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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 24/12/2025, n. 1415 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 1415 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
RG. n. 110/25
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SEZIONE SECONDA nelle persone dei magistrati: dott. Marcello BRUNO Presidente dott. Valeria ALBINO Consigliere relatore dott. Lorenzo FABRIS Consigliere riuniti in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa d'appello contro la sentenza n. 2215/2024 pubblicata in data 30/07/2024 dal
Tribunale di Genova, promossa da:
(C.F.: , (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
e (C.F.: , rappresentati e C.F._2 Parte_3 C.F._3 difesi, in forza di procura allegata all'atto di appello, dall'Avv. Andrea Percivale, presso il quale sono elettivamente domiciliati in Genova, Via Gropallo 3/A
APPELLANTI PRINCIPALI contro
(C.F. ), (C.F. CP_1 C.F._4 Controparte_2
) e (C.F. ), rappresentati e C.F._5 Controparte_3 C.F._6 difesi, in forza di procura allegata alla comparsa di costituzione con appello incidentale, dall'Avv. Marco Mereto, presso il quale sono elettivamente domiciliati in Genova, Via
Assarotti 42/16, e disgiuntamente dall'Avv. Giorgia Spina
APPELLATI E APPELLANTI INCIDENTALI
e contro
(C.F. ), in persona Controparte_4 P.IVA_1 dell'amministratore pro tempore, Geom. (C.F. ), CP_5 C.F._7 rappresentato e difeso dall'Avv. Michele Forino, in forza di procura allegata all'atto di intervento in primo grado, presso il quale è elettivamente domiciliato in Genova, Via Cesarea
2/48
e contro
CONDOMINIO SITO IN GENOVA, VIA LODI 224B – 226 – 226
1 APPELLATI CONTUMACI
e contro
(C.F. (C.F. CP_6 C.F._8 Controparte_7
), C.F. , rappresentati e C.F._9 Controparte_8 C.F._10 difesi dall'Avv. Giuseppe Attinà, in forza di procura allegata alla comparsa di costituzione in appello, presso il quale sono elettivamente domiciliati in Genova, Piazza Piccapietra, 76/56
APPELLATI
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER GLI APPELLANTI PRINCIPALI Parte_1 Parte_2 Parte_3
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Genova, in riforma della sentenza n. 2215/2024, emessa dal Tribunale Civile di Genova nel proc. n. r.g. 1547/2021, per i motivi sopra riportati,
1. Dichiarare nullo e/o invalido e/o inefficace in assoluto o quantomeno nei confronti delle Per_ esponenti l'atto di abbandono in oggetto datato 02.08.12 a rogito del Notaio (rep. N.
61595 Rac. N. 22944), registrato presso l'Agenzia delle Entrate Ufficio di Genova 1
l'08.08.12 al n. 13177 serie 1T, trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di
Genova il 09.08.12 Reg. Gen. n. 24075 e Reg. Part. N. 19070.
2. Dichiarare in ogni caso insussistente la proprietà delle esponenti sui beni oggetto di abbandono in forza di quanto indicato in atti e/o per mancata accettazione della titolarità in esame da parte delle medesime e/o per loro rinuncia in merito.
3. In subordine, nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ill.mo Giudice debba ritenere valido ed efficace l'atto di abbandono, dichiarare nulla e/o invalida e/o inefficace
l'attribuzione della proprietà ai Sigg. (al tempo proprietari del civ. 46) nella misura di Pt_1
1/3 rispetto al totale, eventualmente quantificando la quota in base ai parametri di legge secondo la fruizione reale e/o potenziale.
4. Con ordine al Conservatore dei Registri Immobiliari di Genova di cancellare la trascrizione di cui all'atto di abbandono, operata nel Registro Immobiliare medesimo, manlevandolo da ogni responsabilità.
5. Rigettare tutte le domande ed eccezioni formulate dai convenuti (in primo grado e in secondo grado) nei confronti delle esponenti in quanto inammissibili e/o infondate in fatto e in diritto e/o comunque non provate.
6. Con vittoria di spese e onorari di entrambi i gradi del giudizio. Sentenza esecutiva ai sensi di legge. Pertanto con condanna nei confronti dei convenuti in primo grado a restituire alla
Sig.ra le seguenti somme: euro 2.535,83 quanto al Sig. , euro Parte_3 CP_6
2 1.267,92 quanto al Sig. euro 1.267,92 quanto alla Sig.ra Controparte_8 Controparte_7 pagate a loro dalla Sig.ra a titolo di refusione degli oneri di lite di primo grado.” Pt_3
PER GLI APPELLATI E APPELLANTI INCIDENTALI CP_1 [...]
Controparte_9
““Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Genova, accogliere l'appello proposto dai Signori
e e comunque, in riforma dell'impugnata sentenza Parte_1 Parte_2 Parte_3
n. 2215/2024 resa dal Tribunale di Genova il 29-30.7.2024, non notificata, in accoglimento dei motivi di appello di cui alla narrativa della comparsa di costituzione del 28.5.25:
- in via istruttoria ammettere tutte le istanze formulate nella seconda memoria ex art. 183 VI co cpc di primo grado e reiterate in sede di precisazione delle conclusioni, ed in particolare:
• ammettersi prova per testi sui seguenti capitoli:
Cap. 1): “Vero che le spese di manutenzione della parte inziale rettilinea di sono CP_4 suddivise tra il civico 50 e il civico 46, come da regolamento di condominio prodotto sub doc.
n. 3 (del fascicolo di primo grado) e come da richieste di contribuzioni prodotte sub docc. nn.
6-15 del fascicolo di primo grado che si rammostrano;
Cap. 2): “Vero che il tratto di strada che dalla conduce al civico 46, presenta un CP_4 tratto rettilineo iniziale fino al civico stesso, come da fotografia prodotta sub. doc. n. 17
(fascicolo di primo grado) che si rammostra;
Cap. 3): “Vero che la strada che dalla onduce al Civico 50, subito dopo detto civico CP_4
è delimitata e chiusa da una sbarra, come da fotografia prodotta sub. doc. n. 16 (fascicolo di primo grado) che si rammostra”.
Su tutti i capitoli si indicano a testi la Signora residente in [...]e Testimone_1
l'amministratore pro tempore del Genova, se del caso anche Parte_4 per interpello;
• ammettere CTU volta ad accertare la consistenza dei fondi oggetto di abbondono e
l'eccedenza degli stessi rispetto al primo tratto rettilineo di strada della di cui al CP_4
Regolamento condominiale del Civico 50.
- nel merito accertata, per le ragioni meglio esposte in narrativa, l'insussistenza dei presupposti di cui all'art. 1070 c.c. dichiarare la nullità e/o l'inefficacia o comunque Per_ l'inesistenza dell'atto di abbandono del 2.8.2012 a rogito del Notaio Rep. n. 61595 Rac.
n. 22944) registrato presso l'Agenzia delle Entrate Ufficio di Genova 1 l'8.8.2012 al n. 13177 serie 1T trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Genova il 9.8.2012
Reg. Gen. n. 24075 e Reg. Part. n. 19070, ordinandone al Conservatore dei Registri
3 Immobiliari di Genova la cancellazione della trascrizione dal Registro Immobiliare di
Genova, manlevandolo da ogni responsabilità.
In ogni caso, ridurre le spese di lite liquidate in primo grado.
Con vittoria delle spese di entrambi i gradi di giudizio.”
PER L'APPELLATO E APPELLANTE INCIDENTALE Controparte_4
[...] CP_4
“Piaccia a codesto Ecc.mo Collegio, contrariis rejectis, in riforma della sentenza appellata, dichiarare la nullità e/o l'inefficacia dell'atto di abbandono di cui è causa, ordinando al
Conservatore dei Registri Immobiliari di Genova la cancellazione della trascrizione di detto atto dal Registro Immobiliare di Genova, manlevandolo da ogni responsabilità.
Con vittoria delle spese di lite.
Quanto alle richieste, contenute nelle conclusioni di cui alla I memoria dei convenuti in I grado, di “respingere le domande delle parti … intervenute perché inammissibili”, quella formulata “in via subordinata” e le ulteriori due formulate “in via ulteriormente subordinata”, si dichiara di non accettare il contraddittorio perché nuove e tardive;
si domanda quindi che venga dichiarata tale novità, con le consequenziali pronunce del caso;
in subordine, senza che ciò costituisca accettazione del contraddittorio (Cass. 14581/04), si chiede di rigettare le domande perché infondate.
Con vittoria delle spese di lite.
In ogni caso, ridurre la liquidazione delle spese del I grado di giudizio.
Con vittoria delle spese di questo grado di giudizio”.
PER GLI APPELLATI , CP_6 Controparte_7 Controparte_8
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, rigettare l'appello principale proposto dalle signore e Parte_1 Parte_2
, nonché gli appelli incidentali proposti dai signori , Parte_3 CP_1 Controparte_2
e dal , avverso la sentenza n. 2215/2024, Controparte_3 Controparte_10 emessa dal Tribunale Civile di Genova, in quanto integralmente infondati in fatto e in diritto per i motivi tutti esposti negli atti difensivi depositati. Piaccia altresì in via incidentale, condizionata, subordinata, relativamente a quanto indicato nella motivazione delle decisione impugnata, ove ritenuto trattarsi di enunicazione non meramente persuasiva, ma
4 suscettibile di passare in giudicato, riformare parzialmente la decisione de qua nella parte in cui afferma che un'eventuale valida rinunica all'acqusito da parte dei siggetti destinatari dell'atto di abbandono comportrebbe il trasferimento del bene al sooggetto originariamente proprietario anzicche' allo Stato. Con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi
I gradi di giudizio , oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, I.V.A.
e C.P.A. come per legge”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione datato 09/02/2021 e , CP_1 Controparte_2 Controparte_3 comproprietari pro indiviso dell'immobile sito in Genova via Lodi 46, interno n. 1, convenivano in giudizio , e chiedendo CP_6 Controparte_8 Controparte_7
l'accertamento della nullità e/o inefficacia dell'atto di abbandono del 2/8/2012 a rogito del Per_ Notaio Dott. (repertorio n. 61595, raccolta n. 22944). Con tale atto di abbandono, i convenuti o i loro danti causa ( madre di e , eredi CP_11 CP_8 Controparte_7 del sig. avevano abbandonato, ai sensi dell'art. 1070 c.c., il diritto di Persona_2 proprietà su di un fondo, asseritamente gravato da una servitù di passaggio a favore dell'immobile, sito in via Lodi 46, interno n. 1, di proprietà degli attori.
A tal proposito, gli attori rappresentavano di aver ricevuto il diritto di proprietà sulla suddetta abitazione di via Lodi 46, interno n. 1, per successione da deceduto in data Persona_3
12/02/2015.
Circa l'origine del diritto di servitù di cui si tratta, gli attori precisavano che in data
05/11/1971, quando l'immobile di via Lodi 46 era di proprietà di e il signor Per_3 Persona_4 aveva costituito con scrittura privata, a favore di tale fabbricato, una Persona_2 servitù pedonale e carrabile su una strada ancora da costruire (“costruenda strada come da progetto approvato n. 398/70 e successive varianti”, cfr. doc. n. 2 allegato all'atto di citazione).
Secondo la prospettazione degli attori, l'oggetto della servitù di cui si tratta era stato indicato CP_ anche nel regolamento condominiale dei Condominii siti nei nn. 50 e 52 della stessa predisposto dal medesimo costruttore in particolare, l'art. 6 del
[...] Persona_2 regolamento precisava quanto segue: “limitatamente al viale di accesso posto a valle dell'edificio (parte bassa di e per la sola parte iniziale rettilinea, questa è gravata CP_4 di servitù perpetua di transito sia pedonale che veicolare a favore della proprietà contraddistinta col civ. n. 46 di (doc. n. 3 allegato all'atto di citazione). CP_4
5 Tuttavia, in data 02/08/2012, , nel frattempo deceduta CP_6 Persona_5 ed a cui è succeduto ) e (del pari deceduta ed a cui sono CP_6 CP_11 succeduti , eredi di avevano effettuato un atto CP_8 Controparte_7 Persona_2 di abbandono del fondo servente ai sensi dell'art. 1070 c.c., cedendo a favore di una serie di immobili, tra cui il civico 46 di un fondo comprensivo, non solo del breve tratto di CP_4 strada su cui secondo gli attori si estendeva la servitù a favore del proprio immobile, ma anche di aree ulteriori. Gli eredi di avevano motivato l'abbandono con la Persona_2 necessità di sopportare gli oneri conseguenti al fondo, in assenza di alcun proprio interesse al mantenimento di tale terreno.
In particolare, gli attori indicavano i seguenti fondi, menzionati nell'atto di abbandono, come eccedenti rispetto all'area sottoposta a servitù a favore del proprio immobile:
• Fondi di cui alla Sez. STA Foglio 24, particella 115, subalterni 118, 171, 132, 166,
148, 2 e 120, relativi ad aree distanti e poste a monte rispetto al tratto rettilineo di strada oggetto della servitù;
• Fondi di cui alla Sez. STA Foglio 24, particella 831, sub 9, che erano solo parzialmente gravati dalla servitù a favore del civico 46 e comprendevano un'area ben più ampia, in cui erano incluse anche aree verdi.
Secondo gli attori, l'inesistenza di un diritto di servitù rispetto alle aree in eccesso comportava la nullità e/o inefficacia dell'atto di abbandono.
Inoltre, anche rispetto alle aree effettivamente gravate dal diritto di servitù, secondo gli attori era comunque carente il secondo requisito previsto dall'art. 1070 c.c., in quanto i proprietari del civico 46 si erano sempre fatti carico delle spese di conservazione della servitù con riferimento al tratto di strada effettivamente gravato dalla propria servitù di passaggio, come previsto anche dall'art. 6 del citato regolamento condominiale dei civici 50-52. Secondo gli attori, la mancanza di tale secondo requisito comportava che l'atto fosse privo di causa.
Anche sotto tale profilo, pertanto, gli attori chiedevano l'accertamento della nullità dell'atto e l'ordine di cancellazione della relativa trascrizione.
In punto di interesse, gli attori sottolineavano che, attraverso l'atto posto in essere dagli eredi di erano stati gravati da oneri di manutenzione e responsabilità ex art. Persona_2
2050 c.c. con riferimento a tutta la vasta area oggetto di abbandono.
Si costituivano in giudizio , e resistendo alle CP_6 Controparte_7 Controparte_8 domande degli attori.
6 Preliminarmente, i convenuti eccepivano l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo di mediazione e il difetto di contraddittorio per violazione del litisconsorzio necessario, in quanto non erano stati citati in giudizio gli altri destinatari dell'atto di abbandono, né gli ulteriori proprietari degli immobili siti nel civico 46 di CP_4 né il successivo acquirente dell'immobile sito all'interno n. 1 del civico 46 di alienato CP_4 dagli attori poco dopo la notifica dell'atto di citazione.
Nel merito, i convenuti sostenevano che il territorio abbandonato coincidesse sostanzialmente con le aree sottoposte a servitù o, addirittura, già di proprietà del civico 46.
L'interesse all'estensione della servitù su tutto il sedime oggetto di abbandono veniva giustificato con l'impossibilità di transito su parte della strada da parte di veicoli di stazza superiore a 60 quintali lordi e con la presenza di due varchi, uno inferiore e l'altro superiore, per accedere a Sotto tale profilo, i convenuti ritenevano irrilevante il contenuto dei CP_4 regolamenti condominiali.
Inoltre, secondo i convenuti, quanto affermato dagli attori a proposito delle spese sostenute era irrilevante e comunque infondato: da una parte, infatti, anche l'eventuale pagamento delle spese da parte dei proprietari del fondo dominante non escludeva che, in forza di legge, i proprietari del fondo servente potessero essere tenuti ad oneri conseguenti dalla servitù, visto l'art. 1069 c.c.; dall'altra, il dante causa aveva comunque nel tempo sostenuto spese per la manutenzione della strada.
Ancora, i convenuti ritenevano che fosse carente l'interesse ad agire degli attori, avendo questi ultimi affermato di essere comunque tenuti al pagamento di tutte le spese per la conservazione della servitù ed essendo possibile per gli stessi, anche qualora la loro servitù non si fosse estesa su tutto il territorio poi abbandonato, ripartire le spese con gli altri proprietari del territorio abbandonato o a propria volta abbandonare le aree non gradite.
A proposito dell'atto di abbandono, i convenuti si esprimevano per l'immediata produzione dell'effetto traslativo attraverso la notifica dell'atto recettizio di abbandono ai danti causa degli attori. Qualora si fosse ritenuto che gli attori avessero in qualche modo espresso un valido rifiuto rispetto all'acquisizione della proprietà del sedime, secondo i convenuti la proprietà sarebbe comunque passata allo Stato ex art. 827 c.c.
Infine, i convenuti ritenevano che, anche qualora fosse risultata la sussistenza della servitù
a favore degli attori nella sola prima parte rettilinea della strada, ciò non avrebbe potuto comportare la nullità dell'intero atto di abbandono, dovendosi conservare l'atto attraverso l'interpretazione soggettiva dello stesso, ossia intendendo che gli abbandonanti avessero espresso la volontà di abbandonare la proprietà ai soggetti che godono della servitù di
7 passaggio, nei limiti oggettivi e soggettivi di spettanza della loro servitù. A tal proposito, consideravano che la proprietà del sedime abbandonato dovesse intendersi attribuita per quote paritarie ai tre soggetti destinatari solo in via presuntiva, ben potendosi ricavare in chiave interpretativa una comproprietà per quote diverse o su tratti diversi. In questo senso,
i convenuti proponevano anche una ripartizione delle aree basata sulla situazione di fatto, sostenendo che i soggetti destinatari dell'abbandono avessero accettato, quanto meno per fatti concludenti, il diritto di proprietà in quote e porzioni definite o facilmente identificabili.
I convenuti chiedevano inoltre la condanna degli attori ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
All'udienza del 05/11/2021 il giudizio veniva rinviato all'udienza del 22/02/2022, poi differita d'ufficio al 23/02/2022, per consentire l'esperimento di un procedimento di mediazione, che si concludeva con esito negativo.
In data 08/06/2022 interveniva volontariamente in giudizio il Controparte_12
[...
.
In via pregiudiziale, il osservava che erano ancora assenti Parte_4 nella causa alcuni dei destinatari dell'atto di abbandono, ossia altri proprietari del civico 46
( , e e i proprietari dei civici 224B, 226 e 228. Si Parte_3 Parte_1 Parte_2 rimetteva dunque al giudice quanto alla valutazione di integrazione del contraddittorio.
Nel merito, il sosteneva, in primo luogo, che l'atto di abbandono fosse nullo o Parte_4 inefficace, essendo stato notificato a tre Condominii, nonostante che la servitù non fosse riconducibile alla titolarità dei Condominii, ma a quella delle singole unità immobiliari che componevano ciascun Condominio: secondo l'intervenuto, infatti, il diritto di servitù poteva fare capo solo ai singoli immobili dominanti, beneficiari dell'utilità derivante dalla servitù, e non ad un Condominio, ente di gestione. Tra l'altro, poiché il diritto di servitù è per sua natura indivisibile, sarebbe allo stesso inapplicabile la disciplina della comunione.
Inoltre, il Condominio intervenuto sosteneva che per l'acquisto della proprietà dell'immobile abbandonato fosse necessario un atto di accettazione, il quale non era mai stata espresso né da parte dell'amministratore del Condominio né da parte dei singoli condomini.
Ancora, l'intervenuto dichiarava che gli immobili componenti il utilizzavano solo Parte_4 una minima parte della zona abbandonata, la quale non poteva dunque essere loro data in proprietà nella quota di 1/3.
8 In data 23/06/2022 intervenivano volontariamente in giudizio , e Parte_3 Parte_2
altri proprietari di immobili siti nel civico 46 di In particolare, gli Parte_1 CP_4 intervenuti erano proprietari degli interni nn. 2 e A del civico 46 ed avevano acquistato tale proprietà in quanto eredi del defunto Persona_4
Gli intervenuti aderivano a quanto sostenuto dagli attori. In particolare, gli stessi sostenevano che l'atto di abbandono fosse invalido e/o inefficace per carenza dei presupposti richiesti dall'art. 1070 c.c., ossia l'esistenza della servitù, poiché gli immobili del civico 46 godevano di servitù su un tratto di strada minore, e la sussistenza di oneri a carico del proprietario del fondo servente;
che l'abbandono non potesse attribuire in modo indistinto 1/3 dell'intera proprietà abbandonata agli immobili del civico 46; che la titolarità della servitù non potesse essere attribuita ai Condominii, ma alle singole unità immobiliari;
che il trasferimento della proprietà avrebbe richiesto un'accettazione da parte dei proprietari dei fondi dominanti.
Gli intervenuti chiedevano pertanto che l'atto di abbandono fosse dichiarato nullo e/o invalido e/o inefficace e, in subordine, qualora il giudice avesse ritenuto valido ed efficace tale atto, che venisse comunque dichiarata invalida e/o inefficace l'attribuzione della proprietà dell'area nella misura di 1/3, con quantificazione della quota secondo la fruizione reale e/o potenziale.
All'udienza del 21/07/2022, il giudice di primo grado ordinava la chiamata in causa del sito nei civici 224B, 226 e 228 di il quale è stato citato dagli attori Parte_4 CP_4 CP_1
e . Tale non si è costituito in giudizio ed è
[...] Controparte_2 Controparte_3 Parte_4 stato dichiarato contumace all'udienza del 15/12/2022.
All'udienza del 04/05/2023, il giudice di primo grado ha concesso i termini di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c., invitando le parti a prendere posizione circa la struttura unilaterale o bilaterale della fattispecie di abbandono, e successivamente, in data 07/11/2023, ha proceduto all'ispezione dello stato dei luoghi. Infine, trattenuta la causa in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., il Tribunale di Genova ha deciso la causa con la sentenza n. 2215 pubblicata in data 30/07/2024, rigettando le domande degli attori e degli intervenuti e condannando gli stessi alla rifusione delle spese a favore dei convenuti.
Il giudice di primo grado premetteva alla decisione sul caso concreto una ricostruzione dell'istituto di cui all'art. 1070 c.c., esprimendosi nel senso che l'abbandono del fondo servente rappresenti un atto unilaterale e recettizio con immediato effetto traslativo, a
9 prescindere dall'accettazione del proprietario del fondo dominante. Rispetto a tale atto liberatorio, il proprietario del fondo dominante rimarrebbe libero di rinunciare alla proprietà, con atto unilaterale e recettizio espresso in forma scritta, nel qual caso si produrrebbe un effetto risolutivo del precedente abbandono ed il conseguente ritorno del diritto di proprietà in capo all'abbandonante.
A proposito della vicenda oggetto del giudizio, il Tribunale osservava che attori e intervenuti erano titolari di diritti di servitù diversi per titolo ed estensione, in parte derivati da scrittura privata ed in parte da destinazione del padre di famiglia, e che l'atto di abbandono si configurava quindi come atto plurimo indirizzato ai titolari delle diverse servitù. Il Tribunale sottolineava, inoltre, che, nonostante l'invito del giudice di primo grado, nessuno degli attori ed intervenuti aveva proposto domanda di nullità parziale dell'atto di abbandono.
Circa la domanda di nullità dell'atto, il Tribunale rilevava che l'ispezione giudiziale aveva consentito di verificare che tra i terreni abbandonati erano inclusi anche dei mappali distanti dalla strada e non funzionali al suo uso. Tuttavia, l'eccedenza dei terreni abbandonati rispetto a quelli oggetto di servitù non era sufficiente a giustificare una dichiarazione di nullità totale dell'atto di abbandono, essendo possibile dichiarare la nullità parziale dell'atto e riconoscere validità all'abbandono quanto ai terreni effettivamente sottoposti alla servitù di passaggio. Poiché, tuttavia, attori e intervenuti non avevano richiesto la dichiarazione di nullità parziale, ma solo la dichiarazione di nullità totale, il giudice non poteva che rigettare la relativa domanda.
Inoltre, secondo il Tribunale la domanda non poteva essere accolta neanche per assenza del requisito relativo al fatto che l'abbandonante fosse onerato di spese. I regolamenti di
Condominio che ponevano le spese a carico dei proprietari dei fondi dominanti, infatti, non potevano escludere che i proprietari dei fondi serventi fossero tenuti al pagamento di spese derivanti dalla legge, come nel caso di cui all'art. 1069, co. 3, c.c.
Il Tribunale rigettava anche la domanda di accertamento dell'inefficacia dell'atto di abbandono, sostenuta dagli attori nella prima memoria ex art. 183, co. 6, c.p.c. sulla base della tesi contrattualistica dell'atto di abbandono, secondo cui l'efficacia dell'abbandono richiederebbe l'accettazione del proprietario del fondo dominante. A tal proposito, il
Tribunale ribadiva che all'atto di abbandono doveva riconoscersi natura di atto unilaterale, produttivo di effetti a prescindere dall'accettazione del destinatario, salva la possibilità di una rinuncia, che tuttavia nel caso di specie non era stata effettuata.
Con riferimento alle domande del , il Tribunale precisava che Parte_4 un Condominio può essere titolare di una servitù; che il non aveva provato la Parte_4
10 titolarità della servitù in capo ai singoli proprietari degli immobili, i quali non erano neanche stati identificati;
che l'impossibilità per il diritto di servitù di essere oggetto di comunione non implicava che tale diritto non potesse essere di titolarità del Condominio, trattandosi di istituti diversi. Il Tribunale ribadiva, inoltre, che non era stata espressa dal Condominio una rinuncia alla proprietà abbandonata e che l'abbandono non richiedeva l'accettazione del Condominio ai fini della produzione dei propri effetti. Infine, il Tribunale riteneva infondato anche quanto rappresentato dal rispetto al fatto che il ridotto uso della strada avrebbe reso Parte_4 eccessiva l'attribuzione di 1/3 di proprietà dei fondi abbandonati: secondo il Tribunale, infatti,
l'errata ripartizione della comproprietà non inficiava la validità o efficacia dell'atto di abbandono, riguardando un momento successivo, ossia la ripartizione delle spese, da determinarsi da parte dei Condominii sulla base dell'uso.
Con riferimento alle domande degli intervenuti , e il Parte_3 Parte_1 Parte_2
Tribunale ribadiva quanto già espresso con riferimento agli altri attori o intervenuti, aggiungendo: quanto all'assenza di una valida rinuncia da parte degli intervenuti, che la rinuncia contenuta nell'atto processuale di intervento non poteva costituire una valida rinuncia, trattandosi di atto proveniente dal difensore in assenza di poteri sostanziali e non sottoscritto dalle parti;
quanto alla ripartizione della proprietà dell'area abbandonata, che tale ripartizione esulava dall'oggetto del giudizio e riguardava i consorzi aventi ad oggetto la gestione delle strade.
Avverso la sentenza hanno interposto appello , e Parte_3 Parte_1 Parte_2 sulla base di tre motivi.
Con il primo motivo di appello, gli appellanti contestano la ricostruzione dell'abbandono di cui all'art. 1070 c.c. effettuata dal giudice di primo grado, sostenendo che la produzione dell'effetto traslativo richieda l'accettazione o il consenso del proprietario del fondo dominante. Inoltre, anche ad aderire all'ipotesi della sentenza, l'appellante sostiene di aver comunque espresso una valida rinuncia e lamenta che il Tribunale abbia attribuito all'atto di rinuncia requisiti formali in realtà non necessari.
Con il secondo motivo di appello, gli appellanti contestano la sentenza con riferimento a quanto affermato circa la nullità totale o parziale dell'atto. A tal proposito, ribadiscono che l'abbandono ha avuto ad oggetto territori perlopiù eccedenti rispetto all'area sottoposta alla servitù del civico 46 di e sostengono che i convenuti non avrebbero mai proceduto CP_4 all'abbandono, se avessero dovuto limitarlo alla piccola area oggetto di servitù a favore del civico 46. Di conseguenza, una volta accertata la nullità dell'atto quanto all'abbandono delle
11 aree eccedenti rispetto ai fondi serventi del civico 46, il giudice avrebbe dovuto applicare l'art. 1419, co. 1, c.c., dichiarando la nullità totale dell'atto.
Inoltre, secondo gli appellanti, anche in assenza di una domanda di dichiarazione della nullità parziale, il Tribunale avrebbe potuto comunque rilevarla, essendo possibile per il giudice rilevare la nullità di un negozio in ogni stato e grado del giudizio, purché i relativi presupposti di fatto siano stati acquisiti al giudizio ed il rilievo sia prodromico all'accoglimento o al rigetto di una domanda proposta in giudizio. Al riguardo, osservano anche che l'eventuale dichiarazione della nullità parziale avrebbe rappresentato un accoglimento parziale della domanda e che tale pronuncia doveva ritenersi ammissibile alla luce dello stesso contenuto dell'atto di abbandono, il quale si riferiva a più porzioni di territorio catastalmente distinte, includendo più abbandoni nello stesso atto.
Ancora, gli appellanti sostengono che il Tribunale abbia errato nel ritenere integrati i requisiti di cui all'art. 1070 c.c. anche quanto alle spese, considerando che i regolamenti dei
Condominii escludono i proprietari della strada dalle spese relative alla manutenzione.
Gli appellanti ritengono poi che la mancata equa ripartizione della proprietà dell'area abbandonata, ed in particolare l'attribuzione della titolarità nella misura di 1/3, sia un'ulteriore causa di nullità e/o inefficacia dell'atto e che il Tribunale abbia errato nel considerare la questione estranea al thema decidendum. A tal proposito, gli appellanti osservano che tale questione è stata fatta oggetto di una loro espressa domanda e che, di conseguenza, richiedeva una corrispondente pronuncia da parte del giudice. Inoltre, contestano la ricostruzione del Tribunale, affermando che la ripartizione della titolarità del bene doveva essere effettuata a monte della successiva determinazione delle tabelle millesimali e della ripartizione delle spese.
Gli appellanti sostengono, altresì, che la titolarità dell'area avrebbe dovuto essere attribuita non agli edifici condominiali, ma ai singoli proprietari delle unità immobiliari appartenenti agli stabili. Di conseguenza, l'abbandono sarebbe nullo per la sua genericità ed indeterminatezza, avendo mancato di indicare i proprietari dei beni immobili costituenti i fondi asseritamente dominanti. Gli stessi Condominii erano indicati senza menzione del codice fiscale e dell'amministratore di , ma soltanto tramite i numeri civici. Parte_4
Infine, con un terzo motivo di appello, gli appellanti impugnano la sentenza con riferimento a quanto disposto in punto di spese di lite.
Gli appellanti chiedono anche la condanna dei convenuti in primo grado alla restituzione delle somme pagate da in esecuzione della sentenza di primo grado. Parte_3
12 Si è costituito in giudizio il , condividendo alcune delle Controparte_13 posizioni degli appellanti principali e proponendo a propria volta appello incidentale sulla base di sette motivi.
Con il primo motivo di appello, il sostiene di non essere titolare di alcuna servitù. Parte_4
Secondo l'appellante incidentale, infatti, esistevano tanti diversi diritti di servitù, riconducibili alle singole unità immobiliari componenti il Condominio e sorti per destinazione del padre di famiglia. Non essendo titolare di fondi asserviti per destinazione del padre di famiglia, il
Condominio non può dunque essere destinatario dell'atto di abbandono. Tra l'altro, secondo la prospettazione dell'appellante incidentale, la mancata produzione degli atti di vendita degli immobili ed il mancato chiarimento dei contorni delle diverse servitù era dipeso proprio da questo, ossia dal fatto che l'atto di abbandono non era stato rogato e notificato ai proprietari dei singoli immobili. Poiché l'atto di abbandono era unico, secondo l'appellante incidentale gli errori contenuti nell'atto erano tali da viziarlo in modo assoluto, anche quanto alle parti relative agli altri destinatari dell'abbandono.
Con il secondo motivo di appello, il ribadisce che soltanto i singoli immobili Parte_4 potevano essere titolari del diritto di servitù e non il , mero ente di gestione. Parte_4
Con il terzo motivo di appello, il torna ad affermare che, poiché le servitù erano Parte_4 riconducibili ai singoli immobili, non sarebbe stato possibile per il produrre gli Parte_4 atti di vendita degli immobili e chiarire i confini delle servitù.
Con il quarto motivo di appello, il sostiene che l'impossibilità per la servitù di Parte_4 essere oggetto di comunione implichi l'impossibilità per il di essere titolare di Parte_4 servitù.
Con il quinto motivo di appello, il contesta la ricostruzione operata dal Tribunale Parte_4 quanto all'istituto di cui all'art. 1070 c.c., ritenendo che al fine della produzione degli effetti sia necessaria un'accettazione da parte del destinatario dell'abbandono.
Con il sesto motivo di appello, il lamenta che il Tribunale abbia errato nel Parte_4 ritenere che la ripartizione della proprietà del bene abbandonato tra i diversi destinatari non riguardi la validità ed efficacia dell'atto, ma il successivo momento della ripartizione delle spese. Al contrario, secondo il , il mancato rispetto dei parametri da valutare per Parte_4 stabilire la quota di partecipazione di ciascuno comporta l'invalidità dell'atto. Al riguardo, ribadisce che era eccessivo attribuire al la quota di 1/3 dell'intera proprietà. Parte_4
Con il settimo motivo di appello, il contesta la determinazione delle spese di lite Parte_4 operata dal Tribunale.
13 Si sono costituiti in giudizio , e con comparsa CP_6 Controparte_7 Controparte_8 di costituzione datata 26 maggio 2025, resistendo all'appello principale e all'appello incidentale, chiedendo la dichiarazione di inammissibilità degli appelli avversari per mancato rispetto dei requisiti di chiarezza, sinteticità e specificità e, nel merito, chiedendo la conferma della sentenza impugnata.
In via subordinata, gli appellati insistono sulle domande ritenute assorbite dal Tribunale
(inefficacia relativa dell'atto, accrescimento della quota degli altri comproprietari o trasferimento della proprietà in capo allo Stato ex art. 827 c.c. in caso di rinuncia da parte dei proprietari dei fondi dominanti, istanze istruttorie).
Si sono costituiti in giudizio e , aderendo ai motivi CP_1 Controparte_2 Controparte_3 di appello proposti dagli appellanti principali e proponendo anche appello incidentale.
Con il primo motivo di appello, gli appellanti incidentali lamentano l'erroneità della ricostruzione del Tribunale quanto all'istituto di cui all'art. 1070 c.c., affermando che il trasferimento della proprietà del fondo servente richiede l'accettazione da parte del proprietario del fondo dominante.
Con il secondo motivo di appello, gli appellanti incidentali sostengono che la sentenza sia caduta in contraddizione, aderendo al principio per cui gli atti negoziali richiedono sempre una manifestazione del consenso delle parti coinvolte, ma traendo da tale principio la necessità della rinuncia anziché dell'accettazione. Inoltre, contestano l'esattezza della ricostruzione del Tribunale quanto alla conseguente affermazione circa la sussistenza di un effetto risolutivo retroattivo della rinuncia.
Con il terzo motivo di appello, gli appellanti incidentali affermano che la proposizione della domanda per l'accertamento della nullità/inefficacia dell'atto di abbandono ha integrato una valida rinuncia alla proprietà del bene abbandonato.
Con il quarto motivo di appello, gli appellanti incidentali sostengono che il giudice si sia contraddetto, ritenendo impossibile accertare atto di costituzione ed estensione delle diverse servitù, ma precisando poi che le parti erano titolari di servitù diverse per titolo ed estensione e così mostrando di avere conoscenza dei titoli delle servitù. Il Tribunale avrebbe pertanto errato nel ritenere impossibile individuare l'atto di costituzione e di estensione della servitù a favore del civico 46.
Con il quinto motivo di appello, gli appellanti incidentali affermano che non poteva essere dichiarata la nullità parziale dell'atto, essendo necessario dichiarare la nullità totale ai sensi dell'art. 1419 c.c., in quanto gli appellati non avrebbero effettuato l'abbandono in mancanza
14 della parte da dichiararsi nulla. L'area asservita e l'area abbandonata coincidevano infatti solo in una minima parte, in quanto gli appellati avevano posto in essere un atto unico, avente ad oggetto tutta l'area di loro proprietà e contenente una disposizione formulata in modo inscindibile nei confronti del civico 46. Poiché la volontà degli appellati era quella di abbandonare tutta l'area, non poteva ritenersi che gli stessi avrebbero posto in essere l'atto anche qualora tale atto avesse consentito di abbandonare esclusivamente la parte di terreno effettivamente asservita al civico 46.
Con il sesto motivo di appello, gli appellanti incidentali chiedono la riforma della sentenza, ritenendo che la mancata coincidenza tra beni asserviti e beni abbandonati implichi la mancanza di uno dei requisiti previsti dall'art. 1070 c.c. ai fini della validità dell'atto.
Con il settimo motivo di appello, gli appellanti lamentano che il giudice non abbia ammesso la prova testimoniale relativa a quanto rappresentato dagli stessi circa l'inaccessibilità ed il mancato utilizzo di parte della strada e la CTU relativa all'effettiva estensione delle diverse servitù.
Con l'ottavo motivo di appello, gli appellanti incidentali richiedono l'accertamento dell'insussistenza del secondo dei requisiti previsti dall'art. 1070 c.c., considerando che le spese per il mantenimento dell'area sottoposta a servitù a favore del civico 46 erano a carico dei fondi dominanti.
Con il nono motivo di appello, gli appellanti incidentali contestano la determinazione delle spese di lite operata dal Tribunale.
Cont Con ordinanza del 03/07/2025 il , 226 e di è Controparte_14 CP_4 stato dichiarato contumace. È stata inoltre fissata udienza di rimessione della causa in decisione, con concessione di termini per il deposito di note scritte contenenti le sole precisazioni delle conclusioni, comparse conclusionali e note di replica.
In data 26/11/2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Non sussistono i profili di inammissibilità degli appelli denunciati dagli appellati ex art.342
c.p.c, alla luce delle argomentazioni svolte nell'atto d'appello che consentono di individuare i capi della pronunzia impugnata oggetto di censura, di percepire con sufficiente chiarezza il contenuto delle censure, di enucleare le ragioni secondo le quali il Giudice sarebbe caduto in errori di fatto e di diritto, di comprendere la diversa soluzione pretesa. Ciò è quanto basta per poter procedere all'esame di merito dell'appello.
Nel merito.
15 Devono essere preliminarmente esaminati i motivi di appello che intendono sostenere la nullità totale dell'atto di abbandono, ossia: il sesto motivo dell'appello principale promosso da , e avente ad oggetto la nullità totale dell'atto di Parte_3 Parte_1 Parte_2 abbandono, alla luce, tra l'altro, della difformità tra area abbandonata ed area asservita e dell'indeterminatezza del contenuto dell'atto di abbandono;
il secondo motivo dell'appello incidentale proposto dal , relativo alla nullità totale dell'atto per Parte_4 la mancata determinazione della corretta ripartizione della proprietà del bene abbandonato tra i diversi destinatari;
il sesto motivo dell'appello incidentale di CP_1 Controparte_2
e , secondo cui la mancata coincidenza tra beni asserviti e beni abbandonati Controparte_3 avrebbe comportato la nullità dell'atto.
Tali motivi meritano accoglimento, per le ragioni di seguito esposte.
L'atto di abbandono posto in essere dagli eredi di ha indicato l'area Persona_2 abbandonata tramite un riferimento ai terreni censiti al catasto fabbricati del Comune di
Genova alla Sez. STA Foglio 24, particella 115, subalterni 118, 171, 132, 166, 148, 2 e 120,
e particella 831, sub 9.
Quanto ai destinatari dell'atto di abbandono, sono stati menzionati cumulativamente il Co Cont caseggiato di e , il caseggiato di nn. 224B, 226 e e la casa di CP_12 CP_4 via Lodi n. 46.
Secondo quanto descritto nell'atto, le zone abbandonate corrispondevano all'area “costituita dalla strada pedonale e carrabile che congiunge due tratti della costeggiando CP_4 appunto i sopra indicati civici nonché delle aree verdi (e cortilizie) limitrofe a detti caseggiati civici”.
Sebbene l'atto contenga tale complessiva elencazione di fondi dominanti e fondi serventi, il
Tribunale ha accertato che sull'area di interesse esistevano diversi diritti di servitù, riconducibili in modo separato ad una pluralità di fondi e costituiti in momenti e con titoli diversi: in particolare, alcune delle servitù, ossia quelle delle unità immobiliari di via Lodi n.
46, erano state costituite con una scrittura privata del 1971, mentre le altre servitù erano sorte in forza di destinazione del padre di famiglia.
Tale ricostruzione viene confermata dal contenuto dello stesso atto di abbandono, che dà conto di tale eterogeneità di titoli costitutivi, esponendo che Persona_2
• aveva realizzato la strada carrabile che congiunge ai caseggiati di cui sopra CP_4
(nell'atto di abbandono viene indicato che tale strada è attualmente censita al C.F.
16 alla Sez. STA, foglio 24 particella 115 sub 118, 171, 120, 132, 166, 148 e 3 particella
831 sub 9); Cont
• era originariamente proprietario dei caseggiati di cui ai civici 50-52 e 224B, 226 e ed aveva posto la strada e le limitrofe aree verdi a servizio dei suddetti caseggiati, costituendo così una servitù per destinazione del padre di famiglia;
• aveva riconosciuto un'analoga servitù a favore del civico 46, come risulterebbe, secondo quanto prospettato dall'atto, anche dai regolamenti di Condominio dei civici Cont 50-52 e 224B, 226 e , predisposti dallo stesso Persona_2
• aveva progressivamente alienato gli immobili di sua proprietà.
Già esaminando il contenuto dell'atto di abbandono, pertanto, è possibile venire a conoscenza della genesi variegata dei diversi diritti di servitù di ciascuno degli immobili.
Ferma tale constatazione, si deve tuttavia rilevare che, per il resto, la formulazione dell'atto di abbandono non contiene alcuna specificazione rispetto alla titolarità, al contenuto e all'estensione dei diversi diritti di servitù: al contrario, la situazione prospettata dall'atto è quella di un generale asservimento di tutti i fondi serventi a tutti i fondi dominanti, con un conseguente abbandono indistinto di tutti i mappali elencati nell'atto a tutti i destinatari dello stesso.
All'esito dell'esame dei documenti agli atti della presente causa, tuttavia, deve affermarsi che i diversi diritti di servitù non risultano tra di loro identici e che l'asservimento dell'intera area abbandonata a tutti i destinatari non trova riscontro nei reali rapporti tra gli immobili coinvolti.
Ciò vale, in primo luogo, per gli immobili di via Lodi n. 46: a proposito di tali fondi, risulta chiaro che l'area abbandonata dagli eredi di con l'atto di abbandono sia Persona_2 più vasta di quella effettivamente sottoposta a servitù.
Infatti, la scrittura privata istitutiva della servitù a favore del civico 46, intercorsa nel 1971 fra e gli originari proprietari del fondo dominante e , si Persona_2 Persona_4 Per_3 riferisce in modo inequivocabile ad una servitù che “permetta il transito delle autovetture sulla costruenda strada come da progetto approvato n° 398/70 e successive varianti”, mentre le aree elencate dall'atto di abbandono coprono un'area più vasta, che include anche terreni eccedenti rispetto alla strada: al riguardo, si osserva che l'ispezione giudiziale effettuata in primo grado ha dato conto dell'indicazione nell'atto di abbandono di mappali distanti dalla strada e non strumentali al passaggio attraverso la stessa. Del resto, lo stesso atto di abbandono menziona, tra le zone abbandonate, anche aree verdi limitrofe ai
17 caseggiati, di cui però non si trova traccia nella scrittura privata costitutiva della servitù a favore del civico 46.
Oltretutto, anche con riferimento alla strada che collega i diversi civici di l'esame CP_4 degli atti induce a ritenere che al civico 46 sia stato attribuito un diritto di servitù limitato ad una sola parte della strada. Si osserva, infatti, che la scrittura privata del 1971 utilizza come parametro per la delimitazione dell'oggetto della servitù il progetto n° 398/70, che è stato depositato agli atti (cfr. doc. n. 4 in allegato alla comparsa di costituzione dei convenuti in primo grado). Esaminando tale progetto, si rileva che l'immagine ritrae una strada che, in base al confronto operabile con la planimetria allegata all'atto di abbandono, risulta collocata tra l'edificio del civico 46 e l'edificio dei civici 50-52, senza includere percorsi che Cont proseguono verso i civici 224B, 226 e . Tale perimetrazione della servitù sulla strada trova conferma nel regolamento del dei civici 50-52, valorizzabile quale ulteriore Parte_4 elemento di prova: l'art. 6 di tale regolamento, infatti, limita la servitù del civico 46 “al viale di accesso posto a valle dell'edificio (parte bassa di e per la sola parte iniziale CP_4 rettilinea”. Si ricorda che lo stesso atto di abbandono ha dato conto del fatto che il regolamento del sia stato elaborato da il che rende tale Parte_4 Persona_2 regolamento un significativo strumento di prova rispetto al modo in cui lo stesso Per_2 aveva inteso disciplinare i rapporti tra i diversi fondi. Al riguardo, risulta errato quanto scritto nell'atto di abbandono, secondo cui i regolamenti dei Condominii dimostrerebbero che al civico 46 è stata riconosciuta una servitù analoga a quella degli altri civici: proprio leggendo il regolamento a cui l'atto di abbandono fa rinvio, si prende contezza della diversità dei rispettivi diritti.
Divergenze nell'estensione delle servitù si riscontrano anche rispetto al Condominio dei Cont civici nn. 50-52 ed a quello dei civici nn. 224B, 226 e .
Rispetto a tali Condominii, come già evidenziato, il Tribunale ha potuto accertare che i i titolari dei fondi dominanti erano titolari di distinti diritti di servitù, costituiti per destinazione del padre di famiglia attraverso la progressiva vendita degli immobili da parte di Per_2
. Tale informazione, che non viene contestata da alcuna delle parti, deve essere
[...] posta in evidenza, consentendo di affermare ancora una volta che non esiste un atto di asservimento complessivo dell'area abbandonata ad un insieme di fondi dominanti, ma una molteplicità di diversi atti costitutivi delle servitù.
Il regolamento del Condominio sito nei civici nn. 50-52, redatto dal medesimo
[...]
costruttore della strada, all'art. 6, lett. b), prevede: “L'impresa costruttrice si riserva Per_2
18 quanto segue: […] b) La proprietà esclusiva dei viali di accesso al dalla CP_16 CP_4 sia dalla parte bassa che da quella alta. Su detti viali i Condomini avranno diritto di passo pedonale e con autoveicoli”.
Sebbene il suddetto regolamento non rappresenti il titolo costitutivo delle servitù di cui si tratta, tale atto può essere valorizzato quale elemento di prova confermativo del fatto che i diritti di servitù avevano ad oggetto i terreni strumentali all'accesso agli immobili da CP_4
e non altri terreni inutili all'accesso. Pertanto, anche con riferimento ai civici dei nn. 50-52, nessun atto consente di ritenere che fossero state asservite ai fondi dominanti delle aree non strumentali all'accesso all'immobile, quali sono per esempio i mappali distanti rilevati in sede di ispezione giudiziale.
Ulteriori considerazioni possono essere effettuate rispetto al sito nei civici nn. Parte_4
Cont 224B, 226 e .
Da una parte, infatti, anche il regolamento di tale (documento n. 22, allegato Parte_4 alla seconda memoria ex art. 183 c.p.c. di parte convenuta in primo grado) limita la servitù alla sola strada di accesso ai civici, esprimendosi all'art. 6 nei seguenti termini: “La strada Cont di accesso dei caseggiati civ. 224 B – 226 – dalla non sarà di proprietà dei CP_4 condomini. Su detta strada, i condomini avranno solo diritto di passaggio pedonale meccanico ma non di sosta, posteggiando nei limiti consentiti. (posti macchina tracciati) Per quanto riguarda il tratto di strada rettilineo a sud del caseggiato gli autoveicoli non potranno essere superiori a q.li 60 lordi”.
Dall'altra, risulta che vesse reso una dichiarazione scritta nel 21/12/2005, Persona_2 sostenendo che tale avesse acquisito la proprietà di una non meglio specificata Parte_4 area verde, non in virtù di un qualche abbandono liberatorio, ma per usucapione (cfr. documento n. 12 allegato alla seconda memoria ex art. 183 c.p.c. di parte convenuta in primo grado) e che nell'assemblea ordinaria del giorno 11/07/2008 i i fossero resi Per_2 disponibili a concedere a tale sia la strada condominiale sia le aree verdi (cfr. Parte_4 documento n. 26 allegato alla seconda memoria ex art. 183 c.p.c. di parte convenuta in primo grado).
Tra l'altro, la servitù di cui si tratta è stata oggetto di un precedente giudizio tra il Parte_4
e gli eredi di terminato con sentenza del Tribunale di Genova, datata Persona_2
31/05/2017 (cfr. documento n. 11, allegato alla seconda memoria ex art. 183 c.p.c. di parte convenuta in primo grado), la quale ha accertato l'esistenza della servitù in capo ai condomini, sulla base di atti di compravendita. Dalla lettura di tale sentenza emerge che la servitù aveva ad oggetto la strada, mentre non vengono menzionate aree verdi.
19 In definitiva, anche esaminando gli elementi di prova relativi al dei nn. 224 B – Parte_4
226 – 228, risulta che i confini dei diritti di proprietà e dei diritti di servitù riconducibili a tale
Condominio siano divergenti rispetto a quanto rappresentato nell'atto di abbandono.
Infine, si rileva che anche la lettura dei rendiconti delle spese condominiali prodotti dai diversi Condomini consegna l'immagine di una situazione variegata, in cui mutano, non solo la proporzione delle spese, ma anche gli stessi titoli di spesa, con ciò inducendo a ritenere che i confini di proprietà e servitù siano di natura difforme.
Così ricostruite le informazioni a disposizione del presente giudizio, si rileva che i dimostrati profili di divergenza tra area abbandonata ed area asservita comportano, ad avviso della
Corte, la nullità integrale dell'atto.
Poiché i diversi proprietari dei fondi dominanti sono titolari di servitù diverse per atto costitutivo ed estensione, gli abbandonanti avrebbero dovuto determinare in modo chiaro, per ciascuno dei fondi serventi, l'estensione della servitù ed il corrispondente fondo dominante, consentendo così l'attuazione del proprio negozio unilaterale.
Nella parte narrativa dell'atto di abbandono, gli abbandonanti non hanno posto in luce alcuna distinzione circa il contenuto delle diverse servitù, sostenendo anzi che
[...]
Cont abbia sottoposto agli immobili dei civici nn. 50-52 e nn. 224B, 226 e tutta la Per_2 strada e tutte le aree verdi limitrofe ai caseggiati e che abbia poi riconosciuto la medesima servitù a favore del civico 46, come se il contenuto dei diritti dei diversi immobili fosse del tutto sovrapponibile, il che è sconfessato da quanto agli atti e da quanto visionato dal primo giudice nel corso della ispezione giudiziale e di cui ha dato atto in sentenza. Il mero riferimento contenuto nell'atto ai titoli costitutivi delle servitù non si traduce in una effettiva individuazione e delineazione dei tratti della strada oggetto delle singole e diverse servitù di passaggio, e del tutto generico e privo di collegamento a detti titoli è il riferimento alle aree verdi oggetto di abbandono, per le quali non si ravvisa alcun titolo costitutivo dell'asservimento. Gli stessi destinatari dell'atto sono stati individuati in modo generico e per blocchi, sulla base del numero civico degli immobili, senza alcuna specificazione.
L'atto di abbandono, così come qualsiasi contratto o negozio unilaterale, ai fini della validità deve contenere precisi riferimenti ai fini dell'identificazione del tratto asservito e del fondo dominante, in ossequio ai principi di determinatezza o determinabilità dell'oggetto del contratto. Così come ai fini della costituzione della servitù è necessaria la precisa individuazione del peso e dell'utilitas, della relativa estensione del fondo e del titolare dei fondi dominante e servente, così ai fini della validità dell'atto di abbandono è necessaria
20 l'individuazione dell'estensione della servitù in relazione a ciascun atto e/o istituto costitutivo.
Nel caso di specie tali necessarie informazioni non sono indicate né sono ricostruibili sulla base dell'atto. L'atto di abbandono deve pertanto essere dichiarato nullo per indeterminatezza ed indeterminabilità dell'oggetto, avendo lo stesso previsto un abbandono totalizzate e indistinto dell'area in capo a tutti i proprietari, considerati solo complessivamente e neanche chiaramente specificati.
L'effetto dell'atto di abbandono ipotizzato dal Tribunale è quello di una comunione indistinta in capo a ciascuno dell'intera area, di cui si è già rilevata l'eccedenza rispetto al tratto asservito, così da generare, in assenza di una precisa determinazione dell'estensione dei singoli tratti asserviti, l'effetto di un indebito accrescimento dell'area acquisita in proprietà in capo ai destinatari dell'atto. Tale effetto indebito non può essere risolto con una mera ripartizione successiva delle spese in base all'uso o con altri criteri: infatti, in assenza di una precisa identificazione dell'asservimento di un fondo a favore di un altro, il trasferimento ex art. 1070 c.c. non può operare, generando una inammissibile contitolarità indistinta di tutta l'area in capo ai destinatari, evidenziando, quindi, l'indeterminatezza dell'oggetto dell'atto di abbandono. La mera ripartizione successiva delle spese non potrebbe risolvere neanche il problema di dover individuare, di volta in volta, il titolare o i titolari del diritto di proprietà su ciascuna area, qualora tale titolarità dovesse assumere rilievo per profili diversi dalle spese
(es., alienazione dei beni, sfruttamento o trasformazione degli stessi, edificazione, ecc.).
L'atto di abbandono non potrebbe neppure essere conservato attraverso parziali dichiarazioni di nullità. Si ribadisce, al riguardo, che l'atto di abbandono contiene una formulazione indistinta e che l'area risulta sottoposta a diritti di servitù di contenuto eterogeneo, i cui confini sono rimasti perlopiù incerti ed i cui titolari sono in parte non specificati: non essendo determinati né determinabili, in base ai documenti a disposizione,
i confini e la titolarità delle diverse servitù, anche un parziale trasferimento di proprietà a favore di una parte soltanto degli immobili realizzerebbe un effetto potenzialmente non aderente ai reali rapporti tra fondi.
Ad avviso della Corte neppure l'atto potrebbe essere preservato dalla dichiarazione di nullità totale facendo ricorso al principio di conservazione dell'atto. Il Tribunale ha fatto riferimento a tale principio al fine di ricercare un'interpretazione dell'atto che consentisse la produzione di qualche effetto, ritenendo in ipotesi realizzabile l'abbandono quanto meno per i mappali su cui passa la strada. Tuttavia, sotto un primo profilo, alla luce di quanto sopra esposto, la stessa strada risulta coinvolta in modo diverso dai diritti di servitù dei vari immobili e perfino
21 i titolari dei diritti di servitù sono rimasti in parte indeterminati: in tali condizioni, non è effettuabile alcuna chiara selezione degli effetti che l'atto potrebbe validamente produrre, in quanto un qualsiasi anche parziale trasferimento di proprietà potrebbe pregiudicare i diritti di alcuni dei numerosi proprietari coinvolti. Sotto un secondo profilo, il principio di conservazione opera allorchè dall'interpretazione della volontà negoziale sia possibile desumere chiaramente l'intento delle parti in relazione all'ipotesi che una parte del negozio sia colpito da nullità, nel senso della possibilità di preservare il contratto senza la parte colpita da nullità. La lettura dell'atto di abbandono di cui è causa riferita, giova ribadire, a tutta un'area eccedente seppur comprensiva del sedime della strada, non consente di individuare una volontà abdicativa riferita ad una parte solo di detta area (ed in ipotesi alla sola strada), non potendosi prescindere dall'osservare che se è pur vero che il principio di conservazione dell'atto può trovare applicazione anche agli atti unilaterali, nel caso in esame detto principio non può che essere oggetto di un'interpretazione restrittiva alla luce degli effetti negativi che esso indubitabilmente produce nella sfera giuridica dei destinatari, rimasti estranei al negozio.
In definitiva, l'atto di abbandono datato 02/08/12 a rogito del notaio Dott. Persona_6
(repertorio n. 61595, raccolta n. 22944) ad avviso della Corte è da considerarsi totalmente nullo ai sensi degli artt. 1324, 1346 e 1418 c.c. per indeterminatezza ed indeterminabilità dell'oggetto, non essendo possibile comprendere né ricostruire quale terreno sia stato abbandonato a quale destinatario.
L'accertata nullità dell'atto rende irrilevanti ai fini del decidere le ulteriori questioni fatte oggetto del giudizio e le domande subordinate (ricostruzione del funzionamento dell'istituto di cui all'art. 1070 c.c., necessità dell'accettazione o della rinuncia e rispettivi requisiti, possibilità per un Condominio di essere titolare di una servitù, accertamento del requisito relativo alle spese, accertamento della titolarità delle servitù o rideterminazione delle quote di appartenenza dell'area, istanze istruttorie ecc.), che sono assorbite.
Deve conseguentemente essere ordinata ex art. 2655 c.c. al Conservatore dei registri immobiliari di Genova la cancellazione dai registri immobiliari della trascrizione dell'atto di abbandono datato 02/08/12 a rogito del notaio Dott. (repertorio n. 61595, Persona_6 raccolta n. 22944), registrato presso l'Agenzia delle Entrate Ufficio di Genova 1 l'8.8.2012 al n. 4 13177 serie 1T trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Genova il 9.8.2012 Reg. Gen. n. 24075 e Reg. Part. n. 19070.
In ordine alle spese di lite, la Corte ravvisa le ragioni per una parziale compensazione delle stesse per entrambi i gradi del giudizio fra gli appellati , e CP_6 Controparte_7
22 da un lato, e tutti i restanti appellanti ed appellanti incidentali dall'altra parte. Controparte_8
Detta misura si ritiene congrua nella misura del 50%, considerata la peculiarità della materia del presente giudizio, avente ad oggetto un istituto di scarsa applicazione e raramente trattato dalla giurisprudenza, con conseguenti incertezze in punto di corretta attuazione e maggior esposizione ad errori e dubbi applicativi. La restante frazione del 50% delle spese di lite, sempre relativamente ad entrambi i gradi del giudizio, segue la soccombenza.
Esse si determinano sulla base del D.M. 55/2014, tenendo conto del valore indeterminato della controversia e prendendo come riferimento lo scaglione di valore già indicato anche dal giudice di primo grado, non oggetto di specifica doglianza, ossia quello da € 26.000,01
a € 52.000,00.
Gli appellati , e devono altresì essere CP_6 Controparte_7 Controparte_8 condannati alla restituzione di quanto pagato in esecuzione della sentenza di primo grado,
a titolo di spese legali, dall'appellante . Quest'ultima ha depositato copie di Parte_3 bonifici di pagamento aventi ad oggetto: un pagamento di €1.267,42 a favore di CP_8
(esborso comprensivo di spese pari ad €1.268,42), un pagamento di €1.267,92 a
[...] favore di (esborso comprensivo di commissioni pari ad €1.269,92) ed un Controparte_7 pagamento di €2535,83 a favore di (esborso comprensivo di commissioni CP_6 pari ad €2536,83). Pertanto, secondo quanto richiesto da , Parte_3 CP_6 deve essere condannato alla restituzione di € 2.535,83, alla restituzione di Controparte_8
€ 1.267,92 e alla restituzione di € 1.267,92 a favore di , oltre Controparte_7 Parte_3 interessi legali dalla domanda al saldo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa d'appello contro la sentenza n. 2215/2024 del
Tribunale di Genova pubblicata in data 30/07/2024, accogliendo l'appello principale e gli appelli incidentali nei limiti di quanto indicato in motivazione, così decide:
- Dichiara la nullità dell'atto di abbandono datato 02/08/12 a rogito del notaio Dott. repertorio n. 61595, raccolta n. 22944), registrato presso l'Agenzia delle Persona_6
Entrate Ufficio di Genova 1 l'8.8.2012 al n. 4 13177 serie 1T trascritto presso la
Conservatoria dei Registri Immobiliari di Genova il 9/8/2012 Reg. Gen. n. 24075 e
Reg. Part. n. 19070, ed ordina la cancellazione della relativa trascrizione dai registri immobiliari al Conservatore dei registri immobiliari di Genova;
- Compensa le spese di lite fino alla misura del 50% fra gli appellati , CP_6
e da un lato, e tutti i restanti appellanti ed appellanti Controparte_7 Controparte_8
23 incidentali dall'altra parte, e condanna gli appellati , e CP_6 Controparte_7
in solido tra loro, al pagamento della residua frazione del 50% che Controparte_8 liquida, già nella ridotta misura, in : - € 3.477,00 per il primo grado ed € 3.890 per il grado di appello complessivamente in favore di e Parte_1 Parte_2 Pt_3
per compensi, oltre spese generali ed oneri di legge, ed € 549,95 per rimborso
[...] di spese sostenute in primo grado;
- € 3.477,00 per il primo grado ed € 3.890 per il grado di appello complessivamente in favore di e CP_1 Controparte_2 [...]
per compensi, oltre spese generali ed oneri di legge;
- € 3.477,00 per il primo CP_3 grado ed € 3.890,00 per il grado di appello in favore del sito in Parte_4 Parte_4
, in persona del legale rappresentante pro tempore, per compensi, oltre spese
[...] generali ed oneri di legge;
- NA , e a restituire a CP_6 Controparte_7 Controparte_8 Pt_3
le somme da quest'ultima pagate nei loro confronti in esecuzione della
[...] sentenza di primo grido ed in particolare: condanna al pagamento di CP_6
€2535,83, al pagamento di €1.267,92 e al pagamento Controparte_7 Controparte_8 di €1.267,92, oltre a interessi legali dal pagamento al saldo, a favore di , Parte_3 oltre interessi legali su ciascuna somma dal pagamento al saldo.
Genova, 27/11/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Valeria Albino Dott. Marcello Bruno
Minuta redatta dal M.O.T. Dott. Lorenzo Vescovo
24
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SEZIONE SECONDA nelle persone dei magistrati: dott. Marcello BRUNO Presidente dott. Valeria ALBINO Consigliere relatore dott. Lorenzo FABRIS Consigliere riuniti in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa d'appello contro la sentenza n. 2215/2024 pubblicata in data 30/07/2024 dal
Tribunale di Genova, promossa da:
(C.F.: , (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
e (C.F.: , rappresentati e C.F._2 Parte_3 C.F._3 difesi, in forza di procura allegata all'atto di appello, dall'Avv. Andrea Percivale, presso il quale sono elettivamente domiciliati in Genova, Via Gropallo 3/A
APPELLANTI PRINCIPALI contro
(C.F. ), (C.F. CP_1 C.F._4 Controparte_2
) e (C.F. ), rappresentati e C.F._5 Controparte_3 C.F._6 difesi, in forza di procura allegata alla comparsa di costituzione con appello incidentale, dall'Avv. Marco Mereto, presso il quale sono elettivamente domiciliati in Genova, Via
Assarotti 42/16, e disgiuntamente dall'Avv. Giorgia Spina
APPELLATI E APPELLANTI INCIDENTALI
e contro
(C.F. ), in persona Controparte_4 P.IVA_1 dell'amministratore pro tempore, Geom. (C.F. ), CP_5 C.F._7 rappresentato e difeso dall'Avv. Michele Forino, in forza di procura allegata all'atto di intervento in primo grado, presso il quale è elettivamente domiciliato in Genova, Via Cesarea
2/48
e contro
CONDOMINIO SITO IN GENOVA, VIA LODI 224B – 226 – 226
1 APPELLATI CONTUMACI
e contro
(C.F. (C.F. CP_6 C.F._8 Controparte_7
), C.F. , rappresentati e C.F._9 Controparte_8 C.F._10 difesi dall'Avv. Giuseppe Attinà, in forza di procura allegata alla comparsa di costituzione in appello, presso il quale sono elettivamente domiciliati in Genova, Piazza Piccapietra, 76/56
APPELLATI
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER GLI APPELLANTI PRINCIPALI Parte_1 Parte_2 Parte_3
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Genova, in riforma della sentenza n. 2215/2024, emessa dal Tribunale Civile di Genova nel proc. n. r.g. 1547/2021, per i motivi sopra riportati,
1. Dichiarare nullo e/o invalido e/o inefficace in assoluto o quantomeno nei confronti delle Per_ esponenti l'atto di abbandono in oggetto datato 02.08.12 a rogito del Notaio (rep. N.
61595 Rac. N. 22944), registrato presso l'Agenzia delle Entrate Ufficio di Genova 1
l'08.08.12 al n. 13177 serie 1T, trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di
Genova il 09.08.12 Reg. Gen. n. 24075 e Reg. Part. N. 19070.
2. Dichiarare in ogni caso insussistente la proprietà delle esponenti sui beni oggetto di abbandono in forza di quanto indicato in atti e/o per mancata accettazione della titolarità in esame da parte delle medesime e/o per loro rinuncia in merito.
3. In subordine, nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ill.mo Giudice debba ritenere valido ed efficace l'atto di abbandono, dichiarare nulla e/o invalida e/o inefficace
l'attribuzione della proprietà ai Sigg. (al tempo proprietari del civ. 46) nella misura di Pt_1
1/3 rispetto al totale, eventualmente quantificando la quota in base ai parametri di legge secondo la fruizione reale e/o potenziale.
4. Con ordine al Conservatore dei Registri Immobiliari di Genova di cancellare la trascrizione di cui all'atto di abbandono, operata nel Registro Immobiliare medesimo, manlevandolo da ogni responsabilità.
5. Rigettare tutte le domande ed eccezioni formulate dai convenuti (in primo grado e in secondo grado) nei confronti delle esponenti in quanto inammissibili e/o infondate in fatto e in diritto e/o comunque non provate.
6. Con vittoria di spese e onorari di entrambi i gradi del giudizio. Sentenza esecutiva ai sensi di legge. Pertanto con condanna nei confronti dei convenuti in primo grado a restituire alla
Sig.ra le seguenti somme: euro 2.535,83 quanto al Sig. , euro Parte_3 CP_6
2 1.267,92 quanto al Sig. euro 1.267,92 quanto alla Sig.ra Controparte_8 Controparte_7 pagate a loro dalla Sig.ra a titolo di refusione degli oneri di lite di primo grado.” Pt_3
PER GLI APPELLATI E APPELLANTI INCIDENTALI CP_1 [...]
Controparte_9
““Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Genova, accogliere l'appello proposto dai Signori
e e comunque, in riforma dell'impugnata sentenza Parte_1 Parte_2 Parte_3
n. 2215/2024 resa dal Tribunale di Genova il 29-30.7.2024, non notificata, in accoglimento dei motivi di appello di cui alla narrativa della comparsa di costituzione del 28.5.25:
- in via istruttoria ammettere tutte le istanze formulate nella seconda memoria ex art. 183 VI co cpc di primo grado e reiterate in sede di precisazione delle conclusioni, ed in particolare:
• ammettersi prova per testi sui seguenti capitoli:
Cap. 1): “Vero che le spese di manutenzione della parte inziale rettilinea di sono CP_4 suddivise tra il civico 50 e il civico 46, come da regolamento di condominio prodotto sub doc.
n. 3 (del fascicolo di primo grado) e come da richieste di contribuzioni prodotte sub docc. nn.
6-15 del fascicolo di primo grado che si rammostrano;
Cap. 2): “Vero che il tratto di strada che dalla conduce al civico 46, presenta un CP_4 tratto rettilineo iniziale fino al civico stesso, come da fotografia prodotta sub. doc. n. 17
(fascicolo di primo grado) che si rammostra;
Cap. 3): “Vero che la strada che dalla onduce al Civico 50, subito dopo detto civico CP_4
è delimitata e chiusa da una sbarra, come da fotografia prodotta sub. doc. n. 16 (fascicolo di primo grado) che si rammostra”.
Su tutti i capitoli si indicano a testi la Signora residente in [...]e Testimone_1
l'amministratore pro tempore del Genova, se del caso anche Parte_4 per interpello;
• ammettere CTU volta ad accertare la consistenza dei fondi oggetto di abbondono e
l'eccedenza degli stessi rispetto al primo tratto rettilineo di strada della di cui al CP_4
Regolamento condominiale del Civico 50.
- nel merito accertata, per le ragioni meglio esposte in narrativa, l'insussistenza dei presupposti di cui all'art. 1070 c.c. dichiarare la nullità e/o l'inefficacia o comunque Per_ l'inesistenza dell'atto di abbandono del 2.8.2012 a rogito del Notaio Rep. n. 61595 Rac.
n. 22944) registrato presso l'Agenzia delle Entrate Ufficio di Genova 1 l'8.8.2012 al n. 13177 serie 1T trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Genova il 9.8.2012
Reg. Gen. n. 24075 e Reg. Part. n. 19070, ordinandone al Conservatore dei Registri
3 Immobiliari di Genova la cancellazione della trascrizione dal Registro Immobiliare di
Genova, manlevandolo da ogni responsabilità.
In ogni caso, ridurre le spese di lite liquidate in primo grado.
Con vittoria delle spese di entrambi i gradi di giudizio.”
PER L'APPELLATO E APPELLANTE INCIDENTALE Controparte_4
[...] CP_4
“Piaccia a codesto Ecc.mo Collegio, contrariis rejectis, in riforma della sentenza appellata, dichiarare la nullità e/o l'inefficacia dell'atto di abbandono di cui è causa, ordinando al
Conservatore dei Registri Immobiliari di Genova la cancellazione della trascrizione di detto atto dal Registro Immobiliare di Genova, manlevandolo da ogni responsabilità.
Con vittoria delle spese di lite.
Quanto alle richieste, contenute nelle conclusioni di cui alla I memoria dei convenuti in I grado, di “respingere le domande delle parti … intervenute perché inammissibili”, quella formulata “in via subordinata” e le ulteriori due formulate “in via ulteriormente subordinata”, si dichiara di non accettare il contraddittorio perché nuove e tardive;
si domanda quindi che venga dichiarata tale novità, con le consequenziali pronunce del caso;
in subordine, senza che ciò costituisca accettazione del contraddittorio (Cass. 14581/04), si chiede di rigettare le domande perché infondate.
Con vittoria delle spese di lite.
In ogni caso, ridurre la liquidazione delle spese del I grado di giudizio.
Con vittoria delle spese di questo grado di giudizio”.
PER GLI APPELLATI , CP_6 Controparte_7 Controparte_8
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, rigettare l'appello principale proposto dalle signore e Parte_1 Parte_2
, nonché gli appelli incidentali proposti dai signori , Parte_3 CP_1 Controparte_2
e dal , avverso la sentenza n. 2215/2024, Controparte_3 Controparte_10 emessa dal Tribunale Civile di Genova, in quanto integralmente infondati in fatto e in diritto per i motivi tutti esposti negli atti difensivi depositati. Piaccia altresì in via incidentale, condizionata, subordinata, relativamente a quanto indicato nella motivazione delle decisione impugnata, ove ritenuto trattarsi di enunicazione non meramente persuasiva, ma
4 suscettibile di passare in giudicato, riformare parzialmente la decisione de qua nella parte in cui afferma che un'eventuale valida rinunica all'acqusito da parte dei siggetti destinatari dell'atto di abbandono comportrebbe il trasferimento del bene al sooggetto originariamente proprietario anzicche' allo Stato. Con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi
I gradi di giudizio , oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, I.V.A.
e C.P.A. come per legge”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione datato 09/02/2021 e , CP_1 Controparte_2 Controparte_3 comproprietari pro indiviso dell'immobile sito in Genova via Lodi 46, interno n. 1, convenivano in giudizio , e chiedendo CP_6 Controparte_8 Controparte_7
l'accertamento della nullità e/o inefficacia dell'atto di abbandono del 2/8/2012 a rogito del Per_ Notaio Dott. (repertorio n. 61595, raccolta n. 22944). Con tale atto di abbandono, i convenuti o i loro danti causa ( madre di e , eredi CP_11 CP_8 Controparte_7 del sig. avevano abbandonato, ai sensi dell'art. 1070 c.c., il diritto di Persona_2 proprietà su di un fondo, asseritamente gravato da una servitù di passaggio a favore dell'immobile, sito in via Lodi 46, interno n. 1, di proprietà degli attori.
A tal proposito, gli attori rappresentavano di aver ricevuto il diritto di proprietà sulla suddetta abitazione di via Lodi 46, interno n. 1, per successione da deceduto in data Persona_3
12/02/2015.
Circa l'origine del diritto di servitù di cui si tratta, gli attori precisavano che in data
05/11/1971, quando l'immobile di via Lodi 46 era di proprietà di e il signor Per_3 Persona_4 aveva costituito con scrittura privata, a favore di tale fabbricato, una Persona_2 servitù pedonale e carrabile su una strada ancora da costruire (“costruenda strada come da progetto approvato n. 398/70 e successive varianti”, cfr. doc. n. 2 allegato all'atto di citazione).
Secondo la prospettazione degli attori, l'oggetto della servitù di cui si tratta era stato indicato CP_ anche nel regolamento condominiale dei Condominii siti nei nn. 50 e 52 della stessa predisposto dal medesimo costruttore in particolare, l'art. 6 del
[...] Persona_2 regolamento precisava quanto segue: “limitatamente al viale di accesso posto a valle dell'edificio (parte bassa di e per la sola parte iniziale rettilinea, questa è gravata CP_4 di servitù perpetua di transito sia pedonale che veicolare a favore della proprietà contraddistinta col civ. n. 46 di (doc. n. 3 allegato all'atto di citazione). CP_4
5 Tuttavia, in data 02/08/2012, , nel frattempo deceduta CP_6 Persona_5 ed a cui è succeduto ) e (del pari deceduta ed a cui sono CP_6 CP_11 succeduti , eredi di avevano effettuato un atto CP_8 Controparte_7 Persona_2 di abbandono del fondo servente ai sensi dell'art. 1070 c.c., cedendo a favore di una serie di immobili, tra cui il civico 46 di un fondo comprensivo, non solo del breve tratto di CP_4 strada su cui secondo gli attori si estendeva la servitù a favore del proprio immobile, ma anche di aree ulteriori. Gli eredi di avevano motivato l'abbandono con la Persona_2 necessità di sopportare gli oneri conseguenti al fondo, in assenza di alcun proprio interesse al mantenimento di tale terreno.
In particolare, gli attori indicavano i seguenti fondi, menzionati nell'atto di abbandono, come eccedenti rispetto all'area sottoposta a servitù a favore del proprio immobile:
• Fondi di cui alla Sez. STA Foglio 24, particella 115, subalterni 118, 171, 132, 166,
148, 2 e 120, relativi ad aree distanti e poste a monte rispetto al tratto rettilineo di strada oggetto della servitù;
• Fondi di cui alla Sez. STA Foglio 24, particella 831, sub 9, che erano solo parzialmente gravati dalla servitù a favore del civico 46 e comprendevano un'area ben più ampia, in cui erano incluse anche aree verdi.
Secondo gli attori, l'inesistenza di un diritto di servitù rispetto alle aree in eccesso comportava la nullità e/o inefficacia dell'atto di abbandono.
Inoltre, anche rispetto alle aree effettivamente gravate dal diritto di servitù, secondo gli attori era comunque carente il secondo requisito previsto dall'art. 1070 c.c., in quanto i proprietari del civico 46 si erano sempre fatti carico delle spese di conservazione della servitù con riferimento al tratto di strada effettivamente gravato dalla propria servitù di passaggio, come previsto anche dall'art. 6 del citato regolamento condominiale dei civici 50-52. Secondo gli attori, la mancanza di tale secondo requisito comportava che l'atto fosse privo di causa.
Anche sotto tale profilo, pertanto, gli attori chiedevano l'accertamento della nullità dell'atto e l'ordine di cancellazione della relativa trascrizione.
In punto di interesse, gli attori sottolineavano che, attraverso l'atto posto in essere dagli eredi di erano stati gravati da oneri di manutenzione e responsabilità ex art. Persona_2
2050 c.c. con riferimento a tutta la vasta area oggetto di abbandono.
Si costituivano in giudizio , e resistendo alle CP_6 Controparte_7 Controparte_8 domande degli attori.
6 Preliminarmente, i convenuti eccepivano l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo di mediazione e il difetto di contraddittorio per violazione del litisconsorzio necessario, in quanto non erano stati citati in giudizio gli altri destinatari dell'atto di abbandono, né gli ulteriori proprietari degli immobili siti nel civico 46 di CP_4 né il successivo acquirente dell'immobile sito all'interno n. 1 del civico 46 di alienato CP_4 dagli attori poco dopo la notifica dell'atto di citazione.
Nel merito, i convenuti sostenevano che il territorio abbandonato coincidesse sostanzialmente con le aree sottoposte a servitù o, addirittura, già di proprietà del civico 46.
L'interesse all'estensione della servitù su tutto il sedime oggetto di abbandono veniva giustificato con l'impossibilità di transito su parte della strada da parte di veicoli di stazza superiore a 60 quintali lordi e con la presenza di due varchi, uno inferiore e l'altro superiore, per accedere a Sotto tale profilo, i convenuti ritenevano irrilevante il contenuto dei CP_4 regolamenti condominiali.
Inoltre, secondo i convenuti, quanto affermato dagli attori a proposito delle spese sostenute era irrilevante e comunque infondato: da una parte, infatti, anche l'eventuale pagamento delle spese da parte dei proprietari del fondo dominante non escludeva che, in forza di legge, i proprietari del fondo servente potessero essere tenuti ad oneri conseguenti dalla servitù, visto l'art. 1069 c.c.; dall'altra, il dante causa aveva comunque nel tempo sostenuto spese per la manutenzione della strada.
Ancora, i convenuti ritenevano che fosse carente l'interesse ad agire degli attori, avendo questi ultimi affermato di essere comunque tenuti al pagamento di tutte le spese per la conservazione della servitù ed essendo possibile per gli stessi, anche qualora la loro servitù non si fosse estesa su tutto il territorio poi abbandonato, ripartire le spese con gli altri proprietari del territorio abbandonato o a propria volta abbandonare le aree non gradite.
A proposito dell'atto di abbandono, i convenuti si esprimevano per l'immediata produzione dell'effetto traslativo attraverso la notifica dell'atto recettizio di abbandono ai danti causa degli attori. Qualora si fosse ritenuto che gli attori avessero in qualche modo espresso un valido rifiuto rispetto all'acquisizione della proprietà del sedime, secondo i convenuti la proprietà sarebbe comunque passata allo Stato ex art. 827 c.c.
Infine, i convenuti ritenevano che, anche qualora fosse risultata la sussistenza della servitù
a favore degli attori nella sola prima parte rettilinea della strada, ciò non avrebbe potuto comportare la nullità dell'intero atto di abbandono, dovendosi conservare l'atto attraverso l'interpretazione soggettiva dello stesso, ossia intendendo che gli abbandonanti avessero espresso la volontà di abbandonare la proprietà ai soggetti che godono della servitù di
7 passaggio, nei limiti oggettivi e soggettivi di spettanza della loro servitù. A tal proposito, consideravano che la proprietà del sedime abbandonato dovesse intendersi attribuita per quote paritarie ai tre soggetti destinatari solo in via presuntiva, ben potendosi ricavare in chiave interpretativa una comproprietà per quote diverse o su tratti diversi. In questo senso,
i convenuti proponevano anche una ripartizione delle aree basata sulla situazione di fatto, sostenendo che i soggetti destinatari dell'abbandono avessero accettato, quanto meno per fatti concludenti, il diritto di proprietà in quote e porzioni definite o facilmente identificabili.
I convenuti chiedevano inoltre la condanna degli attori ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
All'udienza del 05/11/2021 il giudizio veniva rinviato all'udienza del 22/02/2022, poi differita d'ufficio al 23/02/2022, per consentire l'esperimento di un procedimento di mediazione, che si concludeva con esito negativo.
In data 08/06/2022 interveniva volontariamente in giudizio il Controparte_12
[...
.
In via pregiudiziale, il osservava che erano ancora assenti Parte_4 nella causa alcuni dei destinatari dell'atto di abbandono, ossia altri proprietari del civico 46
( , e e i proprietari dei civici 224B, 226 e 228. Si Parte_3 Parte_1 Parte_2 rimetteva dunque al giudice quanto alla valutazione di integrazione del contraddittorio.
Nel merito, il sosteneva, in primo luogo, che l'atto di abbandono fosse nullo o Parte_4 inefficace, essendo stato notificato a tre Condominii, nonostante che la servitù non fosse riconducibile alla titolarità dei Condominii, ma a quella delle singole unità immobiliari che componevano ciascun Condominio: secondo l'intervenuto, infatti, il diritto di servitù poteva fare capo solo ai singoli immobili dominanti, beneficiari dell'utilità derivante dalla servitù, e non ad un Condominio, ente di gestione. Tra l'altro, poiché il diritto di servitù è per sua natura indivisibile, sarebbe allo stesso inapplicabile la disciplina della comunione.
Inoltre, il Condominio intervenuto sosteneva che per l'acquisto della proprietà dell'immobile abbandonato fosse necessario un atto di accettazione, il quale non era mai stata espresso né da parte dell'amministratore del Condominio né da parte dei singoli condomini.
Ancora, l'intervenuto dichiarava che gli immobili componenti il utilizzavano solo Parte_4 una minima parte della zona abbandonata, la quale non poteva dunque essere loro data in proprietà nella quota di 1/3.
8 In data 23/06/2022 intervenivano volontariamente in giudizio , e Parte_3 Parte_2
altri proprietari di immobili siti nel civico 46 di In particolare, gli Parte_1 CP_4 intervenuti erano proprietari degli interni nn. 2 e A del civico 46 ed avevano acquistato tale proprietà in quanto eredi del defunto Persona_4
Gli intervenuti aderivano a quanto sostenuto dagli attori. In particolare, gli stessi sostenevano che l'atto di abbandono fosse invalido e/o inefficace per carenza dei presupposti richiesti dall'art. 1070 c.c., ossia l'esistenza della servitù, poiché gli immobili del civico 46 godevano di servitù su un tratto di strada minore, e la sussistenza di oneri a carico del proprietario del fondo servente;
che l'abbandono non potesse attribuire in modo indistinto 1/3 dell'intera proprietà abbandonata agli immobili del civico 46; che la titolarità della servitù non potesse essere attribuita ai Condominii, ma alle singole unità immobiliari;
che il trasferimento della proprietà avrebbe richiesto un'accettazione da parte dei proprietari dei fondi dominanti.
Gli intervenuti chiedevano pertanto che l'atto di abbandono fosse dichiarato nullo e/o invalido e/o inefficace e, in subordine, qualora il giudice avesse ritenuto valido ed efficace tale atto, che venisse comunque dichiarata invalida e/o inefficace l'attribuzione della proprietà dell'area nella misura di 1/3, con quantificazione della quota secondo la fruizione reale e/o potenziale.
All'udienza del 21/07/2022, il giudice di primo grado ordinava la chiamata in causa del sito nei civici 224B, 226 e 228 di il quale è stato citato dagli attori Parte_4 CP_4 CP_1
e . Tale non si è costituito in giudizio ed è
[...] Controparte_2 Controparte_3 Parte_4 stato dichiarato contumace all'udienza del 15/12/2022.
All'udienza del 04/05/2023, il giudice di primo grado ha concesso i termini di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c., invitando le parti a prendere posizione circa la struttura unilaterale o bilaterale della fattispecie di abbandono, e successivamente, in data 07/11/2023, ha proceduto all'ispezione dello stato dei luoghi. Infine, trattenuta la causa in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., il Tribunale di Genova ha deciso la causa con la sentenza n. 2215 pubblicata in data 30/07/2024, rigettando le domande degli attori e degli intervenuti e condannando gli stessi alla rifusione delle spese a favore dei convenuti.
Il giudice di primo grado premetteva alla decisione sul caso concreto una ricostruzione dell'istituto di cui all'art. 1070 c.c., esprimendosi nel senso che l'abbandono del fondo servente rappresenti un atto unilaterale e recettizio con immediato effetto traslativo, a
9 prescindere dall'accettazione del proprietario del fondo dominante. Rispetto a tale atto liberatorio, il proprietario del fondo dominante rimarrebbe libero di rinunciare alla proprietà, con atto unilaterale e recettizio espresso in forma scritta, nel qual caso si produrrebbe un effetto risolutivo del precedente abbandono ed il conseguente ritorno del diritto di proprietà in capo all'abbandonante.
A proposito della vicenda oggetto del giudizio, il Tribunale osservava che attori e intervenuti erano titolari di diritti di servitù diversi per titolo ed estensione, in parte derivati da scrittura privata ed in parte da destinazione del padre di famiglia, e che l'atto di abbandono si configurava quindi come atto plurimo indirizzato ai titolari delle diverse servitù. Il Tribunale sottolineava, inoltre, che, nonostante l'invito del giudice di primo grado, nessuno degli attori ed intervenuti aveva proposto domanda di nullità parziale dell'atto di abbandono.
Circa la domanda di nullità dell'atto, il Tribunale rilevava che l'ispezione giudiziale aveva consentito di verificare che tra i terreni abbandonati erano inclusi anche dei mappali distanti dalla strada e non funzionali al suo uso. Tuttavia, l'eccedenza dei terreni abbandonati rispetto a quelli oggetto di servitù non era sufficiente a giustificare una dichiarazione di nullità totale dell'atto di abbandono, essendo possibile dichiarare la nullità parziale dell'atto e riconoscere validità all'abbandono quanto ai terreni effettivamente sottoposti alla servitù di passaggio. Poiché, tuttavia, attori e intervenuti non avevano richiesto la dichiarazione di nullità parziale, ma solo la dichiarazione di nullità totale, il giudice non poteva che rigettare la relativa domanda.
Inoltre, secondo il Tribunale la domanda non poteva essere accolta neanche per assenza del requisito relativo al fatto che l'abbandonante fosse onerato di spese. I regolamenti di
Condominio che ponevano le spese a carico dei proprietari dei fondi dominanti, infatti, non potevano escludere che i proprietari dei fondi serventi fossero tenuti al pagamento di spese derivanti dalla legge, come nel caso di cui all'art. 1069, co. 3, c.c.
Il Tribunale rigettava anche la domanda di accertamento dell'inefficacia dell'atto di abbandono, sostenuta dagli attori nella prima memoria ex art. 183, co. 6, c.p.c. sulla base della tesi contrattualistica dell'atto di abbandono, secondo cui l'efficacia dell'abbandono richiederebbe l'accettazione del proprietario del fondo dominante. A tal proposito, il
Tribunale ribadiva che all'atto di abbandono doveva riconoscersi natura di atto unilaterale, produttivo di effetti a prescindere dall'accettazione del destinatario, salva la possibilità di una rinuncia, che tuttavia nel caso di specie non era stata effettuata.
Con riferimento alle domande del , il Tribunale precisava che Parte_4 un Condominio può essere titolare di una servitù; che il non aveva provato la Parte_4
10 titolarità della servitù in capo ai singoli proprietari degli immobili, i quali non erano neanche stati identificati;
che l'impossibilità per il diritto di servitù di essere oggetto di comunione non implicava che tale diritto non potesse essere di titolarità del Condominio, trattandosi di istituti diversi. Il Tribunale ribadiva, inoltre, che non era stata espressa dal Condominio una rinuncia alla proprietà abbandonata e che l'abbandono non richiedeva l'accettazione del Condominio ai fini della produzione dei propri effetti. Infine, il Tribunale riteneva infondato anche quanto rappresentato dal rispetto al fatto che il ridotto uso della strada avrebbe reso Parte_4 eccessiva l'attribuzione di 1/3 di proprietà dei fondi abbandonati: secondo il Tribunale, infatti,
l'errata ripartizione della comproprietà non inficiava la validità o efficacia dell'atto di abbandono, riguardando un momento successivo, ossia la ripartizione delle spese, da determinarsi da parte dei Condominii sulla base dell'uso.
Con riferimento alle domande degli intervenuti , e il Parte_3 Parte_1 Parte_2
Tribunale ribadiva quanto già espresso con riferimento agli altri attori o intervenuti, aggiungendo: quanto all'assenza di una valida rinuncia da parte degli intervenuti, che la rinuncia contenuta nell'atto processuale di intervento non poteva costituire una valida rinuncia, trattandosi di atto proveniente dal difensore in assenza di poteri sostanziali e non sottoscritto dalle parti;
quanto alla ripartizione della proprietà dell'area abbandonata, che tale ripartizione esulava dall'oggetto del giudizio e riguardava i consorzi aventi ad oggetto la gestione delle strade.
Avverso la sentenza hanno interposto appello , e Parte_3 Parte_1 Parte_2 sulla base di tre motivi.
Con il primo motivo di appello, gli appellanti contestano la ricostruzione dell'abbandono di cui all'art. 1070 c.c. effettuata dal giudice di primo grado, sostenendo che la produzione dell'effetto traslativo richieda l'accettazione o il consenso del proprietario del fondo dominante. Inoltre, anche ad aderire all'ipotesi della sentenza, l'appellante sostiene di aver comunque espresso una valida rinuncia e lamenta che il Tribunale abbia attribuito all'atto di rinuncia requisiti formali in realtà non necessari.
Con il secondo motivo di appello, gli appellanti contestano la sentenza con riferimento a quanto affermato circa la nullità totale o parziale dell'atto. A tal proposito, ribadiscono che l'abbandono ha avuto ad oggetto territori perlopiù eccedenti rispetto all'area sottoposta alla servitù del civico 46 di e sostengono che i convenuti non avrebbero mai proceduto CP_4 all'abbandono, se avessero dovuto limitarlo alla piccola area oggetto di servitù a favore del civico 46. Di conseguenza, una volta accertata la nullità dell'atto quanto all'abbandono delle
11 aree eccedenti rispetto ai fondi serventi del civico 46, il giudice avrebbe dovuto applicare l'art. 1419, co. 1, c.c., dichiarando la nullità totale dell'atto.
Inoltre, secondo gli appellanti, anche in assenza di una domanda di dichiarazione della nullità parziale, il Tribunale avrebbe potuto comunque rilevarla, essendo possibile per il giudice rilevare la nullità di un negozio in ogni stato e grado del giudizio, purché i relativi presupposti di fatto siano stati acquisiti al giudizio ed il rilievo sia prodromico all'accoglimento o al rigetto di una domanda proposta in giudizio. Al riguardo, osservano anche che l'eventuale dichiarazione della nullità parziale avrebbe rappresentato un accoglimento parziale della domanda e che tale pronuncia doveva ritenersi ammissibile alla luce dello stesso contenuto dell'atto di abbandono, il quale si riferiva a più porzioni di territorio catastalmente distinte, includendo più abbandoni nello stesso atto.
Ancora, gli appellanti sostengono che il Tribunale abbia errato nel ritenere integrati i requisiti di cui all'art. 1070 c.c. anche quanto alle spese, considerando che i regolamenti dei
Condominii escludono i proprietari della strada dalle spese relative alla manutenzione.
Gli appellanti ritengono poi che la mancata equa ripartizione della proprietà dell'area abbandonata, ed in particolare l'attribuzione della titolarità nella misura di 1/3, sia un'ulteriore causa di nullità e/o inefficacia dell'atto e che il Tribunale abbia errato nel considerare la questione estranea al thema decidendum. A tal proposito, gli appellanti osservano che tale questione è stata fatta oggetto di una loro espressa domanda e che, di conseguenza, richiedeva una corrispondente pronuncia da parte del giudice. Inoltre, contestano la ricostruzione del Tribunale, affermando che la ripartizione della titolarità del bene doveva essere effettuata a monte della successiva determinazione delle tabelle millesimali e della ripartizione delle spese.
Gli appellanti sostengono, altresì, che la titolarità dell'area avrebbe dovuto essere attribuita non agli edifici condominiali, ma ai singoli proprietari delle unità immobiliari appartenenti agli stabili. Di conseguenza, l'abbandono sarebbe nullo per la sua genericità ed indeterminatezza, avendo mancato di indicare i proprietari dei beni immobili costituenti i fondi asseritamente dominanti. Gli stessi Condominii erano indicati senza menzione del codice fiscale e dell'amministratore di , ma soltanto tramite i numeri civici. Parte_4
Infine, con un terzo motivo di appello, gli appellanti impugnano la sentenza con riferimento a quanto disposto in punto di spese di lite.
Gli appellanti chiedono anche la condanna dei convenuti in primo grado alla restituzione delle somme pagate da in esecuzione della sentenza di primo grado. Parte_3
12 Si è costituito in giudizio il , condividendo alcune delle Controparte_13 posizioni degli appellanti principali e proponendo a propria volta appello incidentale sulla base di sette motivi.
Con il primo motivo di appello, il sostiene di non essere titolare di alcuna servitù. Parte_4
Secondo l'appellante incidentale, infatti, esistevano tanti diversi diritti di servitù, riconducibili alle singole unità immobiliari componenti il Condominio e sorti per destinazione del padre di famiglia. Non essendo titolare di fondi asserviti per destinazione del padre di famiglia, il
Condominio non può dunque essere destinatario dell'atto di abbandono. Tra l'altro, secondo la prospettazione dell'appellante incidentale, la mancata produzione degli atti di vendita degli immobili ed il mancato chiarimento dei contorni delle diverse servitù era dipeso proprio da questo, ossia dal fatto che l'atto di abbandono non era stato rogato e notificato ai proprietari dei singoli immobili. Poiché l'atto di abbandono era unico, secondo l'appellante incidentale gli errori contenuti nell'atto erano tali da viziarlo in modo assoluto, anche quanto alle parti relative agli altri destinatari dell'abbandono.
Con il secondo motivo di appello, il ribadisce che soltanto i singoli immobili Parte_4 potevano essere titolari del diritto di servitù e non il , mero ente di gestione. Parte_4
Con il terzo motivo di appello, il torna ad affermare che, poiché le servitù erano Parte_4 riconducibili ai singoli immobili, non sarebbe stato possibile per il produrre gli Parte_4 atti di vendita degli immobili e chiarire i confini delle servitù.
Con il quarto motivo di appello, il sostiene che l'impossibilità per la servitù di Parte_4 essere oggetto di comunione implichi l'impossibilità per il di essere titolare di Parte_4 servitù.
Con il quinto motivo di appello, il contesta la ricostruzione operata dal Tribunale Parte_4 quanto all'istituto di cui all'art. 1070 c.c., ritenendo che al fine della produzione degli effetti sia necessaria un'accettazione da parte del destinatario dell'abbandono.
Con il sesto motivo di appello, il lamenta che il Tribunale abbia errato nel Parte_4 ritenere che la ripartizione della proprietà del bene abbandonato tra i diversi destinatari non riguardi la validità ed efficacia dell'atto, ma il successivo momento della ripartizione delle spese. Al contrario, secondo il , il mancato rispetto dei parametri da valutare per Parte_4 stabilire la quota di partecipazione di ciascuno comporta l'invalidità dell'atto. Al riguardo, ribadisce che era eccessivo attribuire al la quota di 1/3 dell'intera proprietà. Parte_4
Con il settimo motivo di appello, il contesta la determinazione delle spese di lite Parte_4 operata dal Tribunale.
13 Si sono costituiti in giudizio , e con comparsa CP_6 Controparte_7 Controparte_8 di costituzione datata 26 maggio 2025, resistendo all'appello principale e all'appello incidentale, chiedendo la dichiarazione di inammissibilità degli appelli avversari per mancato rispetto dei requisiti di chiarezza, sinteticità e specificità e, nel merito, chiedendo la conferma della sentenza impugnata.
In via subordinata, gli appellati insistono sulle domande ritenute assorbite dal Tribunale
(inefficacia relativa dell'atto, accrescimento della quota degli altri comproprietari o trasferimento della proprietà in capo allo Stato ex art. 827 c.c. in caso di rinuncia da parte dei proprietari dei fondi dominanti, istanze istruttorie).
Si sono costituiti in giudizio e , aderendo ai motivi CP_1 Controparte_2 Controparte_3 di appello proposti dagli appellanti principali e proponendo anche appello incidentale.
Con il primo motivo di appello, gli appellanti incidentali lamentano l'erroneità della ricostruzione del Tribunale quanto all'istituto di cui all'art. 1070 c.c., affermando che il trasferimento della proprietà del fondo servente richiede l'accettazione da parte del proprietario del fondo dominante.
Con il secondo motivo di appello, gli appellanti incidentali sostengono che la sentenza sia caduta in contraddizione, aderendo al principio per cui gli atti negoziali richiedono sempre una manifestazione del consenso delle parti coinvolte, ma traendo da tale principio la necessità della rinuncia anziché dell'accettazione. Inoltre, contestano l'esattezza della ricostruzione del Tribunale quanto alla conseguente affermazione circa la sussistenza di un effetto risolutivo retroattivo della rinuncia.
Con il terzo motivo di appello, gli appellanti incidentali affermano che la proposizione della domanda per l'accertamento della nullità/inefficacia dell'atto di abbandono ha integrato una valida rinuncia alla proprietà del bene abbandonato.
Con il quarto motivo di appello, gli appellanti incidentali sostengono che il giudice si sia contraddetto, ritenendo impossibile accertare atto di costituzione ed estensione delle diverse servitù, ma precisando poi che le parti erano titolari di servitù diverse per titolo ed estensione e così mostrando di avere conoscenza dei titoli delle servitù. Il Tribunale avrebbe pertanto errato nel ritenere impossibile individuare l'atto di costituzione e di estensione della servitù a favore del civico 46.
Con il quinto motivo di appello, gli appellanti incidentali affermano che non poteva essere dichiarata la nullità parziale dell'atto, essendo necessario dichiarare la nullità totale ai sensi dell'art. 1419 c.c., in quanto gli appellati non avrebbero effettuato l'abbandono in mancanza
14 della parte da dichiararsi nulla. L'area asservita e l'area abbandonata coincidevano infatti solo in una minima parte, in quanto gli appellati avevano posto in essere un atto unico, avente ad oggetto tutta l'area di loro proprietà e contenente una disposizione formulata in modo inscindibile nei confronti del civico 46. Poiché la volontà degli appellati era quella di abbandonare tutta l'area, non poteva ritenersi che gli stessi avrebbero posto in essere l'atto anche qualora tale atto avesse consentito di abbandonare esclusivamente la parte di terreno effettivamente asservita al civico 46.
Con il sesto motivo di appello, gli appellanti incidentali chiedono la riforma della sentenza, ritenendo che la mancata coincidenza tra beni asserviti e beni abbandonati implichi la mancanza di uno dei requisiti previsti dall'art. 1070 c.c. ai fini della validità dell'atto.
Con il settimo motivo di appello, gli appellanti lamentano che il giudice non abbia ammesso la prova testimoniale relativa a quanto rappresentato dagli stessi circa l'inaccessibilità ed il mancato utilizzo di parte della strada e la CTU relativa all'effettiva estensione delle diverse servitù.
Con l'ottavo motivo di appello, gli appellanti incidentali richiedono l'accertamento dell'insussistenza del secondo dei requisiti previsti dall'art. 1070 c.c., considerando che le spese per il mantenimento dell'area sottoposta a servitù a favore del civico 46 erano a carico dei fondi dominanti.
Con il nono motivo di appello, gli appellanti incidentali contestano la determinazione delle spese di lite operata dal Tribunale.
Cont Con ordinanza del 03/07/2025 il , 226 e di è Controparte_14 CP_4 stato dichiarato contumace. È stata inoltre fissata udienza di rimessione della causa in decisione, con concessione di termini per il deposito di note scritte contenenti le sole precisazioni delle conclusioni, comparse conclusionali e note di replica.
In data 26/11/2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Non sussistono i profili di inammissibilità degli appelli denunciati dagli appellati ex art.342
c.p.c, alla luce delle argomentazioni svolte nell'atto d'appello che consentono di individuare i capi della pronunzia impugnata oggetto di censura, di percepire con sufficiente chiarezza il contenuto delle censure, di enucleare le ragioni secondo le quali il Giudice sarebbe caduto in errori di fatto e di diritto, di comprendere la diversa soluzione pretesa. Ciò è quanto basta per poter procedere all'esame di merito dell'appello.
Nel merito.
15 Devono essere preliminarmente esaminati i motivi di appello che intendono sostenere la nullità totale dell'atto di abbandono, ossia: il sesto motivo dell'appello principale promosso da , e avente ad oggetto la nullità totale dell'atto di Parte_3 Parte_1 Parte_2 abbandono, alla luce, tra l'altro, della difformità tra area abbandonata ed area asservita e dell'indeterminatezza del contenuto dell'atto di abbandono;
il secondo motivo dell'appello incidentale proposto dal , relativo alla nullità totale dell'atto per Parte_4 la mancata determinazione della corretta ripartizione della proprietà del bene abbandonato tra i diversi destinatari;
il sesto motivo dell'appello incidentale di CP_1 Controparte_2
e , secondo cui la mancata coincidenza tra beni asserviti e beni abbandonati Controparte_3 avrebbe comportato la nullità dell'atto.
Tali motivi meritano accoglimento, per le ragioni di seguito esposte.
L'atto di abbandono posto in essere dagli eredi di ha indicato l'area Persona_2 abbandonata tramite un riferimento ai terreni censiti al catasto fabbricati del Comune di
Genova alla Sez. STA Foglio 24, particella 115, subalterni 118, 171, 132, 166, 148, 2 e 120,
e particella 831, sub 9.
Quanto ai destinatari dell'atto di abbandono, sono stati menzionati cumulativamente il Co Cont caseggiato di e , il caseggiato di nn. 224B, 226 e e la casa di CP_12 CP_4 via Lodi n. 46.
Secondo quanto descritto nell'atto, le zone abbandonate corrispondevano all'area “costituita dalla strada pedonale e carrabile che congiunge due tratti della costeggiando CP_4 appunto i sopra indicati civici nonché delle aree verdi (e cortilizie) limitrofe a detti caseggiati civici”.
Sebbene l'atto contenga tale complessiva elencazione di fondi dominanti e fondi serventi, il
Tribunale ha accertato che sull'area di interesse esistevano diversi diritti di servitù, riconducibili in modo separato ad una pluralità di fondi e costituiti in momenti e con titoli diversi: in particolare, alcune delle servitù, ossia quelle delle unità immobiliari di via Lodi n.
46, erano state costituite con una scrittura privata del 1971, mentre le altre servitù erano sorte in forza di destinazione del padre di famiglia.
Tale ricostruzione viene confermata dal contenuto dello stesso atto di abbandono, che dà conto di tale eterogeneità di titoli costitutivi, esponendo che Persona_2
• aveva realizzato la strada carrabile che congiunge ai caseggiati di cui sopra CP_4
(nell'atto di abbandono viene indicato che tale strada è attualmente censita al C.F.
16 alla Sez. STA, foglio 24 particella 115 sub 118, 171, 120, 132, 166, 148 e 3 particella
831 sub 9); Cont
• era originariamente proprietario dei caseggiati di cui ai civici 50-52 e 224B, 226 e ed aveva posto la strada e le limitrofe aree verdi a servizio dei suddetti caseggiati, costituendo così una servitù per destinazione del padre di famiglia;
• aveva riconosciuto un'analoga servitù a favore del civico 46, come risulterebbe, secondo quanto prospettato dall'atto, anche dai regolamenti di Condominio dei civici Cont 50-52 e 224B, 226 e , predisposti dallo stesso Persona_2
• aveva progressivamente alienato gli immobili di sua proprietà.
Già esaminando il contenuto dell'atto di abbandono, pertanto, è possibile venire a conoscenza della genesi variegata dei diversi diritti di servitù di ciascuno degli immobili.
Ferma tale constatazione, si deve tuttavia rilevare che, per il resto, la formulazione dell'atto di abbandono non contiene alcuna specificazione rispetto alla titolarità, al contenuto e all'estensione dei diversi diritti di servitù: al contrario, la situazione prospettata dall'atto è quella di un generale asservimento di tutti i fondi serventi a tutti i fondi dominanti, con un conseguente abbandono indistinto di tutti i mappali elencati nell'atto a tutti i destinatari dello stesso.
All'esito dell'esame dei documenti agli atti della presente causa, tuttavia, deve affermarsi che i diversi diritti di servitù non risultano tra di loro identici e che l'asservimento dell'intera area abbandonata a tutti i destinatari non trova riscontro nei reali rapporti tra gli immobili coinvolti.
Ciò vale, in primo luogo, per gli immobili di via Lodi n. 46: a proposito di tali fondi, risulta chiaro che l'area abbandonata dagli eredi di con l'atto di abbandono sia Persona_2 più vasta di quella effettivamente sottoposta a servitù.
Infatti, la scrittura privata istitutiva della servitù a favore del civico 46, intercorsa nel 1971 fra e gli originari proprietari del fondo dominante e , si Persona_2 Persona_4 Per_3 riferisce in modo inequivocabile ad una servitù che “permetta il transito delle autovetture sulla costruenda strada come da progetto approvato n° 398/70 e successive varianti”, mentre le aree elencate dall'atto di abbandono coprono un'area più vasta, che include anche terreni eccedenti rispetto alla strada: al riguardo, si osserva che l'ispezione giudiziale effettuata in primo grado ha dato conto dell'indicazione nell'atto di abbandono di mappali distanti dalla strada e non strumentali al passaggio attraverso la stessa. Del resto, lo stesso atto di abbandono menziona, tra le zone abbandonate, anche aree verdi limitrofe ai
17 caseggiati, di cui però non si trova traccia nella scrittura privata costitutiva della servitù a favore del civico 46.
Oltretutto, anche con riferimento alla strada che collega i diversi civici di l'esame CP_4 degli atti induce a ritenere che al civico 46 sia stato attribuito un diritto di servitù limitato ad una sola parte della strada. Si osserva, infatti, che la scrittura privata del 1971 utilizza come parametro per la delimitazione dell'oggetto della servitù il progetto n° 398/70, che è stato depositato agli atti (cfr. doc. n. 4 in allegato alla comparsa di costituzione dei convenuti in primo grado). Esaminando tale progetto, si rileva che l'immagine ritrae una strada che, in base al confronto operabile con la planimetria allegata all'atto di abbandono, risulta collocata tra l'edificio del civico 46 e l'edificio dei civici 50-52, senza includere percorsi che Cont proseguono verso i civici 224B, 226 e . Tale perimetrazione della servitù sulla strada trova conferma nel regolamento del dei civici 50-52, valorizzabile quale ulteriore Parte_4 elemento di prova: l'art. 6 di tale regolamento, infatti, limita la servitù del civico 46 “al viale di accesso posto a valle dell'edificio (parte bassa di e per la sola parte iniziale CP_4 rettilinea”. Si ricorda che lo stesso atto di abbandono ha dato conto del fatto che il regolamento del sia stato elaborato da il che rende tale Parte_4 Persona_2 regolamento un significativo strumento di prova rispetto al modo in cui lo stesso Per_2 aveva inteso disciplinare i rapporti tra i diversi fondi. Al riguardo, risulta errato quanto scritto nell'atto di abbandono, secondo cui i regolamenti dei Condominii dimostrerebbero che al civico 46 è stata riconosciuta una servitù analoga a quella degli altri civici: proprio leggendo il regolamento a cui l'atto di abbandono fa rinvio, si prende contezza della diversità dei rispettivi diritti.
Divergenze nell'estensione delle servitù si riscontrano anche rispetto al Condominio dei Cont civici nn. 50-52 ed a quello dei civici nn. 224B, 226 e .
Rispetto a tali Condominii, come già evidenziato, il Tribunale ha potuto accertare che i i titolari dei fondi dominanti erano titolari di distinti diritti di servitù, costituiti per destinazione del padre di famiglia attraverso la progressiva vendita degli immobili da parte di Per_2
. Tale informazione, che non viene contestata da alcuna delle parti, deve essere
[...] posta in evidenza, consentendo di affermare ancora una volta che non esiste un atto di asservimento complessivo dell'area abbandonata ad un insieme di fondi dominanti, ma una molteplicità di diversi atti costitutivi delle servitù.
Il regolamento del Condominio sito nei civici nn. 50-52, redatto dal medesimo
[...]
costruttore della strada, all'art. 6, lett. b), prevede: “L'impresa costruttrice si riserva Per_2
18 quanto segue: […] b) La proprietà esclusiva dei viali di accesso al dalla CP_16 CP_4 sia dalla parte bassa che da quella alta. Su detti viali i Condomini avranno diritto di passo pedonale e con autoveicoli”.
Sebbene il suddetto regolamento non rappresenti il titolo costitutivo delle servitù di cui si tratta, tale atto può essere valorizzato quale elemento di prova confermativo del fatto che i diritti di servitù avevano ad oggetto i terreni strumentali all'accesso agli immobili da CP_4
e non altri terreni inutili all'accesso. Pertanto, anche con riferimento ai civici dei nn. 50-52, nessun atto consente di ritenere che fossero state asservite ai fondi dominanti delle aree non strumentali all'accesso all'immobile, quali sono per esempio i mappali distanti rilevati in sede di ispezione giudiziale.
Ulteriori considerazioni possono essere effettuate rispetto al sito nei civici nn. Parte_4
Cont 224B, 226 e .
Da una parte, infatti, anche il regolamento di tale (documento n. 22, allegato Parte_4 alla seconda memoria ex art. 183 c.p.c. di parte convenuta in primo grado) limita la servitù alla sola strada di accesso ai civici, esprimendosi all'art. 6 nei seguenti termini: “La strada Cont di accesso dei caseggiati civ. 224 B – 226 – dalla non sarà di proprietà dei CP_4 condomini. Su detta strada, i condomini avranno solo diritto di passaggio pedonale meccanico ma non di sosta, posteggiando nei limiti consentiti. (posti macchina tracciati) Per quanto riguarda il tratto di strada rettilineo a sud del caseggiato gli autoveicoli non potranno essere superiori a q.li 60 lordi”.
Dall'altra, risulta che vesse reso una dichiarazione scritta nel 21/12/2005, Persona_2 sostenendo che tale avesse acquisito la proprietà di una non meglio specificata Parte_4 area verde, non in virtù di un qualche abbandono liberatorio, ma per usucapione (cfr. documento n. 12 allegato alla seconda memoria ex art. 183 c.p.c. di parte convenuta in primo grado) e che nell'assemblea ordinaria del giorno 11/07/2008 i i fossero resi Per_2 disponibili a concedere a tale sia la strada condominiale sia le aree verdi (cfr. Parte_4 documento n. 26 allegato alla seconda memoria ex art. 183 c.p.c. di parte convenuta in primo grado).
Tra l'altro, la servitù di cui si tratta è stata oggetto di un precedente giudizio tra il Parte_4
e gli eredi di terminato con sentenza del Tribunale di Genova, datata Persona_2
31/05/2017 (cfr. documento n. 11, allegato alla seconda memoria ex art. 183 c.p.c. di parte convenuta in primo grado), la quale ha accertato l'esistenza della servitù in capo ai condomini, sulla base di atti di compravendita. Dalla lettura di tale sentenza emerge che la servitù aveva ad oggetto la strada, mentre non vengono menzionate aree verdi.
19 In definitiva, anche esaminando gli elementi di prova relativi al dei nn. 224 B – Parte_4
226 – 228, risulta che i confini dei diritti di proprietà e dei diritti di servitù riconducibili a tale
Condominio siano divergenti rispetto a quanto rappresentato nell'atto di abbandono.
Infine, si rileva che anche la lettura dei rendiconti delle spese condominiali prodotti dai diversi Condomini consegna l'immagine di una situazione variegata, in cui mutano, non solo la proporzione delle spese, ma anche gli stessi titoli di spesa, con ciò inducendo a ritenere che i confini di proprietà e servitù siano di natura difforme.
Così ricostruite le informazioni a disposizione del presente giudizio, si rileva che i dimostrati profili di divergenza tra area abbandonata ed area asservita comportano, ad avviso della
Corte, la nullità integrale dell'atto.
Poiché i diversi proprietari dei fondi dominanti sono titolari di servitù diverse per atto costitutivo ed estensione, gli abbandonanti avrebbero dovuto determinare in modo chiaro, per ciascuno dei fondi serventi, l'estensione della servitù ed il corrispondente fondo dominante, consentendo così l'attuazione del proprio negozio unilaterale.
Nella parte narrativa dell'atto di abbandono, gli abbandonanti non hanno posto in luce alcuna distinzione circa il contenuto delle diverse servitù, sostenendo anzi che
[...]
Cont abbia sottoposto agli immobili dei civici nn. 50-52 e nn. 224B, 226 e tutta la Per_2 strada e tutte le aree verdi limitrofe ai caseggiati e che abbia poi riconosciuto la medesima servitù a favore del civico 46, come se il contenuto dei diritti dei diversi immobili fosse del tutto sovrapponibile, il che è sconfessato da quanto agli atti e da quanto visionato dal primo giudice nel corso della ispezione giudiziale e di cui ha dato atto in sentenza. Il mero riferimento contenuto nell'atto ai titoli costitutivi delle servitù non si traduce in una effettiva individuazione e delineazione dei tratti della strada oggetto delle singole e diverse servitù di passaggio, e del tutto generico e privo di collegamento a detti titoli è il riferimento alle aree verdi oggetto di abbandono, per le quali non si ravvisa alcun titolo costitutivo dell'asservimento. Gli stessi destinatari dell'atto sono stati individuati in modo generico e per blocchi, sulla base del numero civico degli immobili, senza alcuna specificazione.
L'atto di abbandono, così come qualsiasi contratto o negozio unilaterale, ai fini della validità deve contenere precisi riferimenti ai fini dell'identificazione del tratto asservito e del fondo dominante, in ossequio ai principi di determinatezza o determinabilità dell'oggetto del contratto. Così come ai fini della costituzione della servitù è necessaria la precisa individuazione del peso e dell'utilitas, della relativa estensione del fondo e del titolare dei fondi dominante e servente, così ai fini della validità dell'atto di abbandono è necessaria
20 l'individuazione dell'estensione della servitù in relazione a ciascun atto e/o istituto costitutivo.
Nel caso di specie tali necessarie informazioni non sono indicate né sono ricostruibili sulla base dell'atto. L'atto di abbandono deve pertanto essere dichiarato nullo per indeterminatezza ed indeterminabilità dell'oggetto, avendo lo stesso previsto un abbandono totalizzate e indistinto dell'area in capo a tutti i proprietari, considerati solo complessivamente e neanche chiaramente specificati.
L'effetto dell'atto di abbandono ipotizzato dal Tribunale è quello di una comunione indistinta in capo a ciascuno dell'intera area, di cui si è già rilevata l'eccedenza rispetto al tratto asservito, così da generare, in assenza di una precisa determinazione dell'estensione dei singoli tratti asserviti, l'effetto di un indebito accrescimento dell'area acquisita in proprietà in capo ai destinatari dell'atto. Tale effetto indebito non può essere risolto con una mera ripartizione successiva delle spese in base all'uso o con altri criteri: infatti, in assenza di una precisa identificazione dell'asservimento di un fondo a favore di un altro, il trasferimento ex art. 1070 c.c. non può operare, generando una inammissibile contitolarità indistinta di tutta l'area in capo ai destinatari, evidenziando, quindi, l'indeterminatezza dell'oggetto dell'atto di abbandono. La mera ripartizione successiva delle spese non potrebbe risolvere neanche il problema di dover individuare, di volta in volta, il titolare o i titolari del diritto di proprietà su ciascuna area, qualora tale titolarità dovesse assumere rilievo per profili diversi dalle spese
(es., alienazione dei beni, sfruttamento o trasformazione degli stessi, edificazione, ecc.).
L'atto di abbandono non potrebbe neppure essere conservato attraverso parziali dichiarazioni di nullità. Si ribadisce, al riguardo, che l'atto di abbandono contiene una formulazione indistinta e che l'area risulta sottoposta a diritti di servitù di contenuto eterogeneo, i cui confini sono rimasti perlopiù incerti ed i cui titolari sono in parte non specificati: non essendo determinati né determinabili, in base ai documenti a disposizione,
i confini e la titolarità delle diverse servitù, anche un parziale trasferimento di proprietà a favore di una parte soltanto degli immobili realizzerebbe un effetto potenzialmente non aderente ai reali rapporti tra fondi.
Ad avviso della Corte neppure l'atto potrebbe essere preservato dalla dichiarazione di nullità totale facendo ricorso al principio di conservazione dell'atto. Il Tribunale ha fatto riferimento a tale principio al fine di ricercare un'interpretazione dell'atto che consentisse la produzione di qualche effetto, ritenendo in ipotesi realizzabile l'abbandono quanto meno per i mappali su cui passa la strada. Tuttavia, sotto un primo profilo, alla luce di quanto sopra esposto, la stessa strada risulta coinvolta in modo diverso dai diritti di servitù dei vari immobili e perfino
21 i titolari dei diritti di servitù sono rimasti in parte indeterminati: in tali condizioni, non è effettuabile alcuna chiara selezione degli effetti che l'atto potrebbe validamente produrre, in quanto un qualsiasi anche parziale trasferimento di proprietà potrebbe pregiudicare i diritti di alcuni dei numerosi proprietari coinvolti. Sotto un secondo profilo, il principio di conservazione opera allorchè dall'interpretazione della volontà negoziale sia possibile desumere chiaramente l'intento delle parti in relazione all'ipotesi che una parte del negozio sia colpito da nullità, nel senso della possibilità di preservare il contratto senza la parte colpita da nullità. La lettura dell'atto di abbandono di cui è causa riferita, giova ribadire, a tutta un'area eccedente seppur comprensiva del sedime della strada, non consente di individuare una volontà abdicativa riferita ad una parte solo di detta area (ed in ipotesi alla sola strada), non potendosi prescindere dall'osservare che se è pur vero che il principio di conservazione dell'atto può trovare applicazione anche agli atti unilaterali, nel caso in esame detto principio non può che essere oggetto di un'interpretazione restrittiva alla luce degli effetti negativi che esso indubitabilmente produce nella sfera giuridica dei destinatari, rimasti estranei al negozio.
In definitiva, l'atto di abbandono datato 02/08/12 a rogito del notaio Dott. Persona_6
(repertorio n. 61595, raccolta n. 22944) ad avviso della Corte è da considerarsi totalmente nullo ai sensi degli artt. 1324, 1346 e 1418 c.c. per indeterminatezza ed indeterminabilità dell'oggetto, non essendo possibile comprendere né ricostruire quale terreno sia stato abbandonato a quale destinatario.
L'accertata nullità dell'atto rende irrilevanti ai fini del decidere le ulteriori questioni fatte oggetto del giudizio e le domande subordinate (ricostruzione del funzionamento dell'istituto di cui all'art. 1070 c.c., necessità dell'accettazione o della rinuncia e rispettivi requisiti, possibilità per un Condominio di essere titolare di una servitù, accertamento del requisito relativo alle spese, accertamento della titolarità delle servitù o rideterminazione delle quote di appartenenza dell'area, istanze istruttorie ecc.), che sono assorbite.
Deve conseguentemente essere ordinata ex art. 2655 c.c. al Conservatore dei registri immobiliari di Genova la cancellazione dai registri immobiliari della trascrizione dell'atto di abbandono datato 02/08/12 a rogito del notaio Dott. (repertorio n. 61595, Persona_6 raccolta n. 22944), registrato presso l'Agenzia delle Entrate Ufficio di Genova 1 l'8.8.2012 al n. 4 13177 serie 1T trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Genova il 9.8.2012 Reg. Gen. n. 24075 e Reg. Part. n. 19070.
In ordine alle spese di lite, la Corte ravvisa le ragioni per una parziale compensazione delle stesse per entrambi i gradi del giudizio fra gli appellati , e CP_6 Controparte_7
22 da un lato, e tutti i restanti appellanti ed appellanti incidentali dall'altra parte. Controparte_8
Detta misura si ritiene congrua nella misura del 50%, considerata la peculiarità della materia del presente giudizio, avente ad oggetto un istituto di scarsa applicazione e raramente trattato dalla giurisprudenza, con conseguenti incertezze in punto di corretta attuazione e maggior esposizione ad errori e dubbi applicativi. La restante frazione del 50% delle spese di lite, sempre relativamente ad entrambi i gradi del giudizio, segue la soccombenza.
Esse si determinano sulla base del D.M. 55/2014, tenendo conto del valore indeterminato della controversia e prendendo come riferimento lo scaglione di valore già indicato anche dal giudice di primo grado, non oggetto di specifica doglianza, ossia quello da € 26.000,01
a € 52.000,00.
Gli appellati , e devono altresì essere CP_6 Controparte_7 Controparte_8 condannati alla restituzione di quanto pagato in esecuzione della sentenza di primo grado,
a titolo di spese legali, dall'appellante . Quest'ultima ha depositato copie di Parte_3 bonifici di pagamento aventi ad oggetto: un pagamento di €1.267,42 a favore di CP_8
(esborso comprensivo di spese pari ad €1.268,42), un pagamento di €1.267,92 a
[...] favore di (esborso comprensivo di commissioni pari ad €1.269,92) ed un Controparte_7 pagamento di €2535,83 a favore di (esborso comprensivo di commissioni CP_6 pari ad €2536,83). Pertanto, secondo quanto richiesto da , Parte_3 CP_6 deve essere condannato alla restituzione di € 2.535,83, alla restituzione di Controparte_8
€ 1.267,92 e alla restituzione di € 1.267,92 a favore di , oltre Controparte_7 Parte_3 interessi legali dalla domanda al saldo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa d'appello contro la sentenza n. 2215/2024 del
Tribunale di Genova pubblicata in data 30/07/2024, accogliendo l'appello principale e gli appelli incidentali nei limiti di quanto indicato in motivazione, così decide:
- Dichiara la nullità dell'atto di abbandono datato 02/08/12 a rogito del notaio Dott. repertorio n. 61595, raccolta n. 22944), registrato presso l'Agenzia delle Persona_6
Entrate Ufficio di Genova 1 l'8.8.2012 al n. 4 13177 serie 1T trascritto presso la
Conservatoria dei Registri Immobiliari di Genova il 9/8/2012 Reg. Gen. n. 24075 e
Reg. Part. n. 19070, ed ordina la cancellazione della relativa trascrizione dai registri immobiliari al Conservatore dei registri immobiliari di Genova;
- Compensa le spese di lite fino alla misura del 50% fra gli appellati , CP_6
e da un lato, e tutti i restanti appellanti ed appellanti Controparte_7 Controparte_8
23 incidentali dall'altra parte, e condanna gli appellati , e CP_6 Controparte_7
in solido tra loro, al pagamento della residua frazione del 50% che Controparte_8 liquida, già nella ridotta misura, in : - € 3.477,00 per il primo grado ed € 3.890 per il grado di appello complessivamente in favore di e Parte_1 Parte_2 Pt_3
per compensi, oltre spese generali ed oneri di legge, ed € 549,95 per rimborso
[...] di spese sostenute in primo grado;
- € 3.477,00 per il primo grado ed € 3.890 per il grado di appello complessivamente in favore di e CP_1 Controparte_2 [...]
per compensi, oltre spese generali ed oneri di legge;
- € 3.477,00 per il primo CP_3 grado ed € 3.890,00 per il grado di appello in favore del sito in Parte_4 Parte_4
, in persona del legale rappresentante pro tempore, per compensi, oltre spese
[...] generali ed oneri di legge;
- NA , e a restituire a CP_6 Controparte_7 Controparte_8 Pt_3
le somme da quest'ultima pagate nei loro confronti in esecuzione della
[...] sentenza di primo grido ed in particolare: condanna al pagamento di CP_6
€2535,83, al pagamento di €1.267,92 e al pagamento Controparte_7 Controparte_8 di €1.267,92, oltre a interessi legali dal pagamento al saldo, a favore di , Parte_3 oltre interessi legali su ciascuna somma dal pagamento al saldo.
Genova, 27/11/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Valeria Albino Dott. Marcello Bruno
Minuta redatta dal M.O.T. Dott. Lorenzo Vescovo
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