impugnativa della parte appellata, RIGETTA il gravame avanzato in via principale dalle parti appellanti e per l'effetto CONFERMA integralmente la sentenza impugnata;
2) DISPONE, con riguardo alle spese del presente grado di giudizio:
- COMPENSA integralmente tali spese fra le parti costituite;
Pagina 29 di 30 R.G. 373/2021.
- NULLA rispetto alle parti rimaste qui contumaci;
3) DÀ ATTO, con riferimento a entrambe le parti costituite, della sussistenza del presupposto processuale di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002.
Così deciso in Reggio Calabria, Camera di Consiglio da remoto del 12 dicembre 2025.
Il Cons. est. La Presidente
dott. N.A. Vecchio dott.ssa Patrizia Morabito
Pagina 30 di 30
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE CIVILE
* * *
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in Camera di Consiglio da remoto (sulla piattaforma Microsoft Teams) nelle persone dei seguenti Giudici:
- Patrizia Morabito Presidente
- Viviana Cusolito Consigliera
- Nicola Alessandro Vecchio Relatore ed estensore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 373/2021 R.G. e vertente tra
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) e (C.F. ), con l'avv. C.F._2 Parte_3 C.F._3
NO AP (C.F. . CodiceFiscale_4 Email_1
-appellanti- nei confronti di
(C.F. ); CP_1 C.F._5 [...]
C.F. ), in persona del suo Controparte_2 P.IVA_1
l.r.p.t. e qui di seguito anche solo ” o ”; Controparte_2 CP_3 Controparte_4
(C.F. ), in persona dei loro l.r.p.t. e qui di seguito anche solo “ ”, tutti P.IVA_2 CP_4
contumaci;
(C.F. ), come rappresentata dalla sua procuratrice Parte_4 P.IVA_3
speciale C.F.-P.I. , in persona dei loro l.r.p.t. e qui di Parte_5 P.IVA_4
Pagina 1 di 30 R.G. 373/2021.
seguito anche solo “ e ”, con l'avv. RENATO SARDI (C.F. Parte_4 Pt_5
- pec: ) C.F._6 Email_2
-appellati-
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Palmi n. 428/2021, pubblicata in data 26.05.2021 ed emessa a definizione del proc. n. 100812/2012 R.G. (con riunito il proc. n.
838/2012 R.G.).
* * *
Conclusioni delle parti
Come in atti e come da note scritte telematicamente depositate, qui da intendersi integralmente riprodotte, in occasione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del
16.10.2025.
* * *
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I.- Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, secondo il disposto degli artt. 132
c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
I.1.1.- Con atti di citazione ritualmente notificati le parti Parte_1 [...]
e , nonché hanno adito il Tribunale Pt_2 Parte_3 CP_1
di Palmi, instaurando i due giudizi di prime cure (n. 100812/2012 e n. 838/2012 R.G.), poi riuniti, al fine di proporre opposizione avverso il d.i. n. 195/2012 (proc. n. 565/2012), ingiungente a tali parti, quali garanti in via fideiussoria della (qui di seguito anche Parte_6
Parte solo ”), il pagamento alla di € 863.868,85 [di cui € 544.343,25 a Controparte_2
titolo di residuo insoluto del mutuo fondiario n. 12124 ed € 319.525,60 a titolo di residuo insoluto del mutuo fondiario n. 12428], oltre interessi e oltre spese della procedura monitoria.
Gli opponenti hanno in particolare contestato:
(A) la già intervenuta ammissione del credito della Banca, in via privilegiata (ipotecaria), al passivo della TEA;
Pagina 2 di 30 R.G. 373/2021.
(B) l'invalidità e in ogni caso l'estinzione della fideiussione, considerando: (a) la violazione dell'art. 1957 c.c.; (b) la mancata sottoscrizione ex artt. 1341 e 1342 c.c. dell'estensione della garanzia;
(c) la violazione, altresì e considerando l'importo cumulativo delle fideiussioni, dell'art. 1941 c.c.; (d) la violazione dell'art. 1956 c.c. e, in ogni caso, dell'obbligo della CP_2
di comportarsi secondo buona fede e correttezza;
(C) la genericità nella determinazione della somma ingiunta, nonché nel calcolo degli interessi.
I.1.2.- Con distinte comparse si è poi costituita, nei due procedimenti di opposizione (di cui ha chiesto la riunione), la , contestando le altrui prospettazioni e chiedendo la Controparte_2
concessione della provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c., nonché, nel merito, il rigetto delle altrui opposizioni.
I.1.3.- Nel corso del giudizio di prime cure (n. 100812/2012 R.G., con riunito il proc. n.
838/2012 R.G.), poi:
(1) con provvedimento depositato il 7.11.2013 è stata accolta la richiesta ex art. 648 c.p.c.;
(2) con provvedimento depositato il 17.11.2014, disattese le richieste istruttorie, è stato disposto il rinvio della causa per la precisazione delle conclusioni;
(3) sono intervenute con comparse ex art. 111 c.p.c. prima la (rappresentata dalla CP_4 procuratrice speciale e costituitasi con comparsa dell'11.09.2017) e poi la CP_5
(rappresentata dalla procuratrice speciale e Parte_4 Controparte_6 costituitasi con comparsa dell'1.03.2019).
I.1.4.- All'esito, poi, di tale giudizio, istruito con le produzioni documentali delle parti, è stata emessa la pronuncia qui gravata (la sent. n. 428/2021 del 26.05.2021), nella quale il Tribunale di 1° grado ha accolto, in parte qua, le opposizioni e per l'effetto:
(1) revocato il d.i. n. 195/2012 e contestualmente condannato i 4 opponenti ( Parte_1
, e al
[...] Parte_2 Parte_3 CP_1
pagamento alla della somma di € 217.055,42, oltre interessi;
Controparte_2
(2) regolato le spese di lite, poste a carico degli opponenti nel rapporto fra essi e la CP_2
e compensate invece fra tali opponenti e le società terze intervenute.
[...]
Pagina 3 di 30 R.G. 373/2021.
I.2.1.- Avverso tale sentenza è stato poi proposto l'odierno appello (proc. n. 373/2021) dalle parti e , i quali hanno Parte_1 Parte_2 Parte_3
in particolare contestato:
(1) la mancata estromissione dal giudizio della (parte intervenuta ex art. 111 CP_4
c.p.c.) e la nullità, annullabilità, inefficacia della notifica della sentenza effettuata dalla
Parte_4
(2) la duplicazione, contraria a buona fede e correttezza, della domanda giudiziale;
(3) la nullità, per violazione della normativa antitrust, delle fideiussioni del 14.3.2008 e del
14.11.2008, con conseguente inoperatività della clausola derogatoria all'art. 1957 c.c.;
(4) l'usurarietà degli interessi dei mutui garantiti.
I.2.2.- Con comparsa del 27.10.2023 si è poi costituita la società [già Parte_4
rappresentata dalla procuratrice speciale con gli avv.ti Controparte_6
CA e Gaboardi, e in seguito da altra società, i.e. la “in sostituzione della Pt_5 precedente procuratrice speciale” e altresì con “costituzione di nuovo difensore”, avv. Sardi, in sostituzione dei “precedenti difensori” (cfr. comparsa del 12.12.2024)], contestando le prospettazioni degli appellanti e in particolare chiedendo di:
(A) accertare l'erroneità della sentenza nella parte in cui aveva ritenuto non provata l'intervenuta cessione del credito prima a e poi a essa CP_4 Parte_4
(B) rigettare in toto l'appello avversario.
I.2.3.- Non si sono invece costituite, pur a fronte della ritualità della notifica, le altre parti
[ e ], conseguentemente dichiarate CP_1 Controparte_2 CP_4
contumaci con provvedimento del 27.12.2024.
I.2.4.- Con il medesimo provvedimento, ritenuta la richiesta di approfondimento peritale tecnico-contabile compiutamente delibabile unitamente al merito, il gravame è stato rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 16.10.2025.
I.2.5.- All'esito di tale udienza e con provvedimento del 17.10.2025 (comunicato alle parti in pari data), l'appello è stato definitivamente assegnato a sentenza con concessione di termini ridotti (20+20) ex art. 190 c.p.c..
II.- Le questioni sorte nel contraddittorio delle parti devono essere decise secondo l'ordine logico-giuridico.
Pagina 4 di 30 R.G. 373/2021.
III.- Ante omnia, giova precisare che:
(A) nell'ambito degli scritti conclusivi ex art. 190 c.p.c. in questa sede depositati risulta un c.d. doppio deposito della comparsa conclusionale degli appellanti (e in specie un 1° deposito in data 20.10.2012, ore 19:12, e un 2° deposito in data 4.11.2025, ore 17:41); a fronte di ciò, e a prescindere dalle circostanze e dagli eventuali disguidi tecnici plausibilmente originanti un tale plurimo deposito dell'atto, non v'è dubbio che occorra tenersi conto solo del primo atto depositato, atteso che, come noto, “l'avvenuto deposito della comparsa conclusionale … consuma il diritto della parte di compiere la relativa attività difensiva, che non può pertanto essere duplicata” [v. Cass. civ., 30/11/2012, n. 21472, nonché, sul tema, Cass. civ.,
30/10/2018, n. 27616 e, nella giurisprudenza di merito, Trib. Mantova, 30/05/2017 e Trib.
Frosinone, 10/10/2014 (ribadendo che il primo deposito già determina l'integrale
“consumazione della facoltà” difensiva “riconosciuta alla parte”), con principio poi insuscettibile di ritenersi superato da Cass. civ., 2/09/2022, n. 25934 (ivi trattandosi non già di scritti conclusivi in appello, ma di “atti introduttivi del giudizio di primo grado”, valorizzando la peculiarità di questi ultimi e sottolineandone la diversità – “non si attagliano al caso di specie”- rispetto agli atti esaminati nelle pronunce anche qui citate - Cass. n. 27616/2018, cit.,
e Cass. n. 21472/2012, cit., quest'ultima specificamente relativa proprio agli atti ex art. 190
c.p.c.)];
(B) “l'ambito della cognizione del giudice d'appello”, poi e come pacifico, “è definito dai motivi di impugnazione formulati” e “non consiste … in una rinnovata pronuncia sulla domanda giudiziale e sulla intera situazione sostanziale oggetto del giudizio di primo grado”,
“esplicandosi e consumandosi il diritto di impugnazione”, poi, “con l'atto di appello”, “il quale fissa i limiti della devoluzione della controversia in sede di gravame” (v., ex multis,
Cass. civ., Sez. un., 16/02/2023, n. 4835; Cass. civ., Sez. un., 21/03/2019, n. 7940; Cass. civ.,
24/05/2001, n. 7088), risultando l'odierno thema decidendum pertanto delimitato e circoscritto alle sole questioni oggetto di espressa impugnativa, essendo ogni ulteriore questione ormai irretrattabile, poiché già passata in giudicato.
IV.- Ciò detto, occorre poi disattendere tutte le impugnative formulate avverso la sentenza di prime cure e dunque confermare integralmente quest'ultima.
Pagina 5 di 30 R.G. 373/2021.
V.- Giova muovere, a tal proposito e afferendo a questione astrattamente pregiudiziale e preliminare (i.e. la titolarità del credito), dalle deduzioni critiche avanzate dalla parte appellata qui costituitasi da ultimo rappresentata dalla – v. supra, sub I.2.2.). Parte_4 Pt_5
Tale parte ha sostenuto, in particolare, che “la sentenza impugnata sicuramente è errata sul punto in cui ritiene non provata la cessione del credito in favore delle cessionarie che hanno prodotto la Gazzetta Ufficiale attestante le cessioni in proprio favore” ed espressamente chiesto, in riforma di quest'ultima, di voler “accertare e dichiarare che Controparte_4
prima e dopo, sono le cessionarie del credito di Parte_4 [...]
e che, pertanto, la legittimazione attiva spetta in capo a Controparte_7
[cfr. pagg.
5-9 e 15, punto 1., della comparsa del 27.10.2023]. Parte_4
V.1.- Trattandosi, come evidente, di inequivoca contestazione e richiesta di riforma di un'espressa statuizione della sentenza di prime cure [in punto, in specie, di difetto di prova della cessione del credito (cfr. pagg.
4-5 della pronuncia gravata, ove si è espressamente ritenuto “non” “assolto”, da parte delle cessionarie in blocco, il relativo “onere probatorio”)],
è evidente che essa vada qualificata come impugnativa incidentale;
e ciò considerando che:
(a) “la critica ad una decisione dinanzi ad un giudice di impugnazione si deve articolare in appello con l'impugnazione incidentale” [“non” essendo “sufficiente”, in tal caso, “la mera riproposizione ai sensi dell'art. 346 c.p.c.”, in quanto “al concetto della riproposizione deve ritenersi estraneo ogni profilo di deduzione di una critica alla decisione impugnata”, occorrendo a tal riguardo necessariamente proporre “un appello incidentale” – “e ciò perché non si tratta di chiedere al giudice d'appello di esaminare” una questione non considerata, neanche “implicitamente”, “nella sua motivazione”, “ma di esaminarla in quanto rigettata in primo grado”, con la conseguenza che “l'attività diretta a sottoporre al giudice d'appello la domanda non può ignorare la decisione di primo grado e, dunque, dovendola sottoporre a critica, si deve articolare con l'appello incidentale” (cfr. Cass. civ., Sez. un., 19/04/2016, n.
7700, nonché, da ultimo ed ex multis, Cass. civ., Sez. un., 4/12/2024, n. 31136)];
(b) laddove, tuttavia, “la parte … abbia devoluto la cognizione al giudice d'appello” di una questione già valutata in prime cure, pur “erroneamente indicandola come mera riproposizione e non come gravame incidentale”, “la non equivoca volontà della parte, nella forma e nella sostanza, di contestare l'assunto del giudice di prime cure” impone “di
Pagina 6 di 30 R.G. 373/2021.
procedere alla qualificazione effettiva della doglianza come appello incidentale” [essendo del resto pacifico che “nel rito ordinario di cognizione, a differenza che nel rito di cui agli artt. 413 e segg. c.p.c., (cd. rito del lavoro), la proposizione dell'appello incidentale non necessita di particolari forme, né investe l'ufficio giudiziario di incombenti quali il differimento dell'udienza” e che a tale qualificazione ovviamente “non ostano” né “la mancanza della dichiarazione di cui al D.P.R. n. 115 del 2002” (“la quale non comporta alcuna conseguenza in punto di requisiti dell'impugnazione, in quanto detta dichiarazione può anche essere omessa”), né “la sola mancanza dell'indicazione della doglianza con
l'esatta espressione in diritto” (dovendo “l'atto” “essere considerato nel suo contenuto sostanziale” e “apprezzato secondo il principio della idoneità al raggiungimento dello scopo” di cui all'“art. 156 c.p.c., comma 3”)], risultando dunque “evidente”, nel caso di specie e a fronte dell'inequivoca volontà della parte appellata [avendo quest'ultima qui chiaramente espresso la propria volontà di contestare la sentenza di prime cure, poiché “sicuramente”
“errata” e pertanto a suo avviso da riformare in ordine alla “legittimazione” delle “cessionarie del credito” (v. supra, sub V.)], “il carattere di oggettivo appello incidentale di quanto dedotto nella comparsa di risposta” (cfr., ex aliis, Cass. civ., 23/02/2022, n. 5906; Cass. civ.,
1/04/2022, n. 10647; Cass. civ., 24/06/2021, n. 18119; Cass. civ., 3/11/2020, n. 24456).
V.2.- Tale contestazione, integrante “oggettivo appello incidentale”, è poi pacificamente non scrutinabile, poiché proposta oltre il termine decadenziale ex artt. 343, comma I, e 166 c.p.c..
V.2.1.- La comparsa di costituzione, infatti, è stata depositata dalla parte appellata in data
27.10.2023, e dunque senz'altro oltre il termine di 20 giorni prima dall'udienza di comparizione, indicata nell'atto d'appello al “16 dicembre 2021” [risultando evidentemente irrilevanti i successivi differimenti (disposti nelle date dell'8.07.2021 - al 28.04.2022 -, del
28.03.2022 - al 16.11.2023 - e del 13.11.2023 – al 19.12.2024), poiché disposti dal Presidente di Sezione e dunque inidonei a determinare il “differimento del termine per la proposizione dell'appello incidentale” (differimento che “non può essere applicato” ove il rinvio “venga disposto, come nella specie, direttamente dal Presidente della sezione”, non trattandosi in tal caso di rinvio “disposto ai sensi del comma 5” dell'art. 168 bis c.p.c. e dunque “non comporta[ndo] la riapertura dei termini per … la proposizione dell'appello incidentale”: cfr.,
Pagina 7 di 30 R.G. 373/2021.
e.g., Cass. civ., 20/12/2013, n. 28571; Cass. civ., 9/02/2009, n. 4030; Cass. civ., 23/06/2008,
n. 17032)].
V.2.2.- A ciò consegue il carattere chiaramente tardivo e inammissibile anche delle relative deduzioni, con conseguente preclusione di ogni delibazione a tal riguardo [atteso che, come noto, “ove non sia rispettato il termine per il deposito in cancelleria della comparsa contenente l'appello incidentale di cui all'art. 343 c.p.c.” – termine “non derogabile in alcun modo” e la cui “inosservanza” è rilevabile “anche d'ufficio”, considerando che il “termine della prima udienza per la proposizione dell'appello incidentale … è materia di ordine pubblico sottratta alla disponibilità delle parti” – il relativo “appello” risulta “inammissibile”
(cfr., ex aliis, Cass. civ., 1/04/2014, n. 7519; Cass. civ., 29/10/2001, n. 13427; Cass. civ.,
16/11/1994, n. 9655)].
VI.- Ciò detto e muovendo pertanto alle deduzioni dell'unico appello qui scrutinabile (i.e. quello proposto dalle parti e Parte_1 Parte_2 Pt_3
), esso è da disattendersi nel merito, non risultando i motivi avanzati globalmente
[...]
suscettibili di accoglimento.
VII.- Procedendo, in particolare, dalla 1° ragione di doglianza [v. supra, sub I.2.1., punto (1)], essa verte, come detto, su due profili, i.e. la mancata estromissione dal giudizio della CP_4
intervenuta ex art. 111 c.p.c. e la nullità, annullabilità, inefficacia della notifica della sentenza effettuata dai procuratori della Parte_4
VII.1.- Quanto al primo aspetto, occorre qui rammentare che:
(a) “l'estromissione di una parte dal processo è prevista e possibile solo nei casi specifici” previsti da alcune norme determinate (artt. 1586, comma II, e 1777, comma II, c.c., nonché artt. 108, 109 e 111, comma III, c.p.c.), non potendo pronunciarsi che nelle ipotesi ivi disciplinate (atteso che “non può ammettersi” “l'ammissibilità in via generale di tale figura”
e che, al di fuori di tali ipotesi, è evidente “l'improprietà della formula adottata”, essendo evidente che, pur ove si ravvisi “difetto” di “legittimazione” o di “una condizione dell'azione”, ciò non implica “estromissione”, ma una “pronuncia assolutoria sul merito”)
[cfr., ex aliis, Cass. civ., 4/03/2024, n. 5710; Cass. civ., 29/04/2015, n. 8693 e già Cass. civ.,
14/04/1981, n. 2236 (ove, in ossequio al principio di tassatività, si escludeva l'applicabilità
Pagina 8 di 30 R.G. 373/2021.
dell'art. 108 c.p.c. nel caso di mancanza dell'istanza del garantito e dell'accettazione dell'attore), nonché Trib. Torino, ord., 28/11/2016];
(b) “in caso di alienazione del diritto controverso (111 c.p.c.)”, in specie, non v'è dubbio che
“l'intervento o la chiamata in causa dell'acquirente non comporta automaticamente
l'estromissione dell'alienante”, rientrando nel “caso specifico” di estromissione solo l'ipotesi in cui, dopo un tale intervento o una tale vocatio, “le altre parti … consentono” all'emissione di tale apposito “provvedimento giudiziale”, insuscettibile pertanto di essere adottato “in mancanza” del “previo consenso di tutte le parti” e del loro “esplicito concorde consenso” [v. art. 111, comma III, c.p.c., nonché, ex multis, Cass. 26/01/2010, n. 1535; Cass. civ.,
22/10/2009, n. 22424; Cass. civ., 24/08/2006, n. 18483; Cass. civ., 5/06/1995, n. 6302; Cass. civ., 9/03/1990, n. 1918; Cass. civ., 25/12/1989, n. 5803; Cass. civ., 25/06/1988, n. 4320];
(c) in difetto dei (tassativi) presupposti per procedervi, pertanto, è evidente che il giudice non possa emettere alcun provvedimento di estromissione e che “il processo prosegue tra le parti originarie”, essendo noto e pacifico che, “anche nel caso di intervento del successore a titolo particolare” e a prescindere dall'effettiva prova della successione (esclusa in prime cure e qui non rivalutabile – v. supra, sub V.-V.2.2.), ciò comunque “non incide sul rapporto processuale”, atteso che, “sia che il dante causa o il successore a titolo universale siano estromessi, sia nel caso contrario”, ciò ovviamente “non priv[a] l'alienante della qualità di parte”, in quanto “la parte originaria … mantiene la sua legittimazione attiva ad causam” e
“non perde alcun potere processuale”, “conservando” intatta la sua “posizione”, con la conseguenza che “la decisione viene dunque correttamente emanata nei confronti della parte originaria” [cfr. art. 111, comma I, c.p.c., nonché, ex aliis, Cass. civ., 9/11/2018, n. 28684;
Cass. civ., 15/10/2014, n. 21773; Cass. n. 22424/2009, cit.; Cass. civ., 12/04/2006, n. 8515].
VII.1.1.- Alla luce di ciò è evidente che la non poteva essere qui estromessa né ex art. CP_4
111, comma III, c.p.c. [non potendosi dar seguito, in difetto del presupposto dell'“esplicito concorde consenso di tutte le parti” (v. supra, sub VII.1., punto (b)), alla richiesta avanzata dalla parte con comparsa dell'1.03.2019], né ad altro titolo [non ricorrendo Parte_4
alcuna delle ulteriori ipotesi (tassative) di estromissione: v. supra, sub VII.1., punto (a)], essendo il processo pertanto ritualmente proseguito, come necessario, “tra le parti originarie”
[v. supra, sub VII.1., punto (c)], le sole qui peraltro ritenute munite di legittimazione [atteso il
Pagina 9 di 30 R.G. 373/2021.
ravvisato difetto di prova della circolazione del credito, con statuizione di prime cure non più rimeditabile in questa sede (v. supra, sub V.-V.2.2.)].
VII.2.- Venendo poi al 2° profilo, e dunque all'effettiva valenza della notifica della sentenza di prime cure effettuata da in data 28.05.2021 [v. supra, sub VII., nonché pag. Parte_4
4, punto 12., della comparsa dell'appellata del 27.10.2023], occorre osservare che:
(a) l'atto di appello originante l'odierno gravame risulta notificato in data 27.06.2021, ore
18:15:41 (cfr. la RdAC già allegata all'avviso di impugnazione depositato in data 6.07.2021), risultando pertanto intervenuto comunque prima di giorni 30 dalla predetta notifica della sentenza gravata [spirando invero tale termine, anche considerando l'operatività della proroga automatica ex art. 155, comma IV, c.p.c. (essendo il 27.06.2021 un giorno festivo – domenica), solo in data 28.06.2021];
(b) tale rilievo è evidentemente assorbente e preclude ogni ulteriore delibazione a tal riguardo, considerando che dall'eventuale inefficacia o invalidità della notifica effettuata ex adverso comunque non deriverebbe alla parte alcuna “utilità concreta” (trattandosi di appello comunque tempestivo), ciò chiaramente escludendo la sussistenza di un vantaggio immediatamente ritraibile in virtù della richiesta riforma della sentenza e dunque di un
“interesse della parte” tale da consentirne lo scrutinio [cfr., da ultimo, Cass. civ., 17/09/2025,
n. 25510; Cass. civ., 11/11/2024, n. 28945; Cass. civ., 15/07/2024, n. 19327; Cass. civ.,
9/05/2024, n. 12733].
VII.3.- Non potendo pertanto accogliersi o persino valutarsi né l'uno, né l'altro profilo di contestazione [v. supra, sub VII.1.-VII.2.], è evidente che occorra disattendere il 1° motivo d'appello [v. supra, sub I.2.1., punto (1)].
VIII.- Parimenti meritevole di reiezione risulta altresì la 2° ragione di doglianza [v. supra, sub
I.2.1., punto (2)], mediante la quale le parti appellanti hanno in particolare contestato l'esercizio dell'azione monitoria nei confronti di essi garanti, dopo la previa istanza di ammissione al passivo della debitrice principale (TEA), sostenendo che:
(a) tale seconda azione risultava preclusa dalla richiesta di ammissione al passivo fallimentare
(trattandosi di azioni alternative e di duplicazione comunque contraria a buona fede e correttezza, nonché in ogni caso abusiva);
Pagina 10 di 30 R.G. 373/2021.
(b) il precedente richiamato in prime cure (Cass. civ., 17/10/2018, n. 26003) non poteva poi ritenersi dirimente, considerando la data di notifica del d.i., la data dell'udienza di ammissione allo stato passivo e la necessità del previo pagamento da parte del fideiussore per l'insinuazione al passivo del debitore fallito;
(c) le asserite cessionarie ( e poi avevano poi richiesto somme CP_4 Parte_4
eccedenti al dovuto (in particolare in punto di interessi, calcolati sull'intero capitale originario e non già sul residuo dovuto a seguito di quanto già percepito dalla creditrice in sede concorsuale).
Tali complessive deduzioni, come qui di seguito esaminate, sono senz'altro da rigettare.
VIII.1.- Prendendo le mosse, in particolare, dal primo rilievo [v. supra, sub VIII., punto (a)], è evidente che dall'istanza di ammissione al passivo della debitrice principale non discendesse alcuna preclusione all'esercizio dell'azione monitoria nei confronti dei garanti.
VIII.1.1.– E ciò considerando:
(A) il carattere naturalmente solidale della responsabilità fideiussoria [essendo “il fideiussore” “obbligato in solido col debitore principale al pagamento del debitore” e dunque risultando “l'obbligazione del fideiussore” “né sussidiaria né eventuale”, ma, appunto, strettamente “solidale con quella del debitore principale” (cfr. art. 1944, comma I, c.c., nonché, ex multis, Cass. civ., 29/11/2005, n. 26042)], potendo il creditore dunque agire nei confronti di “ciascuno” “per la totalità” dell'“adempimento” (art. 1292 c.c.) ed essendo la mera “azione” nei confronti di uno evidentemente inidonea a liberare gli altri [potendo la
“liberazione” invero conseguire solo dal pagamento, e dunque dall'effettivo “adempimento da parte di uno” dei co-obbligati: cfr. ancora art. 1292 c.c.];
(B) la specifica disciplina in materia concorsuale, nella quale non solo si conferma chiaramente tale principio [all'uopo stabilendo che “il creditore di più coobbligati in solido concorre nel fallimento di quelli che tra essi sono falliti, per l'intero credito in capitale e accessori, sino al totale pagamento”, con norma il cui “chiarissimo disposto” evidentemente
“costituisce attuazione del principio generale di cui all'art. 1292 c.c. e segg.” e che “persegue la finalità di conservare la tutela assicurata al creditore dal meccanismo della solidarietà anche a seguito del fallimento di uno o più dei coobbligati” (cfr. art. 61, comma I, L.F., nonché, ex aliis, Cass. civ., 27/05/2014, n. 11811 e Cass. n. 26003/2018, cit.)], ma lo si
Pagina 11 di 30 R.G. 373/2021.
estende e rafforza, prevedendo la tendenziale irrilevanza, dopo il fallimento e in sede concorsuale, di tutti i pagamenti parziali [potendo venire in rilievo solo i pagamenti antecedenti (cfr. art. 62, comma I, L.F.) ed essendo invece pacifico che, “in data successiva al fallimento”, la sua ammissione al passivo rimanga inalterata fino al totale pagamento del credito (mirando gli artt. 61, comma I, e 62 L.F. proprio “all'esigenza di assicurare la stabilità della situazione esistente al momento della dichiarazione di fallimento,
Pt_ mantenendola ferma a che il credito principale non scompaia per intero”, potendo pertanto venire in rilievo, nonché consentire l'insinuazione del garante – v. infra -, solo un
“pagamento integralmente satisfattivo delle ragioni creditorie”: cfr. Cass. civ., 20/11/2019, n.
30198; Cass. n. 26003/2018, cit.; Cass. n. 11811/2014, cit.; Cass. civ., 1/03/2012, n. 3216)];
(C) la pacifica possibilità per il creditore, pertanto, di agire nei confronti di entrambi i condebitori solidali senza che la previa “azione” nei confronti dell'uno valga in alcun modo né a liberare l'altro [essendo a tal riguardo invero necessario l'“adempimento”, e dunque l'effettivo pagamento al creditore di quanto spettante (cfr. art. 1292 c.c.)], né a dar luogo ad alcuna duplicazione del credito [il quale, pur se più volte azionato (come pacificamente ammissibile, persino per conseguire “un secondo titolo esecutivo”: cfr. Cass. civ., 28/08/2019,
n. 21768 e Cass. civ., 16/03/2018, n. 6526), non viene tuttavia più volte conseguito, rimanendo pertanto dovuto da “ciascuno” dei “debitori” per l'intera somma non saldata (qui puntualmente quantificata dal Tribunale di prime cure, avendo quest'ultimo condannato i garanti solo per la “differenza” “tra l'importo di cui al monitorio” “e la somma assegnata all'istituto bancario in sede di riparto fallimentare” – cfr. pag. 12, pen. cpv., della sentenza appellata)], trattandosi di azioni pacificamente autonome e senz'altro esercitabili pur nel caso di fallimento del debitore principale [avendo “il creditore”, come detto, pieno e pacifico
“diritto di concorrere nel fallimento del coobbligato fallito per l'intero credito per capitale e accessori sino all'integrale pagamento” ed essendo del tutto evidente che “il fallimento del debitore principale non rappresenta … impedimento giuridico ostativo alla realizzazione della pretesa del creditore”, considerando, al contrario, “il carattere solidale della responsabilità del fideiussore e la conseguente autonomia dell'azione di pagamento proposta nei suoi confronti rispetto a quella … contro il debitore principale” (cfr. Cass. civ.,
Pagina 12 di 30 R.G. 373/2021.
21/03/2022, n. 8995; Cass. civ., 24/02/2011, n. 4464; Cass. n. 11811/2014, cit., nonché art. 61, comma I, L.F.)].
VIII.1.2.- Né può ritenersi che deponga in senso contrario a quanto precede l'arresto richiamato dagli appellanti (Cass. civ., 16/10/2017, n. 24296) e in specie il passaggio, ivi contenuto e valorizzato dalle predette parti, per cui “in ipotesi di fideiussione senza beneficio di escussione (c.d. fideiussione solidale - art. 1944 c.c., comma 1), il creditore, esercitando la facoltà di scelta che è propria delle obbligazioni solidali, potrà promuovere le sue istanze indifferentemente nei confronti del debitore principale fallito (mediante domanda di ammissione al passivo del fallimento) ovvero nei confronti del garante (nelle forme ordinarie)” (cfr. Cass. n. 24296/2017, cit.).
Il concreto ed effettivo significato di un tale passaggio, infatti, è da cogliersi alla luce del contesto complessivo del caso esaminato dalla S. Corte e, in particolare, della quaestio iuris che ivi si poneva, invero non costituita dalla possibilità per il creditore di agire nei confronti di ciascun condebitore solidale (possibilità invero del tutto pacifica già ex art. 1292 c.c.), bensì dai termini di applicabilità dell'art. 1957 c.c. nel caso di fallimento del debitore principale.
VIII.1.2.1.- In tale arresto si ribadisce, in particolare, che pur in tal caso opera il principio consueto per cui, onde evitare la decadenza, “il creditore possa, a sua scelta, promuovere le sue istanze nei confronti del debitore principale o del fideiussore” e dunque “potrà indifferentemente scegliere” se, “agire direttamente nei confronti di quest'ultimo” “ovvero”
“insinuarsi al passivo del fallimento del primo”, anche in tal caso ovviamente non perdendo, ma “facendo salvi i diritti nei confronti del secondo, che poi potrà esercitare nell'ordinario termine di prescrizione” [cfr. Cass. n. 24296/2017, cit.].
VIII.1.2.2.- La “scelta” de qua, pertanto e ove collocata nel contesto proprio della pronuncia richiamata, evidentemente non sottende rimedi alternativi e reciprocamente escludentesi
(electa una via, non datur recursus ad alteram), ma, al contrario e con una regola operativa chiaramente ispirata al favor creditoris, ribadisce il carattere solidale dell'obbligazione, atteso che:
Pagina 13 di 30 R.G. 373/2021.
(a) proprio la natura solidale della responsabilità consente al creditore di poter agire tanto nei confronti di tutti i condebitori, quanto nei confronti di uno solo, pretendendo da quest'ultimo
“la totalità” del pagamento (art. 1299 c.c.);
(b) l'art. 1957 c.c., ove operante (diversamente dal caso di specie: v. infra), si innesta pacificamente proprio su un tale meccanismo solidale, non smentendo ma presupponendo la pacifica possibilità per il creditore di agire prima nei confronti di un condebitore, poi nei confronti dell'altro (rimanendo “ciascuno” obbligato e suscettibile di essere “costretto all'adempimento” fino al pagamento liberatorio – cfr. ancora art. 1299 c.c.) e invero onerando il creditore di agire entro un termine decadenziale (6 mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale) proprio per consentire all'istante di conservare siffatta possibilità [non derivando dalla tempestiva iniziativa nei confronti del debitore principale alcun effetto preclusivo, né ovviamente la perdita della garanzia, ma, al contrario, conseguendo proprio da siffatta iniziativa la piena “salvezza” di tutti “i diritti” nei confronti del garante, valendo proprio tale attivazione a consentire al creditore di poter “poi” “esercitare”, “nell'ordinario termine di prescrizione” e a fronte di decadenza ormai impedita, una successiva azione avverso “il fideiussore”, il quale non viene esentato da responsabilità, ma, proprio in virtù di tale istanza,
“rimane obbligato” (cfr. art. 1956, comma I, c.c., nonché Cass. n. 24296/2017, cit.)];
(c) nel caso, poi, delle fideiussioni c.d. solidali [come quelle oggetto di causa, non risultando ivi pattuito alcun beneficium excussionis e dunque pienamente operando la solidarietà fideiussoria ex art. 1944, comma I, c.c.], un tale onere di tempestiva attivazione (ove non derogato, come nel caso di specie: v. infra) è ampiamente esercitabile e non è soggetto a vincoli ratione subiecti, potendo il creditore in tal caso “conservare” i diritti e le azioni anche ove agisca tempestivamente non già contro il debitore principale, bensì contro uno dei garanti
[cfr., ex multis, Cass. n. 24296/2017, cit.; Cass. civ., 3/10/2005, n. 19300; Cass. civ.,
1/07/1995, n. 7345; Cass. civ., 20/08/1990, n. 8444; Cass. civ., 6/08/1988, n. 4868];
(d) “la facoltà di scelta spettant[e]” al creditore ai fini dell'art. 1957 c.c., pertanto, è una facoltà chiaramente ampliativa e non già preclusiva [derivando proprio dal “regime di solidarietà passiva” la possibilità per “il creditore” di “chiedere l'adempimento indifferentemente al garante o al debitore principale”, con la conseguenza che “qualora il creditore abbia tempestivamente proposto l'istanza contro il fideiussore”, egli “non è tenuto
Pagina 14 di 30 R.G. 373/2021.
ad agire, prima della scadenza del suddetto termine, anche nei confronti del debitore principale” e, in termini del tutto simmetrici, se si sia attivato “nei confronti del debitore principale”, ciò è sufficiente, in quanto pur in tal caso “i diritti del creditore nei confronti del fideiussore sono fatti salvi e restano soggetti al termine di prescrizione ordinario” (cfr., ancora ed e.g., Cass. n. 24296/2017, cit.; Cass. n. 19300/2005, cit.; Cass. n. 7345/1995, cit.;
Cass. n. 8444/1990, cit.; Cass. n. 4868/1988, cit.)], senza che tale “scelta” valga tuttavia in alcun modo a impedire ulteriori azioni nei confronti dell'altro condebitore, il quale, al contrario, “rimane obbligato” e “può essere costretto all'adempimento per la totalità” (ex artt. 1957 e 1299 c.c.) proprio per l'iniziativa già attivata e a prescindere dal soggetto da essa attinto [essendo tanto l'azione contro “il debitore principale” quanto quella “verso il fideiussore” comunque idonea a “fa[r] salvi i diritti” del creditore “nei … confronti” di ogni altro co-obbligato, “che poi potrà esercitare nell'ordinario termine di prescrizione” e senza alcun ulteriore “onere di decadenza” (cfr. ancora Cass. n. 24296/2017, cit.)].
VIII.1.3.- Alla luce di quanto precede, è pertanto evidente che la condotta creditoria qui contestata, e in specie la previa insinuazione al passivo della debitrice principale e la successiva azione monitoria nei confronti dei garanti, non risulta affatto:
(i) né contra legem [discendendo, al contrario, proprio dal meccanismo codicistico delle obbligazioni solidali, ribadito e rafforzato in sede concorsuale (v. supra, sub VIII.1.1.)];
(ii) né preclusa dal principio ribadito da Cass. n. 24296/2017 [dictum invero da apprezzarsi nel contesto suo proprio e in alcun modo confliggente, ove correttamente interpretato, con i diritti spettanti al creditore nel caso di “regime di solidarietà passiva (v. supra, sub VIII.1.2.-
VIII.1.2.2.)];
(iii) né violativa del canone di buona fede e correttezza [in quanto mero esercizio di un
“diritto” spettante ex lege e “validamente riconosciuto” al creditore, essendo a tal riguardo pacifico che “la violazione del canone di buona fede non è riscontrabile nell'esercizio in sé considerato dei diritti scaturenti dal contratto” o dalla legge (cfr., ex aliis, Cass. civ., Sez. un., 19/10/2017, n. 24675)];
(iv) né, infine, in alcun modo “abusiva” – difettando invero nel caso di specie sia un
“frazionamento” della pretesa [non essendo evidentemente intervenuta, a fronte di un credito insinuato al passivo e poi richiesto in via monitoria ai garanti sempre per il medesimo
Pagina 15 di 30 R.G. 373/2021.
importo, alcuna “parcellizzazione” o “scissione del contenuto della obbligazione operata dal creditore” (cfr. Cass. civ., Sez. un., 15/11/2007, n. 23726 e Cass. civ., Sez. un., 19/03/2025, n.
7299)], sia, in ogni caso, una condotta meramente emulativa e dunque specificamente
“abusiva” [considerando che la “proponibilità in tempi e processi diversi di domande intese al recupero” di “un unico credito dovuto in forza di un unico rapporto obbligatorio” ovvero di
“crediti facenti capo ad un unico rapporto complesso esistente tra le parti”, già di per sé del tutto lecita e fisiologica (come desumibile da “numerosi indici” “del codice di rito” che la
“presuppongono”, come gli “artt. 31”, “34”, “40 e 104”), non è poi ovviamente abusiva e
“non si pone in contrasto né con il principio di correttezza e buona fede, né con il principio del giusto processo” laddove non derivi da alcun intento nocivo o pregiudizievole, né invero da una “scelta” del creditore, ma da oggettive ragioni ordinamentali che impongono la proposizione di azioni separate (ragioni qui chiaramente legate al fallimento del debitore principale, potendosi evidentemente proporre in sede concorsuale solo la richiesta rispetto al
“debitore principale” fallito - rientrando esclusivamente la siffatta richiesta nella “competenza funzionale” “del giudice fallimentare” - ed essendo invece “l'azione di pagamento” “nei … confronti” “del fideiussore” in bonis, poiché non “attratta nella competenza del giudice fallimentare”, suscettibile di essere proposta e proseguita solo in sede ordinaria, risultando dunque evidente che, “ove gli venisse preclusa [tale] possibilità”, sarebbe proprio “il creditore” “a subire un ingiusto pregiudizio”, patendo, in thesi e pur a causa dell'altrui fallimento, la perdita della garanzia e della solidarietà fideiussoria), trattandosi, in un tal caso, di un “comportamento” creditorio che “non” dà luogo ad alcun “abuso”: cfr., ex multis, Cass.
n. 4464/2011, cit.; Cass. civ., 18/05/2015, n. 10177; Cass. civ., 7/11/2016, n. 22574; Cass. civ., Sez. un., 16/02/2017, n. 4090 e n. 4091; Cass. civ., 21/12/2021, n. 41126; Cass. civ.,
8/02/2024, n. 3643; Cass., Sez. un., n. 7299/2025, cit.).
VIII.2.- Parimenti inaccoglibile, come evidente, risulta altresì il 2° rilievo critico [v. supra, sub VIII., punto (b)], vertente, in tal caso, sul precedente menzionato in prime cure (Cass. n.
26003/2018, cit.) e in specie sul principio, pacifico e ivi ribadito, per cui l'azione del creditore nei confronti del fideiussore è senz'altro esperibile pur dopo il fallimento del debitore principale, considerando sia la natura solidale della responsabilità, sia la possibilità del
Pagina 16 di 30 R.G. 373/2021.
fideiussore adempiente di insinuarsi al passivo (in regresso o in surroga) ai sensi dell'art. 61, comma II, L.F. (cfr. ancora Cass. n. 26003/2018, cit.).
VIII.2.1.- Gli appellanti hanno sostenuto, in particolare, che un tale principio non risulterebbe qui “dirimente” perché il d.i. era stato notificato solo pochi giorni prima l'udienza di ammissione allo stato passivo (il 22.10.2012 a fronte di udienza del 30.10.2012) e per la possibile ammissione al passivo del garante “solo dopo il pagamento” (cfr. Cass. civ.,
11/11/2020, n. 25317).
VIII.2.2.- E tuttavia, non v'è dubbio che tali evenienze non possono in alcun modo utilmente invocarsi, attesa:
(A) la pacifica valenza sistematica del principio ribadito in tale dictum nomofilattico (Cass.
n. 26003/2018, cit.) – essendo evidente che la stessa possibilità per il garante in bonis di insinuarsi al passivo del debitore principale fallito non solo per i pagamenti precedenti alla declaratoria di insolvenza (art. 62, commi II e III, L.F.), ma anche per quelli a essa successivi
(art. 61, comma II, L.F.), valga a ulteriormente corroborare la persistenza della sua responsabilità a prescindere da tale fallimento, trattandosi di soggetto obbligato e senz'altro ancora tenuto all'adempimento [tanto da poter esercitare, in conseguenza di ciò, la surroga o il regresso (integrando proprio “il pagamento da parte del fideiussore … il fatto direttamente costitutivo”, “insieme alla fideiussione”, “del diritto al regresso”) e dunque insinuarsi al passivo: cfr. Cass. n. 26003/2018, cit., nonché Cass. civ., 6/03/2025, n. 5964; Cass. n.
30198/2019, cit.; Cass. n. 26003/2018, cit.; Cass. n. 3216/2012, cit.];
(B) la chiara irrilevanza e inidoneità a inficiare quanto precede, per converso, delle mere circostanze qui indicate – considerando a tal riguardo sia la pacifica diversità dei piani sottesi
[venendo qui in rilievo, al fine di dimostrare la persistenza della responsabilità fideiussoria, la mera sussistenza in astratto del “regresso” e la possibilità ex se di insinuazione al passivo e non già, come ovvio, le concrete e contingenti condizioni a ciò eventualmente ostative], sia, in ogni caso e come evidente, che i garanti avrebbero potuto chiaramente provvedere al pagamento anche prima e a prescindere dalla notifica del tutolo monitorio (non integrando quest'ultima condizione necessaria né presupposto indefettibile per procedere all'adempimento dovuto), così da tempestivamente insinuarsi alla massa fallimentare [e ciò sia nel caso avessero provveduto ad eventuali pagamenti parziali (art. 62, comma II, L.F.), sia
Pagina 17 di 30 R.G. 373/2021.
ove avessero provveduto, dopo l'apertura del fallimento - già nel giugno 2012 -, al pagamento integrale (art. 61, comma I, L.F.)], potendo in essa peraltro concorrere, come noto, anche oltre il termine ex art. 93 L.F. e persino oltre l'udienza fissata per l'esame dello stato passivo [ai sensi, come noto e secondo la disciplina ratione temporis vigente, dell'art. 101, commi I e IV,
L.F., potendo il “fideiussore … far valere il suo credito di regresso verso il debitore fallito” anche nel corso della procedura e “una volta che abbia onorato la fideiussione prestata”, proponendo, a fronte dell'“avvenuta effettuazione del pagamento” e in termini del tutto analoghi a “chiunque divenga creditore del fallito successivamente al fallimento ma in virtù di un atto o fatto giuridico che trovi una causa genetica prima dell'apertura del concorso”,
“istanza di ammissione … tardiva” (cfr. Cass. n. 5964/2025, cit.)].
VIII.3.- Venendo, infine, alla 3° deduzione [compendiata supra, sub VIII., punto (c)], è evidente che essa risulti qui priva di specifico rilievo, considerando che:
(a) essa attiene alla mera correttezza o meno di quanto “richiesto” dalle cessionarie intervenute ex art. 111 c.p.c., e dunque di parti in ogni caso prive di legittimazione e titolarità
[come stabilito in prime cure (cfr. pagg.
4-5 della sentenza appellata), con statuizione qui non validamente gravata (v. supra, sub V.2.2.) e dunque ormai irretrattabile];
(b) in prime cure si è poi già correttamente provveduto a emettere condanna solo per l'importo effettivamente dovuto - “pari”, in particolare, “alla differenza tra l'importo di cui al monitorio (€ 863.868,85) e la somma assegnata all'istituto bancario in sede di riparto fallimentare (€ 646.813,43)”, e dunque per la sola somma di “€ 217.055,42”, con conseguente debenza dei relativi interessi, a prescindere da qualsivoglia richiesta avversaria, esclusivamente su tale ultimo importo [cfr. pagg. 12-13 della pronuncia appellata] -, ciò chiaramente assorbendo ogni necessità, nonché possibilità, di scrutinio a tal riguardo.
VIII.4.- Risultando dunque meritevoli di reiezione le complessive censure ivi veicolate [v. supra, sub VIII.1.-VIII.2.], è chiaro che occorra disattendere anche il 2° motivo d'appello [v. supra, sub I.2.1., punto (2)].
IX.- Parimenti da rigettare, poi, risulta anche il 3° motivo di gravame [v. supra, sub I.2.1., punto (3)], vertendo su una questione [i.e. la prospettata nullità c.d. antitrust degli atti fideiussori del 14.3.2008 e del 14.11.2008 in virtù della dedotta corrispondenza fra talune delle loro clausole e alcuni articoli (artt. 2, 6 e 8) dello schema A.B.I. 2003 ritenuto dalla B.I.,
Pagina 18 di 30 R.G. 373/2021.
con proprio provvedimento n. 55/2005, confliggente con la normativa antitrust ex art. 2, comma II, lett. a), della L. n. 287 del 1990] del tutto nuova, e dunque tardiva e inammissibile
(art. 345 c.p.c.).
IX.1.- A tal riguardo, infatti, non v'è dubbio che si tratti di domanda inedita, poiché non già fatta valere dagli attori in prime cure [come emergente per tabulas (avendo gli stessi ivi pacificamente lamentato la sola “violazione dell'art. 1957 c.c.”, senza invece far riferimento o in alcun modo contestare la legittimità – né sotto il profilo antitrust, né aliunde - della clausola derogatoria a tale norma codicistica presente negli atti fideiussori) e invero ammesso dagli stessi impugnanti (avendo anch'essi evidenziato si trattasse di “vizio” “non” già
“eccepito”: cfr. pag. 14 dell'atto di appello)].
A fronte di ciò, è evidente che essa non sia qui in alcun modo valutabile in ossequio al già richiamato divieto dei nova ex art. 345 c.p.c. - divieto, quest'ultimo, di ampia portata
[poiché “riguarda non soltanto le domande e le eccezioni in senso stretto, ma altresì” tutte le possibili “pretese in iure” e “contestazioni in punto di fatto” “non esplicate in primo grado” e dunque “non offerte al contraddittorio di prime cure”, “poiché l'ammissione di simili contestazioni in secondo grado trasformerebbe il giudizio in parola in giudizio nuovo, modello, quest'ultimo, estraneo al vigente ordinamento processuale” (cfr., ex aliis, Cass. civ.,
22/03/2022, n. 9211 e Cass. civ., 1/02/2018, n. 2529)] e pacificamente inderogabile [a prescindere dal difetto di contestazione ovvero persino dall'accettazione del contraddittorio ex adverso, trattandosi di divieto “posto a tutela di un interesse di natura pubblicistica” e integrante un vero e proprio principio “di ordine pubblico”, la cui “violazione”, per l'effetto,
è sempre rilevabile, anche ex officio, costituendo un'invalicabile “preclusione all'esercizio della giurisdizione” che funditus impedisce lo stesso insorgere del potere-dovere di pronuncia
(cfr., ex multis, Cass. civ., Sez. un., 09/01/2020, n. 157; Cass. civ., 4/03/2016, n. 4318; Cass. civ., 30/09/2014, n. 20557; Cass. civ., 11/01/2007, n. 383; Cass. civ., 20/03/2006, n. 6094;
Cass. civ., 21/12/2005, n. 28302; Cass. civ., 6/12/2004, n. 22786; Cass. civ., 2/07/2004, n.
12147; Cass. civ., 26/05/2004, n. 10146; Cass. civ., 7/08/2003, n. 11933; Cass. civ.,
17/07/2003, n. 11202; Cass. civ., 14/02/2001, n. 2080; Cass. civ., 10/04/2000, n. 4531; Cass. civ., 22/12/1998, n. 12789)].
Pagina 19 di 30 R.G. 373/2021.
IX.2.- Né, in senso contrario a quanto precede, appare qui in alcun modo invocabile l'asserita afferenza di tale profilo a una quaestio nullitatis e, per l'effetto, la sua dedotta “rilevabilità ufficiosa”.
E ciò considerando che:
(A) non v'è dubbio che anche “la domanda di accertamento della nullità di un negozio proposta, per la prima volta, in appello è inammissibile ex art. 345 c.p.c., comma 1”, essendo invero pacifico che anche tale rilevabilità, anche ove in astratto realizzabile (come pur qui da escludersi: v. infra), non possa comunque sovvertire né la “previsione dell'articolo 345
c.p.c.”, né l'inderogabile “principio”, “ivi previsto”, “della inammissibilità delle domande nuove” in appello [principio, quest'ultimo, da cui pacificamente discende che “il thema decidendum resta definitivamente cristallizzato dal contenuto della decisione impugnata” e che “il giudice di appello investito di una domanda nuova”, pur se “volta alla declaratoria di nullità contrattuale”, in ogni caso “non può esaminarla perché inammissibile”: cfr., ex multis, Cass. civ., 6/06/2018, n. 14684; Cass. civ., 16/03/2016, n. 5249; Cass. civ., Sez. un.,
12/12/2014, n. 26243];
(B) nel caso di specie è poi evidente, come già prefigurato, che la stessa rilevabilità officiosa non potesse, né possa tuttora, aver luogo, non potendo dunque addivenirsi ad alcuno scrutinio della questione prospettata [neanche “sub specie di eccezione”: cfr. Cass., Sez. un., n.
26243/2014, cit.], atteso che: (a) “il potere del giudice di rilevare d'ufficio la nullità (o
l'inesistenza) di un contratto, in base all'art. 1421 cod. civ., va coordinato con il principio della domanda fissato dagli artt. 99 e 112 cod. proc. civ.” e “presuppone pur sempre la tempestiva allegazione” di “tutti gli elementi” “da cui la nullità deriverebbe”, non potendo pertanto neanche astrattamente invocarsi ove “le nuove censure” di invalidità risultino
“fonda[te]” su questioni e “allegazioni” “mai in precedenza svolte” ed esigano “un accertamento”, fattuale e giuridico, “mai in precedenza” né “chiesto né compiuto” [cfr., ex multis, Cass. civ., 23/02/2024, n. 4867; Cass. civ., 18/10/2023, n. 28983; Cass. civ., Sez. un.,
30/12/2021, n. 41994; Cass. civ., 23/11/2021, n. 36353; Cass. civ., 17/11/2021, n. 34799;
Cass. civ., 10/11/2020, n. 25273; Cass. civ., 19/02/2020, n. 4175; Cass. civ., 13/02/2020, n.
3556; Cass. civ., 12/11/2014, n. 24159, nonché già Cass. civ., 20/03/2003, n. 4079]
Pagina 20 di 30 R.G. 373/2021.
(b) la rilevabilità ex officio, infatti e come noto, “incontra pur sempre il limite rappresentato dal necessario riferimento a fatti [già] ritualmente acquisiti al processo” e consiste unicamente “nella possibilità che il giudice attribuisca significatività giuridica ad una circostanza” tuttavia già ritualmente e tempestivamente dedotta e rientrante tra i “fatti allegati” e già pertanto oggetto, in ossequio al principio dispositivo e alla volontà delle parti
(a cui è rimesso, ma solo entro i termini preclusivi di legge, di “plasmare il thema decidendum”: cfr. Cass. civ., Sez. un., 15/10/2024, n. 26727), della dialettica e del dibattito processuale [cfr. Cass. Sez. un., n. 41994/2021, cit.; Cass n. 36353/2021, cit.; Cass. n.
34799/2021, cit.; Cass. n. 4175/2020, cit.];
(c) anche “il rilievo ufficioso della nullità contrattuale”, in definitiva, “non può giammai supplire a deficienze allegatorie o assertorie che gravano sulle parti”, con la conseguenza che in qualsivoglia ipotesi “in cui la rilevazione di una nullità contrattuale sia inscindibilmente connessa alla allegazione o alla prova di parte”, determini “l'introduzione nel processo di una circostanza che già non gli appartenesse” o comunque comporti l'apertura di “percorsi di indagine” anche parzialmente inediti [come appunto nel caso di specie, vertendo la nullità prospettata su “percorsi di indagine”, “circostanze”, “allegazioni” e accertamenti, anche strettamente fattuali (e.g. la corrispondenza degli atti fideiussori de quibus allo schema ABI 2003 ovvero la loro riconducibilità, temporale e tipologica, all'accertamento della nel 2005 – “provvedimento” peraltro privo di “carattere Pt_8 normativo” e dunque anch'“esso appart[enente] alla sfera del fatto”), evidentemente del tutto inediti e mai in precedenza svolti], non v'è dubbio che la questione risulti senz'altro “priva degli elementi necessari per poterla rilevare d'ufficio” e “l'accertamento ufficioso è, a più forte ragione, precluso al giudice in radice” [cfr., ex multis, Cass. civ., 16/09/2025, n. 25305;
Cass. civ., 17/02/2025, n. 3989; Cass. civ., 17/06/2024, n. 16814; Cass. civ., 1/02/2023, n.
2963, nonché Cass. n. 4867/ 2024, cit.; Cass. n. 28983/2023, cit.; Cass., Sez. un., n.
41994/2021, cit.; Cass. n. 36353/2021, cit.; Cass. n. 34799/2021, cit.; Cass. n. 25273/2020, cit.; Cass. n. 4175/2020, cit.; Cass. n. 3556/2020, cit.].
IX.3.- Trattandosi, pertanto, di questione nuova [v. supra, sub IX.-IX.1.] e dunque qui pacificamente non valutabile - neanche per il tramite della rilevabilità officiosa, difettandone gli estremi [v. supra, sub IX.2.] -, è evidente che non possa né delibarsi, né a fortiori
Pagina 21 di 30 R.G. 373/2021.
accogliersi la domanda relativa all'asserita nullità antitrust degli atti fideiussori oggetto di causa.
IX.4.- La predetta inammissibilità, poi e come evidente, risulta del tutto dirimente anche con riguardo all'eccezione di estinzione cui all'art. 1957 c.c..
IX.4.1.- A tal riguardo, infatti, occorre osservarsi che:
(a) tale disposizione, come noto, è ordinariamente derogabile [poiché “non posta a presidio di alcun interesse di ordine pubblico”, né “vessatoria” (v., e.g., Cass. n. 3989/2025, cit.; Cass. civ., 3/12/2019, n. 31569; Cass. civ., 4/12/2017, n. 28943; Cass. civ., 11/06/2012, n. 9455;
Cass. civ., 2/02/2006, n. 2263)] ed è stata qui appunto derogata [“i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i termini previsti dall'art. 1957 c.c., che si intende derogato”
(cfr. art. 6 della fideiussione del 14.03.2008 e art. 6 della fideiussione del 14.11.2008, oggetto peraltro anche di specifica approvazione ex art. 1341, comma II, c.c.)];
(b) tale deroga, poiché di per sé legittima e insuscettibile di ritenersi caducata in virtù della prospettata nullità anticoncorrenziale (trattandosi di deduzione nuova e inammissibile: v. supra, sub IX.-IX.2.), risultava e risulta evidentemente qui pienamente operante, con conseguente pacifica non invocabilità, da parte dei garanti, del relativo termine decadenziale
[qui espressamente “derogato”: cfr. ancora art. 6 della fideiussione del 14.03.2008 e art. 6 della fideiussione del 14.11.2008].
IX.4.2.- Espressa deroga, poi e come evidente, di per sé chiaramente preclusiva a qualsivoglia applicabilità dell'art. 1957 c.c. (insuscettibile, a fronte della piena validità della clausola pattizia derogatoria, di alcuna “reviviscenza” o residua operatività) e dunque integralmente assorbente rispetto a ogni ulteriore contestazione fatta valere dagli appellanti, anche con riguardo al dies a quo del termine semestrale [trattandosi di termine, a prescindere dalla sua decorrenza, comunque qui non vigente (in quanto inequivocabilmente “derogato” e dunque senz'altro non applicabile: cfr. ancora art. 6 della fideiussione del 14.03.2008 e art. 6 della fideiussione del 14.11.2008)], trattandosi peraltro di rilievi ex se non scrutinabili poiché rivolti avverso una mera argomentazione adiecta e svolta solo ad abundantiam, nonché in via meramente ipotetica (“a ciò aggiungasi”, “anche ove sussistessero i presupposti per ritenere
Pagina 22 di 30 R.G. 373/2021.
la invalidità della clausola in parola”), ciò evidentemente precludendone ogni possibilità di contestazione e delibazione - atteso che, come noto, non v'è “alcun interesse a contestare” un'argomentazione “non costituente una ratio decidendi” e non fondante la decisione assunta
(essendo la statuizione reiettiva dell'exceptio qui già basata sulla “clausola di deroga”, del tutto sufficiente, di per sé sola, a determinarne l'integrale rigetto), trattandosi di argomento
“eccedente la necessità logico-giuridico della decisione” e di “ragioni svolte solo ad abundantiam”, “che esulano dai motivi fondanti la decisione” gravata e “non” aventi, in definitiva, “alcun effettivo rilievo quale fondamento della statuizione finale” (cfr., ex multis,
Cass. civ., 3/05/2024, n. 12007; Cass. civ., 8/06/2022, n. 18429; Cass. civ., 10/04/2018, n.
8755; Cass. civ., 22/11/2010, n. 23635, nonché, in linea generale, Cass. civ., Sez. un.,
20/02/2007, n. 3840 e Cons. Stato, 19/05/2016, n. 2091)].
IX.5.- Non potendo pertanto accogliersi, in uno alla domanda di nullità anticoncorrenziale
[poiché tardiva: v. supra, sub IX.-IX.2.], neanche l'eccezione fondata sul meccanismo art. 1957 c.c. [attesa la deroga pattizia: v. supra, sub IX.3.-IX.4.2.], è evidente che vada respinto anche il 3° motivo di gravame [v. supra, sub I.2.1., punto (3)].
X.- Analogamente da rigettare, infine, risulta anche l'ultima doglianza degli appellanti [v. supra, sub I.2.1., punto (4)], relativa all'eccezione di usurarietà (disattesa in prime cure, principaliter, per l'inadeguatezza e insufficienza della relativa allegazione – cfr. pagg. 10-11 della sentenza gravata), avendo le parti impugnanti invocato in senso contrario:
(a) la rilevabilità officiosa, in ogni stato e grado, di tale questione;
(b) le contestazioni e le richieste di C.T.U. contabile da essi formulate e non correttamente valutate, a loro avviso, dal giudice di 1° grado.
Anche tali argomenti, tuttavia, sono chiaramente da disattendere.
X.1.- Muovendo dal primo [v. supra, sub X., punto (a)], occorre qui ribadire che:
(1) la rilevabilità officiosa, come già innanzi evidenziato, “non può giammai supplire a deficienze allegatorie o assertorie che gravano sulle parti”, atteso che, in difetto di tempestiva allegazione e prova di tutti i profili da cui la nullità deriverebbe, la questione è senz'altro “priva degli elementi necessari per poterla rilevare d'ufficio” [v. supra, sub IX.2.];
(2) “siffatto accertamento ufficioso è, a più forte ragione, precluso al giudice in radice” proprio “per l'usura”, rientrando “nei casi in cui la rilevazione di una nullità contrattuale [è]
Pagina 23 di 30 R.G. 373/2021.
inscindibilmente connessa alla allegazione o alla prova di parte - come è a dirsi per l'usura”
(implicante, come noto, un onere particolarmente rigoroso e specifico: v. infra, sub X.2.1.); e infatti, se “il rilievo d'ufficio costituisce una valutazione di diritto, operata dal giudice ed ulteriore rispetto a quella delle parti, che tuttavia può trovare applicazione solo in relazione ad un fatto già compiutamente allegato”, è “evidente” che, “in mancanza di uno specifico parametro di fatto”, “è impossibile qualunque valutazione di diritto” e pertanto, in definiva,
“l'onere di allegazione non può ritenersi neutralizzato dalla rilevabilità d'ufficio dell'usura”
[cfr., da ultimo, Cass. civ., 16/09/2025, n. 25305; Cass. civ., 1/04/2025, n. 8669; Cass. civ.,
4/03/2025, n. 5709, nonché Cass. civ., Sez. un., 18/09/2020, n. 19597].
X.2.- Onere, quest'ultimo, qui poi evidentemente né sufficientemente adempiuto, né ovviamente ottemperabile, in via suppletiva, tramite la richiesta di C.T.U. [v. supra, sub X., punto (b)].
X.2.1.- Quanto al versante deduttivo-allegatorio, giova rammentare che:
(a) l'eccezione di usurarietà, come noto, “non può essere generica”, atteso che, se già in linea generale “l'attività di allegazione non si soddisfa nella affermazione di un fatto generico, ma comporta l'individuazione di un fatto specifico” (risultando altrimenti ex se mancante), nel caso specifico dell'usura è del tutto pacifico che “il debitore” eccipiente e “che intenda dimostrare l'entità usuraria” “degli interessi” risulti senz'altro “tenuto” a tempestivamente
“dedurre” “modi, tempi e misura del superamento del c.d. tasso soglia” (puntualmente allegando, entro i termini di legge, lo scostamento dal tasso-soglia, “la pattuizione originaria”
e “le somme pagate ogni anno a titolo di interessi, il tutto in rapporto al capitale oggetto del finanziamento”) e a compiutamente indicare, in specie nel caso di dedotta usura c.d. moratoria, “il tipo contrattuale, la clausola negoziale relativa agli interessi moratori e quelli applicati in concreto, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del TEGM nel periodo considerato, nonché gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento” [cfr.
Cass., Sez. un., n. 19597/2020, cit., nonché, e.g., Cass. n. 25305/2025, cit.; Cass. n.
8669/2025, cit.; Cass. n. 5709/2025, cit.; Cass. civ., 30/01/2018, n. 2311; Cass. civ.,
7/04/2000, n. 4392 e infine, nel merito ed ex multis, Trib. Roma, 21/02/2018, n. 4065];
(b) un tale articolato onere allegatorio, come evidente, è da ottemperarsi ed è suscettibile di valutazione solo ove intervenga entro il termine, preclusivo, previsto per l'attività assertiva
Pagina 24 di 30 R.G. 373/2021.
[definitivamente spirante, come noto e sulla base di regola di ordine pubblico processuale – conseguentemente “sottratta alla disponibilità delle parti e rimessa esclusivamente al rilievo
d'ufficio da parte del giudice” -, con la 1° memoria ex art. 183, VI comma, c.p.c., costituente il limite invalicabile, “la sola sede consentita” e “l'ultimo giro” utile per lo svolgimento dell'attività allegatoria, dopo la quale “il thema decidendum non è più modificabile” (essendo
“la fase assertiva” ormai “già chiusa”, “non” essendo “il processo” “affatto strutturato come una sorta di infinito rimpallo tra le parti”) e i “fatti”, “non” già “compiutamente allegati” e dunque “mai entrati a far parte del thema decidendum”, non sono più né valutabili, né suscettibili di dimostrazione o approfondimento istruttorio, considerando che qualunque prova, pur “documentale”, “non” sarebbe comunque “idonea a supplire al difetto originario di allegazione” tempestiva e compiuta: cfr., ex multis, Cass. civ., 1/08/2025, n. 22203; Cass. civ., 15/01/2024, n. 1380; Cass. civ., Sez. un., 30/04/2025, n. 11455; Cass., Sez. un., n.
26727/2024, cit.; Cass. civ., 27/10/2022, n. 31837; Cass. civ., 26/09/2019, n. 24040; Cass. civ., Sez. un., 13/09/2018, n. 22404; Cass. civ., 19/10/2017, n. 24607; Cass. civ., 31/05/2017,
n. 13769; Cass. civ., Sez. un., 15/06/2015 n. 12310; Cass. civ., 21/03/2013, n. 7115; Cass. civ., 24/01/2012, n. 947 e Cass. n. 4392/2000, cit.].
X.2.2.- Alla luce di tali pacifiche coordinate non v'è dubbio che l'onere de quo non fosse stato compiutamente assolto [come ritenuto, del tutto correttamente, in prime cure, ivi sottolineandosi come gli opponenti “non” avessero provveduto a “muovere addebiti precisi e circostanziati” e, “con precipuo riferimento all'applicazione di eventuali interessi usurari”, a compiutamente dedurre “quale sarebbe stata la misura del tasso pattuito e quando e in che termini tale presunto tasso avrebbe superato la soglia usura” (cfr. pag. 10, 3° cpv., della pronuncia appellata)], considerando:
(A) il carattere generico e insufficiente della contestazione proposta nell'atto introduttivo di prime cure – ove si è fatto riferimento, in termini del tutto a-specifici nonché meramente congetturali (“appare”), solo ad asseriti “costi di fatto” che avrebbero in thesi “finito per maggiorare il tasso e i costi pattuiti sino ad arrivare oltre i limiti consentiti dalla legge” [cfr. pag. 17 dell'atto di citazione in opposizione, nonché pag. 2 della memoria istruttoria del
14.03.2014 degli odierni appellanti], senza in alcun modo provvedere, neanche nel siffatto passaggio (invero genericamente richiamante “il tasso e i costi pattuiti” ovvero “i limiti
Pagina 25 di 30 R.G. 373/2021.
consentiti dalla legge” senza in alcun modo dettagliare e specificare né gli uni, né gli altri), a fornire tutte le puntuali indicazioni e deduzioni pacificamente necessarie ai fini dell'eccezione di usurarietà [v. supra, sub X.2.1., punto (a)];
(B) l'evidente tardività e dunque assoluta irrilevanza delle ulteriori deduzioni qui invocate, poiché in ogni caso formulate solo con la “memoria autorizzata” attorea del 4.10.2017 – memoria, quest'ultima, non solo ontologicamente ed esclusivamente circoscritta all'interlocuzione sulla specifica questio iuris sottoposta alle parti [cfr. provvedimento del
7.03.2017, concedente alle parti termini sfalsati solo per contraddire sul tema ivi emerso, non già per ampliare il quadro allegatorio e probatorio ormai cristallizzatosi], ma soprattutto pacificamente depositata ben oltre il termine preclusivo per le allegazioni [ormai già definitivamente spirato da più di 3 anni, e in specie nel gennaio 2014 (attesa l'assegnazione dei termini perentori ex art. 183, VI comma, c.p.c., già con provvedimento del 6.-7.11.2013 e con decorrenza “dal 30 dicembre 2013”)] e dunque chiaramente inidonea, a fronte di “una fase assertiva” ormai “già chiusa”, a introdurre fatti e questioni “non” già tempestivamente
“compiutamente allegati” e dunque “mai entrati a far parte del thema decidendum” [v. supra, sub X.2.1., punto (b)].
X.2.3.- Radicale carenza allegatoria, quest'ultima, chiaramente poi non superabile tramite alcuna C.T.U., neanche di tipo percipiente, considerando:
(A) l'evidente carattere “puramente esplorativo” [cfr. pag. 10, 3° cpv., della sentenza gravata] della richiesta – poiché mirante, a fronte di contestazione del tutto indeterminata e priva di alcun dato concreto a supporto [v. supra, sub X.2.2., punto (A)], a valutare l'asserita
“illegittimità ed irregolarità dell'applicazione dei costi e degli interessi del finanziamento”
[cfr. ult. cpv., pen. pag., dell'atto di citazione in opposizione], con istanza del tutto generica
(giusto richiamo a nozioni vaghe e onnicomprensive e priva di alcuna contestualizzazione alla vicenda sub iudice) e, in quanto non supportata da alcuna articolazione delle concrete e
“specifiche questioni tecniche da scrutinare” [cfr. pag. 10, 3° cpv., della sentenza gravata], chiaramente esplorativa [e perciò radicalmente vietata, in ossequio al vero e proprio “divieto della consulenza esplorativa” - principio che è “diretta emanazione del principio dispositivo e del principio della domanda” e in virtù del quale la C.T.U., “non” essendo “un mezzo di soccorso volto a sopperire l'inerzia delle parti stesse”, può disporsi solo “per valutare
Pagina 26 di 30 R.G. 373/2021.
tecnicamente” gli “elementi probatori” e “i dati” “già acquisiti agli atti” e non per
“ricercare” questi ultimi, atteso che se la “parte” invece “tenda per suo tramite a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o a compiere un'indagine alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non debitamente provati”, non v'è dubbio che “la C.T.U. non può trovare ingresso in causa” e “il giudice” non può e “non deve disporre la consulenza” (cfr., ex multis,
Cass. civ., 31/03/2025, n. 8498; Cass. civ., 7/09/2023, n. 26048; Cass. civ., Sez. un.,
1/02/2022, n. 3086; Cass. civ., 13/09/2021, n. 24641; Cass. civ., 18/09/2020, n. 19631; Cass. civ., 12/04/2019, n. 10373; Cass. civ., 15/12/2017, n. 30218; Cass. civ., 23/06/2015, n. 12921;
Cass. civ., 6/12/2011, n. 26151; Cass. civ., 19/04/2011, n. 8989 )];
(B) la pacifica inderogabilità, poi, del principio che precede, munito di rango preminente
[poiché “diretta emanazione”, come detto, dei fondamentali principi ex artt. 99, 112, 115
c.p.c., nonché già artt. 24 e 111 Cost.] e di valore generale, invero “non potendo in nessun caso la consulenza d'ufficio avere funzione sostitutiva dell'onere probatorio delle parti” o
“supplire alla deficienza dello proprie allegazioni o offerte di prova”; e ciò “neppure nel caso di consulenza tecnica d'ufficio cosiddetta percipiente”, atteso che anch'essa “si iscrive
… nell'orbita istruttoria del processo” e dunque “non smarrisce mai il proprio radicamento nel campo della prova”, con la conseguenza che pur in tal caso “si rivela sempre indefettibile” “il sostrato probatorio” e, ancor prima, allegatorio, considerando che “è possibile assegnare alla consulenza tecnica d'ufficio … funzione percipiente” solo “a condizione che essa verta su elementi già allegati dalla parte” nei termini previsti ex lege e che, pertanto e in definitiva, qualsivoglia “consulenza”, pur percipiente, “non costituisce la sede per aggirare le decadenze in cui le parti siano incorse” [cfr. Cass. civ., 31/08/2020, n.
18152, nonché, ex multis, Cass. civ., 17/01/2024, n. 1763; Cass., Sez. un., n. 3086/2022, cit.;
Cass. civ., 3/07/2020, n. 13736; Cass. civ., 22/01/2015, n. 1190; Cass. civ., 26/11/2007, n.
24620].
X.3.- Le considerazioni che precedono, come evidente, impongono ex se il rigetto anche di tale 4° e ultima doglianza (v. supra, sub I.2.1., punto (4)) degli appellanti [afferendo a eccezione prospettata genericamente e in violazione dei rigorosi oneri deduttivi qui stabiliti
(v. supra, sub X.2.1., punto (a))] e sono quindi del tutto assorbenti rispetto a ogni ulteriore questione e profilo - e ciò, come ovvio, anche con riguardo ai rilievi svolti dal Tribunale di
Pagina 27 di 30 R.G. 373/2021.
prime cure solo “per dovere di completezza argomentativa” (cfr. pag. 10, 4° cpv., della sentenza gravata), trattandosi, anche in questo caso e come evidente, di mera argomentazione adiecta [essendo il rigetto di per sé fondato sulla genericità dell'eccezione, ex se comportante la non accoglibilità delle relative istanze istruttorie e l'assoluta non scrutinabilità di fatti e questioni “mai entrati a far parte del thema decidendum” (v. supra, sub X.2.1., punto (b))] e chiaramente prospettata solo ad abundantiam (e in specie, come detto, solo per “completezza argomentativa”, alla stregua di inserto meramente “aggiuntivo” e in alcun modo connesso o correlato alle ragioni effettivamente determinanti la statuizione di rigetto), non potendosi pertanto riconoscere alle parti impugnanti, a fronte di argomentazione “non costituente una ratio decidendi” e “non” avente “alcun effettivo rilievo quale fondamento della statuizione finale”, “alcun interesse” alla sua contestazione [v. supra, sub IX.4.2., nonché le pronunce ivi citate].
XI.- Apprezzando quindi in chiave sistematica quanto globalmente precede, risultando meritevoli di reiezione tutte le contestazioni avanzate [tanto dall'appellata qui costituitasi (con
“oggettivo appello incidentale” tardivo e dunque inammissibile: v. supra, sub V.-V.2.2.), quanto dalle parti appellanti (con rigetto in tal caso nel merito: v. supra, sub VI.-X.2.2.)], è evidente, come detto [v. supra, sub IV.] e qui da ribadirsi, che vada integralmente confermata la pronuncia qui gravata.
XII.- Venendo, infine, alla regolazione delle spese di lite, sulle quali provvedersi esclusivamente in relazione al presente grado di giudizio [attesa l'integrale conferma della sentenza appellata e il difetto di alcuno specifico gravame con riguardo alle statuizioni ex art. 91 c.p.c. di prime cure (ciò precludendo in questa sede ogni “nuovo regolamento” delle relative spese: cfr., da ultimo, Cass. civ., 19/12/2024, n. 33412; Cass. civ., 14/10/2024, n.
26623; Cass. civ., 13/06/2024, n. 16526)], occorre distinguere fra le parti costituite [v. supra, sub XII.1.] e quelle rimaste contumaci [v. supra, sub XII.1.].
XII.1.- Quanto alle prime, attesa la reiezione delle contrapposte impugnative [v. supra, sub
XI.] e il conseguente ricorrere dei presupposti di cui all'art. 92, comma II, 1° ipotesi, c.p.c.
[nella formulazione qui ratione temporis vigente], occorre evidentemente disporne la compensazione per l'intero [“misura della compensazione”, quest'ultima, latamente discrezionale, svincolata da precisi parametri oggettivi e rispetto alla quale “deve” in ogni
Pagina 28 di 30 R.G. 373/2021.
caso “escludersi” alcuno specifico “obbligo motivazionale” (cfr., da ultimo, Cass. civ.,
25/03/2024, n. 7947)].
XII.2.- Quanto invece alle parti rimaste contumaci, nessuna statuizione in punto di spese è evidentemente da adottarsi, considerando l'esito delle impugnative [non essendo intervenuta alcuna modifica a esse sfavorevole] e il loro difetto di costituzione [non avendo conseguentemente “sopportato spese al cui rimborso abbia diritto (Cass. n. 16174 del 2018;
Cass. n. 17432 del 2011)” (v., da ultimo, Cass. civ., 15/05/2019, n. 12897)].
XII.3.- Trattandosi, poi, di procedura successiva al 30 gennaio 2013 (cfr. art. 1, commi 18 e
561, della Legge n. 228 del 2012), occorre dare atto – con riguardo a entrambe le parti (a prescindere da ogni valutazione sul “contributo unificato iniziale”, atteso che “accertare la debenza del contributo unificato iniziale” “non spetta” “al giudice civile dell'impugnazione”: cfr. Cass. civ., Sez. un., 17/07/2023, n. 20621), a prescindere dalla condanna alle spese (cfr.
Cass. civ., 3/04/2018, n. 8170 e Cass. civ., 13/05/2014, n. 10306) e fermi i limiti della predetta attestazione [avente funzione meramente ricognitiva della sussistenza, in astratto, del solo presupposto “processuale” della sanzione, competendo ogni valutazione ulteriore, anche di effettiva debenza “in concreto”, esclusivamente all'Amministrazione] -, della sussistenza del presupposto processuale di cui alla 1° parte dell'art. 13, c. 1 quater, T.U.S.G. [cfr. Cass. civ., Sez. un., 20/02/2020, n. 4315].
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Reggio Calabria, nella composizione in epigrafe indicata, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel giudizio iscritto al n. 373/2021
R.G., avente ad oggetto appello avverso la sentenza del Tribunale di Palmi n. 428/2021, pubblicata in data 26.05.2021 ed emessa a definizione del proc. n. 100812/2012 R.G. (con riunito il proc. n. 838/2012 R.G.), disattesa o assorbita ogni diversa istanza ed eccezione, anche riconvenzionale, così provvede:
1) DICHIARA inammissibile l'impugnativa della parte appellata, RIGETTA il gravame avanzato in via principale dalle parti appellanti e per l'effetto CONFERMA integralmente la sentenza impugnata;
2) DISPONE, con riguardo alle spese del presente grado di giudizio:
- COMPENSA integralmente tali spese fra le parti costituite;
Pagina 29 di 30 R.G. 373/2021.
- NULLA rispetto alle parti rimaste qui contumaci;
3) DÀ ATTO, con riferimento a entrambe le parti costituite, della sussistenza del presupposto processuale di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002.
Così deciso in Reggio Calabria, Camera di Consiglio da remoto del 12 dicembre 2025.
Il Cons. est. La Presidente
dott. N.A. Vecchio dott.ssa Patrizia Morabito
Pagina 30 di 30