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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 05/12/2025, n. 1363 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 1363 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3064/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Busto Arsizio- 1^ sezione civile, composto dai sigg. Magistrati:
Dott.ssa Maria Eugenia Pupa - Presidente Relatore
Dott.ssa Manuela Palvarini - Giudice
Dott.ssa Alessandra Ardito - Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.3064/2025 R.G. posta in decisione all'udienza del 03/12/2025 e promossa da
nata a [...] l'[...], elettivamente domiciliata in Milano presso lo Parte_1 studio dell'avv. Elierta Myftari, che la rappresenta e difende unitamente all'avv. Elisa Carella giusta procura in calce al ricorso;
-RICORRENTE contro
, nato a [...] il [...], contumace; CP_1
-RESISTENTE
CON L'INTERVENTO OBBLIGATORIO DEL PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI DELLA RICORRENTE: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza:
- dichiarare, ai sensi dell'art. 3, n. 2), lett. b) L. n. 898/1970, lo scioglimento del matrimonio contratto dai SInori e , iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Parte_1 Parte_2
Gallarate, con ordine ai competenti Ufficiali dello Stato Civile di procedere alle annotazioni e pagina 1 di 3 trascrizioni di legge;
- confermare l'affidamento super esclusivo delle figlie alla SI.ra , come statuito con sentenza n. Pt_1
1043/2024 del 14.09.2024;
- disporre che l'eventuale frequentazione delle minori con il padre potrà riprendere solo previa verifica, da parte dei Servizi Sociali, circa la sussistenza delle condizioni per recuperare il rapporto padre/figlie minorenni, conformemente a quanto statuito con sentenza n. 1043/2024 del 14.09.2024;
- porre a carico del SI. un assegno mensile pari ad Euro 500,00, da corrispondere alla CP_1 ricorrente entro i primi cinque giorni del mese, a titolo di concorso al mantenimento delle figlie, oltre a rivalutazione ISTAT come per legge, conformemente a quanto statuito con sentenza n. 511/2022 del
04.04.2022;
- disporre che il SI. dovrà contribuire alle spese straordinarie delle figlie in ragione del CP_1
50%, come da Protocollo della Corte di Appello di Milano, conformemente a quanto statuito con sentenza n. 511/2022 del 04.04.2022;
- disporre che la SI.ra riacquisti il proprio cognome da nubile (Malaj), ai sensi dell'art. Parte_1
5 L. 898/1970.
- con ogni ulteriore provvedimento di legge e con condanna al compenso ex D.M. 55/2014, oltre spese e oneri accessori.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La domanda diretta alla pronunzia di scioglimento del matrimonio civile contratto dalle parti il
23/04/2010 in Albania è fondata e meritevole di accoglimento.
Da quanto risulta, le parti vivono in stato di separazione fin dalla comparizione avanti il Presidente di questo Tribunale in data 13/01/2022 e tra loro non vi è più stata riunione;
lo stato di separazione protrattosi per anni, l'esistenza del presente ricorso e l'impossibilità dell'esperimento del tentativo di conciliazione a causa della mancata costituzione del convenuto dimostrano che l'unione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita.
Deve confermarsi l'affidamento super-esclusivo alla madre delle minori (nata il [...]) Per_1
(nata il [...]), già disposto con la sentenza n. 1043 del 2024. Per_2
In effetti, tale misura trova piena giustificazione nella condotta del convenuto, dimostratosi ormai da anni del tutto inottemperante ai suoi obblighi normativi di contribuire al mantenimento delle figlie e di mantenere un valido rapporto affettivo con loro, come del resto è emerso dalla relazione dei Servizi
Sociali del Comune di Gallarate, che allo stato escludono la possibilità di un riavvicinamento tra il padre e le minori a causa della persistenza di uno stato di paura reale verso la figura paterna, su cui pagina 2 di 3 viene proiettato un vissuto minaccioso.
Deve determinarsi a carico del padre un contributo al mantenimento delle due minori nell'importo mensile complessivo di € 600 rivalutabile annualmente, di cui € 100 a titolo di forfetizzazione anticipata delle spese straordinarie (con conguaglio trimestrale), oltre il 50% delle spese straordinarie secondo le disposizioni del nuovo protocollo della Corte di Appello di Milano, in quanto l'intero peso del mantenimento grava sull'attrice, stante il totale disinteresse paterno.
Nel 2024 la ricorrente risulta aver percepito la somma lorda di € 18.387,49, ma non usufruisce della casa coniugale, in quanto oggetto di espropriazione forzata, con la conseguenza che la è stata Pt_1 costretta a trasferirsi dal fratello.
Dal canto suo, il resistente risulta aver percepito nel medesimo periodo un reddito ben superiore, ossia circa € 30.000 lordi, come si desume dalla documentazione acquisita presso l'Agenzia per le Entrate.
Alla ricorrente, genitore affidatario, deve attribuirsi il 100% dell'assegno unico.
A seguito della presente sentenza la riacquisterà il proprio cognome da nubile Pt_1 Per_3
Stante la soccombenza del convenuto, deve condannarsi lo stesso a rifondere le spese di lite sostenute dalla ricorrente nella quantificazione operata in dispositivo.
P . Q . M .
Il Tribunale di Busto Arsizio, così deliberando in via definitiva:
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto inter partes il 23/04/2010 in Albania;
2) Dispone l'affidamento super-esclusivo delle minori alla madre, nulla disponendosi sulle visite paterne;
3) Pone a carico del resistente l'obbligo di versare alla ricorrente un assegno di € 600 a titolo di concorso al mantenimento delle figlie, di cui € 100 a titolo di forfetizzazione anticipata delle spese straordinarie (con conguaglio trimestrale), oltre la rivalutazione annua ISTAT ed oltre il 50% delle spese straordinarie secondo le disposizioni del nuovo protocollo della Corte di Appello di Milano;
4) Attribuisce alla ricorrente il 100% dell'assegno unico;
5) Dispone la perdita del cognome per la ricorrente;
Pt_1
6) Condanna il convenuto a rifondere le spese di lite sostenute dalla ricorrente nell'importo di € 5.000 per compensi, oltre il contributo unificato e gli accessori di legge;
7) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Gallarate l'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
Così deciso in Busto Arsizio nella camera di consiglio del 04/12/2025
Il Presidente Estensore pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Busto Arsizio- 1^ sezione civile, composto dai sigg. Magistrati:
Dott.ssa Maria Eugenia Pupa - Presidente Relatore
Dott.ssa Manuela Palvarini - Giudice
Dott.ssa Alessandra Ardito - Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.3064/2025 R.G. posta in decisione all'udienza del 03/12/2025 e promossa da
nata a [...] l'[...], elettivamente domiciliata in Milano presso lo Parte_1 studio dell'avv. Elierta Myftari, che la rappresenta e difende unitamente all'avv. Elisa Carella giusta procura in calce al ricorso;
-RICORRENTE contro
, nato a [...] il [...], contumace; CP_1
-RESISTENTE
CON L'INTERVENTO OBBLIGATORIO DEL PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI DELLA RICORRENTE: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza:
- dichiarare, ai sensi dell'art. 3, n. 2), lett. b) L. n. 898/1970, lo scioglimento del matrimonio contratto dai SInori e , iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Parte_1 Parte_2
Gallarate, con ordine ai competenti Ufficiali dello Stato Civile di procedere alle annotazioni e pagina 1 di 3 trascrizioni di legge;
- confermare l'affidamento super esclusivo delle figlie alla SI.ra , come statuito con sentenza n. Pt_1
1043/2024 del 14.09.2024;
- disporre che l'eventuale frequentazione delle minori con il padre potrà riprendere solo previa verifica, da parte dei Servizi Sociali, circa la sussistenza delle condizioni per recuperare il rapporto padre/figlie minorenni, conformemente a quanto statuito con sentenza n. 1043/2024 del 14.09.2024;
- porre a carico del SI. un assegno mensile pari ad Euro 500,00, da corrispondere alla CP_1 ricorrente entro i primi cinque giorni del mese, a titolo di concorso al mantenimento delle figlie, oltre a rivalutazione ISTAT come per legge, conformemente a quanto statuito con sentenza n. 511/2022 del
04.04.2022;
- disporre che il SI. dovrà contribuire alle spese straordinarie delle figlie in ragione del CP_1
50%, come da Protocollo della Corte di Appello di Milano, conformemente a quanto statuito con sentenza n. 511/2022 del 04.04.2022;
- disporre che la SI.ra riacquisti il proprio cognome da nubile (Malaj), ai sensi dell'art. Parte_1
5 L. 898/1970.
- con ogni ulteriore provvedimento di legge e con condanna al compenso ex D.M. 55/2014, oltre spese e oneri accessori.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La domanda diretta alla pronunzia di scioglimento del matrimonio civile contratto dalle parti il
23/04/2010 in Albania è fondata e meritevole di accoglimento.
Da quanto risulta, le parti vivono in stato di separazione fin dalla comparizione avanti il Presidente di questo Tribunale in data 13/01/2022 e tra loro non vi è più stata riunione;
lo stato di separazione protrattosi per anni, l'esistenza del presente ricorso e l'impossibilità dell'esperimento del tentativo di conciliazione a causa della mancata costituzione del convenuto dimostrano che l'unione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita.
Deve confermarsi l'affidamento super-esclusivo alla madre delle minori (nata il [...]) Per_1
(nata il [...]), già disposto con la sentenza n. 1043 del 2024. Per_2
In effetti, tale misura trova piena giustificazione nella condotta del convenuto, dimostratosi ormai da anni del tutto inottemperante ai suoi obblighi normativi di contribuire al mantenimento delle figlie e di mantenere un valido rapporto affettivo con loro, come del resto è emerso dalla relazione dei Servizi
Sociali del Comune di Gallarate, che allo stato escludono la possibilità di un riavvicinamento tra il padre e le minori a causa della persistenza di uno stato di paura reale verso la figura paterna, su cui pagina 2 di 3 viene proiettato un vissuto minaccioso.
Deve determinarsi a carico del padre un contributo al mantenimento delle due minori nell'importo mensile complessivo di € 600 rivalutabile annualmente, di cui € 100 a titolo di forfetizzazione anticipata delle spese straordinarie (con conguaglio trimestrale), oltre il 50% delle spese straordinarie secondo le disposizioni del nuovo protocollo della Corte di Appello di Milano, in quanto l'intero peso del mantenimento grava sull'attrice, stante il totale disinteresse paterno.
Nel 2024 la ricorrente risulta aver percepito la somma lorda di € 18.387,49, ma non usufruisce della casa coniugale, in quanto oggetto di espropriazione forzata, con la conseguenza che la è stata Pt_1 costretta a trasferirsi dal fratello.
Dal canto suo, il resistente risulta aver percepito nel medesimo periodo un reddito ben superiore, ossia circa € 30.000 lordi, come si desume dalla documentazione acquisita presso l'Agenzia per le Entrate.
Alla ricorrente, genitore affidatario, deve attribuirsi il 100% dell'assegno unico.
A seguito della presente sentenza la riacquisterà il proprio cognome da nubile Pt_1 Per_3
Stante la soccombenza del convenuto, deve condannarsi lo stesso a rifondere le spese di lite sostenute dalla ricorrente nella quantificazione operata in dispositivo.
P . Q . M .
Il Tribunale di Busto Arsizio, così deliberando in via definitiva:
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto inter partes il 23/04/2010 in Albania;
2) Dispone l'affidamento super-esclusivo delle minori alla madre, nulla disponendosi sulle visite paterne;
3) Pone a carico del resistente l'obbligo di versare alla ricorrente un assegno di € 600 a titolo di concorso al mantenimento delle figlie, di cui € 100 a titolo di forfetizzazione anticipata delle spese straordinarie (con conguaglio trimestrale), oltre la rivalutazione annua ISTAT ed oltre il 50% delle spese straordinarie secondo le disposizioni del nuovo protocollo della Corte di Appello di Milano;
4) Attribuisce alla ricorrente il 100% dell'assegno unico;
5) Dispone la perdita del cognome per la ricorrente;
Pt_1
6) Condanna il convenuto a rifondere le spese di lite sostenute dalla ricorrente nell'importo di € 5.000 per compensi, oltre il contributo unificato e gli accessori di legge;
7) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Gallarate l'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
Così deciso in Busto Arsizio nella camera di consiglio del 04/12/2025
Il Presidente Estensore pagina 3 di 3