Sentenza 16 marzo 2016
Massime • 2
In tema di intermediazione finanziaria, ove sia stata dedotta dall'investitore la nullità dei soli ordini di investimento, deve escludersi che il giudice, anche in sede di appello, possa rilevare d'ufficio la nullità del contratto quadro per difetto del requisito della forma scritta. Invero, da un lato, il rilievo officioso della nullità riguarda solo il contratto posto a fondamento della domanda e, quindi, i singoli contratti di investimento, dotati di una propria autonoma individualità rispetto al contratto quadro, sebbene con esso collegati; dall'altro, il principio del rilievo officioso della nullità va coordinato, nel giudizio di gravame, con quello del divieto di domande nuove, cosicché l'istanza, ivi formulata per la prima volta, di declaratoria della nullità non può essere esaminata, potendo solo convertirsi nella corrispondente eccezione: con la conseguenza che, nella specie, il giudice di appello non può dichiarare d'ufficio la nullità del contratto quadro, traducendosi tale pronuncia nell'inammissibile accoglimento di una domanda nuova.
Le eccezioni in senso lato sono rilevabili d'ufficio o proponibili dalla parte interessata anche in appello, ove i fatti sui quali si fondano, sebbene non precedentemente allegati dalla stessa parte, emergano dagli atti di causa. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che il giudice del gravame non avrebbe potuto rilevare officiosamente la nullità di un contratto quadro di investimento finanziario per difetto di forma scritta in quanto la circostanza determinativa della nullità non risultava "ex actis").
Commentario • 1
- 1. INVESTIMENTI FINANZIARI: la nullità dei singoli ordini di negoziazione non può riverberarsi sulla validità del contratto quadroDott.Ssa Federica Pugliese · https://www.expartecreditoris.it/ · 5 settembre 2016
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 16/03/2016, n. 5249 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5249 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2016 |
Testo completo
-5249/ 1 6 Oggetto REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO BANCA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE R.G.N. 12814/2011 Cron. 5249 C.
1. PRIMA SEZIONE CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Rep. Presidente -Ud. 10/02/2016 Dott. ANIELLO NAPPI Dott. MASSIMO DOGLIOTTI Consigliere PU Consigliere Dott. MARIA ACIERNO Dott. MAURO DI MARZIO Rel. Consigliere lur Dott. GUIDO MERCOLINO Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 12814-2011 proposto da: SC IG AN (c.f. [...]), elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II 308, presso l'avvocato UGO RUFFOLO, che 10 rappresenta e difende unitamente all'avvocato CARLO BERTI, giusta procura a margine del ricorso;
ricorrente 2016 contro 306 UNICREDIT BANCA S. P.A.; - intimata - Nonché da: UNICREDIT S.P.A. nella qualità di società 2 incorporante UNICREDIT BANCA S.P.A. (C. F. 12931320159), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GREGORIANA 56, presso l'avvocato GIOVANNI GALOPPI, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati ANTONELLA LILLO, MASSIMO MALVESTIO, giusta procura a margine del controricorso e ricorso incidentale;
controricorrente e ricorrente incidentale ·
contro
SC IG AN;
سا - intimato Nonché da: SC IG AN (c.f. [...]), VITTORIOelettivamente domiciliato in ROMA, CORSO EMANUELE II 308, presso l'avvocato UGO RUFFOLO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato CARLO BERTI, giusta procura a margine del ricorso principale;
controricorrente e ricorrente incidentale
contro
UNICREDIT BANCA S.P.A.; intimata avverso la sentenza n. 757/2010 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 30/03/2010; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/02/2016 dal Consigliere Dott. MAURO DI 3 MARZIO;
udito, per il ricorrente, l'Avvocato S. CARDILLO, con delega, che si riporta;
udito, per la controricorrente e ricorrente l'Avvocato B. CORBI, con delega, che si incidentale, riporta;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SERGIO DEL CORE che ha concluso per il inammissibilità del ricorso incidentale. سا rigetto del ricorso principale, rigetto in subordine SVOLGIMENTO DEL PROCESSO HI IG AN ha convenuto in giudizio $ 1. - dinanzi al Tribunale di Treviso Unicredit S.p.A., nelle forme dell'allora vigente rito societario, ed ha chiesto dichiararsi la nullità, l'annullamento ○ la سا risoluzione degli ordini e dei contratti relativi 1473 S.p.A. e con all'acquisto concluso con Rolo Banca Cassamarca S.p.A., società entrambe incorporate in seguito dalla convenuta, di obbligazioni argentine per il complessivo importo di € 567.273,19, con condanna della stessa convenuta al rimborso della somma investita ovvero al risarcimento del danno parametrato al medesimo importo, oltre accessori e spese. A fondamento della domanda l'attore ha sostenuto che Rolo Banca 1473 S.p.A. e Cassamarca S.p.A., nei primi mesi del 1997, avevano acquistato in suo nome e per suo conto dette obbligazioni senza interpellarlo e raccogliere il suo consenso, senza che egli avesse in proposito sottoscritto alcunché, senza ricevere sulle caratteristiche delle operazioni e informazioni sull'inadeguatezza di esse rispetto al profilo di rischio dell'investitore, neppure acquisito, senza la consegna del prospetto informativo e senza la HI Unicredit. N. r.g. 12814/2011. Ud. 10 febbraio 2016. Pres. Nappi, est. Di Marzio 5 somministrazione di alcuna informazione in ordine al progressivo andamento peggiorativo dei titoli. § 2. Unicredit S.p.A. si è costituita con comparsa notificata a mezzo fax e depositata il 14 giugno 2005, lur proponendo altresì istanza di fissazione dell'udienza. Con la propria comparsa la società convenuta ha resistito alla domanda attrice. § 3. L'attore ha notificato memoria di replica, - producendo, tra l'altro, i fissati bollati diretti a provare che le obbligazioni in questione provenivano dalle due società poi incorporate da Unicredit S.p.A., richiedendo ulteriori mezzi istruttori. Nel corso del giudizio di primo grado il HI ha la nullità dedotto l'inesistenza ovvero della notificazione della comparsa di risposta di controparte perché effettuata a mezzo fax direttamente dal difensore della convenuta, con conseguente non contestazione dei fatti allegati nell'atto introduttivo, nonché l'illegittimità dell'istanza di fissazione dell'udienza, sul rilievo che Unicredit S.p.A. aveva nella propria comparsa svolto vere e HI-Unicredit. N. r.g. 12814/2011. Ud. 10 febbraio 2016. Pres. Nappi, est. Di Marzio 6 proprie eccezioni, nonché l'illegittimità costituzionale dell'articolo 8, secondo comma, del decreto legislativo numero 5 del 2003. § 4. Con sentenza del 15 dicembre 2005 il tribunale di Treviso ha respinto la domanda per difetto di prova лг della pretesa spiegata daldel fatto costitutivo HI. § 5. - Contro la sentenza il HI ha proposto appello, al quale Unicredit S.p.A. ha resistito. $ 6. Con sentenza del 30 marzo 2010 la Corte d'appello di Venezia ha respinto l'impugnazione condannato l'attore alle spese di lite. Ha in particolare ritenuto la Corte di merito: i) che la comparsa di risposta della banca era stata validamente notificata a mezzo fax senza l'intervento dell'ufficiale giudiziario e che, tuttavia, detta comparsa aveva ampliato il tema del contendere, legittimando il deposito della memoria di replica del HI;
HI Unicredit. N. r.g. 12814/2011. Ud. 10 febbraio 2016. Pres. Nappi, est. Di Marzio ii) che il HI non aveva comprovato la provenienza da Rolo Banca 1473 S.p.A. delle obbligazioni argentine in tesi acquistate in suo nome e lur per suo conto da tale società, così rimanendo delimitata la materia del contendere alle sole obbligazioni acquistate da Cassamarca S.p.A.; iii) che gli ordini di acquisto, tenuto conto della disciplina giuridica all'epoca applicabile, non richiedevano forma scritta se non nell'ipotesi di operazione inadeguata, inadeguatezza che la sentenza impugnata ha escluso;
iv) che il HI non aveva dedotto circostanze specifiche a riprova della sussistenza di un conflitto di interessi, non risultante dalla documentazione prodotta ovvero dall'oggetto delle prove richieste, né aveva chiesto l'esibizione di documenti da cui potesse ricavarsi l'esecuzione dell'operazione in contropartita diretta al fine di disfarsi di obbligazioni già presenti nel portafoglio della banca о in quello di altri istituti appartenenti al medesimo gruppo;
v) che il HI non aveva provato il nesso di causalità tra la condotta di Cassamarca S.p.A. ed il danno subito, occorrendo considerare che le HI Unicredit. N. r.g. 12814/2011. Ud. 10 febbraio 2016. Pres. Nappi, est. Di Marzio 8 obbligazioni argentine erano state valutate abbastanza positivamente dalle agenzie di rating fino al 31 dicembre 2000, mentre la situazione aveva cominciato a Lev modificarsi solo nel marzo 2001, ossia quattro anni dopo l'acquisto dei titoli;
aveva dimostratovi) che il HI non il conferimento di un incarico gestionale dei titoli in deposito, non sussistendo perciò l'obbligo di informare 1'investitore del successivo andamento del titolo. - Contro la sentenza il HI ha proposto $ 7. ricorso per cassazione affidato a sei motivi. Unicredit S.p.A. ha resistito con controricorso contenente ricorso incidentale fondato Su un solo motivo, al quale il HI ha replicato con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE § 8. Il ricorso principale contiene sei motivi. - Il primo motivo è svolto da pagina 9 a S 8.1. pagina 11 del ricorso sotto la rubrica: «Violazione e HI Unicredit. N. r.g. 12814/2011. Ud. 10 febbraio 2016. Pres. Nappi, est. Di Marzio g falsa applicazione di norme di diritto ex articolo 360 comma 1 numero 3 in relazione agli articoli 137 c.p.c. e 17 decreto legislativo numero 5/2003 in punto alla ritenuta validità della notificazione a mezzo fax della comparsa di costituzione e risposta senza l'intervento lur dell'ufficiale giudiziario»>. Con esso si sostiene che la Corte d'appello sarebbe incorsa in errore nel ritenere, conformemente al Tribunale, che Unicredit S.p.A. avesse validamente notificato la propria comparsa di risposta a mezzo fax, giacché l'articolo 17 dell'abrogato rito societario dellacaso l'effettuazione avrebbe imposto in ogni per il tramite dell'ufficiale notificazione giudiziario. $ 8.2. Il secondo motivo è svolto da pagina 11 a pagina 16 del ricorso sotto la rubrica: «Violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex articolo 360 comma 1 numero 3 c.p.c in relazione agli articoli 2697 C. C. e 115 e 116 c.p.c.». Secondo il ricorrente la Corte d'appello avrebbe erroneamente addossato all'investitore l'onere di provare la coincidenza tra i titoli indicati nei HI-Unicredit. N. r.g. 12814/2011. Ud. 10 febbraio 2016. Pres. Nappi, est. Di Marzio fissati bollati prodotti in giudizio e quelli indicati nell'estratto titoli inviatogli da Unicredit S.p.A., senza d'altronde avvedersi di una pluralità di elementi istruttori che consentivano di ritenere, se non altro lur su base presuntiva, che tale coincidenza sussistesse, tanto più che egli aveva chiesto in proposito l'espletamento di mezzi istruttori. § 8.3. I l terzo motivo è svolto da pagina 16 a pagina 20 del ricorso sotto la rubrica: «Violazione di norme di diritto (articolo 360 numero 3 c.p.c.) in relazione all'articolo 112 c.p.c. e, comunque, omessa motivazione su un fatto decisivo e controverso (articolo 360 numero 5 c.p.c.) circa la domanda di nullità per mancanza di forma scritta ex articolo 18 del decreto legislativo numero 415/1996 dei cosiddetti contratti di negoziazione pretesamente conclusi dal ricorrente con Cassamarca S.p.A. e con Rolo Banca 1473 S.p.A.». Secondo il HI erroneamente la Corte d'appello aveva ritenuto che eyli avesse dedotto la nullità per difetto di forma dei soli ordini di acquisto, e non dei contratti di negoziazione, espressione con cui il HI Unicredit. N. r.g. 12814/2011. Ud. 10 febbraio 2016. Pres. Nappi, est. Di Marzio 41 riferirsi al c.d. contratto ricorrente ha inteso quadro, contratto che, nella specie, sarebbe stato nullo ai sensi degli articoli 1418 C.C. e 18 del decreto legislativo 23 luglio 1996 numero 415, سا difettando della prevista forma scritta. Nel corpo dello stesso motivo si sostiene altresì che, ove pure non fosse stata proposta la domanda di nullità estesa al contratto quadro, detta nullità avrebbe dovuto essere comunque rilevata d'ufficio. - Il quarto motivo è svolto da pagina 20 a § 8.4. pagina 24 del ricorso sotto la rubrica: «Violazione e (articolo 360 falsa applicazione di norme di diritto numero 3 c.p.c.) per ingiustificata inversione dell'onere della prova (articolo 2697 c.c.) laddove ha imposto al creditore risparmiatore l'onere di provare il nesso causale tra l'inadempimento dell'istituto di credito e il danno patito nonché il carattere inadeguato delle operazioni finanziarie. In ogni caso insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo e controverso (articolo 360 numero 3 c.p.c.) laddove ha escluso la necessità di forma scritta ex HI Unicredit. N. r.g. 12814/2011. Ud. 10 febbraio 2016. Pres. Nappi, est. Di Marzio 12 articolo 18 del decreto legislativo numero 415/1996 per i singoli ordini». Con tale motivo il HI sostiene per l'appunto che کسا il nesso di causalità e l'adeguatezza dovrebbero essere provate dalla banca e che, in ogni caso, quest'ultima, già al momento della vendita dei titoli, fosse al corrente della rischiosità di tale operazione. www.ww Il quinto motivo è svolto da pagina 24 a $ 8.5. pagina 27 del ricorso sotto la rubrica: «Violazione e falsa applicazione di norme di diritto e di principi (articolo 360 numero 3 dell'ordinamentogenerali insufficiente e carente c.p.c.) e, comunque, motivazione nel punto in cui non ravvisa il conflitto di interessi in capo agli istituti di credito»>. Secondo il HI le due banche avrebbero offerto titoli propri acquistati in qualità di investitori istituzionali, risultando dai fissati bollati che si trattava di operazioni in contropartita diretta. Del resto tali banche avevano omesso sia di informare 1'investitore circa il conflitto di interessi, sia di ottenere un espresso preventivo assenso del cliente al compimento delle operazioni per cui causa, così HI Unicredit. N. r.g. 12814/2011. Ud. 10 febbraio 2016. Pres. Nappi, est. Di Marzio 13 inducendo l'investitore alla stipulazione dei contratti annullabili per dolo anche ex articolo 1439 c.c.. A tal riguardo il HI evidenzia che l'articolo 21 Tuf ed سا il regolamento Consob del 1998, pur non applicabili ratione temporis alla fattispecie, non avrebbero fatto altro che specificare obblighi informativi che già gravavano sugli intermediari in forza della clausola generale di buona fede nonché del dovere di comportarsi secondo correttezza ai sensi dell'articolo 1175 C.C.. Sarebbe erronea, inoltre, l'affermazione concernente la mancata deduzione di circostanze specifiche a riprova della sussistenza del conflitto di interessi, che avrebbe potuto eventualmente essere dimostrato con una richiesta di esibizione, dal momento che i giudici di merito avevano rigettato le richieste istruttorie formulate da esso HI, in particolare quella di consulenza tecnica. § 8.6. I l sesto motivo è svolto da pagina 27 a pagina 29 del ricorso sotto la rubrica: «Violazione e falsa applicazione di norme di diritto e di principi generali dell'ordinamento (articolo 360 numero 3 c.p.c.) in relazione agli articoli 61 e 62 regolamento HI-Unicredit. N. r.g. 12814/2011. Ud. 10 febbraio 2016. Pres. Nappi, est. Di Marzio 14 Consob 11522/1998 e, comunque, insufficiente e contraddittoria motivazione (articolo 360 numero c.p.c.) circa la non configurabilità dell'obbligo, in capo agli istituti di credito, di informare il risparmiatore circa l'andamento negativo dei titoli dopo il loro acquisto in assenza del formale conferimento di incarico gestionale». L'obbligo informativo gravante sulle banche in corso del rapporto, secondo il HI discenderebbe non soltanto dagli articoli 61 e 62 del citato regolamento Consob, ma già dal principio di buona fede, mentre la d'appello si sarebbe discostata da dettaCorte disciplina e, in ogni caso, non avrebbe sufficientemente motivato, tanto più che secondo la stessa Corte d'appello l'incarico conferito alle banche aveva ad oggetto anche l'amministrazione e, quindi, il monitoraggio dell'andamento dei titoli. Con l'unico motivo di ricorso incidentale, § 9. S.p.A. ha censurato la sentenza impugnata Unicredit laddove aveva ritenuto che il HI, nel depositare la replica alla comparsa di costituzione della banca, le conseguenti produzioni documentali e deduzionicon HI-Unicredit. N. r.g. 12814/2011, Ud. 10 febbraio 2016. Pres. Nappi, est. Di Marzio 15 esorbitato dai limiti posti istruttorie, non avesse dall'articolo 8 del decreto legislativo numero 5 del 2000, dal momento che detta comparsa aveva determinato un ampliamento del thema decidendum. § 10. Il ricorso principale va respinto. § 10.1. - È inammissibile per carenza di interesse il primo motivo, peraltro erroneamente inquadrato dal ricorrente entro la previsione dettata dal numero dell'articolo 360, pur trattandosi all'evidenza di ipotetico error in procedendo, come tale riconducibile al campo di applicazione del numero 4 della stessa norma (ma per il rilievo di tale erroneo inquadramento v. Cass., Sez. Un., 24 luglio 2013, n. 17931). Ed infatti la doglianza stata spiegata sul presupposto che la mancata notificazione della comparsa di risposta (in ragione della inesistenza o tutt'al più nullità di tale notificazione per effetto dell'impiego a tal fine del fax direttamente ad opera del difensore di Unicredit S.p.A., senza la mediazione dell'ufficiale giudiziario), avrebbe comportato il formarsi della non HI-Unicredit. N. r.g. 12814/2011. Ud. 10 febbraio 2016. Pres. Nappi, est. Di Marzio 16 contestazione in ordine ai fatti costitutivi della domanda. Ma simile assunto avrebbe potuto essere sostenuto laprima che Corte costituzionale dichiarasse costituzionalmente illegittimo l'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, nella parte in cui dispone che i fatti affermati dall'attore, anche quando il convenuto abbia tardivamente notificato la comparsa di risposta, si intendono non contestati e il tribunale decide sulla domanda in base alla concludenza di questa (Corte Cost. 12 ottobre 2007, n. 340). Una volta ammesso che la contestazione possa aver luogo anche successivamente, è nella specie appena il posti dal HI а caso di osservare che i fatti sostegno della domanda sono stati radicalmente contestati nell'intero corso del giudizio di primo grado, sicché, ove pure si riconoscesse l'invalidità comparsa di costituzione a della notificazione della mezzo fax, ciò non produrrebbe alcun effetto sull'accertamento dei fatti dedotti a fondamento della domanda. HI-Unicredit. N. r.g. 12814/2011. Ud. 10 febbraio 2016. Pres. Nappi, est. Di Marzio 17 § 10.2. Il secondo motivo va respinto. Questa Corte, in punto di riparto dell'onere probatorio, in controversie come quella in esame, soffermandosi sul significato dell'articolo 23 Tuf, secondo cui, nei giudizi di risarcimento dei danni cagionati al cliente nello svolgimento dei servizi di investimento e di quelli accessori, spetta ai soggetti abilitati l'onere della prova di aver agito con la specifica diligenza richiesta, ha affermato che: «In materia di contratti di intermediazione finanziaria, allorché risulti necessario accertare la responsabilità contrattuale per danni subiti dall'investitore, va accertato se l'intermediario abbia diligentemente adempiuto alle obbligazioni scaturenti dal contratto di in ogni caso, а tutte quelle negoziazione nonché, specificamente poste a suo carico dal obbligazioni d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (T.U.F.) e prima ancora 1996, n. 415, nonché dalla dal d.lgs. 23 luglio secondaria, risultando, quindi, così normativa disciplinato, il riparto dell'onere della prova: l'investitore deve allegare l'inadempimento delle citate obbligazioni da parte dell'intermediario, nonché fornire la prova del danno e del nesso di causalità fra HI-Unicredit. N. r.g. 12814/2011. Ud. 10 febbraio 2016. Pres. Nappi, est. Di Marzio 18 questo e l'inadempimento, anche sulla base di presunzioni;
l'intermediario, a sua volta, deve provare adempimento delle specifiche obbligazionil'avvenuto carico, allegate come inadempiute dalla poste a suo e, sotto il profilo soggettivo, di avere controparte, agito "con la specifica diligenza richiesta"» (Cass. 17 febbraio 2009, n. 3773). In applicazione di tale riparto dell'onere probatorio - il quale costituisce specificazione della regola generale stabilita da Cass., Sez. Un., 30 ottobre 2001, n. 13533, ove è chiarito che, a monte della deduzione di inadempimento e della prova del danno e del nesso di causalità, il creditore deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto⟫>> - non v'è dubbio che ricadesse sul HI l'onere della prova in ordine alla circostanza che i titoli in discorso, individuati attraverso i fissati bollati, fossero stati acquistati per il tramite di S.p.A., attenendo 1473Rolo Banca tale circostanza al fatto costitutivo della domanda sia sotto il profilo dell'esistenza dell'obbligazione che del verificarsi di un danno addebitabile alla banca. HI-Unicredit. N. r.g. 12814/2011. Ud. 10 febbraio 2016. Pres. Nappi, est. Di Marzio 19 Per il resto la doglianza è inammissibile, in quanto mira a rimettere in discussione l'accertamento del fatto compiuto dal giudice di merito. È difatti agevole rammentare che il giudice di merito libero di attingere il proprio convincimento da è quelle prove о risultanze di prove che ritenga più dello stesso, attendibili ed idonee alla formazione 16onclusion, ai fini della congruità della essendo motivazione del 16onclusi apprezzamento, che da questa risulti che il convincimento nell'accertamento dei fatti si sia realizzato attraverso una valutazione dei vari elementi probatori acquisiti al giudizio, complesso (Cass. 20 febbraio 16onclusion16 nel loro 2006, n. 3601; Cass. 18 febbraio 2009, n. 3895). Né integra il vizio di motivazione il fatto che il giudice non abbia analizzato e discusso distintamente i singoli elementi di prova acquisiti al processo, purché, in una complessiva valutazione di essi nel quadro unitario dell'indagine probatoria, si sia tenuto conto di tutte le circostanze decisive e si sia messo in rilievo quanto necessario per chiarire e sorreggere adeguatamente la ratio decidendi (Cass. 15 maggio 2007, HI-Unicredit. N. r.g. 12814/2011. Ud. 10 febbraio 2016. Pres. Nappi, est. Di Marzio 20 n. 11193; Cass. 23 maggio 2007, n. 12052; Cass. 7 gennaio 2009, n. 42; Cass. 19 marzo 2009, n. 6697). Orbene, la Corte di merito ha nel caso in esame adottato una motivazione del tutto chiara e plausibile, per quanto sintetica, avendo osservato che i titoli di cui ai fissati bollati e alla nota prodotti dal HI corrispondevano ai titoli di cui all'estratto conto in data 3 gennaio 2005 unicamente con riguardo alle obbligazioni argentine per il complessivo importo di DM 300.000,00 provenienti da Cassamarca S.p.A.: la Corte di merito cioè ha ritenuto che, in difetto di e l'altra documentazione, corrispondenza tra l'una potesse escludersi la riferibilità a Rolo Banca 1473 S.p.A. dei titoli che, secondo la prospettazione dell'attore, sarebbero stati acquistati per suo conto da tale banca. A fronte di ciò l'odierno ricorrente ha in proposito sollecitato una complessiva rivalutazione del materiale istruttorio a mezzo della valorizzazione di taluni elementi che, secondo il suo punto di vista, ed all'approfondimento istruttorio eventualmente grazie avrebbero potuto condurre ad accertare la richiesto, HI-Unicredit. N. r.g. 12814/2011. Ud. 10 febbraio 2016. Pres. Nappi, est. Di Marzio 28 provenienza da Rolo Banca 1473 S.p.A. degli altri titoli oggetto della originaria domanda. Ma, come si è visto, il sindacato in proposito domandato esula dai limiti del controllo spettante alla Corte di cassazione. D'altronde, quanto ai mezzi istruttori, il giudice di merito non tenuto а le richieste respingere espressamente e motivatamente di tutti i mezzi istruttori avanzate dalle parti qualora nell'esercizio dei suoi poteri discrezionali, insindacabili in sede di legittimità, ritenga sufficientemente istruito il processo, com'è in buona sostanza avvenuto in questo caso. Al riguardo la superfluità dei mezzi non ammessi può difatti implicitamente dedursi dal complesso delle argomentazioni contenute nella sentenza (Cass. 12 luglio 2005, n. 14611). S 10.3. Il terzo motivo per un verso inammissibile, per l'altro infondato. § 10.3.1. - Condivisibilimente la Corte di merito ha escluso che il HI avesse chiesto dichiararsi la nullità del contratto quadro per difetto di forma, HI-Unicredit. N. r.g. 12814/2011. Ud. 10 febbraio 2016. Pres. Nappi, est. Di Marzio 22 stando alle conclusioni formulate in primo grado e richiamate a pagina 17 del ricorso per cassazione, ove si riferisce che, dinanzi al Tribunale, era stata chiesta la dichiarazione di «nullità per violazione di norme imperative delle operazioni, degli ordini e dei all'acquisto conclusocontratti conclusi dal concludente avente ad oggetto le obbligazioni emesse +++ dalla Repubblica Argentina indicate nelle premesse». Ed infatti, tali conclusioni risultano effettivamente riferibili, almeno sul piano letterale, esclusivamente diai negozi direttamente concernenti l'acquisto obbligazioni argentine, non certo al contratto quadro concluso a monte di esse. Conferma di ciò si trae dalla lettura delle conclusioni spiegate in Tribunale e in Appello, trascritte a pagina 2 e 7 del ricorso per cassazione, laddove, in relazione alle medesime operazioni, ordini e contratti di acquisto, si sollecita altresì «l'annullamento dei medesimi [dunque degli stessi contratti appena menzionati: n.d.r.] per reticenza ex articolo 1439 C. C. e per conflitto di interessi»>: il che rende ulteriormente palese che la domanda aveva ad oggetto i soli ordini di acquisto, solo rispetto ad essi potendosi in concreto prospettare HI-Unicredit. N. r.g. 12814/2011. Ud. 10 febbraio 2016. Pres. Nappi, est. Di Marzio 23 un qualche profilo di dolo ovvero il conflitto di interessi. Per tale aspetto la doglianza è dunque infondata. کسا D'altro canto, perché la Corte di cassazione potesse ritenere formulata una domanda di dichiarazione di nullità del contratto quadro, occorreva che il ricorrente indicasse con sufficiente precisione, oltre al segmento delle conclusioni sopra trascritte, il contenuto della parte espositiva utile a dimostrare che l'espressione «operazioni,... ordini e... contratti relativi all'acquisto», nonostante la sua formulazione letterale , dovesse essere riferita anche al contratto quadro: e, tuttavia, il ricorso per cassazione difetta totalmente sotto tale aspetto del necessario requisito di autosufficienza, mancando di qualunque riferimento alla tempestiva deduzione, nella fase di merito, delle circostanze di fatto tali da comportare la nullità del contratto quadro. Per tale aspetto la doglianza è dunque inammissibile. § 10.3.2. Va inoltre escluso che la Corte d'appello potesse procedere alla dichiarazione di nullità del contratto quadro per difetto del requisito della forma HI Unicredit. N. r.g. 12814/2011. Ud. 10 febbraio 2016. Pres. Nappi, est. Di Marzio 34 scritta, senza che rilevi, in proposito, l'ampliamento dell'ambito della rilevabilità d'ufficio, che questa Corte ha esteso tra l'altro anche alle nullità di 12 dicembre 2014, n. (Cass., Sez. Un., protezione 26242). § 10.3.2.1. In primo luogo, Occorre infatti Osservare che il rilievo officioso della nullità contrattuale non può che concernere il contratto posto a fondamento della domanda, non certo un contratto diverso da esso. Ora, se è pur vero che tra il contratto quadro 0 contratto normativo ed successivi ordini di investimento esiste un evidente collegamento, giacché il primo pone le regole da osservarsi nel momento in cui i secondi vengono impartiti, è altrettanto vero che questi ultimi muovono da una singolare manifestazione di volontà e sono così dotati di una propria autonoma individualità, la quale rende evidentemente possibile che il vizio di nullità colpisca detti ordini, senza investire affatto il contratto quadro (mentre, all'inverso, la nullità del contratto quadro travolge ineluttabilmente gli ordini eseguiti a valle}. HI-Unicredit. N. r.g. 12814/2011. Ud. 10 febbraio 2016. Pres. Nappi, est. Di Marzio 25 Va da sé che, dedotta dall'investitore la nullità degli ordini di acquisto, il giudice non avrebbe potuto rilevare d'ufficio la nullità del contratto quadro al quale l'attore si fosse per ipotesi genericamente riferito (per la verità non risulta in questo caso neppure se, dove e come lo abbia eventualmente fatto) della vicenda che aveva condotto nella narrazione all'investimento, senza svolgere in proposito alcuna domanda. § 10.3.2.2. - In secondo luogo va rammentato che nella pronuncia delle Sezioni Unite poc'anzi richiamata si afferma che, nel giudizio di appello ed in quello di cassazione, il giudice, in caso di mancata rilevazione officiosa, in primo grado, di una nullità contrattuale, ha sempre facoltà di procedere a siffatto rilievo. Si aggiunge però nella coeva Cass., Sez. Un., 12 dicembre 2014, n. 26243, che, in sede di appello, il thema decidendum resta definitivamente cristallizzato dal contenuto della decisione impugnata e che, tenuto e del conto della previsione dell'articolo 345 c.p.c., principio ivi previsto della inammissibilità delle domande nuove, coordinata con l'obbligo, che si assume HI-Unicredit. N. r.g. 12814/2011. Ud. 10 febbraio 2016. Pres. Nappi, est. Di Marzio 26 perdurante anche in sede di impugnazione, di rilievo officioso di una causa di nullità contrattuale, il giudice di appello investito di una domanda nuova volta سا alla declaratoria di nullità contrattuale non può esaminarla perchè inammissibile, potendo essa soltanto convertirsi in eccezione di nullità. Sicché in questo caso, allo stesso modo in cui non accogliere la domanda nuova diavrebbe potuto dichiarazione di nullità del contratto quadro, perché nuova, neppure poteva il giudice d'appello dichiarare d'ufficio detta nullità, così pervenendo, come vorrebbe il HI, all'accoglimento della domanda spiegata, di condanna della banca alla restituzione dell'importo investito in obbligazioni argentine, su basi diverse da quelle dedotte. § 10.3.2.3. In terzo luogo occorre soffermarsi sui limiti entro i quali possano essere dedotti fatti nuovi sostegno di eccezioni rilevabili in appello a d'ufficio. In proposito le Sezioni Unite di questa Corte hanno ritenuto < che la rilevabilitàin d'ufficio passato tempestiva dell'eccezione fosse soggetta alla HI Unicredit. N. r.g. 12814/2011. Ud. 10 febbraio 2016. Pres. Nappi, est. Di Marzio 27 allegazione e prova del fatto estintivo, modificativo, impeditivo a curaesclusivamente della parte febbraio 1998, n. (Cass., Sez. Un., interessata>>> leur 1099, principio poi più volte ribadita, ad esempio da Cass. 8 aprile 2004, n. 6943). 사 In seguito Cass., Sez. Un., 25 maggio 2001, n. 226, e Cass., Sez. Un., 27 luglio 2005, n. 15661, hanno invece negato che il rilievo d'ufficio dell'eccezione fosse subordinato ad una tempestiva allegazione di essa. Nel dare continuità all'orientamento già insito in tali ultime due pronunce, le stesse Sezioni Unite hanno più corretta la tesi che ammette la di recente ritenuto possibilità di rilevare di ufficio le eccezioni in senso lato, anche in appello, che risultino documentate ex actis, indipendentemente da specifica allegazione di parte» (così in motivazione Cass., Sez. Un., 7 maggio 2013, n. 10531). Secondo questa impostazione, dunque, le eccezioni in senso lato possono essere proposte dalla parte interessata anche in appello, a condizione che i fatti sui quali esse si fondano, quantunque non precedentemente allegati dalla stessa parte, emergano dagli atti di causa. HI-Unicredit. N. r.g. 12814/2011. Ud. 10 febbraio 2016. Pres. Nappi, est. Di Marzio 28 Ora, anche ad aderire a tale impostazione, non risulta affatto che la circostanza tale da determinare nullità fosse in qualche modo documentata ex actis, sicché anche in tale prospettiva la tesi della rilevazione officiosa della nullità del contratto quadro non ha fondamento.
1 - Il quarto motivo è per un verso infondato e $ 10.4. per l'altro inammissibile. Si è già ricordato che la prova del nesso di sull'investitore (Cass. 17 febbraiocausalità incombe 2009, n. 3773). Sotto tale profilo il motivo è infondato. Quanto all'aspetto dell'adeguatezza, anche a prescidere dal rilievo che l'investimento in questione ha avuto luogo in epoca anteriore all'entrata in vigore del decreto legislativo numero 58 del 1998 e del Regolamento Consob numero 11522 del 1998 (ove il parametro dell'adguatezza è disciplinato all'articolo 29), occorrere considerare che l'adeguatezza non è un carattere dell'investimento in sè considerato, ma postula un raffronto tra il carattere dell'investimento e quello dell'investitore. HI-Unicredit. N. r.g. 12814/2011. Ud. 10 febbraio 2016. Pres. Nappi, est. Di Marzio 29 impugnata non sostiene, come Orbene, la sentenza ricorrente, che l'onere probatorio dedotto dal ricadrebbe sull'investitore, ma, al dell'adeguatezza ler contrario, afferma che, nel caso di specie, il HI aveva fondato il proprio assunto circa l'inadeguatezza dell'investimento su una valutazione ex post, ossia sull'esito sfavorevole dell'investimento conseguito al default dell'Argentina, e, dunque, su una circostanza che certamente la banca non poteva tenere presente al momento degli ordini di acquisto. Viceversa, secondo la Corte d'appello, «andava specificamente argomentata»,l'inadeguatezza mentre il HI aveva lamentato in modo generico che fossero comportate con la le due banche non si non avessero acquisito le trasparenza necessaria, a verificare l'adeguatezza, né informazioni necessarie la preventiva trasparenza sul avessero assicurato prezzo d'acquisto. In altri termini la Corte d'appello ha ritenuto che, in mancanza di una specifica allegazione dell'operazione, quest'ultima non dell'inadeguatezza essere considerata inadeguata e che, per potesse HI-Unicredit. N. r.g. 12814/2011. Ud. 10 febbraio 2016. Pres. Nappi, est. Di Marzio 30 conseguenza, non sussistesse l'obbligo delle banche di raccogliere per iscritto gli ordini di acquisto. A fronte di ciò, il ricorrente per cassazione ha کسا nuovamente lamentato che le banche non 10 avrebbero informato del carattere inadeguato delle operazioni (pagina 23-24 del ricorso), ancorando tale affermazione a talune circostanze di fatto, non si sa peraltro dove e come comprovate (l'emissione delle obbligazioni non sarebbe stata autorizzata dalla Consob;
i titoli non avrebbero potuto essere offerti sul mercato italiano;
essi non avevano un prospetto informativo;
l'Argentina aveva subito un precedente crack finanziario nel 1994; le obbligazioni rientravano nella categoria dei titoli speculativi;
la Consob aveva avvisato dell'alto rischio caratterizzante tali titoli), le quali non smentiscono affatto la correttezza della motivazione addotta dalla Corte d'appello, non solo perché, come si è detto, non risulta dove e come tali circostanze siano ipoteticamente emerse e se fossero state ab origine dedotte a fondamento della denunciata inadeguatezza, sicché il motivo è per tale aspetto mancante del requisito di autosufficienza, ma, soprattutto, perché le circostanze esposte si collocano semmai dal versante HI-Unicredit. N. r.g. 12814/2011. Ud. 10 febbraio 2016. Pres. Nappi, est. Di Marzio 34 della rischiosità dell'investimento, non della sua adeguatezza all'investitore, la quale, come si premesso, richiede di raffrontare i connotati dell'investimento con quelli dell'investitore. سا Sotto tale profilo il motivo, che non coglie la ratio decidendi posta a sostegno della pronuncia impugnata e non la contrasta adeguatamente, è inammissible. $ 10.5. Va respinto il quinto motivo. Ancora una volta il ricorrente richiede un complessivo riesame del merito su aspetti sui quali la corte d'appello ha motivato, sicché va fatta in proposito applicazione dei principi già richiamati al $ tanto più che, quanto al dedotto conflitto di 10.2., interessi della banca, deve escludersi che esso possa essere determinato dal solo ricorso alla contropartita maggiorazione di prezzo, diretta, quand' anche con modalità con le quali «essendo essa una delle l'intermediario può dare corso ad un ordine di acquisto о di vendita di strumenti finanziari impartito dal cliente» (Cass. 22 dicembre 2011, n. 28432). -$ 10.6. Va respinto il sesto motivo. HI-Unicredit. N. r.g. 12814/2011. Ud. 10 febbraio 2016. Pres. Nappi, est. Di Marzio 32 Difatti non v'è dubbio alcuno che gli obblighi di diligenza e trasparenza, gravanti sull'intermediario, anche a norma degli articolo 21, decreto legislativo ler numero 58 del 1998, e 28, comma 2, regolamento Consob n. 11522 del 1988, riguardino anche il servizio di deposito titoli a custodia e amministrazione accessorio contratto di negoziazione dei medesimi strumenti ad un finanziari, sicché, una volta avvenuta la negoziazione, persiste in capo all'intermediario l'obbligo di acquisire le informazioni necessarie dai clienti e operare in modo che questi siano sempre adeguatamente informati»; ma come ha chiarito la giurisprudenza di questa Corte, quest'obbligo di informazione non concerne genericamente l'andamento dei titoli, come specificamente stabilito dal menzionato art. 28 per i derivati e i "warrant" per il diverso rapporto di gestione titoli, ma dipendono unicamente da specifiche circostanze quali, ad esempio, la conoscenza, da parte della banca di notizie particolari e non riservate, о l'esito di analisi economiche, condotte dalla stessa banca, che l'obbligo di correttezza suggerisca di divulgare tra i clienti»> (Cass. 27 ottobre 2015, n. 21890). HI-Unicredit. N. r.g. 12814/2011. Ud. 10 febbraio 2016. Pres. Nappi, est. Di Marzio 33 E nel caso in esame è evidente che l'informazione di cui gli attori lamentano l'omissione non riguardava di certo notizie particolari, di cui la banca potesse risultare fonte esclusiva benché non riservata, ma riguardavano il notorio andamento sul mercato dei titoli argentini e il conseguente rischio di insolvenza. Sicché 1 ricorrenti presuppongono l'esistenza di un obbligo di consulenza, non di mera informazione, che avrebbe vincolato la banca solo nel caso in cui fosse stato stipulato un contratto di gestione, contratto la cui stipulazione non è stata dimostrata. $ 11. Il ricorso incidentale è assorbito. § 12. - Le spese seguono la soccombenza.
PER QUESTI MOTIVI
rigetta il ricorso principale, assorbito quello incidentale, e condanna il ricorrente al rimborso, in favore di Unicredit S.p.A., delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in € 7700,00, di cui € 200,00 per generali e accessori come peresborsi, oltre spese legge. HI-Unicredit. N. r.g. 12814/2011. Ud. 10 febbraio 2016. Pres. Nappi, est. Di Marzio 34 Così deciso in Roma il 10 febbraio 2016. Il presidente L'estensore. sunlur IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Franca Coldofol Depositato in Cancelleria il 16 MAR 2016 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Franca Caldarola HI-Unicredit. N. r.g. 12814/2011. Ud. 10 febbraio 2016. Pres. Nappi, est. Di Marzio