Cass. civ., sez. I, sentenza 16/03/2016, n. 5249
CASS
Sentenza 16 marzo 2016

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In tema di intermediazione finanziaria, ove sia stata dedotta dall'investitore la nullità dei soli ordini di investimento, deve escludersi che il giudice, anche in sede di appello, possa rilevare d'ufficio la nullità del contratto quadro per difetto del requisito della forma scritta. Invero, da un lato, il rilievo officioso della nullità riguarda solo il contratto posto a fondamento della domanda e, quindi, i singoli contratti di investimento, dotati di una propria autonoma individualità rispetto al contratto quadro, sebbene con esso collegati; dall'altro, il principio del rilievo officioso della nullità va coordinato, nel giudizio di gravame, con quello del divieto di domande nuove, cosicché l'istanza, ivi formulata per la prima volta, di declaratoria della nullità non può essere esaminata, potendo solo convertirsi nella corrispondente eccezione: con la conseguenza che, nella specie, il giudice di appello non può dichiarare d'ufficio la nullità del contratto quadro, traducendosi tale pronuncia nell'inammissibile accoglimento di una domanda nuova.

Le eccezioni in senso lato sono rilevabili d'ufficio o proponibili dalla parte interessata anche in appello, ove i fatti sui quali si fondano, sebbene non precedentemente allegati dalla stessa parte, emergano dagli atti di causa. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che il giudice del gravame non avrebbe potuto rilevare officiosamente la nullità di un contratto quadro di investimento finanziario per difetto di forma scritta in quanto la circostanza determinativa della nullità non risultava "ex actis").

Commentario1

  • 1INVESTIMENTI FINANZIARI: la nullità dei singoli ordini di negoziazione non può riverberarsi sulla validità del contratto quadro
    Dott.Ssa Federica Pugliese · https://www.expartecreditoris.it/ · 5 settembre 2016
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 16/03/2016, n. 5249
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 5249
Data del deposito : 16 marzo 2016

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